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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Poligrafici - Giornali e Quotidiani

Poligrafici - Giornali e Quotidiani

CODICE CNEL: G041

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/12/2018

POLIGRAFICI - GIORNALI E QUOTIDIANI

 

Testo consolidato del CCNL 19/12/2018

per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa

Decorrenza: 01/01/2019 

Scadenza: 31/12/2022

CCNL 19/12/2018 come modificato da:

- Accordo previdenza integrativa 11/02/2019

- Accordo sindacale 18/06/2019

- Interpretazione autentica 27/06/2019

- Accordo apprendistato 16/10/2019

- Accordo 14/01/2020

- Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2018 addì 19 dicembre in Roma

tra
la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)

l'Associazione Stampatori Italiana Giornali (ASIG);
e
il Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL);
la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTel-CISL);
la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM-UIL);

è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

 

 

RINNOVI

Accordo previdenza integrativa 11/02/2019

Verbale di stipula

 

In Roma, addì 11 febbraio 2019

- La Federazione Italiana Editori Giornali

- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte

e

- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione

- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni

- La Uil Comunicazione

dall'altra

Accordo sindacale 18/06/2019

Verbale di stipula

 

In Bologna, addì 18 giugno 2019

tra

- La Federazione Italiana Editori Giornali

- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte

e

- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione

- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni

- La Uil Comunicazione

dall'altra

Interpretazione autentica 27/06/2019

Verbale di stipula

 

In Roma, il giorno 27 giugno 2019, si sono incontrate

la Federazione Italiana Editori Giornali

l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

SLC-CGIL,

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL.

Accordo apprendistato 16/10/2019

Verbale di stipula

Addì, 16 ottobre 2019

tra

FIEG

ASIG

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

 

Il giorno 16 ottobre 2019, presso la sede della Fieg in Roma, si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa per definire i profili formativi, i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione e rendere operativo l'istituto dell'apprendistato professionalizzante.

 

Premesso che

- Il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, rinnovato in data 19 dicembre 2018, ha introdotto all'art. 3, lett. D) della parte generale l'istituto dell'apprendistato professionalizzante;

- nella finalità di rendere operativo l'istituto, le suddette parti stipulanti hanno costituito una commissione tecnica per la definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione;

- detta commissione si è riunita nelle giornate del 15 e 30 maggio e 17 giugno 2019 e in tale ultima data ha condiviso un testo, recante le "Modalità applicative e profili formativi dell'apprendistato professionalizzante", che è stato trasmesso alle delegazioni contrattuali firmatarie del CCNL.

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il testo recante le "Modalità applicative e profili formativi dell'apprendistato professionalizzante" e convengono che, dalla data odierna, il suddetto testo diviene parte integrante, come allegato, del CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19 dicembre 2018.

Pertanto, a far data da oggi 16 ottobre 2019, l'istituto dell'apprendistato professionalizzante diventa operativo nel settore poligrafico.

Accordo 14/01/2020

Verbale di stipula

 

FIEG

ASIG

e

SLC CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

 

Il giorno 14 gennaio 2020, presso la sede della Fieg in Roma, si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa in merito alla scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019 dall'art. 2 parte prima/norme generali, della rinnovazione contrattuale del 19 dicembre 2018.

[___] 

Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 febbraio 2021 si sono incontrate le parti stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa in merito alla rinnovazione contrattuale del 19 dicembre 2018, scaduta il 31 dicembre 2019 e la cui durata è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dal verbale di accordo del 14 gennaio 2020.

La Fieg, Asig e le OO.SS. hanno convenuto di rinnovare il CCNL poligrafico alle seguenti condizioni.

 

 

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

PREMESSA

Nel corso degli ultimi anni, il settore ha registrato importanti mutamenti tecnologici che hanno profondamente mutato il contenuto e le modalità di svolgimento del lavoro poligrafico, in uno scenario di calo della produzione e di mutate condizioni di mercato.

Le Parti firmatarie del presente accordo hanno convenuto che il futuro della professione poligrafica si deve basare da un lato sulla capacità di cogliere le opportunità che derivano dalle innovazioni tecnologiche e dall'altro puntando a fare sinergia con mondi produttivi che, se pure affini, non hanno mai messo a fattore comune le proprie risorse e la propria rilevanza nell'economia del Paese.

