S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/03/2019
PESCA - IMPRESE
Testo consolidato del CCNL 19/03/2019
Per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima
Decorrenza: 01/01/2018
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 19/03/2019 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
- Accordo di rinnovo 19/01/2024
- Accordo 29/05/2024 (sezione non imbarcati)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma 19 Marzo 2019
tra
La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Federpesca
e
la Fai-Cisl
la Flai-Cgil
la Uila Pesca
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
Roma, 23 settembre 2022
tra
- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA;
- Coldiretti Impresa Pesca.
e
- la Fai-Cisl;
- la Flai-Cgil;
- la Uila Pesca
Il giorno 23 settembre 2022, le Parti Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, hanno sottoscritto il presente Verbale di rinnovo del CCNL PER GLI ADDETTI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA del 19 marzo 2019.
Verbale di stipula
L'anno 2024, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la sede di FEDERPESCA, sita in Corso d'Italia, 92 in Roma, si sono incontrati
- FEDERPESCA
- COLDIRETTI IMPRESA PESCA
- FAI CISL
- FLAI - CGIL
- UILA PESCA
per dare seguito a quanto contenuto nel verbale di accordo del 23-09-2022.
[___]
Accordo 29/05/2024(sezione non imbarcati)
Verbale di stipula
Roma, 29/05/2024
tra
Federpesca
Coldiretti Impresa Pesca
e
La Fai-Cisl
La Flai-Cgil
La Uila Pesca
In data 23 settembre 2022, in sede di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, le Parti convenivano di introdurre nell'ambito del Contratto una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi di cui all'art. 5 del Contratto.
A tal fine, veniva prevista l'istituzione di una commissione tecnica avente il compito di predisporre la regolamentazione da applicare ai rapporti di lavoro del personale non imbarcato.
La predetta Commissione ha, in effetti, svolto un lavoro di confronto e stesura di un articolato nell'ambito di una serie di incontri tenutisi regolarmente nel periodo da gennaio 2023 a gennaio 2024.
Tuttavia, anche alla luce delle difficoltà congiunturali che affronta il settore, le Parti concordano che ad oggi non sussistano i presupposti per raggiungere un accordo definitivo e che tale argomento debba essere affrontato nel corso del prossimo rinnovo contrattuale, così consentendo una più completa e organica soluzione delle questioni e degli interessi in rilievo.
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D. Lgs 154/2004 e successive modifiche, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di riferimento nel settore, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume, come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportato nell'Accordo del 23 luglio 1993 nonché quello riportato nell'Accordo Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello attraverso i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazione sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n. 271/99, D.Lgs. n. 272/99, D.Lgs. n. 298/99, D.Lgs. n. 81/2008), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali.
In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio Nazionale della Pesca e l'Ente E.BI-Pesca (organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" consistenti in via esemplificativa nel:
- attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e -in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- assicurare un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle Parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi, in ordine a realtà operative interessanti, tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di. interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le Parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Le Parti concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale da Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le Parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.
Esame quadro socio economico.
In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei Decreti Legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs. n. 81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 2 - Relazioni sindacali
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs. 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le Parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.'
Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n.271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs.81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.
IMPEGNO A VERBALE
Le Parti, in presenza di iniziative congiunte che coinvolgano le Istituzioni finalizzate a conciliare la sostenibilità sociale ed economica del settore con obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia degli ecosistemi marini locali e nazionali, si impegnano a trovare soluzioni contrattuali adeguate a difendere l'occupazione e a divulgare tra le lavoratrici e i lavoratori buone pratiche a difesa dell'ambiente
Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di Legge
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
FEDERPESCA, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle imprese di pesca marittima di cui alla Legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.
Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.
A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre associazioni datoriali e/o organizzazioni dei lavoratori, le Parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.
Le Parti dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei al presente contratto, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo.
Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato, in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato.
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale entro le sei miglia
B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia
C - mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia
D - oceanica o oltre gli stretti
Nota a verbale:
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.
Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le Parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".
Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.
Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della Legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco dovrà essere depositata, a cura degli armatori, presso le Autorità Marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.
Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare
Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le Parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle, tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.
Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.
Su istanza dell'armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca, per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle Parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'articolo 66 al fine di trovare una soluzione.
Fermo restando il reciproco impegno delle Parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue.
L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi, individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra, con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, o dove non sia stato eletto un RLS a bordo, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2º livello si prevedranno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferite allo stesso dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro, con 48 ore di anticipo, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori, si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
Per tutti gli altri lavoratori, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico è ricompreso nell'art. 22 (retribuzioni).
Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero dei giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla Legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.
Le Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di Legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.
Art. 10 - Politiche attive del lavoro
Le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le Parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.
Si attiveranno quindi azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (D.Lgs. n. 154/2004 e successive modifiche) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell'Avviso Comune, allegato al presente contratto (allegato 2).
Art. 11 - Formazione permanente e continuativa
Nell'attuale contesto di settore, caratterizzato dalle necessità di innalzare i livelli di competitività, di valorizzare e migliorare le competenze e la professionalità delle risorse umane, anche al fine di aumentarne le potenzialità occupazionali, nonché da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, la formazione permanente e continua assume un ruolo strategico anche al fine di sostenerne e incrementarne le prospettive di sviluppo. In particolare, è sempre più inderogabile dare risposte positive e concrete alle esigenze di:
- una efficace esplicitazione di fabbisogni professionali;
- disporre di azioni formative adeguate;
- promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo, inteso nella più ampia accezione di insieme di istruzione scolastica e formazione professionale continua e permanente.
A questo fine, le Parti stipulanti individuano in Fondimpresa il Fondo per la formazione continua a cui le imprese associate a Federpesca dovranno aderire, per assolvere gli adempimenti formali in materia di formazione continua previsti dalla vigente legislazione. Le Parti, inoltre, individuano nell'Osservatorio Nazionale della Pesca il soggetto demandato a tenere i rapporti con Fondimpresa per quanto riguarda la formazione continua nel settore di sua competenza. Inoltre, le Parti affidano all'Osservatorio Nazionale della Pesca la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la loro relativa esecuzione. A tal fine, compatibilmente con le esigenze delle attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 36 ore annue.
Le Parti, inoltre:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel settore proprio di riferimento;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di migliorare l'operatività e l'efficacia degli strumenti condivisi già esistenti allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni e iniziative attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del comparto e del suo sviluppo.
A questo scopo, le Parti convengono sulla necessità di utilizzare in piena sinergia tutti gli strumenti e le risorse messe a disposizione per la formazione e di favorire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità offerte dal settore.
In tale ambito, le Parti convengono sulla necessità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano proponenti o titolari e di portarne a conoscenza aziende e lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
- iniziative specifiche nei paesi extra europei tradizionalmente dediti alla pesca industriale per far fronte ad esigenze di manodopera da imbarcare, anche attraverso programmi formativi in loco;
- la prosecuzione delle attività di qualificazione della manodopera al fine di far acquisire i titoli professionali e/o certificazioni attraverso l'Osservatorio Nazionale della Pesca.
Dichiarazione a verbale
Federpesca effettuerà specifiche attività di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri associati ed attraverso gli studi professionali con i quali è in contatto (per le imprese del loro comprensorio), per fornire la modalità con la quale riportare sul modello di denuncia previdenziale l'attribuzione del contributo disoccupazione da versare obbligatoriamente dal settore utilizzando il codice attribuito a Fondimpresa.
Art. 12 - Congedi parentali, congedo matrimoniale e permessi brevi
I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (ai sensi del D.lgs 151/2001) e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante. Tali possibili congedi e permessi brevi, saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Le assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del controllo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All'uopo verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità Marittima, ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.
I periodi di aspettativa (Legge 53/2000) sopra individuati, non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.
I lavoratori possono usufruire di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si renda responsabile d'infrazioni ai propri doveri di servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità dell'infrazione ed in base alle disposizioni di Legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal Comandante dovranno essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che avranno facoltà di reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite l'organizzazione sindacale.
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.
Art. 15 - Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art. 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le parti si impegnano entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 15 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro solo qualora nei precedenti 10 giorni sia dimostrabile una effettiva interruzione delle attività di pesca, corrispondente ai giorni per cui si chiede la prestazione lavorativa di sabato e domenica.
Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01-10-2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art. 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato;
le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL si impegnano a valutare gli effetti applicativi dell'estensione della Cisoa agricola al settore della pesca, come previsto dall'articolo 1 comma 217 della L.234/2021 e a valutare proposte congiunte da sottoporre al Ministero del Lavoro al fine di garantire un ammortizzatore sociale strutturato effettivamente utilizzabile per tutte le cause non imputabili alla volontà dell'armatore ivi comprese le condizioni meteo marine
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di Legge.
Art. 17 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il Comandante e il Direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 antimeridiane e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
Art. 18 - Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:
Capitano o motorista: operaio specializzato
Marinaio polivalente: operaio qualificato super
Marinaio: operaio qualificato
Mozzo: manovale
Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza sul lavoro,vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.
Art. 19 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.
Art. 20 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
Dovrà altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.
Art. 21 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.
L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.
Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 01-10/31.12; ovvero il giorno successivo se festivo,), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.
La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità, dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa all'85%, a partire dal 01 gennaio 2012, dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del Minimo Monetario Garantito (MMG), a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L'erogazione di anticipi sulla "parte " dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.
Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di Legge (L. 5/01/1953 n. 4).
Diverse modalità di corresponsione della retribuzione mensile sono definite nell'accordo del 06-03-2013 (Allegato n.6).
Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.
Per produzione si intende:
- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti.
Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:
- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art. 53 del presente CCNL a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca).
Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.
È necessario, tuttavia, il rispetto degli usi e consuetudini locali ratificati dalle parti stipulanti, laddove il trattamento economico per i lavoratori, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso. Gli usi e consuetudini locali che giustificano il trattamento di maggior favore devono essere specificati nella convenzione di imbarco.
Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio a Federpesca.
Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'art. 25 del presente CCNL.
Per la pesca oceanica, l'eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla "parte") deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfettizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 25, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (articoli 21,28,29,32,33,34,35,38,43), ed ovviamente quanto disposto dal presente articolo.
Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d'imbarco.
Le Parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce "valore mensa ai fini previdenziali".
Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dal 01-04-2019, è valorizzata in € 335,00 per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica (allegate).
Nota a verbale
Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.
In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica a livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che proceda agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.
Gli esiti di tale verifica sono riportati alle Parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.
Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.
Contrattualizzazione aumenti retributivi
L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,1% cosi distribuito:
1. a decorrere dal 01/04/2019 3,1%
2. a decorrere dal 01/01/2020 2,0%
3. a decorrere dal 01/01/2021 1,0%
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.
Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
1. La bilateralità prevista dalla contrattualizzazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Federpesca) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.
2. Le prestazioni previste agli articoli 56 (integrazione malattia e infortunio), 58 (Osservatorio Nazionale della Pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio e dell'E.B.I. Pesca. L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
3. A decorrere dal 01/01/2015, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20,00 lordi mensili.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL e che viene riportato nell'allegato 5, ai sensi di quanto previsto agli artt. 53, 56 e 58.
5. Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4 le parti si affideranno all'INPS; a tal fine è stata stipulata un'unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 22 - Retribuzione
L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.
Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 01-10/31.12; ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.
La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità, dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa all'90%, a partire dal 01 ottobre 2022, dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del Minimo Monetario Garantito (MMG), a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.
Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di Legge (L. 5/01/1953 n. 4).
Diverse modalità di corresponsione della retribuzione mensile sono definite nell'accordo del 06-03-2013 (Allegato n.6).
Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.
Per produzione si intende:
- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti.
Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:
- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art. 53 del presente CCNL a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca).
Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.
È necessario, tuttavia, solo nel caso in cui detti accordi siano stati ratificati dalle Parti stipulanti, il rispetto degli usi e consuetudini locali laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso e debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.
Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alla Federpesca.
Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'art. 25 del presente CCNL.
Per la pesca oceanica, l'eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla "parte") deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfettizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 25, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (articoli 21,28,29,32,33,34,35,38,43), ed ovviamente quanto disposto dal presente articolo.
Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d'imbarco.
Le Parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce "valore mensa ai fini previdenziali".
Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dal 01-10-2022, è valorizzata in € 370,00 per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica (allegate).
Nota a verbale
Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non slano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.
In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica a livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che proceda agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.
Gli esiti di tale verifica sono riportati alle Parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.
Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.
Contrattualizzazione aumenti retributivi
L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:
1. a decorrere dal 01/10/2022 3,0%
2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.
Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
1. La bilateralità prevista dalla contrattualizzazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Federpesca) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.
2. Le prestazioni previste agli articoli 56 (integrazione malattia e infortunio), 58 (Osservatorio Nazionale della Pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio e dell'E.B.I. Pesca. L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
3. A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL e che viene riportato nell'allegato 5, ai sensi di quanto previsto agli artt. 53, 56 e 58.
5. Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4 le parti si affideranno all'lNPS; a tal fine è stata stipulata un'unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, dopo ampia discussione, al fine di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni, hanno convenuto di riconoscere quale recupero del differenziale per il biennio 2022-2023 un incremento del 5%, da applicare al Minimo Monetario Garantito a partire dalla data del 1º gennaio 2024, con le seguenti tranches:
- 01-01-2024 2,5%
- 01-01-2025 2,5%
Art. 23 - Marinaio Polivalente
La figura di marinaio polivalente (marinaio di prima) come qualifica contrattuale e previdenziale trova applicazione relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata e pesca mediterranea o d'altura.
Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata, al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.
L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.
In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.
Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della navigazione.
Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti verranno contabilizzati nel monte produttivo e andranno ridistribuiti ai lavoratori dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente CCNL.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc.
Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti sarà data informazione ai lavoratori dipendenti in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.
Le Parti rinviano la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione dell'operatività delle polizze e degli aiuti.
Art. 25 - Premio di produzione
Sulla quantità di pesce pescato potrà essere corrisposta una percentuale che a partire da un minimo aumenterà gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.
La contrattazione delle percentuali e degli scaglioni di quantità verrà concordata tra le organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.
Tale premio sarà corrisposto alla fine della campagna di pesca per la pesca oceanica e mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo.
Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio verrà corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.
Art. 26 - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello potrà essere svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell'Accordo del 23 luglio 1993 e dell'Accordo Confindustria-Cgil Cisl e Uil del 9 marzo 2018, in premessa citati, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo territoriale, che avrà durata non superiore a quella del presente contratto, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal Contratto collettivo stesso.
Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", applicata nel settore con carattere di generalità, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale dei richiamati accordi del 23-7-1993 e del 9-3-2018, le parti pur tuttavia ritengono che possano essere individuate nell'ambito della contrattazione territoriale, erogazioni premiali, legate ad obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, territorialmente rilevanti oltre che predeterminati e misurabili, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.
Ai fini dell'individuazione e misurazione dei citati obiettivi, le Parti concordano di istituire i seguenti indicatori:
(A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'Impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l'__* % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
(B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'__* %.
Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanza, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale CGIL CISL UIL sottoscritto con Confindustria il 14 luglio 2016.
Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione di suddetto elemento premiale, verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).
Se i risultati minimi sono stati raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% né superiore al 10%) del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.
La predetta erogazione premiale deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime fiscale contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.
Le Parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.
Le Parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro;
- eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;
- definizione dell'articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;
- definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo.
Norma di richiamo:
Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle Parti stipulanti entro e non oltre il 31-12-2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati durante il corso di validità del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le Parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 22,00 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle Parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.
Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art.22 (retribuzione).
Norma transitoria:
Le Parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.
(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 26 - Secondo livello di contrattazione
dell'accordo del 23 luglio 1993 e dell'accordo del 9 marzo 2018, in premessa citati, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo territoriale, che avrà durata non superiore a quella del presente contratto, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal Contratto collettivo stesso.
Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", applicata nel settore con carattere di generalità, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale dei richiamati accordi del 23-7-1993 e del 9-3-2018, le parti pur tuttavia ritengono che possano essere individuate nell'ambito della contrattazione territoriale, erogazioni premiali, legate ad obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, territorialmente rilevanti oltre che predeterminati e misurabili, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.
Ai fini dell'individuazione e misurazione dei citati obiettivi, le Parti concordano di istituire i seguenti indicatori:
(A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l'_* % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
(B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'_* %.
Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanza, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale CGIL CISL UIL sottoscritto con Confindustria il 14 luglio 2016.
Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione di suddetto elemento premiale, verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).
Se i risultati minimi sono stati raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% né superiore al 10% del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.
La predetta erogazione premiale deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime fiscale contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.
Le Parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.
Le Parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro;
- eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;
- definizione dell'articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;
- definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo istituto.
Norma di richiamo:
Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle Parti stipulanti entro e non oltre il 31-12-2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati durante il corso di validità del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le Parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 30 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle Parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.
Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art.22 (retribuzione).
Norma transitoria:
Le Parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.
_______________
(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati.
Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 18, è considerato lavoro straordinario. La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile, più il valore mensa ai fini previdenziali, per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.
Art. 28 - Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti
Durante la navigazione o durante le soste nei porti di discarica, ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre gli orari stabiliti dall'art. 17 del presente CCNL è considerato lavoro straordinario.
I compensi orari per il lavoro straordinario sono determinati dalla divisione dell'importo mensile fisso, più il valore mensa ai fini previdenziali, per il coefficiente 173 maggiorati:
- del 25% per il lavoro straordinario diurno;
- del 30% per il lavoro straordinario notturno o festivo;
- del 40% per il lavoro straordinario notturno festivo.
Agli effetti dei compensi per il lavoro straordinario, per ore notturne s'intendono quelle comprese tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Art. 29 - 13ma e 14ma mensilità
Ai marittimi saranno erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13ma e la 14ma mensilità saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.
Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni sarà corrisposto il rateo intero. Per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.
Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di Legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 codice navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del Minimo Monetario Garantito cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare.
La "parte" infatti ricomprende ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al secondo comma dell'art. 22 del presente CCNL.
Art. 30 - Vitto/Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione, nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico-sanitarie, nonché delle appartenenze etniche e religiose dei membri di equipaggio.
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.
Art. 31 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Qualora, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di € 30,00 (ogni pasto) per ogni membro dell'equipaggio.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa del Lavoro (1º maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio
- 6 gennaio
- lunedì di Pasqua
- 2 giugno
- 15 Agosto
- 1º novembre
- 4 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre e 26 dicembre
- Il Santo Patrono
Nei porti sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
- Vigilia di Natale,
- Vigilia di Pasqua.
Art. 33 - Giorni festivi trascorsi nei porti (Pesca Oceanica)
Ai marittimi che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto, con turno di porto, o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o d'altra festività infrasettimanale e nel pomeriggio dei giorni semifestivi, spetta il compenso di lavoro straordinario per 1e ore effettivamente prestate e/o a disposizione.
Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada in un giorno di domenica, sarà corrisposto a tutto il personale, in aggiunta a quanto previsto, per i vari casi, dai precedenti commi del presente articolo, un importo pari ad l/26mo dell'importo fisso più il valore mensa ai fini previdenziali.
Qualora una delle festività, normalmente infrasettimanale, escluse le festività nazionali, cada in un giorno di domenica, è in facoltà dell'imbarcato sostituire l'importo pari ad l/26mo della retribuzione con una giornata di riposo compensativo qualora, tale richiesta, provenga dalla maggioranza dell'equipaggio ovvero la nave non avesse già disposto la data di spedizione.
Art. 34 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.
Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo: per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Pesca oceanica: l'armatore dovrà accordare il periodo di ferie al marittimo nel porto nazionale d'armamento o d'ultima destinazione o d'imbarco.
Il marittimo avrà normalmente il diritto di fruire del periodo di ferie senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi.
Qualora per ragioni di servizio l'armatore non possa concedere in tutto o in parte le ferie, le stesse saranno liquidate alla fine di ogni campagna di pesca.
Pesca nel Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali, con le OO.SS.
Il trattamento economico, in deroga alla normativa di Legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 Codice Navigazione - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare.
La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al secondo comma dell'art. 22 del presente CCNL.
Art. 36 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al CCNL), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dall'articolo 22 del presente CCNL, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra-mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.
Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato solo al termine del trimestre solare intero, provvedendo alla integrazione se eventualmente dovuta.
Mensilmente l'armatore informerà l'equipaggio sull'andamento dei risultati ottenuti, relativamente alla determinazione della parte nello stesso mese.
Nota a verbale:
Le Parti si danno reciprocamente atto che la formulazione sopra riportata, ora in forma espressa, era ricompresa, in forma concettuale, nel contratto collettivo del 14/02/1990 all'articolo 23, ultimo capoverso.
Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al CCNL), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.
Ad ogni marittimo, a termini di Legge, sarà fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale saranno registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dall'art. 25 del presente CCNL.
Art. 38 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore (Pesca oceanica)
Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria. La funzione diversa dovrà risultare dai libri di bordo.
Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati a norma di Legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
A norma dell'art. 13 della Legge 413 del 26 luglio 1984 i contributi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ma e 14ma mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfetizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.
L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.
Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.
Qualora i fatti o situazioni particolari lo richiedano le Parti firmatarie del presente CCNL potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.
Le Parti convengono di affrontare, entro il termine di vigenza contrattuale, le problematiche relative all'individuazione dei lavori "usuranti" ed i costi a tale individuazione collegati, tenuto conto che il settore a causa dell'armonizzazione contributiva prevista per il FPLD è tenuto ad adeguare il predetto contributo obbligatorio.
Nello stesso modo e tempo saranno monitorati gli effetti relativi al decreto legislativo d'armonizzazione contributi/imposte.
Art. 40 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
1) indennità perdita corredo
Comandante | € 614,00 |
Direttore di macchina | € 583,00 |
Ufficiali | € 430,00 |
Sottufficiali | € 369,00 |
Marinaio Polivalente | € 340,00 |
Marinai ed altri | € 307,00 |
2) indennità perdita strumenti professionali e utensili
Comandante | € 430,00 |
Direttore di macchina | € 400,00 |
Ufficiali di coperta | € 185,00 |
Ufficiale di macchina | € 62,00 |
Marinaio Polivalente | € 62,00 |
Cuoco (utensili) | € 62,00 |
Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.
L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici o utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.
Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.
Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 40 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
1) indennità perdita corredo
Comandante
€ 614,00
Direttore di Macchina
€ 583,00
Ufficiali
€ 430,00
Sottufficiali
€ 369,00
Marinaio Polivalente
€ 340,00
Marinai ed altri
€ 307,00
2) indennità perdita strumenti professionali e utensili
Comandante
€ 430,00
Direttore di macchina
€ 400,00
Ufficiali di copertå
€ 185,00
Ufficiale di macchina
€ 62,00
Marinaio Polivalente
€ 62,00
Cuoco (utensili)
€ 62,00
Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.
L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici o utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.
Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.
Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.
Le indennità di cui sopra sono aumentate, a decorrere dal 01-10-2022, del 10% per ciascuna figura professionale.
Art. 41 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato, può essere risolto dalle Parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a 15 giorni per tutti i gradi e le categorie.
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e per giustificato motivo.
Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
È in facoltà dell'armatore sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.
In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o infortunio trova applicazione quanto stabilito dall'art. 68 del presente contratto.
Nota a verbale:
Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o discarica, sia in porti nazionali che in quelli esteri.
Art. 42 - Assegno per il nucleo familiare
Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco, verrà corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, novellato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del su citato articolo del C.C. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- importo fisso;
- rateo di 13ma e 14ma mensilità;
-- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- festività (pesca oceanica);
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.
La quota da accantonare, a partire dal 1º agosto 1989, si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.
Sino alla concreta agibilità del fondo contrattuale per l'accantonamento del TFR di cui all'art.45, il TFR resta inserito nella tabella del MMG e rivive la disposizione dell'art. 43 del CCNL scaduto il 31-12-2008, lo stesso sarà liquidato mensilmente a richiesta scritta del marittimo interessato, anticipandone la quota già prevista o quota superiore.
Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco), l'armatore è tenuto ad evidenziare quanto dovuto e quanto eventualmente già anticipato, effettuando i relativi conguagli.
Art. 44 - Fondo previdenza complementare
Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa, così come previsto dal Decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.
A tal fine le Parti concordano di costituire, entro tre mesi dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31-12-2019
Le Parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo siano così costituite:
1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro;
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28-04-1993;
4. 3% della retribuzione prevista dal MMG ai lavoratori assunti precedentemente al 28-04-1993.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle Parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le Parti avranno concordato l'adesione.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 44 - Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa, così come previsto dal Decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo.
A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l'adesione del settore ad Agrifondo.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31-01-2023
Le Parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo siano così costituite:
1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro;
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28-04-1993;
4. 3% della retribuzione prevista dal MMG ai lavoratori assunti precedentemente al 28-04-1993.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle Parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le Parti avranno concordato l'adesione.
Art. 45 - Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto
È costituito un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto previsto nel precedente articolo per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
Il versamento della contribuzione al Fondo, di cui al precedente comma, viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno stabilite tra le Parti.
Entro sei mesi dalla data di rinnovo del CCNL sarà costituita una Commissione paritetica con l'incarico di elaborare una proposta di Statuto e di regolamento del Fondo di cui al presente articolo.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il periodo di vigenza contrattuale.
Le modalità per l'esercizio dell'adesione da parte dei lavoratori al Fondo saranno stabilite dal Regolamento del Fondo medesimo.
Art. 46 - Rientro del marittimo al porto di imbarco
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.
Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.
L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.
Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di Legge e del presente contratto.
Qualora il marittimo interrompesse la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.
Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo avrà la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
Art. 48 - Affissione del contratto a bordo
Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dall'Autorità, nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Art. 49 - Riscossione deleghe sindacali
Il marittimo potrà presentare direttamente o tramite l'organizzazione sindacale all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato. Il versamento di cui sopra sarà effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa avrà validità fino a quando non sarà revocata.
Art. 50 - Controversie sindacali
Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate tra le organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale si è iscritta ed ha conferito mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'organizzazione contrapposta, per mezzo di lettera raccomandata con A.R.
Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si renderà disponibile, entro 10 giorni, alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione di cui sarà redatto apposito verbale.
Le eventuali divergenze sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita Commissione paritetica.
La Commissione paritetica esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo, a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le Parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali e norme di Legge.
Art. 51 - Commissioni di lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le Capitanerie di Porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti, presso l'Unione Europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.
Art. 52 - Commissione paritetica nazionale
La presente regolamentazione viene convenuta tra le Parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente articolo 50.
Composizione della Commissione paritetica
La Commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati da Federpesca e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.
Rappresentanti
I componenti della Commissione sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte dell'Organizzazione che li ha nominati.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della Commissione, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
Presidenza
La Presidenza della Commissione sarà assunta alternativamente, ogni due anni, da un rappresentante di Federpesca e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Spetta al Presidente la convocazione della Commissione.
Segreteria
La Segreteria della Commissione sarà assunta a turno da un rappresentante di Federpesca se la Presidenza è affidata al rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
Sede
La Commissione ha sede e si riunisce presso gli uffici di Federpesca.
Operatività della Commissione
La Commissione è presieduta dal Presidente.
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
Art. 53 - Contributo per l'assistenza contrattuale
Copyright S.I.A. s.r.l.
Le Parti confermano la prosecuzione del contributo per l'assistenza contrattuale in forma percentuale sui valori dell'imponibile ai fini del contributo INAIL ex IPSEMA, anziché in misura fissa, stante la particolarità del settore e la retribuzione alla parte.
Le imprese ed i lavoratori verseranno quindi alle rispettive organizzazioni nazionali (FEDERPESCA - FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA), stipulanti il presente contratto, un contributo complessivo, ai sensi di quanto previsto all'art. 22, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL, da calcolare in percentuale sulla retribuzione lorda imponibile per l'assicurazione infortuni sul lavoro e per le indennità di malattia.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dall'armatore e da questi versata contestualmente alla propria. La quota a carico del lavoratore è ricompresa, come da previsione dell'art. 22 del presente CCNL, fra le spese detraibili dal ricavato della pesca ai fini della determinazione della parte.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
Gli armatori avranno cura di portare a conoscenza dell'equipaggio il contenuto del presente articolo in forma espressa.
Le eventuali comunicazioni di dissenso per tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio saranno comunicate dagli armatori a Federpesca ed alle OO.SS. entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato. In tal caso la ritenuta sarà posta a carico del lavoratore in forma singola e non graverà sul monte retributivo. Ciò al fine di consentire a Federpesca l'opportuno coordinamento con le OO.SS.
Gli armatori dovranno comunicare entro gli ulteriori trenta giorni alla Federazione tali situazioni.
Le quote di cui sopra saranno versate mensilmente, unitamente ai contributi di infortunio e per le indennità economiche INPS, alllNAIL ex IPSEMA ai sensi della convenzione prevista dall'art. 22 punto 5 ultimo comma.
Le imprese armatoriali rimetteranno a Federpesca ed alle OO.SS. la copia della denuncia dei contributi di malattia relativa al mese di giugno di ciascun anno.
Impegno a verbale:
Le Parti verificheranno annualmente la funzionalità del sistema previsto dal presente articolo.
Art. 54 - Agevolazioni allo studio
Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiranno dei permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Osservatorio Nazionale della Pesca, organizzando i corsi per i Titoli professionali, valuterà le iniziative più idonee per consentire facilitazioni per i destinatari dei corsi se i medesimi si dovessero svolgere durante le attività lavorative, per un massimo di 150 ore.
Art. 55 - Trattamento di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 56 - Trattamento di malattia/infortunio sul lavoro
Le Parti confermano la prosecuzione dell'intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni (INAIL ex IPSEMA) a carico dell'armatore nella misura di euro 7 giornalieri ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (quand'anche la malattia ovvero l'infortunio avesse comportato lo sbarco).
Resta altresì confermata la possibilità per l'armatore di ritenersi sollevato dalla predetta integrazione, solo se lo stesso abbia versato, unitamente al premio infortuni, anche il premio per l'assicurazione integrativa prevista contrattualmente a carico dell'Impresa.
Tale premio è quantificato, complessivamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del presente CCNL da apposito accordo sindacale fra le Parti stipulanti il presente CCNL.
Ai sensi della convenzione ora in atto tra l'INAIL ex IPSEMA e l'EBIFONDO (diretta emanazione di EBIPESCA), quest'ultimo provvederà all'erogazione dell'integrazione ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di EBIFONDO (allegato al presente contratto).
Tale integrazione resterà in ogni caso a carico dell'armatore qualora lo stesso non avesse pagato alla data utile il premio integrativo ed in ogni caso dalla data successiva della messa a disarmo del natante.
Art. 57 - Convenzioni di imbarco
Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengano stipulate non in conformità al presente CCNL, il rapporto di lavoro sarà regolato comunque dalle presenti condizioni generali.
Una copia della predetta convenzione dovrà essere consegnata, subito dopo la stipula, presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.
AUTORITÀ' MARITTIMA (__________________) del Compartimento Marittimo di_________________ CONVENZIONE DI IMBARCO
L'anno____________il giorno____________del mese di____________, innanzi a noi, Ufficiale delegato dal Sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig. _________________________, il quale, in forza di atto di____________erogato______________è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato______________________di tonnellate___________iscritto al N°___________di matricola presso la Autorità marittima di _____________adibito al servizio di pesca__________________e le persone di cui appresso indicate, le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e condizioni stabilite nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla pesca marittima ed alle seguenti condizioni particolari: Il contratto è stipulato a:____________(*) durata presunta in mesi: ____________ * 1) tempo determinato; 2) tempo indeterminato, 3) campagna di pesca oceanica; 4) campagna di pesca entro il mediterraneo 5) tipo particolare di pesca; La retribuzione è stabilita a: ______________(**) **A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle allegate al CCNL; B) minimo monetario garantito più premio di produzione;
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.
N.B. Una copia della presente convenzione, depositata a norma di Legge presso la Autorità marittima sarà tenuta a disposizione delle Parti stipulanti il CCNL e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente. |
Art. 57 bis - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare.
Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'art. 40, comma 6, del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con Legge del 06/08/2008 n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'Autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare, sarà contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla Legge e dal contratto medesimo.
Art. 58 - Osservatorio Nazionale della Pesca Marittima
Le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, confermano l'operatività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca marittima (ONP), costituito legalmente il 27 gennaio 1994, al fine di:
- dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e dell'organizzazione del lavoro al fine di assicurare la qualità del prodotto pescato nell'ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell'impresa;
- salvaguardare lo svolgimento dell'attività di pesca, programmando i periodi destinati alle catture, nell'ottica dei processi di protezione delle risorse alieutiche e del lavoro in mare;
- valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione/riqualificazione degli addetti;
- promuovere il ruolo svolto dalle organizzazioni stipulanti il CCNL della pesca marittima nell'ambito del dialogo sociale europeo;
- rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;
- monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente all'applicazione dei decreti legislativi nn. 271/99, 279/99, 298/99, 81/2008;
- gestire le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;
- gestire i progetti relativi all'acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;
- produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriali;
- gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima;
- gestire, ai sensi del Decreto 24 ottobre 2007, il rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva (DURC);
- erogare, ai sensi della normativa vigente, gli interventi a sostegno del reddito e, più in generale, gli interventi di welfare contrattuale all'interno del comparto;
- realizzare ogni altra azione prevista dal Protocollo di intesa siglato il 14 novembre 2009 dall'Osservatorio e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (allegato 4).
Saranno oggetto d'analisi:
a) il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l'evoluzione della normativa comunitaria con particolare riferimento alle materie sociali;
b) le esperienze di organizzazione del lavoro e d'inquadramento professionale in Europa comparabili con le specificità della pesca italiana;
c) la normativa nazionale in tema dei rapporti di lavoro e delle tutele sociali;
d) il mercato unico europeo ed i rapporti con i paesi extracomunitari dell'est europeo e del Mediterraneo: prospettive produttive ed occupazionali;
e) gli investimenti globali sulla ricerca applicata al:
- miglioramento del ciclo aziendale;
- sviluppo sperimentale dei prodotti e delle catture, teso alla salvaguardia della sostenibilità dell'ambiente in generale;
- qualità del prodotto pescato;
- risparmio energetico.
f) le tematiche della sicurezza del lavoro in riferimento alle leggi ed ai contratti coordinandosi con gli istituti preposti Inail-Ipsema, al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio, nonché le problematiche di coordinamento nel recepire le direttive UE in materia;
g) le problematiche occupazionali derivanti anche da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Le esigenze delle azioni d'intervento formativo e di riqualificazione con particolare attenzione alle fasce deboli ed ai lavoratori extracomunitari.
Il Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio è composto da 6 persone di cui 3 espressione di Federpesca e 3 di espressione sindacale in rappresentanza paritetica per la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, e la UILA-PESCA.
Il Consiglio di amministrazione avrà fra i compiti, quello di individuare priorità di analisi istruttorie e di eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative possibili soluzioni con particolare riferimento ai fabbisogni formativi.
Ciascuna delle Parti potrà richiedere riunioni del Consiglio di amministrazione qualora ne ravvisi specifiche esigenze.
La gestione dell'Osservatorio è affidata al Consiglio di amministrazione che nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; per quanto concerne l'attività del Cda si demanda alla legislazione vigente, allo statuto e al regolamento dell'Osservatorio.
Dichiarazione a verbale:
Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza, le Parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.
FEDERPESCA e FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA hanno istituito, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l'Ente bilaterale, denominato E.BI-PESCA.
L'Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
- rendere operative le intese, convenute tra le Parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese amatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi;
- favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle Parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali;
Le Parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le Parti costituenti che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria.
Le Parti hanno definito la composizione degli organismi del fondo in forma paritetica.
All'Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le Parti stipulanti il presente accordo, utilizzando le strutture dell'Ente stesso e/o la struttura dell'eventuale Ente esterno convenzionato.
Le Parti si danno reciprocamente atto in relazione al primo comma che l'Ente bilaterale E.BI-PESCA è stato costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca, propria di Federpesca.
Dichiarazione a verbale:
Al fine di pervenire ad una condizione di maggiore efficienza le Parti convengono di procedere, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto, ad una revisione del sistema della bilateralità.
Le Parti stipulanti, hanno istituito all'interno di E.BI-PESCA un apposito fondo denominato "E.BI-FONDO" che eroga direttamente ai lavoratori della pesca, nei limiti e alle condizioni previste, le integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio sul lavoro, in tale articolo previste, a favore dei membri di equipaggio a carico della imprese armatrici.
Le Parti hanno altresì istituito all'interno di EBI-PESCA il Fondo integrativo sanitario denominato FIS_-PESCA che eroga le prestazioni integrative sanitarie ai lavoratori della pesca.
In relazione a quanto previsto nel presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che E.BI-PESCA ha tra i suoi compiti statutari anche quello di erogare le integrazioni di cui agli art. 56 e 70 del presente CCNL e che pertanto EBIFONDO e FIS-PESCA devono essere intesi come diretta emanazione di EBI-PESCA.
Il consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale E.BI-PESCA ha definito il regolamento attuativo di detto fondo. Lo stesso potrà gestire le politiche assistenziali dei lavoratori marittimi e degli armatori nell'ambito e con le modalità previste dagli accordi sindacali fra le Parti preventivamente stipulati e delle norme di Legge.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 59 bis
Le Parti stipulanti, hanno istituito all'interno di E.BI-PESCA un apposito fondo denominato "E.BI-FONDO" che eroga direttamente ai lavoratori della pesca, nei limiti e alle condizioni previste, le integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio sul lavoro, in tale articolo previste, a favore dei membri di equipaggio a carico delle imprese armatrici.
Le Parti hanno altresì istituito all'interno di EBI-PESCA il Fondo integrativo sanitario denominato FIS-PESCA che eroga le prestazioni integrative sanitarie ai lavoratori della pesca, (aggiunta da verificare)
In relazione a quanto previsto nel presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che EBIPESCA ha tra i suoi compiti statutari anche quello di erogare le integrazioni di cui agli art. 56 e 70 del presente CCNL e che pertanto EBIFONDO e FIS-PESCA devono essere intesi come diretta emanazione di EBI-PESCA e le altre prestazioni previste dal fondo sanitario e dall'ente bilaterale.
