CCNL in vigore
PETROLIO - INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 03/06/1994
Lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), aziende di produzione e di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L.
Decorrenza: 01/01/1994
Scadenza normativa: 31/12/1997
Scadenza economica: 31/12/1995
Addì, 3-6-1994, in Roma
tra l'Unione Petrolifera, la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana
e la FILCEA-CGIL, la FLERICA-CISL, la UILCER-UIL
è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale [1]
che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti, nonché tra le aziende di produzione di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L. e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimento a verbale - Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all'applicazione del contratto stesso.
Note:
1 Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Roloil, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'ASSO-GPL alla data di stipula del presente Contratto e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984.
1) U.P., Federchimica e OO.SS. firmatarie del CCNL, rilevato che in coerenza con il piano energetico nazionale è assegnato al petrolio anche in prospettiva il ruolo di principale fonte energetica del Paese e che pertanto all'industria petrolifera deve essere riconosciuto il compito di concorrere alla copertura del fabbisogno energetico del Paese, riconoscono che l'assolvimento di tale ruolo strategico comporta per le competenti Autorità la realizzazione di un quadro normativo che superi ritardi e penalizzazioni del settore rispetto all'Europa.
Ciò tanto più in relazione alla costituzione del Mercato unico europeo ed in considerazione, particolarmente, degli impegni che l'industria petrolifera dovrà affrontare per realizzare nuovi prodotti adeguati alle esigenze di tutela ambientale.
Le parti confermano pertanto l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto sistematico sui problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, pur nella situazione di maggiore concorrenza connessa con la nuova dimensione europea.
Tale modello di relazioni industriali richiama un rinnovato ruolo delle Associazioni imprenditoriali e del sindacato sui temi della programmazione e della gestione della politica energetica dell'intero settore.
Dentro questo quadro, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori e organizzazioni sindacali dei lavoratori, i firmatari del CCNL convengono di costituire a livello nazionale un Comitato paritetico, convocabile su richiesta di una delle parti, che esamini i problemi connessi alla realizzazione del quadro normativo richiamato, allo scopo di pervenire a definire, per quanto possibile, posizioni comuni anche nei confronti delle competenti Autorità in materia di politica energetica del Paese.
Tale organismo esaminerà inoltre, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le problematiche generali del settore allo scopo, possibilmente, di individuare e concordare preventivamente orientamenti ed indirizzi circa le occasioni di sviluppo e le condizioni per favorirle nonché i punti di debolezza e le loro possibilità di superamento, quale contributo al controllo e riorganizzazione dell'intero ciclo produttivo, al governo dei processi di ristrutturazione, nonché delle problematiche relative al decentramento produttivo e terziarizzazione.
Il Comitato paritetico dovrà esaminare anche specifiche problematiche di comparti omogenei del settore (raffinazione, distribuzione e logistica, GPL, ecc.) nonché tematiche territoriali che per la loro importanza assumano rilevanza nazionale.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive, l'andamento degli orari di lavoro nei principali paesi industrializzati;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
L'esame di tali questioni sarà effettuato da un'apposita sezione del Comitato, come specificato al successivo punto "Ambiente";
- la tematica del decentramento produttivo e della terziarizzazione con l'obiettivo di contemperare, nell'ambito di una economicità di gestione, l'esigenza di flessibilità organizzativa ed operativa delle imprese con il loro specifico ruolo, nell'ambito dell'intero ciclo di un settore strategico quale quello petrolifero.
Il confronto sulle tematiche in questione sarà avviato dal Comitato in apposita riunione entro il primo semestre del 1995;
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto rispettivamente all'accordo interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 125/1991, n. 903/1977 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa tematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici presso i Comitati allo scopo costituiti;
- la diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'andamento annuale delle retribuzioni di fatto a livello di settore per un apprezzamento degli effetti delle politiche retributive;
- le problematiche connesse al lavoro in turno con particolare riferimento alla tipologia degli schemi di turnazione adottati nelle diverse realtà aziendali e alle esperienze di altri Paesi industrializzati.
In proposito le parti potranno promuovere una indagine conoscitiva;
- l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento allo sviluppo della attività comunitaria e del dialogo sociale.
