S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 27/04/2005
RADIOTELEVISIONI LOCALI (Cisal / Aeranti Corallo)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali
Decorrenza: 01/01/2004
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
- Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
- Accordo di rinnovo 25/09/2018
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 27 Aprile 2005,
tra AERANTI-CORALLO, AERANTI, CORALLO e la C.I.S.A.L., F.E.N.A.S.AL.C. - C.I.SA.L. è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Il giorno 4 giugno 2007
tra
l'AERANTI-CORALLO,
l'AERANTI
l'Associazione CORALLO
e
la CISAL-Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio.
Premesso che:
- in data 31 dicembre 2005 è scaduta la parte economica del contratto collettivo 27 aprile 2005 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette syndication), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti;
- è intenzione delle parti stipulanti adeguare la parte economica del contratto collettivo ed altresì integrare la parte normativa del CCNL 27 aprile 2005, scadente il 31 dicembre 2007, prevedendo la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali quali l'apprendistato professionalizzante e la normativa riguardante la previdenza complementare al fine di adeguare il predetto contratto collettivo alle novità legislative che hanno interessato il mondo del lavoro;
Le parti convengono quanto segue:
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
L'anno 2009 addì ventisei del mese di febbraio, in Roma
Tra
AERANTI-CORALLO
AERANTI
Associazione CORALLO
che complessivamente rappresentano alla data del 16 gennaio 2009, 598 imprese radiofoniche locali, 304 imprese televisive locali (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), 6 sindycation, 9 agenzie di informazione radiotelevisiva, 35 imprese radiotelevisive satellitari, 8 imprese radiotelevisive via Internet
e
CISAL - Confederazione italiana Sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale Sindacati autonomi lavoratori commercio
Verbale di stipula
Addì, 25 settembre 2018
tra
Aeranti-Corallo
e
CISAL
Rinnovo stipulato in data 25 settembre 2018 della parte economica, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni datoriali e sindacali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni datoriali e sindacali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, questo contratto mira a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno con periodicità predefinite sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il contratto infine tiene conto della nuova normativa e dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Premessa
Le parti si danno atto che l'impianto generale del contratto collettivo sottoscritto in data 27 aprile 2005 mantiene la propria validità normativa avendo già recepito le ultime disposizioni di Legge in materia di lavoro, fra cui la Legge Biagi.
Le parti si danno altresì atto che è allo studio una riforma del presente CCNL per adattarlo alle mutate esigenze contrattuali in modo da valorizzare l'importanza della contrattazione aziendale di secondo livello in sede di determinazione dei livelli retributivi.
Ciò premesso, preso atto della necessità di adeguare i livelli retributivi per garantire il potere di acquisto dei lavoratori del settore, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale viene confermata la validità di tutti gli articoli del previgente CCNL 27 aprile 2005 così come integrato dal verbale di accordo del 4 giugno 2007, ad eccezione degli articoli di seguito riportati che vanno ad integrare e/o sostituire le disposizioni precedenti.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione del CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL, scaduto il 31 dicembre 2003.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL che restano a lui assegnate "ad personam".
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Art. 1 (comma 1)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le imprese di radiodiffusione sonora ovvero televisiva in ambito locale (compresi gli operatori di rete in ambito locale nonché i fornitori di contenuti radiofonici ovvero televisivi in ambito locale), i gruppi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese che diffondono programmi radiofonici ovvero televisivi via satellite o via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 2 - Contrattazione collettiva
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: eventuale contratto integrativo a livello territoriale.
Art. 3 - Contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle imprese di cui al precedente articolo 1 (di seguito denominate anche "le aziende") il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, di cui al successivo articolo 19, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, calcolato sulla paga base nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) del tasso di inflazione programmato sempre calcolato sulla paga base nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta e gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno riassorbiti dagli importi dovuti a titolo di una tantum di cui all'allegato "B" per l'attività lavorativa espletata nel periodo di tale vacanza contrattuale.
Art. 4 - Contrattazione collettiva aziendale
La contrattazione collettiva di secondo livello potrà essere svolta in sede aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà essere definita una sola contrattazione di secondo livello, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di sei mesi dalla data di stipula del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nei sessanta giorni successivi alla presentazione della richiesta di stipula della consultazione di secondo livello.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Le parti riconoscono che, data la tipicità delle aziende, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità.
Tuttavia, intendendo salvaguardare per quanto possibile la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali del lavoratore.
Le trattenute per contributi sindacali vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro per mezzo delle Organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore è iscritto.
Titolo IV - NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 626/1994
In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i Rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a) 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti.
b) 2 rappresentanti per le unità produttive oltre 120 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto a), limitatamente a quelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel territorio (R.L.S.T), che svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del R.L.S. per un insieme di aziende o ricomprese in uno specifico territorio.
I Rappresentanti per la sicurezza sono nominati tra i soggetti facenti parte della R.S.U.
Art. 8 - Modalità di elezione del R.L.S.
L'individuazione del R.L.S. avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il R.L.S. viene eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i lavoratori subordinati in forza nella azienda al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere.
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di R.L.S. ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda.
Ai R.L.S. spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S. e/o R.L.S.T, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni dei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
Art. 11 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il R.L.S. segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del R.L.S., questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il R.L.S. e/o R.L.S.T su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, in occasione delle consultazioni, ha la facoltà di formulare proprie proposte e osservazioni sulle tematiche oggetto delle consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal R.L.S.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della azienda di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del R.L.S. e/o R.L.S.T, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i R.L.S. e/o R.L.S.T segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro.
- Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9) del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle leggi previste in materia.
La formazione dei R.L.S., i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
In applicazione all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni e integrazioni le riunioni periodiche previste dal comma 1 di tale articolo 11, sono convocate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Art. 16 - Infortuni sul lavoro
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 (quattro) ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti ogni 120 (centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Art. 18 - Decadenza incarico R.L.S.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di R.L.S. si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota a verbale - Qualora entrassero in vigore normative diverse relativamente a quanto indicato al presente Titolo IV, tali normative prevarranno per le parti difformi rispetto al contenuto dello stesso Titolo IV.
Titolo V - DECORRENZA - DURATA
Art. 19 - Decorrenza e durata del CCNL
Il presente CCNL decorre per la parte normativa dal 01 gennaio 2004 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2007; per la parte economica scadrà il 31 dicembre 2005.
Le parti convengono che AERANTI-CORALLO, Aeranti e Associazione CORALLO possono regolamentare con separato contratto collettivo stipulato con la FNSI i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese proprie associate.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
Addì, x mese anno, tra
___
___
e
___
___
è stato stipulato __________
Titolo VI - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 20 - Distribuzione del testo contrattuale
Il testo del presente contratto è edito da ognuna delle parti stipulanti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione di almeno uno dei contraenti.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 21 - Distribuzione del testo contrattuale
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Art. 22 - Copia del testo contrattuale
Le aziende che applicano il presente contratto collettivo sono tenute a mettere a disposizione di ogni dipendente che ne faccia richiesta, copia del presente contratto.
Titolo VII - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 23 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione dei lavoratori del settore viene strutturata sui seguenti livelli occupazionali:
Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
- siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificando la fattibilità economico-tecnica degli stessi, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati dei progetti loro affidati.
I livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
II livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
III livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.
IV livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
V livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Per le specifiche delle mansioni riferite ai vari livelli si fa riferimento all'Allegato A.
Dichiarazione a verbale - Le parti contraenti in relazione al personale privo di qualsiasi conoscenza pratica ed addetti a mansioni ritenute prive di contenuto professionale, hanno ritenuto opportuno, ai soli fini contributivi, inserirli al quinto livello.
Titolo IX - MANSIONI DEL LAVORATORE - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo superiore a tre mesi consecutivi.
In caso di assegnazione a mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga svolta abitualmente e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 27 - Passaggio di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo contrattuale del nuovo livello, le parti potranno concordare l'eventuale assorbimento del trattamento di miglior favore.
In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dall'importo derivante dagli scatti di anzianità maturati.
Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica ed il livello d'inquadramento;
5) l'orario di lavoro;
6) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome del lavoratore e la ragione sociale o denominazione sociale dell'azienda nonché l'indirizzo, il codice fiscale di entrambe le parti, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
2) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla Legge;
3) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
4) certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
5) altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo dì studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri A e B 120 giorni di calendario;
- I livello 90 giorni di calendario;
- II e III livello 60 giorni di calendario;
- IV e V livello 30 giorni di calendario.
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, di infortunio sul lavoro o per altra sospensione legale dal lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti ne abbia dato disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
La disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova deve essere formalizzata per iscritto.
Titolo XII - ORARIO NORMALE DI LAVORO - LAVORATORI DISCONTINUI
La durata dell'orario normale di lavoro per la generalità delle aziende è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali distribuite su cinque o sei giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Non sono da considerarsi lavoro effettivo le soste di lavoro di durata compresa tra dieci minuti e due ore comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione lavorativa.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
A tal fine le aziende, fermi restando i limiti di Legge, potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per tutta l'azienda o per singoli comparti di essa, consistenti nel prolungamento, a regime normale, dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale di sei mesi, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, pertanto le eventuali ore lavorative effettuate in aggiunta al normale orario settimanale verranno retribuite con la normale retribuzione.