Il consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale E.BI-PESCA ha definito il regolamento attuativo di detto fondo. Lo stesso potrà gestire le politiche assistenziali dei lavoratori marittimi e degli armatori nell'ambito e con le modalità previste dagli accordi sindacali fra le Parti preventivamente stipulati e delle norme di Legge.
Art. 60 - Nuove attività Osservatorio Nazionale della Pesca e organizzazione del lavoro
Le Parti stipulanti il presente CCNL intendono rafforzare, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, le attività svolte dall'Osservatorio Nazionale della Pesca.
In particolare, per quanto concerne il Durc, di cui al Decreto 24 ottobre 2007, le Parti ritengono che l'affidamento all'Osservatorio dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva contribuisca efficacemente al rispetto dei diritti dei lavoratori e rappresenti una semplificazione per le imprese.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le suddette Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di Legge che interverranno in materia, al fine di affidare all'ente gli interventi integrativi.
Al fine di definire le modifiche allo statuto e al regolamento dell'ente e per stabilire le modalità operative e di gestione riguardanti le nuove attività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno entro il periodo di vigenza del presente CCNL.
Contestualmente alla definizione del sistema di ammortizzatori sociali, le Parti stabiliranno una nuova organizzazione del lavoro, basata su un plafond di giornate annuali di pesca nel cui contesto saranno ancor più rafforzati i diritti dei lavoratori in tema di ferie, permessi brevi e congedi parentali.
Art. 61 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2122 del Codice Civile, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19-01-1972, n.8.
Il richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolve di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.
In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti e non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Tuttavia, nel limite del possibile, verrà riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.
Art. 63 - Rappresentanze e diritti sindacali
Le Parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla Legge 300 del 20-05-1970.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di rappresentanza unitarie di compartimento o intercompartimentali.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 01 gennaio 2018 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2021, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Esso ha efficacia per tutto l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL del 16 dicembre 2014, e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle Parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.
Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica.
Le Parti concordano di prorogare la validità del CCNL del 16 dicembre 2014, scaduto il 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, sia nella parte normativa che nella parte economica.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 64 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Esso ha efficacia per l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL del 19 marzo 2019 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti sulla base delle procedure previste all'articolo 65.
Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica.
Art. 65 - Procedura di rinnovo del CCNL
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo Raccomandata AR;
- invio piattaforma almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata AR;
- inizio trattativa almeno tre mesi prima della scadenza.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 65 - Procedura di rinnovo del CCNL
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo Raccomandata AR o Pec
- invio piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata AR;
- inizio trattativa almeno due mesi prima della scadenza.
Art. 66 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto
Le Parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un Tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie facenti parte del CCNL:
1. applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della Legge di orientamento della pesca (articolo 6 D.lgs 226 del 18-5-2001 e successive modificazioni e D.lgs 81/2015), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della Navigazione;
2. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
3. modalità e contenuti dell'attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
4. rendere operativi gli accordi sulla sicurezza sul lavoro adottati dall'art. 9 del presente CCNL;
5. modalità e ipotesi finalizzate al rafforzamento degli organismi bilaterali in particolare l'Osservatorio Nazionale della Pesca;
6. possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
7. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL;
8. predisporre con nota ad hoc la posizione dei membri di equipaggio - ai fini del fermo tecnico e del correlato compenso - coerente con la disciplina dell'articolato contrattuale (art. 2 );
9. regolamentare le Rappresentanze sindacali unitarie, i diritti sindacali ed in generale quanto previsto al punto 11 dell'accordo di rinnovo del 13-6-2001.
10. ogni ulteriore questione inerente la gestione/manutenzione del Contratto (organizzazione del lavoro, struttura della retribuzione, etc.).
Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di armamento di cui al precedente art. 7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art.12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
Inoltre, l'armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d'imbarco specifica. Copia di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall'art. 57 bis del presente CCNL.
La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nei casi di congedo matrimoniale.
La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, sarà affìssa all'albo dell'Autorità marittima.
Tale lista verrà definita dalle Parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.
La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo sarà a carico del monte ore ed è costituita da tanti ratei MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede ad incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.
Art. 68 - Diritto di precedenza e diritto di reimbarco
I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio vantano prelazione nella riassunzione; a tal fine il lavoratore che volesse avvalersi della prelazione presenterà all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza della prelazione.
La prelazione viene esercitata nel caso in cui l'armatore, nel termine di 120 gg. dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, debba procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso - rispetto alla tabella di armamento - degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).
Si prevede inoltre che per i lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca, che sbarchino per fine contratto o fine campagna, ad eccezione degli imbarchi per sostituzione e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente CCNL, il diritto di precedenza e relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Art. 69 - Disciplina delle Festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro per ogni membro dell'equipaggio, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art. 22 (retribuzioni) del presente CCNL.
In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 69 - Disciplina delle Festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell'equipaggio, a decorrere dal 01 ottobre 2022, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.
In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).
Art. 70 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'Istituto di forme di assistenza sanitaria integrativa convengono di attivare, all'interno dell'Ente Bilaterale Ebi Pesca, a partire dal 01-01-2020 un Fondo Sanitario Integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato F.I.S. PESCA.
Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, Statuto, regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività del Fondo stesso.
La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 15-11-2019.
Per il finanziamento del Fondo F.I.S. PESCA è dovuto un contributo a carico dell'aziende/armatore pari ad € 10,00 al mese per ogni lavoratore per dodici mensilità.
I contributi sono versati al Fondo F.I.S. PESCA con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Ai sensi dell'art. 22 (Retribuzioni) del presente CCNL "contrattualizzazione della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario F.I.S. PESCA costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono.
Pertanto, l'azienda/armatore che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo F.I.S. PESCA della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo F.I.S. PESCA è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso, che s'intendono recepiti.
Art. 71 - Adeguamenti Professionali
Il lavoratore imbarcato come mozzo per 14 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.
Le Parti convengono di istituire, entro 12 mesi, dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.
Art. 72 - Semplificazioni Normative
Viene istituito un tavolo tecnico per la stesura delle richieste di semplificazione e razionalizzazione delle normative, da poter proporre congiuntamente al Governo (es. registrazione d'imbarco e sbarco in caso di malattia, adempimenti per l'arruolamento degli extracomunitari, equipollenza tra l'imprenditore agricolo e quello ittico, oneri impropri, etc).
Impegno a verbale:
Le Parti convengo di adeguare il presente CCNL alle modifiche legislative intervenute in tema di assicurazioni obbligatorie, sostituendo l'Istituto IPSEMA con l'Istituto INAIL e le convenzioni con gli Istituti destinatari.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi di cui all'art. 5 del presente CCNL.
A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell'articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.
Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il presente CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.
Art______Inquadramento
1º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. responsabile di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
2. responsabile di punto vendita e/o ittiturismo;
3. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
4. responsabile dell'applicazione delle norme sanitarie e/o di sicurezza alimentare;
5. biologo;
6. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché di personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché di personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. contabile con mansioni di concetto;
2. segretario/a di direzione con mansioni di concetto;
3. responsabile di magazzino;
4. responsabile della logistica;
5. chimico di laboratorio;
6. capocuoco;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1. addetto a pratiche doganali e valutarie;
2. operaio specializzato;
3. commesso specializzato nei punti vendita che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività in genere; assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle iniziative affidategli; intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali; espletare operazioni di incasso, ponendo la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
4. impiegato/amministrativo/a che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
5. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti;
6. astatore;
7. cuoco unico
8. responsabile di sala
9. receptionist con conoscenze linguistiche certificate:
10. sommozzatore;
11. pompista specializzato che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa dell'erogazione dei carburanti e della vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
12. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
4º Livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-operative:
1. cassiere;
2. commesso alla vendita al pubblico nei punti vendita;
3. addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita;
4. magazziniere;
5. autotrenista, conducente di automezzi pesanti;
6. banconiere di spacci di prodotti ittici;
7. specialista di pescheria
8. aiuto cuoco;
9. cameriere;
10. altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
5º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
2. aiuto commesso;
3. aiuto banconiere di spacci;
4. conducente di autoveicoli e motoveicoli;
5. operaio qualificato;
6. pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
7. manutentore meccanico o elettrico;
8. addetto all'imballo dei prodotti;
9. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
6º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. addetto alla sorveglianza;
2. fattorino;
3. addetto al carico e scarico;
4. operaio comune;
5. pompista comune senza responsabilità di cassa;
6. addetto alle pulizie con mezzi meccanici;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
7º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie;
2. garzone.
Art. ___Retribuzione
Livello
Parametro
Retribuzione
7
100
1.357,15 €
6
109
1.479,24 €
5
114
1.547,16 €
4
120
1.628,58 €
3
129
1.750,73 €
2
140
1.900,02 €
1
152
2.062,87 €
Quadro
162
2.198,59 €
Tale allegato si intende cassato.
PICCOLA PESCA (L. 250/58)
Alla FAI-CISL - FLAI-CGIL - UILA-UIL
Vi preghiamo voler prendere nota, dandocene atto, che gli obblighi economici normativi previsti dal presente contratto, per gli imbarcati su natanti soggetti alla piccola pesca, sono da applicare per i soli lavoratori dipendenti dai natanti medesimi.
I membri di equipaggio soci di cooperative di piccola pesca ex L. 250/58, considerati lavoratori dipendenti, sono destinatari del contratto nella sua interezza.
Allegato 2 - Avviso comune in materia di organizzazione del lavoro nel settore della pesca marittima
L'anno 2005, il giorno 19 del mese di aprile, in Roma, nell'ambito del Tavolo Nazionale negoziale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i membri di equipaggio imbarcati su natanti dediti alla pesca marittima, alla presenza dell'on Paolo Scarpa Bonazza Buora, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con delega alla Pesca,
tra
la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA) la FLAI -CGIL, la FAI -CISL, la UILA PESCA - UIL
è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di organizzazione del lavoro a bordo delle navi da pesca marittima:
Premessa
Le Parti ritengono che la salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito del settore rappresentato, nonché la tutela della produzione ittica nazionale, stante la specificità del contratto alla parte, siano obiettivi comuni da perseguire rimettendo in moto dinamiche di mercato capaci di rideterminare, nel medio periodo, una situazione di maggiore equilibrio tra domanda ed offerta del prodotto ittico prelevato dalla flotta nazionale, attualmente penalizzato dalle importazioni, capace di assicurare stabilità al sistema pesca nazionale.
È convinzione delle parti che gli elementi di distorsione derivano principalmente:
- dall'eccessiva rigidità della regolamentazione relativa all'organizzazione delle attività di pesca, che peraltro determina una concentrazione dello sforzo di pesca in determinate giornate lavorative;
- dall'inadeguata applicazione al settore degli strumenti concernenti la promozione delle "politiche attive del lavoro" finalizzati ad incrementare l'occupazione nel settore;
- dall'assenza di un sistema di ammortizzatori sociali che fornisca adeguate garanzie sociali ai lavoratori del settore nelle ipotesi di mancata attività per cause di forza maggiore.
Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di consentire alle imprese di pesca una autonomia ed una flessibilità nella gestione della propria attività, nel rispetto dell'invarianza dello sforzo di pesca, delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo.
Nel contesto sopra indicato le parti ravvisano inoltre le possibilità di una più adeguata applicazione delle modalità di riposo del personale imbarcato anche in conformità a quanto previsto dalla Legge e dagli istituti della contrattazione collettiva in materia di ferie.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
comune impegno per favorire l'adozione di un adeguato provvedimento normativo che permetta alle imprese di pesca di modulare flessibilmente la propria attività con piani di gestione, fermo restando il numero massimo di giornate pesca annue teoricamente utilizzabili, in modo da non incrementare lo sforzo di pesca, tenendo opportunamente conto dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e per conseguire l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali, coerente con l'organizzazione del lavoro sopra indicato, atto a compensare i marittimi imbarcati per mancata attività dovuta a cause di forza maggiore.
In tale contesto operativo, stante la peculiarità del settore della pesca marittima, si potrà realizzare la fruizione delle ferie per i membri d'equipaggio in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 66/03 e successive modificazioni.
Inoltre le parti concordano e si attiveranno per individuare percorsi idonei finalizzati alla concreta applicazione al settore degli strumenti di politica attiva del lavoro quali l'apprendistato, gli stages formativi, la formazione professionale, nonché per conseguire, nelle forme più semplificate, il permesso d'ingresso e lavoro dei marittimi provenienti da Paesi terzi.
Le parti sollecitano l'introduzione di incentivi economici in favore delle imprese che rinnovano il natante ai fini specifici della sicurezza sul lavoro, evidenziando che l'applicazione delle forme incentivanti in favore delle imprese della pesca deve essere subordinata al rispetto sostanziale, da parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, le parti auspicano un riassetto della disciplina sulle attività di vigilanza e controllo al fine di delimitare o coordinare le attività delle Autorità competenti, per assicurarne un migliore e razionale svolgimento.
