CCNL in vigore
PESCA: PERSONALE NON IMBARCATO - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 05/02/2003
per il per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura
Decorrenza: 01/01/2003
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 05/02/2003 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 26/10/2005 (Decorrenza 01/01/2005)
- Ipotesi di accordo 10/01/2008
- Accordo di rinnovo 09/03/2011
- Accordo di rinnovo 26/07/2017
- Accordo di rinnovo 03/05/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 5 febbraio 2003
tra
- la FEDERCOOPESCA C.C.I, rappresentata dal Presidente, dal Direttore ed assistita dalla responsabile del Servizio Relazioni Sindacali di Confcooperative;
- la LEGA-PESCA, rappresentata dal Presidente, dal Vice presidente e dal responsabile relazioni industriali LEGACOOP;
- l'A.G.C.I.-PESCA, rappresentata dal Presidente e dal responsabile relazioni industriali dell'AGCI;
e
- la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dal segretario responsabile contrattazione, dal coordinatore settore Pesca, dai segretari nazionali, dai componenti coordinamento nazionale pesca;
- la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai segretari e dal Coordinatore Nazionale;
- la UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal responsabile del settore, dal responsabile della contrattazione e dai componenti del coordinamento nazionale della UILA PESCA;
è stato stipulato il presente contratto nazionale per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Accordo di rinnovo 26/10/2005 (Decorrenza 01/01/2005)
Verbale di stipula
Il 26 ottobre 2005, in Roma
tra
AGCI-SISTEMA AGRO ITTICO ALIMENTARE
LEGA-PESCA
FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
è stato concluso l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 5 febbraio 2003
Verbale di stipula
Il 10 gennaio 2008, in Roma
tra
AGCI-AGRITAL
FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE
LEGA PESCA-LEGACOOP
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-PESCA
è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL 5 febbraio 2003.
Verbale di stipula
Il 9 marzo 2011, in Roma
tra
- AGCI AGRITAL
- LEGA PESCA
- FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE
e
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILAPESCA
è stato concluso l'accordo per il rinnovo del biennio economico del CCNL rinnovato in data 10 gennaio 2008
Verbale di stipula
In data 26 luglio 2017 in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione - Via Torino 146
tra
AGCI AGRITAL
FEDERCOOPESCA - CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP Agroalimentare - Dipartimento Pesca
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILAPESCA
è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2013, per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura acquacoltura e vallicoltura.
Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2017.
Esso riguarda le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1 agosto 2017.
Le parti si impegnano altresì a fissare un calendario di incontri a partire dal mese di settembre 2017 per procedere al rinnovo del presente CCNL.
Verbale di stipula
In data 3 maggio 2021 in videoconferenza
tra
AGCI-AGRITAL
CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA
LEGACOOP Agroalimentare
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILAPESCA
è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, scaduto il 31 dicembre 2017.
Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2021.
Esso riguarda la riformulazione degli articoli 1 e 5 (il cui testo è riportato di seguito) e le voci "Incrementi retributivi" e "Una tantum" e riproduce le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Articoli riformulati 1 e 5
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, confermato per gli assetti contrattuali del Patto sociale intervenuto tra Governo, OO.SS. e OO.DD. del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo regole fissate.
In tale ottica le Associazioni cooperative della pesca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in virtù dei loro tradizionali e nuovi compiti istituendi ed in ragione della loro radicata presenza nella realtà economica e sociale del Paese, assoggettano alla reciproca volontaria regolamentazione i propri autonomi poteri di comportamento, al fine di garantire lo sviluppo di valide imprese sul piano economico ed una efficace politica di tutela dei lavoratori su quello sociale.
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e dal compimento del Mercato unico europeo.
In particolare, le Associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle Organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, in quanto azioni di rilevanza nazionale, gli impegni relativi alla programmazione negoziata laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento a programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o subregionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
Protocollo d'intesa
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra Movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure relazionali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche della filiera ittica, al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa delle imprese cooperative di pesca ed acquacoltura e dall'impiego dei nuovi strumenti comunitari e nazionali utili a ridisegnare le strategie di intervento finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo del settore.
In tal senso vengono richiamati i contenuti del protocollo d'intesa firmato da FAI, FLAI, UILA e la Cooperazione Agroalimentare il 28 novembre 2007 che troveranno perfetta coerenza anche nella filiera ittica oggetto del presente documento.
