S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 25.09.2023 per Assipan si rinvia al CCNL "Panificazione - Confesercenti" - Settore "Alimentari".
Testo Consolidato CCNL del 25/02/2019
PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI
Testo consolidato del CCNL 25/02/2019
Per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Decorrenza: 01/01/2015
CCNL 25/02/2019 come modificato da:
- Accordo integrativo 25/02/2019
- Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
- Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
- Comunicato Fippa 11/10/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Testo coordinato e aggiornato comprensivo dei seguenti accordi contrattuali
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 2 giugno 2000;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 19 luglio 2005;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 5 dicembre 2007;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 1 dicembre 2009;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo Apprendistato 4 maggio 2012;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 13 febbraio 2003;
= CCNL-FEDERAZIONE - Accordo di rinnovo 17 maggio 2017;
Il giorno 25/2/2019 tra la FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI e la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL è stato sottoscritto il presente testo coordinato e aggiornato degli Accordi di rinnovo stipulati dal 02/06/2000 al 17/05/2017.
Il presente testo, composto da n. 76 pagine, sarà considerato quale fonte di riferimento al fine di definire la stesura contrattuale per l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore panificazione per gli anni 2019-2022.
(N.B. I testi barrati sono da considerarsi abrogati)
CCNL PANIFICATORI - FIPPA
TESTO ASSEMBLATO.
del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
Addì, Roma 17 maggio 2017
TRA
- la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini;
- l'Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti;
E
- la FLAI-CGIL;
- la FAI-CISL;
- la UILA-UIL.
si è stipulato il presente accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 17 maggio 2017.
Accordo integrativo 25/02/2019
Verbale di stipula
Addì, Roma 25 febbraio 2019
TRA
- la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini
E
- la FAI-CISL;
- la FLAI-CGIL;
- la UILA-UIL.
si è stipulato il presente accordo relativo all'applicazione dell'Elemento perequativo regionale previsto dall'Accordo di rinnovo contrattuale sottoscritto in data 17 maggio 2017
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Addì, Roma 31 maggio 2022
tra
la Federazione italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini:
- la FAI-CISL;
- la FLAI-CGIL;
- la UILA-UIL;
e la delegazione trattante di FAI, FLAI, UILA;
si è stipulato il presente accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 31 maggio.
***
INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
In data 13 gennaio 2023,
tra
Assipan
con l'assistenza di Confcommercio-Imprese per l'Italia
e
Flai Cgil
Fai Cisl
Uila Uil
è stato sottoscritto il presente testo coordinato e aggiornato per il rinnovo del CCNL del 10 novembre 2010 per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, scaduto in data 31 dicembre 2011.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo sottoscritto e allegato al presente verbale deve intendersi definitivo previa approvazione degli Organi Confederali e associativi e delle Federazioni sindacali di categoria e fatte salve modifiche di refusi o errori materiali non di merito.
[___]
PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE 13/01/2023
13 gennaio 2023
tra
Assipan
Confcommercio-Imprese per l'Italia
e
Flai-Cgil
Fai-Cisl
Uila-Uil
PREMESSO CHE
Le Parti
- hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del settore in una fase caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall'emergenza energia e dal ritorno dell'inflazione, dalle sfide della innovazione tecnologica e della transizione ambientale.
- hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del settore della panificazione e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all'esperienza degli ammortizzatori sociali “emergenziali”;
- hanno, ancora, convenuto - sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate - sull'utilità di un comune programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, all'avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al "cantiere” delle riforme e degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR;
- hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di fronteggiare il dumping economico e normativo per i lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese;
- hanno, infine convenuto sulla necessità di realizzare un tavolo unico composto da tutte le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori con lo scopo di addivenire alla sottoscrizione di un unico contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
[___]
- le Parti, infine, si impegnano a verificare entro il 30 settembre 2023 il quadro della rappresentanza datoriale, attraverso gli strumenti e le strutture a disposizione, sia in materia di applicazione del CCNL che di adesione all'associazione datoriale.
