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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Ospedali classificati ed IRCCS - Personale medico

Ospedali classificati ed IRCCS - Personale medico

CODICE CNEL: T09A

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 05/02/2001

OSPEDALI CLASSIFICATI ED IRSS - PERSONALE MEDICO

 

Testo consolidato del CCNL 05/02/2001

per i medici dipendenti dagli Ospedali Classificati ed IRSS

Decorrenza: 01/01/1998

Scadenza: 31/12/2001

CCNL 05/02/2001 come modificato da:
- Accordo quadro 02/03/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
- Accordo ponte 28/12/2006 (Decorrenza 01/01/2007)
- Accordo di rinnovo 29/12/2008 (Decorrenza 01/01/2009)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

Verbale di stipula

 

Il giorno 5 febbraio 2001 alle ore 12

fra

la Commissione Contrattuale A.R.I.S.

e

la Commissione Contrattuale ANMIRS

 

È stata sottoscritta la seguente ipotesi di rinnovo del CCNL del personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali Classificati ancorché riconosciuti IRCCS, da sottoporre a ratifica dei rispettivi Organi deliberanti entro il 31 marzo 2001.

L'ipotesi sottoscritta ha come presupposto l'inscindibilità dei vari istituti ed è subordinata al finanziamento da parte degli organi istituzionali di quei costi correlabili all'applicazione del DL.vo 229.

Pertanto, qualora il finanziamento di cui al comma precedente non si concretizzasse entro il termine previsto per la ratifica, le parti si incontreranno per rinegoziare l'intera materia oggetto della presente ipotesi.

 

RINNOVI

Accordo quadro 02/03/2006 (Decorrenza 01/01/2006)

Verbale di stipula

 

Il giorno 2 marzo 2006,

tra le delegazioni

ARIS

ed

ANMIRS

 

è stata definita la seguente ipotesi di accordo nazionale per l'applicazione degli incrementi contrattuali, che dovrà essere recepita nelle sedi decentrate (delegazioni regionali ARIS, enti o singole aziende).

[___]

Accordo ponte 28/12/2006 (Decorrenza 01/01/2007)

Verbale di stipula

 

Il giorno 28 dicembre 2006, presso la sede nazionale Aris in Roma,

tra

ARIS,

e

ANMIRS,

 

hanno concordato di definire, con il presente accordo-ponte, ogni pendenza normativa ed economica relativa al quadriennio 2002 - 2005.

Accordo di rinnovo 29/12/2008 (Decorrenza 01/01/2009)

Verbale di stipula

 

Il giorno 29 dicembre 2008, presso la sede nazionale Aris, in Roma al largo della Sanità Militare n°60,

tra

ARIS,

e

ANMIRS,

 

è stato raggiunto l'accordo di definizione dei valori retributivi riferiti al biennio economico 2006 - 2007, decorrenti dall'1 gennaio 2009.

[___]

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Premessa

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è finalizzato a disciplinare ed uniformare il trattamento economico e gli istituti normativi del personale dirigente medico dipendente in tutti gli Ospedali Religiosi Classificati, ancorché riconosciuti IRCCS nella salvaguardia dell'organizzazione del lavoro propria della natura ospedaliera e di ogni esigenza derivante dalla equiparazione dei servizi e dei titoli del personale ai servizi e titoli del personale dipendente dal S.S.N..

I dirigenti medici collaborano attivamente con gli Enti di appartenenza al raggiungimento dei fini istituzionali assistenziali, impegnandosi al rispetto, nell'esercizio della professione, anche dei principi eticomorali propri degli Enti Religiosi.

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti degli Ospedali Religiosi, classificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1 della Legge 132/69 ancorché riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ricompresi negli artt.li 41 e 42 della Legge 833/78 e successivamente nella disciplina dell'art. 4 commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Laddove richiamato, per regolamento si intende regolamento dell'Ente emanato ai sensi dell'art. 15 undecies del d.lgs 229 approvato dal Ministero della Sanità.

Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari, mentre con i termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne degli Ospedali, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all'art. 27.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza del contratto

 

Il presente contratto ha durata quadriennale a partire dal 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001.

Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Alla scadenza il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

 

 

TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3 - Norme per l'inquadramento del personale dirigente medico - Natura del rapporto di lavoro

 

La dirigenza medica è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.

