S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 24.05.2001 si rinvia al CCNL "Energia e petrolio" - Settore "Chimica"
CCNL del 03/06/1994
PETROLIO - INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 03/06/1994
Lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), aziende di produzione e di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L.
Decorrenza: 01/01/1994
Scadenza normativa: 31/12/1997
Scadenza economica: 31/12/1995
Addì, 3-6-1994, in Roma
tra l'Unione Petrolifera, la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana
e la FILCEA-CGIL, la FLERICA-CISL, la UILCER-UIL
è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale [1]
che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti, nonché tra le aziende di produzione di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L. e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimento a verbale - Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all'applicazione del contratto stesso.
Note:
1 Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Roloil, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'ASSO-GPL alla data di stipula del presente Contratto e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984.
1) U.P., Federchimica e OO.SS. firmatarie del CCNL, rilevato che in coerenza con il piano energetico nazionale è assegnato al petrolio anche in prospettiva il ruolo di principale fonte energetica del Paese e che pertanto all'industria petrolifera deve essere riconosciuto il compito di concorrere alla copertura del fabbisogno energetico del Paese, riconoscono che l'assolvimento di tale ruolo strategico comporta per le competenti Autorità la realizzazione di un quadro normativo che superi ritardi e penalizzazioni del settore rispetto all'Europa.
Ciò tanto più in relazione alla costituzione del Mercato unico europeo ed in considerazione, particolarmente, degli impegni che l'industria petrolifera dovrà affrontare per realizzare nuovi prodotti adeguati alle esigenze di tutela ambientale.
Le parti confermano pertanto l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto sistematico sui problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, pur nella situazione di maggiore concorrenza connessa con la nuova dimensione europea.
Tale modello di relazioni industriali richiama un rinnovato ruolo delle Associazioni imprenditoriali e del sindacato sui temi della programmazione e della gestione della politica energetica dell'intero settore.
Dentro questo quadro, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori e organizzazioni sindacali dei lavoratori, i firmatari del CCNL convengono di costituire a livello nazionale un Comitato paritetico, convocabile su richiesta di una delle parti, che esamini i problemi connessi alla realizzazione del quadro normativo richiamato, allo scopo di pervenire a definire, per quanto possibile, posizioni comuni anche nei confronti delle competenti Autorità in materia di politica energetica del Paese.
Tale organismo esaminerà inoltre, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le problematiche generali del settore allo scopo, possibilmente, di individuare e concordare preventivamente orientamenti ed indirizzi circa le occasioni di sviluppo e le condizioni per favorirle nonché i punti di debolezza e le loro possibilità di superamento, quale contributo al controllo e riorganizzazione dell'intero ciclo produttivo, al governo dei processi di ristrutturazione, nonché delle problematiche relative al decentramento produttivo e terziarizzazione.
Il Comitato paritetico dovrà esaminare anche specifiche problematiche di comparti omogenei del settore (raffinazione, distribuzione e logistica, GPL, ecc.) nonché tematiche territoriali che per la loro importanza assumano rilevanza nazionale.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive, l'andamento degli orari di lavoro nei principali paesi industrializzati;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
L'esame di tali questioni sarà effettuato da un'apposita sezione del Comitato, come specificato al successivo punto "Ambiente";
- la tematica del decentramento produttivo e della terziarizzazione con l'obiettivo di contemperare, nell'ambito di una economicità di gestione, l'esigenza di flessibilità organizzativa ed operativa delle imprese con il loro specifico ruolo, nell'ambito dell'intero ciclo di un settore strategico quale quello petrolifero.
Il confronto sulle tematiche in questione sarà avviato dal Comitato in apposita riunione entro il primo semestre del 1995;
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto rispettivamente all'accordo interconfederale 18-12-1988 sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 125/1991, n. 903/1977 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa tematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici presso i Comitati allo scopo costituiti;
- la diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'andamento annuale delle retribuzioni di fatto a livello di settore per un apprezzamento degli effetti delle politiche retributive;
- le problematiche connesse al lavoro in turno con particolare riferimento alla tipologia degli schemi di turnazione adottati nelle diverse realtà aziendali e alle esperienze di altri Paesi industrializzati.
In proposito le parti potranno promuovere una indagine conoscitiva;
- l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento allo sviluppo della attività comunitaria e del dialogo sociale.
A tal fine le aziende che prevedono la realizzazione di momenti di dialogo sociale a livello europeo concorderanno con le OO.SS. firmatarie le forme e le modalità di rappresentanza.
Saranno inoltre forniti:
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part- time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali tematiche connesse all'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari;
- elementi conoscitivi relativi all'inserimento nelle strutture aziendali di lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Il Comitato si riunirà entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le sue modalità di funzionamento.
2) A livello di azienda: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con le OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto unitamente alle strutture territoriali ed alle R.S.U. delle diverse unità produttive - o eventualmente, su delega delle OO.SS. nazionali, con le sole strutture territoriali unitamente alle R.S.U. - per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) prospettive di sviluppo dell'attività dell'azienda, le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi che ne derivano;
b) i dati consuntivi dell'occupazione ed il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione industriale;
c) problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico-produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti, in grado di fornire una conoscenza adeguata alla specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative all'inserimento nelle strutture aziendali dei lavoratori portatori di handicap in funzione della capacità lavorativa degli stessi;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi comitati misti di lavoro.
3) A livello di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con la R.S.U. assistita dalle OO.SS. territorialmente competenti per esaminare anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) i programmi di attuazione dei nuovi investimenti e le relative realizzazioni;
b) i dati consuntivi dell'occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione al punto precedente;
c) le problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico-produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sulla sicurezza;
e) le eventuali specifiche tematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale;
f) le risultanze emerse dal rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
g) il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
h) il numero dei contratti part-time e a termine;
i) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
l) iniziative relative ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
m) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari;
n) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Nota - Per le aziende che, per la loro limitata presenza sul territorio nazionale e per la loro ridotta dimensione occupazionale, non rivestano significatività e particolare importanza, i dati del livello aziendale saranno esaminati globalmente in occasione dell'incontro annuale di settore.
Analogamente si procederà per le aziende di imbottigliamento e di distribuzione GPL, nel caso in cui non esista una sede di esame a livello aziendale.
La mutata sensibilità collettiva verso il problema ambientale ha riportato al centro dell'attenzione generale gli aspetti relativi ai rapporti tra industria petrolifera e ambiente.
Pertanto, come previsto nel precedente punto "relazioni industriali", viene costituita nell'ambito del Comitato paritetico nazionale, una apposita sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza.
- La sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni generali.
- La sezione si riunirà almeno due volte l'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
- La sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza, anche con riferimento alla qualità dei prodotti (es. benzina ecologica, gasoli e oli combustibili BTZ) e alla sicurezza degli impianti;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore;
d) esaminare le problematiche locali connesse con eventuali programmi di risanamento, di bonifiche, delocalizzazioni o chiusure, che assumano particolare rilevanza;
e) sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche e delle normative anche di provenienza comunitaria, esaminare nuove norme di protezione e prevenzione verso le eventuali, nuove patologie da videoterminali, per i lavoratori, comprese le lavoratrici in gravidanza, addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione delle problematiche, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
f) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
g) individuare proposte e suggerimenti per migliorare la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese. In particolare, con riferimento all'accordo dell'11-6-1993 sulla formazione dei componenti le Commissioni ambiente - che si allega al presente CCNL - saranno concordati contenuti e formule operative per l'aggiornamento dell'attività formativa definita congiuntamente;
h) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive comunitarie (ad esempio direttiva n. 391/89 e provvedimenti collegati nonché regolamenti CEE su Ecoaudit ed Ecolabel e approccio integrato al controllo delle emissioni) individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.
Nel riconoscere l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, le parti si danno atto che rientra negli obiettivi comuni, secondo le linee e le indicazioni contenute nel Protocollo interconfederale del luglio 1993, la promozione ed il rispetto di un assetto organico della contrattazione per una coerente articolazione dell'iniziativa sindacale ai vari livelli: nazionale, aziendale, di unità produttiva. Assetto che eviti interferenze o sovrapposizioni, definendo chiaramente gli ambiti delle rispettive competenze e favorendo un organico coordinamento.
Particolare rilievo assume in questo quadro la contrattazione integrativa aziendale sia per le definizioni ad essa direttamente delegate dal contratto nazionale, sia per la gestione del contratto nei suoi molteplici aspetti, dalla verifica del puntuale e corretto adempimento della normativa contrattuale nelle varie unità produttive, alla ricerca di soluzioni concordate nell'ambito degli indirizzi tracciati dal contratto.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, nel riconoscere alla funzione imprenditoriale l'autonoma definizione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive e nel riaffermare il diritto del Sindacato di intervenire per controllarne gli effetti sulla forza lavoro, si danno atto che la migliore combinazione dei fattori produttivi e di organizzazione del lavoro deve realizzare da un lato maggiore efficienza e produttività, elementi assunti anche come strumenti per la difesa attiva dell'occupazione, e dall'altro la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza.
Con questi obiettivi si intende anche perseguire il controllo degli effetti dei processi di ristrutturazione sulla forza lavoro.
1) Informazione - In occasione degli incontri annuali a livello di azienda o di significativa unità produttiva di cui al punto A) della presente Parte prima, saranno forniti i dati complessivi sulle diverse attività svolte in appalto e relative al ciclo operativo, compreso il numero dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in tali attività.
Nota a verbale - Le Organizzazioni sindacali sottolineano la opportunità che le aziende, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla normativa contrattuale sugli appalti, favoriscano nella concessione di attività in appalto imprese organizzate in forma cooperativa.
2) Distribuzione - a) In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle aziende.
Le aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50% dell'entità del prodotto trasportato.
L'impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con il seguente criterio: il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà funzionanti ed effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all'intera rete nazionale.
A tal fine ciascuna azienda fornirà alle OO.SS. dati specifici relativamente:
- al parco automezzi sia proprio che di privati;
- al numero dei lavoratori kilolitristi dipendenti articolati per unità produttiva.
Ciò anche al fine di controllare e programmare la realizzazione degli obiettivi concordati nei commi precedenti.
b) In relazione all'intento di favorire una maggiore efficienza e produttività del servizio di distribuzione, le parti convengono che a livello aziendale potranno essere adottate soluzioni organizzative intese a realizzare una migliore rispondenza del servizio stesso alle esigenze del consumo, quali lo sviluppo professionale, la distribuzione degli orari di lavoro che potranno essere articolati e turnati come ad esempio: su sei giorni settimanali, durate giornaliere diverse, sfalsamenti, ecc.
L'impostazione generale di tali soluzioni verrà definita nella contrattazione integrativa aziendale e la sua concreta realizzazione verrà contrattata a livello delle varie unità locali.
3) Manutenzione - Le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.
Considerata la prevalente esigenza di indirizzi applicativi omogenei, le R.S.U. - le rappresentanze delle R.S.U. per le aziende con più unità produttive (per es. Depositi) - unitamente alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti concorderanno con le Direzioni aziendali unitamente alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, i criteri applicativi della norma contrattuale per le singole aziende.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto del comune obiettivo di pervenire al superamento dell'attuale normativa contrattuale in materia di appalti, la quale pertanto si configura quale norma transitoria, in vista degli orientamenti ed indirizzi che in materia di decentramento produttivo e terziarizzazione potranno essere concordati nell'ambito del Comitato paritetico nazionale di cui al capitolo "relazioni industriali".
E) Contratti di formazione-lavoro, contratti a termine, part-time, formazione professionale
Le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive e di dare al tempo stesso un contributo positivo all'occupazione, riconoscono la opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e interconfederale in tema di contratti di formazione-lavoro, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale.
Le parti inoltre, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alla necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
I programmi di formazione professionale possono comprendere eventualmente l'insegnamento della lingua italiana, per quanto riguarda i lavoratori extra-comunitari, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore di cui all'art. 56 del presente CCNL
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto nel capitolo Relazioni industriali.
F) Pari opportunità e azioni positive
Nel riconfermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9-12-1977, n. 903, relative alla parità uomo-donna, le aziende confermano la disponibilità a rendere possibile un pari sviluppo professionale delle lavoratrici anche inserendole in eventuali corsi di addestramento e qualificazione professionale, relativamente alle attività aziendali.
Inoltre, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 636, si conviene sulla opportunità di promuovere le iniziative finalizzate ad individuare e rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Tali problematiche formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto nel capitolo "Relazioni industriali" utilizzando apporti ed esperienze specifiche nel settore e in azienda al fine di favorire programmi di azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
G) Diritto di sciopero e sicurezza impianti
Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di sciopero e il tema della sicurezza degli impianti e del loro assetto durante lo sciopero, le parti si richiamano ai contenuti dell'accordo 9-12-1991 (All. B).
Allo scopo di favorire soluzioni positive delle eventuali vertenze, le parti concordano sulla necessità di un approfondito ed esauriente esame delle problematiche oggetto del confronto per consentire soluzioni non conflittuali.
L'incontro dovrà avvenire entro 5 giorni dalla relativa richiesta.
Qualora questa prima fase non permetta di realizzare la composizione della controversia, le parti si impegnano comunque, prima di assumere iniziative in contrasto con il proposito di evitare il conflitto sindacale, a concordare, entro i successivi 7 giorni, un nuovo incontro, al quale ciascuna delle parti potrà farsi assistere dalla propria Organizzazione.
In occasione degli incontri di cui alla lettera A) e con successive cadenze semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza saranno forniti dati aggregati sull'andamento del lavoro straordinario allo scopo di favorire un corretto rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con riferimento in particolare al godimento dei riposi, delle ferie e dei recuperi di cui al terzultimo comma dell'art. 11, alle specifiche esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici, all'assenteismo, ecc.
In caso di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, comportanti significativi effetti occupazionali, potranno essere attivati, per ridurre l'impatto sociale di detti processi, tutti gli strumenti previsti dalle vigenti norme di Legge e contrattuali, non escluso, in termini temporanei e reversibili, riduzioni di orario attraverso contratti di solidarietà e l'utilizzo collettivo dei diritti individuali relativi alla durata della prestazione annua (riposi e ferie eccedenti la 4 settimana), con particolare riguardo ai lavoratori turnisti.
In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per l'assistenza legale.
M) Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, allo scopo di assicurare un miglioramento dell'assistenza sanitaria per i dipendenti del settore, auspicando la razionalizzazione dell'assistenza stessa, convengono sulla opportunità di realizzare una forma integrativa di assistenza sanitaria.
A tal fine viene costituita una Commissione mista nazionale che entro la data del 30-11-1994 dovrà formulare proposte per la realizzazione dell'obiettivo suddetto.
Requisiti indispensabili della suddetta assistenza sanitaria integrativa sono:
- volontarietà;
- contribuzione congiunta;
- ricorso a strumenti assicurativi.
L'attivazione di tale strumenti decorre dal 1-1-1995 e assorbe ogni altro analogo trattamento praticato a livello aziendale, fatte salve le condizioni di miglior favore finora esistenti a livello aziendale.
In relazione alla richiesta sindacale relativa alla istituzione di un fondo nazionale di previdenza integrativa del settore, le parti, confermando la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore a livello nazionale.
La situazione normativa costituirà, pertanto, oggetto di monitoraggio ai fini di una verifica complessiva da effettuarsi entro il primo semestre del 1995.
Le parti si danno atto che fino alla conclusione di questa fase non verranno assunte iniziative in contrasto con l'orientamento qui espresso.
Resta inteso che una eventuale soluzione organica della materia dovrà non sovrapporsi alla disciplina delle Casse di previdenza oggi esistenti e prevedere, particolarmente per le aziende in cui non esistono attualmente forme di previdenza integrativa, le necessarie gradualità.
PARTE II - Costituzione del rapporto di lavoro
Per l'assunzione, che verrà effettuata a norma di Legge, il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) libretto delle Assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso;
3) carta d'identità o documento equipollente;
4) certificato di nascita;
5) certificato di stato di famiglia.
L'azienda potrà inoltre chiedere ogni altro documento che riterrà opportuno in relazione al livello professionale di assegnazione.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Tali documenti saranno restituiti al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'assunzione è subordinata all'esito favorevole della visita medica.
L'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore il livello professionale al quale è assegnato ed il relativo trattamento economico, la data di presentazione in servizio e la località cui è destinato.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda la propria abitazione ed a notificare i successivi mutamenti.
Note:
1 In applicazione della disciplina di cui all'art. 25, comma 2 della Legge 23-7-1991, n. 223, le parti concordano che la riserva del 12% in materia di assunzioni, prevista dal 1º comma dello stesso articolo 25, non si applica alle assunzioni del personale appartenente alle qualifiche comprese nei livelli dal 5º al 12º di cui all'art. 4 del vigente CCNL 3-8-1990.
L'assunzione ha luogo con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i livelli 8º, 9º, 10º, 11º, 12º.
- 4 mesi per i livelli 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º.
- 2 mesi per il livello 1.
Durante il periodo di prova il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso.
Ai lavoratori, qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari, dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro il 15 del mese stesso o successivamente.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio intervenuti dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facoltà di recesso come al terzo comma - purché, a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il servizio entro un periodo massimo di giorni 30 dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione della norma di cui al precedente comma potrà essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla L. n. 230 del 1962 e dall'art. 8-bis della L. n. 79 del 1983.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, la apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo comma, della L. 23-2-1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per sostituire lavoratori in aspettativa, o temporaneamente inidonei allo svolgimento di determinate mansioni;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, non aventi carattere straordinario od occasionale.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali territoriali competenti la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso.
Chiarimento a verbale - In relazione al sesto comma dell'art. 3, le parti chiariscono di avere concordemente riconosciuto che il trattamento di previdenza non è incompatibile con il contratto a termine.
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Si intende a tempo parziale il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL
Il relativo contratto dovrà stipularsi per iscritto e dovrà indicare: l'eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento, l'orario di lavoro concordato, il trattamento economico secondo criteri di assoluta proporzionalità tra prestazione e controprestazione, il trattamento normativo.
Rapporti di lavoro a tempo parziale potranno essere istituiti su base volontaria. Tali rapporti, tesi a cogliere esigenze individuali dei lavoratori, dovranno nel contempo corrispondere ed essere funzionali a esigenze di flessibilità della forza lavoro ed essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo.
Per quanto non direttamente disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alla specifica normativa di cui alla Legge n. 863/1984.
L'applicazione dell'istituto del part-time sarà oggetto di valutazione congiunta nell'ambito degli incontri di cui alla parte I.
PARTE III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
A)
Le parti hanno realizzato un sistema di classificazione in grado di cogliere le capacità concretamente espresse dai lavoratori nei vari momenti della loro crescita professionale.
Al fine di valorizzare concretamente le particolarità operative collegate alle innovazioni tecnologiche e a quelle dell'organizzazione del lavoro, riscontrabili nelle diverse realtà aziendali, le parti hanno stabilito di articolare la struttura classificatoria su 12 livelli raggruppati in 4 aree professionali.
Per il primo livello si prevede un periodo massimo di permanenza di 12 mesi.
Le parti confermano la validità del sistema dei profili quale punto di riferimento per la corretta identificazione del livello di inquadramento che si realizza comparando analogicamente le professionalità effettivamente espresse con l'articolazione sia orizzontale che verticale dei profili descritti.
Nella costruzione dei profili si è inteso mettere in evidenza gli aspetti essenziali della prestazione, rilevanti al fine dell'identificazione del livello professionale, in modo da consentire una reciproca certezza dei diritti, escludendo qualsiasi forma di automatismo ad eccezione di quanto previsto per il solo 1 livello.
L'apprezzamento globale della prestazione va tenuto in evidenza al fine del corretto inquadramento. Per la concreta realizzazione del sistema di classificazioni si procederà come segue:
1) Confronto e verifica a livello aziendale sull'inquadramento nei livelli per consentire una migliore aderenza del sistema classificatorio alle specifiche realtà aziendali ed alle diverse strutture organizzative, adottando quali criteri fondamentali quelli dell'assunzione di diverse responsabilità, autonomia, esplicazione di professionalità e polivalenza rispetto ai livelli inferiore e superiore.
2) Le parti concordano di utilizzare il criterio indicato al precedente punto 1) per inquadrare le nuove professionalità che potranno essere individuate al livello aziendale in relazione ad innovazioni tecnologiche o di organizzazione del lavoro.
B)
Fermo restando quanto previsto al precedente punto A) le 4 aree nelle quali sono raggruppati i 12 livelli sono individuate secondo il seguente schema:
1ª area (livelli 12º, 11º, 10º) - Vi appartengono i quadri e i lavoratori con funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo o di alta professionalità.
2ª area (livelli 9º, 8º, 7º) - Vi appartengono i lavoratori con mansioni di concetto di notevole complessità, quelli con mansioni di particolare rilievo che comportano la guida e il controllo di altri lavoratori, nonché quelli equivalenti per specifica specializzazione professionale.
3ª area (livelli 6º, 5º, 4º) - Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività di concetto o in possesso di specializzazione professionale per l'esecuzione autonoma di lavori anche delicati e complessi, eventualmente con guida e controllo di altri lavoratori.
4ª area (livelli 3º, 2º, 1) - Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività d'ordine o lavori qualificati o di semplice esecuzione.
C)
In applicazione delle disposizioni della Legge n. 190 del 13-5-1985 le parti si danno atto che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che, collocati in posizione di fondamentale interesse aziendale, effettuando una prestazione lavorativa caratterizzata da particolari contenuti quantitativi e qualitativi, nonché da accentuata responsabilità ed autonomia, concorrono a determinare gli obiettivi aziendali, e svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori ad alta professionalità impiegatizia, sulla base di ampie deleghe o che svolgono funzioni specialistiche di equivalente ampiezza ed importanza.
Riconoscendo piena corrispondenza qualitativa tra i suddetti requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri e quelli posti dall'art. 4 per l'accesso ai massimi livelli retributivi del vigente sistema di classificazione dei lavoratori, le parti concordano di attribuire la qualifica di quadro ai lavoratori inquadrati nei livelli 11º e 12º, nonché ai lavoratori del 10º livello che svolgono, con carattere di continuità, mansioni di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori di seguito elencate:
- Responsabile di sede centrale che sovraintende e coordina aree di attività della contabilità generale; oppure responsabile di raffineria che sovraintende e coordina tutte le attività di contabilità generale.
- Capo reparto di manutenzione di raffineria responsabile di tutta la manutenzione elettrica o strumentistica o meccanica; ovvero capo della manutenzione di un'area di raffineria, responsabile di tutte le operazioni (meccaniche, elettriche, di strumentazione e civili).
- Lavoratore che con piena autonomia guida, coordina e controlla una unità di perforazione (centro di coordinamento dell'attività di una o più sonde) o di produzione (centro di coordinamento dell'attività di più campi) in un settore minerario.
- Lavoratore che, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni ricevute, in collaborazione con i capi turno coordina, fuori dell'orario giornaliero, le attività operative della raffineria. Interessa i responsabili di linea dei singoli reparti in caso di necessità. Assume la responsabilità degli interventi necessari in caso di emergenza. Assicura il corretto adempimento delle disposizioni a tutela dell'ambiente.
- Coordinatore dell'attività di un gruppo di lavoratori venditori ed addetti alle vendite, con autonomia decisionale nell'ambito degli indirizzi generali indicatigli e con responsabilità della realizzazione degli obiettivi di vendita fissati.
D) Declaratorie e profili
Declaratoria dei livelli 12º, 11º, 10º - Appartengono ai livelli compresi in questa area: i quadri con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nel coordinamento di più unità organizzative; quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa; quelli che si caratterizzano per l'elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale; nonché i lavoratori con funzioni direttive che si caratterizzano per l'elevato contenuto professionale, coordinando unità organizzate.
Profili di quadri di livello 12º
- Responsabile di tutta la produzione combustibili e carburanti; sovraintende, coordina e controlla l'attività dei vari settori e/o reparti di lavorazione.
- Responsabile di settore commerciale (vendite rete o vendite extrarete, ecc.); sovraintende, coordina e controlla l'attività dei coordinatori di gruppi di venditori.
Profili di quadri di livello 11
- Capo di deposito doganale con autonomia di esercizio o di deposito non doganale che, per dimensioni, movimentato, complessità delle strutture del deposito stesso, svolge funzioni di equivalente importanza.
- Specialista che assicura l'impostazione, il coordinamento ed il controllo di definite attività nell'ambito di settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, ricerca chimica e tecnologica e qualità prodotti, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, EDP, programmazione, fiscale, finanziario, ricerche di mercato, ecc.) effettuando autonomamente ampie ed approfondite analisi ed interpretazione di fenomeni, dati, elementi e norme di diversa natura e notevole complessità, ideando originali soluzioni operative, fornendo un contributo attivo alla formulazione di politiche aziendali, partecipando con ampia autonomia, avendo contribuito alla definizione delle linee di azione, alla loro finalizzazione.
- Capo di laboratorio chimico di raffineria.
- Capo reparto impianti di processo o movimentazione prodotti.
- Capo ufficio spedizione di tutti i prodotti petroliferi di raffineria via terra e via mare responsabile dell'esecuzione di tutte le pratiche commerciali, doganali e fiscali relative al ricevimento e alle spedizioni.
Profili di livello 10º - (Legenda: quadri -; impiegati *; intermedi **; operai ***)
- Responsabile di sede centrale che sovraintende e coordina aree di attività della contabilità generale; oppure responsabile di raffineria che sovraintende e coordina tutte le attività di contabilità generale.
* Addetto al controllo interno che sulla base delle conoscenze e dell'esperienza acquisita, verifica per i settori amministrativo, commerciale e tecnico la validità e l'esattezza delle varie operazioni ed il rispetto delle procedure nell'ambito dei poteri riconosciuti.
* Analista di sistemi che collabora e/o provvede al disegno di sistemi. Determina le strutture dei programmi impostandone le funzioni dettagliate, assiste gli utenti nell'uso dei sistemi. Provvede anche alla scrittura del programma.
* Lavoratore responsabile della gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti in un'area territoriale, opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell'ambito di indirizzi generali indicatigli, con deleghe e responsabilità in materia di condizioni di pagamento e obiettivi di vendita. Stipula contratti; promuove investimenti, azioni promozionali e pubblicitarie, mantiene i rapporti con enti esterni e pubblici; valuta il potenziale commerciale dell'area e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
- Capo reparto di manutenzione di raffineria responsabile di tutta la manutenzione elettrica o strumentistica o meccanica, ovvero capo della manutenzione di un'area di raffineria, responsabile di tutte le operazioni (meccaniche, elettriche, di strumentazione e civili).
Lavoratore che con piena autonomia guida, coordina e controlla una unità di perforazione (centro di coordinamento dell'attività di una o più sonde) o di produzione (centro di coordinamento dell'attività di più campi) in un settore minerario.
* Responsabile dell'elaborazione dei bilanci di raffineria e dell'analisi delle rese, consumi e perdite. Evidenzia i risultati ottenuti con analisi critica, comparata rispetto agli obiettivi e agli standards tecnici fissati.
- Lavoratore che, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni ricevute, in collaborazione con i capi turno coordina, fuori dell'orario giornaliero, le attività operative della raffineria. Interessa i responsabili di linea dei singoli reparti in caso di necessità. Assume la responsabilità degli interventi necessari in caso di emergenza. Assicura il corretto adempimento delle disposizioni a tutela dell'ambiente.
- Coordinatore dell'attività di un gruppo di lavoratori venditori ed addetti alle vendite, con autonomia decisionale nell'ambito degli indirizzi generali indicatigli e con responsabilità della realizzazione degli obiettivi di vendita fissati.
Declaratoria - Livello 8º - Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono elevata preparazione e capacità professionale con facoltà di autonome decisioni nell'ambito delle direttive loro impartite, anche con funzioni di coordinamento e controllo.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
* Capo nucleo esterno o centro operativo presso raffinerie e/o depositi di terzi. Opera con autonomia coordinando l'attività degli addetti.
* Addetto alla contabilità che svolge in completa autonomia le attività più complesse del proprio settore. Interpreta le clausole dei contratti (permute, conti lavorazione___) e tiene i rapporti con l'esterno per gli eventuali problemi di gestione degli stessi.
* Responsabile dell'organizzazione e ottimizzazione, programmazione ed amministrazione del rifornimento ai punti vendita e/o della spedizione di prodotti sfusi ed imballati. Opera con autonomia ed iniziativa coordinando l'attività degli addetti.
* Addetto tecnico responsabile della pratica esecuzione di lavori di modernizzazione e manutenzione dei P.V. o depositi con i relativi adempimenti tecnico-amministrativi.
* Tecnico addetto alle ispezioni metalliche e di corrosione con rilevazione ed elaborazione dei dati e di proposte di interventi di manutenzione.
* Capo turno di più impianti di processo di primaria importanza nel ciclo produttivo.
* Capo turno di centrale termoelettrica con servizi ausiliari, di movimentazione e preparazione prodotti, di pontili e/o isole di carico e scarico.
* Tecnico lavori costruzioni e montaggi con firma di libretti di misura, a cui viene affidata la supervisione e il coordinamento di importanti lavori.
* Specialista di settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, ricerca chimica e tecnologica e qualità prodotti, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, EDP, programmazione, fiscale, finanziario, ricerche di mercato, ecc.), imposta autonomamente le modalità operative della propria attività, collabora alla soluzione di problemi del settore sulla base di elementi generali, fornisce il proprio contributo di conoscenze specialistiche per la soluzione di problemi di natura composita.
* Spedizioniere doganale di raffineria o di deposito.
* Lavoratore addetto alle vendite rete ed extra rete che, nell'ambito di dettagliate norme e procedure relative alla sua attività, effettua le vendite dei prodotti ai clienti a lui affidati, controlla l'applicazione delle clausole contrattuali con il cliente.
Declaratoria - Livello 7º - Appartengono a questa categoria i lavoratori di concetto che svolgono attività particolarmente complesse, sia tecniche che amministrative o commerciali, che richiedono specifica preparazione, con facoltà di iniziativa ed autonomia nei limiti delle disposizioni generali loro impartite e delle norme e procedure relative alla loro attività che eventualmente si avvalgono o guidano e controllano altri lavoratori; nonché i lavoratori che sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, svolgono, sul piano operativo, con autonomia, nei limiti delle disposizioni generali loro impartite, mansioni di particolare rilievo e complessità e si avvalgono o guidano e controllano altri lavoratori, ovvero mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza e importanza.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
* Addetto che svolge, secondo le norme e procedure prestabilite, tutte le pratiche di natura commerciale e amministrativa per l'esercizio dei P.V. e di supporto per le attività di vendita extrarete. Assicura i normali contatti tra i clienti ed il personale tecnico di vendita.
* Contabile addetto all'esplicazione di lavori specifici di contabilità generale o di rami particolari che esegue qualsiasi articolo di prima nota in relazione al predisposto piano aziendale dei conti, addetto all'elaborazione dei bilanci di raffineria, o alla determinazione delle rese di lavorazione, consumi e perdite ed in genere dei costi di gestione, o addetto alla contabilità prodotti o materiali, o addetto al controllo di fatti amministrativi aziendali, o addetto all'elaborazione di stipendi e paghe, ecc.
** Strumentista elettronico al massimo livello professionale che opera correntemente sui circuiti e sistemi di regolazione più complessi. Si può avvalere per i lavori anche di altri lavoratori guidandoli e controllandone l'attività.
** Lavoratore che, alle dipendenze del capo turno, controlla ed assicura il corretto funzionamento degli impianti affidatigli. Opera alternativamente su più posizioni di lavoro di quadrista dell'area di produzione combustibili e carburanti o su tutta l'area di produzione lubrificanti; coordina gli operatori esterni.
** Lavoratore quadrista che opera alternativamente su due posizioni di lavoro di quadrista, si avvale per il controllo del processo di applicazione on line di calcolatore elettronico; opera in condizioni di rilevante autonomia, coordinando eventualmente il lavoro degli operatori esterni.
* Addetto agli acquisti di materiali che in base a schemi ricorrenti compila i relativi contratti, ricerca i possibili fornitori, tabulando le offerte.
* Cassiere di unità periferica.
