CCNL in vigore del 19/07/2001
PILOTI DI ELICOTTERO (Anpac/Fise)
Testo consolidato del CCNL 19/07/2001
Per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo
Decorrenza: 01/01/2001
Scadenza: 31/12/2004
Addì, 19 luglio 2001
TRA
FISE - Federazione Imprese di Servizi, assistita da una delegazione di aziende aderenti all'AISE -Associazione Imprese Servizi Elicotteristici composta da
AVIONORD
ELILARIO
HELITALIA
ELILOMBARDA
ALIDAUNIA
ELITALIANA
FREEAIR
HELIWEST
ELILOMBARDIA
E
l'ANPAC rappresentata dal responsabile comparto elicotteri
è stato stipulato il presente rinnovo del CCNL 25 giugno 1998 per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo.
Addì, 19 luglio 2001
TRA
FISE - Federazione Imprese di Servizi, assistita da una delegazione di aziende aderenti all'AISE -Associazione Imprese Servizi Elicotteristici, composta da:
AVIONORD
ELILARIO
HELITALIA
ELILOMBARDA
ALIDAUNIA
ELITALIANA
FREEAIR
HELIWEST
ELILOMBARDIA
E
l'ASPI (Associazione Sindacale Piloti Italiani)
è stato stipulato il presente rinnovo del CCNL 25 giugno 1998 per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo.
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica al personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di elicotteri individuato nel suo complesso con la comune denominazione di Pilota, indipendentemente dalle qualifiche e dai gradi contrattualmente previste al successivo art. 4.
Il presente contratto ha lo scopo di favorire la massima trasparenza del rapporto diritti-doveri e la piena applicazione delle norme contrattuali al fine di raggiungere livelli sempre più elevati di sicurezza e di efficienza delle attività, in considerazione dell'obbiettivo strategico del perseguimento di un costante miglioramento della qualità del servizio, in un quadro di relazioni industriali orientate a favorire il più ampio coinvolgimento dei piloti al raggiungimento dei necessari traguardi di competitività.
In osservanza della normativa vigente, il presente CCNL troverà applicazione anche per gli imprenditori del settore di nazionalità estera che operano sul suolo nazionale impiegando piloti di nazionalità italiana o estera nel rispetto delle specifiche regole di reciprocità, e per i piloti di nazionalità italiana, dipendenti da società italiane, che operano all'estero, salvo le condizioni di miglior favore nel loro complesso.
1. L'assunzione dei Piloti è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:
a) le generalità del Pilota;
b) la qualifica e il grado assegnato ai sensi e per gli effetti del successivo art. 4;
c) la durata dell'eventuale periodo di prova;
d) la misura della retribuzione;
e) la durata del contratto se questo è a tempo determinato;
f) la data e il luogo della stipula del contratto;
g) lo specifico richiamo al presente contratto collettivo;
h) la località di assunzione ai sensi dell'art. 29 del presente contratto.
3. Prima dell'assunzione, il Pilota dovrà presentare la seguente documentazione:
a) libretto di lavoro
b) certificato d'iscrizione all'E.N.G.A.
c) licenze ed abilitazioni possedute.
4. Il Pilota comunicherà alla Compagnia, a mezzo di lettera raccomandata, la propria residenza ed, eventualmente, il proprio domicilio se non coincidente ed ogni variazione degli stessi.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
4. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e tutti gli obblighi previsti dalla presente normativa; tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, con atto scritto e senza preavviso.
5. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della Compagnia, al Pilota sarà corrisposta la normale retribuzione mensile sino alla fine del mese in corso. Ove il rapporto venga risolto durante il periodo di prova per licenziamento, il Pilota ha diritto al pagamento del viaggio di rientro in treno (1ª classe) o in aereo (classe turistica).
6. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Pilota diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa.
7. La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova, purché non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento economico è dovuto soltanto qualora la malattia e l'infortunio siano insorti per causa di servizio e comunque fino alla data di scadenza del periodo di prova.
