CCNL in vigore del 19/12/2018
POLIGRAFICI - GIORNALI E QUOTIDIANI
Testo consolidato del CCNL 19/12/2018
per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 19/12/2018 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 11/02/2019
- Accordo sindacale 18/06/2019
- Interpretazione autentica 27/06/2019
- Accordo apprendistato 16/10/2019
- Accordo 14/01/2020
- Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2018 addì 19 dicembre in Roma
tra
la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)
l'Associazione Stampatori Italiana Giornali (ASIG);
e
il Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL);
la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTel-CISL);
la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM-UIL);
è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.
Accordo previdenza integrativa 11/02/2019
Verbale di stipula
In Roma, addì 11 febbraio 2019
- La Federazione Italiana Editori Giornali
- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali
da una parte
e
- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- La Uil Comunicazione
dall'altra
Verbale di stipula
In Bologna, addì 18 giugno 2019
tra
- La Federazione Italiana Editori Giornali
- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali
da una parte
e
- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- La Uil Comunicazione
dall'altra
Interpretazione autentica 27/06/2019
Verbale di stipula
In Roma, il giorno 27 giugno 2019, si sono incontrate
la Federazione Italiana Editori Giornali
l'Associazione Stampatori Italiana Giornali
e
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
SLC-CGIL,
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL.
Accordo apprendistato 16/10/2019
Verbale di stipula
Addì, 16 ottobre 2019
tra
FIEG
ASIG
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
Il giorno 16 ottobre 2019, presso la sede della Fieg in Roma, si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa per definire i profili formativi, i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione e rendere operativo l'istituto dell'apprendistato professionalizzante.
Premesso che
- Il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, rinnovato in data 19 dicembre 2018, ha introdotto all'art. 3, lett. D) della parte generale l'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
- nella finalità di rendere operativo l'istituto, le suddette parti stipulanti hanno costituito una commissione tecnica per la definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione;
- detta commissione si è riunita nelle giornate del 15 e 30 maggio e 17 giugno 2019 e in tale ultima data ha condiviso un testo, recante le "Modalità applicative e profili formativi dell'apprendistato professionalizzante", che è stato trasmesso alle delegazioni contrattuali firmatarie del CCNL.
Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il testo recante le "Modalità applicative e profili formativi dell'apprendistato professionalizzante" e convengono che, dalla data odierna, il suddetto testo diviene parte integrante, come allegato, del CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19 dicembre 2018.
Pertanto, a far data da oggi 16 ottobre 2019, l'istituto dell'apprendistato professionalizzante diventa operativo nel settore poligrafico.
Verbale di stipula
FIEG
ASIG
e
SLC CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
Il giorno 14 gennaio 2020, presso la sede della Fieg in Roma, si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa in merito alla scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019 dall'art. 2 parte prima/norme generali, della rinnovazione contrattuale del 19 dicembre 2018.
[___]
Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
Il giorno 15 febbraio 2021 si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa in merito alla rinnovazione contrattuale del 19 dicembre 2018, scaduta il 31 dicembre 2019 e la cui durata è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dal verbale di accordo del 14 gennaio 2020.
La Fieg, Asig e le OO.SS. hanno convenuto di rinnovare il CCNL poligrafico alle seguenti condizioni.
PREMESSA
Nel corso degli ultimi anni, il settore ha registrato importanti mutamenti tecnologici che hanno profondamente mutato il contenuto e le modalità di svolgimento del lavoro poligrafico, in uno scenario di calo della produzione e di mutate condizioni di mercato.
Le Parti firmatarie del presente accordo hanno convenuto che il futuro della professione poligrafica si deve basare da un lato sulla capacità di cogliere le opportunità che derivano dalle innovazioni tecnologiche e dall'altro puntando a fare sinergia con mondi produttivi che, se pure affini, non hanno mai messo a fattore comune le proprie risorse e la propria rilevanza nell'economia del Paese.
Per tale motivo, le Parti convengono che, dopo la definitiva sottoscrizione dell'odierna ipotesi di accordo, si debba dare corso al percorso di creazione di un unico contenitore contrattuale che riguardi il settore editoria e carta, come già auspicato nell'incontro tenuto in sede Fieg l'8 giugno 2016 fra le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali SLC-CIGL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL, e i presidenti Fieg, Assografici, Aie, Anes e Assocarta.
Al fine di favorire tale processo, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 "Relazioni sindacali" del presente CCNL, le Parti convengono che la scadenza del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2019, per favorire il progressivo allineamento temporale dei contratti della filiera.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani, fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresì all'attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dal 1º gennaio 2019 sia per la parte normativa che per la parte economica, con scadenza al 31/12/2019.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata o PEC.
