CCNL in vigore
PILOTI COLLAUDATORI AEROSPAZIALI (Anpi.co / Aia)
Testo consolidato del CCNL 20/07/2000
per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali
Decorrenza: 01/07/2000
Scadenza: 31/12/2011
CCNL 20/07/2000 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 06/06/2003 (Decorrenza 01/07/2003)
- Accordo di rinnovo 16/06/2005 (Decorrenza 01/07/2005)
- Accordo di rinnovo 29/11/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 20 luglio 2000, in Busto Arsizio (VA)
Tra
- Associazione Industrie per Aerospazio Sistemi e la Difesa (AIAD)
assistiti da CONFINDUSTRIA
e
- Associazione Nazionale Piloti Collaudatori (ANPi.Co.) rappresentata
le Parti si danno atto che, in considerazione del nuovo scenario di mercato aerospaziale militare e civile che impone alle aziende il continuo miglioramento del loro posizionamento competitivo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che permetta di far fronte alle esigenze fondamentali di entrambe le Parti e di operare per conseguire obiettivi comuni quali:
- far fronte alle sfide del mercato attraverso il continuo miglioramento di prodotti sempre più competitivi e ad elevato valore aggiunto;
- incrementare il patrimonio di 'know-how'tecnologico allo scopo di raggiungere un elevato grado di eccellenza;
- intensificare le azioni mirate alla riduzione dei costi aziendali;
- ottimizzare la utilizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili.
Sulla base di quanto precede è stato stipulato il presente CCNL che disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende di Costruzioni Aerospaziali e i Piloti Collaudatori Sperimentatori e di Produzione da esse dipendenti.
Accordo di rinnovo 06/06/2003 (Decorrenza 01/07/2003)
Verbale di stipula
Addì 6 giugno 2003, presso la sede di Cascina Costa di Samarate della Agusta SpA
Tra
L'AIAD - Associazione Industrie per Aerospazio Sistemi e la Difesa
E
L'ANPICO - Associazione Nazionale Piloti Collaudatori
le Parti si danno atto che coerentemente con le finalità indicate nel CCNL del 20 luglio 2000 e nell'ambito del sistema di contrattazione da questo introdotto, con particolare riferimento ai contenuti economici, convengono che il precitato CCNL applicabile ai Piloti Collaudatori Sperimentatori e di Produzione di Aziende di Costruzioni Aerospaziali viene modificato nella Parte retributiva lett. b) artt. 29 -30.
Accordo di rinnovo 16/06/2005 (Decorrenza 01/07/2005)
Verbale di stipula
Addì 16 giugno 2005, in Lebourget (Parigi)
TRA
L'AIAD - Associazione Industrie per Aerospazio Sistemi e la Difesa
E
L'ANPICO - Associazione Nazionale Piloti Collaudatori
si è convenuto il seguente rinnovo del CCNL 20 luglio 2000, cos'come modificato dall'Accordo del 6 giugno 2003.
Accordo di rinnovo 29/11/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Addì 29 novembre 2007 in Milano
TRA
L'AIAD - Associazione industria per Aerospazio Sistemi e la Dilesa
E
L'ANPICO - Associazione Nazionale Piloti Collaudatori
Si è convenuto il seguente rinnovo del CCNL 20 luglio 2000, cosi come modificato dall'Accordo del 6 giugno 2003 e del 16 giugno 2005.
Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) una parte retributiva;
c) una parte riservata alla contrattazione aziendale.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale è solamente quella stabilita dal presente contratto sub c) e viene delegata dalle parti stipulanti, alle rispettive aziende e ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e ciò costituirà l'obiettivo della contrattazione aziendale.
Art. 2 - Categorie ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione e alle Aziende di Costruzioni aerospaziali, ha efficacia
nazionale e abroga i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 4 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto, sia il rapporto di lavoro.
Il presente contratto decorre dal 1º luglio 2000 e avrà scadenza il 30 giugno 2004, ad eccezione della parte relativa al trattamento economico di cui agli artt. 29 e 30 che scadrà il 30 giugno 2002.
Per quanto riguarda l'indennità di volo si fa riferimento alle regolamentazioni aziendali in vigore.
Esso s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
Accordo di rinnovo 06/06/2003 (Decorrenza 01/07/2003)
Il presente accordo avrà vigore fino a tutto il 30/6/2004 nel rispetto dell'art. 5 del CCNL 20/7/2000.
