S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 26/02/2025
PANIFICAZIONE - CONFESERCENTI
Testo consolidato del CCNL 26/02/2025
per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari
Scadenza: 31/12/2026
In data 26 febbraio 2025 in Roma, presso la sede di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in piazza G.G. Belli n.2,
TRA
Assipan, rappresentata dal Presidente e dal Vicepresidente
con l'assistenza di Confcommercio-Imprese per l'Italia, rappresentata dalla Vicepresidente, dal Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare, e dal Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali, nelle persone del Responsabile
Fiesa-Confesercenti rappresentata dal Presidente, Assopanificatori rappresentata dal Presidente
con l'assistenza tecnica di Confesercenti, rappresentata dal Coordinatore Nazionale Confesercenti, dal Responsabile Ufficio Politiche del Lavoro
E
Flai Cgil, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali e dalla delegazione trattante.
Fai Cisl, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali e dalla delegazione trattante.
Uila Uil, rappresentata dalla Segretaria Generale, dai Segretari Nazionali e dalla delegazione trattante.
è stata sottoscritta la stesura del CCNL "unico" della Panificazione, in virtù dell'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2024.
Assipan Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti comparativamente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti.
Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nonché come il CCNL ex art. 1 D.L. 338/89.
Dichiarano, altresì, ad ogni effetto, l'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti e indiretti, modificativi del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL.
Qualora altre organizzazioni datoriali siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti.
Nel caso di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre Associazioni di datori di lavoro e/o di altre Organizzazioni sindacali, le Parti stipulanti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, si consulteranno reciprocamente in merito agli effetti delle predette richieste di adesione.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali che industriali.
Il presente CCNL disciplina i contratti di lavoro del citato personale, quand'anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell'attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici che per i lavoratori sono globalmente migliorativi, sostituiscono e ricomprendono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dal secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare in ogni sede ed in relazione ad ogni livello di contrattazione la sfera di applicazione pattuita e, per tutto il periodo di validità, le regole poste dal contratto nazionale, gli accordi contrattuali di secondo livello territoriali o, in alternativa a questi ultimi, gli accordi contrattuali aziendali stipulati da R.S.A./R.S.U. o da rappresentanti territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
INDIRIZZO PRODUTTIVO AZIENDALE
Ai fini dell'applicazione del presente CCNL sono da considerarsi panifici ad indirizzo artigianale quelli tali qualificabili in forza della L. n. 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente.
Fermi i presupposti concordati con il presente CCNL per l'applicazione dei distinti protocolli artigiano e industriale, le Parti convengono che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31-12-2022.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Fermo restando l'individuazione così come sopra definita dei Panifici a indirizzo artigianale, sono da considerare Panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per "impianto automatizzato e linea automatica di produzione" un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri prefissati a priori dall'operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza necessità di interventi da parte dell'operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad esempio, dall'impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto".
Rimangono esclusi da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.
Nel caso di difficoltà in relazione a quanto sopra esposto a livello territoriale, a richiesta delle Parti territoriali è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Contratto.
NOTA A VERBALE
Stati emergenziali
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che l'emergenza pandemica Covid-19 Sars-Cov-2 ha gravemente condizionato l'attività delle imprese e richiesto una diversa organizzazione del lavoro con un ricorso significativo di modifiche anche di orario dello stesso.
Le Parti, ove in futuro ricorrano condizioni di eccezionalità emergenziale tali da richiedere una diversa organizzazione del lavoro, si impegnano reciprocamente a riconvocare in via urgente il tavolo contrattuale al fine di valutare la possibilità di eventuali e conseguenti deroghe organizzative e di orario al presente CCNL utili a garantire la sostenibilità economica delle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro.
L'Accordo dovrà intendersi come tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. La piattaforma per il rinnovo del contratto sarà inviata e presentata, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile, sei mesi prima della scadenza del CCNL. La parte che avrà ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma rivendicativa, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Decorsi mesi sette dalla presentazione della piattaforma, per ogni successivo mese cadente oltre la scadenza del precedente contratto e l'adempimento sopra citato, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti. Le Parti concordano che i futuri contratti avranno durata quadriennale.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale.
In particolare, saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime, particolarmente finalizzata alla tutela occupazionale del settore;
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo ed alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del d.lgs. n. 626/94 "Salute e Sicurezza";
9) In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Art. 3 bis - Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione (regionale, territoriale e/o aziendale).
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità dai criteri stabiliti nei vigenti accordi interconfederali. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II livello, ove esistente.
Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le Parti, a livello nazionale, svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, ai soggetti di categoria stipulanti, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale/territoriale.
II presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e retributiva. Il contratto nazionale stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione di II livello.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative regionali/territoriali e/o aziendali da esso previste. A tale fine, le Associazioni datoriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Le parti firmatarie del presente contratto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, perseguono l'intento di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare, alle imprese ed ai lavoratori del settore, servizi ed interventi di sostegno e/o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, in aggiunta a:
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale
e al fine di razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già precedentemente contrattualmente previsti, con l'accordo di rinnovo del CCNL di data 1º dicembre 2009 - sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, - hanno costituito
- EBIPAN - Ente Bilaterale della Panificazione
- FonSaP - Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori delle aziende di Panificazione ed attività affini
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna delle Parti stipulanti il presente CCNL può proporre le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengano collegialmente valutate e consensualmente definite.
Art. 4 bis - Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione e formazione
A) All'ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE - Ebipan vengono attribuite specifiche aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
- Osservatorio Nazionale.
- Commissione Paritetica Nazionale.
- Commissione permanente sulle Pari Opportunità.
- Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza.
- Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
2. L'organizzazione e la gestione di attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti firmatarie del CCNL, con particolare riferimento:
a. all'integrazione delle indennità contrattuali e di Legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
b. all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
3. Sostegno alle imprese con particolare riguardo ai costi correlati agli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 81/2008 (in via esemplificativa e non esaustiva formazione e visite mediche obbligatorie, predisposizione e aggiornamento DVR, ecc.).
4. Attività di prima formazione e formazione continua e/o iniziative informative promosse dalle parti stipulanti il presente CCNL, a favore delle imprese e dei lavoratori, anche, ove possibile, finalizzate a incrementare le adesioni delle aziende a Ebipan e Fonsap e ad aumentare la conoscenza delle prestazioni a favore di aziende e lavoratori iscritti alla bilateralità contrattuale.
5. Progetti ed attività di promozione finalizzati a promuovere il settore della panificazione e il consumo dei prodotti da forno nei confronti dei consumatori.
6. Assistenza contrattuale.
Alcune delle azioni previste dalle aree di intervento potranno essere affidate sia ad Ebipan che a Fonsap e/o realizzate anche congiuntamente, compatibilmente con quanto previsto dalle finalità statutarie dei due enti.
B) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - Fonsap
Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, hanno attivato il Fondo sanitario integrativo Fonsap a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
Al Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari con il numero Fondo Sanitario numero 97658870585, è affidato il compito di garantire ai lavoratori così come sopra individuati i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Potrà altresì operare negli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione di cui al D.M 31 marzo 2008.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti così come sopra individuati.
Art. 4 ter - Finanziamento bilateralità
Il finanziamento della bilateralità, da corrispondersi ad Ebipan, è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi). La riscossione dei suddetti importi è affidata ad Ebipan.
I suddetti contributi sono da Ebipan così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5€ all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e operativi e 5€ come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5€ come contributo all'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1€ agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5€ come contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti si danno atto che le quote dei contributi previsti per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale (Ebipan) e del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fonsap a carico delle aziende costituiscono parte integrante del trattamento normativo ed economico dei lavoratori del settore. A tal proposito, ai sensi dell'art 2120 cc. le Parti contrattuali concordano che il relativo importo non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
Resta inteso che i contributi di cui al presente articolo sono regolamentati anche dal "Protocollo Straordinario per il settore della panificazione" sottoscritto da Assipan, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil in data 13 gennaio 2023 e successivamente modificato in data 26 febbraio 2024.
Art. 4 quater - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva della panificazione è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale nazionale, ivi comprese quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi assolve ogni suo obbligo in materia, nei confronti dei lavoratori.
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 20 lordi mensili per quattordici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part - time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Art. 4 quinquies - Previdenza Complementare
Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese non più rinviabili di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese, a fronte dell'impossibilità di costituire un fondo di settore per la mancanza di una potenziale platea associativa in grado di garantire adeguato e duraturo equilibrio finanziario, individuano in Alifond il Fondo con cui associarsi.
Quale quota di adesione contrattuale al suddetto fondo, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per anno civile (1 gen. - 31 dic.) l'1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all'1% come sopra calcolato. A decorrere dal 1º gennaio 2025 il contributo a carico del datore di lavoro viene innalzato al 1,5%.
Le Parti contrattuali concordano che l'importo sopra definito non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.
I dipendenti che aderiscono ad Alifond conferiscono anche il TFR, nella misura minima annua del 28,94% per i già occupati al 28 aprile 1993 e del 100% per coloro che a tale data non avevano occupazione.
Le Parti firmatarie del CCNL, inoltre, ritengono indispensabile favorire l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, soprattutto in relazione alle giovani generazioni, a forme di previdenza complementare e, in questo senso, si impegnano, nell'ambito delle attività svolte da Ebipan, a mettere in atto una specifica campagna divulgativa ed informativa.