A tal fine le aziende che prevedono la realizzazione di momenti di dialogo sociale a livello europeo concorderanno con le OO.SS. firmatarie le forme e le modalità di rappresentanza.
Saranno inoltre forniti:
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part- time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali tematiche connesse all'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- elementi conoscitivi relativi all'inserimento nelle strutture aziendali di lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Il Comitato si riunirà entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le sue modalità di funzionamento.
2) A livello di azienda: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con le OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto unitamente alle strutture territoriali ed alle R.S.U. delle diverse unità produttive - o eventualmente, su delega delle OO.SS. nazionali, con le sole strutture territoriali unitamente alle R.S.U. - per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) prospettive di sviluppo dell'attività dell'azienda, le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi che ne derivano;
b) i dati consuntivi dell'occupazione ed il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione industriale;
c) problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico-produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti, in grado di fornire una conoscenza adeguata alla specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative all'inserimento nelle strutture aziendali dei lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi comitati misti di lavoro.
3) A livello di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con la R.S.U. assistita dalle OO.SS. territorialmente competenti per esaminare anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) i programmi di attuazione dei nuovi investimenti e le relative realizzazioni;
b) i dati consuntivi dell'occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione al punto precedente;
c) le problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico-produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sulla sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Nota - Per le aziende che, per la loro limitata presenza sul territorio nazionale e per la loro ridotta dimensione occupazionale, non rivestano significatività e particolare importanza, i dati del livello aziendale saranno esaminati globalmente in occasione dell'incontro annuale di settore.
Analogamente si procederà per le aziende di imbottigliamento e di distribuzione GPL, nel caso in cui non esista una sede di esame a livello aziendale.
La mutata sensibilità collettiva verso il problema ambientale ha riportato al centro dell'attenzione generale gli aspetti relativi ai rapporti tra industria petrolifera e ambiente.
Pertanto, come previsto nel precedente punto "relazioni industriali", viene costituita nell'ambito del Comitato paritetico nazionale, una apposita sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza.
- La sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni generali.
- La sezione si riunirà almeno due volte l'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
- La sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza, anche con riferimento alla qualità dei prodotti (es. benzina ecologica, gasoli e oli combustibili BTZ) e alla sicurezza degli impianti;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore;
d) esaminare le problematiche locali connesse con eventuali programmi di risanamento, di bonifiche, delocalizzazioni o chiusure, che assumano particolare rilevanza;
e) sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche e delle normative anche di provenienza comunitaria, esaminare nuove norme di protezione e prevenzione verso le eventuali, nuove patologie da videoterminali, per i lavoratori, comprese le lavoratrici in gravidanza, addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione delle problematiche, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
f) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
g) individuare proposte e suggerimenti per migliorare la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese. In particolare, con riferimento all'accordo dell'11-6-1993 sulla formazione dei componenti le Commissioni ambiente - che si allega al presente CCNL - saranno concordati contenuti e formule operative per l'aggiornamento dell'attività formativa definita congiuntamente;
h) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive comunitarie (ad esempio direttiva n. 391/89 e provvedimenti collegati nonché regolamenti CEE su Ecoaudit ed Ecolabel e approccio integrato al controllo delle emissioni) individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.
Nel riconoscere l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, le parti si danno atto che rientra negli obiettivi comuni, secondo le linee e le indicazioni contenute nel Protocollo interconfederale del luglio 1993, la promozione ed il rispetto di un assetto organico della contrattazione per una coerente articolazione dell'iniziativa sindacale ai vari livelli: nazionale, aziendale, di unità produttiva. Assetto che eviti interferenze o sovrapposizioni, definendo chiaramente gli ambiti delle rispettive competenze e favorendo un organico coordinamento.
Particolare rilievo assume in questo quadro la contrattazione integrativa aziendale sia per le definizioni ad essa direttamente delegate dal contratto nazionale, sia per la gestione del contratto nei suoi molteplici aspetti, dalla verifica del puntuale e corretto adempimento della normativa contrattuale nelle varie unità produttive, alla ricerca di soluzioni concordate nell'ambito degli indirizzi tracciati dal contratto.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, nel riconoscere alla funzione imprenditoriale l'autonoma definizione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive e nel riaffermare il diritto del Sindacato di intervenire per controllarne gli effetti sulla forza lavoro, si danno atto che la migliore combinazione dei fattori produttivi e di organizzazione del lavoro deve realizzare da un lato maggiore efficienza e produttività, elementi assunti anche come strumenti per la difesa attiva dell'occupazione, e dall'altro la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza.
