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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Ormeggiatori e Barcaioli

Ormeggiatori e Barcaioli

CODICE CNEL: I726

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/06/2019

ORMEGGIATORI E BARCAIOLI

 

Testo consolidato del CCNL 19/06/2019

Per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Decorrenza: 01/07/2019

Scadenza: 30/06/2022

 CCNL 19/06/2019 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì 19 giugno 2019 in Roma

- l'ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi ormeggiatori e barcaioli Porti Italiani)

- la LEGACOOP Produzione e Servizi

e

- le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

hanno stipulato l'allegato contratto per i lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

L.C.S.

ANGOPI

LEGACOOP Servizi

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 31/05/2023)

Verbale di stipula

 

Addì 31 del mese di maggio dell'anno 2023, si sono incontrate, presso la sede dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani - ANGOPI - via Salaria, 89 Roma

l'ANGOPI, rappresentata da Presidente Nazionale, da coordinatore della Commissione tecnica per il rinnovo del CCNL, da Segretario Generale;

LEGACOOP Produzione e Servizi, rappresentata dal Responsabile Trasporti e Logistica, dal Direttore e dal Presidente;

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata dal Presidente

e le OO.SS.

FILT-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale e dal Coordinatore Nazionale;

FIT-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Nazionale, Segretario Nazionale e dal Dirigente Nazionale;

UILTRASPORTI, rappresentata dal Segretario Generale Nazionale.

Le parti:

- visto il CCNL del 19 giugno 2019 per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, la cui vigenza, normativa ed economica, è stabilita dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2022;

- vista la disdetta contrattuale, contenuta nella lettera delle organizzazioni sindacali del 15 giugno 2022;

- tenuto conto del contenuto degli incontri fra ANGOPI, Legacoop Servizi e Produzione, Confcooperative e Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, nel corso dei quali sono state rappresentate le richieste di natura normativa ed economica riguardanti le modifiche al CCNL;

- viste le osservazioni formulate dalle Società cooperative/Gruppi circa le criticità emerse nella pratica applicazione del vigente CCNL;

- valutata la proposta emersa nel corso dei soprarichiamati incontri per definire nell'ambito del CCNL di categoria una sezione riferita al personale amministrativo e tecnico operante presso le Società Cooperative/Gruppi;

- considerate le novità normative che interesseranno gli istituti contrattualmente previsti, con particolare riguardo alle modifiche delle disposizioni di interesse della categoria contenute nel DPR con cui si intende modificare il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

- preso atto del rinnovo tariffario per il triennio 2023-2025;

hanno convenuto quanto segue:

 

 

Premessa al CCNL

 

Quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto, non ha carattere innovativo ma serve a ribadire la funzione svolta dai Gruppi e la natura di Società Cooperative che ciascun Gruppo si è dato. Le parti concordemente riconoscono e dichiarano che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli - e quindi i lavoratori iscritti nei relativi registri tenuti a norma degli articoli 208 e 216 reg. nav. mar. -svolgono un servizio essenziale per la sicurezza nei porti e nelle acque antistanti. Nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico loro assegnati nella presente premessa si evidenzia che:

- ai Gruppi è affidata, alla stregua di un fornitore universale di servizi, l'erogazione delle prestazioni descritte nei relativi Regolamenti di servizio, e pertanto, fermo quanto previsto dall'art. 70 C.N. e dalle altre norme al riguardo applicabili, i Gruppi sono tenuti nello svolgere le mansioni ad essi affidate a collaborare con la Capitaneria di porto e con gli altri soggetti volta volta rilevanti al fine di garantire la sicurezza della navigazione, dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in rada oltreché ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso:

a) il mantenimento di adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare con immediatezza il costante presidio e i necessari interventi per tutto quanto sopra ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali-rada, con specifico riguardo al fine di garantirne la sicurezza dell'ormeggio od a ripristinarne la tenuta, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine ovvero per altra causa;

b) la propria organizzazione di servizio, per assicurare ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;

c) la segnalazione, senza ritardo, all'Autorità Marittima di tutte quelle situazioni che, direttamente o di riflesso, possono essere ricondotte alla necessaria tutela della sicurezza della navigazione portuale, del porto e della nave.

