ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • IlCCNL.it AINuovo
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Pelli e cuoio P.I. - Confartigianato

Pelli e cuoio P.I. - Confartigianato

CODICE CNEL: V750

Il CCNL Pelli e cuoio P.I. - Confartigianato è chiuso al 31/12/1999.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 22/07/1998, si rinvia al CCNL "Tessili P.I. - Confartigianato"

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 22/07/1998

PELLI E CUOIO P.I. - CONFARTIGIANATO

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/1998

per gli addetti alle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi del settore manufatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei

Decorrenza: 01/07/1995

Scadenza normativa: 30/06/1999

Scadenza economica: 30/06/1997

 

Verbale di stipula

 

Roma 22 luglio 1998

tra

- Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle-   Cuoio  Calzature (ANPEC-CNA);   assistiti  da CNA;

- Federazione  Nazionale  Moda  - CONFARTIGIANATO;   assistiti   dalla   Confederazione  Generale  Italiana  dell'Artigianato   (CONFARTIGIANATO);

- Federazione  Italiana  dei Lavoratori Tessili  e  dell'Abbigliamento   (FILTA;   con  l'assistenza  della  Confederazione Italiana  Sindacato  Lavoratori   (CISL);

- Federazione  Italiana  Lavoratori  Tessili  Abbigliamento  (FILTEA) ;

- Unione   Italiana  Lavoratori  Tessili  e  Abbigliamento   (UILTA);   con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL)

si conviene quanto segue

   

 

CLAUSOLA DI ARMONIZZAZIONE

 

Le  parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di  verifica  in  occasione del rinnovo contrattuale,  tenendo  conto  dei risultati  ai  quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993  e  degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti.

Le  parti,  in  ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione  del  prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli  contrattuali  per  le  piccole  industrie  che  scaturiranno  dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, con le altre associazioni imprenditoriali.

 

Parte GENERALE

Capitolo I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.

 

Il  presente  CCNL  si  applica ai dipendenti  delle  aziende  industriali manifatturiere  delle  pelli,  del cuoio e  altre  materie  prime  per  la produzione di:

- pelletterie  (borse,  borsette,  portafogli,  portamonete,  astucci,   ecc.);

- valigie  e  bauli 

- cinture e cinturini in  genere 

- cartelle  e   sottobracci

- articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco,  fumo,  bar,   ecc.)

- sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo

- sellerie   in  genere  e buffetterie di articoli sportivi

- guarnizioni e  articoli   tecnici di cuoio

- cinghie di trasmissione.

Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti,  gli  intermedi (cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.

 

 

Art. 2 - Criteri generali di applicazione.

 

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative  e  inscindibili  fra loro e non  sono  cumulabili  con  altro trattamento.

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni  di Legge  e  gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti convengono che non hanno  inteso  modificare  le  condizioni  più  favorevoli  acquisite  dai lavoratori.

La  contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.

Le  parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento  delle  condizioni di efficienza e  produttività  e  che  la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

 

 

Art. 3 - Reclami e controversie.

 

Ferme  restando le possibilità d'intervento delle RSA previste dalla Legge 20-5-70  n.  300,  e  delle Commissioni interne o dei delegati  d'impresa, previste  dai  vigenti accordi interconfederali, per la  composizione  dei reclami  e  delle controversie di carattere individuale si  seguiranno  le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.

In  caso  di  mancato accordo fra le parti il reclamo  o  la  controversia saranno  sottoposti  all'esame  delle associazioni  sindacali,  localmente competenti, per il tentativo di conciliazione.

A   seconda   della   loro   natura,  le   controversie   collettive   per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame  delle  competenti OOSS provinciali o nazionali  dei  datori  di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

 

 

Art. 4 - Distribuzione del testo ai dipendenti.

 

Le  aziende  sono tenute a distribuire gratuitamente a ciascun  dipendente una copia a stampa del presente CCNL.

Per  l'applicazione di quanto sopra avrà valore esclusivamente  l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

In   relazione  all'entrata  in  vigore  del  presente  contratto  e  alla distribuzione  del  testo  contrattuale,  le  aziende  effettueranno   una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti,  a  titolo  di quota di partecipazione alle spese  per  il  rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OOSS nazionali.