Con questi obiettivi si intende anche perseguire il controllo degli effetti dei processi di ristrutturazione sulla forza lavoro.
1) Informazione - In occasione degli incontri annuali a livello di azienda o di significativa unità produttiva di cui al punto A) della presente Parte prima, saranno forniti i dati complessivi sulle diverse attività svolte in appalto e relative al ciclo operativo, compreso il numero dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in tali attività.
Nota a verbale - Le Organizzazioni sindacali sottolineano la opportunità che le aziende, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla normativa contrattuale sugli appalti, favoriscano nella concessione di attività in appalto imprese organizzate in forma cooperativa.
2) Distribuzione - a) In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle aziende.
Le aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50% dell'entità del prodotto trasportato.
L'impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con il seguente criterio: il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà funzionanti ed effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all'intera rete nazionale.
A tal fine ciascuna azienda fornirà alle OO.SS. dati specifici relativamente:
- al parco automezzi sia proprio che di privati;
- al numero dei lavoratori kilolitristi dipendenti articolati per unità produttiva.
Ciò anche al fine di controllare e programmare la realizzazione degli obiettivi concordati nei commi precedenti.
b) In relazione all'intento di favorire una maggiore efficienza e produttività del servizio di distribuzione, le parti convengono che a livello aziendale potranno essere adottate soluzioni organizzative intese a realizzare una migliore rispondenza del servizio stesso alle esigenze del consumo, quali lo sviluppo professionale, la distribuzione degli orari di lavoro che potranno essere articolati e turnati come ad esempio: su sei giorni settimanali, durate giornaliere diverse, sfalsamenti, ecc.
L'impostazione generale di tali soluzioni verrà definita nella contrattazione integrativa aziendale e la sua concreta realizzazione verrà contrattata a livello delle varie unità locali.
3) Manutenzione - Le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.
Considerata la prevalente esigenza di indirizzi applicativi omogenei, le R.S.U. - le rappresentanze delle R.S.U. per le aziende con più unità produttive (per es. Depositi) - unitamente alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti concorderanno con le Direzioni aziendali unitamente alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, i criteri applicativi della norma contrattuale per le singole aziende.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto del comune obiettivo di pervenire al superamento dell'attuale normativa contrattuale in materia di appalti, la quale pertanto si configura quale norma transitoria, in vista degli orientamenti ed indirizzi che in materia di decentramento produttivo e terziarizzazione potranno essere concordati nell'ambito del Comitato paritetico nazionale di cui al capitolo "relazioni industriali".
E) Contratti di formazione-lavoro, contratti a termine, part-time, formazione professionale
Le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono la opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e interconfederale in tema di contratti di formazione-lavoro, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale.
Le parti inoltre, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alla necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
I programmi di formazione professionale possono comprendere eventualmente l'insegnamento della lingua italiana, per quanto riguarda i lavoratori extra-comunitari, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore di cui all'art. 56 del presente CCNL
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto nel capitolo Relazioni industriali.
F) Pari opportunità e azioni positive
Nel riconfermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9-12-1977, n. 903, relative alla parità uomo-donna, le aziende confermano la disponibilità a rendere possibile un pari sviluppo professionale delle lavoratrici anche inserendole in eventuali corsi di addestramento e qualificazione professionale, relativamente alle attività aziendali.
Inoltre, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 636, si conviene sulla opportunità di promuovere le iniziative finalizzate ad individuare e rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Tali problematiche formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto nel capitolo "Relazioni industriali" utilizzando apporti ed esperienze specifiche nel settore e in azienda al fine di favorire programmi di azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
G) Diritto di sciopero e sicurezza impianti
Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di sciopero e il tema della sicurezza degli impianti e del loro assetto durante lo sciopero, le parti si richiamano ai contenuti dell'accordo 9-12-1991 (All. B).
