CCNL in vigore del 25/07/2000
PANIFICAZIONE - CONFCOMMERCIO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 25-07-2000
Per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (Assipan)
Decorrenza 1-3-2000 - 29-02-2004 (parte normativa) - 1-3-2000 - 28-02-2002 (parte economica)
Addì, 25 luglio 2000,
tra Federazione italiana panificatori - ASSIPAN-CONFCOMMERCIO,
FAT-CISL,
FLAI-CGIL
e
UILA-UIL
e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni, e da delegati dei lavoratori
è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, s'impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, ritengono necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende del settore.
In questo quadro le parti s'impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento.
In relazione alla contrattazione di secondo livello, le parti considerano non più rinviabile l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo 23 luglio 1993. S'impegnano altresì ad intervenire congiuntamente presso il Governo per una rapida realizzazione.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle OO.SS., consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità della panificazione, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie intendono favorire corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e di eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi gli eventuali percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del settore della panificazione.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività, le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze - riconoscono la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore panario nel quadro della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi a un'efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo. In particolare, le parti convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti del Governo al fine di non pregiudicare le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione del settore, specie nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate, con particolare riferimento a provvedimenti in materia di oneri sociali.
In tale contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano un'organica politica di promozione del pane tradizionale Italiano rispetto al contributo offerto dal settore alla formazione della ricchezza nazionale.
In questo quadro si collocano le eventuali modifiche della disciplina legislativa del settore anche tendenti ad attivare forme di sostegno e di agevolazioni degli investimenti diretti alla riqualificazione dell'offerta, all'incentivazione della domanda, allo sviluppo dell'occupazione e della sua qualificazione.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque collegati per titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce e ricomprende ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti CCNL Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dal secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 9 e 10.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare a tutti i livelli e far rispettare la sfera di applicazione e, per il periodo tutto di validità, il contratto generale, le norme territoriali o aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale - Sono da considerare panifici a indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale è previsto l'intervento delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza.
Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL e comunque dopo un periodo di 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva alla scadenza del CCNL stesso, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL le parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Titolo I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro, e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia d'iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel 1º quadrimestre a livello nazionale, informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale e occupazionale.
In particolare saranno oggetto di comunicazione:
1) le informazioni atte al miglioramento della qualificazione della panificazione italiana relative alle strutture produttive e commerciali, all'affermazione dei parametri di qualità e genuinità del pane attraverso una migliore caratterizzazione dei processi produttivi e la naturalità delle materie prime, particolarmente finalizzata alla tutela occupazionale del settore;
2) le informazioni sulle iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
3) le informazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
4) le informazioni sul numero delle aziende, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore e alle condizioni strutturali delle medesime;
5) le informazioni sulla situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani;
6) le informazioni sui programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare;
7) le informazioni relative alle possibilità di accesso del settore a finanziamenti nazionali e/o comunitari, finalizzate allo sviluppo e alla tutela dell'occupazione e della formazione professionale;
8) informazioni sullo stato di applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 "Salute e sicurezza". In relazione a queste informazioni, a richiesta di una delle parti, seguiranno verifiche ed eventuale confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, costituiscono:
- l'Osservatorio nazionale;
- la Commissione paritetica nazionale.
Art. 5 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
L'Osservatorio nazionale sulla panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti, nonché al fine di promuovere e coordinare la gestione dei programmi di ricerca e formazione professionale del settore.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e monitorare le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire una corretta gestione delle relazioni sindacali. In tale contesto sarà promossa l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano una politica di promozione del pane tradizionale italiano rispetto al contributo offerto dal settore alla formazione della ricchezza nazionale. Lo stesso dovrà provvedere all'elaborazione di interventi nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del settore della panificazione, onde non pregiudicare le prospettive di mantenimento e di potenziale sviluppo dell'occupazione nel settore specie nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate.
L'Osservatorio verificherà inoltre la rispondenza dell'istituto dell'apprendistato alle esigenze del settore promuovendo interventi anche nei confronti delle istituzioni sia nazionali che regionali volti a migliorare e a rendere il ricorso all'apprendistato maggiormente aderente alle peculiarità del settore. L'Osservatorio individuerà ulteriori qualifiche alle quali possa trovare applicazione l'apprendistato nell'ambito della revisione dell'attuale sistema classificatorio.
L'Osservatorio è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie che provvederanno alla gestione e impostazione delle attività dell'Osservatorio. Il funzionamento dell'Osservatorio sarà garantito attraverso il versamento di un contributo da parte delle aziende pari a lire 5.000 annue per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre.
Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale e indicativa si prevede di strutturare tali attività in 4 aree.
1. Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente, tale banca dati potrà articolarsi sui seguenti temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, strutture occupazionali, ecc.);
b) andamento del settore e del mercato (censimento dei principali dati economici del settore e identificazione delle tendenze evolutive);
c) evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
d) struttura dei costi e dei prezzi (aggiornamento dei dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi, anche per aree regionali o territoriali);
e) quadro normativo-legislativo (identificazione delle norme legislative relative al settore con particolare riferimento alle direttive comunitarie);
f) aspetti europei (valutazione dei parametri produttivi e occupazionali del settore relativamente agli effetti conseguenti all'integrazione europea).
2. Aspetti produttivi
L'Osservatorio ha il compito di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative, quali l'innovazione tecnologica e gli orari di lavoro, rileva i fenomeni relativi alle professionalità necessarie per proporre adeguati moduli formativi, raccoglie e archivia i dati relativi alle oscillazioni afferenti a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
3. Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere e coordinare la gestione di ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni con particolare riguardo alla manodopera femminile e giovanile e lo sviluppo occupazionale del settore.
L'Osservatorio mette a disposizione delle parti gli elementi informativi della banca dati nonché le analisi relative agli aspetti produttivi.
4. Ambiente e sicurezza
L'Osservatorio avrà il compito di monitorare, in tema di prevenzione-sicurezza e tutela della salute, i fabbisogni in funzione dello stato di applicazione delle normative sul territorio nazionale, raccogliendo e archiviando le esperienze sulla prevenzione al fine della loro diffusione.
Entro settembre 2000 le parti s'incontreranno e renderanno operativo l'Osservatorio nazionale.
Art. 6 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce Organo preposto a garantire il rispetto delle intese e a formulare alle Organizzazioni stipulanti proposte relative ad aggiornamenti tecnici del contratto.
La Commissione paritetica nazionale esamina inoltre, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità delle procedure e dei tempi previsti dal presente contratto.
Svolge inoltre funzioni di supporto e monitoraggio in relazione alla contrattazione di secondo livello.
A tal fine riceve le piattaforme di cui all'art. 9 e copia degli accordi conclusi.
Svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche territoriali (regionali o provinciali) le funzioni previste dai successivi artt. 13 e 14.
La Commissione paritetica nazionale avrà inoltre il compito di raccogliere e fornire all'Osservatorio tutte le informazioni sulle esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza e tutela della salute.
Definisce i parametri di misurazione delle oscillazioni relative a: produttività, redditività, competitività, posizionamento sui mercati, scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Coordina e individua gli spazi di collaborazione e finanziamento nell'ambito formativo con gli Organi istituzionali.
La Commissione paritetica nazionale dovrà monitorare ed eventualmente promuovere le Commissione paritetica territoriale.
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Per l'espletamento degli obiettivi previsti dal precedente articolo si applicano le procedure di seguito elencate.
La Commissione paritetica nazionale ha sede presso ASSIPAN-CONFCOMMERCIO e si riunisce su istanza delle OO.SS. locali facenti capo alle predette OO.NN., autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o delle aziende tramite le Organizzazioni locali di categoria aderenti ad ASSIPAN-CONFCOMMERCIO.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
La data delle convocazioni sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione paritetica nazionale, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, comma 3, e 412 cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., comma 4, come modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (di primo e secondo livello), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, in assenza della deliberazione della Commissione paritetica nazionale, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Art. 7 bis - R.S.U. nelle aziende con più di 15 dipendenti
Premessa
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. sottoscritto da CONFINDUSTRIA, INTERSIND e CGIL, CISL e UIL il 20 dicembre 1993, che s'intende qui integralmente trascritto e al quale si fa per brevità rinvio, le Associazioni aderenti a FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL concordano quanto segue.
1. Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i viaggiatori o piazzisti e i lavoratori stagionali già formati dal presente accordo, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria di tali lavoratori, R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al comma 2, punto 1, Parte I, e al punto 4, lett. b), Parte II del richiamato accordo interconfederale.
In ogni caso le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
2. Composizione della R.S.U.
La R.S.U. è composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti nell'unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993..
3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
In relazione a quanto previsto ai commi 2 e 3, punto 2, Parte I, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, e fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica.
4. Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. - calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell'unità produttiva individuati secondo i criteri di cui al precedente punto 1, 1º periodo - è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
- 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti R.S.A.