Le  imprese associate a FEDERMODA - ANTAB - Associazione Sarti - ASPET CNA -  Federazione Moda - ANT - AIP CONFARTIGIANATO che applicano il CCNL  per le  piccole  imprese  industriali firmato il 22-7-98  con  FILTA,  FILTEA, UILTA, dovranno informare i loro dipendenti mediante avviso in busta  paga del CCNL a loro applicato.

Inoltre  il  Fondo  di previdenza complementare a cui fare  riferimento  è quello di ARTIFOND.

 

 

Art. 4 bis - Esclusiva di stampa.

 

Il  presente  contratto,  conforme  all'originale,  è  edito  dalle  parti stipulanti,  le  quali  ne  hanno l'esclusiva a  tutti  gli  effetti,  ivi compresi quelli di cui all'art. 4.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata.

 

Il presente contratto decorre dal 1º luglio 1995 e scadrà:

- al 30-6-97 per la parte economica biennale;

- al 30-6-99 per la parte normativa quadriennale.

Sono  fatte  salve le decorrenze specificatamente indicate  per  la  parte retributiva e per i singoli istituti.

Il  contratto, nella sua globalità, s'intenderà successivamente  rinnovato di  anno  in  anno  qualora non venga data disdetta  3  mesi  prima  della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo CCNL.

 

 

Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.

 

Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL:

- recepisce  e  attua le logiche e i contenuti del  "Protocollo  sulla   politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle   politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-93,   nonché dell'Accordo sulle RSU;

- aderisce  pertanto  a  una  visione di politica  dei  redditi  quale   strumento  indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire   una  crescente  equità  nella distribuzione del  reddito  attraverso  il   contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;

- riprende  e  razionalizza  in  modo  sistematico  sia  i  contenuti   dell'Accordo 27-2-95 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU  sia  la   consolidata  prassi  di  dialogo sociale settoriale,  alimentata  da  un   articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di   consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del   settore,  migliorare  la competitività delle imprese,  l'utilizzo  delle   risorse  umane  e  l'occupazione, individuando  nella  concertazione  lo   strumento   per  ricercare  posizioni  comuni,  da  rappresentare   alle   istituzioni pubbliche.

Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:

- l'attribuzione  alla  autonomia  contrattuale  delle  parti  di  una   funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione  delle   relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai  vari   livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione   dei conflitti;

- il  reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed  il  rispetto   delle  prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi  di   interessi collettivi;

- l'attuazione  della  contrattazione  collettiva  in  modo  tale  da   consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e   per  le  imprese  una  gestione corretta e programmabile  della  propria   attività,  utilizzando pienamente le opportunità offerte dal  mercato  e   valorizzando le risorse umane impiegate.

 

Livelli di contrattazione.

Preso  atto di quanto convenuto con il Protocollo 23-7-93, le parti  hanno inteso disciplinare:

- la contrattazione di 1º livello: CCNL di categoria;

- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.

Nel  riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare  la  propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.

La  contrattazione aziendale, prevista dal presente Accordo nazionale,  si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per  consentire,  attraverso il raggiungimento di più elevati  livelli  di competitività  delle  imprese,  anche il miglioramento  delle  prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il  CCNL è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale  e da una parte economica la cui durata è biennale.

Per  il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini  convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in  tempo  utile per consentire l'apertura delle trattative 3  mesi  prima della scadenza del contratto.

Durante  i  3  mesi  antecedenti e nel mese successivo alla  scadenza  del contratto  e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi  dalla presentazione  delle  richieste  di  rinnovo,  le  parti  non  assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni indirette.

Dopo  un  periodo  di  vacanza contrattuale pari a 3 mesi  dalla  data  di scadenza,   ovvero  dalla  data  di  presentazione  delle   richieste   se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio  della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" (IVC).

L'importo  di  tale  indennità sarà pari al  30%  del  tasso  d'inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale.

Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale detto importo  sarà  pari  al  50% dell'inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'Accordo di rinnovo del CCNL la IVC cessa  di essere corrisposta.

La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte  che  vi ha  dato  causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine  a partire dal quale decorre la suddetta IVC.

 

Contrattazione aziendale.

SOGGETTI

La  contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti  da  un lato  alle  aziende e alle associazioni imprenditoriali e dall'altra  alle RSU   e   ai   Sindacati   territoriali  dei  lavoratori   aderenti   alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente Accordo.

