S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 27/04/2005
PUBBLICI ESERCIZI - PERSONALE ARTISTICO
Testo consolidato del CCNL 27/04/2005
Per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo
Decorrenza: 01/05/2003
Scadenza: 31/12/2014
CCNL 27/04/2005 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 27 aprile 2005 in Roma presso la sede della Federazione italiana pubblici esercizi
tra
la Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE)
e
il Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), e il Sindacato italiano artisti musica (SIAM-SLC); e il Sindacato attori italiano (SAI-SLC)
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
Si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè, concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-Legge 22 marzo 1993, n. 71, modificato dall'art. 10, Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo del settore, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
L'importanza del CCNL, non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti, oltre che i diritti e i doveri, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
In questo contratto, infatti, le parti hanno altresì inteso seguire vie innovative affinché all'interno di corrette regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
È quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista riveste grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento del settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.
Nota a verbale
Le parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura in data 8 giugno 1995, del testo definitivo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del contratto stesso, rispetto all'ipotesi di accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istruzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base dei precedenti valori retributivi.
Resta inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente contratto.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Verbale di stipula
Il 15 dicembre 2011, in Roma
tra:
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE);
con la partecipazione dell'Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo;e
- la SLC-CGIL;
- il SIAM-SLC-CGIL;
- la FISTEL-CISL;
- la UILCOM-UIL;
si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Inoltre le parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Politiche per il governo del settore
Le parti, con il presente Contratto, ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema al fine di destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatone, mezzi e risorse congrui a valorizzare le risorse umane e le imprese operanti nel settore.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Dialogo sociale
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione Economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza dei mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Governo e ai Ministeri competenti l'attivazione di un tavolo di confronto per l'adozione di provvedimenti che consentano alle imprese del settore di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, anche attraverso l'utilizzo dell'autocertificazione, evitando richieste di documenti superflui o duplicazioni degli stessi, con particolare riferimento ai fenomeni di discontinuità e saltuarietà dei rapporti di lavoro e di alta mobilità professionale degli addetti.
Abusivismo
Inoltre le Parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro anche in raccordo con l'Osservatorio nazionale che dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2012 dalla data di stipula del presente accordo.
Erga Omnes
Le Parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Art. 1 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la FIPE e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) l'Osservatorio nazionale.
2) La Commissione paritetica nazionale.
3) Gruppo di lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive.
L'Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel presente articolo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Le parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l'esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l'Osservatorio nazionale regolato da apposito Statuto (Allegato H).
Gli Organi di gestione dell'Osservatorio nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
- programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (diritti di informazione);
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
- sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la pubblica amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- valuta l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito anche sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali, secondo le intese tra le parti sociali.
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (For.Te):
- attivare uno sportello di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza.
Successivamente all'avvio della operatività dell'Osservatorio nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le Organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente contratto, Osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio nazionale.
Finanziamento
Al fine di assicurare operatività all'Osservatorio, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 34, colonna A, del contratto nazionale di lavoro vigente di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore o dei compensi giornalieri per prestazioni artistiche sotto qualsiasi forma rese e assoggettate a contribuzione.
Per la sola fase di avviamento dell'Osservatorio è stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a euro 51,64 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a euro 103,29 per le imprese con oltre 10 dipendenti.
Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle parti stipulanti il presente contratto con apposito protocollo.
Le parti stipulanti il presente contratto si attiveranno per richiedere la riscossione delle suddette quote in base ad apposita convenzione nazionale ai sensi della Legge n. 311/1973 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.
Chiarimento a verbale
Le parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento dell'Osservatorio nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.
Nota congiunta
Le parti concordano di incontrarsi annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per una relazione sul quadro economico e produttivo del settore in relazione alle dinamiche strutturali e alle prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Formazione continua
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi (For.Te).
Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga dell'Osservatorio nazionale quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Osservatorio nazionale
Le parti intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
In considerazione della importanza che la bilateralità riveste per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Art. 9 - Assemblea
Le parti concordano di attivare tutte le procedure necessarie per modificare l'art. 9 dello statuto dell'Osservatorio nazionale nei termini di seguito indicati e ad armonizzare a tale variazione lo statuto in oggetto.
L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 6.
Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- 3 voti spettano all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro FIPE;
- 3 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 1 alla SLC-CGIL, 1 alla FISTEL-CISL, 1 alla UILCOM-UIL.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale dovrà essere composta da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c) dell'art. 3.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale, con le modalità e le procedure previste dall'art. 5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre la Commissione paritetica nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente contratto nazionale di lavoro secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della FIPE.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con propria deliberazione.
Art. 6 - Conciliazione delle vertenze individuali
Ai sensi degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative all'applicazione del presente contratto nazionale di lavoro saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un rappresentante dell'Associazione della Fipe e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, le segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.
La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale, alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro. I relativi accordi dovranno essere sottoposti alla approvazione della Commissione paritetica nazionale.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 6 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di aderire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1º comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale (SLC-CGIL o FISTEL-CISL o UILCOM-UIL) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'art. 6.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione ed attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale.
Entro il 2001 verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico per le pari opportunità con i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, anche al fine di acquisire elementi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo.
Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Mercato del lavoro
Le parti, in considerazione:
- delle caratteristiche proprie del settore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità;
- della esigenza di valorizzare la professionalità degli addetti del settore;
- della evoluzione della domanda di mercato e delle fluttuazioni dell'attività che rendono necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
convengono sulla opportunità di utilizzare, in un quadro di regole preventivamente concordate, tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente e delle altre tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in quanto applicabili al tipo di attività del settore.
Le parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite l'Osservatorio nazionale, cui affidano funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia di mercato del lavoro.
Dichiarazione a verbale
Al fine di garantire alle imprese la possibilità di sviluppare efficacemente la competitività in un quadro di miglioramento della qualità dei servizi prestati e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali, le parti convengono sull'opportunità di insediare, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, una Commissione paritetica che, con cadenza quadrimestrale, si incontri con l'obiettivo di verificare l'efficacia dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e le relative norme attuative. L'insediamento della predetta Commissione avrà luogo entro e non oltre la fine del mese di giugno 2005.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Mercato del lavoro
Art. ___ - Disciplina della successione dei contratti a termine
Prima dell'articolo 10 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente
Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione per il persona/e che, nei termini di cui al D.P.R. 1525/1963 n. 49:
a) svolge mansioni artistiche;
b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche, collabora comunque alla preparazione, produzione e/o esecuzione dello spettacolo.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Le parti, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, caratterizzato dall'utilizzo della tipologia di assunzione del contratto a tempo determinato, ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e le esigenze di flessibilità del settore. A tal fine concordano quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche, s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente contratto.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nel settore, la retribuzione sarà proporzionata all'orario concordato, avendo come riferimento, in ogni caso, il valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo B prevista nel presente contratto. Per il solo settore "night club" si farà riferimento al valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo C.
Il part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (part-time verticale) o in forma c.d. mista. Per il personale in servizio è ammesso il passaggio da full-time a part-time previo accordo tra 1e parti e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 10 ore e non superiore a 30 ore rispetto al normale orario settimanale.
Per il solo settore dei night club la prestazione individuale non potrà essere in misura inferiore a 15 ore rispetto all'orario normale settimanale.
L'instaurazione del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il personale.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
In relazione alla particolare esplicazione ed articolazione dell'attività di trattenimento e spettacolo, il datore di lavoro potrà variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo consenso del lavoratore e con un preavviso di dieci giorni, per far fronte a specifiche esigenze aziendali.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione giornaliera.
Al lavoratore è consentito richiedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la collocazione temporale della prestazione inizialmente concordata.
In presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto all'orario ridotto concordato, previo consenso del lavoratore interessato, sino ad un limite massimo pari al 50% dell'orario pattuito.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una maggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti del Governo per ottenere l'estensione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, anche ai contratti a tempo determinato.
Art. 11 - Somministrazione a tempo determinato
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, fermi restando i casi di esclusione previsti dal comma 5, art. 20, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, potrà essere utilizzato nelle seguenti fattispecie:
a) intensificazione temporanea dell'attività dovuta a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) sostituzione di lavoratori assenti per quals1asi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, ecc.;
c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e non potrà superare i seguenti limiti:
Base di computo | Lavoratori assumibili |
Da 1 a 4 | 4 unità |
Da 5 a 9 | 5 unità |
Da 10 a 25 | 6 unità |
Da 26 a 35 | 7 unità |
Da 36 a 50 | 10 unità |
Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo e regolati dal presente contratto.
Le frazioni di unità si computano per intero.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di somministrazione a tempo determinato, valgono le norme di Legge e i regolamenti vigenti.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Informazione
L'impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OO.SS. territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornirà all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina della somministrazione a tempo determinato, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
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Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta dai lavoratori solidalmente obbligati.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
Art. 13 - Contratto di ingresso
Considerata la peculiarità del settore, contrassegnato da un'attività che riveste maggiormente carattere di stagionalità, saltuarità e ciclicità nei rapporti, si prevede che in caso di assunzione di lavoratori che nel biennio precedente non abbiano maturato almeno 120 gg nella funzione artistica e/o tecnico-artistica per la quale viene attivato il rapporto di lavoro, l'azienda potrà applicare il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento per un massimo di 90 gg e comunque per un numero di giorni fino a concorrenza dei 120 gg maturati a partire dal biennio precedente.
Al fine di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, ribadito il valore strategico della formazione professionale ed individuato nell'Osservatorio nazionale la sede più idonea per la realizzazione di questi fini, le imprese comunicheranno all'Osservatorio nazionale, i dati relativi ai lavoratori assunti con contratto di ingresso, nel rispetto delle normative che tutelano la "privacy", per consentire agli stessi la partecipazione alle iniziative formative che verranno realizzate dall'Osservatorio.
)
Dichiarazione congiunta sulla prestazione professionale
Fermo restando che il presente contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo subordinato, le parti, riconosciuta la specificità dell'attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il settore dell'intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di procedere ad una ricognizione delle diverse tipologie di rapporto non subordinato disponibili, anche a seguito delle recenti disposizioni legislative, al fine di individuare e regolamentare l'eventuale utilizzo di tali forme in un quadro di norme certe e condivise, a tutela dei diritti dei lavoratori e degli interessi dei committenti.