* Segretario che, in centro servizi o direzione di sede centrale o di raffineria, opera correntemente in lingua estera e si avvale delle più moderne apparecchiature di ufficio.
* Capoturno impianti o di laboratorio chimico di raffineria.
* Lavoratore di area o reparto di manutenzione (meccanica, o elettrica, o strumentistica) che, con elevate esperienze tecnico-pratiche, alle dipendenze del capo area o del capo reparto, partecipa alla definizione tecnica dei lavori ed assume il controllo operativo delle squadre di manutenzione.
* Addetto all'organizzazione ed ottimizzazione, programmazione del rifornimento ai P.V. o della spedizione di prodotti sfusi ed imballati.
* Lavoratore addetto settore geofisico che svolge il ruolo di interfaccia nei confronti della committente, definendo con quest'ultima accordi operativi tecnici ed economici per tutte le operazioni.
Declaratoria - Livello 5º - Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di concetto richiedenti approfondita preparazione teorica/tecnica ed esperienza di ufficio, o lavoratori in possesso di adeguata preparazione tecnica e specializzazione professionale che eseguono autonomamente interventi delicati e complessi.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
*** Operatore esterno che con elevata professionalità opera al massimo grado di polivalenza alternativamente su più impianti di processo.
* Addetto a semplici controlli ed operazioni contabili con eventuale utilizzo di terminali (es. fatturista prezzista, contabile gruppo geofisico).
* Addetto amministrativo di magazzino principale di raffineria o base operativa di ricerca, con il controllo amministrativo merci in entrata ed in uscita.
*** Quadrista di impianti di processo o di centrale termoelettrica e servizi ausiliari.
* Addetto alla documentazione per le spedizioni via terra anche a mezzo di elaboratore elettronico.
* Operatore tecnico C.F.R., anche con compiti di revisione messa a punto e taratura del motore.
*** Autista rifornitore con svolgimento di tutte le operazioni amministrative e di incasso.
*** Lavoratore che conduce e manovra automezzi particolari (es.: cementatrice) intervenendo con autonomia per tutte le operazioni.
*** Addetto osservatore o geofisico calcolatore che provvede alla tenuta in buona efficienza della strumentazione mediante semplici interventi oppure assiste alla produzione elaborando i dati sulla base delle registrazioni di campagna.
*** Lavoratore che nel campo della manutenzione meccanica opera con autonomia, intervenendo sui macchinari più complessi, con la responsabilità della corretta ed efficiente esecuzione dei lavori.
*** Elettricista che interviene con autonomia sulle principali apparecchiature, circuiti ed impianti elettrici esistenti in raffineria, o con equivalenti mansioni in altre strutture, in tutte le tensioni, interpretando schemi sia topografici che funzionali.
*** Preparatore miscelazione olii che, possedendo una completa conoscenza dei relativi procedimenti, provvede a tutte le operazioni di filtrazione, miscelazione e movimentazione.
*** Avio rifornitore senza compiti doganali e/o di coordinamento.
* Lavoratore di sede centrale che, operando anche con macchine elettroniche, coordina le attività di stampa, duplicazione, microfilmatura, archivio centralizzato e posta, o addetto che con conoscenza di lingua straniera e avvalendosi della più avanzata tecnologia, della quale deve avere ottima conoscenza, svolge attività di dattilografia, stenografia, archiviazione, corrispondenza di concetto, smistamento posta, cancelleria, moduli, assistenza per organizzazione viaggi.
Declaratoria - Livello 4º - Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di concetto richiedenti adeguata preparazione e pratica di ufficio nonché i lavoratori che in possesso di specializzazione professionale svolgono con autonomia esecutiva attività operative, per le quali si richiedono capacità e conoscenze tecnico-pratiche e/o teoriche.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
*** Conduttore di caldaia con superficie superiore a 500 mq o produzione di vapore superiore a 20 T./ora.
*** Operatore esterno di impianti polivalente su almeno 4 posizioni.
* Telescriventista che opera con cognizioni di lingua estera e/o centralinista con cognizioni di lingua estera.
*** Lavoratore di manutenzione che nell'ambito della propria specializzazione (elettrica, strumentistica, meccanica) effettua interventi su macchinari e attrezzature tipici di raffineria.
*** Perforatore che, su impianti a terra e a mare, partecipa allo svolgimento delle operazioni di perforazione, alternandosi con il Capo Perforatore ai comandi dell'argano, svolgendo controlli sul funzionamento di macchinari, attrezzature e sulla circolazione e caratteristiche del fango, ecc., nonché alle operazioni complementari e ausiliarie dell'attività di perforazione e alle operazioni di trasferimento impianto.
*** Lavoratore che opera in turno in campi di produzione olio e/o gas.
*** Analista di laboratorio che esegue tutte le analisi di routine sia di natura fisica che chimica con eventuale prelievo dei campioni.
*** Lavoratore addetto ai contatti ed interventi per assicurare la continuità delle linee di registrazione e la corretta trasmissione dei segnali dei geofoni.
Declaratoria - Livello 2º) - Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività semplici di ufficio o i lavoratori che eseguono operazioni semplici o in aiuto ad altri lavoratori.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
*** Lavoratore che opera come aiuto ad altri lavoratori per i lavori di manutenzione.
*** Lavoratore addetto al carico di autobotti e/o ferrocisterne di tutti i prodotti petroliferi, con l'esecuzione del lavoro a più pensiline di carico.
*** Operatore di raffineria (impianti, movimento, CTE, servizi ausiliari).
* Dattilografo.
*** Operatore addetto alle operazioni di carico e scarico navi, impiegato sui vari punti di attracco ai pontili o alle isole.
*** Addetto permanentemente al servizio antincendio.
*** Addetto alle apparecchiature di riempimento bitumi, olii, grassi, GPL.
*** Addetto compiti ausiliari (settore ricerche geofisiche).
Declaratoria - Livello 1 - Appartengono a questa categoria i lavoratori addetti a compiti puramente esecutivi.
Profili - (Legenda: impiegati *; intermedi **; operai ***)
*** Piombatore.
*** Fattorino.
*** Addetto ai distributori stradali di chiosco o di stazione di servizio.
Nota - Le aziende favoriranno la crescita professionale dei lavoratori inquadrati in questo livello.
Comunque, dopo un periodo massimo di 12 mesi, saranno inseriti nel livello retributivo superiore.
E)
Per facilitare la realizzazione del sistema sulla base di certezze ed oggettività e non al fine di limitarne rigidamente la gestione a livello aziendale, vengono individuati i seguenti criteri ed esemplificazioni:
- Accedono al livello 9º i lavoratori che rispetto al livello inferiore svolgono le proprie mansioni con un maggior grado di flessibilità e polivalenza o ampiezza di compiti, autonomia e responsabilità (quali ad esempio: capo turno, venditore, spedizioniere doganale).
- Accedono al livello 6º i lavoratori che rispetto al livello inferiore svolgono le proprie mansioni con polivalenza verticale e/o orizzontale e con maggiore flessibilità o al massimo della specializzazione (quali ad esempio: operatore esterno, meccanico, avio rifornitore);
- Accedono al 3º livello i lavoratori che rispetto al livello inferiore svolgono le proprie mansioni con maggior capacità, flessibilità e polivalenza (come ad esempio: addetto alla movimentazione; alle operazioni di carico e scarico navi; antincendio; riempimento bitumi, oli, grassi, GPL).
Nota a verbale - 1) La distinzione tra quadri, impiegati, intermedi e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
2) Le parti concordano sull'opportunità di definire un nuovo sistema di classificazione del personale che, partendo dalla identificazione delle figure professionali presenti nelle attuali organizzazioni del lavoro aziendale, sia in grado di cogliere sia le differenti capacità concretamente espresse dai lavoratori che i vari momenti della loro crescita professionale, rafforzando il rapporto tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro.
A tal fine viene istituita una Commissione nazionale mista, la quale inizierà i lavori nel 4º trimestre 1994 e dovrà provvedere, entro il 31-12-1995, alla definizione del nuovo sistema di classificazione del personale.
Contestualmente alla scadenza del biennio 1994-1995 ed alla fine dei lavori della Commissione classificazioni, le parti provvederanno a valutare e ricondurre i costi derivanti dal nuovo sistema di classificazione del personale nell'ambito delle risorse complessive destinate al rinnovo economico contrattuale, coerentemente alle indicazioni previste dall'accordo interconfederale del luglio 1993.
Le parti definiranno conseguentemente le soluzioni applicative e le relative modalità di attuazione a livello aziendale.
Art. 6 - Mutamento di mansioni
Per la disciplina del mutamento di mansioni si applicano le relative norme di Legge.
Tuttavia, trascorso un periodo:
- per gli impiegati di tre mesi nel disimpegno di mansioni di livello superiore;
- per gli intermedi di due mesi nel disimpegno di mansioni di livello superiore;
- per gli operai di 45 giorni nel disimpegno di mansioni di livello superiore;
avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto, sempreché il periodo di sostituzione non si protragga, per gli intermedi e gli operai, oltre i cinque mesi. Agli impiegati, in tali casi, verrà corrisposto per tutta la durata della sostituzione il trattamento corrispondente all'attività svolta senza che ne derivi il passaggio di livello.
Ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli impiegati che hanno disimpegnato mansioni di livello superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 10 mesi in un periodo di 3 anni passeranno a tutti gli effetti al livello superiore dalla data del compimento di detto periodo minimo di 10 mesi.
Analogamente e sempre ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli intermedi di 2º livello che in un periodo di 2 anni, hanno disimpegnato mansioni di livello superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 4 mesi, purché a periodi continuativi di 20 giorni lavorativi ciascuno, passeranno a tutti gli effetti al livello superiore dall'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 4 mesi.
Ugualmente e ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli operai che in un periodo di 18 mesi hanno disimpegnato mansioni di livello superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 90 giorni, purché a periodi continuativi di 15 giorni lavorativi ciascuno, passeranno, a tutti gli effetti, al livello superiore dall'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 90 giorni.
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l'orario normale di lavoro per i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8 non potrà eccedere le 38 h e 40 minuti settimanali (38 h e 50 minuti, al lordo di una riduzione di 12 ore su base annua, per i lavoratori di cui al punto A) dell'art. 8).
L'orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, ad avvicendamenti tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; ecc.), l'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 43 h e 40 minuti settimanali (42 h e 40 minuti per l'autista kilolitrico e per l'autista rifornitore di aerei).
Le ore lavorate dagli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia oltre le 38 h e 40 minuti e fino alle 43 h e 40 minuti settimanali (42 h e 40 minuti per l'autista kilolitrico e per l'autista rifornitore di aerei) saranno compensate con il 100% di quote orarie della retribuzione di fatto.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, nonché per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, l'orario normale di lavoro annuo è di 233,5 giornate di otto ore lavorative al lordo delle ferie.
Per tali lavoratori gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell'applicazione dell'orario contrattuale annuo di lavoro, verranno definiti in sede aziendale con la R.S.U., e in relazione alla esigenza della attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno tenere conto del godimento delle ferie e dei riposi settimanali, dell'assenteismo medio per morbilità ed infortunio, nonché delle flessibilità connesse alle polivalenze.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la riduzione di orario già attuata a norma del contratto precedente si combini con un maggior livello di efficienza e produttività.
A tal fine, i regimi dell'orario di lavoro, funzionali ad un più intenso e produttivo utilizzo degli impianti e dei mezzi, dovranno tra l'altro consentire:
- flessibilità gestionale delle prestazioni;
- sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze produttive;
- articolazione dell'orario normale come media su un arco di più settimane. A tal fine, le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative, programmi comprendenti prestazioni settimanali con orari superiori o inferiori di 8 ore rispetto all'orario contrattuale normale distribuite su un numero di giorni tra 6 e 4, nel rispetto dell'orario contrattuale annuo;
- una distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni e/o in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana.
Per quanto in particolare riguarda le modalità della prestazione lavorativa dei turnisti, le parti concordano che deve essere considerata insita nell'attività di lavoro in turno la possibilità di essere chiamati in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione.
La materia sarà oggetto di specifici accordi a livello aziendale.
Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento, ove esista.
L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere ai sensi dell'art. 12 del RDL 10-9-1923, n. 1955.
A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno differenziati durante l'arco dell'anno.
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la R.S.U.
A decorrere dal 1-1-1995, al fine di parificarlo, al netto della discontinuità, all'orario normale annuo dei turnisti, l'orario normale di lavoro degli aviorifornitori che operano in turni continui e avvicendati sarà pari a 1868 ore annue.
Le modalità di attuazione di tale riduzione saranno concordate a livello aziendale.
Chiarimenti a verbale - 1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle società soggette all'applicazione del presente contratto, varranno le disposizioni emanate dalle Autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
2) Le parti si danno atto che con i sopra riportati esempi di addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia non si è inteso apportare alcuna modificazione o limitazione alle relative norme di Legge.
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Gli orari particolari presi in considerazione ai fini della disciplina prevista dal presente articolo sono i seguenti:
A) Orari con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, per cinque giorni settimanali;
B) Orari con i quali viene assicurata una attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno;
C) Orari con i quali viene assicurata una attività per cinque giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno.
Per i lavoratori che normalmente svolgono tali orari, si applicano le seguenti maggiorazioni, fatte salve le condizioni aziendali già di miglior favore:
- per gli orari di tipo A _______________ __________________ _______ 11,5%
- per gli orari di tipo B _______________ _________________ ________ 10,5%
- per gli orari di tipo C _______________ _________________ ________ 4,5%
A decorrere dal 1-7-1994 ai lavoratori suddetti verrà inoltre corrisposto un importo pari al 2% della retribuzione di fatto per ogni ora effettivamente lavorata nei due turni diurni.
Tale importo per la sua intrinseca natura non fa parte della retribuzione ad alcun effetto ed assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.
Altri eventuali tipi di orari potranno essere definiti con le strutture sindacali aziendali, adeguando le relative maggiorazioni.
Le indennità vanno calcolate con le modalità previste per la indennità di turno limitatamente ai punti 1 e 2 del secondo comma dell'art. 22. L'applicazione degli orari particolari sarà concordata con la R.S.U.
Ai lavoratori che effettuano orari di tipo A) sarà inoltre corrisposta, la somma di lire 6.000 per ogni turno notturno completo effettivamente lavorato, o frazione dello stesso superiore al 50%.
Tale somma per la sua intrinseca natura non fa parte della retribuzione ad alcun effetto ed assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme di Legge.
In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Nessuno spostamento del predetto giorno di riposo potrà essere disposto senza un preavviso da parte dell'azienda di almeno 48 ore, salvo casi di materiale impossibilità.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di Legge.
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di Legge;
b) le seguenti festività:
Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio);
Lunedì di Pasqua;
Anniversario della liberazione (25 aprile);
Festa del lavoro (1 maggio);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Santo Natale (25 dicembre);
Santo Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del Santo Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, o la giornata sostitutiva concordata aziendalmente per quelle località nelle quali la festività del Santo Patrono coincida normalmente con una delle festività di cui alla lettera b) [1] .
Le festività di cui alla lettera b) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di Legge.
Ai lavoratori non turnisti e ai lavoratori addetti ad orari particolari diversi da quelli di cui al punto B) dell'art. 8 verranno attribuiti annualmente in sostituzione del trattamento economico previsto dall'accordo interconfederale 26-1-1977 per le ex festività nonché delle ex semifestività di venerdì santo e 2 novembre, sei giorni di riposo compensativo da godere secondo la normativa prevista dall'art. 14. I suddetti riposi assorbono quanto a qualsiasi titolo già concordato aziendalmente in materia.
Nelle ricorrenze di cui alle sopra elencate lettere b) e c), ai lavoratori, con esclusione dei turnisti a ciclo continuo e dei lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, sarà praticato il seguente trattamento.
Quando in occasione delle festività di cui alle lettere b) e c) il lavoratore non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spetterà al medesimo oltre la sua normale retribuzione.
Tuttavia qualora una festività di cui alle lettere b) e c) coincida con la domenica al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione di fatto con i criteri indicati nell'art. 15 del presente contratto.
Nelle giornate del 24 dicembre e 31 dicembre l'orario di lavoro, con esclusione dei turnisti a ciclo continuo e dei lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, sarà di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13.
