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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Portieri e Custodi

Portieri e Custodi

CODICE CNEL: H401

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 26/11/2019

PORTIERI E CUSTODI

 

Testo consolidato del CCNL 26/11/2019

Per i dipendenti da proprietari di fabbricati

Decorrenza: 01/01/2020

Scadenza: 31/12/2022

CCNL 26/11/2019 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 24/01/2022

- Errata corrige 31/03/2022

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì 26/11/2019 in Roma Corso Trieste, 10 si sono incontrati:

La Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia)

e

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UlLTuCS

All'esito delle trattative condotte per il rinnovo del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) firmato in data 12/11/2012, le Parti stipulano il presente CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati del quale ivi di seguito indicano le pattuizioni aventi rilevanza economica, ferma restando la successiva stesura e pubblicazione integrale del testo contrattuale.

 

Aumento retribuzioni contrattuali

- Corresponsione di €. 50,00 lordi di aumento sul salario conglobato (art. 101 CCNL) dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4) (attualmente pari a €. 1150,04 lordi mensili) con decorrenza € 25,00 dal 01/01/2020 ed € 25,00 dal 01/01/2021;

- Corresponsione di ulteriori €. 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato (art. 101 CCNL) dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4) con decorrenza dal 01/01/2022, a condizione che le parti contraenti non abbiano diversamente previsto, con medesima decorrenza, un aumento di pari importo della contribuzione destinata al finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (art. 100 CCNL) a vantaggio dei familiari dei lavoratori;

- Gli aumenti delle retribuzioni sopra indicati tengono, altresì, conto dell'incremento della contribuzione ex art. 100, comma 3 CCNL, già riconosciuto con l'accordo collettivo integrativo del 16/09/2015;

- Per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale rispetto a quanto sopra indicato.

 

Periodo di vigenza contrattuale

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

 

Indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti (art. 104 bis CCNL)

- Prevedere, in aggiunta alle indennità già previste per il confezionamento dei sacchi/bidoni rifiuti e per la movimentazione dei rifiuti, un'indennità aggiuntiva di €. 0,50 per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

- La decorrenza di tale indennità ulteriore è prevista a partire dal 01/01/2020.

 

Indennità ritiro raccomandate /pacchi (art. 21 comma 4 lett. m) CCNL)

- Prevedere che le attuali indennità (€. 0,63 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e €. 0,88 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo) vengano corrisposte ai lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata;

- Prevedere, diversamente, che laddove ai lavoratori venga assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata ma anche dei pacchi (Amazon, corrieri etc.) le indennità siano complessivamente le seguenti:

€. 1,00 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;

€. 1,30 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.

- La decorrenza delle variazioni sopra indicate è prevista a partire dal 01/01/2020.

 

Indennità economiche di malattia (art. 92 CCNL)

- Miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20º giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera;

- Diminuzione del periodo di carenza a soli 2 giorni anziché 3;

- Previsione che, a decorrere dal 01/01/2020, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni;

- Previsione che, a decorrere dal 01/01/2022, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni anziché 9 giorni.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 24/01/2022

Verbale di stipula

 

Addì 24/1/2022 in Roma Corso Trieste, 10 si sono incontrati:

per la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia), in rappresentanza della Commissione per il rinnovo contrattuale

E

per FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS,

(di seguito indicate congiuntamente come le Parti).

 

All'esito delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di cui all'art. 135 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26/11/2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati e considerato che attualmente non ci sono le condizioni per attivare le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (art. 100 CCNL) a vantaggio dei familiari dei lavoratori,

le Parti, come sopra rappresentate,

deliberano di

dar seguito a quanto previsto dall'Accordo del 26-11-2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall'l.1.2022, la corresponsione di ulteriori €.5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (Al), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale rispetto a quanto prima indicato (come da tabella che si allega).

Errata corrige 31/03/2022

Verbale di stipula

 

Addì 31/3/2022 in Roma Corso Trieste, 10 si sono incontrati:

per la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia), in rappresentanza della Commissione per il rinnovo contrattuale

E

per FILCAMS CGIL,

FISASCAT CISL,

UILTuCS,

(di seguito indicate congiuntamente come le Parti).