In questo senso le parti si impegnano, entro il mese di giugno 2005, a costituire una Commissione tecnica, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, con l'obiettivo di esaminare l'introduzione di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo, particolare attenzione, alla normale contribuzione ENPALS nonché alla eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale.
Art. 14 - Scrittura individuale
Per la scrittura e l'avviamento al lavoro valgono le disposizioni legislative in materia di collocamento, nonché quelle previste dal presente contratto.
La scrittura dovrà risultare da apposito atto scritto redatto in duplice copia di cui una da consegnare allo scritturato (modulo tipo Allegato A).
La scrittura potrà essere prorogata consensualmente e non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata della scrittura iniziale.
La scrittura potrà essere risolta anticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di prova che sarà pari alla metà della durata della scrittura.
In caso di non superamento del periodo di prova il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per le giornate di lavoro svolte, e al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno.
L'orario di lavoro viene così stabilito.
Prestazioni di tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali.
L'orario giornaliero sarà ripartito in due turni. La durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.
Prestazioni di tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24 settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
Prestazioni di tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Art. 17 - Lavoro straordinario
È ammesso il lavoro straordinario nel limite di un'ora al giorno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'orario di lavoro di cui all'art. 16.
Il lavoro straordinario viene retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 30%.
Art. 18 - Retribuzione oraria e modalità di pagamento
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui all'art. 34, colonna "A" per sette per le prestazioni di tipo A, e per quattro per le prestazioni di tipo B.
Per le prestazioni di tipo C (night-clubs) la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui all'art. 34 colonna "A" per cinque.
Il pagamento della retribuzione avverrà mensilmente con busta paga e comunque al termine della scrittura per periodi inferiori al mese.
Il personale scritturato ha diritto, in conformità delle vigenti norme di Legge, ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.
Il personale scritturato ha diritto ad un periodo di ferie retribuito in rågione di ventisei giorni di calendario per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda.
Pertanto al personale scritturato a tempo determinato spettano le quote parti del periodo suddetto.
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi le seguenti ricorrenze:
Festività nazionali
Anniversario della Liberazione: 25 aprile
Festa del lavoro: 1º maggio
Festa della Repubblica: 2 giugno
Festività infrasettimanali
Capodanno: 1º gennaio
Epifania: 6 gennaio
Lunedì di Pasqua: mobile
Assunzione: 15 agosto
Ognissanti: 1º novembre
Immacolata Concezione: 8 dicembre
Natale: 25 dicembre
S. Stefano: 26 dicembre
Patrono della città dove si svolge il lavoro.
Qualora il personale scritturato non effettui alcuna prestazione nelle giornate festive sopra elencate, percepirà la retribuzione giornaliera di cui all'art. 34, colonna "A".
Nel caso presti attività nelle suddette giornate festive ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui all'art. 18 con la maggiorazione del 30%.
Nel caso di prestazione nelle giornate del 2 giugno, festa della Repubblica e del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, il personale ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui all'art. 18, senza alcuna maggiorazione.
Con decorrenza dall'anno 2001 il trattamento di cui al precedente comma non si applica alla festa della Repubblica (2 giugno), ripristinato come giorno festivo ed incluso nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20 novembre 2000, n. 336.
Fermo restando quanto stabilito nei tre precedenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al 1º comma non potrà essere inferiore all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 %, ed all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno (fino al 31 dicembre 2000) e del 4 novembre.
Art. 22 - Permesso non retribuito
La scrittura potrà prevedere un periodo non retribuito concomitante con la chiusura per ferie del locale ove lo scritturato svolge la prestazione.
Art. 23 - Malattia e infortunio
Nell'ambito della legislazione del Servizio sanitario nazionale l'azienda ha l'obbligo di rilasciare al personale, all'atto della scrittura, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di Legge o di regolamento ai fini della iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della sua malattia ed anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali comunicazioni salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio alla data indicata dal certificato medico, ove ciò non avvenga senza giustificato motivo, il datore di lavoro resta esonerato dalla conservazione del posto, ed il lavoratore potrà essere considerato dimissionario a giudizio insindacabile dell'azienda.
Art. 24 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia il lavoratore avrà diritto:
a) all'indennità di malattia erogata dall'INPS;
b) ad una integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari a:
1) alla retribuzione giornaliera per i primi tre giorni;
2) al 40% della retribuzione giornaliera dal 4º al 20º giorno;
3) al 20% della retribuzione giornaliera dal 21º giorno in poi.
Avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore alla durata della scrittura.
Tutte le figure artistiche alle quali si applica il presente CCNL sono così classificate:
1º livello
Disk-Jockey: intendendosi per tale colui a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed il mixaggio.
Orchestrale
Cantante
Ballerino
Spogliarellista
Attore
Mimo Imitatore
Presentatore: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità della conduzione e della presentazione.
Marionettista
Contorsionista
Acrobata
Illusionista
Ipnotizzatore
Prestigiatore
Fonico
Direttore delle luci
Costumista
Animatore: intendendosi per tale colui a cui compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello spettacolo attraverso iniziative di intrattenimento.
