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Testo Consolidato CCNL del 22/07/2021
OSPEDALI CLASSIFICATI ED IRCCS - PERSONALE MEDICO
Testo consolidato del CCNL 22/07/2021*
per i medici dipendenti dagli Ospedali Classificati ed IRCCS
* Ipotesi di accordo 22/07/2021 che disciplina l'intero articolato contrattuale.
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2018
Il giorno 22 luglio 2021, presso la sede nazionale Aris, in largo della Sanità Militare n°60 in Roma,
- ARIS (Associazione Religiosa degli Istituti Socio Sanitari),
- ANMIRS (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri),
hanno sottoscritto l'ipotesi di intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per la dirigenza medica degli Ospedali Classificati e degli altri Enti meglio descritti all'art. 1.
La presente ipotesi di rinnovo contrattuale entrerà in vigore solo previa ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 dicembre 2021.
In caso di mancata ratifica, entro il termine sopra indicato, anche da parte di uno solo dei contraenti, la presente ipotesi di rinnovo contrattuale perderà automaticamente di efficacia.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'applicabilità del presente CCNL necessiterà degli opportuni provvedimenti istituzionali finalizzati a garantire la copertura dei relativi costi. Al riguardo si impegnano ad attivare congiuntamente ogni possibile azione finalizzata a sensibilizzare le Istituzioni preposte per ottenere meccanismi e modalità di finanziamento degli oneri contrattuali chiari e certi, allo scopo di consentire agli Ospedali una sostenibile applicazione del nuovo contratto.
Entro dicembre 2021 le parti si incontreranno per fare il punto sulla concreta attuazione del CCNL e valutare eventuali opportune ed ulteriori azioni verso gli Enti preposti.
Letto, confermato e sottoscritto
ARIS
ANMIRS
TITOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti degli Ospedali Religiosi, classificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1 della Legge 132/68 ancorché riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ricompresi negli artt.li 41 e 42 della Legge 833/78 e successivamente nella disciplina dell'art. 4 commi 12 e 13 del d.lgs. n° 502/92 e s.m.i.
Il presente contratto può, inoltre, essere applicato anche al personale medico degli IRCCS di diritto privato e degli Ospedali, anche non gestiti da Enti religiosi, che decidano di recepire la presente regolamentazione.
Laddove richiamato, per regolamento si intende l'atto aziendale adottato ai sensi dell'art. 15 undecies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.
Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari, mentre con i termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne degli Ospedali, così come individuate dai rispettivi Regolamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione.
Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all'art. 23.
Art. 2 - Durata e decorrenza del contratto
Il presente contratto ha durata triennale per il periodo 2016-2018.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di ratifica, salvo che nel testo del contratto non siano indicate decorrenze diverse.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo.
Art. 3 - Inquadramento del personale dirigente medico
La dirigenza medica è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
Art. 4 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti, avviene con il rispetto delle procedure di cui ai Regolamenti e mediante la stipulazione del contratto individuale. L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinata dal successivo art. 8.
Ai fini della salvaguardia dell'equiparazione dei titoli e dei servizi e del diritto alla mobilità così come prevista dal d.lgs 502/92 e s.m.i. l'assunzione del personale con qualifica dirigenziale, negli Enti ed Ospedali di cui all'art. 4 commi 12 e 13 del d.lgs 502/92 e s.m.i., avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 undecies del d.lgs 502/92 e s.m.i.
Per quanto attiene l'assunzione negli IRCCS di diritto privato, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs 288/03 e s.m.i.
Gli Ospedali e le strutture sanitarie che, pur non rientranti nelle categorie di cui sopra, abbiano deciso di dare applicazione al presente CCNL procederanno alle assunzioni del personale medico conformemente alle disposizioni interne, ferma restando in ogni caso la verifica del possesso dei titoli prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il contratto individuale richiede la forma scritta; sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 23. obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso (che è sempre a termine), modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione ove necessaria.
Il periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo è applicabile anche al personale assunto per incarico e a tempo determinato. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3.