Allo scopo di evitare la vacanza contrattuale, le proposte di rinnovo verranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.
[___]
Le parti, modificando quanto previsto dal primo capoverso del suddetto art. 2, convengono che il CCNL proseguirà la sua validità fino alla data del 31 dicembre 2020.
[___]
Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
DECORRENZA E DURATA
Il contratto ha durata dal 1º gennaio 2021 sia per la parte normativa che per la parte economica con scadenza al 31 dicembre 2022.
A) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: il contratto per la somministrazione di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. Ogni dodici mesi l'azienda utilizzatrice comunica alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione. Rimane inteso che i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).
B) Contratto a termine: i contratti a termine sono disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende nel corso di svolgimento del rapporto a termine, forniranno informativa ai lavoratori interessati circa i posti vacanti che si rendessero disponibili in azienda. Le aziende comunicheranno alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il numero dei rapporti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato.
La durata massima dei contratti di lavoro a termine è fissata a 36 mesi.
Fermo restando quanto sopra, trascorso il periodo complessivo di 36 mesi, ricorrendone i presupposti, è possibile, anche al fine di favorire prospettive di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulare un ulteriore contratto a termine, in regime di deroga assistita ai sensi dei comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per una durata massima di 12 mesi, il limite di 6 mesi previsto dall'art. 24, comma 1 del richiamato decreto legislativo è elevato a 12 mesi. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e quanto previsto alla successiva lettera C), il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, conteggiando tra questi i lavoratori part-time, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo sono stabiliti in 10 e 20 giorni rispettivamente per i contratti con durata iniziale fino a 6 mesi e per i contratti con durata iniziale superiore a 6 mesi. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
L'integrazione economica a carico dell'azienda cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell'indennità economica da parte dell'INPS. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a termine stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.
C) Sommatoria: i lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 35% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a quella espressamente stabilita nel presente articolo per ciascuna tipologia di contratto (tempi determinati o somministrati) fino alla misura massima del 35%, detraendola dalla percentuale prevista per l'altra tipologia di contratto. In ogni caso la suddetta percentuale massima del 35% non potrà essere superata nelle singole aree omogenee così come delineate nelle specifiche realtà aziendali.
Nota: qualora l'applicazione delle percentuali di cui all'ultimo comma della lettera C) determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera.
D) Contratto di apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.lgs n. 226/2005. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.lgs 15 giugno 2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.
Per l'assunzione in prova e per la regolamentazione del periodo di prova si applicano le norme contrattuali di cui all'art. 2, Parte seconda, e art.1 Parte terza.
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato è attribuito il livello/profilo professionale da conseguire. La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento: 1º anno: 70%; 2º anno: 80%; 3º anno: 90%.
Al termine del periodo di apprendistato è possibile per le parti recedere dal contratto con un preavviso di 15 gg decorrente dal termine del contratto stesso. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo del presente contratto.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.
Nella finalità di rendere operativo l'istituto, le parti convengono di costituire una specifica commissione tecnica che, entro un periodo di 6 mesi, procederà alla definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Formazione
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
L'azienda potrà assumere nuovi lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a patto che nei 36 mesi precedenti siano stati stabilizzati almeno il 20% degli apprendisti assunti. Le aziende forniranno alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti di apprendistato stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.
Accordo apprendistato 16/10/2019
ALLEGATO F - MODALITÀ APPLICATIVE E PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(ART. 3, PARTE GENERALE, LETTERA D, CCNL)
Paragrafo 1 - Premessa
In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, Parte generale, lettera d) del CCNL 19-12-2018, di seguito si riportano le modalità applicative del contratto di apprendistato professionalizzante, nonché la definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione.
Il contratto di apprendistato potrà avere una durata massima di tre anni e una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il contratto di apprendistato dovrà essere accompagnato da un Piano Formativo individuale, comprendente la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da acquisire e l'indicazione del tutor aziendale, come da schema tipo riportato in calce.
Per quanto riguarda le competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie professionali riportate al paragrafo 2.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore. Qualora manchi l'operatività regionale del suddetto fascicolo elettronico del lavoratore le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato.
La formazione professionalizzante svolta dall'azienda, della durata di 80 ore medie annue, è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione.
Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni.
Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla Legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alla normativa di Legge, nonché di contratto collettivo.