2º livello
Ballerina di fila di night club intendendosi per tali tutte le persone che svolgono in maniera prevalente attività di ballo professionale. Le stesse potranno svolgere occasionalmente attività di intrattenimento.
Allievo attore
Corista
Vocalista
Attrezzista
Truccatore
3º livello
Figurante di sala: intendendosi per tali tutte le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di ballo, nonché di intrattenimento con i clienti, senza particolare carattere di professionalità.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Art. 25 - Classificazione
All'articolo 25 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 si inseriscono le seguenti figure professionali.
1º Livello:
- Cantante Lirico
- Coreografo
- Light designer
- Scenografo
- Cabarettista
A titolo di gratifica natalizia il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna "A" dell'art. 34 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell'azienda.
A titolo di gratifica di ferie il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna "A" dell'art. 34 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell'azienda.
Art. 28 - Scritture fuori sede
Le parti convengono che i particolari compensi connessi alle prestazioni effettuate lontane dai luoghi di residenza dei singoli scritturati (diaria, piè di lista) debbono essere eventualmente specificate nel contratto di scrittura privata.
Art. 29 - Interruzione di attività
In caso di brevi interruzioni o sospensioni dell'attività aziendale per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione giornaliera di cui all'art. 34 colonna "A".
Nel caso, invece, di interruzioni o sospensioni dovute a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 % della retribuzione giornaliera di cui all'art. 34 colonna "A" per un periodo massimo di sette giorni, trascorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
Dovrà trovarsi in tempo utile presso l'azienda per iniziare puntualmente la propria attività all'ora stabilita e deve presentarsi al lavoro correttamente vestito.
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Le violazioni alle norme di cui all'articolo precedente saranno punite, a seconda della gravità con i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e) risoluzione anticipata della scrittura.
La sospensione di cui alla lett. d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tutte tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il provvedimento di cui alla lett. e) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del personale senza preventiva contestazione dell'addebito all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa.
L'importo della multa deve essere versato al Fondo di solidarietà pensioni lavoratori dello spettacolo presso l'E.N.P.A.L.S.
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del personale artistico e tecnico scritturato a tempo determinato, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato nella misura del 7,50% della retribuzione di cui all'art. 34 colonna "A" maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per quant'altro non espressamente previsto dalle parti vale la disciplina della Legge del 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 33 - Risoluzione anticipata della scrittura
Il personale che venga licenziato prima del termine della scrittura senza giustificato motivo o comunque per colpa o fatto imputabile all'azienda, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine della scrittura.
Ove la scrittura venga risolta per colpa o fatto imputabile al personale l'indennizzo suddetto spetterà all'azienda, che avrà diritto a trattenerlo sulle competenze dovute al dipendente stesso.
Art. 34 -- Tabelle paga e forfettizzazioni
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le aziende liquideranno la gratifica natalizia (art. 26) la gratifica di ferie (art. 27) e le ferie (art. 20), contestualmente alla corresponsione della retribuzione.
A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:
- gratifica natalizia: 8,33%;
- gratifica di ferie: 8,33%;
- ferie: 8,33%.
Analogamente ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 32 le retribuzioni giornaliere maggiorate dei ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza t.f.r.).
Dal 1º maggio 2005
| A Retribuzione giornaliera | B Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% | C Retribuzione giornaliera forfetizzata + t.f.r. 7,50% |
Tipo A |
|
|
|
1º livello | 52,42 | 65,53 | 70,44 |
2º livello | 48,82 | 61,02 | 65,59 |
3º livello | 45,20 | 56,50 | 60,75 |
Tipo B |
|
|
|
1º livello | 44,31 | 55,38 | 59,53 |
2º livello | 41,00 | 51,25 | 55,09 |
3º livello | 37,39 | 46,73 | 50,24 |
Tipo C |
|
|
|
1º livello | 47,01 | 58,76 | 63,17 |
2º livello | 43,59 | 54,47 | 58,56 |
3º livello | 39,98 | 49,97 | 53,72 |
Dal 1º aprile 2006
| A Retribuzione giornaliera | B Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% | C Retribuzione giornaliera forfetizzata + t.f.r. 7,50% |
Tipo A |
|
|
|
1º livello | 54,03 | 67,53 | 72,59 |
2º livello | 50,31 | 62,88 | 67,60 |
3º livello | 46,59 | 58,23 | 62,61 |
Tipo B |
|
|
|
1º livello | 45,66 | 57,08 | 61,35 |
2º livello | 42,26 | 52,82 | 56,78 |
3º livello | 38,53 | 48,16 | 51,78 |
Tipo C |
|
|
|
1º livello | 48,45 | 60,56 | 65,10 |
2º livello | 44,92 | 56,14 | 60,36 |
3º livello | 41,21 | 51,50 | 55,36 |
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Art. 34 - Tabelle paga e forfetizzazioni
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le aziende liquideranno la gratifica natalizia (art. 26) la gratifica di ferie (art. 27) e le ferie (art. 20), contestualmente alla corresponsione della retribuzione.