In dette giornate ai lavoratori che non siano chiamati a prestare servizio dopo le ore 13 nulla spetterà oltre la retribuzione normale, mentre saranno corrisposte tante quote orarie di paga di fatto senza alcuna maggiorazione, quante saranno le ore di lavoro effettivamente prestate oltre le ore 13.
Nota a verbale - Per quanto riguarda i lavoratori turnisti a ciclo continuo nonché i lavoratori addetti ad orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, si precisa che, in relazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 7, con la fissazione di 235,5 giornate lavorative annue al lordo delle ferie si è realizzato il godimento delle festività, ex festività e semifestività.
Si conferma inoltre che, in relazione alla nuova normativa in materia di turni ed orari particolari, dovranno essere rivisti a livello aziendale accordi, anche di natura economica, che risultino con essa in contrasto o che possano essere in tutto o in parte da essa assorbiti.
Note:
1 In relazione al DPR 1985/792, le Parti si danno atto che il 29 giugno è il giorno del S. Patrono di Roma.
Art. 11 - Lavoro straordinario,lavoro festivo, lavoro notturno
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero definito.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che venga concesso, a termini di Legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal contratto e dalle leggi, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale __________________ _________________ ____________________ __________________ ________________ 30%
2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3 comma, fino a concorrenza degli orari normali giornalieri _____________ _____________________________________ _____________________________ ____________________________________ _________________ 50%
3) lavoro straordinario festivo oltre i limiti di cui al precedente punto 2) ____________ ______ _______ ______ ___ 60%
4) lavoro notturno festivo _________________ _________________________ _____________________ _______________________ _____________________ 60%
5) lavoro straordinario notturno festivo oltre i limiti di cui al precedente punto 2). ___________ ________ 70%
6) lavoro notturno non compreso in turni né in orari particolari ____________ ___________ __________________ ________ 50%
7) lavoro straordinario notturno _____________________ ____________________________ __________________________________________________ 65%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Per tutti i lavoratori le percentuali di cui sopra vanno applicate sulla quota oraria della retribuzione di fatto costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare, gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto, gli aumenti periodici di anzianità (escluso ogni altro elemento della retribuzione) e l'indennità di contingenza.
La quota oraria della retribuzione di fatto, come sopra costituita, si determinerà, come previsto dagli artt. 16 e 17, dividendo l'importo mensile della retribuzione stessa per 175.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo e per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, la prestazione effettuata nelle festività indicate ai punti b) e c) dell'articolo 10 e considerate lavorative nello schema di turno comporterà, per ciascuna ora lavorata, la corresponsione della sola maggiorazione del 50% (60% nel caso di lavoro festivo notturno) di cui al presente articolo.
a) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. In tali ipotesi rientrano anche i casi di prestazioni straordinarie generate dal mancato cambio turno.
b) Al di là dei casi previsti dal comma precedente, il lavoro straordinario potrà essere prestato entro i limiti e secondo le modalità preventivamente contrattate a livello aziendale con la R.S.U. Tuttavia tale contrattazione non avrà luogo per le ore di prestazione fino alle 25 ore trimestrali individuali, fatta salva la libera determinazione del lavoratore interessato.
Le prestazioni di cui al presente punto b), ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi.
Le aziende forniranno alla R.S.U., a sua richiesta, le informazioni relative alla consistenza del lavoro straordinario di cui ai precedenti punti a) e b).
Tali informazioni potranno essere richieste dalla R.S.U. con una frequenza non inferiore ai quattro mesi.
Chiarimenti a verbale - 1) In relazione alle imprescindibili esigenze di sicurezza connesse con le particolari caratteristiche degli impianti, le parti si danno atto che il lavoratore del turno smontante per lasciare il posto di lavoro deve avere la sostituzione del lavoratore del turno montante e pertanto costituisce preciso impegno dell'azienda provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione suddetta.
2) Le parti - ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni di lavoro oltre il normale orario contrattuale, secondo quanto stabilito dalla presente disposizione contrattuale - confermano che, con la disposizione stessa, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alla disciplina di Legge, la quale si riferisce unicamente alle prestazioni lavorative oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
Infatti, la denominazione "lavoro straordinario", attribuito al lavoro svolto tra il termine del normale orario contrattuale e l'inizio del lavoro considerato straordinario per Legge, è stata adottata ai soli fini della individuazione della percentuale di maggiorazione salariale spettante.
Art. 12 - Sospensioni di lavoro
Nell'eventualità di sospensioni di lavoro verranno applicate le norme generali, ivi comprese quelle del DLgs 9-11-1945, n. 788, e sue integrazioni e modificazioni sulla Cassa integrazione guadagni.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordato tra le aziende e le R.S.U., purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l'interruzione.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione di fatto, nonché dell'eventuale indennità di turno, secondo le modalità previste dall'art. 22 che sarà pari alle seguenti misure:
- 20 giorni lavorativi dal 1º al 10º anno di servizio;
- 23 giorni lavorativi dall'11º al 18º anno di servizio;
- 27 giorni lavorativi oltre il 18º anno di servizio.
La giornata del sabato viene considerata non lavorativa agli effetti delle ferie.
Ai fini delle ferie per i lavoratori addetti a turni continui e avvicendati verranno determinati in sede aziendale criteri di computo equivalenti.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la normale retribuzione di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
Nei confronti dei lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, la retribuzione ai suddetti fini verrà determinata sulla base dell'orario normale di lavoro effettivamente prestato dai singoli lavoratori interessati, calcolato sulla media degli ultimi due mesi.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie annuali competerà il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dei lavoratori.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative ai periodi di retribuzione che vengono a scadere durante le ferie sarà effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse.
In caso di malattia o infortunio, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, che comportino il ricovero ospedaliero o una prognosi non inferiore a 7 giorni, risultanti da regolare certificazione, il periodo della suddetta malattia o infortunio non sarà computato nel numero dei giorni di ferie fruiti.
L'interruzione delle ferie in tali casi si intende subordinata al puntuale adempimento da parte del lavoratore interessato agli obblighi previsti dall'art. 30 del presente CCNL
In caso di licenziamento o di dimissioni, anche durante il periodo di prova, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Art. 15 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente contratto
A) Elementi della retribuzione:
1) paga (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);
2) indennità di contingenza.
B) Competenze aggiuntive:
1) 13ª e 14ª mensilità;
2) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze e condizioni;
3) eventuali cottimi, incentivi e premi di produzione;
4) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.
Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalità indicate nei relativi articoli di cui al presente contratto.
La terminologia usata nel presente contratto, per ciò che concerne il trattamento economico, tiene conto di quanto sopra convenuto.
Comunque, salvi i casi in cui sia stato espressamente stabilito in modo differente, le definizioni usate devono essere intese come segue:
- per "minimo tabellare" si intendono le cifre contenute nella tabella di cui all'art. 16;
- per "paga di fatto" si intendono i minimi tabellari di cui sopra, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sui minimi tabellari e in quanto dovute le maggiorazioni di cottimo;
- per "retribuzione tabellare" si intendono i minimi tabellari di cui sopra e la indennità di contingenza con esclusione di ogni altro elemento della retribuzione;
- per "retribuzione di fatto" si intendono la paga di fatto di cui sopra e l'indennità di contingenza.
Nelle predette definizioni non vanno comunque comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascun livello i minimi tabellari in vigore dal 1-4-1994 e 1-5-1995:
livelli | 1-4-1994 | 1-5-1995 |
12 | 1.831.800 | 1.974.100 |
11 | 1.669.900 | 1.799.600 |
10 | 1.508.200 | 1.625.400 |
9 | 1.383.700 | 1.491.300 |
8 | 1.285.300 | 1.385.400 |
7 | 1.158.400 | 1.248.400 |
6 | 1.086.700 | 1.171.200 |
5 | 1.015.400 | 1.094.300 |
4 | 935.900 | 1.008.800 |
3 | 842.900 | 908.300 |
2 | 755.300 | 814.100 |
1 | 646.800 | 697.100 |
Per ottenere il minimo orario i minimi tabellari vengono divisi per 175.
Ai lavoratori con qualifica di quadro ai sensi del punto C) dall'art. 5 viene attribuita una indennità di funzione, per 14 mensilità, pari ai seguenti importi:
livelli | dal 1-8-1990 | dal 1-1-1995 |
12 | L. 200.000 | L. 225.000 |
11 | L. 140.000 | L. 160.000 |
10 | L. 100.000 | L. 115.000 |
Art. 17 - Indennità di contingenza
Per la disciplina dell'indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti fino al 31-12-1991, fatte salve le quote conglobate nei minimi tabellari.
A tutti i lavoratori verrà pertanto corrisposta l'indennità di contingenza spettante per i maggiori di età, nella misura in vigore alla suddetta data del 31-12-1991 di seguito riportata:
livelli | 31-12-1991 |
12 | 1.071.235 |
11 | 1.060.841 |
10 | 1.050.448 |
9 | 1.042.369 |
8 | 1.035.941 |
7 | 1.027.771 |
6 | 1.023.107 |
5 | 1.018.442 |
4 | 1.013.242 |
3 | 1.007.302 |
2 | 1.001.529 |
1 | 994.505 |
La quota oraria dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo l'importo mensile della stessa per 175.
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore ha diritto al compimento di ciascun biennio di effettivo servizio ad un aumento della retribuzione nelle seguenti misure:
livelli | valori unitari |
12 | 45.650 |
11 | 43.750 |
10 | 41.850 |
9 | 40.600 |
8 | 39.400 |
7 | 36.300 |
6 | 35.050 |
5 | 33.850 |
4 | 31.900 |
3 | 30.650 |
2 | 29.350 |
1 | 27.400 |
L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a dodici volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In occasione dei passaggi di livello il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Al fine di determinare il numero degli aumenti periodici già maturati l'importo suddetto verrà diviso per il valore unitario relativo al nuovo livello di appartenenza.
Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza, sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
La frazione di aumento periodico che si dovesse determinare nel corso del rapporto di lavoro sarà conguagliata in occasione dell'ultimo aumento periodico.
Art. 19 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori in occasione del Santo Natale una tredicesima mensilità ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerate retribuzioni normali la paga di fatto, l'indennità di contingenza, l'eventuale indennità di turno e l'eventuale maggiorazione per orari particolari, nonché, l'eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le mensilità aggiuntive di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le 12 annuali corrisposte aziendalmente alla data di entrata in vigore del presente contratto e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
Si applicano le disposizioni di Legge in vigore.
Le parti convengono che la percentuale minima di cottimo è del 13% dei minimi di paga base.
Art. 21 - Premio di produttività
Le parti riconoscono che, conformemente alle indicazioni contenute nel Protocollo del 23-7-1993 tra Governo e parti sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, l'assetto della contrattazione si articola su due livelli:
- livello nazionale per il CCNL;
- livello aziendale o di unità produttiva per la negoziazione di un premio di produttività.
Ciò premesso, le parti ribadiscono che il premio di produttività potrà essere negoziato, tenendo conto dell'andamento economico dell'impresa, a livello aziendale, di unità produttiva o di comparto.
Il premio di produttività sarà variabile in quanto collegato alla realizzazione di obiettivi e programmi concordati di miglioramento di produttività, efficienza, qualità, andamento economico, produttivo, ecc.
A tal fine verranno definiti obiettivi e parametri di riferimento, anche differenziati, ai cui risultati saranno collegate le erogazioni da corrispondere a consuntivo dell'esercizio di riferimento.
Nel corso degli incontri le parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni di redditività.
Le erogazioni concordate avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento e conseguentemente alla loro intrinseca variabilità.
Con riferimento a quanto previsto nel Protocollo del 23-7-1993 citato, gli accordi aziendali dovranno tenere conto delle norme di Legge che saranno emanate in attuazione dello stesso in materia di regime contributivo e previdenziale delle erogazioni in questione.
La contrattazione aziendale del premio di produttività dovrà svolgersi ed esaurirsi nel secondo semestre del 1995 per definire gli obiettivi e i parametri per gli anni successivi; pertanto il primo esercizio di riferimento dei parametri concordati sarà il 1996, a consuntivo del quale verranno corrisposte 1e conseguenti erogazioni.
Gli accordi aziendali in questione avranno durata quadriennale.
Ove non diversamente previsto, i premi verranno erogati anche nel caso di assenze con diritto alla retribuzione.
Nota a verbale - Premio di produzione ex art. 20, CCNL 3-8-1990 - I premi di produzione in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto saranno mantenuti per la parte fissa e per la quota di parte variabile da consolidare secondo le intese definite a livello aziendale e saranno utili al fine del calcolo del TFR
Per quanto concerne le aziende i cui premi di produzione prevedono tempi di carenza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, detti premi verranno armonizzati a livello aziendale.
Norma particolare allegato A - Ove non diversamente previsto, per le aziende di imbottigliamento e di distribuzione di GPL, la negoziazione del premio di produttività avverrà a livello nazionale, in base a parametri medi di settore.
L'eventuale attivazione del livello aziendale o di unità produttiva non è compatibile con la erogazione del premio di cui al primo comma.
Art. 22 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica del 18,50% sulla retribuzione mensile di fatto.
Ai seguenti effetti la suindicata maggiorazione verrà computata nella retribuzione con i criteri appresso indicati:
1) nel trattamento corrisposto nelle ferie e nei casi di malattia e infortunio: quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all'atto del godimento del relativo trattamento contrattuale;
2) nella 13ª e 14ª mensilità in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell'anno di riferimento.
Viene riconosciuto il mantenimento in cifra dell'importo relativo all'indennità di turno corrisposta al momento dell'uscita dal turno, in misura pari alle percentuali di cui appresso, ed alle condizioni di età e permanenza nei turni sotto riportate:
Anni di età | Periodo di permanenza | Percentuali |
| nei turni |
|
oltre 50 anni | 20 anni effettivi | 30% |
oltre 53 anni | 20 anni effettivi | 50% |
oltre 55 anni | 20 anni effettivi | 80% |
oltre 55 anni | 25 anni effettivi | 100% |
Il trattamento di cui sopra sarà riconosciuto solo qualora l'uscita dal turno si verifichi a seguito di decisioni della Direzione aziendale.
Tale trattamento, alle stesse condizioni di età e di permanenza nei turni e secondo le stesse misure sopraspecificate, sarà riconosciuto anche al lavoratore turnista che, a seguito di permanente inidoneità a prestare lavoro a turno, accertata da adeguata certificazione rilasciata da Istituti di diritto pubblico per grave malattia, sia stato adibito dall'azienda ad attività non in turno.
Nel caso di nuova assegnazione a turni o agli orari particolari di cui all'art. 8, l'importo di cui sopra non fa parte della retribuzione mensile di fatto presa a base per l'applicazione della maggiorazione turnisti contrattuale ed è assorbito fino a concorrenza soltanto dall'indennità di turno o dalle maggiorazioni per orari particolari.
L'indennità per lavoro in turni continui e avvicendati seguiterà ad essere corrisposta anche in caso di temporanea assegnazione a lavori giornalieri per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi.
Per i mesi nei quali non è stata prestata lavorazione a turno per tutto il mese, e salvo il caso di cui al comma precedente, la maggiorazione suddetta sarà computata per le ore effettivamente lavorate in turno.
Analogo criterio di computo sarà applicato nell'ipotesi in cui il turnista sia adibito per più di 15 giorni consecutivi nel mese a lavori giornalieri ed in tutti i casi di inizio o di definitiva cessazione di prestazioni di lavoro in turni continui e avvicendati nel corso del mese.
Ai lavoratori suddetti sarà inoltre corrisposta la somma di lire 6.000 per ogni turno notturno completo effettivamente lavorato o frazione dello stesso superiore al 50%.
Tale somma per la sua intrinseca natura non fa parte della retribuzione ad alcun effetto ed assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.
Ai lavoratori suddetti verrà inoltre corrisposto un importo pari alle seguenti percentuali della retribuzione di fatto per ogni ora in turno effettivamente lavorata:
- 1 turno (diurno) ________________________________________________ | 2% |
- 2 turno (diurno) ________________________________________________ | 2% |
- 3 turno (notturno) ______________________________________________ | 9% |
Tale importo per la sua intrinseca natura non fa parte della retribuzione ad alcun effetto ed assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.