Allo scopo di favorire soluzioni positive delle eventuali vertenze, le parti concordano sulla necessità di un approfondito ed esauriente esame delle problematiche oggetto del confronto per consentire soluzioni non conflittuali.
L'incontro dovrà avvenire entro 5 giorni dalla relativa richiesta.
Qualora questa prima fase non permetta di realizzare la composizione della controversia, le parti si impegnano comunque, prima di assumere iniziative in contrasto con il proposito di evitare il conflitto sindacale, a concordare, entro i successivi 7 giorni, un nuovo incontro, al quale ciascuna delle parti potrà farsi assistere dalla propria Organizzazione.
In occasione degli incontri di cui alla lettera A) e con successive cadenze semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza saranno forniti dati aggregati sull'andamento del lavoro straordinario allo scopo di favorire un corretto rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con riferimento in particolare al godimento dei riposi, delle ferie e dei recuperi di cui al terzultimo comma dell'art. 11, alle specifiche esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici, all'assenteismo, ecc.
In caso di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, comportanti significativi effetti occupazionali, potranno essere attivati, per ridurre l'impatto sociale di detti processi, tutti gli strumenti previsti dalle vigenti norme di Legge e contrattuali, non escluso, in termini temporanei e reversibili, riduzioni di orario attraverso contratti di solidarietà e l'utilizzo collettivo dei diritti individuali relativi alla durata della prestazione annua (riposi e ferie eccedenti la 4 settimana), con particolare riguardo ai lavoratori turnisti.
In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per l'assistenza legale.
M) Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, allo scopo di assicurare un miglioramento dell'assistenza sanitaria per i dipendenti del settore, auspicando la razionalizzazione dell'assistenza stessa, convengono sulla opportunità di realizzare una forma integrativa di assistenza sanitaria.
A tal fine viene costituita una Commissione mista nazionale che entro la data del 30-11-1994 dovrà formulare proposte per la realizzazione dell'obiettivo suddetto.
Requisiti indispensabili della suddetta assistenza sanitaria integrativa sono:
- volontarietà;
- contribuzione congiunta;
- ricorso a strumenti assicurativi.
L'attivazione di tale strumenti decorre dal 1-1-1995 e assorbe ogni altro analogo trattamento praticato a livello aziendale, fatte salve le condizioni di miglior favore finora esistenti a livello aziendale.
In relazione alla richiesta sindacale relativa alla istituzione di un fondo nazionale di previdenza integrativa del settore, le parti, confermando la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore a livello nazionale.
La situazione normativa costituirà, pertanto, oggetto di monitoraggio ai fini di una verifica complessiva da effettuarsi entro il primo semestre del 1995.
Le parti si danno atto che fino alla conclusione di questa fase non verranno assunte iniziative in contrasto con l'orientamento qui espresso.
Resta inteso che una eventuale soluzione organica della materia dovrà non sovrapporsi alla disciplina delle Casse di previdenza oggi esistenti e prevedere, particolarmente per le aziende in cui non esistono attualmente forme di previdenza integrativa, le necessarie gradualità.
PARTE II - Costituzione del rapporto di lavoro
Per l'assunzione, che verrà effettuata a norma di Legge, il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) libretto delle Assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso;
3) carta d'identità o documento equipollente;
4) certificato di nascita;
5) certificato di stato di famiglia.
L'azienda potrà inoltre chiedere ogni altro documento che riterrà opportuno in relazione al livello professionale di assegnazione.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Tali documenti saranno restituiti al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'assunzione è subordinata all'esito favorevole della visita medica.
L'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore il livello professionale al quale è assegnato ed il relativo trattamento economico, la data di presentazione in servizio e la località cui è destinato.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda la propria abitazione ed a notificare i successivi mutamenti.
Note:
1 In applicazione della disciplina di cui all'art. 25, comma 2 della Legge 23-7-1991, n. 223, le parti concordano che la riserva del 12% in materia di assunzioni, prevista dal 1º comma dello stesso articolo 25, non si applica alle assunzioni del personale appartenente alle qualifiche comprese nei livelli dal 5º al 12º di cui all'art. 4 del vigente CCNL 3-8-1990.
L'assunzione ha luogo con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i livelli 8º, 9º, 10º, 11º, 12º.