A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:
gratifica natalizia:
8,33%
gratifica ferie:
8,33%
ferie:
8,33%
Analogamente ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 32 le retribuzioni giornaliere maggiorate dei ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza TFR).
Dal 1º gennaio 2012
(a)
Retribuzione giornaliera(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%Tipo A
1º livello
57,81
72,26
77,67
2º livello
53,83
67,28
72,33
3º livello
49,85
62,31
66,99
Tipo B
1º livello
48,86
61,08
65,64
2º livello
45,22
56,52
60,75
3º livello
41,23
51,53
55,40
Tipo C
1º livello
51,84
64,80
69,66
2º livello
48,06
60,07
64,59
3º livello
44,09
55,11
59,24
Dal 1º gennaio 2013
(a)
Retribuzione giornaliera(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%Tipo A
1º livello
61,59
76,98
82,75
2º livello
57,35
71,68
77,06
3º livello
53,11
66,38
71,38
Tipo B
1º livello
52,05
65,07
69,94
2º livello
48,18
60,21
64,73
3º livello
43,92
54,90
59,03
Tipo C
1º livello
55,23
69,04
74,21
2º livello
51,21
64,00
68,81
3º livello
46,98
58,71
63,11
Dal 1º gennaio 2014
(a)
Retribuzione giornaliera(b)
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99%(c)
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50%Tipo A
1º livello
65,38
81,71
87,83
2º livello
60,88
76,08
81,80
3º livello
56,37
70,46
75,76
Tipo B
1º livello
55,25
69,07
74,23
2º livello
51,13
63,91
68,70
3º livello
46,62
58,27
62,65
Tipo C
1º livello
58,62
73,28
78,77
2º livello
54,35
67,93
73,04
3º livello
49,86
62,32
66,99
Art. 35 - Indennità supporti tecnici
Al disc-jockey sarà corrisposta una speciale indennità mensile di € 26,00 a titolo di rimborso forfetario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, per l'utilizzo di materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche apportati dal disc-jockey ed utilizzati dallo stesso durante la prestazione lavorativa.
La speciale indennità mensile è riproporzionata in quote giornaliere in ragione delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Art. 35 - Indennità supporti tecnici
L'articolo 35 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente
Al disk- jockey sarà corrisposta una speciale indennità mensile di euro 30 a titolo di rimborso forfetario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, per l'utilizzo di materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche apportati dal disk-jockey ed utilizzati dallo stesso durante la prestazione lavorativa.
La speciale indennità mensile è riproporzionata in quote giornaliere in ragione delle giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Art. 36 - Previdenza complementare
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione del sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, e potrà riguardare tutti i lavoratori cui si applichi il contratto per il personale artistico scritturato a tempo determinato da pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. (colonna B) a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. (colonna B) a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dalla forfettizzazione del 7,50%;
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
L'Osservatorio nazionale potrà svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potrà facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a Statuto speciale.
Nota a verbale
Le parti concordano di incontrarsi in caso di importanti modifiche legislative in materia di previdenza integrativa.
Nel caso che lo spettacolo necessiti di abiti di scena, trucchi e acconciature particolari per specifica richiesta del datore di lavoro, questi saranno forniti gratuitamente dall'azienda.
Art. 38 - Lavoratori extracomunitari
Le modalità di accesso al lavoro sono regolate dal D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e successive modifiche e dal D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e successive modifiche e dalle disposizioni amministrative conseguenti.
Art. 39 - Contributi sindacali
Le Associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario il contributo sindacale fissato nella misura dell'1% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 34, colonna "B" al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore ovvero all'accettazione prevista nel contratto tipo allegato al presente contratto ed al versamento sul c/c bancario dell'Organizzazione sindacale prescelta.
Art. 40 - Durata e validità del contratto
Il presente contratto decorre dal 1º maggio 2003 e sarà valido sino al 30 aprile 2007 sia per la parte retributiva sia per la parte normativa.
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Art. 40 - Durata e validità del contatto
L'articolo 40 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente
Il presente contratto, decorre dal 1º gennaio 2012 e sarà valido sino al 31 dicembre 2014. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 40 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Dopo l'articolo 40 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente
La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento del la stessa.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
***
Ipotesi di accordo 15/12/2011 (Decorrenza 01/01/2012)
Mercato del lavoro
Art. ___ - Disciplina della successione dei contratti a termine
Prima dell'articolo 10 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente
Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione per il persona/e che, nei termini di cui al D.P.R. 1525/1963 n. 49:
a) svolge mansioni artistiche;
b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche, collabora comunque alla preparazione, produzione e/o esecuzione dello spettacolo.
