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Testo Consolidato CCNL del 27/04/2005
PUBBLICI ESERCIZI - PERSONALE ARTISTICO
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo
Decorrenza: 01/05/2003
Scadenza: 31/12/2014
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 27 aprile 2005 in Roma presso la sede della Federazione italiana pubblici esercizi
tra
la Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)
e
il Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), e il Sindacato italiano artisti musica (SIAM-SLC); e il Sindacato attori italiano (SAI-SLC)
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
Si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè, concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-Legge 22 marzo 1993, n. 71, modificato dall'art. 10, Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo del settore, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
L'importanza del CCNL, non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti, oltre che i diritti e i doveri, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
In questo contratto, infatti, le parti hanno altresì inteso seguire vie innovative affinché all'interno di corrette regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
È quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista riveste grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento del settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.
Nota a verbale
Le parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura in data 8 giugno 1995, del testo definitivo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del contratto stesso, rispetto all'ipotesi di accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istruzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base dei precedenti valori retributivi.
Resta inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente contratto.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Verbale di stipula
Il 15 dicembre 2011, in Roma
tra:
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE);
con la partecipazione dell'Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo;e
- la SLC-CGIL;
- il SIAM-SLC-CGIL;
- la FISTEL-CISL;
- la UILCOM-UIL;
si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Inoltre le parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Politiche per il governo del settore
Le parti, con il presente Contratto, ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema al fine di destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatone, mezzi e risorse congrui a valorizzare le risorse umane e le imprese operanti nel settore.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Dialogo sociale
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione Economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza dei mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Governo e ai Ministeri competenti l'attivazione di un tavolo di confronto per l'adozione di provvedimenti che consentano alle imprese del settore di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, anche attraverso l'utilizzo dell'autocertificazione, evitando richieste di documenti superflui o duplicazioni degli stessi, con particolare riferimento ai fenomeni di discontinuità e saltuarietà dei rapporti di lavoro e di alta mobilità professionale degli addetti.
Abusivismo
Inoltre le Parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte