CCNL in vigore
PESCA - IMPRESE
Testo consolidato del CCNL 19/03/2019
Per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima
Decorrenza: 01/01/2018
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 19/03/2019 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma 19 Marzo 2019
tra
La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Federpesca
e
la Fai-Cisl
la Flai-Cgil
la Uila Pesca
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
Roma, 23 settembre 2022
tra
- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA;
- Coldiretti Impresa Pesca.
e
- la Fai-Cisl;
- la Flai-Cgil;
- la Uila Pesca
Il giorno 23 settembre 2022, le Parti Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, hanno sottoscritto il presente Verbale di rinnovo del CCNL PER GLI ADDETTI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA del 19 marzo 2019.
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D. Lgs 154/2004 e successive modifiche, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di riferimento nel settore, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume, come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportato nell'Accordo del 23 luglio 1993 nonché quello riportato nell'Accordo Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello attraverso i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazione sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n. 271/99, D.Lgs. n. 272/99, D.Lgs. n. 298/99, D.Lgs. n. 81/2008), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali.
In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio Nazionale della Pesca e l'Ente E.BI-Pesca (organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" consistenti in via esemplificativa nel:
- attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e -in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- assicurare un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle Parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi, in ordine a realtà operative interessanti, tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di. interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le Parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Le Parti concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale da Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le Parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.
Esame quadro socio economico.
In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei Decreti Legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs. n. 81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 2 - Relazioni sindacali
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs. 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.
Le Parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.'
Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:
- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n.271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs.81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.
IMPEGNO A VERBALE
Le Parti, in presenza di iniziative congiunte che coinvolgano le Istituzioni finalizzate a conciliare la sostenibilità sociale ed economica del settore con obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia degli ecosistemi marini locali e nazionali, si impegnano a trovare soluzioni contrattuali adeguate a difendere l'occupazione e a divulgare tra le lavoratrici e i lavoratori buone pratiche a difesa dell'ambiente
Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di Legge
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
FEDERPESCA, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle imprese di pesca marittima di cui alla Legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.
Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.
A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre associazioni datoriali e/o organizzazioni dei lavoratori, le Parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.
Le Parti dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei al presente contratto, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo.
Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato, in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato.
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale entro le sei miglia
B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia
C - mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia
D - oceanica o oltre gli stretti
Nota a verbale:
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.
Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le Parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".
Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.
Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della Legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco dovrà essere depositata, a cura degli armatori, presso le Autorità Marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.
Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare
Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le Parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle, tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.
Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.
Su istanza dell'armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca, per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle Parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'articolo 66 al fine di trovare una soluzione.
Fermo restando il reciproco impegno delle Parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue.
L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi, individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra, con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, o dove non sia stato eletto un RLS a bordo, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2º livello si prevedranno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferite allo stesso dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro, con 48 ore di anticipo, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori, si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
Per tutti gli altri lavoratori, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico è ricompreso nell'art. 22 (retribuzioni).
Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero dei giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla Legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.
Le Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di Legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.
Art. 10 - Politiche attive del lavoro
Le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le Parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.
Si attiveranno quindi azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (D.Lgs. n. 154/2004 e successive modifiche) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell'Avviso Comune, allegato al presente contratto (allegato 2).
Art. 11 - Formazione permanente e continuativa
Nell'attuale contesto di settore, caratterizzato dalle necessità di innalzare i livelli di competitività, di valorizzare e migliorare le competenze e la professionalità delle risorse umane, anche al fine di aumentarne le potenzialità occupazionali, nonché da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, la formazione permanente e continua assume un ruolo strategico anche al fine di sostenerne e incrementarne le prospettive di sviluppo. In particolare, è sempre più inderogabile dare risposte positive e concrete alle esigenze di:
- una efficace esplicitazione di fabbisogni professionali;
- disporre di azioni formative adeguate;
- promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo, inteso nella più ampia accezione di insieme di istruzione scolastica e formazione professionale continua e permanente.
A questo fine, le Parti stipulanti individuano in Fondimpresa il Fondo per la formazione continua a cui le imprese associate a Federpesca dovranno aderire, per assolvere gli adempimenti formali in materia di formazione continua previsti dalla vigente legislazione. Le Parti, inoltre, individuano nell'Osservatorio Nazionale della Pesca il soggetto demandato a tenere i rapporti con Fondimpresa per quanto riguarda la formazione continua nel settore di sua competenza. Inoltre, le Parti affidano all'Osservatorio Nazionale della Pesca la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la loro relativa esecuzione. A tal fine, compatibilmente con le esigenze delle attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 36 ore annue.
Le Parti, inoltre:
- convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel settore proprio di riferimento;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di migliorare l'operatività e l'efficacia degli strumenti condivisi già esistenti allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni e iniziative attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del comparto e del suo sviluppo.
A questo scopo, le Parti convengono sulla necessità di utilizzare in piena sinergia tutti gli strumenti e le risorse messe a disposizione per la formazione e di favorire momenti di promozione nell'ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità offerte dal settore.