Per tale motivo, le Parti convengono che, dopo la definitiva sottoscrizione dell'odierna ipotesi di accordo, si debba dare corso al percorso di creazione di un unico contenitore contrattuale che riguardi il settore editoria e carta, come già auspicato nell'incontro tenuto in sede Fieg l'8 giugno 2016 fra le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali SLC-CIGL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL, e i presidenti Fieg, Assografici, Aie, Anes e Assocarta.

Al fine di favorire tale processo, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 "Relazioni sindacali" del presente CCNL, le Parti convengono che la scadenza del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2019, per favorire il progressivo allineamento temporale dei contratti della filiera.

 

 

Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità

 

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.

La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani, fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.

Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.

Il presente contratto si applica altresì all'attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dal 1º gennaio 2019 sia per la parte normativa che per la parte economica, con scadenza al 31/12/2019.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Allo scopo di evitare la vacanza contrattuale, le proposte di rinnovo verranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.

 

 

RINNOVI

Accordo 14/01/2020

[___]

Le parti, modificando quanto previsto dal primo capoverso del suddetto art. 2, convengono che il CCNL proseguirà la sua validità fino alla data del 31 dicembre 2020.

[___]

Accordo di rinnovo 15/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)

DECORRENZA E DURATA

 

Il contratto ha durata dal 1º gennaio 2021 sia per la parte normativa che per la parte economica con scadenza al 31 dicembre 2022.

 

 

Art. 3 - Contratto a termine - Contratto di somministrazione di lavoro - Contratto di apprendistato professionalizzante

 

A) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: il contratto per la somministrazione di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni. Ogni dodici mesi l'azienda utilizzatrice comunica alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione. Rimane inteso che i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).

 

B) Contratto a termine: i contratti a termine sono disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Le aziende nel corso di svolgimento del rapporto a termine, forniranno informativa ai lavoratori interessati circa i posti vacanti che si rendessero disponibili in azienda. Le aziende comunicheranno alle RSU e in mancanza alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il numero dei rapporti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato.

La durata massima dei contratti di lavoro a termine è fissata a 36 mesi.

Fermo restando quanto sopra, trascorso il periodo complessivo di 36 mesi, ricorrendone i presupposti, è possibile, anche al fine di favorire prospettive di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulare un ulteriore contratto a termine, in regime di deroga assistita ai sensi dei comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per una durata massima di 12 mesi, il limite di 6 mesi previsto dall'art. 24, comma 1 del richiamato decreto legislativo è elevato a 12 mesi. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e quanto previsto alla successiva lettera C), il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, conteggiando tra questi i lavoratori part-time, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo sono stabiliti in 10 e 20 giorni rispettivamente per i contratti con durata iniziale fino a 6 mesi e per i contratti con durata iniziale superiore a 6 mesi. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.

L'integrazione economica a carico dell'azienda cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell'indennità economica da parte dell'INPS. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a termine stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.

 

C) Sommatoria: i lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e B) non potranno contemporaneamente superare il 35% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a quella espressamente stabilita nel presente articolo per ciascuna tipologia di contratto (tempi determinati o somministrati) fino alla misura massima del 35%, detraendola dalla percentuale prevista per l'altra tipologia di contratto. In ogni caso la suddetta percentuale massima del 35% non potrà essere superata nelle singole aree omogenee così come delineate nelle specifiche realtà aziendali.

 

Nota: qualora l'applicazione delle percentuali di cui all'ultimo comma della lettera C) determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera.

 

D) Contratto di apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.lgs n. 226/2005. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.lgs 15 giugno 2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.

Per l'assunzione in prova e per la regolamentazione del periodo di prova si applicano le norme contrattuali di cui all'art. 2, Parte seconda, e art.1 Parte terza.

Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato è attribuito il livello/profilo professionale da conseguire. La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento: 1º anno: 70%; 2º anno: 80%; 3º anno: 90%.

Al termine del periodo di apprendistato è possibile per le parti recedere dal contratto con un preavviso di 15 gg decorrente dal termine del contratto stesso. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo del presente contratto.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.

Nella finalità di rendere operativo l'istituto, le parti convengono di costituire una specifica commissione tecnica che, entro un periodo di 6 mesi, procederà alla definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Formazione

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

L'azienda potrà assumere nuovi lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a patto che nei 36 mesi precedenti siano stati stabilizzati almeno il 20% degli apprendisti assunti. Le aziende forniranno alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti di apprendistato stipulati ai fini di un corretto computo degli organici.