È sottoposto al periodo di prova di cui al comma 1 anche il dirigente proveniente da altra struttura per mobilità, ai sensi dell'art. 15 undecies del d.gs. n. 502/92 e s.m.i., che, in caso di mancato superamento della prova, rientrerà nell'azienda o struttura sanitaria di provenienza mantenendo la relativa qualifica.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sull'esito del periodo di prova decide l'Ospedale.
Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue la conferma del posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
Art. 6 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro definisce, d'intesa con il dirigente medico e portandolo a conoscenza del contenuto del presente articolo, se il rapporto di lavoro con il dirigente medico è esclusivo o non esclusivo.
I dirigenti medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL decidono di optare per il rapporto esclusivo o non esclusivo entro il mese di novembre 2021, con possibilità di modificare successivamente l'opzione alle condizioni di cui al presente articolo.
Ferma restando l'ipotesi di cui al successivo comma, il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo è rimesso alla libera scelta del dirigente medico; l'opzione deve essere comunicata formalmente dal dirigente al datore di lavoro entro il 30 novembre di ciascun anno e decorre comunque dal gennaio dell'anno successivo.
Per il dirigente che passa dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo per decisione del datore di lavoro, rimane confermata la corresponsione dell'indennità di esclusività.
Nell'ipotesi di opzione per il rapporto non esclusivo, laddove la Struttura valuti la sussistenza del conflitto d'interessi, il dirigente medico ha facoltà di tornare immediatamente al rapporto esclusivo.
Il passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere comunicato dal dirigente medico all'Ospedale con un preavviso di almeno 24 mesi dall'effettiva decorrenza e ciò al fine di consentire all'Ospedale di organizzare in maniera adeguata l'attività libero professionale.
Il dirigente medico che - dopo aver esercitato l'opzione di cui al comma precedente - comunichi successivamente di non voler passare al rapporto esclusivo, non potrà esercitare nuovamente l'opzione per i successivi cinque anni.
In caso di rapporto di lavoro esclusivo, il dirigente medico ha diritto al tempo pieno e all'indennità di esclusività come determinata nelle tabelle retributive del presente CCNL.
I dirigenti medici assicurano l'orario di servizio disposto dalla direzione sanitaria, d'intesa con i responsabili dei rispettivi settori; l'orario settimanale, di 38 ore per i dirigenti medici a tempo pieno e di 28,30 ore per i dirigenti medici a tempo definito, è articolato per le varie strutture organizzative, nel numero di turni e con l'orario di massima richiesti dal responsabile di settore, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si uniformerà a criteri generali stabiliti dall'Ospedale, sentita la RSL.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa, assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, in modo flessibile, correlando l'impegno di servizio alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e coordinano, altresì, la flessibilità oraria dei propri collaboratori, d'intesa con i medesimi, eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giornaliero.
Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
L'Ospedale individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore (guardia). Tutti i dirigenti medici, ad esclusione dei responsabili di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Art. 8 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
L'assunzione del dirigente può avvenire a tempo determinato ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 81/2015.
Resta ferma l'inapplicabilità, ai rapporti dirigenziali, delle ulteriori disposizioni contenute nel suddetto d.lgs. 81/2015.
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Fatti salvi i casi previsti dalla Legge, ogni valutazione circa l'accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte dei dirigenti medici è riservato alla direzione dell'Ospedale, tenuto conto delle esigenze organizzative ed assistenziali.
In caso di ammissione al tempo parziale, il trattamento economico di cui all'art. 41 è ridotto proporzionalmente in rapporto all'orario di lavoro prestato.
Le parti, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o anche successivamente, possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
L'esercizio di tali facoltà di variazione temporale da parte dell'Ospedale dovrà essere comunicato al dirigente medico con un preavviso di almeno due giorni e la flessibilità richiesta sarà compensata con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria di cui all'art. 44 del presente CCNL per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione temporale.
Non costituisce esercizio di clausole elastiche, né dà luogo a maggiorazioni, l'eventuale modifica della durata e/o dell'articolazione dell'orario di lavoro eventualmente concordata, mediante appositi accordi scritti successivi all'assunzione.