Le Parti come sopra rappresentate prendono atto che nell'elaborazione del testo contrattuale e delle tabelle allegate, per meri errori di battitura:

1) nell'art. 113, la misura dello scatto maturato al 31 dicembre 2003, per i lavoratori con profilo professionale B5) è stata erroneamente indicata in € 18,65, anziché in € 8,65;

2) nella Tabella A per i "Portieri con profili professionali A3)/A4)", nella voce esplicativa dell'indennità per il ritiro di raccomandate e "pacchi" pari a 1,30 euro è stato erroneamente omesso l'avverbio "non" prima della parola " abitativo";

3) nella tabella delle "Indennità rifiuti", in calce alla Tabella A-bis per i "Portieri con profili professionali Al)/A2)/A5)" la misura dell'indennità è stata erroneamente indicata in "050" anziché in 0,50 euro.

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le parti concordano la correzione dell'errore materiale dei testi anzidetti nel modo che segue:

[___]

 

 

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 18.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 18, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

 

 

Art. 2 - Inderogabilità del contratto

 

1. Il presente CCNL sostituisce tutti i precedenti contratti nazionali, fermi restando i riferimenti temporali e le condizioni di vigenza in essi previsti.

Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali, di enti o territoriali, che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Diritti di informazione

 

1. Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

 

 

Art. 4 - Contrattazione di secondo livello

 

1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.

In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui all'art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in Legge e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all'art. 20, comma 4, lettera m) e all'art. 46, comma 4.

3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:

a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 42;

b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 43;

c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, ecc.;

d) ad una differente commisurazione dell'indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli raccolti in modo differenziato, rispetto a quanto stabilito infra all'art. 105;

e) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;

f) ad eventuali altre indennità collegate al punto e);

g) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 18, in conformità di quanto previsto dall'art. 51, comma 1;

h) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 20, comma 4, lettera m);

i) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 46;

l) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 23;

m) alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;

n) alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 45, 60, 62 e 71;

o) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.

4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l'Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia o alle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs firmatarie del presente contratto.

5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.

6. La durata degli accordi di secondo livello sarà triennale.

7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.

8. Le Organizzazioni Sindacali territoriali e le Associazioni della Proprietà Edilizia aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, anche singolarmente, laddove venga riscontrata l'impossibilità di concludere contratti collettivi di secondo livello, a livello territoriale, possono richiedere l'intervento della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 12. La Commissione - esaminata la pratica - assegnerà alle Parti territoriali un termine entro cui dirimere la vertenza, suggerendo possibili soluzioni della stessa. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Commissione definirà direttamente la vertenza.

 

Dichiarazione a verbale

Le Parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

 

 

Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.

 

1. Le Parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6).

L'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l'art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione.

In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui all'art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in Legge e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.

2. Fino alla elezione delle R.S.U. restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.).

 

 

Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto

 

1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, allo scopo di promuovere un congruo sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti da questo titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto anche dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva.

2. Tale contributo, da calcolare sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è determinato, a decorrere dall'1 aprile 2008, per i lavoratori di cui ai profili professionali A), C), e D) dell'art. 18, nella misura complessiva del 2,10%, così ripartito:

a) lo 0,40% a carico dei lavoratori;

b) lo 0,40%, a carico dei datori di lavoro;

c) l'1,30%, a carico dei datori di lavoro.

Per i lavoratori di cui al profilo professionale B), nella misura complessiva dello 0,80%, così ripartito:

d) per lo 0,40% a carico dei lavoratori;

e) per lo 0,40% a carico dei datori di lavoro.

3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per l'attuazione del contratto, nonché degli strumenti contrattuali, sia a livello nazionale che territoriale, saranno stabiliti tra le Parti attraverso specifici Protocolli.

5. Le Parti sono impegnate a porre in essere ogni iniziativa tendente a realizzare il migliore funzionamento degli strumenti contrattuali esistenti.

6. La retribuzione lorda prevista al comma 2 è da intendersi quella di cui all'imponibile previdenziale, omnicomprensiva di tutti gli elementi retributivi a prescindere che essi siano continuativi o non ricorrenti, quali, a titolo di esempio, straordinari, premi, bonus, trattamento di fine rapporto, ferie, permessi.

 

 

Art. 7 - Trattenute sindacali

 

1. Negli enti, condomini o proprietà, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente CCNL, il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, ed al conseguente versamento alla Organizzazione sindacale prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto esistenti.