Art. 3 - Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e sue successive modifiche ed integrazioni.
1. Le qualifiche dei Piloti sono le seguenti:
- Comandante
- Pilota
2. I gradi dei Piloti sono i seguenti:
- Comandante Superiore
- Primo Comandante
- Comandante
- Primo Ufficiale
- Pilota di 1º
- Pilota di 2º
3. Il Pilota non può prestare servizio diverso dalla qualifica per cui è stato assunto.
4. Le funzioni di pilotaggio e di comando degli aeromobili sono assegnate esclusivamente dall'esercente, con riferimento alle licenze ed alle abilitazioni possedute dal Pilota, indipendentemente dalla qualifica e dal grado contrattuale. Pertanto il Pilota con la qualifica di Comandante potrà assolvere alle mansioni tanto di Comandante che di Pilota su ogni tipo di aeromobile su cui abbia l'abilitazione, secondo le esigenze operative della Compagnia.
Art. 5 - Passaggio di qualifica e grado
1. La qualifica ed il grado vengono assegnati dalla Compagnia anche tenendo conto dei titoli professionali, dell'esperienza acquisita e delle ore di volo effettuate anche in precedenti impieghi, attenendosi anche alla lista di anzianità, laddove esistente.
2. Al Pilota che sia chiamato a sostituire un altro Pilota HEMS che abbia il diritto alla conservazione del posto a norma di Legge e di contratto, verrà corrisposta la retribuzione relativa al grado di Comandante.
3. Le qualifiche e i gradi superiori verranno attribuiti alle seguenti condizioni di anzianità unitamente a tutti i requisiti professionali sotto indicati.
Da Pilota di 2º a Pilota di 1º:
- 12 mesi di permanenza aziendale nel grado;
- possesso almeno di Licenza di Pilota Commerciale di Elicottero (con abilitazione IFR richiesta per i servizi TPP, OFF SHORE, HEMS).
Da Pilota di 1º a 1º Ufficiale:
- 2 anni di permanenza effettiva nel grado;
- possesso della Licenza e dei requisiti di cui al punto precedente;
- attività di volo su elicottero di almeno 1.000 ore. Per l'impiego da primo ufficiale su elicotteri plurimotore, è richiesta una esperienza minima di 200 ore su tali elicotteri.
Da 1º Ufficiale a Comandante:
- l'attribuzione di tale qualifica compete alla Compagnia, in applicazione di uno dei successivi Art.li 6, 7, 8 del presente CCNL.
Da Comandante a Primo Comandante:
- 5 anni di anzianità nel grado;
- licenza di pilota di linea di elicottero.
Da Primo Comandante a Comandante Superiore:
- Il grado viene attribuito dalla compagnia a quei piloti che ricoprono particolari incarichi, quali Direttore Operativo, Capo pilota.
Art. 6 - Assunzione diretta del Comandante
1. Per esigenze operative, dopo aver valutato con le OOSS la possibilità o meno di impiegare il personale Pilota in forza, tenendo conto anche della lista di anzianità, la Compagnia ha facoltà di assumere Piloti per l'impiego diretto con la qualifica di Comandante in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, relativamente all'attività di volo.
1. Il pilota impiegato in attività di elisoccorso-Hems, Offshore, su elicotteri dove è prescritto un solo pilota, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, dopo 90 giorni di impiego effettivo, in un periodo di 5 anni, acquisisce la qualifica ed il grado di Comandante con iscrizione all'Albo tramite comunicazione formale alla ex struttura ENGA.
2. In applicazione del DPR 18 novembre 1988 n.566 e alle norme emanate dall'Albo professionale gente dell'Aria (ENGA), la Compagnia ha facoltà di effettuare l'iscrizione all'Albo tramite comunicazione formale alla ex struttura ENGA con il titolo di Comandante:
a) Un pilota in possesso di licenza di pilota commerciale di elicottero e che svolge le funzioni di "pilota responsabile" nei servizi di trasporto di linea e non di linea su elicotteri sui quali è prescritto un solo Pilota.
b) Un pilota in possesso di licenza di pilota di linea di elicottero e che svolge le funzioni di "Pilota Responsabile" su elicotteri impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto.