 

 

RINNOVI

Accordo apprendistato 16/10/2019

ALLEGATO F - MODALITÀ APPLICATIVE E PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(ART. 3, PARTE GENERALE, LETTERA D, CCNL)

 

Paragrafo 1 - Premessa

 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, Parte generale, lettera d) del CCNL 19-12-2018, di seguito si riportano le modalità applicative del contratto di apprendistato professionalizzante, nonché la definizione dei profili formativi, dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione della formazione.

Il contratto di apprendistato potrà avere una durata massima di tre anni e una durata minima non inferiore a sei mesi.

Il contratto di apprendistato dovrà essere accompagnato da un Piano Formativo individuale, comprendente la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da acquisire e l'indicazione del tutor aziendale, come da schema tipo riportato in calce.

Per quanto riguarda le competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie professionali riportate al paragrafo 2.

Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.

Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.

La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore. Qualora manchi l'operatività regionale del suddetto fascicolo elettronico del lavoratore le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato.

La formazione professionalizzante svolta dall'azienda, della durata di 80 ore medie annue, è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning.

Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.

In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione.

Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni.

Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla Legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alla normativa di Legge, nonché di contratto collettivo.

 

 Paragrafo 2 - Formazione

 

Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato professionalizzante vengono individuate le seguenti famiglie professionali e, per ognuna di esse, le possibili figure professionali.

Le figure professionali, indicate a titolo esemplificativo, saranno il risultato dell'acquisizione delle competenze di seguito riportate, combinate in modo variabile, eventualmente integrate da altre più attinenti alle specifiche esigenze aziendali, e riportate nel Piano Formativo individuale.

 

Amministrazione e gestione aziendale

- Addetto amministrazione/finanza/controllo di gestione/risorse umane/marketing/contabilità

 

Area tecnica e multimediale

- Impiegato tecnico

- Operatore multimediale

- Tecnico polifunzionale

 

Area preparazione

- Addetto all'ufficio grafico/infografico

- Grafico di redazione

- Documentalista

- Assistente alla redazione

 

Area rotativa e/o spedizione

- Rotativista

- Speditore

- Manutentore

- Addetto area unica

 

 Tabelle

Tabella 1 - Conoscenze di base e trasversali comuni a tutte le aree

 

 

CONOSCENZE DI BASE

CONOSCENZE TRASVERSALI

Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro

 Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro

 Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo

Utilizzo del computer

 

 Lingue

 

 Privacy

 

 Tabella 2 - Area amministrazione e gestione aziendale

 

 

AREA AZIENDALE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Amministrazione e gestione aziendale

- Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore
- Nozioni di contabilità generale
- Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale
- Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali

 

 Tabella 3 - Area tecnica e multimediale

 

 

AREA AZIENDALE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Impiegato tecnico

 

Operatore multimediale

 

Tecnico polifunzionale

- Acquisizione del materiale grezzo (audio, video, immagini e testo) e opera pre-produzione, produzione e post-produzione sulla base del progetto multimediale concordato e delle specifiche richieste.

- Gestione di un progetto realizzato mediante assemblaggio di varie forme di comunicazione (sonoro, immagine, testo, etc) veicolandolo su canali diversi (internet, Tv, radio, stampa).

- Capacità di gestione delle architetture hardware e software e dei sistemi operativi anche legati alla multimedialità.

- Realizzazione, attraverso programmi di elaborazione grafica e progettazione per il web, del materiale grafico o info grafico necessario alla pubblicazione su tutte le piattaforme multimediali.

- Conoscenze dei progetti multimediali. Pianificazione della logica di funzionamento e delle regole di interazione necessarie per la fruizione e corretta riproduzione del prodotto multimediale. Supporto tecnico per aggiornamenti o adattamenti delle piattaforme multimediali.

- Acquisizione, estrazione e trasformazione dei dati oggetto dell'indagine giornalistica, prelevati da varie fonti e, attraverso strumenti informatici, renderli fruibili per la pubblicazione online o su più piattaforme.

- Ricerche in banche dati.

 

 Tabella 4 - Area preparazione

 

 

AREA AZIENDALE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Addetto all'ufficio grafico/infografico

Grafico di redazione

Documentalista

Assistente di redazione

- Conoscenza di modelli colore cmyk/rgb, grafica raster, grafica vettoriale, conoscenza dei vari formati fotografici e delle loro peculiarità.

- Conoscenza di photoshop, applicazioni curve colore, editing photo.

- Conoscenza base di illustrator, modifiche infografiche già realizzate.

- Conoscenza base Acrobat PRO, elaborazione, modifica e verifica vari formati di file pdf.