Rimane comunque in facoltà delle aziende non applicare le disposizioni di cui al presente art. 32 e quindi computare a parte con le apposite maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dall'art. 39 le eventuali ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario settimanale.
Ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi.
Tale periodo può essere elevato fino a dodici mesi, a seguito di apposito accordo a livello aziendale, a fronte di ragioni obiettive tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.
La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri, notturni e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
A livello aziendale potrà essere disciplinata la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale (flexi-time).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai quadri, l'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione.
Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692 approvata con R.D.L. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicato nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) Uscieri ed inservienti;
b) Custodi
c) Guardiani diurni e notturni
d) Portieri
e) Personale addetto ai lavori di carico e scarico
f) Personale addetto alla messa in onda delle trasmissioni radio televisive
g) Addetti ai centralini telefonici privati.
Per tali categorie l'orario normale di lavoro viene fissato in 45 ore settimanali.
Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Art. 34 - Limitazione orario di lavoro
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di Legge, che escludono dalla limitazione dell'orario di lavoro il personale direttivo o altro personale avente potere di decisione autonomo.
Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI BAMBINI ED ADOLESCENTI
L'orario di lavoro dei bambini liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 (otto) ore giornaliere e le 40 (quaranta) ore settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di quattro ore e trenta minuti. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e trenta minuti, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della Legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Le ore di lavoro ordinario svolte nella giornata di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci %) per il lavoro diurno e del 15% (quindici %) per il lavoro notturno, da calcolarsi sulla quota oraria della paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Il lavoro svolto nelle giornate festive di cui al successivo articolo 51, se richiesto non può essere rifiutato e sarà retribuito con una maggiorazione del 15% (quindici %) da calcolarsi sulla quota oraria della paga base nazionale.
Il lavoro ordinario prestato nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 10% (dieci %) da calcolarsi sulla quota oraria della paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 24.00 alle ore 6.00
Il personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le ore 24.00 dovrà osservare un riposo di almeno dodici ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 39 - Lavoro straordinario - Maggiorazioni
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, come definito dall'art. 32 del presente CCNL
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 250 (duecentocinquanta) ore annue.
Entro i limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto collettivo nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Fatte salve le disposizioni per i regimi di orario flessibile plurisettimanale previsti all'art. 32, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, sono:
1) 15% (quindici %) per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 (quaranta) ore settimanali;
2) 30% (trenta %) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
3) 35% (trentacinque %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
4) 40% (quaranta %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo;
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Titolo XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
Per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è richiesta la forma scritta sia per l'indicazione del termine che per quella delle ragioni che ne legittimano l'apposizione. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 40, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro in sede di contrattazione aziendale.
Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità.
Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno sette unità.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Art. 40
Per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è richiesta la forma scritta sia per l'indicazione del termine che per quella delle ragioni che ne legittimano l'apposizione. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare, salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 40, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le parti convengono, in armonia con le attuali disposizioni normative, di elevare da 36 a 48 mesi il tetto massimo di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore ed aventi ad oggetto le medesime mansioni, ferma restando l'applicabilità delle ragioni giustificatrici dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. Successivamente il rapporto si trasformerà in rapporto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro in sede di contrattazione aziendale.
Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità.
Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno sette unità.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto di quello previsto dal contratto a termine per gli infortuni sul lavoro e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
Art. 41 - Contratto di somministrazione
Ferme restando le ragioni per l'instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalle leggi vigenti, l'utilizzo complessivo dei contratti di somministrazione non potrà superare il 25% dell'organico in forza con il limite minimo di cinque unità nelle aziende fino a 15 dipendenti e di sette unità nelle aziende da sedici a trenta dipendenti.
Sono comunque esclusi dal computo della predetta quota le assunzioni effettuate nella fase di avvio di nuove attività e quelle effettuate per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Le assunzioni di cui al presente articolo 41 si cumulano alle assunzioni di cui al precedente articolo 40.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno e nel contempo fornire una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
- di tipo verticale, quando la prestazione lavorativa viene svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- di tipo misto, quando si realizza secondo una combinazione delle suddette modalità.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati il periodo di prova per i nuovi assunti, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, così come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza, che ne abbiano fatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
La proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Art. 43 - Lavoro supplementare
Viene considerato lavoro supplementare l'orario di lavoro prestato sulla base di accordo tra le parti fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Per i lavoratori che svolgono un orario di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario intendendosi per tale quello eccedente il normale orario settimanale previsto dal presente contratto.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con normale retribuzione di fatto.
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con le maggiorazioni previste nell'art. 39.
L'azienda ed il lavoratore possono inoltre accordarsi per la sottoscrizione, nell'ambito della prestazione di lavoro part-time, di clausole flessibili e/o elastiche.
Tale accordo deve risultare da atto scritto.
Le clausole flessibili sono relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione può essere modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo.
Il termine di preavviso deve essere di almeno un giorno.
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite con la maggiorazione del 1%.
Nei contratti di tipo verticale o misto le parti possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite del 30% della prestazione lavorativa concordata.
Le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche verranno retribuite con la maggiorazione del 16%).
Art. 45 - Trasformazione rapporto di lavoro
I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa derivante anche dagli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In attesa della completa regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 le parti convengono che continueranno ad applicarsi le disposizioni del contratto collettivo sottoscritto in data 12 giugno 2003 che vengono di seguito riportate. Le parti si impegnano ad adeguare le disposizioni presenti alle leggi che saranno emanate a livello regionale per la regolamentazione del rapporto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
Il livello di inquadramento degli apprendisti e la durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
La retribuzione degli apprendisti risulta dal calcolo delle percentuali sotto riportate sulla paga base nazionale relativa al livello d'inquadramento.
Periodo | Livello | Percentuale |
1º anno | 2-3-4º | 60% |
2º anno | 2-3-4º | 70% |
3º anno | 2-3-4º | 80% |
4º anno | 2-3-4º | 90% |
Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente contratto, valgono le precedenti disposizioni contrattuali.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro all'apprendista sarà riconosciuto il 75% del trattamento economico.
Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in trenta giorni lavorativi, al compimento del quale l'assunzione diventa definitiva.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio | Ore di formazione medie annue |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica professionale | 100 |
Diploma di scuola media superiore | 80 |
Diploma universitario | 60 |
Diploma di laurea | 40 |
La formazione può essere svolta in sede aziendale o nella sede prescelta presso strutture esterne, pubbliche o private.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare con regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico pratica.
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Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella fase di addestramento.
Il tutor dovrà avere di norma un livello superiore o almeno pari a quello in cui l'apprendista potrà essere inquadrato al termine del periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme di Legge e, in caso di esito favorevole, consegue la qualifica professionale per la quale è stato assunto.
L'apprendista che al termine del periodo di apprendistato venga mantenuto in servizio senza essere ammesso alla prova di idoneità, ha diritto comunque all'attribuzione della qualifica professionale.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
B) Apprendistato professionalizzante
Premesso che:
- all'art. 46 del CCNL 27 aprile 2005 regolante la materia dell'apprendistato le parti si sono impegnate ad adeguare l'istituto dell'apprendistato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi);
- alla luce degli interventi del legislatore sussistono le condizioni per poter regolamentare, seppur parzialmente, una nuova disciplina dell'apprendistato che le parti riconoscono essere uno strumento utile per migliorare l'acquisizione delle competenze professionali da parte dei lavoratori impiegati nelle emittenti radiotelevisive ed al contempo aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore aumentando altresì l'occupazione di giovani lavoratori;
Tutto ciò premesso e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto/dovere di istruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico/professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di Legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante anche al fine di migliorare e consentire maggiori opportunità occupazionali ai lavoratori del settore.
Tenuto conto del ruolo rilevante nell'attuazione della fase formativa che viene assegnato alle regioni ed alle province autonome le parti concordano sull'opportunità di impegnarsi nella promozione di intese con le regioni e le province autonome per 1e parti che la Legge ad essa demanda impegnandosi nel monitoraggio delle attività formative.
Norma transitoria
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data del presente accordo continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al CCNL 27 aprile 2005 fino alla scadenza del rapporto di apprendistato.
Art. 1 - Sfera di applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un determinato tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 1º, 2º, 3º e 4º livello della classificazione del personale, di cui all'Allegato B del CCNL 27 aprile 2005.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.
Art. 2 - Proporzione numerica
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100 % dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Art. 3 - Età per assunzione
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 4 - Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati:
- la prestazione oggetto del contratto;
- il periodo di prova;
- il livello di inquadramento iniziale;
- il livello intermedio e quello finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
Art. 5 - Tutor
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e delle regolamentazioni regionali.
Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione.
Il tutor contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale e attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Art. 6 - Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale, il cui schema è allegato al presente accordo, (Allegato 2), definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il Piano formativo individuale indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il Piano formativo individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.
Art. 7 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 (trenta) giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali e di Legge maturati fino alla data di risoluzione del rapporto.
Art. 8 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
La qualificazione professionale si considera acquisita al termine di un percorso formativo con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi tramite formazione interna, in affiancamento a personale qualificato messo a disposizione dal datore di lavoro, o esterna secondo le offerte formative messe a disposizione anche dagli Organismi di formazione di tipo pubblico, finalizzata all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Le eventuali competenze trasversali di base da acquisire saranno individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso dall'apprendista.