Art. 40 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Dopo l'articolo 40 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi 27 aprile 2005 è inserito il seguente
La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento del la stessa.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Allegato A - Schema di contratto tipo
Fra (denominazione della ditta): _____ _____ _____ _____ _____ _____
Codice fiscale: _____ _____ _____ _____ _____ _____
e la sign.a/il sign. _____ _____ _____ _____ _____ _____
in arte _____ _____ _____ _____ _____ _____
residente in _____ _____ _____ _____ _____ _____
via _____ _____ _____ _____ _____ _____
telefono: _____ _____ _____ _____ _____ _____
posizione ENPALS: _____ _____ _____ _____ _____ _____
posizione INPS: _____ _____ _____ _____ _____ _____
Codice fiscale: _____ _____ _____ _____ _____ _____
nato a _____ _____ _____ _____ _____ _____
provincia di _____ _____ _____ _____ _____ _____
il _____ _____ _____ _____ _____ _____
al convivente si stipula quanto segue:
1) La ditta (denominazione, ragione sociale e giuridica) _____ _____ _____ _____ _____ _____
legalmente rappresentata dal sig. _____ _____ _____ _____ _____ _____
scrittura la sign.a/il sig. _____ _____ _____ _____ _____ _____
nome in arte _____ _____ _____ _____ _____ _____
nella sua qualifica professionale di _____ _____ _____ _____ _____ _____
per gli spettacoli di genere (indicare il genere: musicale, cabaret, animazione, ecc.):
a) _____ _____ _____ _____ _____ _____
b) _____ _____ _____ _____ _____ _____
c) _____ _____ _____ _____ _____ _____
d) _____ _____ _____ _____ _____ _____
2) Il presente contratto ha inizio il giorno _____ _____ _____ _____ _____ _____
e termina il giorno _____ _____ _____ _____ _____ _____
con il seguente orario giornaliero: _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
3) Il compenso giornaliero viene stabilito in euro _____ _____ _____ _____ _____ _____ (lorde)
4) Trattamenti economici fuori sede e viaggi (cancellare ciò che eventualmente non interessa)
a) il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l'attività svolta in sede diversa da quella della sede legale della ditta viene stabilito in: euro _____ _____ _____ _____ _____ _____ (lorde giornaliere);
b) le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della ditta dallo scritturato per l'attività svolta in sede diversa da quella legale della ditta dovranno essere documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa e per un massimo di euro _____ _____ _____ _____ _____ _____ di spesa giornaliera;
c) le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della ditta dallo scritturato per l'attività svolta in sede diversa da quella abituale dello scritturato dovranno essere documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa e per un massimo di euro _____ _____ _____ _____ _____ _____ di spesa giornaliera;
d) sono a carico della ditta le seguenti spese di viaggio:
- viaggi di trasferimento dalla sede abituale di residenza dello scritturato al posto di lavoro;
- viaggi di trasferimento dal posto di lavoro alla sede abituale di residenza dello scritturato;
- viaggi di spostamento tra una sede di lavoro e un'altra.
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
le suddette spese di viaggio sostenute in nome e per conto della ditta dallo scritturato saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa.
5) La sede legale della ditta è _____ _____ _____ _____ _____ _____
via _____ _____ _____ _____ _____ _____
Foro competente è quello di _____ _____ _____ _____ _____ _____
6) Condizioni particolari (non si possono stabilire trattamenti in contrasto con le norme del contratto nazionale di lavoro di categoria e/o comunque inferiori e/o peggiorativi ai trattamenti economici e normativi previsti in esso)
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
7) La firma del presente contratto comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto.
8) La presente scrittura è valida a tutti gli effetti di Legge.
9) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si impegnano a rispettare il "Contratto nazionale di lavoro per il personale artistico e tecnico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di intrattenimento e spettacolo".
10) Contributo sindacale
Art. 39 del CCNL SI ( ) NO ( )
Sindacato lavoratori comunicazione - SLC-CGIL
N. conto: 000 000 219134 intestato a SLC-CGIL
Piazza Sallustio, 24
ABI 03002 CAB 05002 CIN Q
Banca di Roma, Agenzia 201, Via XX settembre, 52
filiale 06001 (6001)
* * *
Sindacato attori italiano - SAI- SLC
N. conto: 212130 intestato a SAI-SLC-CGIL
ABI 03002 CAB 05002 CIN W
Banca di Roma, Agenzia 201, Via XX settembre, 52
filiale 06001 (6001)
* * *
Sindacato italiano artisti musica - SIAM-SLC
N. conto: 65171431 intestato a SIAM-SLC-CGIL
ABI 03002 CAB 05002 CIN P
Banca di Roma, Agenzia 201, Via XX settembre, 52
filiale 06001 (6001)
Federazione italiana spettacolo telecomunicazioni - CISL
N. conto: 14380.91
intestato a FISTEL-CISL
ABI 1030 CAB 03201 CIN X
Banca Monte dei Paschi di Siena, ag. 1, Roma, via Po, 94
Unione italiana lavoratori spettacolo comunicazioni - UIL
N. conto: 0000017582.84
intestato a UILCOM
ABI.01030 CAB 03201 CIN K..
Banca Monte dei Paschi di Siena, ag. 1, via Po, 94, Roma
Letto, accettato e sottoscritto fra le parti
In (luogo della firma) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Il (data della firma) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Firma leggibile dello scritturato
_____ _____ _____ _____ _____ _____
Timbro della ditta e firma leggibile del legale rappresentante
_____ _____ _____ _____ _____ _____
Allegato "B" - Legge 29 maggio 1982, n. 297
Disciplina del trattamento di fine rapporto
e norme in materia pensionistica
(Omissis)
Allegato "C" - Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368
(pubblicato G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001)
Attuazione della direttiva del Consiglio del
28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato
(Omissis)
Allegato "D" - D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053
Riordinamento del servizio di collocamento
per i lavoratori dello spettacolo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1964)
(Omissis)
Allegato "E" - Prot. n. 5073/03.05
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale per l'impiego
Divisione II
Prot. n. 5073/03.05
Roma, 25 novembre 1999
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
Agli Assessorati provinciali al lavoro
Loro sedi
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. c) - Indicazioni relative al collocamento dello spettacolo.
