S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 26/11/1994 si consulti il CCNL "Aziende Autonome dello Stato" - Settore "Enti Pubblici"
Testo Consolidato CCNL del 23/07/2024
POSTE S.P.A. - ENTE POSTE ITALIANE
Testo consolidato del CCNL 23/07/2024
per il personale non dirigente del gruppo Poste Italiane S.p.a
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 23/07/2024 come modificato da:
- Accordo 27/11/2024
- Accordo 03/12/2024
- Accordo 03/12/2024
- Accordo 03/12/2024
- Accordo 03/12/2024
- Accordo 20/03/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 23 luglio 2024
tra
Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, EGI S.p.A., PostePay S.p.A., Nexive Network S.r.l., SDA Express Courier S.p.A., Poste Logistics S.p.A., Poste Insurance Broker S.r.l.
e
SLP - CISL,
SLC - CGIL,
UILposte,
CONFSAL Com.ni,
FAILP - CISAL,
FNC UGL - Com.ni;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, EGI S.p.A., PostePay S.p.A., Nexive Network S.r.l., SDA Express Courier S.p.A., Poste Logistics S.p.A., Poste Insurance Broker S.r.l.
Per SDA Express Courier S.p.A. e Poste Logistics S.p.A. il presente CCNL troverà applicazione a decorrere dal 1º luglio 2025.
Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.
Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa prevista nelle Aziende, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale adattamento debba realizzarsi entro tre mesi.
Le Parti convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i necessari presupposti per l'applicazione del presente contratto.
Verbale di stipula
Con comunicazione del 13 novembre le OO.SS. SLP-CISL, CONFSAL Com.ni, FAILP-CISAL e FNC UGL Com.ni hanno formalmente aperto la procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell'art. 17, lett. B) punto 3) del CCNL vigente avente ad oggetto numerosi aspetti riconducibili agli ambiti organizzativi di Mercato Privati, Posta Comunicazione e Logistica, Digital Technology & Operations, anche con riferimento alle rispettive dinamiche evolutive, nonché al tema Smart Working (cfr. nota allegata).
L'Azienda, in pari data, ha provveduto alla convocazione delle OO.SS. stipulanti il CCNL vigente per l'esperimento della suddetta procedura.
Le Parti si sono incontrate nelle date del 19 - 20 - 21 - 25 - 26 novembre e in data odierna. Nel corso degli incontri le Parti hanno avuto modo di rappresentare le rispettive posizioni in ordine alle materie oggetto del conflitto di lavoro.
Dopo ampio e serrato dibattito, all'esito degli approfondimenti effettuati, si conviene quanto segue.
Verbale di stipula
In data 03 dicembre 2024
tra
Poste Italiane S.p.A.
e
SLP/CISL,
SLC/CGIL,
UILposte,
CONFSAL Com.ni,
FAILP/CISAL,
FNC UGL Com.ni
[___]
Verbale di stipula
In data 20 marzo 2025
tra
Poste Italiane S.p.A.
e
SLP-CISL,
CONFSAL Com.ni,
FAILP-CISAL,
FNC UGL Com.ni
Premesso che
- il settore postale continua a confermare le tendenze di evoluzione e cambiamento che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni, connesse alla diffusione delle tecnologie digitali ed alle nuove esigenze di servizio della clientela; tali evoluzioni del mercato, come noto, determinano la costante contrazione dei volumi della corrispondenza tradizionale e l'aumento dei volumi del prodotto pacchi;
- il Piano Strategico "The Connecting Platform" ha posto al centro della strategia di PCL la realizzazione, attraverso la riorganizzazione della Rete Logistica, di un nuovo modello di servizio sempre più orientato alla gestione dei pacchi e dei servizi ad essi connessi, garantendo al contempo la sostenibilità della rete di consegna della corrispondenza, migliorandone l'efficienza operativa;
- in tale contesto, Azienda e OO.SS., il 16 luglio 2024, hanno condiviso le strategie di sviluppo della rete postale e, in particolare, hanno definito l'istituzione di una nuova articolazione di recapito dedicata ai pacchi, la Rete Corriere, individuando il fabbisogno di personale necessario in fase di avvio del progetto, unitamente alla relativa articolazione oraria; nel medesimo verbale è stata prevista la riconfigurazione della rete di recapito tradizionale sia in termini di zone che di Centri;
- in coerenza con le direttrici di intervento di cui al sopracitato Verbale di luglio, con i verbali del 27 novembre e 3 dicembre 2024 sono state condivise le azioni e le tempistiche di implementazione del progetto riorganizzativo. In particolare, l'attivazione della nuova Rete corriere sarà accompagnata da una prima fase di sperimentazione che, a partire dalla fine del mese di marzo 2025, coinvolgerà 6 nodi, 1 per ogni Macro Area Logistica. Nel citato verbale del 27 novembre 2024, le Parti hanno rinviato ad un successivo confronto la definizione delle modalità di svolgimento della prestazione degli addetti della Rete Corriere, anche con riferimento ai meccanismi di sostituzione del personale assente.