Art. 9 - Formazione - Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna od esterna all'azienda di almeno 120 ore per anno.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 10 - Formazione - Contenuti
Per formazione deve intendersi il processo formativo, in base al quale si realizza l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico-pratiche finalizzate all'acquisizione della qualifica professionale da parte del lavoratore strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione teorica:
Attività formative a carattere trasversale di base:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Attività formative a carattere tecnico-professionale da conseguire mediante esperienza di lavoro:
- conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro);
- conoscenza ed utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione teorica potrà essere realizzata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa.
Ai fini della realizzazione della formazione teorica, la capacità formativa interna è espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacità dell'azienda stessa di realizzare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l'attività formativa prevista dalla Legge.
A tale fine l'azienda verrà considerata idonea a realizzare la formazione necessaria quando saranno garantite:
- quanto alla formazione teorica la disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei; di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da realizzare;
- la presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
La formazione teorica potrà essere realizzata utilizzando modalità quali: formazione in aula, formazione a distanza e strumenti e-learning, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, ecc.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 11 - Profili formativi
Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 49, 5º comma del D.Lgs. n. 276/2003, le parti individuano i profili formativi valevoli per l'apprendistato professionalizzante nelle emittenti radiotelevisive in ambito locale.
Le competenze specifiche vengono definite in modo differenziato a seconda delle seguenti aree professionali:
- amministrazione;
- commerciale;
- produzione;
- tecnica.
Il profilo formativo consiste nell'insieme di conoscenze e competenze necessarie per conseguire la qualificazione professionale e che vengono suddivise in "trasversali" (comuni per tutte le figure professionali) e "specifiche" per le varie figure professionali.
Le attività formative a carattere professionalizzante sono volte a conseguire i seguenti obiettivi formativi (individuati dal D.M. 20 maggio 1999):
1) conoscere i prodotti e servizi del settore e il contesto aziendale;
2) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3) conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
4) conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
5) conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
6) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
A questi fini, la formazione professionalizzante dell'apprendista riguarderà in via esemplificativa gli argomenti sotto individuati, da inserire in tutto o in parte nel Piano formativo individuale, in relazione alla professionalità da acquisire e al livello di inquadramento finale:
Area professionale amministrazione
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del servizio amministrazione
Conoscenza del servizio di segreteria e gestione dei rapporti con la clientela e con l'utenza in generale
Conoscenza delle operazioni e degli adempimenti generali per permettere la raccolta e lo smistamento della documentazione fiscale
Gestione dei flussi informativi
Conoscenza delle nozioni base di informatica, basi dell'office automation e uso dei principali software aziendali nel settore amministrativo (sia per l'attività di segreteria che per la parte contabile)
Conoscenza dell'organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico
Organizzazione delle riunioni di lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Conoscenza generale dei principi e delle tecniche di tutela della privacy
Qualifiche di riferimento
Addetto ufficio posta, addetto all'input di dati contabili, dattilografo anche con uso di videoscrittura, stenografo addetto di segreteria, fatturista, impiegato d'ordine.
Per i livelli finali 3º e 2º
Sistemi di contabilità generale e analitica
Elaborazione del budget
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio
Sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Sviluppo ed organizzazione dei programmi e del palinsesto
Qualifiche di riferimento
Addetto alla programmazione e palinsesto, stenodattilografo o segretario con conoscenza in lingue estere, capo o vice capo reparto/settore di servizio amministrativo, tributario-fiscale, lavoro-sindacale o legale, segretario di direzione con mansioni di concetto.
Area professionale commerciale
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza del servizio di commercializzazione dei prodotti
Conoscenza del mercato di riferimento e sviluppo dello stesso
Conoscenza delle principali attività e metodologie di lavoro legate alla ricerca pubblicitaria
Attività di marketing e sviluppo della clientela
Rapporti con gli inserzionisti pubblicitari e valutazioni delle diverse esigenze e necessità.
Conoscenza e analisi del mercato, dell'ambiente e del consumatore, analisi della concorrenza, misurazione e previsione della domanda in funzione dei prodotti offerti e conseguente attività di promozione delle produzioni radiotelevisive realizzate dall'azienda.
Qualifiche di riferimento
Operatore specialista di processo per la ricerca di mercato, capo e vice capo di servizio commerciale, addetto al marketing, capo responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato.
Area professionale tecnica
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza dei principali impianti di trasmissione, e delle attrezzature impiegate nell'azienda per la trasmissione dei programmi radiotelevisivi e le relative tecniche di manutenzione
Conoscenza delle tecniche di gestione degli impianti di bassa frequenza e manutenzione degli stessi
Conoscenza delle tecniche per le trasmissioni in alta frequenza, gestione delle tecnologie utilizzate per la messa in onda delle trasmissioni radiofoniche e televisive
Conoscenza dei principali software e programmi informativi legati alla realizzazione tecnica delle diverse produzioni, dalla registrazione audio video al montaggio dei servizi, alla trasmissione degli stessi
Conoscenza dei sistemi operativi per l'attività di controllo e vigilanza sulla corretta messa in onda dei servizi
Qualifiche di riferimento
Addetto alla messa in onda, fonico, montatore RVM, mixer video, mixer audio, tecnico audio, tecnico video, aiuto manutentore di alta/bassa frequenza, elettricista, impiantista/installatore, tecnico di alta/bassa frequenza, operatore di ripresa, operatore alta/bassa frequenza, macchinista con notevole capacità ed esperienza professionale nel settore televisivo, sarto/acconciatore con buona esperienza nel settore televisivo e comprovata capacità, capo e vice capo servizio tecnico, tecnico di produzione altamente specializzato, disegnatore tecnico.
Area professionale produzione
Conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi
Conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda
Conoscenza delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi radiofonici e televisivi; elementi di linguaggio, scrittura di un format, minutaggio delle scene dei programmi, organizzazione delle riprese
Sviluppo ed organizzazione della scenografia e della sceneggiatura
Conoscenza e sviluppo del piano di regia per la realizzazione dei programmi
Conoscenza della attività di post-produzione e montaggio
Qualifiche di riferimento
Disegnatore videografico, lettore di testi redatti da altri, annunciatore, animatore senza significativa esperienza, animatore e conduttore di produzioni complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa, ausiliario di studio addetto alla videoteca, segretario di redazione, segretario di produzione, responsabile web addetto ad aggiornamenti e manutenzione, responsabile programmazione musicale, realizzatore di programmazioni televisive, programmista che sulla base di indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio e l'edizione, redattore testi (promoter copywriter), realizzatore parziale di produzioni televisive, operatore audio addetto alla selezione e montaggio che realizza produzioni semplici, impaginatore di programmi e pubblicità, coordinatore di singole produzioni, addetto di redazione, animatore e conduttore di produzione, addetto alla videoteca con funzione di ricerca e selezione del materiale, assistente scenografo, assistente di studio, assistente al produttore, assistente al product manager, capo coordinatore prodotto, capo esperto di sviluppo organizzativo.
Art. 12 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire, o di fare impartire nella propria azienda l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di semplice manovalanza e di non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alle prestazioni per le quali è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, in aggiunta alle ore di ferie e permessi previsti dal contratto, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio.
Art. 13 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista ha l'obbligo:
a) di seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata alla formazione professionale e di seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 14 - Durata dell'apprendistato
Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2º, 3º e 4º e 60 mesi per le qualifiche comprese nel 1º livello.
Art. 15 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende e per la stessa tipologia di inquadramento, sarà computato al fine del raggiungimento della qualifica da conseguire purché il rapporto di lavoro tra un periodo e l'altro non sia stato interrotto per un periodo superiore ad un anno.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna all'azienda, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato.
Art. 16 - Trattamento normativo - Apprendistato part-time
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 % del normale orario di lavoro, ferme restando le ore di formazione di cui al precedente art. 9.
Art. 17 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Due livelli retributivi inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato.
Un livello retributivo inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 4º livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5º livello per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
Art. 18 - Trattamento malattia e infortunio
In caso di malattia e di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà garantito lo stesso trattamento economico e normativo previsto per gli operai e gli impiegati dal Titolo XXVIII del CCNL 27 aprile 2005.
Art. 19 - Rinvio alla Legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.
Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente qualora a livello regionale o provinciale intervengano disposizioni di Legge in aperto contrasto con le disposizioni contenute nel presente accordo.
Art. 20 - Attribuzione della qualifica
Terminato il periodo di tirocinio, all'apprendista che venga mantenuto in servizio anche senza essere ammesso alla prova di idoneità, sarà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 21 - Decorrenza
La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.
Il presente accordo costituisce parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra AERANTI-CORALLO, AERANTI, Associazione CORALLO e la CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, FENASALC-CISAL - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio.