- 4 mesi per i livelli 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º.
- 2 mesi per il livello 1.
Durante il periodo di prova il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso.
Ai lavoratori, qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari, dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro il 15 del mese stesso o successivamente.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio intervenuti dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facoltà di recesso come al terzo comma - purché, a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il servizio entro un periodo massimo di giorni 30 dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione della norma di cui al precedente comma potrà essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla L. n. 230 del 1962 e dall'art. 8-bis della L. n. 79 del 1983.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, la apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo comma, della L. 23-2-1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per sostituire lavoratori in aspettativa, o temporaneamente inidonei allo svolgimento di determinate mansioni;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, non aventi carattere straordinario od occasionale.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali territoriali competenti la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso.
Chiarimento a verbale - In relazione al sesto comma dell'art. 3, le parti chiariscono di avere concordemente riconosciuto che il trattamento di previdenza non è incompatibile con il contratto a termine.
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Si intende a tempo parziale il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL
Il relativo contratto dovrà stipularsi per iscritto e dovrà indicare: l'eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento, l'orario di lavoro concordato, il trattamento economico secondo criteri di assoluta proporzionalità tra prestazione e controprestazione, il trattamento normativo.
Rapporti di lavoro a tempo parziale potranno essere istituiti su base volontaria. Tali rapporti, tesi a cogliere esigenze individuali dei lavoratori, dovranno nel contempo corrispondere ed essere funzionali a esigenze di flessibilità della forza lavoro ed essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo.
Per quanto non direttamente disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alla specifica normativa di cui alla Legge n. 863/1984.
L'applicazione dell'istituto del part-time sarà oggetto di valutazione congiunta nell'ambito degli incontri di cui alla parte I.
PARTE III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
A)
Le parti hanno realizzato un sistema di classificazione in grado di cogliere le capacità concretamente espresse dai lavoratori nei vari momenti della loro crescita professionale.
Al fine di valorizzare concretamente le particolarità operative collegate alle innovazioni tecnologiche e a quelle dell'organizzazione del lavoro, riscontrabili nelle diverse realtà aziendali, le parti hanno stabilito di articolare la struttura classificatoria su 12 livelli raggruppati in 4 aree professionali.
Per il primo livello si prevede un periodo massimo di permanenza di 12 mesi.
Le parti confermano la validità del sistema dei profili quale punto di riferimento per la corretta identificazione del livello di inquadramento che si realizza comparando analogicamente le professionalità effettivamente espresse con l'articolazione sia orizzontale che verticale dei profili descritti.
Nella costruzione dei profili si è inteso mettere in evidenza gli aspetti essenziali della prestazione, rilevanti al fine dell'identificazione del livello professionale, in modo da consentire una reciproca certezza dei diritti, escludendo qualsiasi forma di automatismo ad eccezione di quanto previsto per il solo 1 livello.
L'apprezzamento globale della prestazione va tenuto in evidenza al fine del corretto inquadramento. Per la concreta realizzazione del sistema di classificazioni si procederà come segue:
1) Confronto e verifica a livello aziendale sull'inquadramento nei livelli per consentire una migliore aderenza del sistema classificatorio alle specifiche realtà aziendali ed alle diverse strutture organizzative, adottando quali criteri fondamentali quelli dell'assunzione di diverse responsabilità, autonomia, esplicazione di professionalità e polivalenza rispetto ai livelli inferiore e superiore.
2) Le parti concordano di utilizzare il criterio indicato al precedente punto 1) per inquadrare le nuove professionalità che potranno essere individuate al livello aziendale in relazione ad innovazioni tecnologiche o di organizzazione del lavoro.
B)
Fermo restando quanto previsto al precedente punto A) le 4 aree nelle quali sono raggruppati i 12 livelli sono individuate secondo il seguente schema:
1ª area (livelli 12º, 11º, 10º) - Vi appartengono i quadri e i lavoratori con funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo o di alta professionalità.
2ª area (livelli 9º, 8º, 7º) - Vi appartengono i lavoratori con mansioni di concetto di notevole complessità, quelli con mansioni di particolare rilievo che comportano la guida e il controllo di altri lavoratori, nonché quelli equivalenti per specifica specializzazione professionale.
3ª area (livelli 6º, 5º, 4º) - Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività di concetto o in possesso di specializzazione professionale per l'esecuzione autonoma di lavori anche delicati e complessi, eventualmente con guida e controllo di altri lavoratori.
4ª area (livelli 3º, 2º, 1) - Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività d'ordine o lavori qualificati o di semplice esecuzione.
C)
In applicazione delle disposizioni della Legge n. 190 del 13-5-1985 le parti si danno atto che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che, collocati in posizione di fondamentale interesse aziendale, effettuando una prestazione lavorativa caratterizzata da particolari contenuti quantitativi e qualitativi, nonché da accentuata responsabilità ed autonomia, concorrono a determinare gli obiettivi aziendali, e svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori ad alta professionalità impiegatizia, sulla base di ampie deleghe o che svolgono funzioni specialistiche di equivalente ampiezza ed importanza.
Riconoscendo piena corrispondenza qualitativa tra i suddetti requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri e quelli posti dall'art. 4 per l'accesso ai massimi livelli retributivi del vigente sistema di classificazione dei lavoratori, le parti concordano di attribuire la qualifica di quadro ai lavoratori inquadrati nei livelli 11º e 12º, nonché ai lavoratori del 10º livello che svolgono, con carattere di continuità, mansioni di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori di seguito elencate:
- Responsabile di sede centrale che sovraintende e coordina aree di attività della contabilità generale; oppure responsabile di raffineria che sovraintende e coordina tutte le attività di contabilità generale.
- Capo reparto di manutenzione di raffineria responsabile di tutta la manutenzione elettrica o strumentistica o meccanica; ovvero capo della manutenzione di un'area di raffineria, responsabile di tutte le operazioni (meccaniche, elettriche, di strumentazione e civili).
- Lavoratore che con piena autonomia guida, coordina e controlla una unità di perforazione (centro di coordinamento dell'attività di una o più sonde) o di produzione (centro di coordinamento dell'attività di più campi) in un settore minerario.
- Lavoratore che, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni ricevute, in collaborazione con i capi turno coordina, fuori dell'orario giornaliero, le attività operative della raffineria. Interessa i responsabili di linea dei singoli reparti in caso di necessità. Assume la responsabilità degli interventi necessari in caso di emergenza. Assicura il corretto adempimento delle disposizioni a tutela dell'ambiente.
- Coordinatore dell'attività di un gruppo di lavoratori venditori ed addetti alle vendite, con autonomia decisionale nell'ambito degli indirizzi generali indicatigli e con responsabilità della realizzazione degli obiettivi di vendita fissati.
D) Declaratorie e profili
Declaratoria dei livelli 12º, 11º, 10º - Appartengono ai livelli compresi in questa area: i quadri con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nel coordinamento di più unità organizzative; quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa; quelli che si caratterizzano per l'elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale; nonché i lavoratori con funzioni direttive che si caratterizzano per l'elevato contenuto professionale, coordinando unità organizzate.
Profili di quadri di livello 12º
- Responsabile di tutta la produzione combustibili e carburanti; sovraintende, coordina e controlla l'attività dei vari settori e/o reparti di lavorazione.
- Responsabile di settore commerciale (vendite rete o vendite extrarete, ecc.); sovraintende, coordina e controlla l'attività dei coordinatori di gruppi di venditori.
Profili di quadri di livello 11
- Capo di deposito doganale con autonomia di esercizio o di deposito non doganale che, per dimensioni, movimentato, complessità delle strutture del deposito stesso, svolge funzioni di equivalente importanza.
- Specialista che assicura l'impostazione, il coordinamento ed il controllo di definite attività nell'ambito di settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, ricerca chimica e tecnologica e qualità prodotti, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, EDP, programmazione, fiscale, finanziario, ricerche di mercato, ecc.) effettuando autonomamente ampie ed approfondite analisi ed interpretazione di fenomeni, dati, elementi e norme di diversa natura e notevole complessità, ideando originali soluzioni operative, fornendo un contributo attivo alla formulazione di politiche aziendali, partecipando con ampia autonomia, avendo contribuito alla definizione delle linee di azione, alla loro finalizzazione.