Paragrafo 2 - Formazione
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato professionalizzante vengono individuate le seguenti famiglie professionali e, per ognuna di esse, le possibili figure professionali.
Le figure professionali, indicate a titolo esemplificativo, saranno il risultato dell'acquisizione delle competenze di seguito riportate, combinate in modo variabile, eventualmente integrate da altre più attinenti alle specifiche esigenze aziendali, e riportate nel Piano Formativo individuale.
Amministrazione e gestione aziendale
- Addetto amministrazione/finanza/controllo di gestione/risorse umane/marketing/contabilità
Area tecnica e multimediale
- Impiegato tecnico
- Operatore multimediale
- Tecnico polifunzionale
Area preparazione
- Addetto all'ufficio grafico/infografico
- Grafico di redazione
- Documentalista
- Assistente alla redazione
Area rotativa e/o spedizione
- Rotativista
- Speditore
- Manutentore
- Addetto area unica
Tabelle
Tabella 1 - Conoscenze di base e trasversali comuni a tutte le aree
CONOSCENZE DI BASE
CONOSCENZE TRASVERSALI
Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro
Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro
Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo
Utilizzo del computer
Lingue
Privacy
Tabella 2 - Area amministrazione e gestione aziendale
AREA AZIENDALE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Amministrazione e gestione aziendale
- Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore
- Nozioni di contabilità generale
- Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale
- Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali
Tabella 3 - Area tecnica e multimediale
AREA AZIENDALE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Impiegato tecnico
Operatore multimediale
Tecnico polifunzionale
- Acquisizione del materiale grezzo (audio, video, immagini e testo) e opera pre-produzione, produzione e post-produzione sulla base del progetto multimediale concordato e delle specifiche richieste.
- Gestione di un progetto realizzato mediante assemblaggio di varie forme di comunicazione (sonoro, immagine, testo, etc) veicolandolo su canali diversi (internet, Tv, radio, stampa).
- Capacità di gestione delle architetture hardware e software e dei sistemi operativi anche legati alla multimedialità.
- Realizzazione, attraverso programmi di elaborazione grafica e progettazione per il web, del materiale grafico o info grafico necessario alla pubblicazione su tutte le piattaforme multimediali.
- Conoscenze dei progetti multimediali. Pianificazione della logica di funzionamento e delle regole di interazione necessarie per la fruizione e corretta riproduzione del prodotto multimediale. Supporto tecnico per aggiornamenti o adattamenti delle piattaforme multimediali.
- Acquisizione, estrazione e trasformazione dei dati oggetto dell'indagine giornalistica, prelevati da varie fonti e, attraverso strumenti informatici, renderli fruibili per la pubblicazione online o su più piattaforme.
- Ricerche in banche dati.
Tabella 4 - Area preparazione
AREA AZIENDALE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Addetto all'ufficio grafico/infografico
Grafico di redazione
Documentalista
Assistente di redazione
- Conoscenza di modelli colore cmyk/rgb, grafica raster, grafica vettoriale, conoscenza dei vari formati fotografici e delle loro peculiarità.
- Conoscenza di photoshop, applicazioni curve colore, editing photo.
- Conoscenza base di illustrator, modifiche infografiche già realizzate.
- Conoscenza base Acrobat PRO, elaborazione, modifica e verifica vari formati di file pdf.
- Conoscenza grafica di base e grafica giornalistica (griglia di una pagina di un giornale, moduli, righe, colonne, intercolonne e punti, comprensione e gestione di un timone di un giornale, conoscenza base di programmi di grafica, capacità di impaginazione e disegno pagine).
- Conoscenza della preparazione di stampa di un giornale (concetto di accoppiate, ribattute stampa offset).
- Conoscenza teorica del funzionamento di un centrostampa (lastre, tiff, ctp, rotativa, fascettario).
- Conoscenza dei processi di archiviazione del quotidiano, archivi interni, pubblicazioni digitali.
- Ricerche in banca dati
- Capacità di supportare l'attività di redazione
Tabella 5 - Area rotativa e/o spedizione
AREA AZIENDALE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Rotativista
Speditore
Manutentore
Addetto area unica
- Capacità di gestire le linee di spedizione, con approntamento dei macchinari a livello di impostazione e rifornimento di eventuali materiali e il loro funzionamento.
- Essere in grado di eseguire caricamento, impostazione e modifiche dei dati di confezionamento ed avviamento delle produzioni anche per mezzo di ausili informatici.
- Capacità di gestire in autonomia il processo produttivo delle matrici di stampa (lastre), con eventuale rifornimento dei materiali necessari e l'accensione e predisposizione dei sistemi di ricezione delle pagine.