Allegato 2 Piano formativo individuale (Apprendistato professionalizzante) Art. 49, D.Lgs. n. 276/2006
Dati dell'azienda
Ditta/società _______________ _______________
Sita in ____________ ___________________
Tel. _____________ __________________
Esercente attività di ____________________
Unità locale in cui si svolge l'apprendistato ________________________
Dati dell'apprendista
Cognome e nome ______________________
Luogo e data di nascita ______________
C.F. ____________________________________________
Residente in _______________________________
Titolo di studio
( ) Licenza media
( ) Qualifica (statale/regionale)
( ) Diploma
( ) Laurea
Altre certificazioni di competenze coerenti con il profilo formativo di riferimento:
Periodi di apprendistato svolti dal _______ al __________ qualifica __________________ liv. _________________ CCNL applicato ________________
Dati contrattuali
Contratto applicato: CCNL _________________ ______________
Tipo di qualificazione da conseguire __________________
Durata del contratto di apprendistato in mesi _______________
Livello di inquadramento iniziale ____________________
Livello di inquadramento finale ______________________
( ) Full time
( ) Part time n. ore settimanali ________________
Dati del tutor
Cognome e nome ________________________
C.F. ______________________________________________
Qualifica _______________________________________
Esperienza lavorativa n. anni ________
Competenze ed esperienze professionali possedute _________________________
Contenuti generali del percorso formativo in apprendistato
Formazione formale
Aree tematiche trasversali
Competenze relazionali _________ ore
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia: __________ ore
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente.
Disciplina del rapporto di lavoro: ________ ore
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
Conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
Sicurezza sul lavoro: _________ ore
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
Conoscere i principali fattori di rischio;
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Aree tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto.
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
4) _____________________
5) _____________________
6) _____________________
7) ______________________
Articolazione e modalità di erogazione della formazione
(è possibile barrare più opzioni)
Interna-esterna
( ) Aula
( ) On the job
( ) Affiancamento
( ) E-learning
( ) Seminari
( ) Esercitazioni di gruppo
( ) Testimonianze
Luogo e data
_____________________
Timbro e firmå del legale rappresentante _______________________
Firma del tutor _____________________ ____________
Firma dell'apprendista ______________________
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 9 - (____)
Nota a verbale
Tenuto conto delle nuove disposizioni di cui all'art. 49, comma 5-ter, D.Lgs. n. 276/2003, le parti stabiliscono che le aziende in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del predetto verbale di accordo, possono realizzare in maniera esclusivamente interna la formazione in materia di apprendistato.
In tali circostanze la formazione aziendale potrà avere una durata inferiore rispetto alle 120 ore annuali stabilite dall'art. 9, ma non potrà essere inferiore a 100 ore annuali.
Rimane ferma la possibilità di distribuire le ore complessive di formazione formale diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva la quantità minima annua di 50 ore.
Art. 11-bis - Modalità di erogazione della formazione interna - Durata e contenuti
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una delle qualifiche facenti capo all'area professionale "Amministrazione"
Obiettivo
Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale degli addetti all'area professionale amministrazione ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale in una delle seguenti qualifiche di riferimento:
- Addetto ufficio posta, addetto all'input di dati contabili, dattilografo anche con uso di videoscrittura, stenografo addetto di segreteria, fatturista, impiegato d'ordine;
- livelli 3º e 2º - Addetto alla programmazione e palinsesto, stenodattilografo o segretario con conoscenza in lingue estere, capo o vice capo reparto/settore di servizio amministrativo, tributario-fiscale, lavoro-sindacale o legale, segretario di direzione con mansioni di concetto.
Durata e contenuti
Premesso che la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 48 mesi, il percorso formativo degli addetti all'area professionale amministrazione verrà realizzato secondo la progressione di seguito individuata.
Per i primi due anni l'azienda fornirà all'apprendista formazione trasversale per il 40% delle ore di formazione totali. La formazione trasversale riguarderà i seguenti argomenti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Per terzo e quarto anno di apprendistato verranno garantite all'apprendista attività formative che saranno maggiormente di carattere tecnico-professionale, il cui impatto sarà sempre di 40 ore annue, da conseguire mediante esperienza di lavoro:
- conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscenza ed utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione professionalizzante inciderà, durante ogni anno di apprendistato, per il 60% del monte ore di formazione previsto e sarà erogata sulla base del percorso come di seguito specificato.
Nei primi due anni di apprendistato verranno trasferite all'apprendista le seguenti competenze:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle operazioni e degli adempimenti generali per permettere la raccolta e lo smistamento della documentazione fiscale;
- conoscenza delle nozioni base di informatica, basi dell'office automation e uso dei principali software aziendali nel settore amministrativo (sia per l'attività di segreteria che per la parte contabile);
-- capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;
- nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi.
Nel secondo biennio di apprendistato la formazione professionalizzante verterà sulle seguenti materie:
- conoscenza del servizio amministrazione;
- conoscenza del servizio di segreteria e gestione dei rapporti con la clientela e con l'utenza in generale;
- gestione dei flussi informativi;
- conoscenza dell'organizzazione, gestione e utilizzo dell'archivio cartaceo ed elettronico;
- organizzazione delle riunioni di lavoro;
- conoscenza generale dei principi e delle tecniche di tutela della privacy.
Per i livelli finali 3º e 2º, la formazione professionalizzante dei primi due anni riguarderà anche:
- conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in relazione alle esigenze del servizio.
Nel secondo biennio l'apprendista sarà impegnato nell'assimilazione delle seguenti materie:
- sistemi di contabilità generale e analitica;
- elaborazione del budget;
- sviluppo di attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro;
- sviluppo ed organizzazione dei programmi e del palinsesto.
Per quanto riguarda le aree professionali commerciale, tecnica e di produzione si deve tenere conto che l'apprendistato professionalizzante sarà sempre di 48 mesi ad eccezione delle qualifiche di 1º livello, di cui si dirà a parte, per le quali la durata prevista sarà di 60 mesi.
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una delle qualifiche facenti capo all'area professionale "Commerciale"
Obiettivo
Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale degli addetti all'area professionale commerciale ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale in una delle seguenti qualifiche di riferimento:
- operatore specialista di processo per la ricerca di mercato, capo e vice capo di servizio commerciale, addetto al marketing.
Durata e contenuti
Come ricordato in precedenza la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 48 mesi, il percorso formativo degli addetti all'area professionale commerciale verrà realizzato secondo la progressione di seguito individuata.
Per i primi due anni l'azienda fornirà all'apprendista formazione trasversale per il 40% delle ore di formazione totali. La formazione trasversale riguarderà i seguenti argomenti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Per il terzo e quarto anno di apprendistato verranno garantite all'apprendista attività formative che saranno maggiormente di carattere tecnico-professionale, il cui impatto sarà sempre di 40 ore annue, da conseguire mediante esperienza di lavoro:
- conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscenza ed utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione professionalizzante inciderà, durante ogni anno di apprendistato, per il 60% del monte ore di formazione previsto e sarà erogata sulla base del percorso come di seguito specificato.
Nei primi due anni di apprendistato verranno trasferite all'apprendista le seguenti competenze:
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza del servizio di commercializzazione dei prodotti;
- conoscenza del mercato di riferimento e sviluppo dello stesso;
- rapporti con gli inserzionisti pubblicitari e valutazioni delle diverse esigenze e necessità.
Nel secondo biennio di apprendistato la formazione professionalizzante verterà sulle seguenti materie:
- conoscenza delle principali attività e metodologie di lavoro legate alla ricerca pubblicitaria;
- attività di marketing e sviluppo della clientela;
- conoscenza e analisi del mercato, dell'ambiente e del consumatore, analisi della concorrenza, misurazione e previsione della domanda in funzione dei prodotti offerti e conseguente attività di promozione delle produzioni radiotelevisive realizzate dall'azienda.
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una delle qualifiche facenti capo all'area professionale "Tecnica"
Obiettivo
Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale degli addetti all'area professionale tecnica ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale in una delle seguenti qualifiche di riferimento:
- addetto alla messa in onda, fonico, montatore RVM, mixer video, mixer audio, tecnico audio, tecnico video, aiuto manutentore di alta/bassa frequenza, elettricista, impiantista/installatore, tecnico di alta/bassa frequenza, operatore di ripresa, operatore alta/bassa frequenza, macchinista con notevole capacità ed esperienza professionale nel settore televisivo, sarto/acconciatore con buona esperienza nel settore televisivo e comprovata capacità.
Durata e contenuti
Come ricordato in precedenza la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 48 mesi, il percorso formativo degli addetti all'area professionale tecnica verrà realizzato secondo la progressione di seguito individuata.
Per i primi due anni l'azienda fornirà all'apprendista formazione trasversale per il 40% delle ore di formazione totali. La formazione trasversale riguarderà i seguenti argomenti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Per il terzo e quarto anno di apprendistato verranno garantite all'apprendista attività formative che saranno maggiormente di carattere tecnico-professionale, il cui impatto sarà sempre di 40 ore annue, da conseguire mediante esperienza di lavoro:
- conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscenza ed utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione professionalizzante inciderà, durante ogni anno di apprendistato, per il 60% del monte ore di formazione previsto e sarà erogata sulla base del percorso come di seguito specificato.
Nei primi due anni di apprendistato verranno trasferite all'apprendista le seguenti competenze:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza dei principali impianti di trasmissione, e delle attrezzature impiegate nell'azienda per la trasmissione dei programmi radiotelevisivi e le relative tecniche di manutenzione.