- Capo di laboratorio chimico di raffineria.
- Capo reparto impianti di processo o movimentazione prodotti.
- Capo ufficio spedizione di tutti i prodotti petroliferi di raffineria via terra e via mare responsabile dell'esecuzione di tutte le pratiche commerciali, doganali e fiscali relative al ricevimento e alle spedizioni.
Profili di livello 10º - (Legenda: quadri -; impiegati *; intermedi **; operai ***)
- Responsabile di sede centrale che sovraintende e coordina aree di attività della contabilità generale; oppure responsabile di raffineria che sovraintende e coordina tutte le attività di contabilità generale.
* Addetto al controllo interno che sulla base delle conoscenze e dell'esperienza acquisita, verifica per i settori amministrativo, commerciale e tecnico la validità e l'esattezza delle varie operazioni ed il rispetto delle procedure nell'ambito dei poteri riconosciuti.
* Analista di sistemi che collabora e/o provvede al disegno di sistemi. Determina le strutture dei programmi impostandone le funzioni dettagliate, assiste gli utenti nell'uso dei sistemi. Provvede anche alla scrittura del programma.
* Lavoratore responsabile della gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti in un'area territoriale, opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell'ambito di indirizzi generali indicatigli, con deleghe e responsabilità in materia di condizioni di pagamento e obiettivi di vendita. Stipula contratti; promuove investimenti, azioni promozionali e pubblicitarie, mantiene i rapporti con enti esterni e pubblici; valuta il potenziale commerciale dell'area e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
- Capo reparto di manutenzione di raffineria responsabile di tutta la manutenzione elettrica o strumentistica o meccanica, ovvero capo della manutenzione di un'area di raffineria, responsabile di tutte le operazioni (meccaniche, elettriche, di strumentazione e civili).
Lavoratore che con piena autonomia guida, coordina e controlla una unità di perforazione (centro di coordinamento dell'attività di una o più sonde) o di produzione (centro di coordinamento dell'attività di più campi) in un settore minerario.
* Responsabile dell'elaborazione dei bilanci di raffineria e dell'analisi delle rese, consumi e perdite. Evidenzia i risultati ottenuti con analisi critica, comparata rispetto agli obiettivi e agli standards tecnici fissati.
- Lavoratore che, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni ricevute, in collaborazione con i capi turno coordina, fuori dell'orario giornaliero, le attività operative della raffineria. Interessa i responsabili di linea dei singoli reparti in caso di necessità. Assume la responsabilità degli interventi necessari in caso di emergenza. Assicura il corretto adempimento delle disposizioni a tutela dell'ambiente.
- Coordinatore dell'attività di un gruppo di lavoratori venditori ed addetti alle vendite, con autonomia decisionale nell'ambito degli indirizzi generali indicatigli e con responsabilità della realizzazione degli obiettivi di vendita fissati.
Declaratoria - Livello 8º - Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono elevata preparazione e capacità professionale con facoltà di autonome decisioni nell'ambito delle direttive loro impartite, anche con funzioni di coordinamento e controllo.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
* Capo nucleo esterno o centro operativo presso raffinerie e/o depositi di terzi. Opera con autonomia coordinando l'attività degli addetti.
* Addetto alla contabilità che svolge in completa autonomia le attività più complesse del proprio settore. Interpreta le clausole dei contratti (permute, conti lavorazione___) e tiene i rapporti con l'esterno per gli eventuali problemi di gestione degli stessi.
* Responsabile dell'organizzazione e ottimizzazione, programmazione ed amministrazione del rifornimento ai punti vendita e/o della spedizione di prodotti sfusi ed imballati. Opera con autonomia ed iniziativa coordinando l'attività degli addetti.
* Addetto tecnico responsabile della pratica esecuzione di lavori di modernizzazione e manutenzione dei P.V. o depositi con i relativi adempimenti tecnico-amministrativi.
* Tecnico addetto alle ispezioni metalliche e di corrosione con rilevazione ed elaborazione dei dati e di proposte di interventi di manutenzione.
* Capo turno di più impianti di processo di primaria importanza nel ciclo produttivo.