- Capacità di gestire il ciclo di produzione con risoluzione in sicurezza di eventuali problematiche.
- Capacità di gestire in autonomia le lavorazioni della rotativa (montaggio delle lastre, preparazione delle bobine, montaggio delle bobine sugli svolgitori e rimozione delle anime, passaggio delle carte nei relativi percorsi fino alla piega).
- Essere in grado di eseguire le manutenzioni di fine lavoro previste dalla manualistica dei macchinari quali pulizie e lubrificazioni e la compilazione di eventuali report di produzione.
Schema di piano formativo individuale
PF1 relativo all'assunzione del/la Sig./ra:__________________________________________
1. Azienda
Ragione sociale___________________ Sede (indirizzo)____________________ CAP (Comune)___________________ Partita IVA________________Codice Fiscale_________________ Telefono_________________Fax____________________ e-mail_______________________
Legale rappresentante (nome e cognome)______________________
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome____________________Nome____________________ C.F_________________ Cittadinanza________________Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri).
Nato a_______________il_______________Residenza/Domicilio_________________ Prov___________ Via__________ Telefono______________Fax_______________ E-mail____________________
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi______________________
Esperienze lavorative__________________________________________________________
periodi di apprendistato svolti dal__________________ al___________________
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________
Aspetti normativi
Data di assunzione_______________________________________________ Livello di inquadramento__________________________________________ Qualificazione, ai fini contrattuali, da conseguire ________________________________
Durata ________________________________________________
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra___________________________________________ C.F_____________________________________________________ Categoria/Livello di inquadramento _______________________ Anni di esperienza_________________________
4. Contenuti formativi
Aree tematiche aziendali/professionali
Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualificazione professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi delia conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro e dell'organizzazione aziendale e dei ciclo produttivo. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in 80 ore medie annue.
Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualificazione professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)__________________________________________________________
4)__________________________________________________________
5)__________________________________________________________
6)__________________________________________________________
7)__________________________________________________________
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)
On the job
Affiancamento
Esercitazioni di gruppo
Testimonianze
Action learning
Visite aziendali (_____ altro)
Letto e sottoscritto_____________
Data _________________________________
Appendice
Attestazione dell'attività formativa
Dati apprendista/impresa
Dati tutor
Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato
Competenze generali/specifiche -
Insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)Durata in ore/periodo
Modalità adottata
Firma tutor e apprendista
______ ore
Periodo
_______________
_______________- On the job
- Affiancamento
-AltroFirma Tutor/Referente
__________________Firma Apprendista
__________________
______ ore
Periodo
_______________
_______________- On the job
- Affiancamento
-AltroFirma Apprendista
__________________
______ ore
Periodo
_______________
_______________- On the job
- Affiancamento
-AltroFirma Apprendista
__________________
Totale ore _______
Qualificazione, ai fini contrattuali, conseguita
_______________________________________________________________________
Firma Tutor/Referente Aziendale _________________________________
Timbro e firma dell'Azienda ________________________________________
Firma Apprendista ___________________________________________ Data ____________________________
agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si intende indicativa dei gruppi degli impiegati e degli operai. Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di «impiegato» e «operaio». Le dizioni «stipendio», «salario», «retribuzione» devono essere intese come segue:
- stipendio e salario: è il corrispettivo spettante all'impiegato o all'operaio per la sua prestazione di lavoro in base alle tabelle stipendiali o salariali diurne e per la indennità di contingenza;
-retribuzione: è quanto complessivamente percepito dall'impiegato o dall'operaio per la sua prestazione lavorativa nell'orario normale.
Le parti sociali ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione della qualità del prodotto e della competitività delle imprese. In tal senso il presente CCNL:
- attribuisce all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro con uno spirito di reciproca responsabilità;
- disciplina il contenuto della contrattazione collettiva dei vari livelli nella finalità di salvaguardare l'occupazione stabile e tutelata e di garantire alle aziende editoriali una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, il suo sviluppo economico produttivo al fine di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l'occupazione.
A tal fine, la FIEG e l'ASIG si impegnano ad intervenire per l'osservanza da parte delle aziende editoriali e stampatrici delle condizioni pattuite, e le organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere, ed a intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intesa ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il sistema di relazioni sindacali del settore è basato su una coordinata modulazione ai vari livelli riconosciuti di fasi informative, di consultazione e di contrattazione, a ciascuna delle quali è riservata una specifica competenza nei limiti delle materie esplicitamente demandate.