In particolare le parti si impegnano a sviluppare un contratto che sia applicabile e che dia certezza retributiva a tutti i lavoratori della filiera, e mantenga trasparente la corresponsione di tutte le competenze. Le parti riconoscono, infatti, il ruolo centrale del lavoro nella filiera ittica nelle sue articolazioni, come punto di forza e di distintività della cooperazione nell'affrontare le evoluzioni e trasformazioni a cui il settore della pesca, in senso lato, sarà sottoposto negli anni a venire e che pertanto deve essere valorizzato, tutelato ed adeguatamente remunerato. Sarà quindi impegno delle parti articolare il futuro contratto in modo che tutto il personale delle cooperative (a titolo esemplificativo: in mare, a terra, nel settore della pesca marittima, della maricoltura, dell'acquacoltura e delle attività connesse quali tutte quelle riconducibili alla multifunzionalità dell'impresa che alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti) vi sia compreso.
Le parti firmatarie del presente protocollo concordano di pervenire al rinnovo del CCNL del personale non imbarcato già scaduto.
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco, le parti si impegnano a realizzare nel quadriennio di vigenza del presente accordo un Osservatorio nazionale sulla cooperazione di pesca. Tale Osservatorio avrà lo scopo preciso di promuovere ed organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per sottosettori e territori, sui problemi dello sviluppo della cooperazione di pesca, in coerenza con le attività inerenti il presente contratto, in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, degli investimenti e della spesa pubblica, del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione.
Dichiarazione a verbale piccola pesca
Le parti, pur riconfermando l'impegno di concordare un unico contratto nazionale per tutti i lavoratori dipendenti del settore pesca, nella situazione attuale considerano, per le attività produttive della piccola pesca (per le particolari condizioni operative, numero degli addetti per ogni imbarcazione, tonnellaggio al di sotto delle 10 tsl, giornate lavorative nell'arco dell'anno, reddito prodotto) essere problematica l'omogeneizzazione dei trattamenti economico-normativi, con gli addetti alle imbarcazioni di stazza lorda superiore.
L'eventuale ed auspicabile modifica della Legge n. 250/1958 è tuttavia il presupposto indispensabile per la definizione nel contratto collettivo di lavoro, di condizioni economico-normative differenziate.
Pertanto, le OO.SS. si impegnano alla ripresa del confronto al verificarsi delle condizioni esposte al capoverso che precede.
I lavoratori dipendenti della piccola pesca sono retribuiti a termini e condizioni previste dall'art. 18 (CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, del giugno 2001 sottoscritto da OO.SS. e Organizzazioni datoriali) per la generalità dei lavoratori; gli stessi sono assicurati a norma di Legge, per l'invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie ed il Servizio sanitario nazionale.
In caso di interventi di natura sociale, da parte della pubblica amministrazione, quanto sopra si applica anche ai lavoratori associati in cooperative o compagnie ai sensi della Legge n. 250/1958.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto di lavoro si applica al personale dipendente che presta la propria opera negli uffici, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca, non imbarcato sulle navi soggette alla Legge n. 413/1994.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica al personale dipendente non imbarcato che presta la propria opera negli uffici, negli ittiturismo, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su livello nazionale, aziendale e/o territoriale.
a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo comune nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inoltre conto della comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti di cui al precedente comma.
b) Contrattazione decentrata di secondo livello
Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità stabilite dalle parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai cc.cc.nn.l., dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla Legge sulle pari opportunità.
Le erogazioni di secondo livello, devono aver caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti:
- tutti e nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- forme di flessibilità;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- mobilità;
- trasporti;
- part-time;
- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
- occupazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
- laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL;
- in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro, delle rispettive Associazioni rappresentative.
Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1º luglio 2004, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2005.
c) Dotazione vestiario da lavoro
Nella contrattazione di secondo livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.
Art. 3 - Classificazione del personale
La classificazione unica del personale delle aziende è strutturata in conformità dei livelli di cui al successivo art. 5. Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985, infatti, la distinzione fra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuto agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore od emanata.
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
ovvero:
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Responsabilità civile e penale
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Trasferimento
Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
Professionalità
Le parti, ribadiscono l'importanza della formazione quale strumento elettivo di risposta a bisogni specifici, finalizzato non soltanto all'acquisizione ed al mantenimento di precise professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni tecniche e tecnologiche, ma anche alla creazione di un comune linguaggio che permetta di accelerare la comprensione dei problemi migliorando i tempi di risposta e le modalità di intervento nelle problematiche connesse a contenuti tecnici e produttivi.
Pertanto, anche alla luce delle diverse priorità legate alle innovazioni di cui sopra, le parti concordano sulla necessità di individuare opportuni percorsi di valorizzazione dei contenuti professionali connessi a posizioni di lavoro contraddistinte da una specifica complessità operativa e/o dalla sussistenza di un accresciuto grado di responsabilità.
Tale valorizzazione verrà perseguita attraverso la progettazione di interventi formativi finalizzati alla qualificazione e al riconoscimento professionale.