A decorrere dal 1-1-1995 ai lavoratori addetti a turni continui ed avvicendati, con lunga permanenza in turno, saranno riconosciute giornate aggiuntive di riposo, nella misura e alle condizioni sotto specificate:
- oltre il 15º anno di servizio in turno: 1 giorno;
- oltre il 22º anno di servizio in turno: 2 giorni.
Fatte salve le condizioni di miglior favore individualmente godute alla data del 1-4-1994, i benefici di cui al 4º e 6º comma del presente articolo non potranno comunque essere goduti da parte di chi abbia maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 23 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di lire 2.000.
La suddetta indennità, che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
L'indennità medesima assorbe e sostituisce somme e ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo.
Art. 24 - Indennità di trasporto
Qualora la località ove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km dal perimetro del più vicino centro abitato e non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa col predetto centro, talché il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con i propri mezzi, la situazione sarà esaminata in sede aziendale nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I ai fini dell'eventuale determinazione di una particolare indennità.
La norma di cui sopra non si applica al personale addetto ad attività o cantieri che, per esigenze di carattere tecnico, siano soggetti a trasferimenti.
Art. 25 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore al quale l'azienda richieda di essere reperibile, per eventuali immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi in sede aziendale, nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I, e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilità.
L'obbligo dell'immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.
Art. 26 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I.
Art. 27 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Il lavoratore la cui normale mansione consista nel continuo maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con diretta responsabilità per errori anche finanziari, ha diritto ad una particolare indennità pari al 5% della retribuzione tabellare mensile del livello di appartenenza. Per l'indennità di contingenza si farà riferimento a quella in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente. L'indennità predetta verrà corrisposta in relazione all'esercizio effettivo delle mansioni suindicate.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
L'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, potrà inviare il personale in missione fuori dalla sua abituale sede di lavoro.
Al personale in missione spetterà il rimborso delle effettive spese di viaggio con gli ordinari mezzi di trasporto, di vitto ed alloggio nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi i lavoratori a sostenere tali spese.
Tenuto anche conto della vigente legislazione fiscale, i lavoratori sono tenuti ad esibire nei limiti del possibile la documentazione relativa alle spese medesime.
È in facoltà dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi aziendalmente nell'ambito della contrattazione articolata di cui alla Parte I, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della missione e delle località in cui il lavoratore viene inviato in missione.
Al lavoratore saranno inoltre rimborsate le altre eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate, necessarie per l'espletamento della missione.
Quando la natura della missione sia tale che per il suo espletamento richieda la continuativa presenza nel luogo di lavoro secondo l'orario normalmente praticato presso la sede ove la missione stessa si svolge, in modo da consentire l'autorizzazione ed il controllo, le eventuali ore di lavoro prestate oltre detto orario verranno compensate in aggiunta alla retribuzione normale, ai sensi dell'art. 11. Nei confronti dei lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di Legge, verranno applicate le relative disposizioni di Legge e contrattuali.
I trattamenti di rimborso spese ed i massimali considerati nel presente articolo non fanno parte, a nessun effetto, della retribuzione ed assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali analoghi trattamenti già in atto per lo stesso titolo.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità di mancato preavviso e al TFR
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per sé e per i familiari conviventi seco lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) che lo seguano nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
All'atto del trasferimento verrà corrisposta al lavoratore una indennità commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennità di contingenza) più l'importo di 7 giornate di retribuzione (compresa l'indennità di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento.
La indennità di trasferimento per i familiari andrà liquidata al momento dell'effettivo trasferimento di essi e sempreché lo stesso avvenga entro 18 mesi dalla notifica del trasferimento.
L'indennità va comunque commisurata alla retribuzione di fatto goduta dal lavoratore nella località di provenienza.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilità di affitto.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
PARTE IV - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale, per cui il lavoratore sia ammesso a godere le prestazioni mutualistiche, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) mesi 6 per gli aventi anzianità di effettivo servizio sino a 5 anni compiuti;
2) mesi 8 per gli aventi anzianità di effettivo servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti;
3) mesi 10 per gli aventi anzianità di effettivo servizio oltre i 10 anni e fino a 15 anni compiuti;
4) mesi 12 per gli aventi anzianità di effettivo servizio di oltre 15 anni.
Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di un anno per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianità di cui al punto 3);
d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 4).
Il lavoratore che si ammalå o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, l'azienda, ove risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al TFR e senza preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Ferma restando la normativa di Legge, in materia di accertamenti sanitari si dispone che:
- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, per decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali;
- sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
In caso di mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui sopra, a meno che non ci siano giustificate ragioni di impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale nonché i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e per quanto riguarda il trattamento in caso di tbc, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Per quanto riguarda particolarmente il trattamento economico si fa rinvio all'art. 31.
Art. 31 - Infortuni e malattie professionali
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal Testo Unico 30-6-1965, n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conserverà il posto al lavoratore per tutto il periodo di inabilità temporanea sussidiata dall'INAIL.
Per quanto riguarda il trattamento economico a carico dell'azienda, varranno le disposizioni di cui all'art. 32.
Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nell'art. 30.
Art. 32 - Trattamento economico in relazione agli artt. 30 e 31
Ai lavoratori che si assentino dal lavoro a causa di malattia o di infortunio l'azienda corrisponderà un trattamento economico equivalente all'importo dell'intera retribuzione di fatto, compreso, l'eventuale compenso per lavoro discontinuo, secondo la durata dell'assenza predetta e fino a concorrenza delle seguenti aliquote dell'importo medesimo, come in appresso specificato:
1) 100% per 6 mesi agli aventi anzianità di effettivo servizio fino a 5 anni;
2) 100% per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 2 mesi agli aventi anzianità di effettivo servizio oltre 5 e fino a 10 anni;
3) 100% per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 4 mesi agli aventi anzianità di effettivo servizio da oltre 10 e fino a 15 anni;
4) 100% per 12 mesi agli aventi anzianità di effettivo servizio superiore a 15 anni.
Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto agli intermedi ed agli operai la cui malattia od infortunio sia stato riconosciuto dai competenti Istituti previdenziali ed assicuratori e agli impiegati che abbiano presentato nei termini previsti la prescritta documentazione.
I trattamenti complessivamente più favorevoli derivanti da precedenti norme contrattuali saranno conservati "ad personam" come condizioni individuali di miglior favore.
Quanto corrisposto dagli Istituti assicuratori a titolo di prestazioni economiche fino a concorrenza delle predette aliquote sarà trattenuto dall'azienda.
Ai lavoratori ammalati di tbc, che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 28-2-1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni e che ricevano la relativa assistenza dai competenti Istituti previdenziali, le aziende corrisponderanno un trattamento economico equivalente all'intera retribuzione di fatto per tutta la durata della conservazione del posto di lavoro ai sensi della predetta Legge.
Qualora il trattamento economico corrisposto dagli Enti sopraindicati subisca successivi aumenti, tali aumenti assorbiranno, fino a concorrenza, il trattamento stabilito dal presente articolo a carico delle aziende.
I trattamenti di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, qualsiasi altro trattamento in vigore.
Chiarimento a verbale - Le Associazioni stipulanti, mentre hanno ritenuto di riconoscere ai lavoratori l'integrazione dei trattamenti economici concessi dagli Istituti assicuratori sono state concordi sulla necessità di prevenire ogni possibilità di abuso. Esse pertanto, a tale scopo, hanno previsto l'apposita norma disciplinare di cui all'art. 42, parte IV, comma 8º.
Art. 33 - Servizio militare e servizio civile sostitutivo
Per il trattamento spettante ai lavoratori in caso di servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo o di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o per servizio civile sostitutivo ha diritto alla decorrenza dell'anzianità ai fini del computo del TFR
Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, il lavoratore che non si sia ripresentato in servizio presso l'azienda sarà considerato dimissionario.
Art. 34 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata.
Il congedo matrimoniale è dovuto anche alla lavoratrice che si dimetterà per contrarre matrimonio.
Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto con dette norme.
Art. 35 - Permessi non retribuiti e aspettative
Il lavoratore può richiedere per motivata necessità, e l'azienda ha la facoltà di concederlo, un periodo di aspettativa senza retribuzione.
Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
L'azienda potrà concedere a richiesta, permessi non retribuiti a lavoratori che abbiano a carico familiari con gravi patologie croniche (anemia mediterranea e simili) o ammalati in fase terminale, sempreché ne documentino la necessità.
Per quanto concerne i lavoratori in condizioni di tossicodipendenza nonché i lavoratori con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza si richiamano le disposizioni del DPR 9-10-1990, n. 309.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda si terrà conto delle indicazioni delle Strutture pubbliche (servizi sanitari delle Usl o strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni) che hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del lavoratore per una eventuale diversa collocazione del lavoratore stesso al fine di facilitarne il reinserimento nell'attività produttiva, anche utilizzando ove possibile orari flessibili e/o part-time nei casi in cui questo sia ritenuto opportuno dalle strutture suddette.
Per quanto concerne i lavoratori portatori di handicap nonché i lavoratori con familiari a carico portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.
Per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11-8-1991, n. 266, si richiamano le disposizioni della Legge stessa.
PARTE V - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 42, parte IV.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per quadri impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi 4 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello 8º, 9º, 10º;
2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello 4º, 5º, 6º, 7º;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di livello 1º, 2º, 3º e per gli intermedi;
b) per quadri impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta da oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 5 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello 8º, 9º, 10º;
2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello 4º, 5º, 6º, 7º;
3) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello 1º, 2º, 3º e per gli intermedi;
c) per quadri impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta oltre i 10 e fino ai 15 anni compiuti:
1) mesi 6 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello 8º, 9º, 10º;
2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello 4º, 5º, 6º, 7º;
3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello 1º, 2º, 3º e per gli intermedi;
d) per quadri impiegati ed intermedi che hanno superato i 15 anni di anzianità di servizio ininterrotta:
1) mesi 8 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello 8º, 9º, 10º;
2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di livello 4º, 5º, 6º, 7º;
3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello 1º, 2º, 3º e per gli intermedi;
e) per gli operai:
1) mesi 3 per gli operai di livello superiore al 1º;
2) mesi 2 per gli operai di livello 1º.
Il servizio compiuto come operaio, come intermedio o come impiegato prima del passaggio alle qualifiche superiori verrà computato nell'intera misura agli effetti della determinazione del termine di preavviso.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.
Il termine di preavviso decorre dal 1 o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Agli effetti del presente articolo oltre la retribuzione di fatto verranno conteggiati anche il premio di produzione, l'eventuale indennità di turno, l'eventuale maggiorazione per orari particolari ed i ratei della 13ª e 14ª mensilità.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso a seguito di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
I lavoratori cui precedentemente veniva riconosciuto un trattamento di preavviso più favorevole di quello sopra indicato lo conservano come condizione individuale di migliore favore.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Il lavoratore, in ogni caso di risoluzione del rapporto, ha diritto, indipendentemente dall'eventuale trattamento di previdenza di cui al successivo art. 62, ad un trattamento di fine rapporto, secondo le disposizioni di cui alla Legge 29-5-1982, n. 297.
La retribuzione annua utile per la determinazione dell'accantonamento da effettuare ai sensi della suddetta Legge è composta esclusivamente da:
- minimo tabellare;
-- indennità di contingenza ex Legge n. 297/1982;
- aumenti periodici di anzianità;
- assegni ad personam;
- indennità di funzione di cui all'art. 16;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo;
- indennità di turno (anche nell'ipotesi del suo mantenimento in cifra ai sensi del 4º e 6º comma dell'art. 22);
- indennità per orari particolari di cui all'art. 8;
- gli elementi suddetti corrisposti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- eventuali altri elementi retributivi aziendali per i quali sia prevista espressamente la computabilità ai fini del TFR
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte si fa richiamo al disposto dell'art. 2122, del codice civile.
Le parti si danno atto che procedure per la corresponsione delle anticipazioni previste dalla Legge 29-5-1982, n. 297, saranno comunicate in sede aziendale.
Le parti confermano che annualmente a ciascun lavoratore sarà fornito l'ammontare delle somme accantonate sulla base di apposito modulo.
Art. 38 - Disciplina dei licenziamenti
In materia di disciplina dei licenziamenti varranno le norme di Legge (Legge 15-7-1966, n. 604; Legge 20-5-1970, n. 300; Legge 11-5-1990, n. 108) e dei vigenti accordi interconfederali.
PARTE VI - Disciplina aziendale e controversie
Art. 39 - Schede di valutazione
Consegna di copia delle schede di valutazione al personale interessato per quelle aziende ove esiste un piano di valutazione del personale. Facoltà del lavoratore interessato di ricorso per le vie gerarchiche.
Il regolamento interno predisposto dall'azienda, sentita la R.S.U., dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.
Art. 41 - Patto di non concorrenza
Eventuali pattuizioni per la restrizione dell'attività professionale del lavoratore successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno regolate ai sensi di Legge.
Art. 42 - Comportamenti in azienda
I. Disciplina aziendale
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Dovranno tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- quals1asi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sulla attività dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente è a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, né esplicare attività contrarie agli interessi aziendali;
3) non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
II. Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva Parte IV.
Procedura per i provvedimenti disciplinari - Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Il provvedimento non potrà essere adottato se non siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i 5 giorni (10 per le unità di lavoro periferiche) successivi al ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, le giustificazioni stesse si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare anche verbalmente le proprie giustificazioni che saranno verbalizzate. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze, con reclamo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
III. Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda;
f) promuova o effettui, nelle sedi di lavoro, collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione;
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
h) non comunichi entro tre giorni il cambiamento dell'indirizzo della sua abitazione.
IV. Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di Legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente Parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nella presente Parte IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
5) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
6) volontaria effettuazione di irregolare scritturazione o timbratura delle schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
7) insubordinazione verso i superiori;
8) godimento abusivo da parte del lavoratore del trattamento economico previsto all'art. 32 (ad esempio: falsificazione di documenti destinati alle certificazioni di malattia; effettuazione di altra attività lavorativa per conto proprio o di terzi; attività ricreative incompatibili con le prescrizioni mediche).
È in facoltà dell'azienda disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
Art. 43 - Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse dalle procedure che seguono le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.
In relazione alle procedure di cui ai successivi punti, le parti si impegnano a rispettare i seguenti criteri:
- attivazione ed efficienza delle procedure;
- gradualità e tempestività di applicazione;
- assenza di conflittualità nelle varie fasi della verifica.
I. Controversie individuali e plurime - Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest'ultimo, entro 10 giorni, comunicherà verbalmente al reclamante l'accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la R.S.U. o l'Organizzazione sindacale territoriale di categoria dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora non si raggiunga un accordo, il lavoratore interessato, o la R.S.U., può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere, entro 10 giorni dal mancato accordo all'Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.
II. Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali - Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
Art. 44 - Contestazioni sulla retribuzione
Tanto in pendenza del rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata.
PARTE VII - Istituti di carattere sindacale
Art. 45 - Rappresentanza sindacale unitaria
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali Filcea- CGIL, Flerica-CISL e Uilcer-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20-12-1993 secondo la disciplina della elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4, parte seconda, del richiamato accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttiva.
Il numero dei componenti la R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi collettivi in essere, sarà pari a:
a) 3 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
b) 6 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 250 dipendenti;
c) 9 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 600 dipendenti;
d) 13 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 600 dipendenti.
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente, dalle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
I componenti della R.S.U., nel numero definito al punto precedente, subentrano al Consiglio di fabbrica, alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla citata Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori, e per la funzione di agente contrattuale per le materie a livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nell'esercizio di tale attività potranno farsi assistere da altri lavoratori dell'unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la R.S.U., in relazione alle materie in discussione.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai lavoratori di più unità produttive dell'azienda, la contrattazione stessa sarà esercitata dai Sindacati di categoria unitamente ad una rappresentanza delle R.S.U. competenti. Ciò anche nel caso che la materia oggetto di contrattazione sia il premio di produttività.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore e trenta minuti per ogni dipendente in forza all'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti al Consiglio di fabbrica o ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
Del predetto monte ore inoltre potranno usufruire anche le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Alla Direzione aziendale sarà comunicata l'eventuale ripartizione.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. e dai Sindacati territoriali per la quota di loro competenza, unitariamente definita, alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da garantire sia l'agibilità sindacale dei componenti le R.S.U., sia il buon andamento dell'attività produttiva.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale.