[___]
Le Parti stipulanti confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli sottoscritti a livello confederale in materia di assetti contrattuali; in particolare riaffermano il ruolo centrale della concertazione attraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive responsabilità, l'impegno ad assicurare un sistema di relazioni industriali coerente con l'evoluzione del mercato, anche tenuto conto della crescente rilevanza dei nuovi canali di business quali l'e-commerce nonché delle possibilità di sviluppo connesse all'implementazione di piattaforme e tecnologie digitali e delle nuove applicazioni che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, in un contesto di complessiva sostenibilità e di valorizzazione del capitale umano. Le Parti confermano l'importanza di un sistema di relazioni industriali altresì coerente con l'elevato livello di competitività, con la crescente dinamicità del contesto di riferimento, con la costante evoluzione dei sistemi organizzativi e produttivi in termini di possibili forme di flessibilità e adattamento ai nuovi modelli e alle prestazioni di servizio, sempre con l'obiettivo di valorizzare ed accrescere il contributo delle risorse umane impiegate. La costante crescita di valore nonché il consolidamento dell'interdipendenza tra tutti gli asset aziendali in ottica di One Company, all'interno di un sistema integrato di Gruppo, unitamente allo sviluppo qualitativo delle professionalità impiegate in Azienda, consente di proporre prodotti e servizi sempre più in linea con la diversificata domanda della collettività nazionale valorizzandone la multicanalità di accesso agli stessi attraverso canali fisici (Uffici Postali e punti di recapito) e digitali (web, app, contact center, etc.), consolidando l'integrazione e la valorizzazione strategica dei diversi asset di Gruppo.
Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori fondanti:
- la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell'Azienda siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso e la partecipazione - nelle sue diverse forme e secondo le specifiche modalità che verranno definite tra le Parti - quali obiettivi qualificanti da perseguire ai diversi livelli;
- la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema unitario di regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile dei rapporti di lavoro in grado di accompagnare la crescita aziendale nei mercati di riferimento e salvaguardare la qualità del lavoro e i livelli retributivi;
- la rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato dalla valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni condivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la crescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;
- la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello;
- lo sviluppo consapevole delle risorse umane da realizzarsi attraverso l'integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello, al fine di conseguire risultati di qualità, coerentemente con la natura di Azienda di mercato a valenza sociale;
- il consolidamento delle iniziative che, in coerenza con le sollecitazioni provenienti dalla UE in materia di Responsabilità Sociale di Impresa, consentono di rafforzare il ruolo di partecipazione attiva dei dipendenti quale uno dei più importanti stakeholder di riferimento, tramite azioni e politiche finalizzate ad aumentare il benessere delle persone che lavorano in Azienda ed incidere positivamente nello sviluppo della collettività e del Sistema Paese.
Per il contesto sopra delineato le Parti si impegnano a definire sedi, strumenti e percorsi temporalmente regolamentati in grado di conseguire, nella necessaria autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso meccanismi procedurali certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a realizzare gli scopi e gli obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello di crescita che coniughi la tutela dell'occupazione con il relativo sviluppo sostenibile, promuovendo soluzioni organizzative innovative in grado di ridurre gli impatti ambientali e ottimizzare i processi favorendo l'evoluzione e la crescita Green della filiera produttiva aziendale.
In tal senso le Parti concordano nel delineare un sistema di Relazioni Industriali che:
- preveda l'impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione, questi ultimi anche con l'obiettivo di promuovere la cultura del coinvolgimento attivo dei lavoratori all'innovazione dei processi produttivi dell'impresa ed alla qualificazione del lavoro;
- potenzi ed arricchisca ulteriormente il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi non negoziali di analisi, verifica e confronto sistematico sui temi di interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche agli sviluppi legislativi sul tema della partecipazione dei lavoratori, alle tematiche di rilevanza europea, con particolare riferimento al tema della Responsabilità Sociale di Impresa, quale principio ispiratore per coniugare gli obiettivi di sviluppo della società ed i risultati economici con il rispetto dei valori sociali e ambientali;
- preveda strumenti di monitoraggio sull'evoluzione del dibattito tra gli attori istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina del rapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione con le conseguenti modifiche legislative e/o contrattuali;
- consolidi il ruolo di Poste Italiane quale infrastruttura centrale del sistema paese in grado di valorizzare tutti i propri asset per proporre un modello moderno e funzionale di Platform Company orientato a migliorare e ad accrescere la customer experience e la fidelizzazione dei clienti e favorisca il potenziamento e l'utilizzo strategico di risorse per la formazione, nell'obiettivo condiviso di rispondere all'arricchimento delle conoscenze e competenze delle risorse impiegate e alla crescente domanda di professionalità dei lavoratori e dell'Azienda.
*****
A tal fine le Parti si danno atto dell'utilità di promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli attori istituzionali e sociali sui temi dell'evoluzione del sistema di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle aziende di servizi, anche nella prospettiva della definizione di un sistema complessivo di regole che tenga conto di eventuali evoluzioni di carattere legislativo e che riguardi le imprese che operano nel settore di riferimento, in tutte le sue attuali articolazioni e possibili evoluzioni di carattere tecnologico e commerciale, con l'obiettivo, tra gli altri, di prevenire e contrastare fenomeni di dumping sociale.