Allegato 3 - Accordo 26-07-2000
L'anno 2000 addì 26 del mese di luglio in Roma, si sono incontrate la Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca (FEDERPESCA), le Centrali cooperative della pesca (FFEDERCOOPESCA, LEGA PESCA e AICP) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FADCISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Le Parti si sono riunite per continuare l'esame delle questioni applicative poste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 271 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 185 del 9 Agosto 1999), recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998. n. 485".
Le Parti
PREMESSO
- Che il D.Lgs n.271/99 ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi da pesca;
- che l'art.12, comma 5, del D.Lgs. n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
- che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.271/99 affida alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità per l'elezione dei rappresentanti alla sicurezza a bordo di ogni nave;
- che l'art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
- che il rappresentante alla sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
- che l'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n.271/99 dispone che il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
- che, ai sensi dell'alt. 29 del D.Lgs. n.271/99, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca;
AFFERMANO
Che tale materia è fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse dell'armamento e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e in tal senso
SI IMPEGNANO
- al rispetto della legislazione vigente in materia;
- a regolamentare, entro il mese di ottobre 2000, tutti quegli aspetti che il D.Lgs. n.271/99 demanda alla contrattazione fra parti datoriali e parti sindacali e, in tale ambito, convengono di voler perseguire i seguenti obiettivi:
- sviluppo dell'attuale modello di relazioni sindacali;
- stipula di uno specifico accordo quadro finalizzato a disciplinare compiutamente le problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni attraverso un monitoraggio di verifica della sicurezza del lavoro a bordo;
tenuto conto della specificità del settore ed, in particolare, della ridotta consistenza numerica degli addetti delle imbarcazioni da pesca, si rende necessaria l'istituzione di un modello di gestione della sicurezza del lavoro, incentrato sull'azione di organismi, territoriali e centrali, caratterizzati dalla partecipazione paritetica di rappresentanti deH'armamento e dei lavoratori, che svolgano le proprie funzioni con riferimento ad una pluralità d'imbarcazioni, per le attività ad essi organismi delegabili ai sensi dell'articolato di cui alla premessa;
la costituzione di tali organismi sarà attivata su designazione paritetica delle parti sindacali e delle parti datoriali. La designazione dei sopra richiamati soggetti avverrà, per le parti datoriali, dopo una verifica che le stesse attiveranno al proprio interno. I membri designati devono, in ogni modo, essere in possesso di una predisposizione potenziale per la materia. Deontologicamente dovranno svolgere la propria attività con le caratteristiche della terzietà. Dovranno essere disponibili a ricevere la formazione ritenuta necessaria ed essere formatori potenziali;
elaborazione di un disciplinare del servizio di prevenzione e protezione su base territoriale che definisca: struttura, funzioni e collocazione territoriale degli organismi bilaterali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
fermo restando che l'onere del finanziamento della sicurezza è a carico del sistema delle imprese, le parti si impegnano ad individuare eventuali e specifiche modalità di finanziamento al progetto che converranno.
Fatto, letto e sottoscritto
Allegato 4 - Protocollo di intesa tra il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PESCA
L'anno 2009, il giorno 14 del mese di novembre,
tra
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
- MIPAF, di seguito denominato "Ministero" - con sede in Roma, via XX settembre 20, CAP 00187, c.f. 97099470581,
e
L'Osservatorio Nazionale della Pesca, di seguito denominato "Osservatorio"
Con sede in Roma Corso d'Italia 92, CAP________c.f_________________________
Rappresentato da_______________
Premesso che
- Il Governo intende realizzare un innovativo ed efficiente "sistema integrativo della Pesca e dell'acquacoltura" (in seguito denominato "S.I.P.A."), finalizzato ad una moderna "Governance" della pesca in cui, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, diventi strutturale la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Cooperative, Armatoriali e Datoriali;
- Il Governo ritiene fondamentale il rilancio delle politiche attive del lavoro, la predisposizione di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali, la gestione degli strumenti di integrazione e sostegno a reddito degli occupati, la formazione e riqualificazione del personale addetto, il rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e alimentare, il rispetto della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, ciò anche al fine di affrontare meglio il processo di riforma della politica comune della pesca aperto con il Libro Verde della Commissione Europea;
- Il Governo, nell'ambito della contrattazione collettiva pone particolare attenzione al sostegno dei servizi rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori;
- Il Governo individua nella bilateralità e nella partecipazione la soluzione più autorevole e credibile per superare ogni residua cultura antagonista nei rapporti di produzione e avviare, in un rinnovato clima di fiducia e collaborazione una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro sui sistemi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale;
- Il Ministero riconosce ed intende valorizzare il ruolo svolto da un quindicennio dall'Osservatorio per raggiungere i condivisi obiettivi di sostenibilità economica e sociale e, in particolare, per contribuire, attraverso il coinvolgimento diretto delle parti sociali, a promuovere attività di pesca ed acquacoltura improntate ai valori di sicurezza, professionalità e salvaguardia dell'occupazione, con attenzione anche ai principi dello sviluppo sostenibile, nel quadro della regolamentazione internazionale, comunitaria e nazionale;
- Il Ministero è responsabile dell'elaborazione e del coordinamento degli indirizzi delle politiche nazionali per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- Per qualificare e rafforzare le azioni di sostegno al settore, la parti sociali hanno promosso la costituzione di strumenti, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, specializzati nel campo della formazione, assistenza tecnica, tutela sociale ed occupazionale, che, nel corso dell'ultimo decennio hanno operato in stretta collaborazione con l'Amministrazione nazionale, consolidando una vasta competenza nella fornitura sull'intero territorio nazionale di assistenza, formazione e tutele ad operatori ed imprese;
- Il ruolo e la promozione dell'Osservatorio, costituito ed operante sin dal 19 gennaio 1994, vengono riconosciuti, tra l'altro, dalle previsioni deM'Art.5 del D.Lgs. 18-05-2001, n.226, ed espressamente riaffermati e precisati dall'art.20 (Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale) del D.Lgs. 26 maggio 2004, n.154 per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, laddove si contempla di dare priorità alla promozione degli studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché per l'introduzione di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima, coerentemente con le politiche di lavoro;
- La rapida evoluzione di un quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale già complesso ed iper - regolamento, si traduce nella necessità per i marittimi della pesca di divenire manodopera fortemente qualificata ed abilitata in osservanza, a titolo esemplificativo, delle Convenzioni STCW 78 e 95, all'I.M.O., che dettano standard minimi di qualificazione ed abilitazione, così come le imprese sono tenute all'osservanza delle leggi sociali e di sicurezza del lavoro al fine di godimento della concessione di aiuti nazionali e comunitari;
- Il Ministero alla luce delle sopra evidenziate esigenze, intende rispondere a queste sfide attraverso la realizzazione di un rafforzamento delle azioni formative e di tutela dell'Osservatorio, quale strumento attivo delle parti sodali, che attraverso una più stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione, possa semplificare, agevolare e supportare l'attuazione delle politiche di settore;
Vengono definiti, dunque, come obiettivi prioritari:
- L'istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese del settore;
- L'attivazione e gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione dell'attività di pesca;
- Il monitoraggio e l'assistenza della sicurezza del lavoro al fine di superare le criticità applicative della normativa risultante tra l'attuale D.Lgs.271/99 ed il sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai delegati di bacino ed ai rappresentanti alla sicurezza nominati dai lavoratori e dai datori di lavoro;
- La formazione continua orientata all'acquisizione dei titoli che abilitano all'imbarco, la riqualificazione professionale;
- L'erogazione dei moduli formativi sulla pesca responsabile, sulla sicurezza alimentare e sul contrasto alla pesca illegale;
- L'integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, la gestione del Fondo settoriale di trattamento di fine rapporto (Tfr);
- Il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata;
- Tali sono gli ambiti operativi in cui nel corso dell'ultimo quindicennio l'Osservatorio, anche con il supporto degli altri Enti istituiti dalla contrattazione collettiva di settore ha svolto la propria attività.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
Articolo 2 (Impegni)
Il Ministero si impegna a realizzare la nuova strategia per lo sviluppo del "S.I.P.A.", come definita in premessa, ricorrendo al soggetto firmatario del presente protocollo e ai correlati enti di supporto previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, per la realizzazione di servizi ed interventi in linea con gli obiettivi di cui in premessa.
L'Osservatorio, nei limiti e vincoli statutari si impegna ad offrire la più ampia e qualificata collaborazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la realizzazione di un sistema di "governance", così come sopra prefigurato.
In particolare, l'Osservatorio si impegna al perseguimento degli obiettivi riportati in premessa attraverso l'attuazione dei servizi e delle iniziative di cui al successivo art.3, da perseguire in via prioritaria, nonché di ulteriori azioni progettuali utili alla costruzione del sistema pesca nel più ampio contesto del settore.
Articolo 3
(Iniziative prioritarie)
Le tematiche identificate come prioritarie sono di seguito identificate:
a. Istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese del settore e l'attivazione e la gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione dell'attività da realizzare attraverso il raccordo, anche delle reti informatiche, con gli Enti e Istituti Previdenziali ed Assistenziali e con i servizi del Welfare, con la definizione del relativo modello di fattibilità.
b. Monitoraggio ed assistenza della sicurezza del lavoro mediante il sostegno alla individuazione, attivazione e formazione, presso le marinerie delle figure dei rappresentanti alla sicurezza, anche nell'opzione dei delegati alla sicurezza nell'ambito delle strutture armatoriali di terra.
c. Formazione continua e riqualificazione professionale indirizzata al miglioramento delle competenze ed abilitazioni del personale marittimo operante a bordo della flotta peschereccia, aN'ampliamento delle conoscenze per il riorientamento e la diversificazione verso le attività connesse alla pesca, in particolare pesca - turismo ed ittiturismo e l'erogazione di moduli formativi sulla pesca responsabile, ed il contrasto alla pesca illegale, nonché al conseguimento delle abilitazioni e certificazioni in materia di sicurezza alimentare (HACCP).
d. Implementazione dei sistemi di tutela per il settore mediante l'apprestamento di un sistema finalizzato all'integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, il supporto alla gestione del Fondo settoriale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata, attraverso la creazione di una banca dati degli accordi di secondo livello.
Il presente Protocollo verrà attuato attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli specifici progetti da realizzare, delle attività a tal fine previste della normativa sulla privacy, delle specifiche esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Articolo4
(Verifica)
È attivato un tavolo di consultazione tra le parti presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega alla Pesca, per il periodico monitoraggio e valutazione degli interventi. Il tavolo stesso procederà alla verifica degli interventi effettuati, alla proposizione di nuove azioni, nonché alla eventuale revisione delle strategie adottate.
Il Sottosegretario di Stato
Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali con delega alla Pesca
On. Aw. Antonio Buonfiglio
Per l'Osservatorio Nazionale della Pesca
Allegato 5 - Accordo 19-02-2020
Il giorno 19-02-2010 le parti stipulanti il presente CCNL (FEDERPESCA;FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-PESCA) si sono incontrate per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità; a tal fine le parti convengono quanto segue:
In riferimento all'art.22 nel cui testo si richiama in esplicito il presente accordo, le parti confermano il valore della bilateralità nel settore della pesca marittima, per gli scopi individuali nel CCNL e a tal fine convengono quanto segue:
- Le imprese e i lavoratori verseranno al sistema della bilateralità un contributo complessivo pari all'l,5% della retribuzione lorda imponibile di ogni mese sulla quale calcolare il contributo per l'assicurazione infortuni sul lavoro; Tale contributo è cosi distinto:
- 0,50% del contributo complessivo sopra indicato sarà a carico dell'impresa quale quota destinata alla Federpesca, come contributo per l'assistenza contrattuale;
- 0,50% del contributo complessivo sarà a carico del lavoratore quale quota destinata alle OO.SS. FAI-CISL, FLAI -CGIL e UILA PESCA, come contributo per l'assistenza contrattuale;
- Il restante 0,50% del contributo complessivo sarà a carico dell'impresa quale quota destinata a E.BI.FONDO (E.BI.PESCA) che prowederà all'erogazione della integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di E.BI. - FONDO (allegato al CCNL).
Detto contributo è calcolato in relazione alle giornate previdenzialmente contribuite per ciascun lavoratore.
tra
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca FEDERPESCA e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-PESCA
Premesso che
a) è prassi diffusa precedente alla erogazione, anche in contanti, di acconti sulla retribuzione netta mensile del personale imbarcato, con cadenza concordata;
b) si ritiene opportuno dare maggiore trasparenza e certezza di diritto a tale prassi; tutto ciò premesso, le parti concordano che:
1) le premesse costituiscono parte integrante al presente accordo;
2) nel caso di corresponsione di acconti della retribuzione mensile, il pagamento in contanti è consentito se effettuato in singole rate per un importo dei singoli acconti inferiore al limite di Legge, così come previsto dalla circolare n.2 MEF del 16/01/2012, e lo stesso non costituisce operazione artificiosamente frazionata;
3) i singoli acconti erogati saranno indicati nella busta-paga mensile e il saldo spettante al dipendente sarà liquidato tramite assegno o bonifico bancario.
