CCNL in vigore
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 31/07/2009
Parte normativa 2006-2009 e Parte economica 2006-2007
Per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza: 31/12/2009
Addì, 31 luglio 2009
tra
ARAN
e
FPS/CISL
UIL/PA
RDB/PI
FLP
CISL
UIL
RDB/CUB
UGL
UGL PCM
USAE
CSE
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca l'istituzione del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di cui al comma precedente si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del ruolo e della professionalità dei dipendenti stessi mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoro e, a tal fine, le parti rilevano l'importanza della valorizzazione della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL
3. In considerazione dell'assetto istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell'impegno e delle peculiarità del personale diretti al sostegno dell'attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalle norme vigenti.
4. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, o di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
6. Nel testo, il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 303, successivamente integrato e modificato da altre disposizioni di Legge, è riportato come D.Lgs. 303/1999.
7. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri è riportato nel testo del presente contratto come Presidenza o Amministrazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Presidenza con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalla Presidenza entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 17 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
1. All'art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, la lett. d) del CCNL del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
"d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative."
2. All'art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, del CCNL del 17 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
"l) programma dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
"m) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
3. All'art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, la lett. c) del CCNL del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
"c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative."
4. All'art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, del CCNL del 17 maggio 2004, dopo la lett. c) viene aggiunta la seguente lettera:
"d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
5. All'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) del CCNL del 17 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
"Le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
6. All'art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
"1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL del 17 maggio 2004, promuove, anche in relazione alle modalità contenute nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6. lett. D, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne ed a quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 23 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o enti."
1/ter . Ai fini del comma 1/bis la Presidenza, secondo quanto indicato dalla direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d), evidenzia nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all'attuazione della Direttiva stessa."
7. All'art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l'Amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, così come previsto dalla Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d."
Titolo III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5 - Obiettivi e principi generali
1. Nell'ottica di consentire la prosecuzione del processo di valorizzazione della specificità professionale del personale della Presidenza del Consiglio, strettamente connessa alle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento proprie della medesima, le parti concordano sulla necessità di portare avanti il processo di riforma del sistema di classificazione professionale dei dipendenti, al fine di renderlo pienamente coerente con le esigenze funzionali correlate al modello organizzativo e gestionale della Presidenza stessa.
2. Il processo di rinnovamento di cui al comma 1 rappresenta uno strumento indispensabile per favorire l'incremento della qualità dell'azione amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi nel quadro di una maggiore flessibilità operativa, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti ed il pieno sviluppo delle loro competenze.
3. Il nuovo ordinamento è orientato ad assicurare:
- l'individuazione di figure professionali sempre più adeguate agli obiettivi istituzionali della Presidenza;
- l'accentuazione del contenuto professionale delle attività che consenta un idoneo supporto ai processi di riorganizzazione e di snellimento/razionalizzazione delle strutture;
- l'utilizzo flessibile delle risorse umane in relazione all'effettivo sviluppo professionale conseguito dal personale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, il sistema classificatorio del personale, tenuto conto delle esigenze di flessibilità, efficienza ed efficacia correlate alle finalità istituzionali della Presidenza, è articolato, ad invarianza di spesa, in due categorie funzionali:
Categoria A - professionale-specialistica (ex Area terza) che si riferisce alle attività di elevato contenuto tecnico-gestionale e specialistico.
Categoria B - di supporto (ex Area seconda) che si riferisce alle attività di supporto, tecnico-operative, amministrative ed istruttorie.
2. Le posizioni economiche F1 ed F2 della ex Area prima del CCNL del 17 maggio 2004 sono ricomprese, senza oneri aggiuntivi e senza modifica delle mansioni espletate dai dipendenti nei corrispondenti profili, nella categoria B del nuovo sistema classificatorio che, pertanto, viene articolato secondo i parametri retributivi previsti dall'Allegato 1, ad invarianza di spesa.
3. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, tenuto conto di quanto precisato dall'art. 7, comma 6, del presente CCNL
4. All'interno di ogni categoria sono collocati i profili professionali, riconducibili a settori di attività e preordinati all'individuazione di tipologie lavorative omogenee o di figure professionali specifiche per ciascun ambito funzionale.
5. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno della categoria, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L'accesso dall'esterno nelle categorie è previsto nel parametro retributivo iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito nell'allegato A del CCNL del 17 maggio 2004.
7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è prevista la possibilità di effettuare progressioni all'interno del sistema classificatorio.
8. Per ciascun profilo, in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l'attribuzione di successivi parametri retributivi, che sono otto per la categoria B e nove per la categoria A.
Art. 7 - Profili professionali
1. Al fine di valorizzare le mansioni ed i compiti di ciascuna tipologia professionale, ai sensi dell'art. 6 (Classificazione), i profili professionali sono collocati nell'ambito di ciascuna categoria secondo i settori di attività connessi ai processi lavorativi ritenuti più coerenti con il fabbisogno di professionalità richiesto per conseguire gli obiettivi istituzionali della Presidenza.
2. I profili professionali definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica e esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.
3. Ciascun profilo si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso al medesimo, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.
4. Per i profili collocati nel parametro retributivo F3 della categoria A, deve essere richiesto, per l'accesso dall'esterno, il possesso, oltre alla laurea magistrale, di diploma di master universitario o di corso universitario di perfezionamento "post lauream" o di dottorato di ricerca o di abilitazione professionale, coerenti con il profilo medesimo.
5. I profili professionali ed i relativi settori di attività sono definiti nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004.
6. Con riferimento all'Allegato A di cui al CCNL del 17 maggio 2004, le specifiche professionali ed i contenuti professionali di base riferiti alla ex Area Prima, vengono ricompresi nella declaratoria della nuova categoria B per la definizione dei profili dei corrispondenti parametri retributivi F1 ed F2.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
Art. 8 - Criteri per la definizione dei profili professionali
1. Nel sistema classificatorio la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire u