S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 15/12/2021
PESCA: PERSONALE IMBARCATO - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 15/12/2021
Per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2024
Roma, 15 dicembre 2021
tra
AGCI Agrital;
Confcooperative-Fedagripesca;
Legacoop Agroalimentare;
e
FAI - CISL
FLAI - CGIL
UILAPESCA
In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, decreto legislativo 154/2004, Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil- Uilapesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
Art. 1 - Unicità del contratto
Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca riconoscono reciprocamente di essere i soggetti comparativamente più rappresentativi nell'ambito di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro riconoscono lo stesso come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale per la disciplina dei rapporti di lavoro inerenti al campo di applicazione così come definito al successivo articolo 5.
Qualora altre organizzazioni, diverse da quelle che sottoscrivono tale contratto, siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza impegnandosi a garantire presso i rispettivi associati la piena e completa applicazione dei contenuti normativi ed economici del contratto medesimo.
A fronte di un'eventuale richiesta di adesione al presente CCNL da parte di altre organizzazioni, le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 28 luglio 2015.
Le organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei al presente contratto, e ribadiscono che l'eventuale adesione al contratto collettivo da parte di terzi non possa in alcun modo derogare al principio testé enunciato, escludendo pertanto la facoltà di negoziare e sottoscrivere eventuali futuri accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, con organizzazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali diverse da quelle di cui al presente contratto.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro assume come proprio lo spirito del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2008, nonché quello riportato in allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca, da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolato contrattuale.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (DD.LLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti, al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:
- attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Le parti datoriali cooperative daranno, inoltre, opportuna ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto circa i predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.
Le parti si impegnano, altresì, ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gli impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o sub-regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
Art. 4 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo
Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed ha durata quadriennale coprendo il periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2024.
Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o PEC almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza medesima.
La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i quattro mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.
Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della Legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:
a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.
Art. 6 - Applicazione del MMG per i soci lavoratori
1) Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:
- categoria a): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della Legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1, allegata al presente contratto;
- categoria b): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti Tabelle 2, 3 e 4, allegate al presente contratto:
b1) giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;
b2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 - parte fissa);
b3) giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1.
2) Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per il quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella 2. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.
Art. 7 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco deve essere depositata, a cura degli armatori, presso l'ufficio marittimo nei cui registri risulta iscritta l'imbarcazione, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di enti ed istituti da esse costituiti.
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità e qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 cod. nav. e dell'art. 426 del relativo regolamento di attuazione.
Nota a verbale
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, sono demandate, su richiesta di una delle parti, al tavolo congiunto di cui al successivo articolo 57 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succ. mod., una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione di lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti ricordano altresì che trova applicazione l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n° 271/99, 272/99 e 298/99.
Nei cedolini paga mensile è indicato il numero di giorni di imbarco nei quali il lavoratore ha prestato la propria attività in orario notturno o in turni notturni, ai soli fini del riconoscimento di suddetta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le imprese si impegnano nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente a comunicare quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.
Art. 10 - Politiche attive del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
In virtù di quanto previsto dall'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi, extracomunitari, in particolare attivando azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti dal decreto legislativo n. 154/2004 nonché prevedere ulteriori misure, da individuare attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 57.
Art. 11 - Formazione permanente e continua
In virtù del ruolo che riveste la formazione come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" (cfr. articolo 6, comma 1, Legge 8 marzo 2000, n° 53) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentati a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
Le Parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in FONCOOP lo strumento a tal fine istituito.
Ai fini della formazione permanente e continua si riconoscono n. 16 ore di permessi retribuiti.
Art. 12 - Congedi parentali e permessi brevi
I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (cfr. Legge cit. n° 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante.
Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.
Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle Autorità, senza ulteriori formalità.
Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti viene istituito e tenuto a bordo un apposito registro vidimato dall'Autorità marittima.
I periodi di aspettativa (ex lege n° 53/2000) sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le assenze per permessi brevi non interrompono il bimestre solare intero.
Art. 12 bis - Congedo matrimoniale
Al lavoratore imbarcato, membro di equipaggio, che contrae matrimonio o unione civile, è riconosciuto un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruire entro trenta giorni dalla data del matrimonio o unione civile.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di Legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati all'interessato cui è riconosciuta la facoltà di presentare reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite la propria organizzazione sindacale.
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 47.
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale di norma previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Nei casi previsti dal precedente paragrafo sarà riconosciuta ai lavoratori, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del presente contratto, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di € 18.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di Legge.
Art. 17 - Orario di lavoro a terra
Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.
In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'armatore la valutazione se procedere o meno allo sbarco.
Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:
Capitano o motorista = operaio specializzato
Marinaio = operaio qualificato
Mozzo = manovale
Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra.
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte.
I pasti, durante l'esecuzione di lavori a terra, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.
Art. 18 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.
Art. 19 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.
Art. 20 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., sono normalmente effettuati dagli stessi.
L'equipaggio viene retribuito "alla parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate.
La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.
Qualora la "parte", calcolata nell'arco del bimestre solare intero (1-1/282; 1-3/30-4; 1-5/30-6; 1-7/31-8; 1-9/31-10; 1-11/31-12), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.
La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa almeno all'80%) dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguaglio bimestrale.
L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.
Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di Legge (Legge 5 gennaio 1953, n° 4).
Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) la parte deve essere ragguagliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.
Per produzione si intende:
- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti;
- eventuali proventi da attività di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e succ. mod.
- Dalla somma ricavata vengono detratte le seguenti spese:
- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui al successivo articolo 50 a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto (FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA).
Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.
In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.
Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.
Essi debbono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali.
Qualora condizioni oggettive lo consentano, e comunque nel caso di soci lavoratori, l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'articolo 24.
I soci lavoratori sono retribuiti mensilmente "alla parte", nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.
Limitatamente ai soggetti assicurati ai sensi della Legge 26 luglio 1984, n. 413, le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscono la voce "valore mensa ai fini previdenziali".
Per i lavoratori assicurati ai sensi della Legge 31 marzo 1958, n. 250, il "valore mensa ai fini previdenziali" è computato esclusivamente ai fini retributivi.
Tale voce, soggetta al contributo previdenziale, assume convenzionalmente il valore di € 325,00 (trecentoventicinque/00) per mese intero, così come riportato nella tabella 1.
Contrattualizzazione della bilateralità
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-AGRITAL) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.
Le prestazioni previste all'articolo 41 (trattamento economico nei casi di malattia e infortunio sul lavoro) e 42 (assistenza sanitaria integrativa), rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate ai sensi del medesimo articolo.
L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
A decorrere dal 1º gennaio 2017, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20 lordi mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione "alla parte" e MMG disciplinate dal presente articolo. Tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.
Ai fini della semplificazione amministrativa, le parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, da individuarsi mediante apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL, che viene riportato in allegato, attraverso lo strumento di cui al successivo articolo 57.
Nota a verbale
Nel bimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca; in caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, su richiesta di una delle parti viene istituita una commissione paritetica al livello territoriale competente che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.
Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.
Di tutto ciò viene data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.
Art. 22 - Istituzione di una qualifica contrattuale
È istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d'altura.
Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata e al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.
L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale è individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.
In conseguenza di quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.
Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal codice della navigazione.
Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti vengono contabilizzati nel monte produttivo e vanno ridistribuiti ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del presente contratto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc.
Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti viene data informazione ai lavoratori in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.
Le parti rinviano la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.
Art. 24 - Premio di produzione
Sulla quantità di pesce pescato può essere corrisposto un incremento della retribuzione a titolo di premio di produzione che, a partire da un minimo, aumenta gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.
La definizione dell'entità di detto premio e delle relative modalità di definizione e corresponsione viene concordata tra le organizzazioni in sede locale in relazione al tipo di nave e di pesca.
Nella pesca entro il Mediterraneo tale premio è corrisposto mensilmente.
Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio viene corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.
Art. 25 - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello viene svolta in ambito territoriale per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo territoriale, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
Ferma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, 1e parti concordano di demandare alla contrattazione territoriale l'individuazione degli elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.
Ai fini dell'individuazione e misurazione dei citati obiettivi di competitività aggiuntiva, le parti concordano di istituire i seguenti indicatori:
A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l'__* % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'_* %.
(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati
Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale sulla produttività del 26 luglio 2016, sottoscritto da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL.
I valori percentuali di riferimento indicati alle precedenti lettere (A) e (B) devono essere determinati a livello locale e in funzione del tipo di pesca.
Al raggiungimento dei risultati minimi di cui sopra, è corrisposta, ad ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto, una somma lorda a titolo di "elemento specifico di competitività" compresa fra il 5% ed il 10% del valore del MMG.
Le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.
Ai fini del presente articolo le parti concordano di attivare lo strumento della contrattazione integrativa territoriale per le seguenti materie:
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro;
- salario di produttività e welfare aziendale.
Nel caso in cui s1a avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il CCNL nazionale per valutare le rågioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità pari a 22 euro mensili lordi a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria dalle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.
Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'articolo 21 (Retribuzione).
Norma transitoria
Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvedono ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.
Al fine di salvaguardare lo sviluppo economico delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali, in tutti i casi di situazioni di crisi che possono modificare la redditività e/o operatività delle stesse o interventi normativi che riducano, a titolo di esempio non esaustivo, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile, è consentita alle parti stipulanti il presente CCNL la possibilità di individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato.
Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.
La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.
Ai marittimi sono erogate, in occasione del Natale e della Pasqua, una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13ª e la 14ª mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.
Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.
Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di Legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da ragguagliare la "parte" ogni bimestre solare.
La "parte" comprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 21.
Art. 29 - Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico sanitarie, nonché delle appartenenze etniche e religiose dei membri dell'equipaggio.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.
Art. 30 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di € 35,00 (trentacinque) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio
- 6 gennaio
- lunedì di Pasqua
- 2 giugno
- 15 Agosto
- 1º novembre
- 4 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre e 26 dicembre
- Il Santo Patrono
Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
- Vigilia di Natale;
- Vigilia di Pasqua.
Art. 32 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni di riposo pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
Art. 32 bis - Gestione delle festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti firmatarie il presente CCNL, mediante apposito accordo sindacale, definiranno il calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali da proporre al competente Ministero. Tali giornate dovranno essere recuperate, ove possibile, nei 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni lavorativi successivi alla festività, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e delle norme in materia di riposo settimanale.
Al lavoratore verrà corrisposta un'indennità non inferiore a 18 euro per ogni giorno festivo passato in mare, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto dall'art. 21 del presente CCNL. Nel caso in cui la festività dovesse coincidere con le giornate di sabato e domenica, tale indennità non si cumula con quella prevista al precedente articolo 15.
Le parti stipulanti il presente CCNL a livello di marineria eventualmente converranno con apposito accordo le giornate di recupero limitatamente alle festività patronali.
A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.
Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo:
- per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto.
Il trattamento economico, in deroga alla normativa di Legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la "parte" ogni bimestre solare.
La "parte" comprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 21.
Art. 34 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dal precedente articolo 21, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultramensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.
Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato secondo le modalità di cui al citato articolo 21.
Il lavoratore ha facoltà di chiedere che alla consegna della busta paga mensile sia predisposto un prospetto relativo alla contabilizzazione della parte relativa alla stessa mensilità.
Art. 35 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.
Ad ogni marittimo, a termini di Legge, è fornito, a cura dell'armatore, un prospetto paga, sul quale sono registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dai precedenti articoli 21, 23 e 24.
Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di Legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
A norma dell'art. 13, Legge 26 luglio 1984, n. 413, i contributi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ª e 14ª mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfetizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.
L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.
Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.
Qualora fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti firmatarie del presente CCNL potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie.
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nonché per giustificato motivo.
Giusta causa: causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Giustificato motivo: grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
È facoltà dell'armatore sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
Il preavviso non può essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.
In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o di infortunio trova applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 59.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti per campagna di pesca, poiché in tali casi il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.
Art. 38 - Assegno per il nucleo familiare
Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle pertinenti disposizioni di Legge.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 2120 del codice civile.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma dell'articolo 2120 cc è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- importo fisso;
- rateo 13ª e 14ª mensilità;
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.
La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.
Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli.
Il trattamento di fine rapporto, poiché già determinato nella tabella del MMG, può essere liquidato anche mensilmente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta scritta, anticipandone la quota già prevista nelle tabelle sopra richiamate (o quota superiore).
Art. 40 - Previdenza complementare
I lavoratori destinatari del presente CCNL possono iscriversi al fondo di previdenza complementare PREVIDENZA COOPERATIVA secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.
La contribuzione è così articolata:
a) un contributo minimo pari a 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
b) un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del MMG;
c) 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
d) ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal MMG.
Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.
Art. 41 - Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro
Le parti concordano nell'istituire, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi sia della Legge 413/84 che della Legge 250/58, limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo rispetto ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti-dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infortunio comporta lo sbarco).
L'intervento di cui sopra interesserà anche i soci lavoratori assicurati ai sensi della Legge 250/58, attualmente privi di assicurazione contro le malattie.
Tale intervento è costituito da una indennità giornaliera, a carico dell'impresa di pesca, pari a € 18 per un numero massimo di 180 giorni di inabilità temporanea al lavoro nei casi previsti al primo comma.
Le parti concordano altresì che l'intervento di cui al terzo comma del presente articolo potrà essere assolto da un'apposita cassa con gestione paritetica all'uopo costituta tra le parti firmatarie il presente CCNL.
Le parti concordano di definire le modalità di attuazione del presente articolo mediante lo strumento di cui al successivo articolo 57 entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL.
Art. 42 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di introdurre l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti del settore quale diritto contrattuale da riconoscere ai destinatari del presente CCNL.
Le parti valutano opportuno utilizzare strumenti già in essere quali soluzioni di miglior favore per i propri lavoratori.
Le parti concordano altresì di promuovere ogni utile iniziativa affinché il personale imbarcato a tempo indeterminato a decorrere dal 1º marzo 2017 sia iscritto al fondo bilaterale F.I.L.COOP Sanitario.
Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore nel limite massimo di € 52,00 annuo a carico dell'impresa e del lavoratore in maniera paritetica.
Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l'adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data della firma del presente CCNL che dovrà garantire comunque prestazioni equipollenti.
Art. 43 - Rientro/rimpatrio del marittimo al porto di imbarco
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.
Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.
L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.
Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di Legge e del presente contratto.
Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.
Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
Art. 45 - Affissione del contratto a bordo
Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.
Art. 46 - Riscossione deleghe sindacali
Il marittimo può presentare direttamente, o tramite l'organizzazione sindacale, all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato.
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Il versamento di cui sopra viene effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa è efficace fino a quando non viene espressamente revocata.
Art. 47 - Controversie sindacali
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate dalle organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale è iscritta ed ha conferito mandato.
L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'organizzazione datoriale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o PEC.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione, la parte ricevente si rende disponibile alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui viene esperito il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale.
Al fine di dirimere eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto le parti firmatarie istituiscono un'apposita commissione paritetica operante a livello nazionale, la cui costituzione ed il relativo funzionamento è disciplinato dal successivo articolo 48.
Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti possono procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 48 - Commissione paritetica nazionale
Composizione della commissione paritetica
La commissione è composta da 6 membri designati pariteticamente dalle parti contraenti, di cui 3 nominati dalle parti datoriali cooperative e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.
Rappresentanti
I membri della commissione sono nominati dalle rispettive organizzazioni con lettera inviata alle altre organizzazioni; detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte dell'organizzazione che li ha nominati.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della commissione, i dirigenti delle rispettive organizzazioni si sostituiscono temporaneamente ad essi.
Presidenza
La presidenza della commissione è assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante della parte datoriale e da un rappresentante della parte sindacale dei lavoratori.
Spetta al presidente la convocazione della commissione.
Segreteria
La segreteria della commissione è assunta a turno da un rappresentante della parte datoriale, se la presidenza è affidata al rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e viceversa in caso contrario.
Sede
La commissione ha sede e si riunisce presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n° 146 - 00184 Roma.
Operatività della commissione
La commissione è presieduta dal presidente.
La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i membri.
Le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
Art. 49 - Commissioni di lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, territoriali e nazionali, fanno parte, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti e presso l'Unione Europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.
Art. 50 - Contributo per l'assistenza contrattuale
Il contributo per l'assistenza contrattuale è calcolato, nella misura dell'1%, sui valori corrispondenti al MMG così come definito dai precedenti articoli 5 e 6.
Ai marittimi imbarcati viene effettuata una trattenuta mensile del 0,50% calcolata sui valori di cui al comma precedente, a favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'armatore versa alle organizzazioni cooperative firmatarie una quota mensile pari allo 0,50% calcolata sui valori di cui al primo comma per ogni marittimo imbarcato.
I datori di lavoro portano a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo curando la riscossione delle quote spettanti alle organizzazioni sindacali firmatarie.
Le eventuali comunicazioni di dissenso rispetto a tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio sono comunicate dagli armatori alla parte datoriale ed alle organizzazioni sindacali entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.
Le parti concordano di affidare a F.I.L.COOP Sanitario la funzione di riscossione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo secondo modalità da definire con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 57 dal Tavolo di lavoro congiunto.
Art. 51 - Agevolazioni allo studio
Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.
Art. 52 - Convenzioni di imbarco
Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengono stipulate non in conformità al presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti condizioni generali.
Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.
Fac-simile
AUTORITÀ MARITTIMA (_______________) del Compartimento Marittimo di________________ CONVENZIONE DI IMBARCO
L'anno____________il giorno______del mese di________, innanzi a noi, Ufficiale delegato dal Sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig.____________, il quale, in forza di atto di _______ rogato __________ è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato___________di tonnellate___iscritto al N°________di matricola presso la Autorità marittima di____________adibito al servizio di pesca_________________e le persone di cui appresso indicate le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti ed alle condizioni stabilite nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti armati da cooperative di pesca o da loro soci ed alle seguenti condizioni particolari: Il contratto è stipulato a:__________________ (*) durata presunta in mesi:___________________ * 1) tempo determinato; 2) tempo indeterminato; 3) campagna di pesca oceanica; 4) campagna di pesca entro il mediterraneo; 5) tipo particolare di pesca;
La retribuzione è stabilita a:______________________ (**) ** A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle allegate al CCNL; B) minimo monetario garantito più premio di produzione;
Data lettura delle norme di detto contratto collettivo nazionale di lavoro, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.
N.B. Una copia della presente convenzione, depositata a norma di Legge presso l'Autorità marittima, è tenuta a disposizione delle parti stipulanti il CCNL e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente. |
Art. 53 - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare
Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'articolo 40, comma 6, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n° 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'Autorità marittima e, all'estero, dall'Autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla Legge e dal contratto medesimo.
Art. 54 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2122 del codice civile.
L'eventuale richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolve di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.
In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Tuttavia, nel limite del possibile, viene riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.
Art. 56 - Rappresentanze e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla Legge 20 maggio 1970, n° 300, nonché, per i soci lavoratori di cooperative dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142.
In sede di tavolo congiunto di cui al successivo articolo 57, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.
Art. 57 - Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Al fine di favorire il confronto sulle problematiche del settore, le parti istituiscono un tavolo di lavoro permanente finalizzato alla ricerca delle soluzioni ritenute più opportune, anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie:
1) istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
2) modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente articolo 50;
3) modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'articolo 41;
4) applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della leggi vigenti in materia per ciò che attiene al settore della pesca (cfr. decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, articolo 6; D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81), nonché delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5) operatività degli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7) modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
8) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
9) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto;
10) individuazione di nuove tipologie di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano più rispondenti alle esigenze del settore da proporre ai Ministeri competenti.
In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'articolo 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
Inoltre, l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dagli articoli 52 e 53.
La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nel caso di congedo matrimoniale di cui all'articolo 12 bis laddove potrà arrivare sino a quindici giorni.
La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'Autorità marittima.
Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto.
La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo è a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.
Art. 59 - Prelazione nella riassunzione
I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio sono reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio.