Il collocamento nel settore dello spettacolo è stato sino ad oggi gestito in via esclusiva dall'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo con sede in Roma e sue sezioni periferiche di Milano e Napoli.
Stante la specificità della materia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che la scrivente intende avviare con gli enti in indirizzo e della funzione di indirizzo programmazione e controllo dello scrivente, si ritiene opportuno fornire indicazioni sulle attività relative al collocamento dello spettacolo già espletate dall'Ufficio speciale collocamento lavoratori spettacolo.
Si premette che in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e in attesa dell'informatizzazione prevista, le iscrizioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 1, D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053 e Legge 8 gennaio 1979, n. 8 nelle liste nazionali uniche saranno effettuate a cura dello scrivente Ministero e al riguardo l'utenza potrà rivolgersi per ciò che attiene alla materia agli uffici di questo Ministero siti in vicolo D'Aste n. 12 - Roma - tel. 06/43530302.
I lavoratori residenti a Roma potranno far pervenire la richiesta di iscrizione per il tramite del centro per l'impiego di residenza utilizzando l'apposita modulistica che si allega.
È opportuno precisare che nel settore spettacolo non è consentita l'iscrizione ai minori.
Le iscrizioni riguardanti le categorie di lavoratori dello spettacolo contemplate dall'art. 2 del suddetto D.P.R. (impiegati, operai, maestranze) saranno effettuate presso i Centri per l'impiego con le medesime procedure del collocamento ordinario.
Le autorizzazioni al lavoro (visti di ingresso in Italia - ex Legge 6 marzo 1998, n. 40 e decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 27) per i cittadini extracomunitari saranno anch'esse rilasciate, fin tanto che non saranno fornite nuove diverse indicazioni, dallo scrivente Ministero.
Pertanto le competenze immediatamente trasferite agli Organi in indirizzo saranno le seguenti:
1) controllo sulla regolarità delle comunicazioni di assunzione di personale da parte di aziende che operano nel settore come disciplinato dalla Legge n. 608/1996 e per il settore lirica concertistica e balletti dalla Legge n. 8/1979 e D.P.R. n. 179/1981;
2) controllo sulla regolarità delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro (Legge n. 264/1949);
3) controllo sulla regolarità della comunicazione di variazione di inizio o termine del rapporto di lavoro (Legge n. 8/1979 e D.P.R. n. 179/1981).
Le comunicazioni di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 dovranno essere presentate esclusivamente presso il competente centro dell'impiego situato nella provincia ove risiede il datore di lavoro, e per le società il Centro per l'impiego ove ha sede legale.
Per garantire la continuità del servizio l'accettazione e il controllo delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dalle aziende che instaurano rapporti di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo con artisti extracomunitari verrà svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni e dagli Organi competenti per territorio sulla base delle direttive a suo tempo impartite all'Ufficio speciale collocamento dello spettacolo con circolare n. 142/1997 del Ministero del lavoro e con circolare n. 8/1997 del Ministero relativa alla normativa Schengen.
Si trasmette, ove possa risultare utile, la modulistica già utilizzata dall'Ufficio speciale collocamento dello spettacolo.
La scrivente, consapevole peraltro della specificità della materia che non può certo trovare esaustiva trattazione in una sintetica nota esplicativa, stante anche l'immediatezza dei problemi che gli Organi in indirizzo si troveranno a dover affrontare, ha creato al proprio interno un apposito gruppo di coordinamento e di indirizzo costituito da personale esperto nel settore con il compito di fornire, anche via fax e fono, ogni più utile informativa ed ogni necessario chiarimento sui compiti conferiti in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.
Allegato "F" - D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. a)
- MINISTERO LAVORO circolare 1º dicembre 1999, n. 80 -
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. a) - Indicazioni relative al collocamento nel settore dello spettacolo
(Omissis)
Allegato "G" - Osservatorio nazionale Statuto per la costituzione dell'Osservatorio nazionale
Statuto
Art. 1
(Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 18 dicembre 2000 è costituito ad iniziativa FIPE e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL l'Osservatorio nazionale.
Art. 2
(Natura)
L'Osservatorio nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3
(Durata)
La durata dell'Osservatorio nazionale è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Sede)
L'Osservatorio nazionale ha sede in Piazza G.G. Belli 2 presso la Federazione italiana pubblici esercizi.
Art. 5
(Scopi)
L'Osservatorio nazionale, programma ed organizza:
a) relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (diritti di informazione);
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
d) esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la pubblica amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti.