Nota a verbale - Con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, le aziende prendono atto che le OO.SS. dichiarano che la R.S.U. costituita ai sensi del presente articolo rappresenta tutti i lavoratori: quadri, impiegati, intermedi e operai.
Dichiarazioni a verbale - 1) Considerata l'importanza che assume per i lavoratori e per le imprese l'attività della Commissione ambiente, le parti a livello aziendale opereranno perché nella gestione delle agibilità previste nei limiti del monte ore complessivo si assicurino le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione stessa.
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20-12-1993.
La R.S.U. ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui al secondo comma dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Le parti concordano di dare pratica attuazione alla disposizione di cui all'art. 12 della Legge n. 300/1970, in base alla quale gli Istituti di patronato e assistenza sociale delle OSL firmatarie del contratto riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'adempimento dei compiti di cui al DLCPS 29-7-1947, n. 804, hanno diritto di svolgere su un piano di parità le loro attività all'interno dell'azienda secondo modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 48 - Versamento dei contributi sindacali
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta l'importo del contributo associativo annuale su delega pluriennale.
All'azienda verrà consegnata delega individuale debitamente compilata dal lavoratore, il quale ha la facoltà di disdettare la delega in qualsiasi momento dell'anno.
Peraltro, agli effetti amministrativi la disdetta avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Le deleghe annuali per le nuove iscrizioni potranno essere trasmesse fino al 31 maggio di ogni anno ed avranno efficacia dal 1 gennaio dello stesso anno; le deleghe pervenute successivamente alla predetta data avranno validità dal 1 del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la delega.
Dal 1 gennaio di ogni anno - salvo disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente delle relative deleghe - il contributo sindacale sarà determinato nella misura che sarà stata comunicata preventivamente ai lavoratori dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta mediante versamento sul c/c indicato dalle Organizzazioni sindacali e semestralmente invierà alle predette Organizzazioni l'elenco dei dipendenti ai quali effettua la trattenuta sindacale, suddiviso per unità lavorative.
Le trattenute relative all'importo annuale saranno effettuate mensilmente.
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. Dette assemblee avranno luogo su convocazione della R.S.U. e/o su convocazioni singole o unitarie delle Associazioni sindacali stipulanti congiuntamente il presente contratto. Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dell'orario di lavoro.
La convocazione sarà comunicata per iscritto alla Direzione dell'unità produttiva, e per conoscenza all'Associazione territoriale competente degli industriali, con preavviso di almeno 3 giorni. La comunicazione dovrà contenere la indicazione dell'ora d'inizio e l'ordine del giorno della riunione.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria e riguardi la generalità dei lavoratori dell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, e comunque per un numero massimo di 8 assemblee nel periodo stesso, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno svolgersi normalmente nel periodo terminale o iniziale dell'orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell'unità produttiva e la R.S.U. anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
Per il personale turnista la partecipazione all'assemblea dovrà garantire la normale prosecuzione delle lavorazioni secondo modalità da concordare tra la Direzione dell'unità produttiva e la R.S.U.
Sarà data comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione dell'unità produttiva, dirigenti esterni di ogni Sindacato stipulante il presente contratto.
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a disposizione della R.S.U., per l'esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Inoltre la R.S.U. ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, anche nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le sue riunioni.
Art. 51 - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche
a) Cariche sindacali - I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono a richiesta essere collocati in aspettativa per tutta la durata della carica stessa.
Durante tale aspettativa non compete alcun trattamento economico; peraltro essa sarà computata come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali per un massimo di tre anni.
b) Cariche pubbliche - Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche avrà diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del mandato. Il periodo di assenza dal lavoro, trascorso nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma sarà considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali fino ad un massimo di tre anni.
Art. 52 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi stessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e siano compatibili, a giudizio dell'azienda, con le esigenze di servizio.
Ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria o dei Sindacati regionali o provinciali del settore petrolifero, i permessi di cui al precedente comma saranno fino ad un massimo di otto giorni annuali remunerati con la normale retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito se avessero lavorato.
Nota a verbale - In relazione a riconosciute esigenze di contenimento, i Sindacati si impegnano a limitare e, comunque, a non incrementare - complessivamente e nelle singole unità produttive - il numero dei lavoratori beneficiari dei suddetti permessi.
I Sindacati nazionali comunicheranno per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, tramite le Associazioni imprenditoriali nazionali, le qualifiche menzionate nel presente articolo e le successive variazioni.
PARTE VIII - Disposizioni particolari
Fatto salvo quanto previsto nel capitolo Relazioni industriali circa le problematiche della formazione professionale, le aziende promuoveranno interventi formativi e di aggiornamento professionale dei quadri per favorire adeguati livelli di preparazione e capacità professionale quale supporto delle responsabilità loro affidate.
Ai quadri oltre alle informazioni di cui alla prima parte del contratto che essi utilizzano come gli altri lavoratori e che rivestono rilevante importanza per il ruolo svolto, verranno fornite informazioni, anche al fine di una valutazione congiunta, su concetti e linee guida delle politiche che li riguardano. In modo particolare per quanto riguarda la formazione saranno fornite informazioni sui contenuti, sui programmi e sulle risorse.
Ferme restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e di diritti di autore, previa espressa autorizzazione aziendale, al quadro è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
In caso di svolgimento di mansioni da quadro di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di quadro può essere effettuata anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi corrispondente al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
In occasione degli incontri previsti nella prima parte del presente contratto saranno esaminate le problematiche attinenti ai quadri.
Fermo restando quanto precisato al punto 3 delle dichiarazioni a verbale del presente articolo, i lavoratori con qualifica di quadro, se espressamente richiesti dalle aziende di prestazioni lavorative notturne e nei giorni festivi, hanno diritto al riconoscimento del lavoro effettuato.
Dichiarazioni a verbale - 1. Fermo restando la unicità e titolarità della R.S.U. nella contrattazione, lavoratori con la qualifica di quadro possono essere espressi dalla R.S.U., ove non ne facciano già parte, per la rappresentanza delle materie interessanti i quadri: ciò con riferimento sia all'attività delle Commissioni miste previste dal contratto, sia alle fasi di negoziazione e verifica previste in rapporto ai premi di produttività.
2. Tenuto conto dell'importanza del contributo che i quadri per il loro ruolo possono offrire alle fasi di rapporto informativo e di confronto tra azienda e rappresentanze dei lavoratori, le parti si danno parimenti atto della opportunità che, ferma restando la unitarietà della rappresentanza dei lavoratori da parte della R.S.U., lavoratori con tale qualifica possono essere espressi dalla R.S.U., ove non ne facciano già parte, per partecipare direttamente alle fasi di rapporto di cui trattasi.
3. Tenuto conto della non applicabilità nei confronti dei quadri non turnisti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di prestazioni supplementari e straordinarie, le parti si danno atto che, per i suddetti lavoratori, le rilevazioni giornaliere sulla presenza in azienda debbono intendersi effettuate ai soli fini della sicurezza.
4. Le parti si danno atto che, in conformità a quanto previsto al punto L) della parte prima del presente contratto, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori con qualifica di quadro sarà assicurata la copertura delle spese per l'assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia.
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato
Si applicano le disposizioni in vigore.
Art. 55 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
È demandata a livello aziendale la regolamentazione dei permessi giornalieri retribuiti da concedere in occasione delle prove di esame relative ai corsi regolari di studio specificati nell'art. 10 della Legge n. 300/1970.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio specificati nell'art. 10 della Legge n. 300/1970, oltre a quanto ivi stabilito in merito ai turni di lavoro ed alle prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali, verranno comunque concessi giorni di permesso retribuito, precedenti il giorno di esame e comprensivi dello stesso, nella misura di:
- due giorni per sostenere esami universitari in località diversa dalla sede di lavoro;
- quattro giorni per sostenere esami di diploma universitario o di laurea.
I suddetti permessi si intendono assorbiti dagli eventuali maggiori permessi concessi allo stesso titolo a livello aziendale.
In ogni caso l'interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti riconosciutigli.
I lavoratori che, al fine di migliorare ed ampliare, in relazione all'attività aziendale, la propria preparazione, intendono frequentare corsi di aggiornamento professionale presso istituti di istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, potranno chiedere permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore triennali pro-capite e nei limiti di un monte ore triennale complessivo messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'unità produttiva.
Il suddetto monte ore complessivo sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti in forza nell'unità produttiva a tale data.
Le 150 ore pro-capite per il triennio potranno essere usufruite anche in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro per frequentare i suddetti corsi non dovranno superare il 2% del personale in forza nell'unità produttiva.
Dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Il lavoratore che richieda di assentarsi dal lavoro ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso al quale intende partecipare, che dovrà comportare la frequenza ad un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tali fini il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno definite a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni caso l'interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti riconosciutigli.
La concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose non dovrà superare i limiti massimi (M.A.C.) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Si precisa che dette tabelle - che verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati - vengono richiamate per quelle parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime.
Nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti stipulanti il presente contratto.
L'azienda adotterà le misure atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
Sarà assicurata la corretta informazione e l'adeguata formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione, anche in rapporto alle eventuali modifiche tecnologiche, tenendo conto, ove necessario, della nazionalità dei lavoratori.
L'azienda si adopererà affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti anche attraverso informazione e formazione le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
L'azienda committente verificherà l'osservanza ed il rispetto delle misure di sicurezza stabilite, nell'area interessata dai lavori, e promuoverà il coordinamento fra le attività sotto il profilo della sicurezza.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione alle R.S.U.
Fermo restando che la R.S.U. è la titolare esclusiva dei rapporti con la Direzione aziendale, la R.S.U. di ogni unità produttiva nomina, di norma tra i suoi componenti, gli incaricati ad esaminare in sede tecnica con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Sulla base degli indirizzi che perverranno dal livello nazionale, la R.S.U., d'intesa con la Commissione ambiente, potrà concordare con la Direzione aziendale programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'ambiente ed alla sicurezza, anche mediante l'utilizzo delle 150 ore di cui all'articolo 56 del presente CCNL
Annualmente l'azienda fornirà alla R.S.U., assistita dalla Commissione ambiente, informazioni relative al razionale utilizzo delle risorse e alla salvaguardia dell'ambiente.
Saranno inoltre fornite informazioni in merito agli investimenti effettuati nell'anno, nonché quelli programmati per l'anno successivo, riferiti alla sicurezza e prevenzione ambientale.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali in materia di sicurezza e ambiente la R.S.U., avvalendosi della Commissione ambiente:
a) controlla lo stato di applicazione delle norme di Legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presenta alla direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa e per eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambiente di lavoro;
c) promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della Legge n. 300 del 20-5-1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, anche attraverso un uso mirato della medicina preventiva;
d) promuove iniziative ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio, di cui all'art. 56 del presente CCNL;
e) concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della Legge n. 833 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USl o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo; assiste agli accertamenti relativi;
f) concorda di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con la Commissione ambiente di cui sopra, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la R.S.U.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato;
g) controlla il costante aggiornamento di:
- il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della Commissione ambiente e dei lavoratori;
- il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché dati specifici relativi al personale femminile.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Agli effetti dei controlli periodici ai lavoratori trasfertisti sarà messa a disposizione una copia del libretto personale.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
- scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/1988.
La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e la loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo. La scheda riporterà le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.
Le parti hanno la piena libertà di acquisizione e di valutazione in merito ai risultati delle indagini ambientali.
Le aziende porteranno a conoscenza della R.S.U.:
- i programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni tempestive in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR n. 175/1988), di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10-8-1988), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la R.S.U. soluzioni alternative.
Per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale le parti ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- corretta positura ergonomica;
- effettuazione di visite specialistiche, mirate e periodiche a carico aziendale;
- utilizzo dei mezzi protettivi eventualmente necessari, indicati da organi competenti.
Nota a verbale - La R.S.U. è tenuta alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Art. 59 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di Legge.
La lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di Legge, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria per maternità.
Art. 60 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di Legge sulla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un'ora (in mezz'ora, nel caso di lavoro a turno), quando l'orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.
Art. 61 - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e per un miglior inserimento e utilizzo nel contesto aziendale le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali con il supporto tecnico della struttura pubblica competente.
L'attuazione degli eventuali progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla Legge n. 482/1968, esamineranno le possibilità di superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento della attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
Si porteranno a conoscenza presso le aziende, elenchi di imprese cooperative, con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
Per la disciplina delle Casse di previdenza esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto, presso le singole aziende interessate, valgono le norme stabilite aziendalmente.
Norma transitoria - La misura percentuale e i criteri di computo dei contributi in atto all'entrata in vigore del presente contratto restano invariati per tutta la durata del contratto stesso.
Art. 63 - Cessione e trasformazione dell'azienda
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 64 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Le aziende distribuiranno gratuitamente a tutti i lavoratori dipendenti una copia del presente contratto.
Per l'applicazione di quanto sopra, avrà valore esclusivamente l'edizione stampata a cura delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, dalle quali pertanto le aziende acquisteranno, al prezzo unitario di lire 22.000, le copie necessarie alla suddetta distribuzione.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
PARTE IX - Disposizioni finali
Art. 65 - Abrogazione del precedente contratto - Condizioni di miglior favore
Salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli, il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, annulla e sostituisce il CCNL 3-8-1990.
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altri trattamenti.
Verranno mantenute individualmente ai lavoratori in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente contratto le condizioni di miglior favore da essi godute a tale data derivanti da precedenti contratti o accordi stipulati fra le stesse parti contraenti, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli del presente contratto.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1-1-1994 e sarà valido fino al 31-12-1997 per la materia normativa e fino al 31-12-1995 per la materia retributiva.
Successivamente esso si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quattro mesi prima della scadenza.
Allegato 1 - Norme particolari per le aziende di cui allanota in calce alla costituzione delle parti
D) Appalti
Le aziende di imbottigliamento e di distribuzione di GPL non concederanno in appalto lavorazioni relative a cicli di produzione intendendosi come tali le lavorazioni comprese tra l'attacco e il distacco delle bombole dalla catena, incluse queste due fasi.
Le aziende non concederanno altresì in appalto operazioni di collaudo delle bombole all'interno dell'azienda. La verifica dell'attuazione della presente intesa sarà fatta in sede aziendale.
Restano peraltro salvi fino alla loro scadenza gli appalti in corso stipulati prima della firma del presente accordo.
Le Organizzazioni firmatarie si adopereranno per la soluzione di eventuali problemi conseguenti all'applicazione di tale norma.
Parte II
Art. 2 Periodo di prova
L'assunzione ha luogo con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i livelli A, B, C;
- 4 mesi per i livelli D, E, F, G;
- 2 mesi per i livelli H, I.
Durante il periodo di prova il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso.
Ai lavoratori, qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari, dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro il 15 del mese stesso o successivamente.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio intervenuti dopo il compimento della metà dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facoltà di recesso come al terzo comma - purché a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il servizio entro un periodo massimo di giorni 30 dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione della norma di cui al precedente comma potrà essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Art. 5 Classificazione del personale
A)
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da nove livelli raggruppati in 4 aree professionali. L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
Le parti concordano di utilizzare il criterio indicato al comma precedente per inquadrare le nuove professionalità che potranno essere individuate a livello aziendale in relazione ad innovazioni tecnologiche o di organizzazione del lavoro.
B)
Fermo restando quanto previsto al precedente punto A) le 4 aree nelle quali sono raggruppati i nove livelli sono individuate secondo il seguente schema:
1ª area (livelli A-B) - quadri e lavoratori con funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo o di alta professionalità;
2ª area (livelli C-D) - lavoratori che svolgono funzioni per la attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono mansioni di concetto di notevole complessità con eventuale guida e controllo di altri lavoratori;
3ª area (livelli E-F) - lavoratori che svolgono attività di concetto o in possesso di specializzazione professionale per l'esecuzione autonoma di lavori anche delicati e complessi, eventualmente con guida e controllo di altri lavoratori;
4ª area (livelli G-H-I) - lavoratori che svolgono attività d'ordine o lavori qualificati o di semplice esecuzione.