Tra gli interventi di cui sopra devono intendersi comprese anche le attività ad essi accessorie tra cui a mero titolo esemplificativo: il rinforzo degli ormeggi, il disormeggio immediato di navi e galleggianti vicine a situazioni di pericolo, l'integrazione di equipaggi in caso di necessità per manovre di emergenza, la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la navigazione, lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.

Il servizio è garantito con continuità (24 ore al giorno, 365 giorni nel corso dell'anno) e sotto la direzione di vigilanza dell'Autorità Marittima.

- sono erogatori di un servizio di interesse generale secondo quanto previsto dalle norme di Legge (art. 14.1-bis della L. 28 gennaio 1994, n. 84) e operano quali prestatori universali del servizio nell'ambito dei porti italiani, sotto la vigilanza dell'Autorità Marittima della quale, di fatto, sono un braccio operativo;

- l'organizzazione del servizio svolto dai Gruppi, come disciplinati dalla Legge, dalle norme del cod. nav. e del reg. nav. mar., e dalla disciplina localmente applicabile, deve seguire ed essere improntata al rispetto delle caratteristiche del servizio come sopra indicato;

- gli ormeggiatori e i barcaioli sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalla competente Autorità Marittima nell'esercizio dei propri compiti e funzioni;

- le disposizioni del presente CCNL dovranno dunque essere interpretate nel senso di garantire in ogni caso la rispondenza del rapporto di lavoro qui disciplinato alle esigenze di natura pubblicistica proprie del lavoro di ormeggiatore o barcaiolo;

- ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di Società Cooperativa;

- la costituzione in Società Cooperativa a r.l. impone l'osservanza di tutte le norme specifiche per tali società ed in particolare l'osservanza della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive variazioni e modificazioni;

- il rispetto dei livelli salariali resta subordinato ai proventi derivanti dall'entità delle prestazioni svolte. In assenza di risorse adeguate si procederà all'applicazione della Legge stessa.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)

In occasione del rinnovo del CCNL di categoria, le parti ritengono di dovere condividere un'idea di porto come infrastruttura funzionale a garantire il miglior approvvigionamento di prodotti e di risorse oggetto dell'interscambio del nostro Paese.

In tale prospettiva, supportano il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale come soggetto che, nell'assegnazione delle concessioni rilasciate ai terminalisti e nel rilascio delle autorizzazioni alle imprese portuali, persegue l'interesse pubblico ad una determinata utilizzazione degli spazi portuali e alla realizzazione delle opere portuali, unitamente all'erogazione di specifici servizi.

Tenuto in considerazione quanto sopra, le parti esprimono l'avviso che la costruzione di opere portuali, finalizzate a garantire un porto sicuro e un accesso sicuro alle navi, costituiscono funzioni di cui lo Stato deve darsi carico nel rispetto della disciplina internazionale sul diritto del mare.

Con specifico riferimento agli investimenti e alle opere portuali, le parti prendono atto che la rapida evoluzione della tecnica e della tecnologia si è diffusa anche nei porti, sollevando questioni pratiche e operative destinate a produrre una sostanziale modifica alla generale organizzazione del lavoro e alla qualificazione dei profili professionali, ivi compresi quelli degli ormeggiatori e dei barcaioli In tale fase, avendo pure le parti uno specifico interesse nel rilancio della portualità del nostro Paese, ritengono opportuno sottolineare, anche in considerazione degli evidenti cambiamenti climatici e del sempre più diffuso fenomeno della subsidenza, la valorizzazione e l'importanza delle banchine e dei loro arredi, dei loro criteri costruttivi e della loro manutenzione, anche al fine di favorire la transitabilità nautica e un sicuro stato dell'ormeggio alle unità presenti in porto.

