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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Portieri e Custodi (Confsal - Federproprietà)

Portieri e Custodi (Confsal - Federproprietà)

CODICE CNEL: H402

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 22/01/2026

PORTIERI E CUSTODI (CONFSAL - FEDERPROPRIETA')

 

Testo consolidato del CCNL 22/01/2026

per i dipendenti da proprietari di fabbricati 

Decorrenza: 01/01/2026

Scadenza: 31/12/2028

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 22 del mese di gennaio 2026

TRA

la FEDERPROPRIETA'

l'UPPI

E

la FESICA-CONFSAL

si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, sottoscritto il giorno 27/06/2003, rinnovato il 10/06/2008, il 14/03/2013, e il 10/3/2022, composto da titoli XIII, n. 99 articoli e n. 6 tabelle, che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate con l'adesione della CONFAPPI.

 

 

TITOLO I- PARTE GENERALE

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, stipulato tra FEDERPROPRIETÀ, UPPI, FESICA e l'adesione della Confappi, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

La contrattazione è a livello nazionale e potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale in 2º livello. Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti individuali in corso.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale

 

1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:

- Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;

- Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;

2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva nel rispetto dei criteri generali della Contrattazione Collettiva Nazionale la cui valutazione è affidata all'Ente Bilaterale.

 

 

Art. 3 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale

 

1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.

Costituiscono oggetto della stessa:

a) validità ed ambito di applicazione del contratto

b) relazioni sindacali

c) diritti sindacali

d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro

e) norme comportamentali e disciplinari

f) classificazione del personale

g) trattamento economico

h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro

i) permessi, aspettative econgedi

j) sicurezza sul lavoro

k) formazione professionale

l) divisori convenzionali per quota oraria e quota giornaliera

m) importo del contributo dovuto da imprese e lavoratori all'Ente Bilaterale

n) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.

 

 

Art. 4 - Contrattazione di II Livello

 

1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:

a) trattamenti retributivi integrativi;

b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;

c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;

d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno;

e) turnazione dei lavoratori;

f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del presente Contratto;

g) assegnazione della Sede di Lavoro;

h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);

i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;

j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;

l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente CCNL;

m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;

n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

p) pari opportunità;

q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;

r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;

s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;

t) Tirocini formativi e Stage formativi.

 

2) La contrattazione di II Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai fini dell'adeguamento normativo rispetto al CCNL.

 

3) La contrattazione di secondo livello riguarderà inoltre:

a) L'eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo articolo "Orario di lavoro";

b) mi frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi

c) la fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità;

d) L'eventuale definizione delle specificità di ulteriori previsioni rispetto ai profili professionali individuati;

e) l'individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.

f) Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l'Ente Bilaterale da almeno una delle parti stipulanti, firmatarie del presente contratto.

g) Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nel presente CCNL.

h) Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale di cui al successivo articolo.

 

4) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti, costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST) o di quelle Nazionali;

5) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST, anche attraverso l'Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.

6) Gli accordi di II Livello sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, ai fini della loro applicazione e decorrenza devono essere inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente Bilaterale e validati da apposita Commissione Bilaterale costituita in seno all'Ente Bilaterale; in assenza di risposta della competente Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta comunicazione della RST gli accordi sono da considerarsi efficaci.

 

 

Art. 5 - Procedure e diritti di informazione e consultazione

 

Le parti ritengono che l'informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

 

Informazione Nazionale

1) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, costituita presso l'Ente Bilaterale, che definisce le priorità d'azione ed approva programmi di lavoro.

2) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L'Osservatorio Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;

3) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.

4) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta

 

Informazione Territoriale/Aziendale

5) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:

a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;

b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;

c) le necessità formative;

d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;

e) i riflessi sulle infra strutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;

f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;

g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;

h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;

i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;

j) il superamento delle barriere architettoniche;

k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;

l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.

 

6) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.

7) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.

8) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, hi caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.

10) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l'Ente, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.

11) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.

 

 

Art. 6 - Diritti e Prerogative Sindacali

 

Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)

1) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

2) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.

3) L'applicazione e la decorrenza degli accordi di II Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l'Ente

 

 

Art. 7 - Osservatorio Nazionale

 

1) Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio Nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.

2) L'Osservatorio Nazionale dovrà:

a) potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;

b) studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane utilizzando formazione e/o riqualificazione del personale;

c)fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello;

d) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali.

 

 

Art. 8 - ENTE BILATERALE e PORTIERCASSA

 

1) Le parti contraenti si danno atto che sono stati istituti l'Ente Bilaterale Federproprietà-Uppi finalizzato all'attività bilaterale e la Portiercassa.

2) I compiti dell'Entebilaterale sono i seguenti:

a) contrattazione e vertenzialità;

b) formazione professionale;

c) tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.

3) L'Ente gestirà vari fondi, con priorità per i seguenti:

a) fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

b) fondo per la formazione professionale;

c) fondo integrativo del credito;

d) tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.

4) La Portiercassa ha il compito della gestione dei trattamenti, assistenziali, previdenziali e assicurativi-integrativi, aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricato non soggetti all'assistenza obbligatoria ed a tal fine è previsto che:

5) per i profili professionali A , C e D di cui al successivo art. 12 del CCNL i datori di lavoro e lavoratori verseranno mensilmente a PORTIERCASSA i contributi pari ad una quota nella misura complessiva dell'2,10% così ripartita: lo 0,40% a carico dei prestatori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità 1,70 % a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.1

6) Per i profili professionali B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno a PORTIERCASSA mensilmente, lo 0,80 % della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40 % a carico del prestatore di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.2

7) I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS, secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la PORTIERCASSA e l'INPS.

8) Il versamento previsto dai commi precedenti dovrà avvenire tramite F24 codice PORT.

9) In virtù di quanto sopra le parti concordano espressamente che la Portiercassa, che ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali e previdenziali, è l'unico Ente deputato a riscuotere i contributi che i datori di lavoro e i lavoratori verseranno a tale finalità.

 

_______________

1 Il precedente contributo era 1,90 di cui 1,60% al datore e 0,30 % al lavoratore

2 Il precedente contributo era 0,60 % di cui 0,30 % a carico del datore e 0.30 % a carico del lavoratore.

 

 

Art. 9 - Trattenute sindacali