Tale  contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi  in  atto nel   settore,  con  particolare  riferimento  alle  piccole   imprese   e all'intervento delle OONN di categoria.

REQUISITI

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché  le  inderogabili modalità per la sua attuazione -  sono  solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La  contrattazione  aziendale potrà concernere materie delegate  dal  CCNL secondo  le  specifiche  clausole contrattuali  di  rinvio,  e  riguarderà materie  ed  istituti  diversi  e non ripetitivi  rispetto  a  quelli  già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione.  Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente Accordo nazionale.

FINALITÀ E CONTENUTI

Le  parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori,  la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività  in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e  la ripartizione dei benefici ottenuti.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica  dei redditi,   la  contrattazione  aziendale  con  contenuto  economico   sarà direttamente   e  sistematicamente  correlata  ai  risultati   conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella   eventualmente   già  utilizzata  per  riconoscere   gli   aumenti retributivi a livello di CCNL.

Tenuto   conto  dell'andamento  economico  dell'impresa,  tali   risultati riguarderanno  il  raggiungimento degli obiettivi definiti  nei  programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della   qualità   o  altri  indicatori  di  efficienza,  competitività   e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente  le  erogazioni economiche derivanti  dal  raggiungimento degli   obiettivi   fissati   dalla   contrattazione   aziendale   avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della  retribuzione in  funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento  e  in diretta  connessione  alla  variabilità  dei  risultati  conseguiti  o  in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.

L'Accordo  economico aziendale ha durata quadriennale e la  contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il  periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del  CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per  il  suo rinnovo.

Tale  periodo è pari rispettivamente a 3 mesi prima e 4 mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del CCNL.

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI VERIFICA

Al  fine  dell'acquisizione  di  elementi  di  conoscenza  comune  per  la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da  perseguire in  funzione  delle  strategie  e  del miglioramento  della  competitività dell'impresa,  le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in  appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di  sviluppo dell'impresa,  i  requisiti  essenziali di redditività  e  di  efficienza, unicamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'Accordo aziendale e secondo modalità dallo  stesso stabilite,  che terranno comunque conto delle esigenze tecnico produttive, saranno  effettuate verifiche in relazione allo stato  di  attuazione  dei programmi,  al  raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche  tecniche sui parametri di riferimento.

A  livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di  conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi  di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

La  trattativa  aziendale  si  svolgerà in condizioni  di  normalità,  con esclusione  di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni  dirette  di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima.

 

Dichiarazione delle parti.

Le  parti  si  danno atto che la contrattazione aziendale  dovrà  avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo del Protocollo d'intesa  23-7-93 e delle norme della presente regolamentazione e in tale direzione dovranno essere  svolte tutte le iniziative e adottati i comportamenti delle  parti in attuazione degli stessi.

Le  parti  solleciteranno  pertanto  le rispettive  Confederazioni  perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo  e Parlamento  perché  sia  varata in tempi brevi la  Legge  sulle  esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23-7-93.

 

 

Capitolo II - SISTEMA INFORMATIVO

Art. 7 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.

 

Le  parti  ritengono che l'approfondimento delle comuni  conoscenze  della realtà  produttiva e occupazionale e verifica delle rispettive valutazioni costituiscono  utile premessa per una positiva evoluzione del  sistema  di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.

Pertanto  le  associazioni imprenditoriali e le OOSS dei lavoratori  ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento di  ciascuna parte,   concordano   che  formeranno  oggetto  di   esame   gli   aspetti significativi del settore.

Questa  pratica di consultazione e verifica ha per scopo -  attraverso  la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili   soluzioni  -  di  valorizzare  le  potenzialità  del   sistema produttivo  nel  suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento  del settore  attraverso l'individuazione e la realizzazione  delle  necessarie condizioni  di  sviluppo competitive, l'apporto delle risorse  umane,  che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.

Sulla  base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di  un  approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti  potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.

Il  sistema  informativo si articola per livelli e materie secondo  quanto qui di seguito specificato:

 

1) livello nazionale.

A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti  il presente contratto, le OONN di categoria degli imprenditori e  dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del  quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.