5. Durata e sostituzione dell'incarico
La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto:
- alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni;
- qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni previste dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e richiamate dall'ultimo capoverso del presente punto;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiori al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo lo stesso sarà sostituito dal 1º dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, in base a quanto previsto dal 2º periodo del precedente punto 2, dalle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
Fermo restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al punto 4, Parte II, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, Parte I, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
7. Permessi sindacali
Alla R.S.U. è attribuito un monte ore di permessi retribuiti - distribuito in modo da consentire un paritetico utilizzo tra i componenti la R.S.U. - pari a quello che sarebbe spettato, a norma dell'art. 23, Legge n. 300/1970, ad un numero corrispondente di dirigenti della R.S.A. delle OO.SS. congiuntamente firmatarie del CCNL
Tale monte ore non comporterà comunque la lievitazione del monte ore complessivo.
Eventuali condizioni di miglior favore, a livello aziendale, in termini di permessi sindacali, verranno mantenute laddove derivanti da accordi formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
8. Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della R.S.U.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto riguarda la disciplina della elezione della R.S.U., si fa integrale rinvio a quanto previsto nella Parte II, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
9. Commissione elettorale scrutatori componenti del seggio elettorale e del Comitato di garanti
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 9, i membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, Parte II, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, Legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, Parte II, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (vedasi punto 8 del presente accordo).
Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla Legge a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferiti ai componenti le R.S.U. in forza dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, Parte II, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni Organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
10. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
Nel caso in cui nell'unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell'anno e ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le OO.SS. firmatarie potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.
Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell'unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato;
b) tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.
Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari a 1 qualora il numero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 e a 2 sopra tale limite numerico.
I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le R.S.U. fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle R.S.U. secondo le indicazioni delle stesse.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO
Art. 8 - Diritti di informazione
Annualmente, a livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale, di norma entro il 1º quadrimestre e successivamente all'incontro nazionale di cui all'art. 3, le Organizzazioni territoriali dei panificatori e le corrispondenti OO.SS., anche avvalendosi delle attività dell'Osservatorio nazionale, s'incontreranno al fine di procedere a uno scambio informativo sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale e occupazionale. In relazione a tali informazioni seguirà un esame congiunto relativamente alle materie in oggetto.
Art. 9 - Secondo livello di contrattazione
Le parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione territoriale (regionale o provinciale) o, in alternativa, aziendale, nel rispetto di quanto precisato al punto 3, del Capitolo "Assetti contrattuali", Protocollo 23 luglio 1993, che s'intende qui integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate:
- ai risultati conseguiti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL;
- ai risultati legati all'andamento complessivo delle imprese.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e pertanto non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il t.f.r.
Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà congelata in cifra.
Le relative piattaforme dovranno essere trasmesse alla Commissione paritetica nazionale.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di 3 mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 1 mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Le parti firmatarie del presente contratto costituiranno un'apposita Commissione al fine di individuare le modalità e i termini attuativi del secondo livello di contrattazione.
Art. 10 - Contrattazione di secondo livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Il secondo livello di contrattazione è aziendale, ove presenti le R.S.A.-R.S.U. o, in loro assenza, territoriale.
Non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione e potrà essere attivato nel rispetto di tempi e modalità e con le finalità previste dall'articolo precedente.
Art. 11 - Esame congiunto territoriale (regionale o provinciale
A livello provinciale o regionale, o aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le parti relativamente all'organizzazione del lavoro, riduzione d'orario (permessi retribuiti), straordinario ed eventuale articolazione della flessibilità.
Nell'ambito dell'attivazione del contratto d'inserimento e del tempo determinato, è previsto un esame congiunto finalizzato alla verifica della conformità alle condizioni di applicabilità dell'istituto stesso previste dal presente contratto.
Art. 12 - Commissioni paritetiche territoriali (regionali o provinciali
Sono costituite a livello territoriale (regionale o provinciale) le Commissione paritetica territoriale aventi per oggetto il tentativo di conciliazione in 1ª istanza per tutte le controversie singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro delle aziende oggetto del presente contratto.
Le Commissione paritetica territoriale avranno il compito di approfondire la conoscenza del comparto della panificazione sul territorio attraverso una rilevazione dei fenomeni relativi alle professionalità necessarie per un'attiva politica formativa, la rilevazione del posizionamento del comparto sui mercati e gli scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese.
Dovranno inoltre rilevare la possibilità di sviluppo ed esigenze occupazionali con riferimento alla situazione locale del mercato del lavoro e dagli strumenti a disposizione delle parti.
Le Commissioni paritetiche avranno il compito di attivare le opportune procedure per individuare le soluzioni che possano consentire il ricollocamento dei lavoratori notturni inidonei di cui all'art. 34.
Le Commissione paritetica territoriale avranno inoltre il compito di coordinare le iniziative del servizio di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese attraverso l'individuazione dei fabbisogni in ambito territoriale, la programmazione delle attività formative proponendo percorsi congiunti per i rappresentanti alla sicurezza, la promozione di azioni per ricercare forme di sostegno economico finalizzate al risanamento ambientale alla sicurezza e ad interventi formativi, il monitoraggio sullo stato di applicazione delle normative in ambito territoriale con riferimento alle tipologie aziendali, la raccolta dei nomi dei responsabili del servizio prevenzione e protezione, dell'evacuazione, dell'antincendio e del pronto soccorso, nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le Commissione paritetica territoriale avranno inoltre il compito di promuovere il ricorso al R.S.L. di bacino, di disporre le procedure per l'attività dei responsabili territoriali dei lavoratori alla sicurezza e raccogliere le quote che concorrono al finanziamento dell'attività dei Rappresentanti alla sicurezza di bacino, versate dalle imprese che utilizzano il servizio, nonché verificarne il flusso.
Le Commissioni paritetiche saranno anche le sedi in cui si esplicheranno gli obblighi d'informazione e consultazione ai sensi della D.Lgs. n. 626.
Titolo II bis - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 12 bis - Sicurezza nei luoghi di lavoro
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata prevista la seguente disciplina in merito ai lavoratori alla sicurezza.
Regolamento per l'elezione
e l'attività dei delegati dei lavoratori alla sicurezza (R.L.S.)
A) Imprese fino a 15 dipendenti
Sul territorio vengono istituiti i Rappresentanti di bacino dei lavoratori alla sicurezza. Tali Rappresentanti potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate e saranno formalizzati da FAT, FLAI e UILA.
Concorrono al finanziamento dei Rappresentanti territoriali dei lavoratori alla sicurezza tutte le imprese che utilizzano il servizio con una quota annua pari a lire 5.000 per ogni dipendente in forza al 1º gennaio di ogni anno. Tali risorse verranno raccolte tramite versamento delle imprese alla Commissione paritetica territoriale.
Le imprese di nuova costituzione e quelle che per la prima volta si dotano di personale dipendente, sempreché utilizzino il servizio dovranno versare entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura a fine anno.
L'accesso ai luoghi di lavoro dei R.L.S. avviene alla presenza di rappresentanti designati dall'impresa e secondo le procedure previste dalla Commissione paritetica territoriale.
I Rappresentanti di bacino dei lavoratori alla sicurezza resteranno in carica 3 anni.
Il R.L.S., eventualmente nominato all'interno delle aziende fino a 15 dipendenti, dovrà comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che sarà così ripartito:
- per le aziende fino a 10 dipendenti: 10 ore annue;
- per le aziende da 11 a 15 dipendenti: 15 ore annue.
B) Imprese con più di 15 dipendenti
Il R.L.S. sarà eletto dai lavoratori nell'ambito delle R.S.U. o in assenza, fra gli stessi lavoratori.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale dell'elezione e lo invia al datore di lavoro e alla Commissione paritetica territoriale.
Il R.L.S. resta in carica per 3 anni.
Il R.L.S. dovrà comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque i compiti attribuiti dall'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni e che non potrà essere superiore a 20 ore all'anno senza pregiudizio delle ore a disposizione del R.S.U. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.
Le imprese dovranno fornire ai R.L.S. le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. I R.L.S. potranno formulare proposte che dovranno risultare nel modulo della consultazione.
I R.L.S. potranno richiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 626, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni saranno convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Titolo III - MERCATO DEL LAVORO
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni d'impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La presente disciplina sostituisce ad ogni effetto quanto previsto dall'art. 17 (Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi), del CCNL stipulato il 15 maggio 1991.
Nota a verbale - Per quanto concerne eventuali accordi in essere a livello territoriale, le parti valuteranno le opportune armonizzazioni di eventuali trattamenti esistenti alla data di stipula del presente CCNL con la nuova disciplina contrattuale in esso prevista.
Per quanto concerne eventuali accordi in essere a livello territoriale, le parti valuteranno le opportune armonizzazioni di eventuali trattamenti esistenti alla data di stipula del presente CCNL con la nuova disciplina contrattuale in esso prevista.
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato in tutti gli altri casi previsti dalla Legge e dal presente contratto, è consentita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 e ai sensi del comma 1, art. 23, Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), Legge n. 230/1962;
b) punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili o a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
d) sostituzione dei lavoratori temporaneamente dichiarati sanitariamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
e) situazioni prolungate di assenza per malattia o gravidanza;
f) necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato;
g) è altresì ammessa, nei casi di imprevedibilità, necessità o urgenza, relative all'attività aziendale, l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di lavoro con durata non superiore a 1 giorno.
