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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Piloti di elicottero (Anpac - Fise)

Piloti di elicottero (Anpac - Fise)

CODICE CNEL: I8C2

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/07/2001

PILOTI DI ELICOTTERO (Anpac/Fise)

 

Testo consolidato del CCNL 19/07/2001

Per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo

Decorrenza: 01/01/2001

CCNL 19/07/2001 come modificato da:

- Accordo 31/01/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, 19 luglio 2001

TRA

FISE - Federazione Imprese di Servizi, assistita da una delegazione di aziende aderenti all'AISE -Associazione Imprese Servizi Elicotteristici composta da

AVIONORD

ELILARIO

HELITALIA

ELILOMBARDA

ALIDAUNIA

ELITALIANA

FREEAIR

HELIWEST

ELILOMBARDIA

E

l'ANPAC rappresentata dal responsabile comparto elicotteri

è stato stipulato il presente rinnovo del CCNL 25 giugno 1998 per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo.

 

Addì, 19 luglio 2001

TRA

FISE - Federazione Imprese di Servizi, assistita da una delegazione di aziende aderenti all'AISE -Associazione Imprese Servizi Elicotteristici, composta da:

AVIONORD

ELILARIO

HELITALIA

ELILOMBARDA

ALIDAUNIA

ELITALIANA

FREEAIR

HELIWEST

ELILOMBARDIA

E

l'ASPI (Associazione Sindacale Piloti Italiani)

è stato stipulato il presente rinnovo del CCNL 25 giugno 1998 per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea e il lavoro aereo.

 

 

RINNOVI

Accordo 31/01/2024

Verbale di stipula

 

Oggi in Milano/Roma, 31 gennaio 2024,

TRA

AEI - Associazione Elicotteristica Italiana

E

FILT- CGIL

FIT-CISL

UIL-Trasporti

UGL-Trasporto Aereo

ANPAC

 

- Visto il CCNL Piloti di Elicottero datato 19 luglio 2001, decorrente dal 01 gennaio 2001 e scaduto il 31 dicembre 2004, la cui validità ed efficacia per il comparto interessato viene qui ribadita e riaffermata dalle Parti;

- Considerata la volontà espressa e riaffermata da tutte le Parti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle rispettive categorie, di procedere al rinnovo dello stesso in tempi rapidi;

 

PREMESSO CHE

le parti hanno convenuto sulla importanza degli impatti economici della situazione inflattiva pregressa, ulteriormente inasprita in conseguenza dell'alimento generalizzato dei costi provocato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica del 2023 e dall'incremento del costo del denaro, che hanno prodotto significativi impatti sui lavoratori e sulle Aziende, le parti hanno considerato l'opportunità di mitigare la perdita di potere d'acquisto riscontrata dalla scadenza del vigente CCNL a tutt'oggi, in attesa del rinnovo dello stesso;

- le parti hanno altresì convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva e altresì sulla necessità di contrastare l'eventuale mancato rispetto o non applicazione del CCNL Piloti di Elicotteri in vigore e degli accordi che le odierne parti firmeranno da oggi in poi, al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento della categoria lavorativa interessata;

- le Parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a promuovere tutte le azioni necessaria per contrasse eventuali comportamenti elusivi, anche ricorrendo agli enti ispettivi preposti, al fine di assicurare il dovuto rispetto sia del CCNL, sia dell'accordo odierno, sia degli ulteriori accordi che saranno stipulati, anche per il rinnovo del CCNL

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

 

le parti convengono di stipulare la presente appendice al CCNL Piloti di Elicottero datato 01 luglio 2001 e tuttora applicato in regime di continuità, appendice anch'essa vincolante per tutto il settore così come lo stesso CCNL, nei termini che seguono:

1 - Le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Piloti di Elicottero proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità tra le Parti odierne in sede di Ministero del Lavoro, in coerenza con gli impegni oggi assunti e sottoscritti, con l'intento di procedere speditamente al rinnovo del CCNL predetto entro i prossimi dodici mesi, secondo calendario degli incontri - da tenersi di norma ogni quindici giorni - che verrà concordato tra le Parti Durante il periodo di sei mesi le OO.SS. si impegnano ad astenersi dal ricorso ad azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso e ad altri aspetti retributivi;

[___]

 

 

Premessa

 

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica al personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di elicotteri individuato nel suo complesso con la comune denominazione di Pilota, indipendentemente dalle qualifiche e dai gradi contrattualmente previste al successivo art. 4.