La disciplina della costituzione e delle funzioni affidate alle RSU e la attivazione della procedura di conciliazione per i problemi relativi all'applicazione e all'interpretazione della disciplina collettiva nazionale, integrano il sistema di relazioni sindacali con l'intento di definire regole e comportamenti comuni per la migliore soluzione dei problemi generali ed aziendali in un ambito non conflittuale.
Titolo I - Relazioni Sindacali
1) Livello nazionale
Programmi globali di settore - La FIEG e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento agli andamenti economici del settore, ai nuovi insediamenti produttivi al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato rispetto alle tipologie di prodotto, all'evoluzione delle imprese stampatrici. Ai fini del predetto confronto la FIEG, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali nazionali entro il mese di novembre di ciascuno anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione; -teletrasmissione da ogni singola regione; -teletrasmissione nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell'entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio, giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
- nuove iniziative editoriali avviate anche nel settore dell'informazione elettronica e della stampa gratuita con riferimento ai sistemi organizzativi e produttivi adottati.
Le aziende editrici e stampatrici articolate in unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, anche con diversa denominazione societaria, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali una informativa annuale con particolare riferimento all'andamento produttivo e occupazionale, nonché i programmi di riorganizzazione e di innovazione tecnologici.
La FIEG, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell'informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell'intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e di promuovere lo sviluppo dell'informazione su tutte le piattaforme esistenti anche tramite iniziative congiunte.
2) Livello territoriale
La FIEG, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati:
- investimenti editoriali;
- tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell'ambito regionale; -teletrasmissioni nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- tipologia tecnologica;
- consistenza della rete di distribuzione.
3) Livello aziendale
A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l'andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo, informazione sul numero e sulle aree di utilizzazione dei contratti a termine stipulati, nonché sul numero dei contratti part time stipulati, sulla relativa tipologia e sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale, formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.
1) Livello nazionale
Osservatorio. Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all'interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione. La gestione operativa dell'osservatorio è affidata ad una Commissione paritetica di sei componenti.
L'osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della Legge n. 903/77 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell'organizzazione del lavoro in riferimento anche alla «Raccomandazione» CEE/1984, problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (Art. 13 -Norme generali).
Nell'osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla FIEG e trasmessi alle Organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto, compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale, nonché l'informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all'utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all'entità globale della produzione realizzata.
Il costo di funzionamento dell'osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
Nell'ambito dell'Osservatorio potranno essere costituite specifiche commissioni su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti.
2) Livello aziendale
La fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche connesse all'organizzazione del lavoro.
La consultazione concerne questioni di carattere generale relative alle iniziative e programmi aziendali connessi con significative innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Programmi tecnologici delle aziende che comportino la predisposizione di piani rientranti nella sfera di contrattazione di cui al paragrafo seguente "Piani di ristrutturazione tecnologica" formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le parti aziendali al fine di individuare possibili convergenze rispetto agli obiettivi generali delineati dall'impresa e realizzare anche sulla base delle proposte formulate dalle RSU, utili momenti di approfondimento tecnico specifico. Ciò al fine di consentire la sollecita realizzazione dei piani medesimi.
Piani di ristrutturazione tecnologica. I piani definiti dalle imprese secondo le condizioni dell'art. 15, parte generale, saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSU e trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto ed alle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le Organizzazioni nazionali entro 15 giorni dalla ricezione dei piani e allo scopo di verificare i criteri di omogeneità nella loro applicazione, potranno esprimere parere consultivo di conformità dei piani alla normativa prevista dall'art. 15 "investimenti e innovazioni tecnologiche". Esaurita la fase consultiva, il confronto per la realizzazione dei piani dovrà iniziarsi immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla presentazione o nei diverso termine concordato dalle parti.
In casi di divergenze le parti trasferiranno l'esame del piano al livello nazionale in modo che la relativa procedura possa esaurirsi entro i 15 giorni successivi al mancato esito della sede aziendale. Le Segreterie nazionali saranno affiancate dalle RSU.
Qualora l'azienda editoriale sia diversa da quella di stampa, il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle Organizzazioni nazionali a cura delle aziende. Il sistema di contrattazione si articola:
- sul contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- sull'eventuale secondo livello di contrattazione destinato ad operare nel rispetto delle modalità e degli ambiti di applicazione definiti dai CCNL o dalla Legge.
Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi precedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Secondo livello di contrattazione. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla Legge e deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le RSU eventualmente assistite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici persegue l'obiettivo di collegare le erogazioni economiche con i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Tali erogazioni economiche potranno avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
La contrattazione di secondo livello di tipo normativo potrà altresì riguardare le seguenti materie, nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL:
- diritto allo studio
Tramite accordi con le RSU verrà garantito in ogni reparto lo svolgimento della regolare attività produttiva in relazione alle assenze dei lavoratori per la fruizione dei permessi per diritto allo studio. Tramite accordi con le RSU verranno altresì concordati criteri per la identificazione dei beneficiari dei permessi qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 (terzo e quarto comma dell'art. 13 delle norme generali);
- ulteriori cause giustificanti la richiesta di anticipazione del TFR
In sede aziendale potranno essere determinate ulteriori cause giustificanti la richiesta di anticipazione del TFR, ferme restando le disposizioni in tema di anticipazione del TFR disposte dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 (comma 2, art. 25 norme operai - comma 5 art. 21 norme impiegati);
- piani di ristrutturazione tecnologica
In relazione a quanto previsto dal paragrafo "Piani di ristrutturazione tecnologica" del presente articolo;
- flessibilità dell'orario di lavoro
In relazione a quanto previsto dal punto 6 del paragrafo "Flessibilità programmata dell'orario contrattuale di lavoro" e dal punto 8 del paragrafo "Banca ore" dell'art. 4 delle norme operai ed impiegati;
- mobilità intersettoriale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 19 - norme generali - la mobilità collettiva intersettoriale (settori omogenei di produzione di cui all'art. 19 delle norme generali) costituirà oggetto di contrattazione in sede aziendale, in quanto materia esulante dalle previsioni dell'art. 19 medesimo;
- nuove professionalità
Nuove professionalità non previste dalla disciplina collettiva e derivanti da nuove configurazioni organizzative costituiranno oggetto di contrattazione in sede aziendale;
- riqualificazione, formazione professionale
I programmi inerenti la riquaiificazione del personale dipendente in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell'azienda saranno da quest'ultima illustrati alle RSU. in sede aziendale, e sulla base delle indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.
Le aziende e le RSU riconoscendone la necessità, si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo utile per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tenuti presenti gli indirizzi forniti in materia dall'Osservatorio. Per la realizzazione delle iniziative formative saranno, ove previste, utilizzate risorse finanziarie esterne (nazionali, comunitarie, ecc.). I lavoratori frequenteranno i corsi di cui al presente articolo di norma durante l'orario di lavoro.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, ai lavoratori interessati, per le ore di effettiva frequenza, sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. Sono fatte salve specifiche intese aziendali vigenti in materia.
Le Parti convengono che la contrattazione collettiva aziendale possa definire in via sperimentale e temporanea, intese modificative delle regolamentazioni contenute nel presente CCNL anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa sulle seguenti materie: prestazione lavorativa, orari di lavoro, organizzazione del lavoro. L'informativa sull'avvio del negoziato e l'eventuale accordo raggiunto dovranno essere comunicati alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto. Ciò in relazione a quanto previsto dai Testo Unico sulla rappresentanza. Le relative intese dovranno essere rispettose della certificazione degli iscritti e degli elementi di vaiidazione previsti dal Testo Unico sulla rappresentanza.
Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
La RSU costituisce l'organismo di rappresentanza aziendale abilitato alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dai presente CCNL. In sede aziendale la RSU è altresì la destinataria dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
La composizione delle RSU è interamente elettiva, con attribuzione dei seggi in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL.
Il cambio di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza del sostituito, il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti.
La comunicazione all'azienda e alla FIEG dei rappresentanti sindacali componenti le RSU sarà effettuata per iscritto a cura deile organizzazioni sindacali.
Le imprese, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacaii quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio.
La composizione numerica delle RSU nel settore delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa è così definita in ambito regionale:
- 3 componenti: aziende da 16 a 80 dipendenti:
- 6 componenti: aziende da 81 a 200 dipendenti;
- 9 componenti: aziende oltre 200 dipendenti.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3º della Legge n. 300/1970. Le condizioni di miglior favore eventualmente previste dagli accordi aziendali in materia di permessi riconosciuti alle RSA (strutture sindacali aziendali), sono riproporzionate in relazione al numero dei componenti le RSU sopra indicato.
Le RSU costituite antecedentemente all'entrata in vigore del presente CCNL provvederanno, alla scadenza del mandato, a conformarsi alle entità numeriche previste dal settimo comma.