Nella consapevolezza che una sottovalutazione di questo problema è destinata a pregiudicare l'auspicato sviluppo dell'economia marittima, le parti si impegnano a operare, anche congiuntamente, al fine di individuare la realizzazione di alcuni interventi sulle banchine esistenti, con l'obiettivo di incrementate la sicurezza nella fase dello svolgimento dell'operazione di ormeggio e della sosta della nave in porto.

A questo fine, le parti esprimono l'avviso che anche l'erogazione di servizi finalizzati a garantire la sicurezza portuale deve essere ricompresa nelle attribuzioni riconducibili allo Stato, confermando, in particolare, il potere di vigilanza e controllo che il nostro ordinamento attribuisce alle Autorità Marittime sui servizi di ormeggio e battellaggio.

Tornando al tema della qualificazione professionale, con particolare riferimento agli ormeggiatori, le parti prendono atto e condividono l'evoluzione normativa che ha interessato la categoria, riconoscendo a livello internazionale, unionale e nazionale lo stretto legame fica il citato servizio e la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo.

Sotto questo profilo, il cambiamento della formazione continua, finora derivante da norme pattizie e auspicabilmente prevista da specifiche norme di Legge, ha assecondato la sopra richiamata evoluzione del quadro normativo, imponendo all'ormeggiatore, proprio in virtù della specifica finalità per la quale il servizio di ormeggio è istituito, una formazione continua, orientata a dotare l'ormeggiatore stesso di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere la propria professione in modo adeguato rispetto ai significativi cambiamenti che il settore marittimo portuale sta in questo periodo conoscendo e che, soprattutto, interesseranno lo stesso settore nell'immediato futuro, anche in relazione al sempre più diffuso utilizzo della tecnologia.

In tale contesto le parti ritengono che il previsto certificato di competenza, che verrà rilasciato al termine del percorso formativo in breve introdotto attraverso norme di Legge, sia funzionale a dotare coloro che lo riceveranno di competenze trasversali, uniche in ambito marittimo portuale e indispensabili per assolvere in modo efficace il delicato compito di interfaccia bordo-terra che la normativa attribuisce agli ormeggiatori.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, considerati i tempi di approvazione del provvedimento con cui si intende aggiornare il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e valutata, comunque, l'esigenza di procedere al rinnovo del CCNL di categoria, si impegnano ad incontrarsi, successivamente all'entrata in vigore del previsto DPR, per un complessivo riesame del CCNL, con particolare riferimento agli articoli 7,12 e 13.

 

 

Premessa al CCNL 10 marzo 2011

 

Le parti intendono integralmente confermare il contenuto della premessa al vigente CCNL nonché del protocollo di intesa 31 maggio 2006 allegato al medesimo CCNL (All. 1 al presente contratto). In particolare, in questa sede, si vuole ulteriormente sottolineare che il servizio di ormeggio/battellaggio ha natura di servizio economico generale a carattere universale e pertanto i Gruppi/Cooperative, sottoposti alla permanente e pervasiva disciplina dell'Autorità Marittima, operano come erogatori universali di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della navigazione.

Le specificità sopra richiamate rendono unico e non ripetibile in altri contesti il contenuto normativo ed economico del presente CCNL.

 

 

Premessa al CCNL 20 giugno 2013

 

La scelta compiuta dalle parti nel 2006 di definire uno specifico contratto nazionale di lavoro per la categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli si è in questi anni rivelata corretta, essendosi la relativa disciplina normativa ed economica dimostrata adeguata ad assecondare le peculiarità del lavoro svolto nei porti dagli ormeggiatori e dai barcaioli.

In particolare, il CCNL si è dimostrato un valido strumento per garantire a livello nazionale un'uniforme disciplina su temi di particolare rilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane attraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele sanitarie.

L'assetto societario che i Gruppi si sono dati si è, inoltre, dimostrato funzionale ad assicurare quella necessaria flessibilità anche sotto il profilo economico, essendo le relative risorse disponibili per i Gruppi indissolubilmente legate al traffico dei porti ove essi operano.

