CCNL in vigore
PORTIERI E CUSTODI (CONFSAL - FEDERPROPRIETA')
Testo consolidato del CCNL 10/03/2022
per i dipendenti da proprietari di fabbricati
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
Il giorno 10 marzo 2022
TRA
la FEDERPROPRIETA'
l'UPPI
E
la FESICA-CONFSAL
con l'assistenza della CONFSAL
si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, sottoscritto il giorno 27-06-2003, rinnovato il 10-06-2008 e il 14-03-2013, composto da n. XII titoli, n. 71 articoli e n. 5 tabelle che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate con l'adesione della CONFAPPI
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato tra FEDERPROPRIETÀ, UPPI, FESICA-CONFSAL con l'assistenza della CONFSAL e l'adesione della CONFAPPI, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.
La contrattazione è a livello nazionale e potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale in 2º livello.
Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti individuali in corso.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio Nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L'Osservatorio Nazionale dovrà:
1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane utilizzando formazione e/o riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello;
4. fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali.
Le parti contraenti si danno atto che sono stati costituiti l'Ente Bilaterale Federproprietà-Uppi-Confsal finalizzato all'attività bilaterale e la Portiercassa con lo scopo di gestire i trattamenti, assistenziali, previdenziali e assicurativi-integrativi, aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti all'assistenza obbligatoria.
I compiti dell'Ente Bilaterale sono i seguenti:
1. contrattazione e vertenzialità;
2. formazione professionale;
3. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'Ente gestirà vari fondi con priorità per i seguenti:
- fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- fondo per la formazione professionale;
- fondo integrativo del credito;
- tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell'esplicazione dell'attività dell'Ente e dei vari fondi, finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e condomini, è previsto che, per i profili professionali A e C di cui al successivo art. 5, datori di lavoro e lavoratori verseranno all'Ente mensilmente una quota nella misura complessiva dell'1,90% così ripartita:
1. lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
2. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
3. l'1,30% a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
Per i profili B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno all'Ente, mensilmente, lo 0,60% della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l'importo complessivo dovrà essere versato all'I.N.P.S. secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra l'Ente Bilaterale e l'I.N.P.S.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali firmatarie del presente contratto.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono:
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio o con alloggio compresa custodia;
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie agli stabili, senza alloggio;
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
B. PULITORI, MANUTENTORI, CONDUTTORI DI IMPIANTI
B1) Lavoratori specializzati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature;
B2) Lavoratori qualificati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature;
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali;
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o la conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti;
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori.
C. LAVORATORI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE
C1) Quadri, lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà con alle dipendenze impiegati con profili professionali inferiori;
C2) Impiegati con funzioni di alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva che sovraintendono all'intera amministrazione o ad un organizzazione rilevante con autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive ricevute;
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto che comportino conoscenze ed esperienze tecnico professionali ed eventuale coordinamento con altri lavoratori. Addetti alle segreterie con mansioni di concetto, impiegati di concetto, programmatori informatici, tecnici;
C4) Impiegati d'ordine addetti alla segreteria con mansioni d'ordine, operatori informatici, addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni
D. LAVORATORI ADDETTI ALLE MANSIONI ASSISTENZIALI 0 MANSIONI DI AUSILIO A QUELLE DEL PORTIERE.
D1) Lavoratori che svolgono negli spazi condominiali, all'interno di proprietà esclusive di uno o più condomini o nella propria abitazione o all'interno del condominio, servizi per persone anziane autosufficienti o servizi per l'assistenza all'infanzia o più in generale servizi di assistenza alla vita familiare in favore di condomini o di alcuno di loro.
Tutti i costi della retribuzione e degli oneri saranno a carico dei soli condomini che usufruiscono del servizio.
Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto i dipendenti dagli studi degli amministratori di condominio.
Art. 6 - Alloggio, guardiola, servizi igienici
L'alloggio di servizio eventualmente assegnato al portiere deve essere gratuito, consono e dignitoso con la guardiola separata dall'alloggio stesso.
Per i portieri senz'alloggio lo stabile dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici. Qualora l'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo una deroga anche con l'aiuto dell'Osservatorio.