Il presente contratto ha lo scopo di favorire la massima trasparenza del rapporto diritti-doveri e la piena applicazione delle norme contrattuali al fine di raggiungere livelli sempre più elevati di sicurezza e di efficienza delle attività, in considerazione dell'obbiettivo strategico del perseguimento di un costante miglioramento della qualità del servizio, in un quadro di relazioni industriali orientate a favorire il più ampio coinvolgimento dei piloti al raggiungimento dei necessari traguardi di competitività.

In osservanza della normativa vigente, il presente CCNL troverà applicazione anche per gli imprenditori del settore di nazionalità estera che operano sul suolo nazionale impiegando piloti di nazionalità italiana o estera nel rispetto delle specifiche regole di reciprocità, e per i piloti di nazionalità italiana, dipendenti da società italiane, che operano all'estero, salvo le condizioni di miglior favore nel loro complesso.

 

 

1. PARTE GENERALE

Art. 1 - Assunzione

 

1. L'assunzione dei Piloti è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità del Pilota;

b) la qualifica e il grado assegnato ai sensi e per gli effetti del successivo art. 4;

c) la durata dell'eventuale periodo di prova;

d) la misura della retribuzione;

e) la durata del contratto se questo è a tempo determinato;

f) la data e il luogo della stipula del contratto;

g) lo specifico richiamo al presente contratto collettivo;

h) la località di assunzione ai sensi dell'art. 29 del presente contratto.

3. Prima dell'assunzione, il Pilota dovrà presentare la seguente documentazione:

a) libretto di lavoro

b) certificato d'iscrizione all'E.N.G.A.

c) licenze ed abilitazioni possedute.

4. Il Pilota comunicherà alla Compagnia, a mezzo di lettera raccomandata, la propria residenza ed, eventualmente, il proprio domicilio se non coincidente ed ogni variazione degli stessi.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai sei mesi.

2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

4. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e tutti gli obblighi previsti dalla presente normativa; tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, con atto scritto e senza preavviso.

5. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della Compagnia, al Pilota sarà corrisposta la normale retribuzione mensile sino alla fine del mese in corso. Ove il rapporto venga risolto durante il periodo di prova per licenziamento, il Pilota ha diritto al pagamento del viaggio di rientro in treno (1ª classe) o in aereo (classe turistica).

6. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Pilota diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa.

7. La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova, purché non abbiano una durata superiore al periodo di prova stesso. Il trattamento economico è dovuto soltanto qualora la malattia e l'infortunio siano insorti per causa di servizio e comunque fino alla data di scadenza del periodo di prova.

 

 

Art. 3 - Contratto a tempo determinato

 

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 4 - Qualifiche e gradi

 

1. Le qualifiche dei Piloti sono le seguenti:

- Comandante

- Pilota

2. I gradi dei Piloti sono i seguenti:

- Comandante Superiore

- Primo Comandante

- Comandante

- Primo Ufficiale

- Pilota di 1º

- Pilota di 2º

3. Il Pilota non può prestare servizio diverso dalla qualifica per cui è stato assunto.

4. Le funzioni di pilotaggio e di comando degli aeromobili sono assegnate esclusivamente dall'esercente, con riferimento alle licenze ed alle abilitazioni possedute dal Pilota, indipendentemente dalla qualifica e dal grado contrattuale. Pertanto il Pilota con la qualifica di Comandante potrà assolvere alle mansioni tanto di Comandante che di Pilota su ogni tipo di aeromobile su cui abbia l'abilitazione, secondo le esigenze operative della Compagnia.

 

 

Art. 5