Ai lavoratori assunti ai sensi della Legge n. 230/1962, art. 1, lett. A), viene riconosciuto il diritto di precedenza di cui all'art. 9-bis, Legge n. 236/1993, che recita: "I lavoratori che abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.".
La durata dei contratti di cui alle lett. b), c) e f) non potrà essere superiore a 6 mesi comunque prorogabili ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi delle precedenti lett. b) e c) non potrà superare, in ciascuna impresa, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato | Lavoratori dipendenti a tempo determinato |
Da 1 a 10 | 3 unità |
Da 11 a 25 | 30% |
Da 26 a 40 | 8 unità |
Da 41 a 60 | 20% |
Da 61 a 80 | 12 unità |
Da 81 e oltre | 15% |
La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma precedente è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero. Nel computo dei lavoratori a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo parziale contano come una unità.
Le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a 3 dipendenti a tempo determinato.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi, nonché quanto previsto dall'art. 17, Legge n. 56/1987. Copia dei verbali e degli accordi verrà inviata alla Commissione paritetica territoriale.
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati per le fattispecie di cui alle lett. a), b), c) e d) entro il termine massimo di 30 giorni all'Osservatorio nazionale.
Copia della comunicazione di attivazione di contratto a termine, ove non concordato con le R.S.A.-R.S.U., là dove presenti, verrà inviata alle OO.SS. Le stesse potranno, nel termine dei 30 giorni successivi, richiedere un esame congiunto come previsto dall'art. 11 relativo al contratto in oggetto.
All'atto della richiesta di nulla osta ovvero dell'invio della comunicazione sostitutiva per le assunzioni di cui al presente articolo, l'impresa dovrà esibire agli Organi del collocamento un attestato da cui risulti l'iscrizione all'Organizzazione territoriale dei panificatori aderente ad ASSIPAN-CONFCOMMERCIO, nonché una dichiarazione d'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Nel quadro della più generale intesa tra ASSIPAN-CONFCOMMERCIO e le OO.SS. firmatarie, per la definizione di nuove relazioni sindacali le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei C.f.l.
La ASSIPAN-CONFCOMMERCIO e le OO.SS. firmatarie ravvisano nel C.f.l. uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di Legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende del settore.
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della Legge 19 luglio 1994, n. 451, C.f.l. mirati:
- C.f.l. di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie: (inquadramento A3, B3, 3º B, 4º e 5º livello), con una durata di 18 mesi e l'utilizzo di 80 ore di formazione. Inoltre è) consentita la stipula di C.f.l. di tipo a.1) con durata di 24 mesi e 120 ore di formazione per l'inquadramento B2.
Nell'ambito dell'attivazione del secondo livello la durata dei contratti di tipo a.1) potrà, in presenza di professionalità aventi necessità di particolare addestramento, essere elevata a 24 mesi con l'applicazione di 120 ore di formazione.
- C.f.l. di tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate: (inquadramento A1 super, A1, A2, B1, 1º e 3º livello), con una durata di 24 mesi e l'attivazione di 130 ore di formazione.
- C.f.l. di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese (tutti i livelli, A e B ad esclusione di A4, B4 e del 6º) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del C.f.l.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del C.f.l.
Ai lavoratori assunti con C.f.l. si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 25, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dal vigente contratto.
La formazione, ai sensi della Legge n. 451/1994, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) con durata di 18 mesi e di 120 ore per quelli con durata di 24 mesi. Per i contratti di tipo b) con durata di 12 mesi la formazione avrà durata di 20 ore finalizzate in numero di 10 alla sicurezza del lavoro, 6 alle norme sul rapporto di lavoro e 4 all'organizzazione del lavoro stesso.
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio e l'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui agli allegati del presente contratto.
Il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di Legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla Legge n. 451/1994.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 1º aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla osta.
Le aziende che abbiano già attivato C.f.l. attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con C.f.l., a comunicare alla Commissione paritetica l'esito dei precedenti contratti anche con riferimento al comma 6, art. 8, Legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 16, D.L. n. 299/1994 convertito nella Legge 19 luglio 1994, n. 451.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro 3 mesi dalla data del parere di conformità.
All'atto della richiesta del nulla osta l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa all'Organizzazione territoriale aderente ad ASSIPAN-CONFCOMMERCIO.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Organizzazioni territorialmente competenti che provvederanno a trasmetterle alle Commissione paritetica territoriale e alla Commissione paritetica nazionale.
Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all'entrata in vigore del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni d