CCNL in vigore
RADIOTELEVISIONI LOCALI (Cisal / Aeranti Corallo)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali
Decorrenza: 01/01/2004
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
- Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
- Accordo di rinnovo 25/09/2018
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 27 Aprile 2005,
tra AERANTI-CORALLO, AERANTI, CORALLO e la C.I.S.A.L., F.E.N.A.S.AL.C. - C.I.SA.L. è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Il giorno 4 giugno 2007
tra
l'AERANTI-CORALLO,
l'AERANTI
l'Associazione CORALLO
e
la CISAL-Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio.
Premesso che:
- in data 31 dicembre 2005 è scaduta la parte economica del contratto collettivo 27 aprile 2005 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette syndication), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti;
- è intenzione delle parti stipulanti adeguare la parte economica del contratto collettivo ed altresì integrare la parte normativa del CCNL 27 aprile 2005, scadente il 31 dicembre 2007, prevedendo la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali quali l'apprendistato professionalizzante e la normativa riguardante la previdenza complementare al fine di adeguare il predetto contratto collettivo alle novità legislative che hanno interessato il mondo del lavoro;
Le parti convengono quanto segue:
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
L'anno 2009 addì ventisei del mese di febbraio, in Roma
Tra
AERANTI-CORALLO
AERANTI
Associazione CORALLO
che complessivamente rappresentano alla data del 16 gennaio 2009, 598 imprese radiofoniche locali, 304 imprese televisive locali (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), 6 sindycation, 9 agenzie di informazione radiotelevisiva, 35 imprese radiotelevisive satellitari, 8 imprese radiotelevisive via Internet
e
CISAL - Confederazione italiana Sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale Sindacati autonomi lavoratori commercio
Verbale di stipula
Addì, 25 settembre 2018
tra
Aeranti-Corallo
e
CISAL
Rinnovo stipulato in data 25 settembre 2018 della parte economica, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni datoriali e sindacali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni datoriali e sindacali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, questo contratto mira a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno con periodicità predefinite sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il contratto infine tiene conto della nuova normativa e dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Premessa
Le parti si danno atto che l'impianto generale del contratto collettivo sottoscritto in data 27 aprile 2005 mantiene la propria validità normativa avendo già recepito le ultime disposizioni di Legge in materia di lavoro, fra cui la Legge Biagi.
Le parti si danno altresì atto che è allo studio una riforma del presente CCNL per adattarlo alle mutate esigenze contrattuali in modo da valorizzare l'importanza della contrattazione aziendale di secondo livello in sede di determinazione dei livelli retributivi.
Ciò premesso, preso atto della necessità di adeguare i livelli retributivi per garantire il potere di acquisto dei lavoratori del settore, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale viene confermata la validità di tutti gli articoli del previgente CCNL 27 aprile 2005 così come integrato dal verbale di accordo del 4 giugno 2007, ad eccezione degli articoli di seguito riportati che vanno ad integrare e/o sostituire le disposizioni precedenti.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione del CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL, scaduto il 31 dicembre 2003.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL che restano a lui assegnate "ad personam".
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Art. 1 (comma 1)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le imprese di radiodiffusione sonora ovvero televisiva in ambito locale (compresi gli operatori di rete in ambito locale nonché i fornitori di contenuti radiofonici ovvero televisivi in ambito locale), i gruppi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese che diffondono programmi radiofonici ovvero televisivi via satellite o via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 2 - Contrattazione collettiva
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: eventuale contratto integrativo a livello territoriale.
Art. 3 - Contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle imprese di cui al precedente articolo 1 (di seguito denominate anche "le aziende") il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, di cui al successivo articolo 19, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, calcolato sulla paga base nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) del tasso di inflazione programmato sempre calcolato sulla paga base nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta e gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno riassorbiti dagli importi dovuti a titolo di una tantum di cui all'allegato "B" per l'attività lavorativa espletata nel periodo di tale vacanza contrattuale.
Art. 4 - Contrattazione collettiva aziendale
La contrattazione collettiva di secondo livello potrà essere svolta in sede aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà essere definita una sola contrattazione di secondo livello, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di sei mesi dalla data di stipula del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nei sessanta giorni successivi alla presentazione della richiesta di stipula della consultazione di secondo livello.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Le parti riconoscono che, data la tipicità delle aziende, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità.
Tuttavia, intendendo salvaguardare per quanto possibile la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali del lavoratore.
Le trattenute per contributi sindacali vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro per mezzo delle Organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore è iscritto.
Titolo IV - NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 626/1994
In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i Rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a) 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti.
b) 2 rappresentanti per le unità produttive oltre 120 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto a), limitatamente a quelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel territorio (R.L.S.T), che svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del R.L.S. per un insieme di aziende o ricomprese in uno specifico territorio.
I Rappresentanti per la sicurezza sono nominati tra i soggetti facenti parte della R.S.U.
Art. 8 - Modalità di elezione del R.L.S.
L'individuazione del R.L.S. avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il R.L.S. viene eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i lavoratori subordinati in forza nella azienda al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere.
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di R.L.S. ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda.
Ai R.L.S. spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S. e/o R.L.S.T, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni dei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
Art. 11 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il R.L.S. segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del R.L.S., questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il R.L.S. e/o R.L.S.T su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, in occasione delle consultazioni, ha la facoltà di formulare proprie proposte e osservazioni sulle tematiche oggetto delle consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal R.L.S.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della azienda di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del R.L.S. e/o R.L.S.T, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i R.L.S. e/o R.L.S.T segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro.
- Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9) del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle leggi previste in materia.
La formazione dei R.L.S., i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
In applicazione all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni e integrazioni le riunioni periodiche previste dal comma 1 di tale articolo 11, sono convocate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Art. 16 - Infortuni sul lavoro
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 (quattro) ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti ogni 120 (centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Art. 18 - Decadenza incarico R.L.S.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di R.L.S. si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota a verbale - Qualora entrassero in vigore normative diverse relativamente a quanto indicato al presente Titolo IV, tali normative prevarranno per le parti difformi rispetto al contenuto dello stesso Titolo IV.
Titolo V - DECORRENZA - DURATA
Art. 19 - Decorrenza e durata del CCNL
Il presente CCNL decorre per la parte normativa dal 01 gennaio 2004 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2007; per la parte economica scadrà il 31 dicembre 2005.
Le parti convengono che AERANTI-CORALLO, Aeranti e Associazione CORALLO possono regolamentare con separato contratto collettivo stipulato con la FNSI i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese proprie associate.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
Addì, x mese anno, tra
___
___
e
___
___
è stato stipulato __________
Titolo VI - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 20 - Distribuzione del testo contrattuale
Il testo del presente contratto è edito da ognuna delle parti stipulanti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione di almeno uno dei contraenti.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 21 - Distribuzione del testo contrattuale
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Art. 22 - Copia del testo contrattuale
Le aziende che applicano il presente contratto collettivo sono tenute a mettere a disposizione di ogni dipendente che ne faccia richiesta, copia del presente contratto.
Titolo VII - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 23 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione dei lavoratori del settore viene strutturata sui seguenti livelli occupazionali:
Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
- siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificando la fattibilità economico-tecnica degli stessi, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati dei progetti loro affidati.
I livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
II livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
III livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.
IV livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
V livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Per le specifiche delle mansioni riferite ai vari livelli si fa riferimento all'Allegato A.
Dichiarazione a verbale - Le parti contraenti in relazione al personale privo di qualsiasi conoscenza pratica ed addetti a mansioni ritenute prive di contenuto professionale, hanno ritenuto opportuno, ai soli fini contributivi, inserirli al quinto livello.
Titolo IX - MANSIONI DEL LAVORATORE - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo superiore a tre mesi consecutivi.
In caso di assegnazione a mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga svolta abitualmente e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 27 - Passaggio di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo contrattuale del nuovo livello, le parti potranno concordare l'eventuale assorbimento del trattamento di miglior favore.
In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dall'importo derivante dagli scatti di anzianità maturati.
Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica ed il livello d'inquadramento;
5) l'orario di lavoro;
6) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome del lavoratore e la ragione sociale o denominazione sociale dell'azienda nonché l'indirizzo, il codice fiscale di entrambe le parti, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
2) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla Legge;
3) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
4) certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
5) altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo dì studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri A e B 120 giorni di calendario;
- I livello 90 giorni di calendario;
- II e III livello 60 giorni di calendario;
- IV e V livello 30 giorni di calendario.
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, di infortunio sul lavoro o per altra sospensione legale dal lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti ne abbia dato disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
La disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova deve essere formalizzata per iscritto.
Titolo XII - ORARIO NORMALE DI LAVORO - LAVORATORI DISCONTINUI
La durata dell'orario normale di lavoro per la generalità delle aziende è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali distribuite su cinque o sei giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Non sono da considerarsi lavoro effettivo le soste di lavoro di durata compresa tra dieci minuti e due ore comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione lavorativa.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
A tal fine le aziende, fermi restando i limiti di Legge, potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per tutta l'azienda o per singoli comparti di essa, consistenti nel prolungamento, a regime normale, dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale di sei mesi, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, pertanto le eventuali ore lavorative effettuate in aggiunta al normale orario settimanale verranno retribuite con la normale retribuzione.
Rimane comunque in facoltà delle aziende non applicare le disposizioni di cui al presente art. 32 e quindi computare a parte con le apposite maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dall'art. 39 le eventuali ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario settimanale.
Ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi.
Tale periodo può essere elevato fino a dodici mesi, a seguito di apposito accordo a livello aziendale, a fronte di ragioni obiettive tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.
La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri, notturni e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
A livello aziendale potrà essere disciplinata la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale (flexi-time).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai quadri, l'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione.
Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692 approvata con R.D.L. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicato nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) Uscieri ed inservienti;
b) Custodi
c) Guardiani diurni e notturni
d) Portieri
e) Personale addetto ai lavori di carico e scarico
f) Personale addetto alla messa in onda delle trasmissioni radio televisive
g) Addetti ai centralini telefonici privati.
Per tali categorie l'orario normale di lavoro viene fissato in 45 ore settimanali.
Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Art. 34 - Limitazione orario di lavoro
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di Legge, che escludono dalla limitazione dell'orario di lavoro il personale direttivo o altro personale avente potere di decisione autonomo.
Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI BAMBINI ED ADOLESCENTI
L'orario di lavoro dei bambini liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 (otto) ore giornaliere e le 40 (quaranta) ore settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di quattro ore e trenta minuti. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e trenta minuti, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della Legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.