S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di Rinnovo 16/04/1996 si rinvia al CCNL "Alimentari - Artigianato" - Settore "Alimentari".
CCNL del 24/07/1995
PANIFICAZIONE - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24-07-1995
Dipendenti da imprese artigiane del settore della panificazione
Decorrenza: 1º dicembre 1994 - 30 giugno 1997
Federazione italiana artigiani alimentaristi (FIAAL-CNA)
Associazione nazionale panificatori - Confartigianato
Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA)
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
e
Federazione alimentazione e tabacco (FAT-CISL)
Federazione lavoratori agroindustrie (FLAI-CGIL)
Unione italiana lavoratori industrie alimentari e saccarifere (UILA-UIL)
Le Organizzazioni Artigiane e Sindacali firmatarie del presente CCNL dichiarano di prevedere con il presente CCNL le condizioni che realizzino, alla sua scadenza, la confluenza del medesimo nella regolamentazione contrattuale definita per il settore artigiano dell'alimentazione.
Pertanto, all'atto del rinnovo del CCNL 20 luglio 1993 per i lavoratori delle imprese artigiane del settore alimentare, verrà realizzato un unico contratto collettivo sulla base delle condizioni stabilite per tale settore, all'interno del quale verranno previste disposizioni speciali per gli addetti al settore della panificazione, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.
Dette specifiche norme, sostitutive di norme del contratto unificato, costituiranno parte integrante del contratto stesso.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della L. n. 443 dell'8 agosto 1985 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire, salvo quanto previsto per i singoli istituti, le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi, le parti fanno riferimento all'art. 2078 cod. civ.
In relazione a quanto specificato in premessa ed in deroga a quanto previsto all'art. 15 sul sistema contrattuale, il presente CCNL decorre dal 1º dicembre 1994 ed avrà validità fino al 30 giugno 1997.
Art. 4 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni artigiane e le OO.SS. concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL
Le parti individuano nella costituzione di osservatori, nazionale e regionali, di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive del settore, la sua consistenza, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
Le parti convengono altresì che, all'atto della confluenza della regolamentazione contrattuale prevista per il settore della panificazione in quella stabilita per il settore alimentare, secondo le volontà esplicitate in premessa al presente CCNL, quanto sin qui definito in materia di osservatori trovi apposita armonizzazione attraverso l'individuazione, nell'ambito degli osservatori generali per l'area alimentare, di specifiche articolazioni per il settore della panificazione.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti. Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale;
- la promozione di progetti di azioni positive in attuazione dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e del Protocollo d'Intesa Interconfederale del 31 ottobre 1991.
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS. alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla Legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, di cui all'art. 7 del presente CCNL in materia di occupazione femminile.
Art. 6 - Formazione professionale
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regionale, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed organizzazione dei corsi stessi. A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestiere i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 7 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, compresa la parte relativa alla tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, i cui adempimenti specifici decorreranno a partire dal 1996.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (Previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si