Con l'obiettivo di verificare l'applicabilità del presente contratto alle società che, nell'arco di vigenza del medesimo CCNL, dovessero rientrare nel perimetro del Gruppo Poste Italiane, le Parti concordano di attivare specifici momenti di confronto.
Capitolo I - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali
I. In coerenza con quanto sancito nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni Industriali in grado di:
- assicurare, tramite le interlocuzioni tra Azienda e Rappresentanti dei Lavoratori e attraverso il confronto continuo e qualificato, in particolare con le Funzioni di Risorse Umane, l'applicazione coerente ed univoca di quanto convenuto tra le Parti ai diversi livelli di contrattazione così come indicati nel successivo art. 2;
- garantire, attraverso un insieme organico ed articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi delle Aziende che applicano il presente Contratto Collettivo, la qualità del lavoro e il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
II. Le Parti medesime, nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di adottare un sistema complessivo di Relazioni Industriali che valorizzi ulteriormente l'effettività del confronto territoriale e che si articoli attraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.
Nell'ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla creazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità e la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e l'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di efficienza e competitività internazionale, nonché l'adeguamento dei processi produttivi e delle competenze del personale, anche in ragione della progressiva digitalizzazione dei servizi e delle nuove esigenze del mercato.
Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale.
Il presente contratto individua, per il livello aziendale/territoriale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e della contrattazione nazionale, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati, anche in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e successivi accordi tra le Parti firmatarie del presente CCNL intervenuti in materia.
Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 86.
Fanno parte dell'ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
- recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
- politiche occupazionali;
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
- trattamenti retributivi ed economici.
B) CONTRATTAZIONE AZIENDALE/TERRITORIALE
La contrattazione di secondo livello si svolge, per Poste Italiane S.p.A., a livello aziendale o territoriale, in funzione dell'ambito geografico di rilevanza delle relative tematiche. Per le altre società del Gruppo Poste che applicano il presente CCNL, la contrattazione di secondo livello si svolge esclusivamente a livello aziendale.
Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera B) viene demandata la disciplina del Premio di Risultato, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 69 del presente CCNL.
Gli accordi relativi al premio di risultato hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Fatto salvo l'autonomo potere decisionale aziendale in merito alle strategie organizzative, alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera B) vengono altresì ricondotte, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, le tematiche relative a:
1. gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva, che abbiano valenza nazionale o coinvolgano due o più regioni;
2. nuovi regimi e/o articolazioni di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento;
3. materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL.
Riguardo alle tematiche di cui ai punti 1 e 2 che precedono, l'Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'awio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 25 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall'Azienda per il primo incontro, durante i quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
Decorsi 25 giorni, in difetto di esito positivo del predetto confronto, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In caso, invece, di esito positivo, l'Azienda fornirà apposita informativa alle competenti strutture territoriali delle OO.SS., fermo restando quanto indicato nel penultimo capoverso del presente articolo in relazione all'esame congiunto sulle materie espressamente demandate al livello territoriale (regionale) dall'accordo aziendale.
In coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di recepimento del Testo Unico sulla Rappresentanza di cui all'Allegato 20 del CCNL e dal Verbale di Accordo del 16 febbraio 2018, saranno sottoposti all'approvazione del Coordinamento Nazionale delle R.S.U. di Poste Italiane S.p.A. - titolare alla trattativa congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL - ovvero, laddove non previsto, delle R.S.U./R.S.A. esclusivamente gli accordi aziendali in materia di Premio di Risultato nonché quelli di cui alla lettera B), comma 6, punto 1) del presente articolo. La consultazione delle Rappresentanze Sindacali, da svolgersi con le modalità previste dal suddetto Accordo di recepimento del Testo Unico sulla Rappresentanza, dovrà concludersi entro e non oltre 13 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo cui la validazione si riferisce.
Ai fini di assicurare l'esigibilità delle intese aziendali validate con le procedure di cui all'Allegato 20 al presente CCNL, le Parti, all'interno delle predette intese, individueranno modalità e/o soggetti per la verifica e il monitoraggio dell'applicazione di quanto convenuto a livello aziendale e territoriale.
La contrattazione territoriale di Poste Italiane S.p.A. si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.
Alla contrattazione territoriale come sopra definita viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:
a) disciplina della quota regionale del premio di risultato, secondo i rinvii contenuti nell'art. 69 del presente CCNL;
b) definizione e applicazione di nuove articolazioni di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall'introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello aziendale;
c) materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d) materie individuate dalle intese intervenute al livello aziendale, secondo gli specifici e circostanziati demandi, nel rispetto del principio della non ripetitività delle stesse tra i diversi livelli di contrattazione;
e) gestione di conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo alla lettera e) che precede, l'Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell'avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere b), d) ed e) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall'Azienda per il primo incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello aziendale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell'Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura territoriale.
L'esame a livello aziendale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data fissata dall'Azienda per il primo incontro.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello territoriale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 6 del presente CCNL.