Nota a verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a valutare, in occasione del prossimo rinnovo, anche dopo un approfondito monitoraggio delle adesioni al fondo di previdenza complementare Alifond, l'individuazione di un eventuale, ulteriore, fondo di riferimento a tutte le Parti stipulanti il presente CCNL.
Le Parti concordano che i lavoratori iscritti a Fon.Te, al momento della data di stipula del presente CCNL, potranno mantenere le loro posizioni individuali nel succitato Fondo.
Art. 4 sexies - Formazione Continua
Le parti individuano in For.Te. e FONTER i Fondi cui le istituzioni faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Art. 5 - Osservatorio Nazionale del settore Panificazione
L'Osservatorio Nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione ed alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti, nonché al fine di promuovere e coordinare la gestione dei programmi di ricerca e formazione professionale del settore.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e monitorare le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire una corretta gestione delle relazioni sindacali. In tale contesto sarà promossa l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano una politica di promozione del pane tradizionale italiano rispetto al contributo offerto dal settore alla formazione della ricchezza nazionale. Lo stesso dovrà provvedere all'elaborazione di interventi nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del settore della panificazione, onde non pregiudicare le prospettive di mantenimento e di potenziale sviluppo dell'occupazione nel settore specie nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.
L'Osservatorio verificherà inoltre la rispondenza dell'istituto dell'apprendistato alle esigenze del settore promuovendo interventi anche nei confronti delle istituzioni sia nazionali che regionali volti a migliorare ed a rendere il ricorso all'apprendistato maggiormente aderente alle peculiarità del settore. L'Osservatorio individuerà ulteriori qualifiche alle quali possa trovare applicazione l'apprendistato nell'ambito della revisione dell'attuale sistema classificatorio.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie che provvederanno alla gestione ed impostazione delle attività dell'Osservatorio.
Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in quattro aree:
Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente, tale banca-dati potrà articolarsi sui seguenti temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, strutture occupazionali, ecc.);
b) andamento del settore e del mercato (censimento dei principali dati economici del settore ed identificazione delle tendenze evolutive);
c) evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
d) struttura dei costi e dei prezzi (aggiornamento dei dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi, anche per aree regionali o territoriali);
e) quadro normativo-legislativo (identificazione delle norme legislative relative al settore con particolare riferimento alle direttive comunitarie);
f) aspetti Europei (valutazione dei parametri produttivi ed occupazionali del settore relativamente agli effetti conseguenti all'integrazione europea).
Aspetti produttivi
L'Osservatorio ha il compito di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative, quali l'innovazione tecnologica e gli orari di lavoro, rileva i fenomeni relativi alle professionalità necessarie per proporre adeguati moduli formativi, raccoglie e archivia i dati relativi alle oscillazioni afferenti a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere e coordinare la gestione di ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni, con particolare riguardo alla manodopera femminile e giovanile e lo sviluppo occupazionale del settore.
L'Osservatorio mette a disposizione delle Parti gli elementi informativi della banca-dati nonché le analisi relative agli aspetti produttivi.
Ambiente e Sicurezza
L'Osservatorio avrà il compito di monitorare, in tema di prevenzione-sicurezza e tutela della salute, i fabbisogni in funzione dello stato di applicazione delle normative sul territorio nazionale, raccogliendo e archiviando le esperienze sulla prevenzione al fine della loro diffusione.
Le Parti si incontreranno e renderanno operativo l'Osservatorio nazionale.
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce organo preposto a garantire il rispetto delle intese ed a formulare alle Organizzazioni stipulanti proposte relative ad aggiornamenti tecnici del contratto.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina inoltre, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità delle procedure e dei tempi previsti dal presente contratto.
Svolge inoltre funzioni di supporto e monitoraggio in relazione alla contrattazione di secondo livello.
A tal fine riceve le piattaforme di cui all'art. 9 e copia degli accordi conclusi.
Svolge attraverso apposite Commissione Paritetiche territoriali (Regionali o Provinciali) le funzioni previste dal successivo art. 12.
La Commissione Paritetica Nazionale avrà inoltre il compito di raccogliere e fornire all'Osservatorio tutte le informazioni sulle esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza e tutela della salute. Definisce i parametri di misurazione delle oscillazioni relative a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese. Coordina e individua gli spazi di collaborazione e finanziamento nell'ambito formativo con gli organi istituzionali.
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà monitorare ed eventualmente promuovere le Commissioni Paritetiche territoriali.
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l'espletamento degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito elencate.
La Commissione Paritetica Nazionale ha