Costituiranno oggetto di esame:

- le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti,   nuovi  insediamenti e loro localizzazione, prospettive  produttive)  del   settore, con particolare riferimento all'occupazione;

- la ricerca nel settore;

- finanziamento pubblici erogati dalla UE, dallo Stato e dalle Regioni;

- i  supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio   progetti  di consorziazione anche con riferimento alle leggi vigenti  in   materia (per es. Legge n. 317/91) volti a realizzare politiche finalizzate   anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime di mercato;

- l'andamento  dell'occupazione giovanile,  in  relazione  all'Accordo   interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e   allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le   possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984, la cui   portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;

- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso   e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;

- le  iniziative finalizzate al risparmio energetico;  i  processi  di   internazionalizzazione;

- il decentramento nel Mezzogiorno;

- la dinamica delle retribuzioni di fatto.

A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo  scopo  di  effettuare un esame congiunto relativo alle  implicazioni prevedibili:

- sui livelli occupazionali;

- sulla mobilità della manodopera;

- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

 

2) Livello regionale.

A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture , rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame  le  valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale  o  di distretto   industriale  per  fornire  all'Ente  Regione  le   indicazioni necessarie  per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno  del settore.

In  tale  sede  si  procederà inoltre ad un esame congiunto  dei  problemi dell'occupazione,  della  mobilità e della formazione  professionale  allo scopo  di  migliorare  e  rendere  efficace  l'incontro  della  domanda  e dell'offerta di lavoro.

 

3) Livello territoriale.

A  livello  territoriale,  che  coinciderà normalmente  con  quello  delle strutture  organizzativi imprenditoriali esistenti,  salvo  situazioni  di aree  o  zone  da  definirsi  fra  le parti  a  livello  territoriale,  le associazioni  imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle  OOSS  di  pari livello elementi conoscitivi globali per  il  settore riguardanti:

- le prospettive produttive;

- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;

- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;

- le evoluzioni tecnologiche;

- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;

- lo  stato  di applicazione delle leggi vigenti in materia di  parità   uomo-donna,  delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo   interconfederale in materia di CFL;

- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.

Su  tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:

- sull'occupazione;

- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;

- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Fermi  restando  i  contenuti  del sistema d'informazione,  le  rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:

- tempi,  modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa,   anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;

- iniziative  di  proposte  in tema di azioni  positive  per  le  pari   opportunità,  che  saranno  coordinate con gli  indirizzi  emersi  nella   Commissione paritetica nazionale.      

 

Nota a verbale.

Per  operare  un'integrazione  tra i 2 livelli  informativi,  nazionale  e territoriale,  a  titolo  sperimentale, nelle aree  caratterizzate  da  un elevato   grado   di   omogeneità   e  da  una   altamente   significativa concentrazione  di  aziende  del  settore,  da  identificare  in  incontri nazionali  tra  le  parti  d'intesa e previa  verifica  operativa  con  le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e  confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale  ed  integrandoli con quelli eventualmente  reperiti  a  livello locale. Gli  incontri a livello territoriale di cui al presente punto  considerate le   peculiari   caratteristiche  del  settore,   potranno   avvenire   in concomitanza  con l'effettuazione dell'informativa nazionale o  regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.

 

4) Livello aziendale.

A livello aziendale di norma annualmente le aziende con più stabilimenti e le   unità   produttive  occupanti  più  di  80  dipendenti,  tramite   le associazioni  territoriali  degli imprenditori,  porteranno  a  preventiva conoscenza  delle strutture sindacali aziendali e delle OOSS di  categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

- le   prospettive   produttive  con  riferimento   alla   situazione   occupazionale;

- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;

- le previsioni d'investimento;

- le  modifiche  all'organizzazione del lavoro  e  tecnologiche  e  le   eventuali  operazioni  di  scorporo e  di  concentrazione  qualora  tali   operazioni influiscano sui livelli occupazionali;

- le iniziative finalizzate al risparmio energetico;

- le previsioni sul ricorso al TPP.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo  di  effettuare  un  esame congiunto  che  consenta  alle  strutture sindacali aziendali e/o alla OS territoriale di categoria di esprimere  la loro autonoma valutazione in ordine:

- all'occupazione;

- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;

- allo  stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle   leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui   CFL.

Ulteriori  verifiche potranno essere effettuate a richiesta di  una  delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.

Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si definirà  caso  per  caso presso quale associazione  territoriale  avverrà l'unica informativa.

 

5) Impresa a dimensione europea.