Art. 6
(Soci)
Sono soci dell'Osservatorio nazionale le Organizzazioni sindacali nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Art. 7
(Finanziamento)
L'Osservatorio nazionale è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti o dal personale artistico in qualsiasi forma scritturato nella misura prevista dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico dei dipendenti o del personale scritturato sarà trattenuta dai datori di lavoro o dal committente sulla retribuzione giornaliera o sul compenso giornaliero per prestazioni artistiche sotto qualsiasi forma rese e assoggettate a contribuzione e versata all'Osservatorio nazionale, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
Art. 8
(Organi dell'Osservatorio nazionale)
Sono organi dell'Osservatorio nazionale:
- l'assemblea;
- il Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei sindaci.
Art. 9
(Assemblea)
L'assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro da trenta membri, nominati:
- 15 dalla FIPE,
- 15 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui 5 nominati dalla SLC-CGIL, 5 nominati dalla FISTEL-CISL e 5 nominati dalla UILSIC-UIL.
I membri dell'assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
Art. 10
(Poteri dell'assemblea)
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
Spetta all'assemblea di:
- eLeggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- approvare i regolamenti interni dell'Osservatorio nazionale;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Osservatorio nazionale;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Osservatorio nazionale;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11
(Riunioni dell'assemblea)
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno dieci membri effettivi dell'assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei sindaci.
La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Osservatorio nazionale. Per la validità delle adunanze dell'assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
Art. 12
(Il Presidente)
Il Presidente dell'Osservatorio nazionale viene eletto dall'assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Spetta al Presidente dell'Osservatorio nazionale di:
- rappresentare l'Osservatorio nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea e del Comitato direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'assemblea o dal Comitato direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 13
(Il Vicepresidente)
Il Vicepresidente dell'Osservatorio nazionale viene eletto dall'assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14
(Il Comitato direttivo)
Il Comitato direttivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell'assemblea;
b) Il Vicepresidente dell'assemblea;
c) due membri nominati dalla FIPE;
d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 15
(Poteri del Comitato direttivo)
Spetta al Comitato direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio nazionale;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Osservatorio nazionale;
- assumere e licenziare il personale dell'Osservatorio nazionale e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'Osservatorio nazionale e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- riferire all'assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 16
(Riunioni del Comitato direttivo)
Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Osservatorio nazionale.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
Ciascun membro ha un voto.
Ogni componente il Comitato direttivo, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, può delegare altro componente dell'assemblea secondo i criteri di cui all'art. 14, lett. c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 17
(Il Collegio dei sindaci)
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cod. civ. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Osservatorio nazionale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio senza alcuna formalità procedurale.
I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18
(Il patrimonio dell'Osservatorio nazionale)
Le disponibilità dell'Osservatorio nazionale sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Osservatorio nazionale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di Legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Osservatorio nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo, il patrimonio dell'Osservatorio nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Osservatorio nazionale, è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Osservatorio nazionale sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 19
(Gestione dell'Osservatorio nazionale)
Per le spese di impianto e di gestione, l'Osservatorio nazionale potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.
Art. 20
(Bilancio dell'Osservatorio nazionale)
Gli esercizi finanziari dell'Osservatorio nazionale hanno inizio il 1º gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Osservatorio nazionale e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato direttivo e dei sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Art. 21
(Liquidazione dell'Osservatorio nazionale)
La messa in liquidazione dell'Osservatorio nazionale è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'Osservatorio nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
Art. 22
(Foro competente)
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Art. 23
(Modifiche statutarie)
Qualunque modifica al presente Statuto, deve essere proposta dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, e deliberata dall'assemblea dell'Osservatorio nazionale, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'assemblea stessa.
Art. 24
(Disposizioni finali)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.
Regolamento
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio nazionale costituito ai sensi dell'art. 3 del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La misura della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a lire 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le imprese con oltre 10 dipendenti e dovrà essere versata, una sola volta, all'atto del primo versamento delle quote mensili, (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato).
La misura delle quote mensili di finanziamento dell'Osservatorio nazionale è stabilita nello 0,40 % della retribuzione giornaliera, di cui lo 0,20 % a carico del lavoratore e lo 0,20 % a carico del datore di lavoro o dei compensi giornalieri per prestazioni artistiche sotto qualsiasi forma rese e assoggettate a contribuzione. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all'Osservatorio nazionale (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato).
Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'Osservatorio nazionale gli interessi di mora fissati nella misura del dieci % in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Osservatorio nazionale medesimo ad adire le vie legali.
Il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a lire 100.000 potrà essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.
Entro il 1º luglio ed il 1º febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Osservatorio nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall'Osservatorio nazionale e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
Protocollo d'intesa tra le parti stipulanti il contratto nazionale
di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo iguardante la procedura per la costituzione ell'Osservatorio nazionale e per la riscossione elle relative quote di finanziamento
Il giorno 18 febbraio 2002, in Roma, le Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo;
Visto quanto stabilito dall'accordo di rinnovo del 18 dicembre 2000 in materia di finanziamento dell'Osservatorio nazionale;
Constatata l'esigenza di dare piena e concreta attuazione al disposto contrattuale;
Convengono di costituire entro il 30 marzo 2002 l'Osservatorio nazionale, secondo le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Successivamente alla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale provvederà alla immediata apertura di un conto corrente postale intestato a "Osservatorio nazionale c.n.l. personale artistico pubblici esercizi".