I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza ed il relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Art. 60 - Trattamento di miglior favore
Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.1 - Pesca costiera locale | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 963,35 | 218,89 | 127,69 | 113,50 | 1423,43 | 350 | 1659,93 |
Marinaio Polivalente | 105 | 857,22 | 201,20 | 117,37 | 104,33 | 1280,12 | 350 | 1525,79 |
Marinaio | 102 | 832,73 | 197,12 | 114,99 | 102,21 | 1247,05 | 350 | 1494,83 |
Giovanotto | 101 | 824,56 | 195,76 | 114,19 | 101,51 | 1236,02 | 350 | 1484,52 |
Mozzo | 100 | 816,40 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 1225,00 | 350 | 1474,20 |
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.1 - Pesca costiera locale | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 991,41 | 223,57 | 130,41 | 115,92 | 1461,32 | 350 | 1695,39 |
Marinaio Polivalente | 105 | 882,19 | 205,36 | 119,80 | 106,49 | 1313,83 | 350 | 1557,35 |
Marinaio | 102 | 856,98 | 201,16 | 117,35 | 104,31 | 1279,80 | 350 | 1525,49 |
Giovanotto | 101 | 848,58 | 199,76 | 116,53 | 103,58 | 1268,45 | 350 | 1514,87 |
Mozzo | 100 | 840,18 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 1257,11 | 350 | 1504,25 |
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.2 - Pesca costiera ravvicinata | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. IN PS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1077,65 | 237,94 | 138,80 | 123,38 | 1577,76 | 350 | 1804,39 |
Marinaio Polivalente | 120 | 979,68 | 221,61 | 129,27 | 114,91 | 1445,48 | 350 | 1680,57 |
Marinaio | 115 | 938,86 | 214,81 | 125,31 | 111,38 | 1390,36 | 350 | 1628,97 |
Giovanotto | 103 | 840,89 | 198,48 | 115,78 | 102,92 | 1258,07 | 350 | 1505,15 |
Mozzo | 100 | 816,40 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 1225,00 | 350 | 1474,20 |
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.2 - Pesca costiera ravvicinata | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1109,03 | 243,17 | 141,85 | 126,09 | 1620,15 | 350 | 1844,06 |
Marinaio Polivalente | 120 | 1008,21 | 226,37 | 132,05 | 117,38 | 1484,01 | 350 | 1716,63 |
Marinaio | 115 | 966,20 | 219,37 | 127,96 | 113,75 | 1427,28 | 350 | 1663,54 |
Giovanotto | 103 | 865,38 | 202,56 | 118,16 | 105,03 | 1291,14 | 350 | 1536,11 |
Mozzo | 100 | 840,18 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 1257,11 | 350 | 1504,25 |
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.3 - Pesca mediterranea | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1191,94 | 256,99 | 149,91 | 133,25 | 1732,10 | 350 | 1948,84 |
Marinaio Polivalente | 134 | 1093,97 | 240,66 | 140,39 | 124,79 | 1599,81 | 350 | 1825,02 |
Marinaio | 129 | 1053,15 | 233,86 | 136,42 | 121,26 | 1544,69 | 350 | 1773,43 |
Giovanotto | 107 | 873,55 | 203,92 | 118,96 | 105,74 | 1302,17 | 350 | 1546,43 |
Mozzo | 104 | 849,05 | 199,84 | 116,57 | 103,62 | 1269,09 | 350 | 1515,47 |
Categoria a - TABELLA 1 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||||
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ | ||||||||
1.3 - Pesca mediterranea | ||||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | Valore Conv. INPS | Totale ai fini INPS | |
A | B | C | D | A+B+C+D | E | A+B+C+E | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 146 | 1226,66 | 262,78 | 153,29 | 136,25 | 1778,98 | 350 | 1992,72 |
Marinaio Polivalente | 134 | 1125,84 | 245,97 | 143,48 | 127,54 | 1642,84 | 350 | 1865,29 |
Marinaio | 129 | 1083,83 | 238,97 | 139,40 | 123,91 | 1586,11 | 350 | 1812,20 |
Giovanotto | 107 | 898,99 | 208,16 | 121,43 | 107,94 | 1336,52 | 350 | 1578,58 |
Mozzo | 104 | 873,78 | 203,96 | 118,98 | 105,76 | 1302,49 | 350 | 1546,73 |
MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48
Pesca costiera locale - Legge 250/58
Categoria B - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
2.1 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 37,06 | 8,26 | 4,82 | 4,28 | 54,42 |
Marinaio Polivalente | 105 | 32,97 | 7,58 | 4,42 | 3,93 | 48,91 |
Marinaio | 102 | 32,03 | 7,42 | 4,33 | 3,85 | 47,63 |
Giovanotto | 101 | 31,72 | 7,37 | 4,30 | 3,82 | 47,21 |
Mozzo | 100 | 31,40 | 7,32 | 4,27 | 3,79 | 46,78 |
Categoria B - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
2.1 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 38,14 | 8,44 | 4,92 | 4,38 | 55,88 |
Marinaio Polivalente | 105 | 33,94 | 7,74 | 4,51 | 4,01 | 50,20 |
Marinaio | 102 | 32,97 | 7,58 | 4,42 | 3,93 | 48,89 |
Giovanotto | 101 | 32,64 | 7,52 | 4,39 | 3,90 | 48,46 |
Mozzo | 100 | 32,32 | 7,47 | 4,36 | 3,87 | 48,02 |
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58
Categoria B - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
2.2 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 41,45 | 8,99 | 5,25 | 4,66 | 60,35 |
Marinaio Polivalente | 120 | 37,69 | 8,36 | 4,88 | 4,34 | 55,27 |
Marinaio | 115 | 36,12 | 8,10 | 4,73 | 4,20 | 53,15 |
Giovanotto | 103 | 32,35 | 7,47 | 4,36 | 3,88 | 48,06 |
Mozzo | 100 | 31,40 | 7,32 | 4,27 | 3,79 | 46,78 |
Categoria B - TABELLA 2 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
2.2 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 42,66 | 9,19 | 5,36 | 4,77 | 61,99 |
Marinaio Polivalente | 120 | 38,78 | 8,55 | 4,99 | 4,43 | 56,75 |
Marinaio | 115 | 37,17 | 8,28 | 4,83 | 4,29 | 54,57 |
Giovanotto | 103 | 33,29 | 7,63 | 4,45 | 3,96 | 49,33 |
Mozzo | 100 | 32,32 | 7,47 | 4,36 | 3,87 | 48,02 |
Giornate di pesca tra 48 e 140
Pesca costiera locale - Legge 250/58
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
3.1 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 37,06 | 8,26 | 4,82 | 4,28 | 54,42 |
Marinaio Polivalente | 105 | 32,97 | 7,58 | 4,42 | 3,93 | 48,91 |
Marinaio | 102 | 32,03 | 7,42 | 4,33 | 3,85 | 47,63 |
Giovanotto | 101 | 31,72 | 7,37 | 4,30 | 3,82 | 47,21 |
Mozzo | 100 | 31,40 | 7,32 | 4,27 | 3,79 | 46,78 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | |||||
3.2 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 218,89 | 127,69 | 113,50 | 460,08 |
Marinaio Polivalente | 105 | 201,20 | 117,37 | 104,33 | 422,90 |
Marinaio | 102 | 197,12 | 114,99 | 102,21 | 414,32 |
Giovanotto | 101 | 195,76 | 114,19 | 101,51 | 411,46 |
Mozzo | 100 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 408,60 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
3.1 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 38,14 | 8,44 | 4,92 | 4,38 | 55,88 |
Marinaio Polivalente | 105 | 33,94 | 7,74 | 4,51 | 4,01 | 50,20 |
Marinaio | 102 | 32,97 | 7,58 | 4,42 | 3,93 | 48,89 |
Giovanotto | 101 | 32,64 | 7,52 | 4,39 | 3,90 | 48,46 |
Mozzo | 100 | 32,32 | 7,47 | 4,36 | 3,87 | 48,02 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | |||||
3.2 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 223,57 | 130,41 | 115,92 | 469,91 |
Marinaio Polivalente | 105 | 205,36 | 119,80 | 106,49 | 431,65 |
Marinaio | 102 | 201,16 | 117,35 | 104,31 | 422,82 |
Giovanotto | 101 | 199,76 | 116,53 | 103,58 | 419,87 |
Mozzo | 100 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 416,93 |
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
3.3 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Corri.te-Motorista Capopesca | 132 | 41,45 | 8,99 | 5,25 | 4,66 | 60,35 |
Marinaio Polivalente | 120 | 37,69 | 8,36 | 4,88 | 4,34 | 55,27 |
Marinaio | 115 | 36,12 | 8,10 | 4,73 | 4,20 | 53,15 |
Giovanotto | 103 | 32,35 | 7,47 | 4,36 | 3,88 | 48,06 |