In un contesto caratterizzato da indicatori macroeconomici certamente non positivi, la bontà delle scelte allora fatte è anche confermata dalla tenuta dei livelli occupazionali, in evidente controtendenza rispetto all'andamento occupazionale che ha in questi anni caratterizzato altri settori economici.

Le parti sottolineano anche la specifica attenzione prestata alla qualità del servizio offerto, testimoniata dalla pressoché totale diffusione della certificazione qualità presso tutti i Gruppi e dal processo avviato in modo significativo per estendere tale certificazione anche alla sicurezza e all'ambiente.

Considerato quanto sopra e visto l'elevato grado di soddisfazione per il servizio prestato, confermato dai numerosi encomi ricevuti dai Gruppi, le parti ritengono ancora valido il modello normativo nell'ambito del quale i servizi di ormeggio e battellaggio sono prestati.

Conseguentemente sosterranno, anche congiuntamente, ogni iniziativa nazionale e/o comunitaria tesa a rafforzare tale modello, contrastando, invece, ogni tentativo volto al suo stravolgimento e, in particolare, a trasferire nelle sedi periferiche la disciplina dell'organizzazione dei servizi e la relativa determinazione tariffaria.

Le parti condividono che una soluzione in tal senso orientata pregiudicherebbe i livelli di sicurezza delle attività portuali con le ovvie negative ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

 

 

Premessa al CCNL 29 giugno 2016

 

Le parti confermano integralmente le premesse ai precedenti CCNL e, in particolare, quella contenuta nel rinnovo del 2013.

A tale riguardo, riaffermano la loro condivisione del modello organizzativo previsto nella normativa di riferimento e la loro volontà ad operare presso le sedi europee e nazionali affinché tale modello venga confermato e, se possibile, migliorato.

Le parti ritengono funzionale a tale fine la definitiva approvazione della proposta di Regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza dei finanziamenti ai porti, recentemente approvata in sede di Trilogo. In particolare, viene condivisa la necessità che, laddove tale provvedimento prevede la facoltà di applicare le disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori, vengano promosse iniziative a che tale facoltà sia effettivamente esercitata.

In questa sede ribadiscono che, in questi anni di vigenza, il presente CCNL si è dimostrato strumento fondamentale di regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto il suo rinnovo, oltre ad adeguare gli istituti normativi alle intervenute esigenze organizzative, nonché al mutato quadro normativo, e quelli economici agli indicatori al riguardo condivisi in sede confederale, costituisce uno strumento utile per riaffermare la specificità del servizio svolto dagli ormeggiatori e barcaioli nei porti italiani e il suo fondamentale legame con la sicurezza della navigazione.

Coerentemente con l'evoluzione dei CCNL, anche in quello oggetto del presente rinnovo le parti ritengono di dare adeguato spazio al welfare.

Con particolare riguardo alle tutele sanitarie, condividono che l'assistenza pubblica debba rappresentare il primo presidio, il cui efficace funzionamento deve garantire un'adeguata tutela a tutti i cittadini. A tale riguardo, quindi, opereranno, presso le sedi competenti, perché interventi normativi non pregiudichino il diritto alla salute. Viene, comunque, condivisa l'opportunità di un miglioramento delle tutele sanitarie di fonte contrattuale, che già nel vigente CCNL hanno costituito un valido ausilio per i lavoratori.

Sempre in termini di welfare, le parti sottolineano la rilevanza della pratica entrata in vigore delle disposizioni definite in occasione del rinnovo del 2013, riguardanti la costituzione del Fondo per l'accompagno all'esodo.

Su quest'ultimo punto le parti sottolineano l'importanza di avere predisposto uno strumento in grado di consentire agli ormeggiatori e barcaioli di poter interrompere, al raggiungimento del 62º anno di età e con un'anzianità contributiva prevista dalla vigente disposizione di Legge, l'attività lavorativa, potendo contare sul riconoscimento di un'indennità economica strettamente correlata alle retribuzioni percepite nel corso della vita lavorativa. E questo fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento.

