CCNL in vigore del 27/04/2005
PUBBLICI ESERCIZI - PERSONALE ARTISTICO
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo
Decorrenza: 01/05/2003
Scadenza: 31/12/2014
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 27 aprile 2005 in Roma presso la sede della Federazione italiana pubblici esercizi
tra
la Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)
e
il Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), e il Sindacato italiano artisti musica (SIAM-SLC); e il Sindacato attori italiano (SAI-SLC)
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
Si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè, concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-Legge 22 marzo 1993, n. 71, modificato dall'art. 10, Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo del settore, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
L'importanza del CCNL, non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti, oltre che i diritti e i doveri, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
In questo contratto, infatti, le parti hanno altresì inteso seguire vie innovative affinché all'interno di corrette regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
È quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista riveste grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento del settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.
Nota a verbale
Le parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura in data 8 giugno 1995, del testo definitivo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del contratto stesso, rispetto all'ipotesi di accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istruzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base dei precedenti valori retributivi.
Resta inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente contratto.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Verbale di stipula
Il 15 dicembre 2011, in Roma
tra:
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE);
con la partecipazione dell'Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo;e
- la SLC-CGIL;
- il SIAM-SLC-CGIL;
- la FISTEL-CISL;
- la UILCOM-UIL;
si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Inoltre le parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Politiche per il governo del settore
Le parti, con il presente Contratto, ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema al fine di destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatone, mezzi e risorse congrui a valorizzare le risorse umane e le imprese operanti nel settore.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Dialogo sociale
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione Economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza dei mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Governo e ai Ministeri competenti l'attivazione di un tavolo di confronto per l'adozione di provvedimenti che consentano alle imprese del settore di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, anche attraverso l'utilizzo dell'autocertificazione, evitando richieste di documenti superflui o duplicazioni degli stessi, con particolare riferimento ai fenomeni di discontinuità e saltuarietà dei rapporti di lavoro e di alta mobilità professionale degli addetti.
Abusivismo
Inoltre le Parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro anche in raccordo con l'Osservatorio nazionale che dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2012 dalla data di stipula del presente accordo.
Erga Omnes
Le Parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Art. 1 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la FIPE e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) l'Osservatorio nazionale.
2) La Commissione paritetica nazionale.
3) Gruppo di lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive.
L'Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel presente articolo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Le parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l'esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l'Osservatorio nazionale regolato da apposito Statuto (Allegato H).
Gli Organi di gestione dell'Osservatorio nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
- programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (diritti di informazione);
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
- sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la pubblica amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- valuta l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito anche sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali, secondo le intese tra le parti sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (For.Te):
- attivare uno sportello di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza.
Successivamente all'avvio della operatività dell'Osservatorio nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le Organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente contratto, Osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio nazionale.
Finanziamento
Al fine di assicurare operatività all'Osservatorio, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 34, colonna A, del contratto nazionale di lavoro vigente di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore o dei compensi giornalieri per prestazioni artistiche sotto qualsiasi forma rese e assoggettate a contribuzione.
Per la sola fase di avviamento dell'Osservatorio è stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a euro 51,64 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a euro 103,29 per le imprese con oltre 10 dipendenti.
Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle parti stipulanti il presente contratto con apposito protocollo.
Le parti stipulanti il presente contratto si attiveranno per richiedere la riscossione delle suddette quote in base ad apposita convenzione nazionale ai sensi della Legge n. 311/1973 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.
Chiarimento a verbale
Le parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento dell'Osservatorio nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.
Nota congiunta
Le parti concordano di incontrarsi annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per una relazione sul quadro economico e produttivo del settore in relazione alle dinamiche strutturali e alle prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Formazione continua
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi (For.Te).
Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga dell'Osservatorio nazionale quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Osservatorio nazionale
Le parti intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
In considerazione della importanza che la bilateralità riveste per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Art. 9 - Assemblea
Le parti concordano di attivare tutte le procedure necessarie per modificare l'art. 9 dello statuto dell'Osservatorio nazionale nei termini di seguito indicati e ad armonizzare a tale variazione lo statuto in oggetto.
L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 6.
Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- 3 voti spettano all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro FIPE;
- 3 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 1 alla SLC-CGIL, 1 alla FISTEL-CISL, 1 alla UILCOM-UIL.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale dovrà essere composta da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c) dell'art. 3.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale, con le modalità e le procedure previste dall'art. 5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre la Commissione paritetica nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente contratto nazionale di lavoro secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della FIPE.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.