Art. 7 - Mansioni dei lavoratori
A. Il portiere deve provvedere:
1. alla vigilanza dello stabile;
2. alla custodia degli stabili (limitatamente ai profili A3 e A1 con alloggio);
3. alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni e delle terrazze;
4. alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria e dei pacchi con delega del condomino o dell'inquilino interessato;
5. ad evitare ingombri ed attività negli spazi comuni;
6. alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. Tutte le piccole riparazioni ed in particolare la sostituzione delle lampadine dovranno avvenire in sicurezza ed in attuazione del D.V.R. redatto in adempimento del D.lgs. n. 81\2008 e succ. modifiche ed in ogni caso solo se le medesime sono situate in posizioni facilmente raggiungibili con i mezzi a disposizione del lavoratore e con D.P.I. fomiti dal datore di lavoro;
7. alla pulizia delle scale, dei cortili e dei piani pilotis;
8. alla pulizia ed all'innaffiamento degli spazi a verde ed ai correlati servizi di giardinaggio ordinario;
9. alla sorveglianza dell'uso dell'ascensore, dei montacarichi e dei citofoni;
10. a tutte le altre prestazioni inerenti lo stabile secondo le consuetudini locali, che potranno essere regolate in sede territoriale;
11. ad impedire la distribuzione di materiale pubblicitario.
Al portiere possono essere affidati anche i seguenti ulteriori servizi:
1. la conduzione di caldaie per il riscaldamento centralizzato o per l'impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso della relativa abilitazione;
2. gli interventi per la manovra degli ascensori, previo corso di formazione ed idonea abilitazione;
3. il servizio di esazione dei canoni di locazione e delle quote condominiali purché esista la possibilità di custodia del denaro in luogo chiuso;
4. la verifica, per conto dell'amministratore, delle situazioni di pericolo o danno per le cose comuni all'interno dei singoli appartamenti;
5. la tempestiva comunicazione all'amministratore dei danni alle cose comuni;
6. la tempestiva comunicazione all'amministratore dell'esercizio di attività vietate;
7. la raccolta rifiuti\pulitura bidoni\trasporto rifiuti, attività per le quali sono previste le indennità di cui all'art. 60.
Per i punti 4,12,13,14 e 18, sono dovute le indennità previste dalla tabelle di cui all'art. 61 del contratto.
Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario o l'amministratore gli fornisca e ad averne cura.
B. I pulitori, manutentori e i conduttori di impianti devono provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall'amministratore del condominio ed in relazione al loro inquadramento:
1. alla manutenzione degli immobili, degli impianti e delle apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo il contratto di assunzione;
2. alla pulizia dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio ordinario, degli spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti. A tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative;
3. alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni, delle terrazze, delle scale, dei cortili ed alla distribuzione della posta ordinaria (limitatamente al profilo B5).
Art. 8 - Servizi d'emergenza - Reperibilità
Il portiere con alloggio è tenuto, anche al di fuori del prestabilito orario di lavoro, a rendersi reperibile, in funzione di situazioni d'emergenza quali ad es. incendi, fughe di gas, assistenza imprevista ad anziani e disabili, operazioni di primo o pronto soccorso, per attivare, al fine di ovviarvi, le competenti autorità, i gestori dei pubblici servizi od anche riconosciute associazioni di volontariato, con le modalità stabilite nel regolamento del servizio di portierato allegato al contratto d'assunzione, ovvero con le modalità specificate in sede di contrattazione di 2º livello. Qualora l'impegno del portiere superi la durata di 45 minuti al portiere sarà dovuta un'indennità pari ad € 12,70.
Laddove l'intervento del portiere venga richiesto per motivi di urgenza ed emergenza nei giorni festivi o di riposo, al portiere sarà riconosciuta la maggiorazione per il lavoro straordinario corrispondente all'effettiva durata dell'intervento eseguito.
Art. 9 - Portieri adibiti a più stabili
Il portiere può essere eccezionalmente addetto a più stabili di spettanza di uno o più proprietari e/o condomini, purché aventi un unico ingresso o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia.
Art. 10 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili, purché facenti parte di unica proprietà o unico condominio per un numero massimo di sei ingressi, solo se controllati elettronicamente con telecamere e con i video posizionati nella guardiola.
Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto al trattamento normativo ed economico per l'intero stabile oltre alle indennità dovute per il secondo ingresso ed un ulteriore compenso per l'ingresso dal secondo al sesto come previsto nelle tabelle di cui all'art. 61 allegate al presente contratto.
Le indennità di cui sopra spettano soltanto se gli ingressi sono aperti o apribili senza chiavi; se invece sono costantemente chiusi, dotati di citofono ed apribili con la chiave, non è dovuta al portiere alcuna indennità, fermo restando che egli non ha alcun obbligo di vigilanza.