Funzionale al rafforzamento del modello organizzativo è certamente un'adeguata formazione professionale, rispetto alla quale le parti firmatarie concordano sulla necessità di proseguire il programma di formazione continua, definito nell'Accordo del 29 settembre 2009 e, nell'auspicio di potere introdurre la figura dell'ormeggiatore/barcaiolo all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche con i conseguenti obblighi formativi, condividono l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del presente CCNL, le misure economiche incentivanti la formazione.

 

 

Premessa al CCNL 19 giugno 2019

 

Ferme restando le considerazioni contenute nelle premesse ai precedenti CCNL, le parti prendono atto che l'evoluzione del quadro normativo, unionale e nazionale, è andata nel senso di consolidare il modello organizzativo del servizio di ormeggio e battellaggio, caratterizzato dall'unicità del prestatore e dalla universalità del servizio da questo erogato.

In effetti, tanto il Regolamento UE 352/2017 quanto le recenti modifiche apportate all'articolo 14 della Legge 84/94 hanno rafforzato l'impianto normativo che disciplina il servizio di ormeggio/battellaggio in Italia, rendendo ora il nostro modello organizzativo compatibile con la normativa unionale.

La successiva normativa secondaria e, segnatamente, gli statuti delle Società Cooperative/Gruppi e i Regolamenti di servizio hanno ulteriormente irrobustito questo modello, potendosi ora considerare le Società Cooperative/Gruppi veri e propri operatori interni alla Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, le parti ritengono che, al fine di garantire la prestazione del servizio secondo standard adeguati al ruolo che la richiamata normativa attribuisce oggi alle Società Cooperative/Gruppi, la formazione del personale assume una rilevanza perfino maggiore di quella ricoperta negli anni passati e, al riguardo, condividono il contenuto dell'emanando DPR, con cui si intenderebbe rendere obbligatorio il percorso formativo fino ad oggi individuato per norme pattizie, finalizzato al riconoscimento di uno specifico certificato di competenza degli ormeggiatori, il cui possesso è indispensabile per lo svolgimento della professione.

Sul punto, le parti, in considerazione del sistema premiante del "percorso formativo" in passato condiviso, concordano sull'opportunità di una rivisitazione complessiva dello stesso non appena il quadro normativo sarà completato con l'entrata in vigore del richiamato DPR e sarà definita l'effettiva portata delle norme in esso contenute. Nel frattempo, viene confermata la vigente disciplina della materia, il cui valore economico sarà considerato nel nuovo quadro normativo.

Sempre in materia di formazione, i firmatari del presente Accordo sostengono apertamente il ricorso al Dialogo sociale in ambito europeo come sede privilegiata per trasfondere nell'ordinamento dell'Unione le disposizioni in materia di formazione, contenute nella Circolare IMO dell'aprile del 2016, ed al riguardo si impegnano a promuovere iniziative, anche congiuntamente, affinché l'attività del Dialogo sociale possa essere avviata in tal senso.

Pur in presenza di un impianto normativo, la cui evoluzione come sopra richiamata è funzionale alla difesa del ruolo della categoria, tuttavia i firmatari del presente CCNL condividono una forte preoccupazione per alcune iniziative assunte in sede giudiziaria, che minerebbero il medesimo impianto, e per il fenomeno di concentrazione orizzontale e verticale che sta interessando il settore marittimo-portuale ed, al riguardo, sostengono apertamente la necessità di valorizzare il porto come bene e infrastruttura pubblica, costituendo l'unico momento utile al controllo della catena logistica, destinata a concentrarsi sempre più nelle mani di pochi operatori.

In questa prospettiva, le parti confermano il loro sostegno alla natura delle AdSP come enti pubblici non economici, potendo un loro diverso assetto societario pregiudicare il ruolo di controllore pubblico sopra richiamato.

Le parti confermano inoltre il loro sostegno all'impianto complessivo derivante dal Codice della Navigazione, che individua nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i soggetti deputati alla sua pratica applicazione. Sul punto manifestano il loro