Il presente Protocollo ha validità fino alla data di sottoscrizione dell'unico contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione a indirizzo artigianale e industriale.
In caso di assenza di accordo di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio 2024, le Parti si incontreranno, su richiesta di una di esse, per una verifica ed eventuale rinegoziazione dei contenuti del presente Protocollo.
[___]
Il presente Protocollo si applica esclusivamente alle imprese che, alla data di sottoscrizione dello stesso, applicavano il CCNL 1º luglio 2013 sottoscritto tra Assipan Confcommercio e Ugl Terziario e che comunicheranno in forma scritta ai lavoratori il cambio di CCNL applicato.
Conseguentemente, Assipan Confcommercio si impegna a comunicare a Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil l'elenco delle aziende che aderiranno al CCNL 13 gennaio 2023 così come integrato dal presente Protocollo.
La Federazione Italiana Panificatori, l'Assopanificatori-Fiesa/Confesercenti, la Fai-Cisl; la Flai-Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti.
Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL-Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi.
Dichiarano, altresì, ad ogni effetto, l'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificativi del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL.
Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti.
La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie.
Le Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo di Rinnovo.
Il presente Accordo di rinnovo ha vigenza dal 1 gennaio 2015 e scadrà il 31/12/2018.
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Premessa
La Federazione Italiana, la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti.
Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL-Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi.
Dichiarano altresì ad ogni effetto, l'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificati del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL.
Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti.
La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie.
Le Parti concordano che. salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo di Rinnovo. Il presente Accordo di Rinnovo ha vigenza dal 1º gennaio 2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le parti si danno reciprocamente atto che la piattaforma per il prossimo rinnovo contrattuale verrà spedita entro il 31 luglio 2022.
***
INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Premessa
Assipan Confcommercio, la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti.
Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL-Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini.
Dichiarano, altresì, ad ogni effetto, l'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificativi del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL.
Qualora altre organizzazioni datoriali siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti.
La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque collegati per titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento della aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce e ricomprende ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dal secondo livello di contrattazione di cui agli art. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare a tutti i livelli e far rispettare la sfera di applicazione e, per il periodo tutto di validità, il contratto generale, le norme territoriali o aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale, è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali che industriali.
Il presente CCNL disciplina i contratti di lavoro del citato personale, quand'anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell'attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici che per i lavoratori sono globalmente migliorativi, sostituiscono e ricomprendono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dal secondo livello di contrattazione di cui agli art. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare in ogni sede ed in relazione ad ogni livello di contrattazione la sfera di applicazione pattuita e, per il periodo tutto di validità, le regole poste dal contratto nazionale, gli accordi contrattuali di secondo livello territoriali o, in alternativa a questi ultimi, gli accordi contrattuali aziendali stipulati da RSA/RSU o da rappresentanti territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
INDIRIZZO PRODUTTIVO AZIENDALI.
Ai fini dell'applicazione del presente CCNL sono da considerarsi panifici ad indirizzo artigianale quelli tali qualificabili in forza della Legge 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente.
Fermi i presupposti concordati con il presente CCNL per l'applicazione dei distinti protocolli artigiano e industriale, le Parti convengono che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31 dicembre 2022.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Fermo restando l'individuazione così come sopra definita dei panifici a indirizzo artigianale, sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per "impianto automatizzato e linea automatica di produzione" deve intendersi un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri prefissati a priori dall'operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza necessità di interventi da parte dell'operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad esempio, dall'impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto".
Rimangono esclusi da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.
*
Nel caso di difficoltà in relazione a quanto innanzi a livello territoriale, a richiesta delle parti territoriali è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
NOTA A VERBALE: STATI EMERGENZIALI
Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che l'emergenza pandemica COVID 19 SARS COV 2 ha gravemente condizionato l'attività delle imprese e richiesto una diversa organizzazione del lavoro con un ricorso significativo di modifiche anche di orarie dello stesso.
