S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 10/03/2022
PORTIERI E CUSTODI (CONFSAL - FEDERPROPRIETA')
Testo consolidato del CCNL 10/03/2022
per i dipendenti da proprietari di fabbricati
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
Il giorno 10 marzo 2022
TRA
la FEDERPROPRIETA'
l'UPPI
E
la FESICA-CONFSAL
con l'assistenza della CONFSAL
si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, sottoscritto il giorno 27-06-2003, rinnovato il 10-06-2008 e il 14-03-2013, composto da n. XII titoli, n. 71 articoli e n. 5 tabelle che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate con l'adesione della CONFAPPI
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato tra FEDERPROPRIETÀ, UPPI, FESICA-CONFSAL con l'assistenza della CONFSAL e l'adesione della CONFAPPI, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.
La contrattazione è a livello nazionale e potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale in 2º livello.
Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nei contratti individuali in corso.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio Nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L'Osservatorio Nazionale dovrà:
1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane utilizzando formazione e/o riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello;
4. fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali.
Le parti contraenti si danno atto che sono stati costituiti l'Ente Bilaterale Federproprietà-Uppi-Confsal finalizzato all'attività bilaterale e la Portiercassa con lo scopo di gestire i trattamenti, assistenziali, previdenziali e assicurativi-integrativi, aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti all'assistenza obbligatoria.
I compiti dell'Ente Bilaterale sono i seguenti:
1. contrattazione e vertenzialità;
2. formazione professionale;
3. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'Ente gestirà vari fondi con priorità per i seguenti:
- fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- fondo per la formazione professionale;
- fondo integrativo del credito;
- tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell'esplicazione dell'attività dell'Ente e dei vari fondi, finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e condomini, è previsto che, per i profili professionali A e C di cui al successivo art. 5, datori di lavoro e lavoratori verseranno all'Ente mensilmente una quota nella misura complessiva dell'1,90% così ripartita:
1. lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
2. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
3. l'1,30% a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
Per i profili B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno all'Ente, mensilmente, lo 0,60% della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l'importo complessivo dovrà essere versato all'I.N.P.S. secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra l'Ente Bilaterale e l'I.N.P.S.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali firmatarie del presente contratto.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono:
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio o con alloggio compresa custodia;
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie agli stabili, senza alloggio;
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
B. PULITORI, MANUTENTORI, CONDUTTORI DI IMPIANTI
B1) Lavoratori specializzati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature;
B2) Lavoratori qualificati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature;
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali;
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o la conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti;
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori.
C. LAVORATORI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE
C1) Quadri, lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà con alle dipendenze impiegati con profili professionali inferiori;
C2) Impiegati con funzioni di alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva che sovraintendono all'intera amministrazione o ad