S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 15/12/2021
PESCA: PERSONALE IMBARCATO - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 15/12/2021
Per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2024
Roma, 15 dicembre 2021
tra
AGCI Agrital;
Confcooperative-Fedagripesca;
Legacoop Agroalimentare;
e
FAI - CISL
FLAI - CGIL
UILAPESCA
In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, decreto legislativo 154/2004, Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil- Uilapesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
Art. 1 - Unicità del contratto
Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca riconoscono reciprocamente di essere i soggetti comparativamente più rappresentativi nell'ambito di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro riconoscono lo stesso come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale per la disciplina dei rapporti di lavoro inerenti al campo di applicazione così come definito al successivo articolo 5.
Qualora altre organizzazioni, diverse da quelle che sottoscrivono tale contratto, siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza impegnandosi a garantire presso i rispettivi associati la piena e completa applicazione dei contenuti normativi ed economici del contratto medesimo.
A fronte di un'eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre organizzazioni, le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 28 luglio 2015.
Le organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei al presente contratto, e ribadiscono che l'eventuale adesione al contratto collettivo da parte di terzi non possa in alcun modo derogare al principio testé enunciato, escludendo pertanto la facoltà di negoziare e sottoscrivere eventuali futuri accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, con organizzazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali diverse da quelle di cui al presente contratto.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro assume come proprio lo spirito del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2008, nonché quello riportato in allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca, da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolato contrattuale.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (DD.LLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti, al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:
- attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Le parti datoriali cooperative daranno, inoltre, opportuna ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto circa i predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.
Le parti si impegnano, altresì, ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gli impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o sub-regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
Art. 4 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo
Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed ha durata quadriennale coprendo il periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2024.
Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o PEC almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza medesima.
La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i quattro mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.
Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della Legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:
a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.
Art. 6 - Applicazione del MMG per i soci lavoratori
1) Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:
- categoria a): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della Legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1, allegata al presente contratto;
- categoria b): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti Tabelle 2, 3 e 4, allegate al presente contratto:
b1) giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;
b2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 - parte fissa);
b3) giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1.
2) Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per il quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella 2. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.
Art. 7 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco deve essere depositata, a cura degli armatori, presso l'ufficio marittimo nei cui registri risulta iscritta l'imbarcazione, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di enti ed istituti da esse costituiti.
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità e qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 cod. nav. e dell'art. 426 del relativo regolamento di attuazione.
Nota a verbale
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, sono demandate, su richiesta di una delle parti, al tavolo congiunto di cui al successivo articolo 57 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succ. mod., una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità de