S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 27/04/2005
RADIOTELEVISIONI LOCALI (Cisal / Aeranti Corallo)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali
Decorrenza: 01/01/2004
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
- Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
- Accordo di rinnovo 25/09/2018
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 27 Aprile 2005,
tra AERANTI-CORALLO, AERANTI, CORALLO e la C.I.S.A.L., F.E.N.A.S.AL.C. - C.I.SA.L. è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese radiotelevisive private locali.
Accordo di rinnovo 04/06/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Il giorno 4 giugno 2007
tra
l'AERANTI-CORALLO,
l'AERANTI
l'Associazione CORALLO
e
la CISAL-Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio.
Premesso che:
- in data 31 dicembre 2005 è scaduta la parte economica del contratto collettivo 27 aprile 2005 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette syndication), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti;
- è intenzione delle parti stipulanti adeguare la parte economica del contratto collettivo ed altresì integrare la parte normativa del CCNL 27 aprile 2005, scadente il 31 dicembre 2007, prevedendo la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali quali l'apprendistato professionalizzante e la normativa riguardante la previdenza complementare al fine di adeguare il predetto contratto collettivo alle novità legislative che hanno interessato il mondo del lavoro;
Le parti convengono quanto segue:
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
L'anno 2009 addì ventisei del mese di febbraio, in Roma
Tra
AERANTI-CORALLO
AERANTI
Associazione CORALLO
che complessivamente rappresentano alla data del 16 gennaio 2009, 598 imprese radiofoniche locali, 304 imprese televisive locali (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), 6 sindycation, 9 agenzie di informazione radiotelevisiva, 35 imprese radiotelevisive satellitari, 8 imprese radiotelevisive via Internet
e
CISAL - Confederazione italiana Sindacati autonomi lavoratori
FENASALC-CISAL - Federazione nazionale Sindacati autonomi lavoratori commercio
Verbale di stipula
Addì, 25 settembre 2018
tra
Aeranti-Corallo
e
CISAL
Rinnovo stipulato in data 25 settembre 2018 della parte economica, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni datoriali e sindacali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni datoriali e sindacali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, questo contratto mira a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno con periodicità predefinite sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il contratto infine tiene conto della nuova normativa e dei nuovi istituti introdotti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
Premessa
Le parti si danno atto che l'impianto generale del contratto collettivo sottoscritto in data 27 aprile 2005 mantiene la propria validità normativa avendo già recepito le ultime disposizioni di Legge in materia di lavoro, fra cui la Legge Biagi.
Le parti si danno altresì atto che è allo studio una riforma del presente CCNL per adattarlo alle mutate esigenze contrattuali in modo da valorizzare l'importanza della contrattazione aziendale di secondo livello in sede di determinazione dei livelli retributivi.
Ciò premesso, preso atto della necessità di adeguare i livelli retributivi per garantire il potere di acquisto dei lavoratori del settore, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale viene confermata la validità di tutti gli articoli del previgente CCNL 27 aprile 2005 così come integrato dal verbale di accordo del 4 giugno 2007, ad eccezione degli articoli di seguito riportati che vanno ad integrare e/o sostituire le disposizioni precedenti.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione del CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. n. 223/1990 e successive modificazioni (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL, scaduto il 31 dicembre 2003.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL che restano a lui assegnate "ad personam".
Accordo di rinnovo 26/02/2009 (Decorrenza 01/01/2008)
CCNL 27 aprile 2005 - Art. 1 (comma 1)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le imprese di radiodiffusione sonora ovvero televisiva in ambito locale (compresi gli operatori di rete in ambito locale nonché i fornitori di contenuti radiofonici ovvero televisivi in ambito locale), i gruppi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese che diffondono programmi radiofonici ovvero televisivi via satellite o via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 2 - Contrattazione collettiva
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: eventuale contratto integrativo a livello territoriale.
Art. 3 - Contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle imprese di cui al precedente articolo 1 (di seguito denominate anche "le aziende") il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, di cui al successivo articolo 19, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, calcolato sulla paga base nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) del tasso di inflazione programmato sempre calcolato sulla paga base nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta e gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno riassorbiti dagli importi dovuti a titolo di una tantum di cui all'allegato "B" per l'attività lavorativa espletata nel periodo di tale vacanza contrattuale.
Art. 4 - Contrattazione collettiva aziendale
La contrattazione collettiva di secondo livello potrà essere svolta in sede aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà essere definita una sola contrattazione di secondo livello, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di sei mesi dalla data di stipula del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nei sessanta giorni successivi alla presentazione della richiesta di stipula della consultazione di secondo livello.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Le parti riconoscono che, data la tipicità delle aziende, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità.
Tuttavia, intendendo salvaguardare per quanto possibile la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali del lavoratore.
Le trattenute per contributi sindacali vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe devono essere inoltrate al datore di lavoro per mezzo delle Organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore è iscritto.
Titolo IV - NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 626/1994
In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i Rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a) 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti.
b) 2 rappresentanti per le unità produttive oltre 120 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto a), limitatamente a quelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel territorio (R.L.S.T), che svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del R.L.S. per un insieme di aziende o ricomprese in uno specifico territorio.
I Rappresentanti per la sicurezza sono nominati tra i soggetti facenti parte della R.S.U.
Art. 8 - Modalità di elezione del R.L.S.
L'individuazione del R.L.S. avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il R.L.S. viene eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i lavoratori subordinati in forza nella azienda al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere.
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di R.L.S. ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'azienda.
Ai R.L.S. spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
Con riferimento alle attribuzioni del R.L.S. e/o R.L.S.T, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni dei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
Art. 11 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il R.L.S. segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del R.L.S., questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il R.L.S. e/o R.L.S.T su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, in occasione delle consultazioni, ha la facoltà di formulare proprie proposte e osservazioni sulle tematiche oggetto delle consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal R.L.S.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della azienda di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del R.L.S. e/o R.L.S.T, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il R.L.S. e/o R.L.S.T, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i R.L.S. e/o R.L.S.T segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro.
- Il R.L.S. e/o R.L.S.T ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. 9) del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle leggi previste in materia.
La formazione dei R.L.S., i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.