Nel secondo biennio di apprendistato la formazione professionalizzante verterà sulle seguenti materie:
- conoscenza delle tecniche di gestione degli impianti di bassa frequenza e manutenzione degli stessi;
- conoscenza delle tecniche per le trasmissioni in alta frequenza, gestione delle tecnologie utilizzate per la messa in onda delle trasmissioni radiofoniche e televisive;
- conoscenza dei principali software e programmi informatici legati alla realizzazione tecnica delle diverse produzioni, dalla registrazione audio video al montaggio dei servizi, alla trasmissione degli stessi;
- conoscenza dei sistemi operativi per l'attività di controllo e vigilanza sulla corretta messa in onda dei servizi.
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una delle qualifiche facenti capo all'area professionale "Produzione"
Obiettivo
Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale degli addetti all'area professionale produzione ai fini del raggiungimento della qualificazione professionale in una delle seguenti qualifiche di riferimento:
- disegnatore videografico, lettore di testi redatti da altri, annunciatore, animatore senza significativa esperienza, animatore e conduttore di produzioni complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa, ausiliario di studio addetto alla videoteca, segretario di redazione, segretario di produzione, responsabile web addetto ad aggiornamenti e manutenzione, responsabile programmazione musicale, realizzatore di programmazioni televisive, programmista che sulla base di indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio e l'edizione, redattore testi (promoter copywriter), realizzatore parziale di produzioni televisive, operatore audio addetto alla selezione e montaggio che realizza produzioni semplici, impaginatore di programmi e pubblicità, coordinatore di singole produzioni, addetto di redazione, animatore e conduttore di produzione, addetto alla videoteca con funzione di ricerca e selezione del materiale, assistente scenografo, assistente di studio, assistente al produttore, assistente al product manager.
Durata e contenuti
Come ricordato in precedenza la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 48 mesi, il percorso formativo degli addetti all'area professionale produzione verrà realizzato secondo la progressione di seguito individuata.
Per i primi due anni l'azienda fornirà all'apprendista formazione trasversale per il 40% delle ore di formazione totali. La formazione trasversale riguarderà i seguenti argomenti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Per il terzo e quarto anno di apprendistato verranno garantite all'apprendista attività formative che saranno maggiormente di carattere tecnico-professionale, il cui impatto sarà sempre di 40 ore annue, da conseguire mediante esperienza di lavoro:
- conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore nel contesto dell'area professionale;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscenza ed utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La formazione professionalizzante inciderà, durante ogni anno di apprendistato, per il 60% del monte ore di formazione previsto e sarà erogata sulla base del percorso come di seguito specificato.
Nei primi due anni di apprendistato verranno trasferite all'apprendista le seguenti competenze:
- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi;
- conoscenza generale dell'organizzazione dell'azienda;
- conoscenza delle attività necessarie per realizzazione dei programmi radiofonici e televisivi; elementi di linguaggio, scrittura di un format, minutaggio delle scene dei programmi, organizzazione delle riprese.
Nel secondo biennio di apprendistato la formazione professionalizzante verterà sulle seguenti materie:
- sviluppo ed organizzazione della scenografia e della sceneggiatura;
- conoscenza e sviluppo del piano di regia per la realizzazione dei programmi;
- conoscenza della attività di post produzione e montaggio.
Apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle qualifiche previste al 1º livello
Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle qualifiche di 1º livello, le parti stabiliscono che, a seconda delle aree professionali di riferimento, il percorso formativo sarà uguale a quanto sopra esposto per i primi 48 mesi, mentre per i successivi 12 mesi si incentrerà esclusivamente nell'approfondimento dei contenuti della formazione professionalizzante del 2º biennio con dei percorsi formativi specifici che riguarderanno il miglioramento delle attitudini alla gestione delle risorse umane, alla organizzazione del lavoro di gruppo, alla soluzione delle problematiche tecnico-gestionali, gestione delle relazioni sindacali, verifica e studio delle attività delle aziende concorrenti, valutazione dell'impatto delle nuove tecnologie sulla realtà aziendale.
Qualifiche di riferimento:
- capo responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato;
- capo coordinatore prodotto capo esperto di sviluppo organizzativo.
Tutte le occasioni di formazione fornite dall'azienda e le competenze acquisite dall'apprendista nel percorso formativo verranno registrate nel c.d. "libretto formativo" del dipendente o, nelle more dell'istituzione del libretto, su apposito registro aziendale.
Titolo XX - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 47 - Contratto di inserimento
Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sia inferiore almeno del venti % di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci % quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto di inserimento, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 276/2003 è compresa tra un minimo di nove ed un massimo di diciotto mesi.
L'orario normale di lavoro è fissato in quaranta ore settimanali
La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto di inserimento non potrà superare l'otto % del totale dei lavoratori in essere nell'azienda. Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti di inserimento per almeno due unità. Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti di inserimento per almeno tre unità.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante secondo le disposizioni del presente CCNL ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo attraverso la previsione di formazione teorica non inferiore a otto ore settimanali.
Al lavoratore assunto con contratto di inserimento spetta il medesimo trattamento previsto per gli altri lavoratori in caso di malattia ed infortunio.
Nel caso di trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il periodo di lavoro con contratto di inserimento verrà computato ai fini dell'anzianità con l'esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Titolo XXI - CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Art. 48 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è quel contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al momento dell'effettivo bisogno nei casi ed alle condizioni di seguito riportate.
La costituzione del rapporto potrà avvenire sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che con contratto di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi:
1) per lo svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente così come indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e per esigenze tecniche, produttive o organizzative che determinano l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa;
2) in via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione o inoccupati con meno di 25 ani di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che s1ano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento;
3) per periodi predeterminati nell'arco della settimana del mese o dell'anno
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
A) indicazione della durata (a termine o a tempo indeterminato) e delle ipotesi per le quali si ricorre al lavoro intermittente;
B) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che in ogni caso non potrà essere inferiore ad un giorno lavorativo;
C) qualora il datore di lavoro abbia più sedi o unità produttive dovrà essere specificata la sede per la quale il lavoratore garantisce la propria disponibilità;
D) il trattamento economico e normativo previsto compresa e la relativa indennità di disponibilità ove pattuita;
E) indicazione delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
F) i tempi e le modalità di pagamento della prestazione che normalmente coincideranno con quelle in vigore per gli altri lavoratori dell'azienda;
G) eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività dedotta nel contratto.
Il contratto di lavoro intermittente può prevedere o meno l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a seconda che il lavoratore si impegni o meno a rispondere alla chiamata. Tale obbligo ove previsto dovrà essere espressamente riportato per iscritto nel contratto individuale.
Nei casi nei quali il lavoratore garantisce la propria disponibilità in attesa di utilizzazione l'importo mensile della indennità di disponibilità sarà pari al 20% della retribuzione mensile prevista per il livello di inquadramento del lavoratore.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di tutti gli istituti retributivi e normativi diretti, indiretti e differiti ivi compreso il t.f.r. In caso di impossibilità temporanea a garantire la disponibilità non matura il diritto alla relativa indennità.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell'azienda a risolvere il contratto di lavoro, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi in periodi predeterminati di cui al precedente punto 3., l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro in quote orarie e solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda ed in tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità per tutto il periodo precedente e per quello posteriore alla chiamata.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell'azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la predetta indennità di disponibilità ove prevista.
Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente. (gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Titolo XXII - LAVORATORI STUDENTI
Le parti convengono:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a tre.
Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi, a richiesta e tenuto conto delle esigenze aziendali, permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi, a richiesta e tenuto conto delle esigenze aziendali, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l'anno.
L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% (venti %) dei lavoratori occupati dall'azienda, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla Legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo, può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al lavoratore spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana ed il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell'art. 36.
Sono considerate festività le seguenti giornate:
a) le domeniche;
b) le due festività nazionali (25 aprile, 1º maggio);
c) le seguenti festività infrasettimanali: 1º gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 2 giugno e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l'impresa.
Quest'ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.
In sostituzione delle festività soppresse, di cui all'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l'anno compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno del 4 novembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
Art. 52 - Festività - Retribuzione
Il lavoratore che, nell'ambito del suo regime di orario, non lavora nelle festività di cui al punto b) e c) del precedente articolo ha diritto:
1) Alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per la festività, se la festività non coincide con la domenica.
2) Se la festività coincide con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane di calendario.
Le ferie sono irrinunciabili.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione.
In caso di licenziamento o di dimissioni nel corso dell'anno, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodi di ferie e di permessi ai quali ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno, considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni.
I lavoratori hanno diritto a tre giorni di calendario complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o del convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado anche se non convivente.
Il lavoratore dovrà preavvertire il datore di lavoro in caso di evento che dà titolo al permesso indicando i giorni in cui lo stesso dovrà essere utilizzato.
Nel caso di richiesta per grave infermità dovrà essere allegata entro cinque giorni di calendario dalla ripresa dell'attività lavorativa idonea documentazione medica.
Nel caso di richiesta per decesso, il lavoratore è tenuto a presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso debbono essere fruiti entro sette giorni di calendario dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo XXIV - SOSPENSIONE - SOSTE - RECUPERI
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore subordinato, quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.
In caso di diminuzione del lavoro il datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 15 (quindici) giorni di calendario.
In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del t.f.r.
Per i periodi di breve sosta dovuta a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Titolo XXVI - CONGEDO PER MATRIMONIO
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni di calendario.
Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 30 (trenta) giorni di calendario.
Entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.