Accordo di rinnovo 16/06/2005 (Decorrenza 01/07/2005)
Art. 5 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dall'1/7/2005 ed avrà scadenza il 30/06/2009 ad eccezione della parte relativa al trattamento economico di cui agli artt. 29 e 30 che scadrà il 30/6/2007.
Per quanto riguarda l'indennità di volo si fa riferimento alle regolamentazioni aziendali in vigore.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
Accordo di rinnovo 29/11/2007 (Decorrenza 01/01/2006)
Art. 5 - Decorrenza e durata
Il presenta contratto decorre dall'1/1/2006 ed avrà scadenza il 31/12/2011.
Per quanto riguarda l'indennità di volo si fa riferimento alle regolamentazioni aziendali in vigore.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
Art. 6 - Qualifica e suo riconoscimento
Sono Piloti collaudatori sperimentatori e/o di produzione quei piloti in possesso delle qualifiche ed abilitazioni professionali previste dal DPR 18-11-88 n. 566 e richiamate nei rispettivi manuali di controllo qualità aziendali.
In particolare sono Piloti collaudatori sperimentatori quei piloti che hanno frequentato il corso previsto presso una delle scuole internazionali riconosciute dallo Stato Maggiore Aeronautica e dall'Aviazione civile.
Sono Piloti collaudatori di produzione quei piloti che hanno frequentato il corso previsto presso il Reparto sperimentale volo dell'AMI o presso una delle predette Scuole internazionali.
L'attribuzione della qualifica comporta l'applicabilità del presente contratto.
Art. 7 - Istituzione del rapporto
L'assunzione dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione è subordinata alla osservanza delle leggi e del regolamento per la navigazione aerea e deve essere effettuato per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a mesi 3 per i Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione i quali abbiano già svolto tali specifici compiti presso il Reparto Sperimentale di volo dell'Aeronautica militare o presso aziende private per un periodo non inferiore a 2 anni.
Per tutti gli altri il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né corresponsione dell'indennità sostitutiva.
Qualora il licenziamento avvenga durante il 1º mese di prova, al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione spetta la retribuzione per l'intero mese.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o d'infortunio, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 6 mesi.
Durante la malattia e l'infortunio se non dovute a causa di servizio, insorti in corso di prova, non è dovuto alcun trattamento economico.
L'assunzione può essere effettuata con prefissione di termine, secondo le norme di Legge.
Il rapporto di lavoro a termine è regolato, oltre che dalle norme di Legge, anche da quelle del presente contratto in quanto applicabili.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione svolge, secondo la qualifica posseduta, le seguenti mansioni nel rispetto della normativa vigente:
a) l'esecuzione di:
- voli di esigenza tecnica e di preparazione di aeromobili di serie;
- voli di messa a punto e collaudo di aeromobili prototipi e prototipi derivati;
- voli di preparazione al collaudo di messa a punto e collaudo di aeromobili di serie e/o riparati e revisionati;
b) l'istruzione a doppio comando per l'abilitazione di altri piloti sugli aeromobili prodotti e/o riparati e/o revisionati dall'azienda;
c) il trasporto in volo degli aeromobili e le loro consegne;
d) l'esecuzione di voli di esibizione, dimostrazione e presentazione;
e) la collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti elencati.
Inoltre, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dovrà svolgere tutte quelle attività di volo che, concordate con gli altri enti tecnici della azienda, nel rispetto delle normative applicabili saranno ritenute necessarie.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare ha l'obbligo di volare secondo le vigenti norme e regole dell'aria, attenendosi a tutte le disposizioni emanate in proposito dalle competenti autorità e sarà in ogni momento responsabile della sicurezza del volo.
Fermo restando il normale orario di lavoro di cui alla Legge n. 196/97, l'articolazione del medesimo sarà quella in vigore nella azienda o diversamente concordata in considerazione delle esigenze aziendali.
In ogni caso l'orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli di trasferimento e/o speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
Per consentire il massimo della flessibilità ed in funzione delle esigenze aziendali, i Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione effettueranno attività di volo in ogni giorno della settimana, fermi restando i limiti previsti dal presente articolo.
La prestazione lavorativa che preveda attività di volo effettuata nei giorni di domenica e nelle festività, previste dall'art. 11, potrà essere recuperata con riposi compensativi, concordati con l'azienda e comunque in funzion