C)
In applicazione delle disposizioni della Legge n. 190 del 13-5-1985 le parti si danno atto che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che, collocati in posizione di fondamentale interesse aziendale, effettuando una prestazione lavorativa caratterizzata da particolari contenuti quantitativi e qualitativi, nonché da accentuata responsabilità ed autonomia, concorrono a determinare gli obiettivi aziendali, e svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori ad alta professionalità impiegatizia, sulla base di ampie deleghe, o che svolgono funzioni specialistiche di equivalente ampiezza ed importanza.
Riconoscendo piena corrispondenza qualitativa tra i suddetti requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri e quelli posti dall'art. 4 per l'accesso ai massimi livelli retributivi del vigente sistema di classificazione dei lavoratori, le parti concordano di attribuire la qualifica di quadro ai lavoratori inquadrati nel livello A, nonché ai lavoratori del livello B che svolgono, con carattere di continuità, mansioni di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori di seguito elencate:
- Responsabile delle operazioni di ricerca geofisica o geologica con guida e controllo di altri lavoratori.
- Responsabile di filiale di vendita GPL.
- Responsabile della gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti che opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell'ambito di indirizzi generali indicatigli, con deleghe e responsabilità in materia di condizioni di pagamento e obiettivi di vendita. Stipula contratti, promuove investimenti, azioni promozionali e pubblicitarie, mantiene i rapporti con enti esterni e pubblici, valuta il potenziale commerciale e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
D) Declaratorie e profili
LIVELLI A-B
Declaratoria - Appartengono ai livelli compresi in questa area:
I quadri con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nel coordinamento di più unità organizzative, quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa, quelli che si caratterizzano per l'elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale; nonché i lavoratori con funzioni direttive che si caratterizzano per l'elevato contenuto professionale, coordinando unità organizzate.
Profili livello A
- Responsabile di sede centrale che sovraintende e coordina tutte le attività di contabilità generale (rilevazioni sistematiche, clienti, fornitori, banche, ecc.).
- Responsabile di sede centrale delle vendite, su scala nazionale, con assistenza agli uffici periferici, per tutti i problemi attinenti alle vendite.
Profili livello B
- Responsabile delle operazioni di ricerca geofisica o geologica con guida e controllo di altri lavoratori.
- Responsabile di filiale di vendita GPL.
- Responsabile della gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti che opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell'ambito di indirizzi generali indicatigli, con deleghe e responsabilità in materia di condizioni di pagamento e obiettivi di vendita. Stipula contratti, promuove investimenti, azioni promozionali e pubblicitarie, mantiene i rapporti con Enti esterni e pubblici, valuta il potenziale commerciale e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
* Tecnico che guida, coordina e controlla tutte le operazioni inerenti alle attività di una sonda di perforazione in un settore minerario.
* Specialista che assicura nell'ambito di settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, ricerca chimica e tecnologica e qualità prodotti, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, E.D.P., programmazione, fiscale, finanziario, ricerche di mercato, ecc.), in situazioni e circostanze variabili, l'applicazione di norme generali e particolari e di procedure complesse con interventi nella interpretazione ed eventualmente nella attuazione pratica, risolve in autonomia problemi che riflettono esigenze differenziate e ne garantisce i risultati, contribuisce alla definizione di programmi ed alla impostazione di linee di azione di interesse generale.
LIVELLO C
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
* Procuratore doganale di deposito, con firma depositata, responsabile dell'impostazione e dello svolgimento di tutte le operazioni doganali.
* Specialista in settori di rilevante importanza aziendale (giuridico, economico, tecnico, elaborazione di stipendi e paghe e relativi adempimenti assicurativi, fiscali e contabili, amministrativo, commerciale, marketing, pubblicità, organizzazione, E.D.P., programmazione, fiscale, finanziario, ecc.), imposta autonomamente le modalità operative della propria attività, risolve problemi del settore sulla base di elementi generali, fornisce il proprio contributo di conoscenze specialistiche per la soluzione di problemi di natura composita.
* Addetto agli acquisti di materiali o all'appalto dei servizi ed alla predisposizione dei relativi contratti; ricerca i possibili fornitori; effettua le gare. Analizza le offerte; propone il fornitore.
* Responsabile di importante unità produttiva di imbottigliamento GPL.
* Responsabile che con piena autonomia coordina e controlla l'attività di un campo produttivo minerario di rilevante importanza aziendale.
* Assistente lavori nuove costruzioni e montaggi con firma di libretti di misura a cui viene affidata la supervisione ed il coordinamento di importanti lavori nel campo sia meccanico, sia civile, sia elettronico, sia strumentistico.
* Lavoratore venditore addetto alle vendite di lubrificanti ed altri prodotti chimici; opera con autonomia ed iniziativa nell'ambito delle direttive generali impartitegli, secondo gli obiettivi fissati, nonché con responsabilità amministrativa. Promuove e realizza le vendite dei prodotti, controlla l'applicazione delle clausole contrattuali.
* Tecnico di laboratorio di ricerca applicata che, in base a specifica preparazione tecnico-scientifica, raccoglie ed analizza criticamente i risultati di complesse analisi speciali eseguite dal personale eventualmente da lui dipendente, fornisce un contributo mediante il proprio apporto critico all'attività di ricerca od alla corretta applicazione dei prodotti.
LIVELLO D
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili:
* Programmatore che realizza programmi sul computer sulla base di specifiche.
* Lavoratore addetto all'esplicazione di lavori specifici di contabilità generale.
* Addetto agli acquisti di materiali che in base a schemi ricorrenti compila i relativi contratti, ricerca i possibili fornitori, tabulando le offerte.
* Addetto di ufficio studi economici e ricerche di mercato o di ufficio commerciale di sede incaricato della raccolta, selezione ed elaborazione di dati.
* Tecnico di laboratorio che esegue con autonomia complesse analisi, con interpretazione dei risultati delle stesse, e che eventualmente guida e controlla altri analisti.
* Capo turno di impianto continuo di produzione olii lubrificanti rigenerati.
LIVELLO E
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che comportano iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, per le quali si richiede una particolare specifica conoscenza tecnica od amministrativa, con adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, nonché i lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai, nonché i lavoratori che in condizioni di autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di rilievo, variabilità e complessità, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
* Disegnatore addetto all'aggiornamento di schemi meccanici, elettrici, strumentistici, civili.
* Addetto amministrativo di magazzino principale con conoscenza dei materiali in dotazione, con controllo amministrativo merci in entrata ed in uscita.
* Responsabile in sede di archivio centralizzato o centro riproduzione o della gestione del magazzino stampati e cancelleria.
* Lavoratore segretario di direzione di sede. Opera correntemente per le attività di stenografia dattilografia, telescrivente, telefono, corrispondenza di concetto, compiti di ufficio.
* Analista di laboratorio incaricato dell'esecuzione di analisi fisiche e chimiche o prove meccaniche con interpretazione dei risultati delle stesse.
* Lavoratore addetto alle vendite di prodotti GPL, ricerca clientela, con limitata autonomia negoziale.
** Lavoratore che nel campo della manutenzione (meccanica, elettrica, strumentistica, civile) interviene con completa autonomia in uno di tali campi con la responsabilità della corretta ed efficiente esecuzione dei lavori, guidando, controllando ed eventualmente addestrando altri lavoratori.
** Capo piazzale carico via terra (autobotti e/o ferrocisterne) con guida e controllo degli addetti.
** Lavoratore che, anche in turno, in deposito doganale esegue tutte le operazioni di ricezione, movimentazione e caricazione prodotti con il coordinamento degli addetti.
** Capo rampa di impianto di imbottigliamento GPL con guida e controllo degli addetti.
*** Preparatore miscelazione olii che, possedendo una completa conoscenza dei relativi procedimenti provvede a tutte le operazioni relative.
*** Strumentista che opera sull'intera gamma delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettro-pneumatiche e combinate).
*** Lavoratore che esegue in piena autonomia il montaggio e l'aggiustaggio di tutti i meccanismi, macchinari o attrezzature, anche le più complesse, effettuandone la messa a punto, oppure lavoratore che esegue, in piena autonomia e con l'interpretazione del disegno, la installazione di impianti di erogazione GPL, provvedendo anche alla messa in opera delle tubazioni.
LIVELLO F
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di concetto di natura tecnica e amministrativa, anche complesse e di notevole variabilità, nonché i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
* Addetto di centro servizi o di piccola unità organizzativa (reparto, ufficio) di sede centrale o di unità organizzativa di periferia che svolge utilizzando macchine a supporto magnetico, attività di corrispondenza, stenografia, dattilografia, telescrivente e centralino con semplici elementi di lingua estera, archiviazione, distribuzione cancelleria, smistamento posta, assistenza per organizzazione viaggi, semplici compiti di ufficio.
* Telescriventista che opera con cognizioni di lingua estera.
* Lavoratore che in base a norme in uso svolge nelle sedi periferiche compiti di compilazione, riepilogo e controllo di fatture e di documenti di movimento delle merci e degli imballaggi, con eventuale utilizzo di terminale di calcolatore o mini-computer.
*** Lavoratore che effettua interventi di controllo, riparazione, taratura su strumenti (elettronici, elettro-pneumatici, analizzatori di processo, ecc.).
*** Analista di laboratorio che esegue tutte le analisi sia di natura fisica che chimica; può eseguire anche il prelievo dei campioni.
*** Lavoratore che opera alternativamente sui quadri di tutte le unità dell'impianto di produzione lubrificanti rigenerati operando, quando necessario, anche all'esterno.
*** Perforatore che, su impianti di terra e a mare, partecipa allo svolgimento delle operazioni di perforazione alternandosi con il capo perforatore ai comandi dell'argano, svolgendo controlli sul funzionamento di macchinari, attrezzature e sulla circolazione e caratteristiche del fango, ecc., nonché alle operazioni complementari e ausiliarie dell'attività di perforazione e alle operazioni di trasferimento impianto.
*** Gruista che effettua operazioni di sollevamento, spostamento e piazzamento di macchine ed apparecchiature anche di grandi dimensioni ed in qualunque posizione con il comando della manovra.
LIVELLO G
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni d'ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro, nonché i lavoratori che svolgono attività non specificatamente operative comportanti fiducia e responsabilità, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, con eventuale guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Profili:
* Addetto allo schedario di dati per calcolatore.
* Addetto che svolge, utilizzando anche macchine a supporto magnetico, attività di stenografia, dattilografia e archiviazione.
* Centralinista con semplici elementi di lingua straniera.
*** Portiere addetto al controllo varchi, che esplica servizi vari di portineria e che può anche svolgere attività di ricezione e smistamento telefonate.
*** Fattorino autista di vettura che oltre a svolgere i compiti di fattorino interno, ha incarichi di consegna documenti con semplici operazioni presso dogane, banche, ferrovie, ecc.
*** Autista rifornitore di GPL sfuso e confezionato con svolgimento di tutte le operazioni amministrative connesse.
*** Addetto alla conduzione di caldaie o autoclavi per la produzione di grassi, eteri, ossietilati e prodotti similari.
*** Operatore addetto alla filtrazione, miscelazione, additivazione e confezionamento di lubrificanti e/o omogeneizzazione grassi.
*** Conduttore di caldaia con superficie inferiore a 500 mq o produzione di vapore inferiore a 20 tonn/h, con attrezzature accessorie.
*** Operatore H20 addetto all'impianto di trattamento effluenti con ciclo biologico che esegue anche analisi semplici, a cui siano eventualmente affidate anche vasche di decantazione e torri di raffreddamento.
*** Lavoratore che esegue, nella propria attività ed in autonomia, lavori di manutenzione e costruzione, intervenendo su parti di macchinari, attrezzature ed apparecchiature quali ad esempio:
- meccanico aggiustatore;
- saldatore;
- elettricista;
- montatore meccanico.
*** Distributore di magazzino principale con conoscenza tecnico pratica dei materiali in dotazione incaricato delle relative annotazioni di carico e scarico.
*** Operatore di sala pompe o di parco serbatoi GPL, che assicura l'efficiente funzionamento delle attrezzature, messa a punto delle linee, misurazione campionamento serbatoi, registrazione dati di pompaggio sui movimenti in corso, etilazione e miscelazione con additivi: coloranti e denaturanti.
*** Responsabile del ricollaudo bombole.
*** Lavoratore che opera in turno in campo minerario.
*** Lavoratore che opera normalmente su tutte le strutture di impianti di processo (forni, colonne, compressori, pompe, scambiatori, ecc.) come operatore esterno.
*** Operatore addetto al trattamento degli olii lubrificanti con calce, soda e terre decoloranti ed alla filtrazione degli stessi con scarico e pulizia delle filtropresse.
*** Addetto al trattamento degli olii lubrificanti con acido solforico, alla smelmatura degli stessi e neutralizzazione con calce e soda.
LIVELLO H
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica d'ufficio, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili:
* Dattilografo.
*** Lavoratore addetto allo scarico e al carico di autobotti e/o ferrocisterne di tutti i prodotti petroliferi con l'esecuzione del lavoro a più pensiline di carico.
*** Addetto ad apparecchiature di riempimento olii, grassi, GPL.
*** Lavoratore che opera come aiuto ad altri lavoratori per i lavori di manutenzione.
*** Conduttore di carrelli elevatori.
LIVELLO I
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori addetti a compiti puramente esecutivi.
Profili:
*** Addetto lavaggio vetrerie che esegue anche il ritiro dei campioni dei prodotti da analizzare.
*** Addetto alle operazioni manuali di infustamento, imbottigliamento e insaccamento prodotti.
*** Addetto alle operazioni manuali di pallettizzazione e carico di prodotti imballati.
*** Addetto al carico e scarico materiali, compreso lo stoccaggio manuale delle bombole.
Nota a verbale - La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti le diverse qualifiche sono contrassegnate come segue:
Qualifica di quadro: -
Qualifica impiegatizia: *
Qualifica speciale: **
Qualifica operaia: ***
Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni per i settori dei lubrificanti e GPL - Federchimica e OO.SS. dei lavoratori, nell'affermare che il sistema classificatorio previsto dal contratto collettivo, composto da 9 livelli raggruppati in quattro aree professionali, deve risultare sempre adeguato alle esigenze inerenti l'inquadramento del personale, istituiscono una Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni per i settori dei lubrificanti e GPL al fine di:
- effettuare un'ampia ricognizione sull'attuale assetto del sistema classificatorio con particolare riferimento alle figure professionali presenti nelle realtà aziendali in rapporto ai profili esemplificativi riportati in contratto;
- verificare, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali, la necessità di eventuali modifiche alla attuale struttura classificatoria e, conseguentemente, formulare proposte al riguardo.
I lavori della Commissione inizieranno con il giugno 1991 e dovranno essere completati entro il giugno 1992.
Art. 7 Orario di lavoro
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore l'orario normale di lavoro per i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8 non potrà eccedere le 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro come sopra disposto, sarà distribuito su cinque giorni della settimana per tutti i lavoratori non turnisti né addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti escluse le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana, ricorrendo, se necessario, ad avvicendamenti tra gruppi di lavoratori per quanto riguarda il godimento del predetto giorno di sosta settimanale.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; ecc.), l'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 45 ore settimanali (44 per l'autista kilolitrico e per l'autobottista).
Le ore lavorate dagli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia oltre le 40 e fino alle 45 ore settimanali (44 per l'autista kilolitrico e per l'autobottista) saranno compensate con il 100% di quote orarie della paga di fatto.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, nonché per i lavoratori addetti agli orari particolari di cui al punto B) dell'art. 8, l'orario normale di lavoro annuo è di 233,5 giornate di otto ore lavorative al lordo delle ferie. Per tali lavoratori gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell'applicazione dell'orario contrattuale annuo di lavoro, verranno definiti in sede aziendale con la R.S.U., e in relazione alla esigenza della attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno tenere conto del godimento delle ferie e dei riposi settimanali, dell'assenteismo medio per morbilità ed infortunio, nonché delle flessibilità connesse alle polivalenze.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la riduzione di orario già attuata a norma del contratto precedente nonché quelle di cui ai successivi commi si combini con un maggior livello di efficienza e produttività.