Titolo XXVII - CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ - CONGEDO PARENTALE
Art. 57 - Congedi per maternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
Nei casi previsti dalla Legge è consentita alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Il diritto di cui alle lettere c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il congedo per maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'ottanta % della retribuzione posta a carico dell'INPS ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Art. 58 - Congedi per maternità
160;
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale) secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita.
Per ogni figlio il periodo di astensione facoltativa complessivo dei genitori non può eccedere il limite di dieci mesi (undici se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Nell'ambito del limite complessivo di cui sopra l'astensione spetta:
a) alla madre lavoratrice trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore dalla nascita del figlio per un periodo non superiore a sei mesi elevabile a sette quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a dieci mesi.
Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti i periodi di astensione facoltativa possono essere fruiti in maniera frazionata.
Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico dell'INPS un'indennità pari al 30% della retribuzione.
Per quant'altro non previsto si fa riferimento alle disposizioni di Legge previste in materia.
I periodi di congedo parentale sono computati ai fini del t.f.r. e dell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Titolo XXVIII - MALATTIA - INFORTUNI
Art. 59 - Malattia o infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro viene assicurato il seguente trattamento:
A - Periodo di comporto
- mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di nove mesi, anche a cavallo di due anni solari;
- mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
B - Trattamento economico
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera netta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Superati i 180 giorni di malattia o in caso di cessazione del trattamento da parte dell'ente assicuratore, sarà riconosciuto al lavoratore un'indennità pari al 50% della retribuzione fino al compimento del periodo di comporto.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.
Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente, salvo casi di giustificato impedimento.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Art. 59 (___)
Nota a verbale
Le disposizioni di cui all'art. 59, lett. A) e B) debbono considerarsi valide anche per i casi di infortunio sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediata notizia, anche per i casi di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto, ed il datore di lavoro, non essendo venuto a conoscenza altrimenti dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dal ritardo stesso.
I periodi di comporto per malattia ed infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto, vanno tenuti distinti per i casi di malattia (infortunio non sul lavoro) ed infortunio sul lavoro.
Art. 60 - Assenze per malattia
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda con la massima tempestività e giustificata con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro due giorni.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo i casi di obiettivo impedimento.
Salvo i casi comprovati di cui al comma precedente, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto a rispettare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia e infortunio non sul lavoro, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di malattia.
Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
In caso di effettuazione di visite di controllo il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione.
Nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considerata accettazione della certificazione.
Titolo XXIX - GRATIFICA NATALIZIA
In occasione delle feste natalizie l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni.
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale comprensiva della ex indennità di contingenza e dell'E.d.r. (Allegato B);
b) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 67;
c) eventuali trattamenti retributivi "ad personam" a carattere continuativo corrisposti mensilmente.
Ai quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse al ruolo nonché alle modalità di svolgimento della prestazione viene riconosciuta una indennità di funzione determinata secondo gli importi previsti nell'allegato B per tredici mensilità.
Art. 63 - Quota oraria e giornaliera
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, dividendo l'importo mensile per il seguente divisore convenzionale 168.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Per i lavoratori discontinui la quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 195.
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto la paga base nazionale, per ogni singolo livello e per ogni singolo settore, è quella indicata nell'Allegato B.
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque %) della paga base nazionale.
Si intende indennità di cassa anche l'indennità di maneggio denaro e l'indennità riscossione crediti, qualora sussista in modo continuativo l'obbligo di accollarsi l'onere delle eventuali differenze.
La retribuzione può essere determinata anche parzialmente o totalmente a provvigioni.
La parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro, caso per caso, e deve essere comunicato per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale la possibilità di una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% alla paga base nazionale del presente contratto.
Dovrà essere mensilmente effettuato il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra retribuzione e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo considerato.
Titolo XXXI - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 67 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione dell'azienda, computando come intero le frazioni di mese uguale o superiori a quindici giorni.
Al lavoratore spetta una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda sino ad un massimo di 5 (cinque) scatti.
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% (tre %) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio.
Al lavoratore inviato per motivi di lavoro in missione temporanea fuori dalla sede del luogo di lavoro spetta:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro;
Qualora il datore di lavoro richieda in maniera esplicita al lavoratore in trasferta prestazioni di lavoro, al netto delle ore di viaggio, eccedenti la durata del normale orario di lavoro giornaliero, le stesse dovranno essere retribuite secondo quanto stabilito dall'art. 39.
In alternativa al piè di lista le aziende potranno proporre una indennità forfettaria di trasferta.
Qualora ai lavoratori siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
Titolo XXXIII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Art. 69 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore dipendente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza delle persone indicate al 1º comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Titolo XXXIV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della azienda, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Titolo XXXV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 72.
Art. 72 - Termini di preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono, in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore, i seguenti:
| Fino a 5 anni servizio | Fino a 10 anni servizio | Oltre a 10 anni servizio |
Quadri A e B | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni |
Livello I | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
Livello II | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
Livello III | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
Livello IV e V | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
Art. 73 - Interruzione del preavviso
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art. 72 deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del t.f.r.
Art. 74 - Obblighi del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
È vietato al personale ritornare nei locali aziendali e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale.
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva del ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL
Art. 77 - Regolamento aziendale
È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Art. 78 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza preavviso), si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso l'azienda in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del cod. civ., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio ed in quelli di cui all'art. 2119 del Codice Civile.
Nei casi di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente le quattro ore di retribuzione nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare di assenza ingiustificata fino a tre giorni.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'azienda può redigere ed esporre in luogo chiaramente visibile nell'ambito dell'azienda stessa un regolamento interno. Tale regolamento non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Titolo XXXVI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto
Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Titolo XXXVII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Art. 80 - Abiti da lavoro e attrezzi
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente deve riconsegnare tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Titolo XXXVIII - RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'azienda ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci %) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo
Titolo XXXIX - DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 82 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività, in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'azienda;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Titolo XL - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Art. 83 - Commissione paritetica nazionale
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta di 6 (sei) persone e precisamente 3 (tre) per la CISAL e 3 (tre) per AERANTI-CORALLO.
A tale Commissione è affidata la gestione applicativa e l'interpretazione del presente contratto.
Titolo XLI - ASSISTENZA SANITARIA ED INTEGRATIVA
Art. 84 - Assistenza sanitaria
Le parti convengono affidare alla Commissione paritetica a livello nazionale l'incarico di individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.
Titolo XLII - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Art. 85 - Previdenza complementare
Le parti convengono affidare alla Commissione paritetica a livello nazionale l'incarico di individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
C) Previdenza complementare
A seguito della emanazione del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, le parti firmatarie del presente CCNL, intendono accordarsi per l'utilizzo di un Fondo pensione al fine di permettere ai dipendenti delle aziende associate ad AERANTI-CORALLO, AERANTI e Associazione CORALLO, di usufruire di tutti i vantaggi in termini di partecipazione alle forme di previdenza complementare (versamento del t.f.r. maturando, versamento del contributo del datore di lavoro e versamento del contributo del lavoratore).
Per quanto sopra, le parti firmatarie del presente verbale di accordo individuano, con l'accordo sindacale di cui all'Allegato 1, nel Fondo pensione aperto "ARCA previdenza aziende" istituito da ARCA SGR S.p.a. ed autorizzato a norma di Legge (n. 76 dell'albo dei Fondi pensione), la forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende associate.
Allegato 1 - Verbale di accordo
Il giorno 4 giugno 2007 tra l'AERANTI-CORALLO, l'AERANTI, e l'Associazione CORALLO e la CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, FENASALC-CISAL - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio;
Viene concordato quanto segue:
1) Istituzione e modalità di attuazione della forma pensionistica
Con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, il regime previdenziale complementare per tutti i dipendenti delle aziende aderenti all'Associazione AERANTI CORALLO, AERANTI e CORALLO, troverà applicazione ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi solo decreto) - mediante l'adesione ed il versamento dei contributi specificati al successivo punto 2 al:
- Fondo pensione aperto "ARCA previdenza aziende" (il cui regolamento è allegato al presente accordo), istituito da ARCA SGR S.p.a. ed autorizzato a norma di Legge (n. 76 dell'albo dei Fondi pensione) d'ora in poi denominato "Fondo".
L'adesione del dipendente è volontaria e si realizza mediante la sottoscrizione e la consegna all'azienda dell'apposito modulo d'iscrizione.
In caso di adesione esplicita al dipendente è concessa la possibilità di specificare una o più linee d'investimento sulle quali versare le contribuzioni, ferma restando la possibilità di variazione della scelta ad altra linea dopo un anno dall'adesione o dal precedente cambio di linea.
L'azienda provvederà ad inviare al Fondo, tramite il soggetto collocatore, copia del modulo d'adesione e degli eventuali trasferimenti di linea.
L'azienda provvederà alle operazioni di versamento dei contributi, comunicherà al Fondo le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l'espletamento degli obblighi fiscali da parte del Fondo.
2) Finanziamento
Il finanziamento del regime pensionistico è così stabilito:
- a carico dipendente l'1% (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.).
È facoltà dei lavoratori di contribuire con un'aliquota maggiore, purché il relativo importo, sommato a quello della contribuzione a carico del datore di lavoro, non superi i limiti di deducibilità fiscale stabiliti dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis, TUIR;
- a carico azienda l'1% (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.).