Le Parti inoltre si incontreranno a livello territoriale (regionale) per effettuare, secondo le modalità previste dai relativi accordi aziendali, un esame congiunto sulle materie da questi espressamente demandate, da concludersi entro i 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla sottoscrizione dell'intesa a livello aziendale ovvero alla validazione da parte delle Rappresentanze Sindacali di cui al decimo capoverso della lettera B) del presente articolo, laddove prevista.
Anche per tale ambito di interlocuzione, la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell'art. 6 del presente CCNL.
Art. 3 - Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi che precedono, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.
Art. 4 - Informazione e Consultazione
In relazione a quanto previsto all'art. 1 del presente CCNL le Parti, nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise.
Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall'approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell'Assemblea degli Azionisti, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell'occupazione dell'Azienda;
3. politiche di make or buy (esternalizzazione ed internalizzazione): ambiti, tipologie di attività, territori interessati;
4. processi di riconversione e di riposizionamento strategico:
- revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti;
- orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
5. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (ferie, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
6. contratto di programma;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
8. numeriche relative alle assegnazioni temporanee del personale del front end degli uffici postali;
9. dati dell'occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, numero dei rapporti di lavoro part time a tempo determinato e indeterminato e relativa indicazione per genere, livelli di inquadramento);
10. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo.
Con riferimento alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale l'Azienda fornirà con cadenza semestrale alle OO.SS., nell'ambito dei lavori dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, una specifica informativa in merito alle principali direttrici di intervento nonché alle ore di formazione erogata, alle relative modalità ed alla qualità della stessa.
L'Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull'Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata e preventiva informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nei processi e nell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie).
c) L'Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.
In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa. La consultazione si svolgerà nell'ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall'art. 5 del presente CCNL.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall'Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all'attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
L'Azienda trasmetterà alle OO.SS. contestualmente all'invio alle Strutture Aziendali territoriali i documenti normo-attuativi relativi al CCNL ed agli accordi sindacali tempo per tempo vigenti nonché quelli relativi alle evoluzioni di carattere legislativo riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, inoltre, con riferimento alla tematica degli appalti si danno atto della necessità di procedere secondo quanto previsto al punto 14) del Protocollo di Intesa sulla Disciplina dei Rapporti con le Aziende Appaltatrici del 30 novembre 2017 di cui all'allegato 13 del presente CCNL.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A), l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all'art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell'occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. politiche di make or buy (esternalizzazione ed internalizzazione): ambiti, tipologie di attività, territori interessati;
3. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
4. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
5. numeriche regionali relative alle assegnazioni temporanee del personale del front end degli uffici postali;
6. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza, ivi compreso il numero dei rapporti di lavoro part time a tempo determinato e indeterminato e relativa indicazione per genere;
7. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza.
Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l'Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all'art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata e preventiva informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l'Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nei processi e nell'organizzazione del lavoro (anche derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull'occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all'art. 31 - lavoro straordinario - III capoverso.
In relazione all'informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all'art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell'informativa, cui farà seguito un incontro per l'esame delle relative materie a livello territoriale. Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all'art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle OO.SS. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento.
Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall'Azienda per l'incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, non si darà luogo all'attuazione dei progetti di cui trattasi.
Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo.
Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure.
Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all'art. 7 che segue (Informazioni Riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007.
Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell'ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all'art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull'andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L'esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra.
***
Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all'intemo del Comitato per l'attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all'art. 5 del presente CCNL.
Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, Azienda e OO.SS. convengono di incontrarsi, su istanza di una delle Parti, nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
Le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di individuare, nel Gruppo Poste Italiane, un sistema coerente di organismi partecipativi a composizione mista Azienda e Organizzazioni Sindacali ed assumono la partecipazione, ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali, quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno.
Obiettivo dei suddetti organismi è quello di favorire un proficuo scambio di opinioni, in sedi non negoziali, tra i rappresentanti aziendali e quelli dei lavoratori, sia per agevolare una consapevole partecipazione degli stessi ai processi di cambiamento che intervengono a livello nazionale ed internazionale, sia nella consapevolezza che l'integrazione e la collaborazione tra le Parti sviluppino livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro.
Pertanto le Parti convengono di costituire i seguenti organismi:
- Comitato Nazionale Gruppo Poste;
- Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale;
- Comitato per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità;
- Organismi Paritetici per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservatorio Paritetico sulla Sanità Integrativa;
- Osservatorio Paritetico in materia di Proposizione Commerciale;
- Osservatorio Paritetico sulla Digitalizzazione del Lavoro.
COMITATO NAZIONALE GRUPPO POSTE
Composizione
Il Comitato Nazionale Gruppo Poste è composto da due componenti della Segreteria Nazionale di ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Vertice aziendale del Gruppo Poste Italiane.
Funzionamento
Il Comitato si riunisce due volte l'anno, su convocazione della Direzione aziendale ovvero su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, a seguito dell'approvazione della relazione semestrale e del bilancio. Sessioni straordinarie saranno previste a seguito delle decisioni assunte preventivamente all'implementazione di linee strategiche deliberate dal CdA di Poste Italiane S.p.A. che abbiano rilevanti impatti sul perimetro aziendale, sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione.