Le parti, ove in futuro ricorrano condizioni di eccezionalità emergenziale tali da richiedere una diversa organizzazione del lavoro, si impegnano reciprocamente a riconvocare in via urgente il tavolo contrattuale al fine di valutare la possibilità di eventuali e conseguenti deroghe organizzative e di orario al presente CCNL utili a garantire la sostenibilità economica delle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro.
***
INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali che industriali.
Il presente CCNL disciplina i contratti di lavoro del citato personale, quand'anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell'attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative. Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici che per i lavoratori sono globalmente migliorativi, sostituiscono e ricomprendono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dal secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare in ogni sede ed in relazione ad ogni livello di contrattazione la sfera di applicazione pattuita e, per il periodo tutto di validità, le regole poste dal contratto nazionale, gli accordi contrattuali di secondo livello territoriali o, in alternativa a questi ultimi, gli accordi contrattuali aziendali stipulati da R.S.A./R.S.U. o da rappresentanti territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Indirizzo produttivo aziendale
Ai fini dell'applicazione del presente CCNL sono da considerarsi panifici ad indirizzo artigianale quelli tali qualificabili in forza della L. n. 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente.
Fermi i presupposti concordati con il presente CCNL per l'applicazione dei distinti protocolli artigiano e industriale, le Parti convengono che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31-12-2022.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Fermo restando l'individuazione così come sopra definita dei Panifici a indirizzo artigianale, sono da considerare Panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per "impianto automatizzato e linea automatica di produzione" deve intendersi un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri prefissati a priori dall'operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza necessità di interventi da parte dell'operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad esempio, dall'impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto".
Rimangono esclusi da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.
Nel caso di difficoltà in relazione a quanto innanzi a livello territoriale, a richiesta delle Parti territoriali è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Contratto.
NOTA A VERBALE
Stati emergenziali
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che l'emergenza pandemica Covid-19 Sars-Cov-2 ha gravemente condizionato l'attività delle imprese e richiesto una diversa organizzazione del lavoro con un ricorso significativo di modifiche anche di orario dello stesso.
Le Parti, ove in futuro ricorrano condizioni di eccezionalità emergenziale tali da richiedere una diversa organizzazione del lavoro, si impegnano reciprocamente a riconvocare in via urgente il tavolo contrattuale al fine di valutare la possibilità di eventuali e conseguenti deroghe organizzative e di orario al presente CCNL utili a garantire la sostenibilità economica delle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Art. 2 - Procedura di rinnovo ex art. 67 di Fiesa/ex art. 68 della Federazione
L'Accordo dovrà intendersi come tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. La piattaforma per il rinnovo del contratto sarà inviata e presentata, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile, sei mesi prima della scadenza del CCNL. La parte che avrà ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma rivendicativa, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Decorsi mesi sette dalla presentazione della piattaforma, per ogni successivo mese cadente oltre la scadenza del precedente contratto e l'adempimento sopra citato, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti. Le Parti concordano che i futuri contratti avranno durata quadriennale.
INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 2 - Procedura di rinnovo
L'Accordo dovrà intendersi come tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. La piattaforma per il rinnovo del contratto sarà inviata e presentata, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile, sei mesi prima della scadenza del CCNL. La parte che avrà ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma rivendicativa, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Decorsi mesi sette dalla presentazione della piattaforma, per ogni successivo mese cadellte oltre la scadenza del precedente contratto e l'adempimento sopra citato, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti. Le Parti concordano che i futuri contratti avranno durata quadriennale.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime, particolarmente finalizzata alla tutela occupazionale del settore;
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo ed alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del d.lgs. n. 626/94 "Salute e Sicurezza".
In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 3 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime, particolarmente finalizzata alla tutela occupazionale del settore;
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo ed alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del d.lgs. n. 626/94 "Salute e Sicurezza".
In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Art. 3 bis - Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione (regionale, territoriale e/o aziendale).
Il presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e retributiva. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione di II livello di cui ai seguenti articoli.
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Art. 3 bis - Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione (regionale, territoriale e/o aziendale).
Il presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e retributiva. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione di II livello di cui ai seguenti articoli.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, costituiscono:
- L'Osservatorio Nazionale;
- La Commissione Paritetica Nazionale.
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
BILATERALITÀ
Art. 4 - Strumenti nazionali
Le parti firmatarie del presente accordo, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, perseguono l'intento di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare, alle imprese ed ai lavoratori del settore, servizi ed interventi di sostegno e/o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, in aggiunta a:
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale.
e al fine di razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già precedentemente contrattualmente previsti, con l'accordo di rinnovo del CCNL di data 1º dicembre 2009 - sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, - hanno costituito:
- EBIPAN - Ente Bilaterale della Panificazione
- FonSaP - Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori delle aziende di Panificazione ed attività affini
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente di detti Enti Bilaterali, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Parti stipulanti e costituenti, propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite.
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INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 4 - Strumenti nazionali
Le parti firmatarie del presente accordo, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, perseguono l'intento di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare, alle imprese ed ai lavoratori del settore, servizi ed interventi di sostegno e/o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, in aggiunta a:
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale.
e al fine di razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già precedentemente contrattualmente previsti, con l'accordo di rinnovo del CCNL di data 1º dicembre 2009 - sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, - hanno costituito EBIPAN - Ente Bilaterale della Panificazione
FonSaP - Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori delle aziende di Panificazione ed attività affini
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente di detti Enti Bilaterali, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Parti stipulanti e costituenti, propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite.
Art. 4 bis - Ente Bilaterale Nazionale di settore
BILATERALITÀ, WELFARE CONTRATTUALE E FORMAZIONE CONTINUA
Le Associazioni imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, stipulanti il presente contratto - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - intendono valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le Parti convengono di ricalcolare, razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già previsti dai precedenti contratti; pertanto deliberano la costituzione di un unico Ente Bilaterale Nazionale di Settore (EBP), nei modi ed entro i termini specificati, in apposito verbale allegato al presente contratto, che ne costituirà parte integrante, che le Parti definiranno entro il 30-6-2010. Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e strutturazione dell'Ente Bilaterale, le Parti rinviano ai principi, criteri e norme che saranno adottati nell'ambito di un apposito statuto e regolamento attuativo, da approvarsi a cura delle Parti medesime, sempre entro il 30-6-2010.
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente l'EBP propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle Parti stipulanti. All'EBP stesso vengono attribuite specifiche aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A) Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
- Osservatorio Nazionale,
- Commissione Paritetica Nazionale,
- Commissione permanente sulle Pari Opportunità
- Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza
- Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
B) Promozione Assistenza Sanitaria Integrativa
C) L'Ente Bilaterale Nazionale, inoltre, organizzerà, gestirà attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti firmatarie del CCNL, con particolare riferimento:
- all'integrazione delle indennità contrattuali e di Legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
- all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
D) Assistenza Contrattuale.
FINANZIAMENTO BILATERALITÀ
Come previsto dall'articolo precedente le Parti stipulanti definiranno entro il 30 giugno 2010 le modalità di versamento delle risorse legate alla bilateralità con un meccanismo che, garantendo le specifiche destinazioni dei flussi, sia semplificato, meno oneroso e più efficiente e trasparente possibile, non escludendo la possibilità di raccogliere la contribuzione con un quota omnicomprensiva in cifra fissa.
A tale scopo le Parti stipulanti valuteranno anche l'attivazione di apposita convenzione con INPS od INAIL, con la possibilità d'integrazione di ulteriori quote per accordi di 2º livello territoriali.
Le aziende verseranno i seguenti importi mensili, per sostenere la bilateralità:
A far data dal 1 luglio 2010, Euro 3,00 al mese per 12 mesi per ogni dipendente, per il finanziamento delle aree A) e C).
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire dal 1/1/2011, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
La Parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso.
La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30-06-2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l'intesa operativa.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti di cui sopra.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità per ogni lavoratore.