- il t.f.r. così specificato:
- per i lavoratori con prima occupazione post 27 aprile 1993, il 100% del t.f.r. maturando;
- per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, il 100% del t.f.r. o quanto previsto dal CCNL di categoria e comunque in misura non inferiore al 50% del t.f.r. stesso.
Le trattenute in busta paga ed il versamento dei contributi al Fondo saranno effettuati dall'azienda con cadenza mensile.
3) Trasparenza
L'adesione al Fondo deve essere in ogni caso preceduta dalla consegna all'interessato del regolamento del Fondo, nonché dalla documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. Il Fondo darà conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.
L'ammontare totale delle spese deve essere comunicato preventivamente al lavoratore interessato.
In caso di introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l'iscritto può in ogni caso trasferire la propria posizione, senza periodi minimi di permanenza, ad altro Fondo pensione, comunicando la propria volontà al Fondo nei termini previsti dallo stesso regolamento. L'aderente al Fondo potrà avere notizie della posizione tramite il soggetto che ha curato l'adesione.
4) Perdita dei requisiti di partecipazione
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, è prevista la possibilità di riscattare al 100% la posizione maturata.
5) Norma finale
Resta inteso che quanto sottoscritto deve essere in ogni caso rispondente alle previsioni della normativa in materia.
In presenza di fatti che possono incidere su quanto sopra, le parti s'impegnano ad incontrarsi per valutare le conseguenze sull'applicazione del presente accordo.
6) Privacy
I dati personali che saranno conferiti dal dipendente con l'adesione saranno trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa consegnata con la documentazione di cui al punto 3.
Titolo XLIII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 86 - Controversie di lavoro
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di tre membri di cui uno nominato da AERANTI-CORALLO, uno dalla CISAL, FENASALC-CISAL ed uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra AERANTI-CORALLO e la CISAL-FENASALC-CISAL.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di tre membri di cui uno nominato da AERANTI-CORALLO, uno dalla CISAL, FENASALC-CISAL ed uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra AERANTI-CORALLO e la CISAL-FENASALC-CISAL.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Allegato A - Classificazione del personale
Quadri A
Direttore di produzione di produzioni complesse;
Direttore della fotografia di produzioni complesse;
Produttore esecutivo di produzioni complesse;
Progettista con responsabilità della realizzazione di impianti e sistemi di elevata complessità;
Responsabile di emittente che opera su tutto il territorio nazionale;
Responsabile di unità organizzative complesse;
Regista di produzione complesse;
Scenografo;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quadri B
Analista sistemista;
Analista di procedure organizzative;
Assistente alla regia di produzioni complesse;
Direttore della fotografia di produzioni semplici;
Direttore di produzioni semplici; direttore della programmazione e del palinsesto;
EDP auditor;
Internal auditor;
Produttore esecutivo;
Programmista regista che, sulla base di indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio e l'edizione; redige e concorre alla stesura di testi effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e video;
Regista di produzioni semplici;
Revisore contabile;
Specialista di controllo di qualità;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
I Livello
Capo di servizio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale o legale;
Capo EDP;
Capo responsabile di elaborazione e realizzazione progetti;
Capo esperto di sviluppo organizzativo;
Capo coordinatore di prodotto;
Capo responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi;
responsabile commerciale;
Capo responsabile di unità organizzative complesse;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
II Livello
Assistente al produttore ;
Assistente del product manager;
Animatore e conduttore di produzioni complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa;
Redattore testi (promoter, copywriter) che opera con autonomia operativa o secondo direttive impartite;
Segretario di direzione e con mansioni di concetto;
Tecnico di produzione altamente specializzato che realizza produzioni complesse, fornendo apporti di natura creativa e/o esercitando plurimansioni;
Vice capo di servizio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale o legale;
Capo squadra;
Operaio altamente specializzato che in autonomia realizza, conduce e mantiene in efficienza impianti elettrici complessi;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
III Livello
Addetto alla programmazione e palinsesto;
Assistente di studio;
Assistente scenografo diplomato;
Assistente costumista diplomato;
Addetto alla videoteca con funzione di ricerca e selezione del materiale;
Animatore e conduttore di produzione complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa;
Addetto di redazione;
Coordinatore di singole produzioni ;
Coordinatore televideo.
Capo reparto o settore di servizio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale o legale;
Disegnatore tecnico;
Impaginatore di programmi e pubblicità;
Mixer video;
Montatore RVM;
Mixer audio;
Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerca di mercato;
Operatore audio addetto alla selezione e montaggio che realizza produzioni semplici;
Operatore televideo che realizza la grafica;
Operatore telecinema con capacità autonoma di controllo, regolazione e taratura dell'apparecchiatura affidata; operatore audio-video addetto alla selezione ed al montaggio;
Redattore testi (promoter, copywriter) che opera sulla base di indicazioni impartite;
Realizzatore parziale di produzioni televisive che, sulla base di indicazioni impartite, esegue prodotti video aventi pura finalità illustrativa di avvenimenti e situazioni, effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e in video;
Programmista che, sulla base di indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio, e l'edizione; redige o concorre alla stesura di testi effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e in video;
Realizzatore di produzioni televisive che, sulla base di indicazioni impartite, esegue prodotti video aventi pura finalità illustrativa di avvenimenti e situazioni, effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e video;
Responsabile programmazione musicale;
Responsabile web addetto ad aggiornamenti e manutenzione;
Stenodattilografo in lingue estere;
Specializzato di ripresa;
Segretario di produzione;
Segretario di redazione;
Segretario con conoscenza di lingue estere;
Tecnico audio;
Tecnico specializzato in post-produzione;
Tecnico video;
Tecnico di alta/bassa frequenza con comprovata capacità ed esperienza professionale nonché autonomia operativa;
Tecnico specialista con comprovata capacità ed esperienza professionale nonché autonomia operativa;
Tecnico addetto alla messa in onda con compito di redigere il registro dei programmi trasmessi e cura della registrazione integrale degli stessi;
Videografico ideatore e animatore;
Acconciatore con buona esperienza nel settore televisivo e comprovata capacità;
Conducente di autotreni, di autoarticolati pesanti e di autobus che in condizioni di autonomia operativa svolge anche funzione di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
Impiantista/installatore;
Magazziniere con esperienza che, oltre a movimentare i materiali, assicura il controllo delle bolle di entrata e di uscita merci e svolge anche attività di carattere amministrativo nell'ambito del magazzino.
Macchinista con notevole capacità ed esperienza professionale nel settore televisivo e nella mansione;
Operaio specializzato;
Sarto con buona esperienza nel settore televisivo e comprovata capacità;
Truccatore con notevole capacità ed esperienza professionale nel settore televisivo e nella mansione;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
IV Livello
Addetto all'ufficio posta;
Ausiliario di studio addetto alla videoteca;
Annunciatore;
Aiuto manutentore di alta/bassa frequenza;
Addetto alla messa in onda;
Animatore senza significative esperienze;
Addetto all'input di dati contabili, dattilografo, stenografo, addetto di segreteria;
Archivista;
Codificatore;
Dattilografo anche con uso di video scrittura;
Disegnatore tecnico;
Disegnatore lucidista;
Disegnatore videografico;
Fonico;
Fatturista;
Impiegato d'ordine;
Lettore di testi redatti da altri;
Magazziniere;
Montatore RVM;
Mixer video;
Mixer audio;
Operatore di ripresa;
Operatore telecinema;
Operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
Operatore meccanografico;
Operatore emissione reale e simulata;
Operatore alta/bassa frequenza;
Operatore televideo;
Operatore di ripresa;
Preparatore di commissioni;
Schedarista;
Tecnico di alta/bassa frequenza;
Tecnico video;
Tecnico audio;
Autista mezzi pesanti e speciali;
Addetto alla produzione ;
Addetto ai servizi;
Conducente di autovetture;
Conducente automezzi Leggeri fino a 35 q.li;
Conduttore di carrelli elevatori;
Camerinista;
Elettricista;
Guardia giurata;
Impiantista/installatore;
Macchinista;
Manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normale attrezzature per il sollevamento, trasporto carico e scarico di materiali;
Operaio qualificato;
Parrucchiere;
Sarto;
Truccatore;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella predetta elencazione.
V Livello
Addetto al carico e scarico;
Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
Addetto generico di supporto alla produzione e/o servizi;
Addetto al magazzino;
Aiutante di studio;
Ascensorista;
Avvolgitore;
Conducente di motofurgone;
Custode;
Fattorino;
Guardarobiere;
Guardiano di deposito;
Manovale;
Operaio comune;
Portapacchi con o senza facoltà di esazione;
Portiere;
Usciere;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella predetta elencazione.
Allegato B - Tabelle retributive e una tantum
Tabelle retributive a decorrere dal periodo di paga di aprile 2005
Classificazione del personale | Paga base nazionale settore televisione da aprile 2005 | Paga base nazionale settore radio da aprile 2005 |
Quadro A | 1.471,32 | - |
Quadro B | 1.379,37 | 1.247,87 |
I livello | 1.213,84 | 1.109,22 |
II livello | 1.112,69 | 1.016,78 |
III livello | 1.039,12 | 947,46 |
IV livello | 965,55 | 906,21 |
V livello | 919,57 | 881,79 |
Indennità di funzione: Quadro A Euro 51,64; Quadro B Euro 41,31 per tredici mensilità.