* Capo turno di centrale termoelettrica con servizi ausiliari, di movimentazione e preparazione prodotti, di pontili e/o isole di carico e scarico.
* Tecnico lavori costruzioni e montaggi con firma di libretti di misura, a cui viene affidata la supervisione e il coordinamento di importanti lavori.
* Specialista di settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, ricerca chimica e tecnologica e qualità prodotti, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, EDP, programmazione, fiscale, finanziario, ricerche di mercato, ecc.), imposta autonomamente le modalità operative della propria attività, collabora alla soluzione di problemi del settore sulla base di elementi generali, fornisce il proprio contributo di conoscenze specialistiche per la soluzione di problemi di natura composita.
* Spedizioniere doganale di raffineria o di deposito.
* Lavoratore addetto alle vendite rete ed extra rete che, nell'ambito di dettagliate norme e procedure relative alla sua attività, effettua le vendite dei prodotti ai clienti a lui affidati, controlla l'applicazione delle clausole contrattuali con il cliente.
Declaratoria - Livello 7º - Appartengono a questa categoria i lavoratori di concetto che svolgono attività particolarmente complesse, sia tecniche che amministrative o commerciali, che richiedono specifica preparazione, con facoltà di iniziativa ed autonomia nei limiti delle disposizioni generali loro impartite e delle norme e procedure relative alla loro attività che eventualmente si avvalgono o guidano e controllano altri lavoratori; nonché i lavoratori che sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, svolgono, sul piano operativo, con autonomia, nei limiti delle disposizioni generali loro impartite, mansioni di particolare rilievo e complessità e si avvalgono o guidano e controllano altri lavoratori, ovvero mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza e importanza.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
* Addetto che svolge, secondo le norme e procedure prestabilite, tutte le pratiche di natura commerciale e amministrativa per l'esercizio dei P.V. e di supporto per le attività di vendita extrarete. Assicura i normali contatti tra i clienti ed il personale tecnico di vendita.
* Contabile addetto all'esplicazione di lavori specifici di contabilità generale o di rami particolari che esegue qualsiasi articolo di prima nota in relazione al predisposto piano aziendale dei conti, addetto all'elaborazione dei bilanci di raffineria, o alla determinazione delle rese di lavorazione, consumi e perdite ed in genere dei costi di gestione, o addetto alla contabilità prodotti o materiali, o addetto al controllo di fatti amministrativi aziendali, o addetto all'elaborazione di stipendi e paghe, ecc.
** Strumentista elettronico al massimo livello professionale che opera correntemente sui circuiti e sistemi di regolazione più complessi. Si può avvalere per i lavori anche di altri lavoratori guidandoli e controllandone l'attività.
** Lavoratore che, alle dipendenze del capo turno, controlla ed assicura il corretto funzionamento degli impianti affidatigli. Opera alternativamente su più posizioni di lavoro di quadrista dell'area di produzione combustibili e carburanti o su tutta l'area di produzione lubrificanti; coordina gli operatori esterni.
** Lavoratore quadrista che opera alternativamente su due posizioni di lavoro di quadrista, si avvale per il controllo del processo di applicazione on line di calcolatore elettronico; opera in condizioni di rilevante autonomia, coordinando eventualmente il lavoro degli operatori esterni.
* Addetto agli acquisti di materiali che in base a schemi ricorrenti compila i relativi contratti, ricerca i possibili fornitori, tabulando le offerte.
* Cassiere di unità periferica.
* Segretario che, in centro servizi o direzione di sede centrale o di raffineria, opera correntemente in lingua estera e si avvale delle più moderne apparecchiature di ufficio.
* Capoturno impianti o di laboratorio chimico di raffineria.
* Lavoratore di area o reparto di manutenzione (meccanica, o elettrica, o strumentistica) che, con elevate esperienze tecnico-pratiche, alle dipendenze del capo area o del capo reparto, partecipa alla definizione tecnica dei lavori ed assume il controllo operativo delle squadre di manutenzione.
* Addetto all'organizzazione ed ottimizzazione, programmazione del rifornimento ai P.V. o della spedizione di prodotti sfusi ed imballati.
* Lavoratore addetto settore geofisico che svolge il ruolo di interfaccia nei confronti della committente, definendo con quest'ultima accordi operativi tecnic