In tale ambito, le Parti convengono sulla necessità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano proponenti o titolari e di portarne a conoscenza aziende e lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
- iniziative specifiche nei paesi extra europei tradizionalmente dediti alla pesca industriale per far fronte ad esigenze di manodopera da imbarcare, anche attraverso programmi formativi in loco;
- la prosecuzione delle attività di qualificazione della manodopera al fine di far acquisire i titoli professionali e/o certificazioni attraverso l'Osservatorio Nazionale della Pesca.
Dichiarazione a verbale
Federpesca effettuerà specifiche attività di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri associati ed attraverso gli studi professionali con i quali è in contatto (per le imprese del loro comprensorio), per fornire la modalità con la quale riportare sul modello di denuncia previdenziale l'attribuzione del contributo disoccupazione da versare obbligatoriamente dal settore utilizzando il codice attribuito a Fondimpresa.
Art. 12 - Congedi parentali, congedo matrimoniale e permessi brevi
I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (ai sensi del D.lgs 151/2001) e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante. Tali possibili congedi e permessi brevi, saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Le assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del controllo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All'uopo verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità Marittima, ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.
I periodi di aspettativa (Legge 53/2000) sopra individuati, non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.
I lavoratori possono usufruire di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si renda responsabile d'infrazioni ai propri doveri di servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità dell'infrazione ed in base alle disposizioni di Legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal Comandante dovranno essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che avranno facoltà di reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite l'organizzazione sindacale.
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.
Art. 15 - Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.
Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 18 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art. 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le parti si impegnano entro 60 gg dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato, in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 15 - Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro solo qualora nei precedenti 10 giorni sia dimostrabile una effettiva interruzione delle attività di pesca, corrispondente ai giorni per cui si chiede la prestazione lavorativa di sabato e domenica.
Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01-10-2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'art. 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato;
le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL si impegnano a valutare gli effetti applicativi dell'estensione della Cisoa agricola al settore della pesca, come previsto dall'articolo 1 comma 217 della L.234/2021 e a valutare proposte congiunte da sottoporre al Ministero del Lavoro al fine di garantire un ammortizzatore sociale strutturato effettivamente utilizzabile per tutte le cause non imputabili alla volontà dell'armatore ivi comprese le condizioni meteo marine
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di Legge.
Art. 17 - Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti
Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il Comandante e il Direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all'entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 antimeridiane e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
Art. 18 - Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:
Capitano o motorista: operaio specializzato
Marinaio polivalente: operaio qualificato super
Marinaio: operaio qualificato
Mozzo: manovale
Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza sul lavoro,vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.
Art. 19 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.
Art. 20 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
Dovrà altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.
Art. 21 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.
L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.
Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 01-10/31.12; ovvero il giorno successivo se festivo,), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.
La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità, dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa all'85%, a partire dal 01 gennaio 2012, dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del Minimo Monetario Garantito (MMG), a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L'erogazione di anticipi sulla "parte " dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.
Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di Legge (L. 5/01/1953 n. 4).
Diverse modalità di corresponsione della retribuzione mensile sono definite nell'accordo del 06-03-2013 (Allegato n.6).
Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.
Per produzione si intende:
- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti.
Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:
- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art. 53 del presente CCNL a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca).
Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.
È necessario, tuttavia, il rispetto degli usi e consuetudini locali ratificati dalle parti stipulanti, laddove il trattamento economico per i lavoratori, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso. Gli usi e consuetudini locali che giustificano il trattamento di maggior favore devono essere specificati nella convenzione di imbarco.
Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio a Federpesca.
Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'art. 25 del presente CCNL.
Per la pesca oceanica, l'eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla "parte") deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfettizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 25, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (articoli 21,28,29,32,33,34,35,38,43), ed ovviamente quanto disposto dal presente articolo.
Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d'imbarco.
Le Parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce "valore mensa ai fini previdenziali".
Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dal 01-04-2019, è valorizzata in € 335,00 per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica (allegate).
Nota a verbale
Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.
In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica a livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che proceda agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.
Gli esiti di tale verifica sono riportati alle Parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.
Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.
Contrattualizzazione aumenti retributivi
L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,1% cosi distribuito:
1. a decorrere dal 01/04/2019 3,1%
2. a decorrere dal 01/01/2020 2,0%
3. a decorrere dal 01/01/2021 1,0%
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.
Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
1. La bilateralità prevista dalla contrattualizzazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Federpesca) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.
2. Le prestazioni previste agli articoli 56 (integrazione malattia e infortunio), 58 (Osservatorio Nazionale della Pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio e dell'E.B.I. Pesca. L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
3. A decorrere dal 01/01/2015, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 20,00 lordi mensili.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL e che viene riportato nell'allegato 5, ai sensi di quanto previsto agli artt. 53, 56 e 58.
5. Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4 le parti si affideranno all'INPS; a tal fine è stata stipulata un'unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.
Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 22 - Retribuzione
L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.
Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 01-10/31.12; ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.
La "parte" attribuita, det