I contributi andranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal relativo Regolamento. Inoltre tutti i datori di lavoro saranno chiamati a versare al costituendo Fondo entro il 1º luglio 2010 una quota una tantum pari a euro 20.00 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza alla data sopra indicata con le modalità che verranno successivamente deliberate dalle Parti.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art 2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 4 bis - Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione e formazione
A) All'Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione - Ebipan vengono attribuite specifiche aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
2. Osservatorio Nazionale,
3. Commissione Paritetica Nazionale,
4. Commissione permanente sulle Pari Opportunità
5. Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza
6. Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
7. L'organizzazione e la gestione di attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti firmatarie del CCNL, con particolare riferimento:
a. all'integrazione delle indennità contrattuali e di Legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
b. all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
8. Sostegno alle imprese con particolare riguardo ai costi correlati agli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 81/2008 (in via esemplificativa e non esaustiva formazione e visite mediche obbligatorie, predisposizione e aggiornamento DVR, ecc).
9. Attività di prima formazione e formazione continua e/o iniziative informative promosse dalle parti stipulanti il presente CCNL, a favore delle imprese e dei lavoratori, anche, ove possibile, finalizzate a incrementare le adesioni delle aziende a Ebipan e Fonsap e ad aumentare la conoscenza delle prestazioni a favore di aziende e lavoratori iscritti alla bilateralità contrattuale.
10. Progetti ed attività di promozione finalizzati a promuovere il settore della panificazione e il consumo dei prodotti da forno nei confronti dei consumatori
11. Assistenza contrattuale:
a. Alcune delle azioni previste dalle aree di intervento potranno essere affidate sia ad Ebipan che a Fonsap e/o realizzate anche congiuntamente, compatibilmente con quanto previsto dalle finalità statutarie dei due enti.
B) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA-Fonsap:
Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, hanno attivato il Fondo sanitario integrativo Fonsap a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
Al Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari con il numero Fondo Sanitario numero 97658870585, è affidato il compito di garantire ai lavoratori così come sopra individuati i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Potrà altresì operare negli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione di cui al D.M 31 marzo 2008.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti cosà come sopra individuati.
FINANZIAMENTO BILATERALITÀ
Il finanziamento della bilateralità è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contralto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi)
I suddetti contributi sono così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5€ all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5 € come contributo all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale (Ebipan) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art 2120 cc. le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
[___]
COSTITUZIONE OD IMPLEMENTAZIONE ENTE BILATERALE TERRITORIALE
Le Parti riconoscono, per le caratteristiche dimensionali specifiche del settore panificazione, lo strumento della bilateralità, anche a livello decentrato, uno strumento che può valorizzare la responsabilità congiunta delle parti, determinando sinergie alla contrattazione, utili ed opportune per offrire risposte concrete ed efficaci ai molteplici bisogni di imprese e lavoratori, creando pertanto valore aggiunto all'intero settore.
La fonte costitutiva di un Ente Bilaterale è la contrattazione territoriale, che deve determinare la missione, le strutture e regole di funzionamento e finanziamento, la governance, le funzioni e le prestazioni offerte. L'Ente Bilaterale Territoriale (regionale o provinciale) trova il suo fondamento negli interessi concreti del territorio, e quindi è strettamente legato alla contrattazione collettiva
Tra le materie oggetto della bilateralità territoriale, oltre a quanto demandato esplicitamente dal CCNL, alcune aree ritenute di particolare rilievo:
1) Osservatorio Territoriale del settore
2) Articolazione territoriale di strumenti bilaterali previsti dai CCNL.
3) Assorbimento delle funzioni previste dall'ex art. 47 del CCNL "Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio"
4) Altre forme di mutualizzazione a vantaggio delle Imprese e lavoratori. Ad esempio: Oneri della Previdenza complementare; Oneri a carico imprese per la gestione della Sicurezza, Istituzione RLST e Rappresentanza sindacale territoriale
5) Formazione Professionale e Continua
6) Organismo Paritetico Sicurezza, previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.