 

 

Art. 8 - Ente bilaterale

 

1. È istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:

a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;

b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;

c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;

d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l'attività di formazione professionale continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;

e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;

g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;

h) tutte quelle che le Parti Sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;

i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle Parti Sociali su proposta dell'Ente stesso.

2. L'Ente è disciplinato da apposito Statuto (All. n. 9).

3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 12, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché degli Accordi tra le Parti Sociali in materia.

4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.

5. L'Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui all'art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in Legge e successive modifiche e/o integrazioni.

6. i dati personali del lavoratore e del datore di lavoro, compresi i dati relativi al rapporto di lavoro instaurato, previa autorizzazione da parte degli interessati al relativo trattamento, alla gestione ed alla conservazione dei medesimi secondo le norme di Legge in materia. Quanto sopra al fine di consentire all'Ente la completa attuazione dei propri scopi statutari ivi compresa l'erogazione di prestazioni e la gestione delle contribuzioni di assistenza contrattuale ovvero delle altre contribuzioni previste dal presente contratto.

 

 

Art. 9 - Fondo Coasco

 

1. È istituito il "Fondo Coasco", organismo paritetico composto per il 50% da Confedilizia e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e gestito pariteticamente dalle predette Organizzazioni ed Associazioni, che ha quale primario scopo istituzionale quello di riscuotere il contributo di cui all'art. 6 del presente CCNL e di destinarlo al funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al Titolo II sempre del presente CCNL, ivi comprese le attività di assistenza integrativa.

2. Il Fondo è disciplinato da apposito Statuto (All. n. 10).

3. i dati personali del lavoratore e del datore di lavoro, compresi i dati relativi al rapporto di lavoro instaurato, previa autorizzazione da parte degli interessati al relativo trattamento, alla gestione ed alla conservazione dei medesimi secondo le norme di Legge in materia. Quanto sopra al fine di consentire all'Ente la completa attuazione dei propri scopi statutari ivi compresa l'erogazione di prestazioni e la gestione delle contribuzioni di assistenza contrattuale ovvero delle altre contribuzioni previste dal presente contratto.

 

 

Art. 10 - Formazione continua

 

1. Le Parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

Art. 11 - Cassa Portieri

 

1. È istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.

2. La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

3. Essa è disciplinata da apposito Statuto e Regolamento (allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, con i nn. 2, 3 e 4) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.

4. L'Ente tratta i dati personali del lavoratore e del datore di lavoro, compresi i dati relativi al rapporto di lavoro instaurato, previa autorizzazione da parte degli interessati al relativo trattamento, alla gestione ed alla conservazione dei medesimi secondo le norme di Legge in materia. Quanto sopra al fine di consentire all'Ente la completa attuazione dei propri scopi statutari ivi compresa l'erogazione di prestazioni e la gestione delle contribuzioni di assistenza contrattuale ovvero delle altre contribuzioni previste dal presente contratto.

 

 

Art. 12 - Commissione Paritetica Nazionale

 

1. È costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. La Commissione ha sede presso l'Ebinprof.

2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sotto-commissioni:

a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;

b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;

c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;

d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;

e) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del T.F.R. presso la Cassa Portieri;

f) effettuare gli interventi di cui all'art. 4, comma 8, con la partecipazione delle Organizzazioni e delle Associazioni territoriali.

3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

 

 

Art. 13 - Diritti di informazione a livello territoriale - Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali

 

1. Le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti il presente CCNL ovvero le stesse strutture nazionali procederanno a periodici confronti, a livello territoriale, sulle stesse materie previste al precedente articolo 3 per il livello nazionale. In particolare assicureranno la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali (O.P.T.) di cui agli Accordi tra le Parti sociali in materia (All. n. 7) e delle Commissioni Paritetiche Territoriali nonché il funzionamento delle entità territoriali previste dagli statuti degli strumenti contrattuali.

 

 

Art. 14 - Commissioni paritetiche territoriali

 

1. Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia.

2. La Commissione è competente a:

a) esprimersi per quanto previsto all'art. 19, commi 6 e 8;

b) ricevere le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 2.

3. La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con Ebinprof per le iniziative di formazione professionale.

 

 

Art. 15 - Controversie collettive

 

1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni Sindacali.

2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le Parti potranno avvalersi del suppo