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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Pesca - Imprese

Pesca Personale imbarcato - Imprese

CODICE CNEL: E071

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/03/2019

PESCA - IMPRESE

 

Testo consolidato del CCNL 19/03/2019

Per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima

Decorrenza: 01/01/2018

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 19/03/2019 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

- Accordo di rinnovo 19/01/2024

- Accordo 29/05/2024 (sezione non imbarcati)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Roma 19 Marzo 2019

tra

La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Federpesca

e

la Fai-Cisl

la Flai-Cgil

la Uila Pesca

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

 

Roma, 23 settembre 2022

tra

- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA;

- Coldiretti Impresa Pesca.

e

- la Fai-Cisl;

- la Flai-Cgil;

- la Uila Pesca

 

Il giorno 23 settembre 2022, le Parti Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, hanno sottoscritto il presente Verbale di rinnovo del CCNL PER GLI ADDETTI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA del 19 marzo 2019.

Accordo di rinnovo 19/01/2024

Verbale di stipula

 

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la sede di FEDERPESCA, sita in Corso d'Italia, 92 in Roma, si sono incontrati

- FEDERPESCA

- COLDIRETTI IMPRESA PESCA

- FAI CISL

- FLAI - CGIL

- UILA PESCA

per dare seguito a quanto contenuto nel verbale di accordo del 23-09-2022.

[___]

Accordo 29/05/2024(sezione non imbarcati)

Verbale di stipula

 

Roma, 29/05/2024

tra

Federpesca

Coldiretti Impresa Pesca

e

La Fai-Cisl

La Flai-Cgil

La Uila Pesca

 

In data 23 settembre 2022, in sede di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, le Parti convenivano di introdurre nell'ambito del Contratto una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi di cui all'art. 5 del Contratto.

A tal fine, veniva prevista l'istituzione di una commissione tecnica avente il compito di predisporre la regolamentazione da applicare ai rapporti di lavoro del personale non imbarcato.

La predetta Commissione ha, in effetti, svolto un lavoro di confronto e stesura di un articolato nell'ambito di una serie di incontri tenutisi regolarmente nel periodo da gennaio 2023 a gennaio 2024.

Tuttavia, anche alla luce delle difficoltà congiunturali che affronta il settore, le Parti concordano che ad oggi non sussistano i presupposti per raggiungere un accordo definitivo e che tale argomento debba essere affrontato nel corso del prossimo rinnovo contrattuale, così consentendo una più completa e organica soluzione delle questioni e degli interessi in rilievo.

 

 

Norma di condizionalità

 

Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D. Lgs 154/2004 e successive modifiche, Federpesca e Fai, Flai, Uila Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di riferimento nel settore, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

 

 

Art. 1 - Premessa

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume, come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" riportato nell'Accordo del 23 luglio 1993 nonché quello riportato nell'Accordo Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello attraverso i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell'articolato contrattuale, riportate.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazione sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".

Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasione di scelte d'intervento quali, ad esempio il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n. 271/99, D.Lgs. n. 272/99, D.Lgs. n. 298/99, D.Lgs. n. 81/2008), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali.

In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l'Osservatorio Nazionale della Pesca e l'Ente E.BI-Pesca (organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell'occupazione nell'ambito gestionale dell'impresa con criteri di produttività.

In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" consistenti in via esemplificativa nel:

- attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;

- valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e -in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;

- assicurare un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.

Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle Parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.

Federpesca darà inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi, in ordine a realtà operative interessanti, tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di. interesse della categoria.

La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le Parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

 

 

Art. 2 - Relazioni sindacali

 

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.

Le Parti concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni saranno fornite a livello nazionale da Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.

In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.

Le Parti s'impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.

Esame quadro socio economico.

In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;

- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.

Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:

- la formazione e la riqualificazione professionale;

- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei Decreti Legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs. n. 81/2008;

- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;

- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;

- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 23/09/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Art. 2 - Relazioni sindacali

 

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.

Concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs. 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.

In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.

Le Parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.'

Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;

- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.

Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:

- la formazione e la riqualificazione professionale;

- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n.271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs.81/2008;

- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;

- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;

- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.

 

IMPEGNO A VERBALE

Le Parti, in presenza di iniziative congiunte che coinvolgano le Istituzioni finalizzate a conciliare la sostenibilità sociale ed economica del settore con obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia degli ecosistemi marini locali e nazionali, si impegnano a trovare soluzioni contrattuali adeguate a difendere l'occupazione e a divulgare tra le lavoratrici e i lavoratori buone pratiche a difesa dell'ambiente

 

 

Art. 3 - Recepimento nel contratto di una norma di Legge

 

Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche

 

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.

Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

 

 

Art. 4 - Unicità di contratto

 

FEDERPESCA, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle imprese di pesca marittima di cui alla Legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.

Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.

Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.

A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre associazioni datoriali e/o organizzazioni dei lavoratori, le Parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.

Le Parti dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei al presente contratto, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo.

 

 

Art. 5 - Applicazione del contratto

 

Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.

È considerato, in ogni caso membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato.

Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:

A - costiera locale entro le sei miglia

B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia

C - mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia

D - oceanica o oltre gli stretti

 

Nota a verbale:

Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.

 

 

Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco

 

Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le Parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.

Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a "campagna di pesca".

Alla prima formazione dell'equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.

Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi della Legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Copia delle convenzioni d'imbarco dovrà essere depositata, a cura degli armatori, presso le Autorità Marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

 

 

Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare

 

Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le Parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle, tenendo conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca.

 

 

Art. 8 - Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca

 

Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.

Su istanza dell'armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell'impiego e della tipologia della nave da pesca, per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.

Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle Parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all'articolo 66 al fine di trovare una soluzione.

 

 

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

 

Fermo restando il reciproco impegno delle Parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue.

L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi, individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra, con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.

I lavoratori marittimi eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno.

A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, o dove non sia stato eletto un RLS a bordo, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2º livello si prevedranno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferite allo stesso dalla Legge e dal CCNL.

I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro, con 48 ore di anticipo, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori, si rinvia alla normativa vigente.

In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.

Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.

Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.

I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Per tutti gli altri lavoratori, per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.

Resta fermo che il relativo trattamento economico è ricompreso nell'art. 22 (retribuzioni).

Al solo fine di attestare le prestazioni del lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni per il riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nei cedolini paga mensili sarà indicato il numero dei giorni di imbarco ove sia stata prestata attività in orario notturno o in turni notturni. Le imprese, nei modi e termini previsti dalla Legge, si impegnano a comunicare quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67, sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.

Le Parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di Legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi nn. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.

 

 

Art. 10 - Politiche attive del lavoro

 

Le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.