Roma, 6 marzo 2013
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA - ROMA
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS ANNO 2019
(IMPONIBILE COME DA TABELLE INPS)
C.S.C. 1-20-01
Anno 2015 | FPLD | ASPI | CUAF | TFR | MAL | MAT. | TOTALE ALIQUOTA | CCL |
IMBARC | 33,00 | 1,61 | 0,68 | 0,20 | 2,22 | 0,46 | 38,17 | 9,19 |
ARM. E PROPR. ARMAT. | 33,00 | - | 0,68 | 0,20 | 2,22 | 0,46 | 36,56 | 9,19 |
ASPI CTR. ADD.LE ART.2 COMMA 28 L.92/2012 - 1,40%
CUAF RIDOTTO del 1,80% di cui lo 0,80% ex Cod. R 600 abolito per nettizzazione e per l'1% disposto dalla finanziaria 2006.
Sgravio Legge 30/98 per gli imbarcati di nazionalità italiana e comunitaria nella misura totale per le navi esercenti la pesca oceanica e del 70% per le navi esercenti la pesca mediterranea con i codici correlati precedentemente stabiliti.
C.S.C. 1-20-01 c.a. navi minori
Anno 2019 | FPLD | ASPI | CUAF | TFR | MAL | MAT. | TOTALE ALIQUOTA | CCL |
IMBARC | 29,80 | 0,67 | - | 0,20 | 2,22 | - | 32,89 | 9,19 |
ARM. E PROPR. ARM. | 29,80 | - | - |
| 1,28 | - | 31,08 | 9,19 |
ASPI CTR. ADD.LE ART.2 COMMA 28 L.92/2012 - 1,40%
CUAF GIÀ RIDOTTO dello 0,01 % ex Cod. R 600 abolito per nettizzazione e per l'1 % disposto dalla finanziaria 2006. (0,94 % CTR DS 0,06 % CTR MATERNITÀ' IPSEMA).
R830 Sgravio Legge 30/98 pari al 45,07 % delle predette aliquote per membri di equipaggio di nazionalità italiana e/o comunitaria.
Anno 2020 | FPLD | ASPI | CUAF | TFR | MAL | MAT. | TOTALE ALIQUOTA | CCL |
IMBARC | 30,00 | 0,67 | - | 0,20 | 2,22 | - | 33,09 | 9,19 |
ARM. E PROPR. ARM. | 30,00 | - | - | - | 1,28 | - | 31,28 | 9,19 |
ASPI CTR. ADD.LE ART.2 COMMA 28 L.92/2012 - 1,40%
CUAF GIÀ' RIDOTTO dello 0,01 % ex Cod. R 600 abolito per nettizzazione e per I' 1 % disposto dalla finanziaria 2006. (0,94 % CTR DS 0,06 % CTR MATERNITÀ' IPSEMA).
R830 Sgravio Legge 30/98 pari al 44,32 % delle predette aliquote per membri di equipaggio di nazionalità italiana e/o comunitaria.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INAIL EX I.P.SE.MA ANNO 2019
(IMPONIBILE COME DA TABELLA I.N.A.I.L.)
3% dal 01/04/2019 al 31/12/2019 - 2% dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - 1% daa 01/01/2021 al 31/12/2021
dal 01/04/2019 al 31/12/2019 aumento 3,1% | |||||||||
Qualifiche | parametro | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | ferie mensile | MMG mansile senza TFR | MMG mensile con TFR | valore convenzionale ai fini INPS | Importo ai fini previdenziali mensile | Valore del TFR mensile |
Comandante-Motorista | 118 | € 964,28 | € 216,55 | € 126,32 | € 1.307,15 | € 1.419,43 | € 335,00 | € 1.642,15 | € 112,28 |
Marinaio | 105 | € 858,05 | € 198,84 | € 115,99 | € 1.172,88 | € 1.275,99 | € 335,00 | € 1.507,88 | € 103,10 |
Marinaio | 102 | € 833,53 | € 194,76 | € 113,61 | € 1.141,90 | € 1.242,88 | € 335,00 | € 1.476,90 | € 100,98 |
Giovanotto | 101 | € 825,36 | € 193,39 | € 112,81 | € 1.131,57 | € 1.231,85 | € 335,00 | € 1.466,57 | € 100,28 |
mozzo | 100 | € 817,19 | € 192,03 | € 112,02 | € 1.121,24 | € 1.220,81 | € 335,00 | € 1.456,24 | € 99,57 |
dal 01/1/2020 al 31/12/2020 aumento 2% | |||||||||
Comandante-Motorista | 118 | € 982,99 | € 219,66 | € 128,14 | € 1.330,79 | € 1.444,69 | € 335,00 | € 1.665,79 | € 113,90 |
Marinaio polivalente | 105 | € 874,69 | € 201,62 | € 117,61 | € 1.193,92 | € 1.298,46 | € 335,00 | € 1.528,92 | € 104,54 |
Marinaio | 102 | € 849,70 | € 197,45 | € 115,18 | € 1.162,33 | € 1.264,71 | € 335,00 | € 1.497,33 | € 102,38 |
Giovanotto | 101 | € 841,37 | € 196,06 | € 114,37 | € 1.151,80 | € 1.253,46 | € 335,00 | € 1.486,80 | € 101,66 |
mozzo | 100 | € 833,04 | € 194,67 | € 113,56 | € 1.141,27 | € 1.242,21 | € 335,00 | € 1.476,27 | € 100,94 |
| dal 01/01/2021 al 31/12/2021 aumento 1% | ||||||||
Comandante-Motorista | 118 | € 992,33 | € 221,22 | € 129,05 | € 1.342,60 | € 1.457,31 | € 335,00 | € 1.677,60 | € 114,71 |
Marinaio polivalente | 105 | € 883,01 | € 203,00 | € 118,42 | € 1.204,43 | € 1.309,69 | € 335,00 | € 1.539,43 | € 105,26 |
Marinaio | 102 | € 857,78 | € 198,80 | € 115,96 | € 1.172,54 | € 1.275,62 | € 335,00 | € 1.507,54 | € 103,08 |
Giovanotto | 101 | € 849,37 | € 197,39 | € 115,15 | € 1.161,91 | € 1.264,26 | € 335,00 | € 1.496,91 | € 102,35 |
mozzo | 100 | € 840,96 | € 195,99 | € 114,33 | € 1.151,28 | € 1.252,91 | € 335,00 | € 1.486,28 | € 101,63 |
dal 01/04/2019 al 31/12/2019 aumento del 3,1% | |||||||||
Qualifiche | parametro | Importo | 13ma e | ferie mensile | MMG mensile | MMG mensile | valore conventionale | Importo | Valore del TFR |
Comandante - Motorista capopesca | 132 | € 1.078,69 | € 235,62 | € 137,44 | € 1.451,75 | € 1.573,92 | € 335,00 | € 1.786,75 | € 122,17 |
Marinaio polivalente | 120 | € 980,63 | € 219,27 | € 127,91 | € 1.327,81 | € 1.441,50 | € 335,00 | € 1.662,81 | € 113,70 |
Marinaio | 115 | € 939,77 | € 212,46 | € 123,94 | € 1.276,17 | € 1.386,33 | € 335,00 | € 1.611,17 | € 110,17 |
Giovanotto | 103 | € 841,71 | € 196,12 | € 114,40 | € 1.152,23 | € 1.253,92 | € 335,00 | € 1.487,23 | € 101,69 |
mozzo | 100 | € 817,19 | € 192,03 | € 112,02 | € 1.121,24 | € 1.220,81 | € 335,00 | € 1.456,24 | € 99,57 |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aumento 2% | |||||||||
Comandante - Motorista capopesca | 132 | € 1.099,61 | € 239,10 | € 139,48 | € 1.478,19 | € 1.602,17 | € 335,00 | € 1.813,19 | € 123,98 |
Marinaio polivalente | 120 | € 999,65 | € 222,44 | € 129,76 | € 1.351,85 | € 1.467,19 | € 335,00 | € 1.686,85 | € 115,34 |
Marinaio | 115 | € 958,00 | € 215,50 | € 125,71 | € 1.299,20 | € 1.410,94 | € 335,00 | € 1.634,20 | € 111,74 |
Giovanotto | 103 | € 858,03 | € 198,84 | € 115,99 | € 1.172,86 | € 1.275,96 | € 335,00 | € 1.507,86 | € 103,10 |
mozzo | 100 | € 833,04 | € 194,67 | € 113,56 | € 1.141,27 | € 1.242,21 | € 335,00 | € 1.476,27 | € 100,94 |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 aumento 1% | |||||||||
Comandante - Motorista capopesca | 132 | € 1.110,07 | € 240,84 | € 140,49 | € 1.491,40 | € 1.616,29 | € 335,00 | € 1.826,40 | € 124,88 |
Marinaio polivalente | 120 | € 1.009,15 | € 224,03 | € 130,68 | € 1.363,86 | € 1.480,02 | € 335,00 | € 1.698,86 | € 116,16 |
Marinaio | 115 | € 967,10 | € 217,02 | € 126,59 | € 1.310,71 | € 1.423,24 | € 335,00 | € 1.645,71 | € 112,53 |
Giovanotto | 103 | € 866,19 | € 200,20 | € 116,78 | € 1.183,17 | € 1.286,98 | € 335,00 | € 1.518,17 | € 103,81 |
mozzo | 100 | € 840,96 | € 195,99 | € 114,33 | € 1.151,28 | € 1.252,91 | € 335,00 | € 1.486,28 | € 101,63 |
dal 01/04/2019 al 31/12/2019 aumento del 3,1% | |||||||||
Qualifiche | parametro | importo fisso | 13ma e | ferie mensile | MMG mensile | MMG mensile | Valore convenzionale ai fini Inps | Importo | Valore del TFR |
Comandante Motorista capopesca | 146 | € 1.194,01 | € 254,84 | € 148,65 | € 1.597,50 | € 1.729,64 | € 335,00 | € 1.932,50 | € 132,14 |
Marinaio polivalente | 134 | € 1.095,87 | € 238,48 | € 139,11 | € 1.473,46 | € 1.597,12 | € 335,00 | € 1.808,46 | € 123,66 |
Marinaio | 129 | € 1.054,98 | € 231,66 | € 135,14 | € 1.421,78 | € 1.541,90 | € 335,00 | € 1.756,78 | € 120,12 |
Giovanotto | 107 | € 875,06 | € 201,68 | € 117,64 | € 1.194,38 | € 1.298,95 | € 335,00 | € 1.529,38 | € 104,57 |
mozzo | 104 | € 849,88 | € 197,48 | € 115,20 | € 1.162,56 | € 1.264,95 | € 335,00 | € 1.497,56 | € 102,40 |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aumento 2% | |||||||||
Comandante -Motorista capopesca | 146 | € 1.217,17 | € 258,70 | € 150,91 | € 1.626,77 | € 1.760,91 | € 335,00 | € 1.961,77 | € 134,14 |
Marinaio polivalente | 134 | € 1.117,12 | € 242,02 | € 141,18 | € 1.500,32 | € 1.625,61 | € 335,00 | € 1.835,32 | € 125,49 |
Marinaio | 129 | € 1.075,44 | € 235,07 | € 137,13 | € 1.447,64 | € 1.569,53 | € 335,00 | € 1.782,64 | € 121,89 |
Giovanotto | 107 | € 892,03 | € 204,51 | € 119,29 | € 1.215,83 | € 1.321,87 | € 335,00 | € 1.550,83 | € 106,04 |
mozzo | 104 | € 866,37 | € 200,23 | € 116,80 | € 1.183,40 | € 1.287,22 | € 335,00 | € 1.518,40 | € 103,82 |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 aumento 1% | |||||||||
Comandante Motorista capopesca | 146 | € 1.228,75 | € 260,63 | € 152,03 | € 1.641,41 | € 1.776,55 | € 335,00 | € 1.976,41 | € 135,14 |
Marinaio polivalente | 134 | € 1.127,74 | € 243,79 | € 142,21 | € 1.513,74 | € 1.640,15 | € 335,00 | € 1.845,74 | € 126,41 |