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico del Gruppo Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Materie
Il Comitato Nazionale Gruppo Poste svolge funzioni di studio e approfondimento dei principali aspetti relativi alle prospettive strategiche e produttive delle aree di business del Gruppo, con particolare riferimento allo scenario competitivo in cui si collocano i singoli comparti.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
- le prospettive evolutive dei mercati di riferimento per il Gruppo Poste Italiane;
- la situazione occupazionale nel Gruppo Poste Italiane, le connesse dinamiche e le relative linee di tendenza con particolare riferimento ai trend evolutivi delle professionalità, all'occupazione femminile, ai fenomeni demografici anche legati all'occupazione giovanile ed ai piani e ai risultati di politiche attive del lavoro, così come delineate nel relativo protocollo (Allegato 19 al presente CCNL), nonché nelle intese tempo per tempo definite tra le Parti;
- gli investimenti, con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico degli asset del Gruppo Poste Italiane;
- i processi di innovazione tecnologica, di prodotto/servizio e di mercato, in grado di produrre rilevanti effetti sui business e sulla competitività del Gruppo;
- gli impatti sul Gruppo che derivano dall'evoluzione del modello previdenziale.
Inoltre, il Comitato esprimerà osservazioni in merito all'individuazione ed al corretto utilizzo delle principali leve di politica attiva del lavoro - da attivarsi tempo per tempo in relazione alla realizzazione dei piani industriali - anche con riferimento agli strumenti che favoriscano l'occupazione.
Le materie oggetto di discussione nell'ambito del Comitato assumono il carattere della riservatezza ai sensi dell'art. 7 del presente CCNL. Pertanto, è vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale documentazione distribuita da parte dell'Azienda.
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
I. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane S.p.A., convengono di sviluppare ed arricchire le attività dell'Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime, anche attraverso aggiornamenti sulle strategie e sulle iniziative adottate dalla Commissione Europea.
II. L'Ente Bilaterale si riunisce con cadenza mensile.
III. Le Parti, all'interno dell'Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall'introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine l'Ente Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:
- elaborare proposte e progetti formativi, da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, analizzandone i relativi impatti;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- promuovere l'aggiornamento sulle iniziative prese dalla Commissione Europea e dal Comitato per il Dialogo Sociale Europeo nel settore postale, in materia di Formazione e Riqualificazione.
In relazione a quanto sopra, le Parti si danno atto che l'accesso alle prestazioni ordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane", di cui al D.M. n° 78642 del 24 gennaio 2014, è subordinato ad un confronto tra le Parti al fine di definire specifiche intese.
In sede di Ente Bilaterale, con cadenza semestrale, verrà fornita dall'Azienda l'informativa prevista all'art. 4, lettera A), sub. a), penultimo capoverso del presente CCNL.
Le Parti si danno atto dell'opportunità che l'Ente Bilaterale di Poste Italiane S.p.A. possa esaminare specifici progetti formativi relativi anche ad altre Aziende che applicano il presente CCNL.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ente Bilaterale sono a carico di Poste Italiane S.p.A.; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
COMITATO PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO ED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ
I. È istituito - a livello nazionale e, per Poste Italiane S.p.A., a livello regionale - il Comitato per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (di seguito C.P.T.) del Gruppo Poste Italiane, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006; il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza semestrale a livello regionale.
II. A livello nazionale, per parte aziendale, il Comitato sarà costituito da rappresentanti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., PostePay S.p.A., Poste Vita S.p.A..
III. Il Comitato si propone lo scopo di implementare e rafforzare una cultura attenta alla diversità, anche di genere, tramite azioni positive tese a realizzare esempi di buone prassi nel Gruppo, nell'intento di promuovere la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. In tale contesto, il Comitato tratterà altresì tematiche afferenti l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità. In particolare, su tale ultimo aspetto, il C.P.T. effettuerà degli specifici approfondimenti finalizzati a favorire l'effettiva partecipazione ai processi aziendali delle risorse con disabilità. Nel corso di tali approfondimenti verranno illustrate le azioni realizzate dall'Azienda in tema di inclusione, anche al fine di raccogliere eventuali spunti utili a definire ulteriori iniziative. Il Comitato, inoltre, si farà promotore di iniziative formative nei confronti di tutti i dipendenti orientate ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza sulle complessive tematiche dell'inclusione. Tutte le finalità sopradescritte saranno perseguite anche tenendo presenti lo scenario europeo e le attività del Comitato per il Dialogo Sociale europeo nel settore postale.
IV. Il C.P.T. Nazionale costituisce altresì sede di approfondimento delle tematiche di cui al punto 2 del Protocollo di recepimento dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro allegato al presente CCNL.
V. Il C.P.T. svolge, tra gli altri, un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca sui principi di parità di cui al D.Lgs. 198/2006, nell'ambito delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di cui all'Ente Bilaterale; il Comitato è paritetico, tra Azienda e OO.SS., seppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.