Le RSU hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali permessi retribuiti dovranno essere richiesti per iscritto al datore di lavoro di regola 24 ore prima e la loro fruizione è subordinata al fatto che non sussistano impedimenti di ordine tecnico-aziendale che comportino la riduzione dei livelli di organico necessari a garantire il corretto funzionamento degli impianti. Vengono fatti salvi fino a naturale scadenza eventuali accordi aziendali di miglior favore che riconoscono alla RSU un numero di permessi superiori a quanto definito dal CCNL.
La SLC-CGIL, la FiSTEL-CISL e la UILCOM-UIL, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto altro non previsto nel presente articolo si compie rinvio alla disciplina relativa alla Regolamentazione delle rappresentanze in azienda contenuta nella parte seconda dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
Delegato di Impresa. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che abbiano meno di 16 dipendenti su base regionale e per le quali non si applichi la disciplina di cui al precedente paragrafo, potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la FIEG.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.
È in facoltà della direzione dell'azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di Legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale unitaria.
Assemblea - Le assemblee previste dall'art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, saranno fissate, previo adeguato preavviso, e si svolgeranno tenendo conto delle particolari esigenze di produzione e dei tempi di distribuzione dei giornali quotidiani, Ulteriori modalità per l'esercizio di assemblea, oltre a quelle fissate dalla richiamata Legge, potranno essere concordate in sede aziendale salvaguardando l'esigenza di assicurare i servizi essenziali utilizzati anche dal pubblico esterno (centralino, portineria) e la salvaguardia degli impianti. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla direzione aziendale.
Contributi sindacali - I contributi dei lavoratori alle rispettive associazioni sindacali sono fissati nella misura dell'1% sulla paga tabellare e sull'indennità di contingenza e verranno trattenuti dalle aziende sulla retribuzione, previa delega conferita per iscritto dal lavoratore.
Le aziende verseranno alle Organizzazioni sindacali territoriali e/o regionali le rispettive quote di competenza con le modalità di applicazione che le stesse organizzazioni sindacali indicheranno.
Diffusione stampa sindacale - È consentita la diffusione all'interno dello stabiiimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dall'orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla direzione dell'azienda.
Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali - Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto, dei Sindacati territoriali e regionali ad esse aderenti, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni sindacasi, fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda non potranno essere attribuite più di 150 ore annue a detto titolo, per ciascuna delle organizzazioni sindacali.
Ai lavoratori di cui al comma precedente, a quelli che siano delegati a trattative di carattere sindacale inerenti il settore o che siano chiamati ad incarichi rappresentativi in seno agli enti che operano nel settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni.
Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere richiesti per iscritto dalle organizzazioni interessate almeno due giorni prima della data prevista per l'assenza e la loro concessione è subordinata al fatto che non sussistano impedimenti di ordine tecnico-aziendale che comportino la riduzione dei livelli di organico necessari a garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda alla quale il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali della categoria che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potrà essere sospeso per tutta la durata del loro mandato, senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Comunicati sindacali - Saranno pubblicati nei quotidiani degli editori ai quali si applica il presente contratto i comunicati diramati, anche per conto delle strutture regionali, dagli organi nazionali del Sindacato Lavoratori Comunicazione, della Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni e della Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura. Tali comunicati, che potranno essere diramati tramite le agenzie di stampa e trasmessi direttamente alle direzioni dei giornali, dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a problemi sindacali. Il sindacato del direttore dei giornale sul contenuto di tali comunicati dovrà limitarsi agli aspetti che investono la responsabilità sua e del giornale di fronte alla Legge.
La FIEG, su segnalazione delle Federazioni nazionali dei Poligrafici, interverrà nei confronti degli editori associati perché siano osservate le disposizioni di cui al presente paragrafo.
Per l'assunzione del lavoratore si osserveranno le norme legislative vigenti per la disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.
Per essere assunto, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) libretti delle assicurazioni sociali.
Le aziende che hanno necessità di assumere personale classificato fra gli operai specializzati, gli operai qualificati e i manovali specializzati daranno la precedenza nella assunzione di detto personale, quand'anche fatta a termine, ai lavoratori del settore dei giornali quotidiani che risultino iscritti nell'elenco nominativo dei disoccupati predisposto dalle apposite commissioni paritetiche provinciali istituite dalle parti contraenti.
L'obbligo di cui sopra non preclude la facoltà dei lavoratori occupati di trasferirsi da una azienda all'altra del settore dei quotidiani.
