S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 22/07/1998, si rinvia al CCNL "Tessili P.I. - Confartigianato"
CCNL del 22/07/1998
PELLI E CUOIO P.I. - CONFARTIGIANATO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/1998
per gli addetti alle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi del settore manufatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei
Decorrenza: 01/07/1995
Scadenza normativa: 30/06/1999
Scadenza economica: 30/06/1997
Roma 22 luglio 1998
tra
- Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle- Cuoio Calzature (ANPEC-CNA); assistiti da CNA;
- Federazione Nazionale Moda - CONFARTIGIANATO; assistiti dalla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO);
- Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (FILTA; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL);
- Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (FILTEA) ;
- Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA); con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL)
si conviene quanto segue
Le parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di verifica in occasione del rinnovo contrattuale, tenendo conto dei risultati ai quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993 e degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti.
Le parti, in ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione del prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli contrattuali per le piccole industrie che scaturiranno dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, con le altre associazioni imprenditoriali.
Capitolo I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e altre materie prime per la produzione di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.);
- valigie e bauli
- cinture e cinturini in genere
- cartelle e sottobracci
- articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.)
- sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo
- sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi
- guarnizioni e articoli tecnici di cuoio
- cinghie di trasmissione.
Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.
Art. 2 - Criteri generali di applicazione.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti convengono che non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dai lavoratori.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Art. 3 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle RSA previste dalla Legge 20-5-70 n. 300, e delle Commissioni interne o dei delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle associazioni sindacali, localmente competenti, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti OOSS provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 4 - Distribuzione del testo ai dipendenti.
Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente a ciascun dipendente una copia a stampa del presente CCNL.
Per l'applicazione di quanto sopra avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente contratto e alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OOSS nazionali.
Le imprese associate a FEDERMODA - ANTAB - Associazione Sarti - ASPET CNA - Federazione Moda - ANT - AIP CONFARTIGIANATO che applicano il CCNL per le piccole imprese industriali firmato il 22-7-98 con FILTA, FILTEA, UILTA, dovranno informare i loro dipendenti mediante avviso in busta paga del CCNL a loro applicato.
Inoltre il Fondo di previdenza complementare a cui fare riferimento è quello di ARTIFOND.
Art. 4 bis - Esclusiva di stampa.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di cui all'art. 4.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1º luglio 1995 e scadrà:
- al 30-6-97 per la parte economica biennale;
- al 30-6-99 per la parte normativa quadriennale.
Sono fatte salve le decorrenze specificatamente indicate per la parte retributiva e per i singoli istituti.
Il contratto, nella sua globalità, s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo CCNL.
Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL:
- recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-93, nonché dell'Accordo sulle RSU;
- aderisce pertanto a una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo 27-2-95 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Livelli di contrattazione.
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23-7-93, le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di 1º livello: CCNL di categoria;
- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente Accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni indirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" (IVC).
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'Accordo di rinnovo del CCNL la IVC cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta IVC.
Contrattazione aziendale.
SOGGETTI
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende e alle associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente Accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle OONN di categoria.
REQUISITI
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente Accordo nazionale.
FINALITÀ E CONTENUTI
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento e in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
L'Accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Tale periodo è pari rispettivamente a 3 mesi prima e 4 mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del CCNL.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI VERIFICA
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unicamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'Accordo aziendale e secondo modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima.
Dichiarazione delle parti.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo del Protocollo d'intesa 23-7-93 e delle norme della presente regolamentazione e in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative e adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.
Le parti solleciteranno pertanto le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi brevi la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23-7-93.
Capitolo II - SISTEMA INFORMATIVO
Art. 7 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le associazioni imprenditoriali e le OOSS dei lavoratori ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitive, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato:
1) livello nazionale.
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le OONN di categoria degli imprenditori e dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Costituiranno oggetto di esame:
- le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- la ricerca nel settore;
- finanziamento pubblici erogati dalla UE, dallo Stato e dalle Regioni;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento alle leggi vigenti in materia (per es. Legge n. 317/91) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime di mercato;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico; i processi di internazionalizzazione;
- il decentramento nel Mezzogiorno;
- la dinamica delle retribuzioni di fatto.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture , rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
3) Livello territoriale.
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzativi imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi fra le parti a livello territoriale, le associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OOSS di pari livello elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna, delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo interconfederale in materia di CFL;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
Nota a verbale.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti d'intesa e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli eventualmente reperiti a livello locale. Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale.
A livello aziendale di norma annualmente le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di 80 dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OOSS di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
- le previsioni d'investimento;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano sui livelli occupazionali;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- le previsioni sul ricorso al TPP.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alla OS territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- all'occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si definirà caso per caso presso quale associazione territoriale avverrà l'unica informativa.
5) Impresa a dimensione europea.
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento nazionale la direttiva UE n. 94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
- agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzativi e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
- fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale:
utilizzare i dati al fine di esaminare congiuntamente:
- gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile.
A questo fine viene costituito un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali e da rappresentanti designati congiuntamente da FILTA, FILTEA e UILTA con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione; formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale; segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore: promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le OOSS e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
A livello territoriale e distretti.
Le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
A livello aziendale.
Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 50, parte Generale.
Art. 8 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispettivo delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera.
In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle relative norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36) per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di conversione produttiva e di crisi aziendale, le parti convergono quanto segue:
- le aziende del settore, su richiesta delle associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
- periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
- le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26-5-79 n. 215 e Legge n. 912/79 n. 36);
- le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norme di Legge o di Accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi.
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma, annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui CCNL da queste applicati.
Le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali e le OOSS territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriale metteranno a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente committente le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali forniranno alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o riduzione del personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5, Legge 20-5-75 n. 164, e alla Legge 23-7-91 n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, nell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
Al livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Organizzazione imprenditoriale firmataria territoriale alle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel Mezzogiorn