VI. Il C.P.T. nazionale viene ubicato nell'ambito della Direzione Centrale della Società; i C.P.T. regionali vengono ubicati nell'ambito delle Strutture aziendali territorialmente competenti.
VII. Il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, al quale, nell'ambito di quanto sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo delle attività dei C.P.T. regionali, è composto come segue:
a) da 6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a dalle OO.SS. stesse;
c) per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
VIII. Il Comitato Regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, anch'esso paritetico, che opera per quanto di propria specifica competenza nell'ambito degli indirizzi ricevuti dal C.P.T. nazionale, è composto come segue:
a) da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;
c) nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 - per l'assenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL - la Delegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;
d) per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
IX. Il Comitato, sia a livello nazionale che regionale, all'atto dell'insediamento eLegge su proposta di parte aziendale il/la Presidente e fra i/le componenti del Comitato stesso eLegge la Segreteria.
X. I/le componenti non potranno far parte del C.P.T. per più di due mandati consecutivi, ciascuno della durata di 4 anni.
XI. Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.
XII. Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.T. sono a carico del Gruppo Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.
ORGANISMI PARITETICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Allo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, in tutte le sue modalità di svolgimento, le Parti, considerata la rilevanza attribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro, confermano la costituzione in Poste Italiane S.p.A. degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e regionale.
Il funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede resta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.
L'Organismo si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza semestrale a livello regionale.
Le Parti convengono che l'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di Poste Italiane S.p.A. svolga i medesimi compiti previsti dal presente articolo anche con riferimento ad altre Aziende che applicano il presente CCNL.
OSSERVATORIO PARITETICO SULLA SANITÀ INTEGRATIVA
In relazione a quanto previsto dall'art. 79 del presente CCNL e dall'accordo di cui all'Allegato 21 del medesimo CCNL, viene istituito a livello nazionale un Osservatorio Paritetico sulla sanità integrativa dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane cui si applica il CCNL di Poste Italiane S.p.A.
Composizione
L'Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Gruppo Poste Italiane, nominata da Poste Italiane S.p.A. anche per conto delle Aziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.
Compiti e attribuzioni
All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti e attribuzioni:
- monitorare l'andamento della gestione del Piano, allo scopo di verificarne la rispondenza con le relative finalità istitutive, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal Fondo stesso, anche con riferimento alle modalità di funzionamento e alle comunicazioni istituzionali relative al Fondo;
- approfondire l'evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari;
- proporre al Fondo eventuali modifiche alle coperture e prestazioni sanitarie previste dal Piano, sulla base delle risultanze della gestione relativa al precedente esercizio;
- essere preventivamente informato in merito all'eventuale esclusione dal Piano degli aderenti che abbiano avuto comportamenti contrari alla correttezza e buona fede;
- monitorare l'effettivo utilizzo delle prestazioni individuando le iniziative più idonee a diffondere la conoscenza del Fondo tra i lavoratori. A tal riguardo l'Osservatorio potrà proporre la realizzazione di campagne informative e di prevenzione sanitaria valutando anche l'eventuale adozione di strumenti informatici dedicati;
- verificare con periodicità semestrale, l'andamento dei sinistri per i quali sono state attivate le coperture;
- approfondire in specifici incontri periodici con una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione del Fondo le linee di indirizzo generale, gli obiettivi strategici ed il bilancio del Fondo approvati dal Consiglio stesso;
- prestare particolare attenzione al buon funzionamento del Piano Sanitario e al gradimento da parte degli assistiti, con il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione del Fondo eventuali interventi correttivi.
Funzionamento
L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno, anche su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Parimenti, almeno due volte all'anno, i componenti dell'Osservatorio incontreranno una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Poste Vita per approfondire - a valle delle riunioni del Consiglio stesso - le materie indicate al paragrafo precedente.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del Gruppo Poste; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
OSSERVATORIO PARITETICO IN MATERIA DI PROPOSIZIONE COMMERCIALE
In relazione a quanto previsto dal Protocollo di Intesa in materia di Proposizione Commerciale del 22 ottobre 2013, che deve intendersi qui integralmente richiamato, si conferma la costituzione e l'operatività, per Poste Italiane S.p.A., dell'Osservatorio Paritetico in materia di Proposizione Commerciale previsto al punto 11 del richiamato Protocollo.
Composizione
L'Osservatorio è costituito da due componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Gruppo Poste Italiane, nominata da Poste Italiane S.p.A. anche per conto delle Aziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.
Compiti e attribuzioni
L'Osservatorio, come previsto dal richiamato Protocollo di Intesa del 22 ottobre 2013, avrà il compito di verificare la corretta implementazione di tutte le azioni positive previste dal Protocollo all'interno della filiera commerciale e, in particolare:
- che l'organizzazione e le azioni commerciali siano orientate a valorizzare l'apporto delle risorse coinvolte nel processo operativo, anche attraverso azioni ed iniziative necessarie a consolidare le conoscenze e competenze richieste dal ruolo, con la finalità di porre in essere azioni commerciali efficaci, in grado di fidelizzare la clientela tenendo sempre conto della specifica propensione e necessità di investimento, agendo con i clienti relazioni e comportamenti corretti e trasparenti in tutte le fasi del processo di collocazione dei prodotti finanziari;
- che le modalità di comunicazione da parte del personale delle strutture commerciali cui sono attribuiti compiti di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività di vendita siano improntate a principi di rispetto e collaborazione tra colleghi, in linea con le previsioni del Codice Etico, le raccomandazioni aziendali relative a forme di comunicazione corretta anche rispetto ai risultati commerciali, le previsioni normative e contrattuali in materia e che per le comunicazioni di natura commerciale vengano utilizzati gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda a tale specifico fine, nei limiti previsti dalle intese tempo per tempo vigenti con particolare riferimento alla messaggistica istantanea;
- che siano poste in essere le azioni opportune e necessarie ad evitare e contrastare qualsiasi forma di impropria pressione alla vendita, non coerente con i principi aziendali e con quanto condiviso nel richiamato Protocollo del 22 ottobre 2013;
- che siano predisposti ed analizzati nell'ambito dell'Ente Bilaterale per la formazione e Riqualificazione Professionale specifici interventi formativi orientati a favorire la corretta attuazione delle politiche commerciali e a favorire la corretta gestione da parte dei manager e dei coordinatori del complessivo rapporto con i collaboratori.
Funzionamento
L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del Gruppo Poste; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
OSSERVATORIO PARITETICO SULLA DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO
Le Parti, nel prendere atto dei profondi cambiamenti degli stili di vita e dei modelli sociali e produttivi determinati dallo sviluppo e dalla diffusione delle nuove tecnologie, ritengono necessario istituire un Osservatorio Nazionale Paritetico sulla Digitalizzazione del Lavoro con la finalità di monitorare ed analizzare gli impatti che i processi di innovazione generano in ambito economico/sociale, in ambito produttivo, e, in particolare, sullo snellimento e modernizzazione dei processi per accrescere la capacità dell'organizzazione di rispondere con tempestività ed efficacia alle mutevoli esigenze del mercato. Focus specifici potranno essere effettuati sulla capacità delle nuove tecnologie di accrescere l'employee experience e rinnovare le competenze e conoscenze del capitale umano anche attraverso la partecipazione attiva e consapevole delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il processo di digitalizzazione che sta interessando il mondo del lavoro rappresenta un'opportunità di crescita e sviluppo sia per i lavoratori che per le aziende e necessita di essere accompagnato da strategie ed azioni positive finalizzate a garantirne la migliore integrazione all'intemo dei diversi contesti organizzativi aziendali in modo da assicurare la continua occupabilità della forza lavoro - anche attraverso processi di transizione occupazionale verso nuove mansioni/attività nonché di accrescimento e valorizzazione delle competenze possedute (upskilling e reskilling) - ed elevare i livelli di qualità del servizio. L'introduzione di applicazioni di Intelligenza Artificiale, che, in un'ottica di complementarietà rispetto al lavoro umano, potranno favorire l'accrescimento dei contenuti del lavoro, necessita di essere accompagnata dall'adozione di regolamentazioni - da realizzarsi in coerenza con le indicazioni legislative, sia nazionali che a livello europeo, sulla materia - in grado di migliorare le condizioni di lavoro anche in termini di sicurezza e protezione dei dati personali (GDPR) per garantire la privacy e la dignità dei lavoratori.
Compiti e attribuzioni
L'Osservatorio effettuerà attività di analisi, studio e approfondimento sui seguenti temi:
- mutamenti delle esigenze della clientela (Retail, Business, P.A.);
- adeguamento dell'offerta dei prodotti e servizi da parte delle Società del Gruppo;
- transizione digitale e trasformazione/riconversione degli asset di Gruppo, anche in termini di green transition;
- impatti della digitalizzazione sui processi aziendali, sulla qualità e condizioni di lavoro e sulla occupabilità delle risorse, anche con riferimento all'introduzione di forme di IA;
- introduzione delle nuove tecnologie nell'organizzazione ed effetti sulla conciliazione dei tempi di Vita-Lavoro dei dipendenti (Work Life Balance);
- nuove esigenze di formazione e riqualificazione professionale finalizzate ad accrescere e adeguare le conoscenze e le competenze digitali del personale.
L'Osservatorio, anche al fine di arricchire ed approfondire le conoscenze comuni delle Parti in merito agli sviluppi e agli impatti indotti dalla trasformazione digitale all'intemo del mondo del lavoro, potrà promuovere momenti di studio e approfondimento, anche orientati a costituire un network qualificato composto da esperti del settore, per comprendere le direttrici di sviluppo dei trend di innovazione e delle principali tecnologie utilizzabili nel breve e medio termine nei diversi ambiti aziendali nonché approfondire i profili di natura etica ed eventuali aspetti di carattere giuridico.
L'Osservatorio, infine, seguirà le evoluzioni normative e le indicazioni emerse tra le parti sociali a livello europeo in materia di competenze digitali, Intelligenza Artificiale, modalità di connessione e disconnessione.