7) Organizzazione e gestione attività, servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare integrativo, evitando sovrapposizioni con le prestazioni nazionali di EBIPAN e FONSAP
8) Assistenza contrattuale.
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INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 4 bis - Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione e formazione
A) All'Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione - Ebipan vengono attribuite specifiche aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
2. Osservatorio Nazionale,
3. Commissione Paritetica Nazionale,
4. Commissione permanente sulle Pari Opportunità
5. Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza
6. Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
7. L'organizzazione e la gestione di attività e/o servizi e provvidellze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti firmatarie del CCNL, con particolare riferimento:
a. all'integrazione delle indennità contrattuali e di Legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
b. all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
8. Sostegno alle imprese con particolare riguardo ai costi correlati agli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 81/2008 (in via esemplificativa e non esaustiva formazione e visite mediche obbligatorie, predisposizione e aggiornamento DVR, ecc.).
9. Attività di prima formazione e formazione continua e/o iniziative informative promosse dalle parti stipulanti il presente CCNL, a favore delle imprese e dei lavoratori, anche, ove possibile, finalizzate a incrementare le adesioni delle aziende a Ebipan e Fonsap e ad aumentare la conoscenza delle prestazioni a favore di aziende e lavoratori iscritti alla bilateralità contrattuale.
10. Progetti ed attività di promozione finalizzati a promuovere il settore della panificazione e il consumo dei prodotti da forno nei confronti dei consumatori.
11. Assistenza contrattuale.
a. Alcune delle azioni previste dalle aree di intervento potranno essere affidate sia ad Ebipan che a Fonsap e/o realizzate anche congiuntamente, compatibilmente con quanto previsto dalle finalità statutarie dei due enti.
B) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - Fonsap: Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, hanno attivato il Fondo sanitario integrativo Fonsap a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
Al Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari con il numero Fondo Sanitario numero 97658870585, è affidato il compito di garantire ai lavoratori così come sopra individuati i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Potrà altresì operare negli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione di cui al D.M 31 marzo 2008.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti così come sopra individuati
FINANZIAMENTO BILATERALITÀ
Il finanziamento della bilateralità è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi)
I suddetti contributi sono così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5 € all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5 € come contributo all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan ) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale (Ebipan) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art 2120 cc. Le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 4 ter - Promozione della Bilateralità
I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
A. tale sistema di bilateralità eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno del CCNL - Panificazione;
B. tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore;
C. ai fini del presente Protocollo deve intendersi per
1) adempimento contributivo - il regolare versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali Nazionali
2) inadempimento contributivo:
- la mancata adesione agli Enti Bilaterali nazionali previsti dal CCNL della panificazione da parte del datore di lavoro nei termini e secondo le condizioni stabilite dall'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni;
- datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
3) Mora contributiva totale o parziale - ritardo nell'adempimento e/o parziale versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DI RINNOVO SI STABILISCE QUANTO SEGUE (Riferimento Accordo 13 febbraio 2013):
1. In ogni caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di Legge e contrattuali, a esclusione del TFR.
2. Il sistema di bilateralità nazionale, in caso di mora totale o parziale nei versamenti contributivi del datore di lavoro aderente, successivamente a formale intimazione di pagamento delle differenze contributive, decorsi mesi 6 (sei) e perdurando inadempimento anche solo parziale, restituirà all'impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali, al netto dei costi sostenuti dagli Enti Bilaterali nazionali. Per l'arco temporale di inadempimento si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, ivi compreso quanto previsto al punto 1 (uno) sopra riportato.
3. Per i fini del presente Accordo gli Enti Bilaterali nazionali procederanno con l'emanazione di regolamenti attuativi entro il 30/6/2013.
4. Entrambi gli importi omnicomprensivi previsti dall'Accordo del 7/6/2011 sono incrementati con decorrenza 1/7/2013 per un importo mensile pari a € 3,00 di cui € 1,00 sarà destinato agli Enti bilaterali territoriali costituiti e costituendi. Pertanto, i singoli importi mensili di cui al citato Accordo con decorrenza 1/7/2013 saranno rispettivamente pari a € 20,00 (dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare) e € 10,00 (per ogni altro dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi).