1º livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di spaccio ittico anche se integrato nella grande distribuzione organizzata (GDO);
3) responsabile laureato in biologia, veterinaria, medicina, previsto dalle norme sanitarie per gli impianti di depurazione molluschi;
4) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
5) tecnico di allevamento, tecnico mangimista;
6) capo valle: colui che gestisce per capacità ed esperienza, in piena autonomia decisionale, il ciclo della produzione valliva o un impianto di allevamento ittico;
7) molluschicoltore a titolo principale: colui che gestisce, in piena autonomia decisionale, il ciclo di allevamento di una o più strutture di molluschicoltura;
8) responsabile laureato con mansioni sanitarie come previste dalla vigente normativa nazionale in materia;
9) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché di personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) contabile con mansioni di concetto;
2) segretario di direzione con mansioni di concetto;
3) consegnatario responsabile di magazzino;
4) spedizioniere patentato;
5) chimico di laboratorio;
6) molluschicoltore che per capacità ed esperienza sia in grado di gestire autonomamente un ciclo produttivo;
7) responsabile delle fasi di lavorazione all'interno di un impianto di allevamento o di depurazione con azione di coordinamento del personale generico o specializzato;
8) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) addetto a pratiche doganali e valutarie;
2) operaio specializzato provetto;
3) commesso specializzato provetto negli spacci: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività in genere; assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle iniziative affidategli; intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali; espletare operazioni di incasso, ponendo la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
4) contabile/impiegato amministrativo: personale che, in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse, relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
5) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissione;
6) astatore;
7) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
4º livello
Al 4º livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
- contabile d'ordine;
- cassiere comune;
- commesso alla vendita al pubblico negli spacci ittici;
- addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
- magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
- stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
- autotrenista conducente di automezzi pesanti;
- banconiere di spacci di prodotti ittici;
- operaio specializzato;
- sommozzatore;
- specialista di pescheria, anche con funzioni di vendita;
- pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
- altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
5º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) addetto al controllo delle vendite;
4) pratico di laboratorio chimico;
5) dattilografo, tastierista;
6) archivista, protocollista;
7) schedarista;
8) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
9) aiuto commesso negli spacci di vendita di prodotti ittici;
10) aiuto banconiere di spacci;
11) aiutante commesso;
12) conducente di autovetture;
13) conducente di motobarca munito di patente nautica;
14) operaio qualificato;
15) pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
16) manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
17) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
6º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
- imballatore;
- impaccatore;
- conducente di motofurgone;
- conducente di motobarca senza patente nautica;
- guardiano di deposito;
- fattorino;
- portapacchi con o senza facoltà di esazione;
- custode;
- addetto al carico e scarico;
- operaio comune;
- pompista comune senza responsabilità di cassa;
- addetto alle pulizie con mezzi meccanici;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
7º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie;
2) garzone.
Art. 5 - Livelli
1º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. responsabile di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
2. responsabile di punto vendita e/o ittiturismo;
3. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
4. responsabile dell'applicazione delle norme sanitarie e/o di sicurezza alimentare;
5. biologo;
6. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché di personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. contabile con mansioni di concetto;
2. segretario/a di direzione con mansioni di concetto;
3. responsabile di magazzino;
4. responsabile della logistica;
5. chimico di laboratorio;
6. capo cuoco;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1. addetto a pratiche doganali e valutarie;
2. operaio specializzato;
3. commesso specializzato nei punti vendita che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività in genere; assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle iniziative affidategli; intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali; espletare operazioni di incasso, ponendo la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
4. impiegato/a amministrativo/a che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
5. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti;
6. astatore;
7. cuoco unico
8. responsabile di sala
9. receptionist con conoscenze linguistiche certificate:
10. sommozzatore;
11. pompista specializzato che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa dell'erogazione dei carburanti e della vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
12. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
4º Livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-operative:
1. cassiere;
2. commesso alla vendita al pubblico nei punti vendita;
3. addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita;
4. magazziniere;
5. autotrenista, conducente di automezzi pesanti;
6. banconiere di spacci di prodotti ittici;
7. specialista di pescheria
8. aiuto cuoco;
9. cameriere;
10. altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
5º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
2. aiuto commesso;
3. aiuto banconiere di spacci;
4. conducente di autoveicoli e motoveicoli;
5. operaio qualificato;
6. pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
7. manutentore meccanico o elettrico;
8. addetto all'imballo dei prodotti;
9. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
6º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. addetto alla sorveglianza;
2. fattorino;
3. addetto al carico e scarico;
4. operaio comune;
5. pompista comune senza responsabilità di cassa;
6. addetto alle pulizie con mezzi meccanici;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
7º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie;
2. garzone.
Le parti in merito al quadro complessivo riguardante l'occupazione individuano modalità di attivazione di rapporto occupazionali così caratterizzati:
1) attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con possibili caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali;
2) attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale e orizzontale anche in questo caso con possibili caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali;
3) attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time.