3. Il Pilota durante i 90 giorni di impiego previsti nel precedente comma 1 percepirà una indennità di funzione comando pari alla differenza tra il livello retributivo previsto dal proprio grado e il livello retributivo del grado di Comandante .
Art. 8 - Corso addestramento al comando
1. Fatte salve le disposizioni di cui a precedenti Art. 6 e 7, può essere avviato al corso di addestramento al comando il Pilota che abbia maturato il grado di 1º Ufficiale e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
possesso della Licenza di Pilota Commerciale di elicottero o Licenza di Pilota di Linea di elicottero con abilitazione IFR richiesta per i servizi TPP, HEMS, OFF SHORE , attività di volo su elicottero di 1500 ore di cui almeno 300 su plurimotore (TPP, HEMS, OFF SHORE).
2. La posizione del candidato che non abbia superato il corso di addestramento per il comando al quale sia stato avviato per la prima volta, sarà ripresa in esame ai fini di un secondo e definitivo avvio al corso di addestramento per il comando e sempre che se ne presenti l'occasione non prima di un anno dalla data della prima esclusione.
3. La rinuncia del Pilota all'avvio al corso di addestramento per il comando non viene considerata prova negativa, qualora l'interessato informi delle proprie decisioni l'Azienda entro 15 giorni dalla comunicazione riguardante la sua idoneità all'avvio al corso comando.
4. L'idoneità all'accesso al corso comando, fatti salvi i concetti professionali esposti, è regolato dalla lista di anzianità aziendale, laddove esistente.
5. Le modalità di svolgimento del corso comando sono determinate in sede aziendale e devono essere allegate, così come previsto dalle disposizioni di Legge, al manuale operativo della Società.
Art. 9 - Aggiornamento Professionale
1. La Compagnia avrà cura di offrire, per quanto possibile, pari opportunità di miglioramento delle qualifiche, ai propri Piloti.
1. La lista di anzianità potrà essere eventualmente definita in sede sindacale e in quelle aziende dove vi siano almeno 5 Piloti in organico.
2. Ove istituita essa dovrà essere pubblicata e regolare il passaggio del Pilota alle varie qualifiche ed essere applicata, compatibilmente con le vigenti disposizioni di Legge, in caso di riduzione del personale e/o riassunzioni e dovrà essere articolata secondo il seguente schema:
la lista di anzianità aziendale, ove istituita, regola la posizione di ogni singolo dipendente rispetto agli altri, e deve essere obbligatoriamente utilizzata, per la determinazione dei passaggi di grado, per l'assegnazione della funzione di comando, per l'individuazione del personale avente diritto a conseguire ulteriori qualifiche professionali, per determinare l'incarico di comando a bordo dell'aeromobile tra pari grado, per i licenziamenti individuali o collettivi, per le riassunzioni, con la sola esclusione dei licenziati per motivi disciplinari.
3. La lista d'anzianità è composta dalla sommatoria di tutti i periodi in cui il lavoratore è stato alle dipendenze dell'Azienda, anche se in tempi non consecutivi. Tra due Piloti, a parità di periodi di servizio svolti, si reputerà più anziano colui che vanta la maggior età anagrafica.
4. La lista d'anzianità preparata dalla Compagnia con la partecipazione delle OO.SS. deve essere aggiornata annualmente al 31 Gennaio. Inoltre, ad ogni nuova assunzione e ad ogni passaggio di grado dovrà essere riformulata. Sarà compito della Compagnia consegnarne, contestualmente all'avvenuta stesura, copia originale alla R.S.A. ed inviarla, entro un massimo di 7 giorni, a tutti i Piloti, nonché alle OO.SS. firmatarie del CCNL.
5. L'aspettativa, a qualsiasi titolo imputata, non influisce sulla propria posizione nella lista d'anzianità, che continua ad avanzare autonomamente.