Accordo di rinnovo 31/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 4 ter - Bilateralità: adesione e definizioni
Le iniziative e le attività svolte, assunte e/o promosse dagli Enti sono aperte a tutte le imprese aderenti in regola con l'adempimento contributivo e ai loro lavoratori.
I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Tale sistema di bilateralità, nell'attuazione degli scopi statutari, attua iniziative a favore di imprese e lavoratori, eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno del CCNL - Panificazione: pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
A) Definizioni:
Ai fini del presente Protocollo deve intendersi per
1) adempimento contributivo - il regolare versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali Nazionali.
2) inadempimento contributivo:
- la mancata adesione agli Enti Bilaterali nazionali previsti dal CCNL della panificazione da parte del datore di lavoro nei termini e secondo le condizioni stabilite dall'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni;
- l'omissione del versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
3) Mora contributiva totale o parziale - ritardo nell'adempimento e/o parziale versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
B) Inadempimento contributivo, omissione del versamento e mora contributiva
1. In. caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di Legge e contrattuali, a esclusione del TFR.
2.Il sistema di bilateralità nazionale, in caso di mora totale o parziale nei versamenti contributivi del datore di lavoro aderente, successivamente a formale intimazione di pagamento delle differenze contributive, decorsi mesi 6 (sei) e perdurando inadempimento anche solo parziale, restituirà all'impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali, al netto dei costi sostenuti dagli Enti Bilaterali nazionali. Per l'arco temporale di inadempimento si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, ivi compreso quanto previsto al punto 1 (uno) sopra riportato.
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INTEGRAZIONI Assipan Confcommercio
Ipotesi di accordo - Assipan Confcommercio 13/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 4 ter - Bilateralità: adesione e definizioni
Le iniziative e le attività svolte, assunte e/o promosse dagli Enti sono aperte a tutte le imprese aderenti in regola con l'adempimento contributivo e ai loro lavoratori.
I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Tale sistema di bilateralità, nell'attuazione degli scopi statutari, attua iniziative a favore di imprese e lavoratori, eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno del CCNL - Panificazione: pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
A) Definizioni
Ai fini del presente Protocollo deve intendersi per
1) adempimento contributivo - il regolare versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali Nazionali.
2) inadempimento contributivo:
- la mancata adesione agli Enti Bilaterali nazionali previsti dal CCNL della panificazione da parte del datore di lavoro nei termini e secondo le condizioni stabilite dall'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni;
- l'omissione del versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
3) Mora contributiva totale o parziale - ritardo nell'adempimento e/o parziale versamento dei contributi di cui all'Accordo del 7-6-2011 e successive modificazioni da parte del datore di lavoro a favore degli Enti Bilaterali nazionali.
B) Inadempimento contributivo, omissione del versamento e mora contributiva
1. In caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di Legge e contrattuali, a esclusione del TFR.
2. Il sistema di bilateralità nazionale, in caso di mora totale o parziale nei versamenti contributivi del datore di lavoro aderente, successivamente a formale intimazione di pagamento delle differenze contributive, decorsi mesi 6 (sei) e perdurando inadempimento anche solo parziale, restituirà all'impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali, al netto dei costi sostenuti dagli Enti Bilaterali nazionali. Per l'arco temporale di inadempimento si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, ivi compreso quanto previsto al punto 1 (uno) sopra riportato.
[___]
PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE 13/01/2023
[___]
- le Parti si impegnano reciprocamente ad aderire ai sistemi di bilateralità, già esistenti nel settore della panificazione (Ebipan e Fonsap) istituiti da altri CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali. In relazione al cospicuo numero di imprese applicanti e di lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, le Parti si danno atto che l'adesione ai suddetti sistemi e il conseguente finanziamento, devono intendersi subordinati alla partecipazione di tutte le Parti stipulanti il CCNL e del presente Protoco