Mozzo | 100 | 31,40 | 7,32 | 4,27 | 3,79 | 46,78 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | |||||
3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 237,94 | 138,80 | 123,38 | 500,12 |
Marinaio Polivalente | 120 | 221,61 | 129,27 | 114,91 | 465,80 |
Marinaio | 115 | 214,81 | 125,31 | 111,38 | 451,50 |
Giovanotto | 103 | 198,48 | 115,78 | 102,92 | 417,18 |
Mozzo | 100 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 408,60 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
3.3 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo base | 13/a- 14/a | Ferie | TFR | MMG giornaliero | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 42,66 | 9,19 | 5,36 | 4,77 | 61,99 |
Marinaio Polivalente | 120 | 38,78 | 8,55 | 4,99 | 4,43 | 56,75 |
Marinaio | 115 | 37,17 | 8,28 | 4,83 | 4,29 | 54,57 |
Giovanotto | 103 | 33,29 | 7,63 | 4,45 | 3,96 | 49,33 |
Mozzo | 100 | 32,32 | 7,47 | 4,36 | 3,87 | 48,02 |
Categoria B - Tabella 3 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | |||||
3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140 | |||||
Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58 | |||||
Parametri | 13/a-14/a | Ferie | TFR | Importo di salvaguardia | |
B | C | D | B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 243,17 | 141,85 | 126,09 | 511,11 |
Marinaio Polivalente | 120 | 226,37 | 132,05 | 117,38 | 475,79 |
Marinaio | 115 | 219,37 | 127,96 | 113,75 | 461,08 |
Giovanotto | 103 | 202,56 | 118,16 | 105,03 | 425,76 |
Mozzo | 100 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 416,93 |
Giornate di pesca superiori a 140
Pesca costiera locale - Legge 250/58
Categoria B - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
4.1 - Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 963,35 | 218,89 | 127,69 | 113,50 | 1423,43 |
Marinaio Polivalente | 105 | 857,22 | 201,20 | 117,37 | 104,33 | 1280,12 |
Marinaio | 102 | 832,73 | 197,12 | 114,99 | 102,21 | 1247,05 |
Giovanotto | 101 | 824,56 | 195,76 | 114,19 | 101,51 | 1236,02 |
Mozzo | 100 | 816,40 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 1225,00 |
Categoria B - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
4.1 - Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Pesca costiera locale - Legge 250/58 | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 118 | 991,41 | 223,57 | 130,41 | 115,92 | 1461,32 |
Marinaio Polivalente | 105 | 882,19 | 205,36 | 119,80 | 106,49 | 1313,83 |
Marinaio | 102 | 856,98 | 201,16 | 117,35 | 104,31 | 1279,80 |
Giovanotto | 101 | 848,58 | 199,76 | 116,53 | 103,58 | 1268,45 |
Mozzo | 100 | 840,18 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 1257,11 |
Categoria B - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2022 | ||||||
4.2 - Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1077,65 | 237,94 | 138,80 | 123,38 | 1577,76 |
Marinaio Polivalente | 120 | 979,68 | 221,61 | 129,27 | 114,91 | 1445,48 |
Marinaio | 115 | 938,86 | 214,81 | 125,31 | 111,38 | 1390,36 |
Giovanotto | 103 | 840,89 | 198,48 | 115,78 | 102,92 | 1258,07 |
Mozzo | 100 | 816,40 | 194,40 | 113,40 | 100,80 | 1225,00 |
Categoria B - Tabella 4 - Decorrenza dal 1 gennaio 2023 | ||||||
4.2 - Giornate di pesca superiori a 140 | ||||||
Pesca costiera ravvicinata | ||||||
Parametri | Importo fisso mensile | 13/a-14/a | Ferie | TFR | MMG | |
A | B | C | D | A+B+C+D | ||
Com.te-Motorista Capopesca | 132 | 1109,03 | 243,17 | 141,85 | 126,09 | 1620,15 |
Marinaio Polivalente | 120 | 1008,21 | 226,37 | 132,05 | 117,38 | 1484,01 |
Marinaio | 115 | 966,20 | 219,37 | 127,96 | 113,75 | 1427,28 |
Giovanotto | 103 | 865,38 | 202,56 | 118,16 | 105,03 | 1291,14 |
Mozzo | 100 | 840,18 | 198,36 | 115,71 | 102,85 | 1257,11 |