Negli elenchi verranno iscritti gli operai appartenenti alle categorie degli operatori specializzati, degli operai qualificati e dei manovali specializzati che si trovino in stato di disoccupazione da non più di due anni per effetto di licenziamenti collettivi causati da riduzione di personale, da cessazione ò cessione dell'azienda presso la quale in precedenza erano occupati, nonché gli operai appartenenti alle categorie predette che si trovino in stato di disoccupazione da non più di due anni per effetto di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, sempreché la loro appartenenza al settore abbia avuto la durata di almeno un anno. Nei riguardi dei lavoratori predetti che alla data di entrata in vigore del presente contratto risultino già iscritti negli elenchi e per coloro che venissero iscritti successivamente, la iscrizione avrà effetto per la durata del contratto stesso. Il lavoratore iscritto nell'elenco sarà depennato dallo stesso qualora consti che abbia instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altri settori di produzione o abbia raggiunto, durante il periodo di iscrizione, l'età pensionabile o comunque manifesti volontà contraria a mantenere l'iscrizione.
Le presenti norme non abrogano le disposizioni previste sui licenziamenti coilettivi in merito alla riassunzione dei lavoratori di cui all'art. 14 dei presente contratto.
Per gli impiegati, in considerazione della particolare natura del rapporto di impiego, la Federazione italiana Editori Giornali e l'Associazione Stampatori Italiana Giornali si impegnano, ove si verifichino casi di disoccupazione per licenziamenti collettivi, di raccomandare a quelle aziende che avranno necessità di assumere personale impiegatizio di preferire, a parità di requisiti e in quanto possibile, coloro che provengono da altre aziende del settore ed in specie coloro che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale.
A tal fine verranno predisposti elenchi nominativi degli impiegati disoccupati.
Norme di attuazione
Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo le parti provvederanno, attraverso commissioni paritetiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei lavoratori disoccupati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive contemplate nell'articolo stesso, con l'indicazione delle relative qualifiche e categorie e degli eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi per le assunzioni obbligatorie, nonché della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tali commissioni saranno costituite provincialmente da rappresentanti degli editori e da rappresentanti dei lavoratori, da nominarsi dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Le aziende rilasceranno ai lavoratori interessati all'atto del licenziamento, dichiarazione scritta dalla quaie risultino i motivi di licenziamento, le date di assunzione e di risoluzione del rapporto, la qualifica professionale e la categoria.
Il lavoratore inoltrerà alla commissione tale dichiarazione che varrà come richiesta di iscrizione nell'elenco. La commissione notificherà gli elenchi e i successivi aggiornamenti alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani della provincia e alle organizzazioni contraenti.
Qualora sorgessero avanti la commissione provinciale divergenze tra le parti circa l'iscrizione o il depennamento di nominativi dall'elenco e non si trovasse un accordo, la questione oggetto della divergenza sarà deferita alla cognizione delle organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Passaggi di qualifica sino al 31-12-1988
1) Per gli operai in servizio alla data del 31 dicembre 1978 in caso di passaggio attuato successivamente alla predetta data e sino al 31-12-1988 la maggiorazione in cifra fissa prevista per ogni biennio di anzianità, compresa quella maturata nella qualifica operaia, spetterà fino ad un massimo di 14 bienni.
Per gli operai che alla data del passaggio alla nuova qualifica abbiano già esaurito il numero massimo di bienni di anzianità previsto per la categoria di provenienza (n. 5) l'anzianità utile ai fini della maturazione delle ulteriori maggiorazioni in cifra fissa stabilite per il nuovo livello retributivo decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.
Passaggi di qualifica successivi al 31-12-1988
2) In caso di passaggio attuato successivamente alla data del 31-12-1988 gli aumenti periodici di anzianità compresi quelli maturati nella qualifica operaia non potranno comunque superare il numero complessivo di sette.
3) La disciplina di cui al punto precedente sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal precedente contratto nazionale di lavoro del 23 marzo 1985 (art. 9, commi 2 e 3) che si intende pertanto esplicitamente abrogata con effetto dal 31-12-1988.
Disposizioni comuni
L'anzianità utile al fine della maturazione degli aumenti periodici di anzianità come impiegato decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati dal lavoratore nella stessa azienda come operaio saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa previsto per il nuovo livello retributivo.
Art. 10 - Igiene del lavoro e tutela della salute
I lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza di cui agli artt. 47 ss. d.Lgs. n. 81/2008, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori nell'ambito delle RSU così come individuate dal sesto comma del titolo II dell'art. 5 delle norme generali e secondo le seguenti modalità:
- un rappresentante nelle aziende da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
I lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza potranno procedere all'interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lav