La graduazione delle funzioni è disciplinata dal successivo art. 30.

L'assetto del rapporto di lavoro definito nel presente contratto tiene conto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e della compatibilità con la natura privatistica del rapporto di lavoro, così come disciplinata dal regolamento.

Fermi restando gli effetti di cui alle norme relative al conferimento e alla revoca degli incarichi conferiti dopo la firma del presente contratto e per i dirigenti già con rapporto o incarico temporaneo, ai dirigenti medici di II livello in servizio alla firma del presente contratto continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi 604/66 e 300/70 e la prima verifica di cui all'art. 29 verrà effettuata a 10 anni dal nuovo inquadramento; ai soli fini del recesso le stesse norme continuano ad applicarsi ai dirigenti medici a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova in forza alla ratifica del presente contratto.

 

 

Art. 4 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti

 

L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti, avviene con il rispetto delle procedure di cui ai regolamenti e mediante la stipulazione del contratto individuale.

L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinata dal successivo art. 5.

L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali così come previsto dal regolamento.

Il contratto individuale richiede la forma scritta; sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);

b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;

c) area e disciplina di appartenenza;

d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27, obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;

g) periodo di prova ove previsto;

h) sede di destinazione ove necessaria.

Nei contratti individuali di lavoro, stipulati dopo la ratifica del presente contratto, deve essere altresì inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro, la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto.

Nel caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o di direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 502/1992 al dirigente medico già in servizio nella stessa azienda, il contratto individuale deve essere sempre stipulato a tempo indeterminato, fermo restando che l'incarico stesso è conferito a tempo determinato.

 

 

Art. 5 - Rapporti di lavoro a tempo determinato

 

Oltre che nei casi previsti dall'art. 1 Legge 230/62 e successive modifiche, è consentita l'instaurazione di rapporti a tempo determinato - ai sensi dell'art. 23 Legge 56/87 - nei seguenti casi:

a) sostituzione di dirigenti medici cui siano stati conferiti incarichi di altra tipologia;

b) per garantire necessità di servizio e assistenziali durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30% della dotazione organica in forza;

c) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;

d) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa; infortunio; permessi; servizio militare o sostitutivo civile);

e) per l'espletamento di progetti finalizzati e/o di ricerca finanziati da Enti pubblici o privati limitatamente alla durata della ricerca o dei progetti medesimi.

È consentita inoltre l'instaurazione di rapporti a tempo determinato sempre che non venga superato il limite del 10% del personale medico dipendente (e almeno nella misura di una unità) nei seguenti casi:

f) per particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi prorogabile di uguale periodo;

g) per gli incarichi di particolare rilevanza di cui all'art. 27;

h) ai sensi dell'art. 4 Legge 230/62 intendendo ivi inclusi i dirigenti medici.

 

 

Art. 6 - Periodo di prova

 

Il periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo è applicabile anche al personale assunto per incarico e a tempo determinato.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore di concorso, già in servizio presso la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, sempreché abbia già compiuto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi.

È altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo proveniente per trasferimento da altri ospedali, dove abbia già superato il periodo di prova nella stessa qualifica e disciplina.

I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

Sull'esito del periodo di prova decide l'Amministrazione.

Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma del posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.

Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.

 

 

Art. 7 - Caratteristiche del rapporto di lavoro

 

Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici è esclusivo.

I Dirigenti medici in servizio alla firma del presente contratto hanno facoltà di optare per il rapporto non esclusivo entro 90 giorni dalla data di ratifica del presente contratto.

Dopo la prima applicazione la revoca dell'opzione all'esercizio della libera professione extramuraria può essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'indennità decorre dall'1/1/2001, e ha come presupposto l'opzione per il rapporto esclusivo di cui al II comma.

Si considerano, inoltre, come esclusivisti coloro che alla data del 1º gennaio 2000 non esercitavano libera professione extra-moenia; tale stato viene accertato attraverso idonea dichiarazione del dirigente medico la cui non veridicità costituisce giustificato motivo per l'adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 604/66 e s.m..

L'indennità per i dirigenti di cui al comma precedente decorre dal 1/1/2000, e sarà erogata solo ed esclusivamente all'ottenimento della relativa copertura finanziaria con oneri a carico del SSN finalizzati per tale periodo, esclusa ogni indennità alternativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 77.

