S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/02/2026
RADIOTELEVISIONI LOCALI (Cisal / Aeranti Corallo)
Testo consilidato del CCNL 16/02/2026
Per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali
Decorrenza: 01/02/2026
Scadenza: 31/12/2028
L'anno 2026, addì 16 del mese di febbraio, in Roma
TRA
- AERANTI - CORALLO;
- AERANTI;
- ASSOCIAZIONE CORALLO;
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
- Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati "Parti")
è stato stipulato il seguente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive locali.
L'Accordo sulla parte economica stipulato tra le parti in data 20 gennaio 2026 costituisce parte integrante del presente rinnovo.
Nel seguito, per brevità, lo stesso potrà essere indicato anche solo come "Contratto", o "CCNL" o "Contratto Collettivo".
TITOLO I - VIGENZA, VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
a) Il presente contratto decorre dal 1º febbraio 2026. Avrà durata fino al 31 dicembre 2028 sia per la parte economica che per la parte normativa.
b) Il presente contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga data disdetta da una delle parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo.
c) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza di cui al precedente punto a) verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30 (trenta) per cento del tasso di inflazione programmata, calcolato sulla paga base nazionale di cui all'art. 47, punto a). Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50 (cinquanta) per cento del tasso di inflazione programmata sempre calcolata sulla paga base nazionale di cui all'art. 47, punto a). Dalla data di decorrenza del rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta e gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo del presente CCNL.
Le Parti ricordano la previsione di riconoscimento ai Lavoratori dell'Una Tantum stabilita dall'Accordo del 20 gennaio 2026 negli importi e scadenze ivi indicate (02/2026; 02/2027 e 02/2028).
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra le imprese radiofoniche e televisive locali (nel dettaglio: imprese radiofoniche locali e fornitori di servizi di media radiofonici in ambito locale operanti su qualsiasi piattaforma tecnologica; operatori di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale; consorzi di radio locali; fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale operanti su qualsiasi piattaforma tecnologica; operatori di rete televisiva in ambito locale; consorzi di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale) e i lavoratori dipendenti di cui al successivo articolo 15.
Le parti prendono altresì atto che il CCNL per i lavoratori delle imprese radiotelevisive locali viene identificato con il codice ‘contratto UNIEMENS n. 206'attribuito dall'INPS e il codice CNEL è G099.
Le parti prendono inoltre atto che la federazione Aeranti-Corallo, composta da Aeranti e Associazione Corallo è il sistema associativo con il maggior numero di imprese radiofoniche e televisive locali.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro, e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore prima della data di stipula del presente CCNL, che resteranno allo stesso assegnate come trattamento "ad personam", pur considerando i trattamenti economici e normativi complessivamente più favorevoli.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge applicabili in materia.
TITOLO II - RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 5 - Relazioni industriali
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupazione ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello nazionale o aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
Art. 6 - Relazioni industriali a livello nazionale
Di norma le OO.SS. dei lavoratori presenteranno la propria piattaforma contrattuale in modo da consentire l'apertura delle trattative almeno 90 giorni prima della sua scadenza.
Entro l'ultimo trimestre dalla scadenza contrattuale, l'Associazione datoriale, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, oltre a prendere atto della piattaforma contrattuale presentata dalle OO.SS., effettuerà le proprie considerazioni e/o controdeduzioni cercando di addivenire ad un accordo sulle richieste formulate. In tale sede, inoltre, porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- gli interventi a favore dell'informazione, formazione e sicurezza sul lavoro;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive;
- i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti.
Art. 7 - Relazioni industriali a livello regionale
Tenuto conto della particolare organizzazione delle Associazioni stipulanti si ritiene non vi siano le condizioni per estendere a livello regionale la base di confronto sul presente CCNL fatto salvo che emergano in futuro situazioni particolari derivanti da specifiche leggi a carattere Regionale che rendano necessario tale livello di contrattazione.
Art. 8 - Relazioni industriali a livello aziendale
Laddove siano presenti organismi di rappresentanza dei lavoratori regolarmente costituiti, potranno essere stipulati contratti integrativi a livello aziendale ove si ravvisi la necessità di una più articolata normativa disciplinante i vari istituti contrattuali, e/o di un trattamento economico più aderente alla realtà socio economica locale.
La contrattazione aziendale non può sovrapporsi, nei tempi e nei contenuti, alla contrattazione nazionale, né può mettersi in contrapposizione con la disciplina e con la struttura contrattuale di riferimento, fatto salvo la possibilità di regolamentare alcuni istituti contrattuali in maniera più armonica e funzionale rispetto alla specifica realtà aziendale.
Art. 9 - Commissione di Garanzia e Conciliazione
Viene in questa sede previsto di istituire, entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, una Commissione di Garanzia e Conciliazione a livello nazionale, composta da quattro membri, di cui due di nomina delle associazioni datoriali e due di nomina delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto.
La Commissione, qualora sia richiesto un suo intervento, avrà il compito di:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione ed applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
b) tentare una bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire la via giudiziaria;
c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende di tutti gli istituti contrattuali previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 - Esclusività di stampa
Ogni stipulante il presente CCNL potrà pubblicare il testo dello stesso sul proprio sito web e/o in altra forma.
È vietata la riproduzione parziale o totale del presente CCNL da parte di terzi senza preventiva autorizzazione di almeno una delle parti stipulanti.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 11 - Distribuzione contratti
I titolari delle Aziende sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta, copia del presente contratto anche in formato elettronico.