Art. 11 - Investimenti/innovazioni tecnico-organizzative
1. La Compagnia esporrà, entro il primo quadrimestre di ogni anno, alle organizzazioni sindacali dei Piloti ed alle rappresentanze sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro, le prospettive produttive nei programmi di investimento, nonché le prevedibili implicazioni sulla occupazione e le condizioni di lavoro.
2. Analoga esposizione verrà effettuata dalla Compagnia, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali dei Piloti, qualora si verificassero, nel corso dell'anno, aggiornamenti significativi di tali programmi.
3. Nel caso di innovazioni tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (per esempio, introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, immissione di nuovi tipi di elicotteri, ecc.), ne sarà data dalla Compagnia preventiva comunicazione alle organizzazioni dei Piloti ed alle corrispondenti rappresentanze sindacali aziendali, cui potrà far seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l'esame della materia in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa.
4. La Compagnia non darà luogo alle modifiche suddette prima che sia espletata la procedura di cui sopra.
Art. 12 - Osservatorio Nazionale tra FISE-ANPAC e UP
1. L'Osservatorio Nazionale è costituito in adempimento a quanto stabilito dalle intese contrattuali nazionali e svolge, senza alcun fine di lucro, quanto ad esso demandato dalle parti costituenti.
2. L'Osservatorio ha potere deliberante nei propri ambiti di competenza.
3. L'Osservatorio ha sede in Roma e l'indirizzo viene fissato presso l'Associazione del presidente.
4. L'osservatorio è costituito da 8 membri che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori (in proporzione al numero degli iscritti), stipulanti il contratto collettivo per il settore.
6. Il Presidente è nominato su designazione delle Organizzazioni Imprenditoriali e durerà in carica due anni.
7. Il Vice-Presidente è nominato su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei Piloti e durerà in carica due anni.
8. Compiti dell'Osservatorio sono:
- vigilare sul corretto comportamento degli operatori e dei lavoratori del settore, con il più generale obbiettivo di perseguire la più ampia applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la più concreta ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge;
- promuovere azioni atte a migliorare la sicurezza del settore;
- vigilare sulla corretta applicazione delle norme di Legge, di regolamento e di contratto da parte degli enti committenti, prendendo in esame anche segnalazioni che provengano da parte di associati e non;
- effettuare monitoraggi, studi ed analisi dell'andamento del mercato, degli appalti e dell'occupazione acquisendo anche dati relativi, agli operatori del settore e al numero degli occupati;
- nell'obbiettivo di perseguire un sempre maggiore sviluppo del settore, ricercare strumenti e regole, per il rispetto generalizzato delle norme del CCNL e delle relative intese integrative, riconoscendo nell'associazionismo la strada obbligata per lo sviluppo e la gestione delle problematiche del settore.
9. Qualora L'osservatorio, investito della materia, non sia in grado di deliberare, le
parti sono libere di segnalare le irregolarità che ritengano motivatamente di riscontrare, agli organi pubblici competenti (Ministeri, Sedi competenti dell'ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Magistratura).
10. L'Osservatorio potrà elaborare studi di orientamento sulle metodologie e organizzazione del lavoro.
11. L'Osservatorio può sentire eventuali interessati e/o comunque coinvolti nelle varie questioni.
12. Spetta al Presidente:
- rappresentare l'Osservatorio di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiedere le adunanze;
- sovraintendere, di concerto con il Vice-Presidente, all'applicazione del presente regolamento;
- promuovere l'esecuzione delle deliberazioni, di concerto con il Vice-Presidente;
- svolgere ogni altro compito demandatogli dall'Osservatorio.
13. Potranno essere inviati ai lavori dell'Osservatorio i rappresentanti di quegli organismi la cui partecipazione risulti utile ai fini degli argomenti in discussione.
14. L'Osservatorio, di norma, si riunisce una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei componenti effettivi
La convocazione è fatta anche a mazzo fax almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indica