Marinaio | 129 | € 1.084,67 | € 236,61 | € 138,02 | € 1.459,31 | € 1.581,99 | € 335,00 | € 1.794,31 | € 122,69 |
Giovanotto | 107 | € 900,51 | € 205,92 | € 120,12 | € 1.226,55 | € 1.333,32 | € 335,00 | € 1.561,55 | € 106,77 |
mozzo | 104 | € 874,61 | € 201,60 | € 117,60 | € 1.193,81 | € 1.298,35 | € 335,00 | € 1.528,81 | € 104,53 |
dal 01/04/2019 al 31/12/2019 aumento del 3,1% | ||||||||||
Qualifiche | parametro | importo fisso | 13ma e | festività | ferie mensile | MMG mensile | MMG mensile | valore convenzionale | Importo | Valore del TFR |
Comandante | 310 | € 2.536,51 | € 478,58 | € 607,43 | € 279,17 | € 3.901,70 | € 4.194,85 | € 335,00 | € 4.236,70 | € 293,15 |
direttore di macchina | 238 | € 1.947,38 | € 380,40 | € 482,81 | € 221,90 | € 3.032,49 | € 3.265,50 | € 335,00 | € 3.367,49 | € 233,01 |
1º ufficiale | 195 | € 1.595,54 | € 321,76 | € 408,38 | € 187,69 | € 2.513,38 | € 2.710,47 | € 335,00 | € 2.848,38 | € 197,09 |
2º ufficiale | 178 | € 1.456,45 | € 298,57 | € 378,96 | € 174,17 | € 2.308,15 | € 2.491,04 | € 335,00 | € 2.643,15 | € 182,89 |
nostromo | 155 | € 1.268,25 | € 267,21 | € 339,15 | € 155,87 | € 2.030,48 | € 2.194,16 | € 335,00 | € 2.365,48 | € 163,67 |
marinaio/retiere | 145 | € 1.186,43 | € 253,57 | € 321,84 | € 147,92 | € 1.909,76 | € 2.065,08 | € 335,00 | € 2.244,76 | € 155,32 |
Giovanotto | 121 | € 990,06 | € 220,84 | € 280,30 | € 128,82 | € 1.620,02 | € 1.755,30 | € 335,00 | € 1.955,02 | € 135,27 |
mozzo | 114 | € 932,78 | € 211,30 | € 268,18 | € 123,26 | € 1.535,52 | € 1.664,94 | € 335,00 | € 1.870,52 | € 129,43 |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aumento 2% | ||||||||||
Comandante | 310 | € 2.585,70 | € 486,78 | € 617,84 | € 283,96 | € 3.974,28 | € 4.272,45 | € 335,00 | € 4.309,28 | € 298,17 |
direttore di macchina | 238 | € 1.985,15 | € 386,69 | € 490,80 | € 225,57 | € 3.088,21 | € 3.325,07 | € 335,00 | € 3.423,21 | € 236,86 |
1º ufficiale | 195 | € 1.626,49 | € 326,91 | € 414,93 | € 190,70 | € 2.559,03 | € 2.759,28 | € 335,00 | € 2.894,03 | € 200,25 |
2º ufficiale | 178 | € 1.484,69 | € 303,28 | € 384,93 | € 176,91 | € 2.349,82 | € 2.535,59 | € 335,00 | € 2.684,82 | € 185,77 |
nostromo | 155 | € 1.292,85 | € 271,31 | € 344,35 | € 158,26 | € 2.066,77 | € 2.232,96 | € 335,00 | € 2.401,77 | € 166,19 |
marinaio/retiere | 145 | € 1.209,44 | € 257,41 | € 326,71 | € 150,15 | € 1.943,71 | € 2.101,38 | € 335,00 | € 2.278,71 | € 157,67 |
Giovanotto | 121 | € 1.009,26 | € 224,04 | € 284,36 | € 130,69 | € 1.648,35 | € 1.785,59 | € 335,00 | € 1.983,35 | € 137,23 |
mozzo | 114 | € 950,87 | € 214,31 | € 272,01 | € 125,02 | € 1.562,21 | € 1.693,48 | € 335,00 | € 1.897,21 | € 131,27 |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 aumento 1% | ||||||||||
Comandante | 310 | € 2.610,31 | € 490,88 | € 623,05 | €286,35 | € 4.010,59 | € 4.311,27 | € 335,00 | € 4.345,59 | € 300,68 |
direttore di macchina | 238 | € 2.004,04 | € 389,84 | € 494,80 | € 227,41 | € 3.116,09 | € 3.354,88 | € 335,00 | € 3.451,09 | € 238,79 |
1º ufficiale | 195 | € 1.641,97 | € 329,49 | € 418,20 | € 192,21 | € 2.581,87 | € 2.783,70 | € 335,00 | € 2.916,87 | € 201,83 |
2º ufficiale | 178 | € 1.498,82 | € 305,64 | € 387,92 | € 178,29 | € 2.370,67 | € 2.557,89 | € 335,00 | € 2.705,67 | € 187,21 |
nostromo | 155 | € 1.305,15 | € 273,36 | € 346,96 | € 159,46 | € 2.084,93 | € 2.252,37 | € 335,00 | € 2.419,93 | € 167,44 |
marinaio/retiere | 145 | € 1.220,95 | € 259,33 | € 329,14 | € 151,27 | € 1.960,69 | € 2.119,54 | € 335,00 | € 2.295,69 | € 158,85 |
Giovanotto | 121 | € 1.018,86 | € 225,64 | € 286,39 | € 131,63 | € 1.662,53 | € 1.800,74 | € 335,00 | € 1.997,53 | € 138,21 |
mozzo | 114 | € 959,92 | € 215,82 | € 273,93 | € 125,90 | € 1.575,56 | € 1.707,76 | € 335,00 | € 1.910,56 | € 132,20 |
Tabella delle retribuzioni convenzionali ai fini del premio INAIL/E.BI.PESCA
Pesca Costiera, Ravvicinata, d'altura e pesca Oceanica
| decorrenza | decorrenza | decorrenza |
PESCA COSTIERA | |||
Comandante/Motorista Capopesca | 1470,9 | 1499,43 | 1513,7 |
Marinaio | 1304,78 | 1330,09 | 1342,75 |
Giovanotto/Mozzo | 1139,03 | 1161,12 | 1172,17 |
PESCA OCEANICA | |||
Comandante | 3333,36 | 3398,02 | 3424,35 |
Direttore macchina | 2568,32 | 2618,14 | 2643,05 |
Primo ufficiale | 2140,95 | 2182,48 | 2203,25 |
Secondo ufficiale | 1902,78 | 1939,69 | 1958,15 |
Nostromo | 1706,32 | 1739,42 | 1755,97 |
Marinaio | 1546,14 | 1576,13 | 1591,13 |
Giovanotto | 1269,14 | 1293,76 | 1306,07 |
Mozzo | 1236,1 | 1260,08 | 1272,07 |
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
TABELLE
AUMENTI: 3% DAL 1/10/2022 AL 30/09/2023 e 3,5% DAL 01/10/2023
Costiera Locale
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini INPS
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
01/10/2022 al 30/09/2023 aumento 3%
Comandante-Motorista capopesca
118
€ 1.022,10
€ 232,02
€ 135,34
€ 1.389,47
€ 1.509,77
€ 370,00
€ 1.759,47
€ 120,31
Marinaio polivalente
105
€ 909,50
€ 213,25
€ 124,40
€ 1.247,15
€ 1.357,72
€ 370,00
€ 1.617,15
€ 110,57
Marinaio
102
€ 883,51
€ 208,92
€ 121,87
€ 1.214,30
€ 1.322,63
€ 370,00
€ 1.584,30
€ 108,33
Giovanotto
101
€ 874,85
€ 207,48
€ 121,03
€ 1.203,35
€ 1.310,93
€ 370,00
€ 1.573,35
€ 107,58
mozzo
100
€ 866,19
€ 206,03
€ 120,19
€ 1.192,41
€ 1.299,24
€ 370,00
€ 1.562,41
€ 106,83
dal 01/10/2023 aumento 3,5%
Comandante-Motorista capopesca
118
€ 1.056,83
€ 237,81
€ 138,72
€ 1.433,36
€ 1.556,66
€ 370,00
€ 1.803,36
€ 123,31
Marinaio polivalente
105
€ 940,40
€ 218,40
€ 127,40
€ 1.286,20
€ 1.399,45
€ 370,00
€ 1.656,20
€ 113,24
Marinaio
102
€ 913,53
€ 213,92
€ 124,79
€ 1.252,24
€ 1.363,16
€ 370,00
€ 1.622,24
€ 110,92
Giovanotto
101
€ 904,58
€ 212,43
€ 123,92
€ 1.240,92
€ 1.351,07
€ 370,00
€ 1.610,92
€ 110,15
mozzo
100
€ 895,62
€ 210,94
€ 123,05
€ 1.229,60
€ 1.338,98
€ 370,00
€ 1.599,60
€ 109,37
Costiera Ravvicinata
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini INPS
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
dal 01/10/2022 al 30/09/2023 aumento del 3%
Comandante-Motorista capopesca
132
€ 1.143,37
€ 252,23
€ 147,13
€ 1.542,73
€ 1.673,52
€ 370,00
€ 1.912,73
€ 130,79
Marinaio polivalente
120
€ 1.039,43
€ 234,90
€ 137,03
€ 1.411,36
€ 1.533,16
€ 370,00
€ 1.781,36
€ 121,80
Marinaio
115
€ 996,12
€ 227,69
€ 132,82
€ 1.356,62
€ 1.474,68
€ 370,00
€ 1.726,62
€ 118,06
Giovanotto
103
€ 892,18
€ 210,36
€ 122,71
€ 1.225,25
€ 1.334,33
€ 370,00
€ 1.595,25
€ 109,08
mozzo
100
€ 866,19
€ 206,03
€ 120,19
€ 1.192,41
€ 1,299,24
€ 370,00
€ 1.562,41
€ 106,83
dal 01/10/2023 aumento 3,5%
Comandante-Motorista capopesca
132
€ 1.182,22
€ 258,70
€ 150,91
€ 1.591,83
€ 1.725,97
€ 370,00
€ 1.961,83
€ 134,14
Marinaio polivalente
120
€ 1.074,74
€ 240,79
€ 140,46
€ 1.456,00
€ 1.580,85
€ 370,00
€ 1.826,00
€ 124,85
Marinaio
115
€ 1.029,96
€ 233,33
€ 136,11
€ 1.399,40
€ 1.520,38
€ 370,00
€ 1.769,40
€ 120,98
Giovanotto
103
€ 922,49
€ 215,41
€ 125,66
€ 1.263,56
€ 1.375,26
€ 370,00
€ 1.633,56
€ 111,70
mozzo
100
€ 895,62
€ 210,94
€ 123,05
€ 1.229,60
€ 1.338,98
€ 370,00
€ 1.599,60
€ 109,32
Mediterranea o d'altura
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini INPS
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
dal 01/10/2022 al 30/09/2023 aumento del 3%
Comandante-Motorista capopesca
146
€ 1.264,65
€ 272,44
€ 158,92
€ 1.696,02
€ 1.837,29
€ 370,00
€ 2.066,02
€ 141,27
Marinaio polivalente
134
€ 1.160,71
€ 255,12
€ 148,82
€ 1.564,65
€ 1.696,93
€ 370,00
€ 1.934,65
€ 132,28
Marinaio
129
€ 1.117,40
€ 247,90
€ 144,61
€ 1.509,91
€ 1.638,45
€ 370,00
€ 1.879,91
€ 128,54
Giovanotto
107
€ 926,84
€ 216,14
€ 126,08
€ 1.269,06
€ 1.381,13
€ 370,00
€ 1.639,06
€ 112,07
mozzo
104
€ 900,85
€ 211,81
€ 123,55
€ 1.236,21
€ 1.346,04
€ 370,00
€ 1.606,21
€ 109,83
dal 01/10/2023 aumento 3,5%
Comandante-Motorista capopesca
146
€ 1.307,63
€ 279,60
€ 163,10
€ 1.750,33
€ 1.895,31
€ 370,00
€ 2.120,33
€ 144,98
Marinaio polivalente
134
€ 1.200,15
€ 261,69
€ 152,65
€ 1.614,50
€ 1.750,19
€ 370,00
€ 1.984,50
€ 135,69
Marinaio
129
€ 1.155,37
€ 254,23
€ 148,30
€ 1.557,90
€ 1.689,72
€ 370,00
€ 1.927,90
131,82
Giovanotto
107
€ 958,33
€ 221,39
€ 129,14
€ 1.308,86
€ 1.423,65
€ 370,00
€ 1.678,86
€ 114,79
mozzo
104
€ 931,46
€ 216,91
€ 126,53
€ 1.274,90
€ 1.387,37
€ 370,00
€ 1.644,90
€ 112,47
Oceanica