A tal fine, i regimi dell'orario di lavoro, funzionali ad un più intenso e produttivo utilizzo degli impianti e dei mezzi, dovranno tra l'altro consentire:
- flessibilità gestionale delle prestazioni;
- sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze produttive;
- articolazione dell'orario normale come media su un arco di più settimane. A tal fine, le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative, programmi comprendenti prestazioni settimanali con orari superiori o inferiori di 8 ore rispetto all'orario contrattuale normale distribuite su un numero di giorni tra 6 e 4, nel rispetto dell'orario contrattuale annuo;
- una distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni e/o in misura diversa nelle singole giornate lavorative della settimana.
Per quanto in particolare riguarda le modalità della prestazione lavorativa dei turnisti, le parti concordano che deve essere considerata insita nell'attività di lavoro in turno la possibilità di essere chiamati in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione.
La materia sarà oggetto di specifici accordi a livello aziendale.
Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento, ove esista.
L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere ai sensi dell'art. 12 del RDL 10-9-1923, n. 1955.
A livello aziendale, potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno differenziati durante l'arco dell'anno.
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la R.S.U.
Eventuali riduzioni già in atto saranno assorbite fino a concorrenza dalla riduzione di orario prevista per i lavoratori di cui al 1º e 4º comma del presente articolo dall'accordo interconfederale 22-1-1983 (40 ore annue), dal CCNL 12-12-1986 (20 ore annue) e dal CCNL 3-8-1990 (8 ore annue, fatta eccezione per i lavoratori addetti ad orari particolari di cui al punto A) dell'articolo 7, per i quali l'orario normale di lavoro è stato ridotto di 12 ore su base annua).
Chiarimenti a verbale - 1) Per la regolamentazione degli orari di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento delle stazioni di servizio e di rifornimento dei chioschi e dei distributori stradali, gestiti direttamente dalle società soggette all'applicazione del presente contratto, varranno le disposizioni emanate dalle Autorità competenti, in relazione alla particolarità della disciplina normativa in atto per tale settore di attività.
2) Le parti si danno atto che con i sopra riportati esempi di addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia non si è inteso apportare alcuna modificazione o limitazione alle relative norme di Legge.
Art. 16 Minimi tabellari
Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascun livello i minimi tabellari in vigore dal 1-4-1994 e dal 1-5-1995:
| Minimi in vigore | |
livelli | dal 1-4-1994 | dal 1-5-1995 |
A | 1.600.500 | 1.722.200 |
B | 1.406.000 | 1.512.800 |
C | 1.258.100 | 1.353.800 |
D | 1.115.300 | 1.200.000 |
E | 993.700 | 1.069.200 |
F | 913.700 | 983.000 |
G | 825.100 | 887.600 |
H | 739.500 | 795.800 |
I | 633.100 | 681.200 |
Per ottenere il minimo orario i minimi tabellari vengono divisi per 175.
Ai lavoratori con qualifica di quadro ai sensi del punto C) dell'articolo 4 delle presenti norme particolari, viene attribuita una indennità di funzione, per 14 mensilità, pari ai seguenti importi:
livelli | dal 1-1-1995 |
A | 225.000 |
B | 160.000 |
Art. 17 Indennità di contingenza
Per la disciplina dell'indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti fino al 31-12-1991, fatte salve le quote conglobate nei minimi tabellari.
A tutti i lavoratori verrà pertanto corrisposta l'indennità di contingenza spettante per i maggiori di età, nella misura in vigore alla suddetta data del 31-12-1991, di seguito riportata:
livelli | 31-12-1991 |
A | 1.057.198 |
B | 1.044.510 |
C | 1.034.774 |
D | 1.025.518 |
E | 1.017.507 |
F | 1.012.294 |
G | 1.006.557 |
H | 1.000.824 |
I | 993.908 |
La quota oraria dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo l'importo mensile della stessa per 175.
Art. 18 Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1-12-1984 il lavoratore ha diritto al compimento di ciascun biennio di effettivo servizio ad un aumento della retribuzione nelle seguenti misure:
livelli | valori unitari |
| dal 1-12-1984 |
A | 43.750 |
B | 41.850 |
C | 39.400 |
D | 36.300 |
E | 33.850 |
F | 31.900 |
G | 30.500 |
H | 29.350 |
I | 27.400 |
L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a dodici volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In occasione dei passaggi di livello il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Al fine di determinare il numero degli aumenti periodici già maturati l'importo suddetto verrà diviso per il valore unitario relativo al nuovo livello di appartenenza.
Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza, sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
La frazione di aumento periodico che si dovesse determinare nel corso del rapporto di lavoro sarà conguagliata in occasione dell'ultimo aumento periodico.
Art. 36 Preavviso di risoluzione del rapporto
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 42, parte IV.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per i quadri, gli impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi 4 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello B, C;
2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello D, E, F;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di livello G, H, I e per gli intermedi;
b) per i quadri, gli impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta da oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 5 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello B, C;
2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello D, E, F;
3) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello G, H, I e per gli intermedi;
c) per i quadri, gli impiegati e intermedi con anzianità di servizio ininterrotta oltre i 10 e fino ai 15 anni compiuti:
1) mesi 6 di preavviso per i quadri e per gli impiegati di livello B, C;
2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello D, E, F;
3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello G, H, I, e per gli intermedi;
d) per i quadri, gli impiegati ed intermedi che hanno superato i 15 anni di anzianità di servizio ininterrotta:
1) mesi 8 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello B, C;
2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di livello D, E, F;
3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello G, H, I e per gli intermedi;
e) per gli operai:
1) mesi 3 per gli operai di livello superiore al livello 1º;
2) mesi 2 per gli operai di livello 1.
Il servizio compiuto come operaio, come intermedio o come impiegato prima del passaggio alle qualifiche superiori verrà computato nell'intera misura agli effetti della determinazione del termine di preavviso.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.
Il termine di preavviso decorre dal 1 o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Agli effetti del presente articolo oltre la retribuzione di fatto verranno conteggiati anche il premio di produzione, l'eventuale indennità di turno, l'eventuale maggiorazione per orari particolari ed i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso a seguito di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
I lavoratori cui precedentemente veniva riconosciuto un trattamento di preavviso più favorevole di quello sopra indicato lo conservano come condizione individuale di migliore favore.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Allegato 1 bis - Accordo 20-4-1993 sulle assunzioni riservate ex art. 25 Legge 223/91
Il 20-4-1993 in Milano tra FEDERCHIMICA
e FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILPEM-UIL
Parti stipulanti il CCNL per gli addetti all'industria di produzione di oli lubrificanti e di imbottigliamento e distribuzione di GPL,
premesso che
- l'art. 25, comma 2, della Legge 23-7-1991, n. 223 affida alla contrattazione collettiva di categoria l'individuazione delle qualifiche dei lavoratori la cui assunzione non rientra nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dallo stesso articolo;
- l'individuazione delle qualifiche di cui sopra deve risultare coerente con l'assetto generale della Legge n. 223/1991, finalizzata a sostenere i processi di ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese nonché i relativi riflessi occupazionali anche attraverso la possibilità di reimpiego;
si conviene quanto segue
1. Tra le assunzioni successive all'11-8-1991, costituenti la base di calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, comma 1 e 6, della Legge 23-7-1991, n. 223, non rientrano quelle del personale inquadrato nei livelli A, B, C, D dell'art. 4 del CCNL 3-8-1990 - norme particolari per lubrificanti e GPL - Allegato A, nonché le seguenti figure professionali sinteticamente tratte dai livelli E, F, G del predetto art. 4.
LIVELLO E
- Addetto amministrativo di magazzino con conoscenza dei materiali in dotazione, con controllo amministrativo merci in entrata ed in uscita.
- Responsabile in sede di archivio centralizzato o centro riproduzione o della gestione del magazzino stampati e cancelleria.
- Analista di laboratorio incaricato dell'esecuzione di analisi fisiche e chimiche o prove meccaniche con interpretazione dei risultati delle stesse.
- Lavoratore addetto alle vendite di prodotti GPL, ricerca clientela, con limitata autonomia negoziale.
- Lavoratore che nel campo della manutenzione (meccanica, elettrica, strumentistica, civile) interviene con completa autonomia in uno di tali campi con la responsabilità della corretta ed efficiente esecuzione dei lavori, guidando, controllando ed eventualmente addestrando altri lavoratori.
- Capo piazzale carico via terra (autobotti e/o ferrocisterne) con guida e controllo addetti.
- Lavoratore che, anche in turno, in deposito doganale esegue tutte le operazioni di ricezione, movimentazione e caricazione prodotti con il coordinamento degli addetti.
- Capo rampa di impianto di imbottigliamento GPL con guida e controllo degli addetti.
- Preparatore miscelazione olii che, possedendo una completa conoscenza dei relativi procedimenti provvede a tutte le operazioni relative.
- Strumentista che opera sull'intera gamma delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettro-pneumatiche e combinate).
- Lavoratore che esegue in piena autonomia il montaggio e l'aggiustaggio di tutti i meccanismi, macchinari o attrezzature, anche le più complesse, effettuandone la messa a punto, oppure lavoratore che esegue, in piena autonomia e con l'interpretazione del disegno, la installazione di impianti di erogazione GPL, provvedendo anche alla messa in opera delle tubazioni.
LIVELLO F
- Lavoratore che in base a norme in uso svolge nelle sedi periferiche compiti di compilazione, riepilogo e controllo di fatture e documenti di movimento delle merci e degli imballaggi, con eventuale utilizzo di terminale di calcolatore o mini-computer.
- Analista di laboratorio che esegue tutte le analisi sia di natura fisica che chimica; può eseguire anche il prelievo dei campioni.
- Lavoratore che opera alternativamente sui quadri di tutte le unità dell'impianto di produzione lubrificanti rigenerati operando, quando necessario, anche all'esterno.
- Lavoratore che opera alternativamente sui quadri di tutte le unità dell'impianto di imbottigliamento di GPL operando, quando necessario, anche all'esterno.
LIVELLO G
- Autista rifornitore di GPL sfuso e confezionato con svolgimento di tutte le operazioni amministrative connesse.
- Operatore di sala pompe o di parco serbatoi GPL, che assicura l'efficiente funzionamento delle attrezzature, messa a punto delle linee, misurazione e campionamento serbatoi, registrazione dati di pompaggio sui movimenti in corso, etilazione e miscelazione con additivi: coloranti e denaturanti.
2. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste al comma 5 dell'art. 25 della Legge n. 223/1991, ai quali vengano assegnate le qualifiche individuate al precedente punto 1, sono computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 25.
3. Il presente accordo, unitamente al testo dell'art. 4 del CCNL 3-8-1990, verrà trasmesso al Ministero del lavoro e previdenza sociale affinché sia reso concretamente operativo per le assunzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Le parti, per le considerazioni contenute in premessa, nel mese di ottobre 1993 si incontreranno per esaminare specificamente l'andamento occupazionale del settore, al fine di verificare l'eventuale necessità di apportare modificazioni del presente accordo.
Letto confermato e sottoscritto.
Allegato 2 - Modalità di esercizio del diritto di sciopero
Il giorno 9-12-1991 si sono incontrati in Roma l'Unione petrolifera e le OSL nazionali di categoria per esaminare, secondo quanto previsto dall'accordo 3-8-1990 per il rinnovo del contratto di settore, le problematiche connesse all'applicazione della Legge 12-6-1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge".
Premesso:
- che la Legge in questione stabilisce che l'esercizio del diritto di sciopero deve essere contemperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- che deve essere assicurato, nella fattispecie, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- che le aziende sono tenute ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni minime indispensabili alle utenze civili ed industriali non interrompibili.
Le parti convengono sulla necessità che, in occasione di scioperi nazionali e/o locali, siano messe in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto della Legge n. 146.
In particolare:
- in materia di sicurezza degli impianti, si impegnano ad aggiornare gli accordi vigenti a livello aziendale, o a definirli qualora non esistenti, alla luce dei principi sopra enunciati, individuando gli impianti (quali ad es. i servizi di utilities, ecologici, di conversione termica e catalitica) interessati sia ai problemi della sicurezza che delle prestazioni minime non interrompibili;
- la proclamazione di ciascuno sciopero - eccettuate le astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori - deve essere comunicato all'azienda con un preavviso non inferiore a 10 giorni;
- la comunicazione, datata e sottoscritta dall'organismo sindacale che ha proclamato lo sciopero, deve contenere l'indicazione della unità produttiva e del personale interessato, nonché la data e la durata dello sciopero;
- nel caso di adesione a scioperi proclamati dalle segreterie di categoria (regionali/nazionali) o dalle segreterie confederali, la comunicazione delle modalità dell'astensione, della data e della sua durata, deve essere effettuata dalle competenti strutture sindacali locali sempre nel rispetto del preavviso minimo di 10 giorni;
- a livello aziendale saranno definite, ove ne ricorrano i presupposti, le prestazioni minime indispensabili alle utenze civili ed industriali non interrompibili;
- le O.S.L. si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
* la settimana di Pasqua (dal martedì precedente a quello successivo);
* il periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio;
* il periodo coincidente con le consultazioni elettorali di cui all'art. 11 della Legge n. 53/1990.
Inoltre, scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali;
- le aziende sono impegnate ad attivare le procedure di conciliazione previste dal vigente CCNL al fine di evitare, per quanto possibile, il ricorso di azioni conflittuali;
- in caso di proclamazione di sciopero, le aziende sono impegnate a darne tempestiva comunicazione agli utenti, nelle forme previste dalla Legge.
Con il presente accordo le parti hanno inteso recepire gli impegni assunti nella Parte I, punto G) del vigente CCNL
"Con riferimento ai problemi sollevati per l'ipotesi di prolungate assenze dal lavoro per malattia o infortunio extra-professionale oltre i limiti contrattualmente previsti dagli artt. 29 e 31 che configurino casi di particolare gravità, la scrivente Unione non mancherà di intervenire presso le proprie Associate affinché considerino attentamente la posizione dei lavoratori che si trovino nelle suindicate situazioni, anche con il contributo propositivo del C.d.f.
Roma, 3-8-1990"
Allegato 4 - Lettera tra le parti
In relazione alla stima e agli effetti dei trascinamenti prodotti dagli aumenti complessivi del presente contratto, preliminarmente valutati, salvo successiva verifica, nello 0,5% aggiuntivo, le parti si danno atto della necessità di tenerne conto agli effetti del prossimo rinnovo biennale 1996/1997.
Allegato 5 - Lettera alle Organizzazioni sindacali
Con riferimento a quanto previsto dal contratto in materia di assistenza sanitaria integrativa, Vi confermiamo che il contributo aziendale sarà pari a L. 120.000 annue per ogni dipendente in forza iscritto.
Con riferimento alle questioni:
- dell'agibilità sindacale a livello di comparto di azienda;
- del riconoscimento a favore dei componenti delle Commissioni ambiente delle tutele sindacali previste per i componenti delle R.S.U.,
Vi confermiamo gli affidamenti espressi, nel senso cioè del nostro impegno a corrispondere, in concreto, alle esigenze stesse. Ciò nel presupposto, per quanto in particolare riguarda le Commissioni ambiente, che i relativi componenti siano scelti di norma tra i membri della R.S.U.
Tali affidamenti riguardano anche le agibilità necessarie per l'attuazione di programmi di lavoro che potranno essere definiti dall'apposita sezione ambiente del Comitato nazionale.
Allegato 7 - Lettera tra le parti
Le parti procederanno alla trasformazione in misura percentuale dell'importo di cui all'art. 21 e all'art. 7 (L. 6.000 per ogni turno notturno), a parità di costi, a decorrere dal 1-1-1996.
Allegato 8 - Lettera delle OSL a Unione petrolifera e Federchimica
In relazione alla situazione dei quadri presente nelle aziende e all'interesse reciproco a valorizzare il loro ruolo Vi informiamo che, in tutte le aziende, formalizzeremo, nelle prossime settimane, richieste di confronti specifici su tutte le problematiche che li riguardano.