Le  imprese  applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento nazionale  la  direttiva UE n. 94/45 relativa alle  imprese  a  dimensione europea.

 

 

Art. 7 bis - Formazione.

 

Le  parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di  riorganizzazione  industriale, caratterizzata  dalla  ricerca  di  più elevati  livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane   e  da  una  significativa  evoluzione  del  sistema  di  relazioni industriali,  il  positivo  rapporto  scuola-industria  e  la   formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi  in atto.

A  tal  fine,  nel  rispetto delle reciproche competenze e  responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:

- agevolare  l'indirizzo  dei  processi  di  adeguamento  strutturale,   consentendo  ai lavoratori di conseguire nuove professionalità,  indotte   dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzativi e/o   per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;

- fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento   di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle   nuove regole.

Per  il  raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

 

a livello nazionale:

utilizzare i dati al fine di esaminare congiuntamente:

- gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per   un  maggiore  raccordo tra le esigenze delle industrie e del  mondo  del   lavoro, con le infrastrutture assistenti;

- gli   effetti  sull'organizzazione  del  lavoro  e  le  conseguenti   problematiche  occupazionali derivanti dall'introduzione di  innovazioni   tecnologiche.

Tenuto  conto  delle  connessioni esistenti tra  innovazione  tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno  acquisite le informazioni di base utilizzando  le  occasioni  di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile.

A  questo  fine viene costituito un gruppo di lavoro per i problemi  della formazione,  dell'orientamento professionale e dell'occupazione,  composto da  rappresentanti  designati  dalle  Associazioni  imprenditoriali  e  da rappresentanti designati congiuntamente da FILTA, FILTEA  e  UILTA  con  i seguenti compiti:

- esprimere  proprie valutazioni sul materiale messo  a  disposizione;   formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale   degli aspetti tecnologici;

- promuovere  studi  e ricerche in tema di formazione  e  orientamento   professionale;  segnalare le esigenze formative  ritenute  di  specifico   interesse;

- promuovere  l'elaborazione  di linee guida  e  schemi  per  progetti   formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi   pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in   materia di formazione professionale che interessino il settore: promuovere   l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle   problematiche  correlate  all'ambiente  di  lavoro,  all'igiene  e  alla   sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;

- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;

- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le OOSS e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

 

A livello territoriale e distretti.

Le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per  fornire  ai  lavoratori conoscenze funzionari rispetto  ai  mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore  lavoro  in  modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno  le possibili iniziative tendenti a:

- sviluppare  ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento   dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di   progetti formativi;

- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli   attraverso  iniziative  mirate  di qualificazione  e/o  riqualificazione   professionale.

Al  riguardo  le  parti  fanno  riferimento  ai  contenuti  degli  accordi interconfederali.

Per  quel  che  riguarda le problematiche inerenti la  valorizzazione  del lavoro  femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione  di  azioni positive  e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i  quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.

A  tal  fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti  alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.

 

A livello aziendale.

Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a  ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte  dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed  organizzativo  e  forniranno indicazioni sulle conseguenti  iniziative formative.

Su   tali   temi  le  parti  interessate  si  scambieranno  le  rispettive valutazioni.

Le   aziende  consulteranno  i  rappresentanti  alla  sicurezza   per   la predisposizione  di  progetti formativi in  tema  di  ambiente,  igiene  e sicurezza, secondo le previsioni legislative.

Saranno  definiti congiuntamente i programmi formativi la  cui  attuazione comporti  la frequenza a corsi di formazione professionale con  l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 50, parte Generale.

 

 

Art. 8 - Mobilità interna della manodopera.

 

Le  Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente  le  strutture sindacali aziendali sugli  spostamenti  non temporanei  nell'ambito  dello  stabilimento  che  interessino  gruppi  di lavoratori.

Potrà   seguire  un  esame  congiunto  da  effettuarsi  entro   3   giorni dall'avvenuta informazione.

Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico,  saranno  effettuati dalle  aziende  nel  rispettivo  delle disposizioni legislative contrattuali.

 

Dichiarazione a verbale.

Le  parti,  in relazione a possibili comportamenti anomali che violino  lo spirito   della   norma,  potranno  esaminare  il   problema   a   livello territoriale.

 

 

Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera.

 

In  relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla Legge 12-8-77  n. 675  e  dalle relative norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215  e  Legge 9-2-79  n.  36)  per  affrontare in modo corretto e  concreto  i  problemi occupazionali  derivanti da processi di ristrutturazione e di  conversione produttiva e di crisi aziendale, le parti convergono quanto segue:

- le aziende del settore, su richiesta delle associazioni territoriali   di   categoria  degli  imprenditori,  comunicheranno  alle  medesime  le   prevedibili  occasioni  di occupazione specificando  le  caratteristiche   professionali dei posti di lavoro disponibili;

- periodicamente, su richiesta di una delle parti, si  rileveranno  in   appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine   di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si   verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra   domanda ed offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne   ravvisi  la  necessità  tramite  l'Ente  Regione  competente,  di  corsi   professionali;

- le  informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1)  e  2)  saranno   anche  riportate all'interno delle strutture e delle procedure  previste   dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge   26-5-79 n. 215 e Legge n. 912/79 n. 36);

- le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norme di   Legge o di Accordo interconfederale in contrasto con le stesse.        

 

 

Art. 10 - Lavoro esterno.

 

Le  parti,  nel  prendere  atto  del ricorso strutturale  nell'ambito  del settore  pelli-cuoio  a  lavorazione presso terzi per  l'effettuazione  di produzioni  presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano  che  il lavoro presso terzi debba avvenire nel  rispetto  delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende  che non  diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro,  le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano  ad adoperarsi  nell'ambito delle proprie competenze  per  il  superamento  di dette situazioni.

Per  esprimere  questa  volontà e per consentire di  conseguenza  una  più efficace  tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio  svolgenti lavorazioni  per  conto  terzi presenti nel ciclo produttivo  dell'azienda committente,  fermo  restando  che  l'applicazione  degli  impegni   sotto riportati  non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle  imprese committenti  né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime  per comportamenti di terzi.

Le  aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto  di commessa  apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici,  operanti nel  territorio  nazionale, l'impegno all'applicazione del  CCNL  di  loro pertinenza  e  delle leggi sul lavoro.  Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.

Le  aziende  committenti lavoro a terzi aventi oltre 80  dipendenti  e  le aziende  terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma, annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui CCNL da queste applicati.

Le  Organizzazioni  imprenditoriali  firmatarie  territoriali  e  le  OOSS territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi,  dalla  richiesta di  queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna  delle due parti con i seguenti compiti:

- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi  necessari   alla   valutazione  del  fenomeno.   A  tale  scopo  le   Organizzazioni   imprenditoriali firmatarie territoriale metteranno a disposizione  della   Commissione  l'elenco  delle aziende che commettono  lavoro  a  terzi  e   l'elenco  delle aziende che lavorano per conto terzi.  Per ogni  singola   azienda  avente committente le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie   territoriali forniranno alla Commissione anche i nominativi delle aziende   cui  il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.  Saranno inoltre   fornite  indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste   (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e   il  tipo  di  lavorazione  effettuato,  la  loro  natura  industriale  o   artigianale;

- utilizzare  tali dati, insieme ad ogni altro diversamente  raccolto,   per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla   applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;

- promuovere  nei  confronti dei casi di cui al  punto  precedente  le   iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;

- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;

- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.

Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti  a  causa  di situazioni temporanee  di  mercato  o  di  crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni  o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di  orari di  lavoro  o riduzione del personale, durante gli incontri previsti,  nel corso  delle  procedure di cui all'art. 5, Legge 20-5-75 n.  164,  e  alla Legge  23-7-91  n.  223,  daranno anche comunicazione,  per  un  esame  in materia, nell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel  ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.

Al  livello  nazionale le parti effettueranno periodiche  valutazioni  del fenomeno  e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più  opportuni per   il  contenimento  o  il  superamento  delle  situazioni  irregolari, coordinando   altresì  quando  necessario,  i  lavori  delle   Commissioni territoriali.

La  Commissione  è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi  forniti. In  caso  di  violazione cesseranno per le Organizzazioni  imprenditoriali firmatarie   territoriali   e   le   aziende   gli   obblighi    derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Le  aziende  committenti comunicheranno, tramite la propria Organizzazione imprenditoriale     firmataria    territoriale     alle     Organizzazioni imprenditoriali   firmatarie  territoriali  nelle  aree  del   Mezzogiorno (s'intendono  per aree nel Mezzogiorn