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
festività mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini INPS
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
dal 01/10/2022 al 30/09/2023 aumento del 3%
Comandante
310
€ 2.688,62
€ 509,77
€ 647,02
€ 297,37
€ 4.142,78
€ 4.455,03
€ 370,00
€ 4.512,78
€ 312,25
direttore di macchina
238
€ 2.064,17
€ 405,69
€ 514,92
€ 236,66
€ 3.221,44
€ 3.469,94
€ 370,00
€ 3.591,44
€ 248,50
1º ufficiale
195
€ 1.691,23
€ 343,54
€ 436,03
€ 200,40
€ 2.671,20
€ 2.881,63
€ 370,00
€ 3.041,20
€ 210,43
2º ufficiale
178
€ 1.543,79
€ 318,97
€ 404,84
€ 186,06
€ 2.453,66
€ 2.649,04
€ 370,00
€ 2.823,66
€ 195,38
nostromo
155
€ 1.344,31
€ 285,72
€ 362,64
€ 166,67
€ 2.159,34
€ 2.334,36
€ 370,00
€ 2.529,34
€ 175,01
marinaio/retiere
145
€ 1.257,58
€ 271,26
€ 344,30
€ 158,24
€ 2.031,38
€ 2.197,54
€ 370,00
€ 2.401,38
€ 166,16
Giovanotto
121
€ 1.049,43
€ 236,57
€ 300,26
€ 138,00
€ 1.724,27
€ 1.869,18
€ 370,00
€ 2.094,27
€ 144,91
mozzo
114
€ 988,72
€ 226,45
€ 287,42
€ 132,10
€ 1.634,69
€ 1.773,40
€ 370,00
€ 2.004,69
€ 138,71
dal 01/10/2023 aumento 3,5%
Comandante
310
€ 2.779,99
€ 525,00
€ 666,34
€ 306,25
€ 4.277,59
€ 4.599,17
€ 370,00
€ 4.647,59
€ 321,58
direttore di macchina
238
€ 2.134,32
€ 417,39
€ 529,76
€ 243,48
€ 3.324,94
€ 3.580,60
€ 370,00
€ 3.694,94
€ 255,66
1º ufficiale
195
€ 1.748,71
€ 353,12
€ 448,19
€ 205,99
€ 2.756,00
€ 2.972,29
€ 370,00
€ 3.126,00
€ 216,30
2º ufficiale
178
€ 1.596,25
€ 327,71
€ 415,94
€ 191,16
€ 2.531,06
€ 2.731,80
€ 370,00
€ 2.901,06
€ 200,73
nostromo
155
€ 1.390,00
€ 293,33
€ 372,31
€ 171,11
€ 2.226,75
€ 2.406,42
€ 370,00
€ 2.596,75
€ 179,68
marinaio/retiere
145
€ 1.300,32
€ 278,39
€ 353,34
€ 162,39
€ 2.094,43
€ 2.264,96
€ 370,00
€ 2.464,43
€ 170,52
Giovanotto
121
€ 1.085,09
€ 242,52
€ 307,81
€ 141,47
€ 1.776,89
€ 1.925,44
€ 370,00
€ 2.146,89
€ 148,55
mozzo
114
€ 1.022,32
€ 232,05
€ 294,53
€ 135,36
€ 1.684,27
€ 1.826,41
€ 370,00
€ 2.054,27
€ 142,14
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI AI FINI DEL PREMIO INAIL/E.BI.PESCA
PESCA COSTIERA, RAVVICINATA, D'ALTURA E PESCA OCEANICA
Aumenti
decorrenza dal 01-10-2022 3%
decorrenza dal 01-10-2023 3,5%
PESCA COSTIERA
Comandante/Motorista/Capopesca
1.559,11
1.612,08
Marinaio
1.383,03
1.430,03
Giovanotto/Mozzo
1.207,34
1.248,37
PESCA OCEANICA
Comandante
3.527,08
3.646,93
Direttore macchina
2.722,34
2.814,85
Primo ufficiale
2.269,34
2.346,45
Secondo ufficiale
2.016,89
2.085,42
Nostromo
1.808,64
1.870,09
Marinaio
1.638,86
1.694,55
Giovanotto
1.345,25
1.390,96
Mozzo
1.310,23
1.354,75
AUMENTI: 2,5% DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 e 2,5 dal 01/01/2025
Costiera Locale
01/01/2024 al 31/12/2024 aumento 2,5%
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini Inps
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
Comandante -
Motorista
capopesca
118
€ 1.083,25
€ 242,21
€ 141,29
€ 1.466,75
€ 1.592,34
€ 370,00
€ 1.836,75
€ 125,59
Marinaio
polivalente
105
€ 963,91
€ 222,32
€ 129,69
€ 1.315,91
€ 1.431,19
€ 370,00
€ 1.685,91
€ 115,28
Marinaio
102
€ 936,37
€ 217,73
€ 127,01
€ 1.281,11
€ 1.394,00
€ 370,00
€ 1.651,11
€ 112,90
Giovanotto
101
€ 927,19
€ 216,20
€126,12
€ 1.269,50
€ 1.381,61
€ 370,00
€ 1.639,50
€ 112,10
mozzo
100
€ 918,01
€ 214,67
€ 125,22
€ 1.257,90
€ 1.369,21
€ 370,00
€ 1.627,90
€ 111,31
dal 01/01/2025 aumento 2,5%
Comandante -
Motorista
capopesca
118
€ 1.109,67
€ 246,61
€ 143,86
€ 1.500,14
€ 1.628,01
€ 370,00
€ 1.870,14
€ 127,87
Marinaio
polivalente
105
€ 987,42
€ 226,24
€ 131,97
€ 1.345,63
€ 1.462,94
€ 370,00
€ 1.715,63
€ 117,31
Marinaio
102
€ 959,21
€ 221,53
€ 129,23
€ 1.309,97
€ 1.424,84
€ 370,00
€ 1.679,97
€ 114,87
Giovanotto
mozzo
101
€ 949,80
€ 219,97
€ 128,31
€ 1.298,09
€ 1.412,14
€ 370,00
€ 1.668,09
€ 114,06
100
€ 940,40
€ 218,40
€ 127,40
€ 1.286,20
€ 1.399,44
€ 370,00
€ 1.656,20
€ 113,24
Costiera Ravvicinata
dal 01/01/2024 al 31/12/2024 aumento del 2,5%
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini Inps
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
Comandante -
Motorista
capopesca
132
€ 1.211,77
€ 263,63
€ 153,78
€ 1.629,19
€ 1.765,88
€ 370,00
€ 1.999,19
€ 136,70
Marinaio
polivalente
120
€ 1.101,61
€ 245,27
€ 143,07
€ 1.489,95
€ 1.617,13
€ 370,00
€ 1.859,95
€ 127,18
Marinaio
115
€ 1.055,71
€ 237,62
€ 138,61
€ 1.431,94
€ 1.555,15
€ 370,00
€1.801,94
€ 123,21
Giovanotto
103
€ 945,55
€ 219,26
€ 127,90
€ 1.292,71
€ 1.406,40
€
€ 370,00
€ 1.662,71
€ 113,69
mozzo
100
€ 918,01
€ 214,67
€ 125,22
€ 1.257,90
€ 1.369,21
€ 370,00
€ 1.627,90
€ 111,31
dal 01/01/2025 aumento 2,5%
Comandante -
Motorista
capopesca
132
€ 1.241,33
€ 268,55
€ 156,66
€ 1.666,54
€ 1.805,79
€ 370,00
€ 2.036,54
€ 139,25
Marinaio
polivalente
120
€ 1.128,48
€ 249,75
€ 145,69
€ 1.523,91
€ 1.653,41
€ 370,00
€ 1.893,91
€ 129,50
Marinaio
115
€ 1.081,46
€ 241,91
€ 141,11
€ 1.464,48
€ 1.589,92
€ 370,00
€ 1.834,48
€ 125,43
Giovanotto
103
€ 968,61
€ 223,10
€ 130,14
€ 1.321,86
€ 1.437,54
€ 370,00
€ 1.691,86
€ 115,68
mozzo
100
€ 940,40
€ 218,40
€ 127,40
€ 1.286,20
€ 1.399,44
€ 370,00
€ 1.656,20
€ 113,24
Mediterranea o d'altura
dal 01/01/2024 al 31/12/2024 aumento del 2,5%
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini Inps
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
Comandante -
Motorista
capopesca
146
€ 1.340,32
€ 285,05
€ 166,28
€ 1.791,66
€ 1.939,46
€ 370,00
€ 2.161,66
€ 147,81
Marinaio
polivalente
134
€ 1.230,16
€ 266,69
€ 155,57
€ 1.652,42
€ 1.790,71
€ 370,00
€ 2.022,42
€ 138,29
Marinaio
129
€ 1.184,26
€ 259,04
€ 151,11
€ 1.594,41
€ 1.728,73
€ 370,00
€ 1.964,41
€ 134,32
Giovanotto
107
€ 982,29
€ 225,38
€ 131,47
€ 1.339,15
€ 1.456,01
€ 370,00
€ 1.709,15
€ 116,86
mozzo
104
€ 954,75
€ 220,79
€ 128,80
€ 1.304,34
€ 1.418,82
€ 370,00
€ 1.674,34
€ 114,48
dal 01/01/2025 aumento 2,5%
Comandante -
Motorista
capopesca
146
€ 1.373,02
€ 290,50
€ 169,46
€ 1.832,98
€ 1.983,61
€ 370,00
€ 2.202,98
€ 150,63
Marinaio
polivalente
134
€ 1.260,17
€ 271,69
€ 158,49
€ 1.690,35
€ 1.831,23
€ 370,00
€ 2.060,35
€ 140,88
Marinaio
129
€ 1.213,15
€ 263,86
€ 153,92
€ 1.630,92
€ 1.767,74
€ 370,00
€ 2.000,92
€ 136,82
Giovanotto
107
€ 1.006,25
€ 229,38
€ 133,80
€ 1.369,43
€ 1.488,37
€ 370,00
€ 1.739,43
€ 118,94
mozzo
104
€ 978,04
€ 224,67
€ 131,06
€ 1.333,77
€ 1.450,27
€ 370,00
€ 1.703,77
€ 116,50
Oceanica
dal 01/01/2024 al 31/12/2024 aumento del 2,5%
Qualifiche
parametro
importo fisso mensile
13ma e 14ma mensile
festività mensile
ferie mensile
MMG mensile senza TFR
MMG mensile con TFR
valore convenzionale ai fini Inps
Importo ai fini previdenziali mensile
Valore del TFR mensile
Comandante
310
€ 2.849,47
€ 536,58
€ 681,04
€ 313,00
€ 4.380,10
€ 4.708,77
€ 370,00
€ 4.750,10
€ 328,67
direttore di
macchina
238
€ 2.187,66
€ 426,28
€ 541,04
€ 248,66
€ 3.403,64
€ 3.664,75
€ 370,00
€ 3.773,64
€ 261,11
1º ufficiale
195
€ 1.792,41
€ 360,40
€ 457,43
€ 210,23
€ 2.820,48
€ 3.041,24
€ 370,00
€ 3.190,48
€ 220,76
2º ufficiale
178
€ 1.636,15
€ 334,36
€ 424,38
€ 195,04
€ 2.589,93
€ 2.794,73
€ 370,00
€ 2.959,93
€ 204,81
nostromo
155
€ 1.424,74
€ 299,12
€ 379,66
€ 174,49
€ 2.278,00
€ 2.461,23
€ 370,00
€ 2.648,00
€ 183,22
marinaio/retiere
145
€ 1.332,82
€ 283,80
€ 360,21
€ 165,55
€ 2.142,38
€ 2.316,22
€ 370,00
€ 2.512,38
€ 173,84
Giovanotto
121
€ 1.112,21
€ 247,04
€ 313,55
€ 144,10
€ 1.816,90
€ 1.968,22
€ 370,00
€ 2.186,90
€ 151,32
mozzo
114
€ 1.047,87
€ 236,31
€ 299,93
€ 137,85
€ 1.721,96
€ 1.866,71
€ 370,00
€ 2.091,96
€ 144,75
dal 01/01/2025 aumento 2,5%
Comandante
310
€ 2.918,95
€ 548,16
€ 695,74
€ 319,76
€ 4.482,61
€ 4.818,37
€ 370,00
€ 4.852,61
€ 335,77
direttore di
macchina
238
€ 2.241,00
€ 435,17
€ 552,33
€ 253,85
€ 3.482,34
€ 3.748,90
€ 370,00
€ 3.852,34
€ 266,56
1º ufficiale
195
€ 1.836,11
€ 367,69
€ 466,68
€ 214,48
€ 2.884,96
€ 3.110,18
€ 370,00
€ 3.254,96
€ 225,22
2º ufficiale
178
€ 1.676,04
€ 341,01
€ 432,82
€ 198,92
€ 2.648,79
€ 2.857,66
€ 370,00
€ 3.018,79
€ 208,88
nostromo
155
€ 1.459,47
€ 304,91
€ 387,00
€ 177,87
€ 2.329,26
€ 2.516,03
€ 370,00
€ 2.699,26
€ 186,77
marinaio/retiere
145
€ 1.365,31
€ 289,22
€ 367,09
€ 168,71
€ 2.190,33
€ 2.367,49
€ 370,00
€ 2.560,33
€ 177,16
Giovanotto
121
€ 1.139,33
€ 251,56
€ 319,28
€ 146,74
€ 1.856,91
€ 2.011,00
€ 370,00
€ 2.226,91
€ 154,09
mozzo
114
€ 1.073,42
€ 240,57
€ 305,34
€ 140,33
€ 1.759,66
€ 1.907,02
€ 370,00
€ 2.129,66
€ 147,36