- Conoscenza grafica di base e grafica giornalistica (griglia di una pagina di un giornale, moduli, righe, colonne, intercolonne e punti, comprensione e gestione di un timone di un giornale, conoscenza base di programmi di grafica, capacità di impaginazione e disegno pagine).

- Conoscenza della preparazione di stampa di un giornale (concetto di accoppiate, ribattute stampa offset).

- Conoscenza teorica del funzionamento di un centrostampa (lastre, tiff, ctp, rotativa, fascettario).

- Conoscenza dei processi di archiviazione del quotidiano, archivi interni, pubblicazioni digitali.

- Ricerche in banca dati

- Capacità di supportare l'attività di redazione

 

 Tabella 5 - Area rotativa e/o spedizione

 

 

AREA AZIENDALE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Rotativista

Speditore

Manutentore

Addetto area unica

- Capacità di gestire le linee di spedizione, con approntamento dei macchinari a livello di impostazione e rifornimento di eventuali materiali e il loro funzionamento.

- Essere in grado di eseguire caricamento, impostazione e modifiche dei dati di confezionamento ed avviamento delle produzioni anche per mezzo di ausili informatici.

- Capacità di gestire in autonomia il processo produttivo delle matrici di stampa (lastre), con eventuale rifornimento dei materiali necessari e l'accensione e predisposizione dei sistemi di ricezione delle pagine.

- Capacità di gestire il ciclo di produzione con risoluzione in sicurezza di eventuali problematiche.

- Capacità di gestire in autonomia le lavorazioni della rotativa (montaggio delle lastre, preparazione delle bobine, montaggio delle bobine sugli svolgitori e rimozione delle anime, passaggio delle carte nei relativi percorsi fino alla piega).

- Essere in grado di eseguire le manutenzioni di fine lavoro previste dalla manualistica dei macchinari quali pulizie e lubrificazioni e la compilazione di eventuali report di produzione.

 

 Schema di piano formativo individuale

 

PF1 relativo all'assunzione del/la Sig./ra:__________________________________________

1. Azienda

Ragione sociale___________________ Sede (indirizzo)____________________ CAP (Comune)___________________ Partita IVA________________Codice Fiscale_________________ Telefono_________________Fax____________________ e-mail_______________________

Legale rappresentante (nome e cognome)______________________

2. Apprendista

Dati anagrafici

Cognome____________________Nome____________________ C.F_________________ Cittadinanza________________Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri).

Nato a_______________il_______________Residenza/Domicilio_________________ Prov___________ Via__________ Telefono______________Fax_______________ E-mail____________________

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi______________________

Esperienze lavorative__________________________________________________________

periodi di apprendistato svolti dal__________________ al___________________

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c) ______________________________________________________

 

Aspetti normativi

Data di assunzione_______________________________________________ Livello di inquadramento__________________________________________ Qualificazione, ai fini contrattuali, da conseguire ________________________________

Durata ________________________________________________

3. Tutor

Tutor aziendale sig./ra___________________________________________ C.F_____________________________________________________ Categoria/Livello di inquadramento _______________________ Anni di esperienza_________________________

4. Contenuti formativi

Aree tematiche aziendali/professionali

Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualificazione professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi delia conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro e dell'organizzazione aziendale e dei ciclo produttivo. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in 80 ore medie annue.

Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualificazione professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.

1)__________________________________________________________

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

4)__________________________________________________________

5)__________________________________________________________

6)__________________________________________________________

7)__________________________________________________________

5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)

On the job

Affiancamento

Esercitazioni di gruppo

 Testimonianze

Action learning

Visite aziendali (_____ altro)

Letto e sottoscritto_____________

Data _________________________________

 

Appendice

Attestazione dell'attività formativa

Dati apprendista/impresa

Dati tutor

Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato

 

 

Competenze generali/specifiche -
Insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)

Durata in ore/periodo

Modalità adottata

Firma tutor e apprendista

 

______ ore

Periodo
_______________
_______________

- On the job
- Affiancamento
-Altro

Firma Tutor/Referente
__________________

Firma Apprendista
__________________

 

______ ore

Periodo
_______________
_______________

- On the job
- Affiancamento
-Altro

Firma Apprendista
__________________

 

______ ore

Periodo
_______________
_______________

- On the job
- Affiancamento
-Altro

Firma Apprendista
__________________

 

Totale ore _______

 

 

 

Qualificazione, ai fini contrattuali, conseguita
________