"Una tantum"
A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un'anzianità effettiva in servizio dal 1º gennaio 2004 al 31 marzo 2005, verrà erogato in due soluzioni (maggio 2005 e novembre 2005) l'importo complessivo di una tantum così articolato:
Classificazione del personale | "Una tantum" settore televisivo maggio 2005 | "Una tantum" settore radio maggio 2005 |
Quadro A | 193,66 | - |
Quadro B | 181,55 | 164,25 |
I livello | 159,77 | 146,00 |
II livello | 146,45 | 133,83 |
III livello | 136,77 | 124,71 |
IV livello | 127,09 | 119,28 |
V livello | 121,03 | 116,06 |
Classificazione del personale | "Una tantum" settore televisivo novembre 2005 | "Una tantum" settore radio novembre 2005 |
Quadro A | 193,66 | - |
Quadro B | 181,55 | 164,25 |
I livello | 159,77 | 146,00 |
II livello | 146,45 | 133,83 |
III livello | 136,77 | 124,71 |
IV livello | 127,09 | 119,28 |
V livello | 121,03 | 116,06 |
Per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale o determinato, in forza alla data di stipula del presente accordo, gli importi di una tantum saranno riproporzionati all'effettiva durata della prestazione lavorativa nel periodo 1º gennaio 2004-31 marzo 2005.
Gli importi una tantum di cui sopra per loro natura non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
L'importo di una tantum verrà corrisposto al netto di quanto erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente CCNL
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda soluzione di una tantum, questa ultima sarà erogata con la paga di fine rapporto di lavoro.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
A) Aumenti retributivi
Le retribuzioni di cui all'Allegato B del CCNL 27 aprile 2005 vengono aumentate secondo i valori riportati nella tabella che segue a decorrere dal periodo di paga di giugno 2007.
Tabelle retributive a decorrere dal periodo di paga di giugno 2007
Classificazione del personale
Paga base nazionale settore televisione da giugno 2007
Paga base nazionale settore radio da giugno 2007
Quadro A
1.530,76
-
Quadro B
1.435,10
1.298,28
1º livello
1.262,88
1.154,03
2º livello
1.157,64
1.057,86
3º livello
1.081,10
985,74
4º livello
1.004,56
942,82
5º livello
956,72
917,41
Indennità di funzione: quadro A euro 53,71, quadro B euro 42,96 per tredici mensilità.
"Una tantum"
A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un'anzianità effettiva in servizio almeno dal 1º gennaio 2006, verrà erogato in due soluzioni (luglio 2007 e novembre 2007) l'importo complessivo di "una tantum" così articolato:
Classificazione del personale
"Una tantum" settore televisivo luglio 2007
"Una tantum" settore radio luglio 2007
Quadro A
266,31
-
Quadro B
249,67
225,86
1º livello
219,71
200,77
2º livello
201,40
184,04
3º livello
188,08
171,49
4º livello
174,76
164,02
5º livello
166,44
159,60
Classificazione del personale
"Una tantum" settore televisivo novembre 2007
"Una tantum" settore radio novembre 2007
Quadro A
266,31
-
Quadro B
249,67
225,86
1º livello
219,71
200,77
2º livello
201,40
184,04
3º livello
188,08
171,49
4º livello
174,76
164,02
5º livello
166,44
159,60
Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, assunti successivamente al 1º gennaio 2006 a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli importi di "una tantum" di cui sopra saranno riproporzionati in base all'effettiva anzianità di servizio nel periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Per gli apprendisti il riproporzionamento terrà altresì conto delle percentuali retributive previste dall'art. 46 del CCNL 27 aprile 2005.
Gli importi di "una tantum" di cui sopra non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.
L'importo di "una tantum" verrà corrisposto al netto di quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente CCNL
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda rata di "una tantum", questa ultima sarà erogata con la paga di fine rapporto di lavoro.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Allegato B - Tabelle retributive
Le retribuzioni di cui all'Allegato B del CCNL 27 aprile 2005 così come modificate nel verbale di accordo del 4 giugno 2007, vengono aumentate secondo i valori riportati nella tabella che segue a decorrere dal periodo di paga di febbraio 2009 e marzo 2009.
Tabelle retributive a decorrere dal periodo di paga di febbraio 2009
Classificazione del personale
Paga base nazionale settore televisione da febbraio 2009
Paga base nazionale settore radio da febbraio 2009
Quadro A
1.556,78
-
Quadro B
1.459,50
1.320,35
1º livello
1.284,35
1.173,65
2º livello
1.177,32
1.075,84
3º livello
1.099,48
1.002,50
4º livello
1.021,64
958,85
5º livello
972,98
933,01
Indennità di funzione: Quadro A euro 53,71; quadro B euro 42,96 per tredici mensilità.
Tabelle retributive a decorrere dal periodo di paga di marzo 2009
Classificazione del personale
Paga base nazionale settore televisione da marzo 2009
Paga base nazionale settore radio da marzo 2009
Quadro A
1.580,13
-
Quadro B
1.481,39
1.340,16
1º livello
1.303,61
1.191,25
2º livello
1.194,98
1.091,98
3º livello
1.115,97
1.017,54
4º livello
1.036,96
973,23
5º livello
987,58
947,00
Indennità di funzione: Quadro A euro 54,78; quadro B euro 43,82 per tredici mensilità.
"Una tantum"
A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un'anzianità effettiva in servizio almeno dal 1º gennaio 2008, verrà erogato in due soluzioni (aprile 2009 e maggio 2009) l'importo complessivo di "una tantum" così articolato:
Classificazione del personale
"Una tantum" settore televisivo aprile 2009
"Una tantum" settore radio aprile 2009
Quadro A
130,11
-
Quadro B
121,98
110,35
1º livello
107,34
98,09
2º livello
98,40
89,02
3º livello
91,89
83,79
4º livello
85,39
80,14
5º livello
81,32
77,98
Classificazione del personale
"Una tantum" settore televisivo maggio 2009
"Una tantum" settore radio maggio 2009
Quadro A
130,11
-
Quadro B
121,98
110,35
1º livello
107,34
98,09
2º livello
98,40
89,02
3º livello
91,89
83,79
4º livello
85,39
80,14
5º livello
81,32
77,98
Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, assunti successivamente al 1º gennaio 2008 a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli importi di "una tantum" di cui sopra saranno riproporzionati in base all'effettiva anzianità di servizio nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 ottobre 2008.
Gli importi di "una tantum" di cui sopra non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.
L'importo di "una tantum" verrà corrisposto al netto di quanto già erogato, fino alla data di stipula del presente accordo, a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente CCNL
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda rata di "una tantum", questa ultima sarà erogata con la paga di fine rapporto di lavoro.
Aumento contrattuale e indennità una tantum previsti per le RADIO Locali
Importi lordi dovuti dalle RADIO Locali per la retribuzione mensile e relative decorrenze
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE FINO AL 30/09/2018
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/10/2018
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL
01/09/2020
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
Quadro B
1340,16
43,82
Quadro B
1384,06
80,00
Quadro B
1427,96
80,00
Quadro B
1471,87
80,00
1
1191,25
1
1230,27
1
1269,30
1
1308,32
2
1091,98
2
1127,75
2
1163,52
2
1199,30
3
1017,54
3
1050,87
3
1084,21
3
1117,54
4
973,23
4
1005,11
4
1036,99
4
1068,88
5
947,00
5
978,02
5
1009,05
5
1040,07
Una tantum per la vacanza contrattuale dovuta dalle RADIO Locali
(IMPORTI LORDI)
nov-18
set-19
Quadro B
212,28
Quadro B
212,28
1
188,69
1
188,69
2
172,97
2
172,97
3
161,18
3
161,18
4
154,16
4
154,16
5
150,00
5
150,00
Rinnovo della parte economica TV Locali prevista dal CCNL tra Aeranti-Corallo e Cisal
Aumento contrattuale e indennità una tantum previsti per le TV Locali
Importi lordi dovuti dalle TV locali per la retribuzione mensile e relative decorrenze
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE FINO AL 30/09/2018
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/10/2018
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2019
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DAL 01/09/2020
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
LIVELLO
PAGA BASE
IND.
FUNZIONE
Quadro A
1580,13
54,78
Quadro A
1627,33
120,00
Quadro A
1674,53
120,00
Quadro A
1721,72
120,00
Quadro B
1481,39
43,82
Quadro B
1525,64
80,00
Quadro B
1569,89
80,00
Quadro B
1614,13
80,00
1
1303,61
1
1342,55
1
1381,49
1
1420,42
2
1194,98
2
1230,67
2
1266,37
2
1302,06
3
1115,97
3
1149,30
3
1182,64
3
1215,97
4
1036,96
4
1067,93
4
1098,91
4
1129,88
5
987,58
5
1017,08
5
1046,58
5
1076,08
Una tantum per la vacanza contrattuale dovuta dalle TV Locali
(IMPORTI LORDI)
nov-18
set-19
Quadro A
240,00
Quadro A
240,00
Quadro B
225,00
Quadro B
225,00
1
198,00
1
198,00
2
181,50
2
181,50
3
169,50
3
169,50
4
157,50
4
157,50
5
150,00
5
150,00