Composizione e funzionamento
L'Osservatorio è formato da due componenti per ogni OO.SS. firmataria del presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Gruppo Poste Italiane, nominata da Poste Italiane anche per conto delle Aziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere confermati o sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.
Nello svolgimento della propria attività, per approfondire specifici temi di interesse, l'Osservatorio potrà avvalersi del supporto di soggetti terzi, qualificati e referenziati.
Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del Gruppo Poste. I componenti di parte sindacale che parteciperanno ai lavori dell'Osservatorio saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Azienda ed Organizzazioni Sindacali riconoscono la necessità di accompagnare in maniera efficace il processo di profonda trasformazione del mondo del lavoro, indotto anche dai cambiamenti connessi alla transizione digitale. In un contesto in cui sono ancora incerte le direttrici di sviluppo dei sistemi produttivi e del mercato del lavoro, è necessario orientare l'evoluzione delle organizzazioni al fine di ricercare assetti in grado di favorire la crescita delle imprese e la qualità del lavoro, confermando la prioritaria attenzione alla centralità del capitale umano.
In tale contesto, le Parti avvieranno una specifica sessione di incontri entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, volta a definire possibili forme ed ulteriori ambiti di partecipazione attiva dei lavoratori tenendo anche conto degli eventuali sviluppi legislativi sul tema.
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Ferme restando le previsioni specifiche relative al Comitato Nazionale Gruppo Poste, al fine di valorizzare la volontà delle Parti di dare concreta attuazione all'impianto di partecipazione delineato nel presente articolo, si conviene che gli organismi paritetici si riuniranno all'inizio di ciascun anno per pianificare le attività da porre in essere nell'anno di riferimento.
Art. 6 - Delegazioni Sindacali Territoriali
I. Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni Sindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:
a) a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 1 dirigente R.S.U. eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL;
b) a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che segue:
- per le Regioni: Valle d'Aosta, Molise, Basilicata, Umbria e per le province autonome di Trento e Bolzano, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per le Regioni: Friuli V. Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Calabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 15 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
- per la Direzione Generale Corporate, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, lettera B), dodicesimo capoverso del presente CCNL, la Delegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell'unità produttiva medesima da ciascuna Organizzazione.
Al fine di consentire il dispiego dei modelli relazionali previsti dal presente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della delegazione di cui alla precedente lettera b), verranno comunicati all'Azienda congiuntamente dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti sindacali territoriali della Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del presente articolo, non supererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna sigla firmataria del CCNL.
II. Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle R.S.U.
Art. 7 - Informazioni Riservate
In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al presente CCNL, convengono di istituire una Commissione per la conciliazione delle contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dall'Azienda, nonché alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive utili alla classificazione delle informazioni non soggette agli obblighi di informazione di cui al D.Lgs citato.
La Commissione sarà composta da 6 componenti di parte aziendale e da un componente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si insedierà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le modalità di funzionamento della Commissione saranno definite dalle Parti nell'ambito di una specifica sessione di incontro.
Capitolo II - DIRITTI SINDACALI
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero, laddove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all'interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l'attività lavorativa.
Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell'Unità Produttiva, può essere indetta un'unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell'assemblea sarà individuato dall'Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori.
Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L'Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante l'orario di lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro ovvero dal luogo comunicato all'Azienda in cui rende la prestazione in telelavoro o in modalità agile per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela e, a tal fine, l'Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola: nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l'Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell'assemblea.
In relazione a quanto previsto al comma che precede, nei Centri di Assistenza Clienti di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri.
Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all'interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell'ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Per i Centri di Smistamento, Centri Operativi e Centri Logistici, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea, le fasce orarie a minore intensità lavorativa, all'interno dei turni interessati, nell'ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela.
In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all'attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell'orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell'ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell'unità produttiva nella quale si svolge l'assemblea, l'elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l'indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell'unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
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Nel rispetto del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare, per quanto possibile, disagio alla clientela, con particolare riferimento ai primi due giorni di pagamento pensioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alle previste intese territoriali le Parti effettueranno, entro un anno dalla sottoscrizione del CCNL, uno specifico incontro a livello nazionale finalizzato a verificare lo stato di avanzamento delle stesse.
La Società deve consentire, nell'ambito aziendale, lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. ovvero, laddove non prevista, dalla R.S.A. nonché dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 10 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
La Società nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune adeguatamente attrezzato all'interno dell'unità produttiva o, in mancanza, nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 11 - Contributi sindacali
I. Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
II. Le relative deleghe vengono inoltrate tramite raccomandata o tramite PEC, dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento, alla struttura aziendale comunicata dalla Società, contestualmente alla sottoscrizione del CCNL e/o con comunicazione successiva in caso di variazione.
III. Al fine di garantire la corretta gestione delle deleghe, le stesse devono necessariamente contenere:
- le generalità ed il codice fiscale del dipendente;
- il numero di matricola;
- l'Organizzazione Sindacale beneficiaria;
- il mese e l'anno di decorrenza;
- il luogo e la data del rilascio;
- la firma del dipendente in originale;
- il consenso per il trattamento dei dati personali;
- la copia del documento identificativo valido del dipendente.
IV. Il versamento delle somme tratt