Le parti in occasione di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time, faranno prioritario il ricorso, ancorché non esclusivo e totale e compatibilmente con le diverse professionalità che si renderanno necessarie, al personale che abbia già operato o che operi con contratto a termine presso le singole unità e che in caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time verrà fatto prioritario ricorso al personale in forza con contratto part-time.
Parallelamente a tale quadro sistematico di gestione dei rapporti occupazionali verrà utilizzato lo strumento specifico dei contratti di lavoro stagionali e/o a termine atti precipuamente a cogliere aspetti più contingenti e/o di durata più limitata nel tempo delle problematiche produttive delle unità.
In tale ottica, le parti, nello spirito della legislazione vigente e del vigente CCNL, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di utilizzare e dare compiuto sviluppo alla vigente normativa, nell'ottica di cogliere ogni opportunità occupazionale, concordano sulla opportunità di individuare in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ulteriori e diverse fattispecie, rispetto a quelle già contemplate dal citato articolo (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato) del vigente contratto nazionale di lavoro, più aderenti alle mutate necessità organizzative riconducibili alle evoluzioni tipiche dei nostri mercati di riferimento.
Col fine pertanto di soddisfare le sempre crescenti esigenze di flessibilità e di rapidità, poste dalle imprevedibili sollecitazioni di questi mercati, e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività produttiva aziendale, si è convenuto che saranno individuati in sede aziendale tra le parti, le opportunità di ulteriori casi di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, ulteriori tipologie di flessibilizzazione delle opportunità occupazionali sono da ricondurre sia alle attività di manutenzione straordinaria degli impianti, sia ai sempre maggiori e sempre più significativi interventi di rinnovamento delle linee di produzione (interventi indispensabili al fine di mantenere la competitività di prodotti già consolidati che costituiscono voce specifica e particolarmente significativa del budget di investimenti aziendali), che alle conseguenti realizzazioni di prove di lotti di produzione in periodi di stagionalità diversa da quella tradizionale e, prevalentemente, destinata ai mercati di esportazione.
Infine, nell'intento di cogliere tutte le occasioni occupazionali ancorché di durata limitata nel tempo, le parti individuano spazi di flessibilizzazione della prestazione a fronte di attività connesse alla sperimentazione o preindustrializzazione di nuovi prodotti, alla realizzazione di investimenti per nuove linee di produzione o per l'adeguamento di quelle esistenti a nuove realizzazioni produttive e alle punte produttive legate non tanto alle caratteristiche di stagionalità dei prodotti, ma alle politiche commerciali e distributive di freschezza che costituiscono l'asse portante della strategia aziendale di penetrazione sui mercati.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
In relazione alle particolari esigenze del settore ittico, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi stagionali, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 10, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura o chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al 2º comma della presente lett. a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 10, il monte ore di permessi di cui all'art. 19 sarà, per l'anno di riferimento, di complessive 64 ore.
Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 13.
b) 38 1/2 ore settimanali
Si realizzano attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 19.
Le rimanenti 32 ore di cui all'art. 19, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 10.
c) 38 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 19 e di 16 delle 32 ore di permesso retribuite di cui all'art. 19.
Le rimanenti 16 ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità previste dall'art. 19, fermo restando l'applicabilità dell'art. 43.
Le parti si danno atto della necessità di definire a livello d'azienda, entro il 1º) trimestre di ciascun anno, il calendario di lavoro sulla base dei prevedibili programmi lavorativi nella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e dei picchi stagionali.
In tale definizione sarà prevista la collocazione temporale delle ferie, dei riposi individuali, per l'ex festività, dei R.O.L., dei prevedibili periodi di flessibilità, degli orari, anche in funzione della gestione di eventuali fermate collettive.
Quanto sopra anche al fine di consentire alle aziende di pervenire ad un'ottimale utilizzazione degli impianti, ai migliori livelli di produttività, nella salvaguardia della qualità della produzione e delle condizioni di lavoro, adottando tutte le necessarie flessibilità per una immediata e puntuale risposta alla sollecitazione di mercato, coniugando tali dinamiche esterne con una gestione coerente delle risorse umane considerate quali imprescindibili fattori di competitività aziendale.
Qualora nell'arco dell'anno si dovessero verificare variazioni significative del calendario stabilito, anche per situazioni congiunturali negative di mercato, fra Direzione aziendale e R.S.U. e/o OO.SS.TT., si terrà un confronto onde procedere all'aggiornamento del programma.
Le parti riconoscono che la specifica tipologia di mercato in cui opera l'azienda richieda, per cogliere ogni opportunità, di utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di situazioni difficilmente fronteggiabili con altri strumenti.
Si conviene pertanto che a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL potranno realizzarsi regimi