In difetto di successivo finanziamento viene esclusa ogni indennità alternativa e le parti si rincontreranno per la definizione dell'intero assetto contrattuale; ove la mancata erogazione sia un fatto esclusivamente locale, la rinegoziazione potrà avvenire anche a livello aziendale. In tal caso la trattativa avverrà con la presenza dei rappresentanti nazionali delle rispettive Associazioni. A fronte della mancata erogazione dell'indennità è consentito il recesso dall'esclusività stessa e l'accesso alla libera professione extra-moenia.

I Dirigenti Medici che optano per l'esercizio dell'attività libero professionale extra-moenia esercitano tali attività al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di incompatibilità.

 

 

Art. 8 - Orario di lavoro

 

I dirigenti medici assicurano l'orario di servizio disposto dalla Direzione sanitaria, d'intesa con i responsabili dei rispettivi settori; l'orario settimanale, di 38 ore per i dirigenti medici a tempo pieno e di 28,30 ore per i dirigenti medici a tempo definito, è articolato per le varie strutture organizzative, nel numero di turni e con l'orario di massima richiesti dal responsabile di settore, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si uniformerà a criteri generali stabiliti dall'Amministrazione, sentita la RSL.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa, assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, in modo flessibile, correlando l'impegno di servizio alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e coordinano, altresì, la flessibilità oraria dei propri collaboratori, d'intesa con i medesimi, eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giornaliero.

Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore (guardia).

Tutti i dirigenti medici, ad esclusione dei responsabili di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia.

I sistemi di controllo dell'orario di lavoro operanti alla data del presente accordo possono essere modificati dall'Amministrazione, solo previa intesa con la RSL.

 

 

Art. 9 - Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età

 

Il rapporto di lavoro cessa con il compimento del limite massimo di età (65 anni), secondo le norme di diritto privato, salvo le eccezioni di Legge.

 

 

Art. 10 - Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto spetta alle condizioni e nella misura previste dalla Legge 29-05-1982, n° 297.

 

 

Art. 11 - Mensa aziendale

 

Negli ospedali con almeno 180 dipendenti (medici e non), sarà istituita sia pure con le necessarie gradualità, la mensa aziendale.

L'accesso alla mensa, quando istituita, è garantito a tutti i sanitari, nei giorni in cui prestano servizio durante l'apertura della mensa e regolamentato da accordi tra Amministrazione e RSL, anche per quanto attiene al rimborso.

Il pasto va comunque consumato fuori dell'orario di lavoro e non è monetizzabile.

 

 

TITOLO III - ASSENZE DAL LAVORO

Art. 12 - Aspettativa

 

Il dirigente medico è collocato in aspettativa nei seguenti casi:

- per servizio militare di leva e per richiamo alle armi in tempo di pace: senza retribuzione e con conservazione del posto. Il periodo trascorso in aspettativa viene computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato che ha superato il periodo di prova è collocato in aspettativa nei seguenti casi:

- per trasferimento in altra Azienda sanitaria pubblica o privata equiparata o per assunzione in altro ospedale con incarico superiore in seguito ad avviso pubblico per un massimo di 6 mesi prorogabili per uguale periodo;

- per elezione a cariche pubbliche: secondo le norme degli art.li 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;

- per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;

- per il servizio volontario di cui alla Legge n. 38 del 9-2-'79 e n° 266 dell' 11 agosto 1991.

Il dirigente medico può inoltre essere collocato in aspettativa a sua richiesta motivata e documentata, nei seguenti casi:

- per motivi di studio: per il periodo di un anno con diritto alla conservazione del posto per coloro che frequentano corsi di studio o risultano assegnatari di borse di studio;

- per motivi personali e familiari: per la durata massima di un anno;

- per assunzione con pari qualifica in altro ospedale a seguito di concorso.

Se i motivi per i quali viene richiesta l'aspettativa sono documentati come gravi ed urgenti, l'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro tempi compatibili con lo stato di necessità e comunque entro 15 gg.

Il mancato accoglimento della richiesta di aspettativa deve essere adeguatamente motivato.

L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente medico a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.

Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dell'invito a riprendere il servizio nell'Azienda.

 

 

Art. 13 - Mobilità

 

Per quanto attiene alla mobilità si fa riferimento alle norme di cui ai decreti legislativi 502/92 e 229/99, così come recepite nei singoli regolamenti.