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Testo Consolidato CCNL del 19/06/2019
ORMEGGIATORI E BARCAIOLI
Testo consolidato del CCNL 19/06/2019
Per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
Decorrenza: 01/07/2019
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 19/06/2019 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 19 giugno 2019 in Roma
- l'ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi ormeggiatori e barcaioli Porti Italiani)
- la LEGACOOP Produzione e Servizi
e
- le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
hanno stipulato l'allegato contratto per i lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
L.C.S.
ANGOPI
LEGACOOP Servizi
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 31/05/2023)
Verbale di stipula
Addì 31 del mese di maggio dell'anno 2023, si sono incontrate, presso la sede dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani - ANGOPI - via Salaria, 89 Roma
l'ANGOPI, rappresentata da Presidente Nazionale, da coordinatore della Commissione tecnica per il rinnovo del CCNL, da Segretario Generale;
LEGACOOP Produzione e Servizi, rappresentata dal Responsabile Trasporti e Logistica, dal Direttore e dal Presidente;
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata dal Presidente
e le OO.SS.
FILT-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale e dal Coordinatore Nazionale;
FIT-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Nazionale, Segretario Nazionale e dal Dirigente Nazionale;
UILTRASPORTI, rappresentata dal Segretario Generale Nazionale.
Le parti:
- visto il CCNL del 19 giugno 2019 per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, la cui vigenza, normativa ed economica, è stabilita dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2022;
- vista la disdetta contrattuale, contenuta nella lettera delle organizzazioni sindacali del 15 giugno 2022;
- tenuto conto del contenuto degli incontri fra ANGOPI, Legacoop Servizi e Produzione, Confcooperative e Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, nel corso dei quali sono state rappresentate le richieste di natura normativa ed economica riguardanti le modifiche al CCNL;
- viste le osservazioni formulate dalle Società cooperative/Gruppi circa le criticità emerse nella pratica applicazione del vigente CCNL;
- valutata la proposta emersa nel corso dei soprarichiamati incontri per definire nell'ambito del CCNL di categoria una sezione riferita al personale amministrativo e tecnico operante presso le Società Cooperative/Gruppi;
- considerate le novità normative che interesseranno gli istituti contrattualmente previsti, con particolare riguardo alle modifiche delle disposizioni di interesse della categoria contenute nel DPR con cui si intende modificare il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
- preso atto del rinnovo tariffario per il triennio 2023-2025;
hanno convenuto quanto segue:
Quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto, non ha carattere innovativo ma serve a ribadire la funzione svolta dai Gruppi e la natura di Società Cooperative che ciascun Gruppo si è dato. Le parti concordemente riconoscono e dichiarano che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli - e quindi i lavoratori iscritti nei relativi registri tenuti a norma degli articoli 208 e 216 reg. nav. mar. -svolgono un servizio essenziale per la sicurezza nei porti e nelle acque antistanti. Nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico loro assegnati nella presente premessa si evidenzia che:
- ai Gruppi è affidata, alla stregua di un fornitore universale di servizi, l'erogazione delle prestazioni descritte nei relativi Regolamenti di servizio, e pertanto, fermo quanto previsto dall'art. 70 C.N. e dalle altre norme al riguardo applicabili, i Gruppi sono tenuti nello svolgere le mansioni ad essi affidate a collaborare con la Capitaneria di porto e con gli altri soggetti volta volta rilevanti al fine di garantire la sicurezza della navigazione, dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in rada oltreché ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso:
a) il mantenimento di adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare con immediatezza il costante presidio e i necessari interventi per tutto quanto sopra ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali-rada, con specifico riguardo al fine di garantirne la sicurezza dell'ormeggio od a ripristinarne la tenuta, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine ovvero per altra causa;
b) la propria organizzazione di servizio, per assicurare ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
c) la segnalazione, senza ritardo, all'Autorità Marittima di tutte quelle situazioni che, direttamente o di riflesso, possono essere ricondotte alla necessaria tutela della sicurezza della navigazione portuale, del porto e della nave.
Tra gli interventi di cui sopra devono intendersi comprese anche le attività ad essi accessorie tra cui a mero titolo esemplificativo: il rinforzo degli ormeggi, il disormeggio immediato di navi e galleggianti vicine a situazioni di pericolo, l'integrazione di equipaggi in caso di necessità per manovre di emergenza, la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la navigazione, lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.
Il servizio è garantito con continuità (24 ore al giorno, 365 giorni nel corso dell'anno) e sotto la direzione di vigilanza dell'Autorità Marittima.
- sono erogatori di un servizio di interesse generale secondo quanto previsto dalle norme di Legge (art. 14.1-bis della L. 28 gennaio 1994, n. 84) e operano quali prestatori universali del servizio nell'ambito dei porti italiani, sotto la vigilanza dell'Autorità Marittima della quale, di fatto, sono un braccio operativo;
- l'organizzazione del servizio svolto dai Gruppi, come disciplinati dalla Legge, dalle norme del cod. nav. e del reg. nav. mar., e dalla disciplina localmente applicabile, deve seguire ed essere improntata al rispetto delle caratteristiche del servizio come sopra indicato;
- gli ormeggiatori e i barcaioli sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalla competente Autorità Marittima nell'esercizio dei propri compiti e funzioni;
- le disposizioni del presente CCNL dovranno dunque essere interpretate nel senso di garantire in ogni caso la rispondenza del rapporto di lavoro qui disciplinato alle esigenze di natura pubblicistica proprie del lavoro di ormeggiatore o barcaiolo;
- ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di Società Cooperativa;
- la costituzione in Società Cooperativa a r.l. impone l'osservanza di tutte le norme specifiche per tali società ed in particolare l'osservanza della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive variazioni e modificazioni;
- il rispetto dei livelli salariali resta subordinato ai proventi derivanti dall'entità delle prestazioni svolte. In assenza di risorse adeguate si procederà all'applicazione della Legge stessa.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
In occasione del rinnovo del CCNL di categoria, le parti ritengono di dovere condividere un'idea di porto come infrastruttura funzionale a garantire il miglior approvvigionamento di prodotti e di risorse oggetto dell'interscambio del nostro Paese.
In tale prospettiva, supportano il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale come soggetto che, nell'assegnazione delle concessioni rilasciate ai terminalisti e nel rilascio delle autorizzazioni alle imprese portuali, persegue l'interesse pubblico ad una determinata utilizzazione degli spazi portuali e alla realizzazione delle opere portuali, unitamente all'erogazione di specifici servizi.
Tenuto in considerazione quanto sopra, le parti esprimono l'avviso che la costruzione di opere portuali, finalizzate a garantire un porto sicuro e un accesso sicuro alle navi, costituiscono funzioni di cui lo Stato deve darsi carico nel rispetto della disciplina internazionale sul diritto del mare.
Con specifico riferimento agli investimenti e alle opere portuali, le parti prendono atto che la rapida evoluzione della tecnica e della tecnologia si è diffusa anche nei porti, sollevando questioni pratiche e operative destinate a produrre una sostanziale modifica alla generale organizzazione del lavoro e alla qualificazione dei profili professionali, ivi compresi quelli degli ormeggiatori e dei barcaioli In tale fase, avendo pure le parti uno specifico interesse nel rilancio della portualità del nostro Paese, ritengono opportuno sottolineare, anche in considerazione degli evidenti cambiamenti climatici e del sempre più diffuso fenomeno della subsidenza, la valorizzazione e l'importanza delle banchine e dei loro arredi, dei loro criteri costruttivi e della loro manutenzione, anche al fine di favorire la transitabilità nautica e un sicuro stato dell'ormeggio alle unità presenti in porto.
Nella consapevolezza che una sottovalutazione di questo problema è destinata a pregiudicare l'auspicato sviluppo dell'economia marittima, le parti si impegnano a operare, anche congiuntamente, al fine di individuare la realizzazione di alcuni interventi sulle banchine esistenti, con l'obiettivo di incrementate la sicurezza nella fase dello svolgimento dell'operazione di ormeggio e della sosta della nave in porto.
A questo fine, le parti esprimono l'avviso che anche l'erogazione di servizi finalizzati a garantire la sicurezza portuale deve essere ricompresa nelle attribuzioni riconducibili allo Stato, confermando, in particolare, il potere di vigilanza e controllo che il nostro ordinamento attribuisce alle Autorità Marittime sui servizi di ormeggio e battellaggio.
Tornando al tema della qualificazione professionale, con particolare riferimento agli ormeggiatori, le parti prendono atto e condividono l'evoluzione normativa che ha interessato la categoria, riconoscendo a livello internazionale, unionale e nazionale lo stretto legame fica il citato servizio e la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell'approdo.
Sotto questo profilo, il cambiamento della formazione continua, finora derivante da norme pattizie e auspicabilmente prevista da specifiche norme di Legge, ha assecondato la sopra richiamata evoluzione del quadro normativo, imponendo all'ormeggiatore, proprio in virtù della specifica finalità per la quale il servizio di ormeggio è istituito, una formazione continua, orientata a dotare l'ormeggiatore stesso di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere la propria professione in modo adeguato rispetto ai significativi cambiamenti che il settore marittimo portuale sta in questo periodo conoscendo e che, soprattutto, interesseranno lo stesso settore nell'immediato futuro, anche in relazione al sempre più diffuso utilizzo della tecnologia.
In tale contesto le parti ritengono che il previsto certificato di competenza, che verrà rilasciato al termine del percorso formativo in breve introdotto attraverso norme di Legge, sia funzionale a dotare coloro che lo riceveranno di competenze trasversali, uniche in ambito marittimo portuale e indispensabili per assolvere in modo efficace il delicato compito di interfaccia bordo-terra che la normativa attribuisce agli ormeggiatori.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, considerati i tempi di approvazione del provvedimento con cui si intende aggiornare il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e valutata, comunque, l'esigenza di procedere al rinnovo del CCNL di categoria, si impegnano ad incontrarsi, successivamente all'entrata in vigore del previsto DPR, per un complessivo riesame del CCNL, con particolare riferimento agli articoli 7,12 e 13.
Premessa al CCNL 10 marzo 2011
Le parti intendono integralmente confermare il contenuto della premessa al vigente CCNL nonché del protocollo di intesa 31 maggio 2006 allegato al medesimo CCNL (All. 1 al presente contratto). In particolare, in questa sede, si vuole ulteriormente sottolineare che il servizio di ormeggio/battellaggio ha natura di servizio economico generale a carattere universale e pertanto i Gruppi/Cooperative, sottoposti alla permanente e pervasiva disciplina dell'Autorità Marittima, operano come erogatori universali di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della navigazione.
Le specificità sopra richiamate rendono unico e non ripetibile in altri contesti il contenuto normativo ed economico del presente CCNL.
Premessa al CCNL 20 giugno 2013
La scelta compiuta dalle parti nel 2006 di definire uno specifico contratto nazionale di lavoro per la categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli si è in questi anni rivelata corretta, essendosi la relativa disciplina normativa ed economica dimostrata adeguata ad assecondare le peculiarità del lavoro svolto nei porti dagli ormeggiatori e dai barcaioli.
In particolare, il CCNL si è dimostrato un valido strumento per garantire a livello nazionale un'uniforme disciplina su temi di particolare rilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane attraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele sanitarie.
L'assetto societario che i Gruppi si sono dati si è, inoltre, dimostrato funzionale ad assicurare quella necessaria flessibilità anche sotto il profilo economico, essendo le relative risorse disponibili per i Gruppi indissolubilmente legate al traffico dei porti ove essi operano.
In un contesto caratterizzato da indicatori macroeconomici certamente non positivi, la bontà delle scelte allora fatte è anche confermata dalla tenuta dei livelli occupazionali, in evidente controtendenza rispetto all'andamento occupazionale che ha in questi anni caratterizzato altri settori economici.
Le parti sottolineano anche la specifica attenzione prestata alla qualità del servizio offerto, testimoniata dalla pressoché totale diffusione della certificazione qualità presso tutti i Gruppi e dal processo avviato in modo significativo per estendere tale certificazione anche alla sicurezza e all'ambiente.
Considerato quanto sopra e visto l'elevato grado di soddisfazione per il servizio prestato, confermato dai numerosi encomi ricevuti dai Gruppi, le parti ritengono ancora valido il modello normativo nell'ambito del quale i servizi di ormeggio e battellaggio sono prestati.
Conseguentemente sosterranno, anche congiuntamente, ogni iniziativa nazionale e/o comunitaria tesa a rafforzare tale modello, contrastando, invece, ogni tentativo volto al suo stravolgimento e, in particolare, a trasferire nelle sedi periferiche la disciplina dell'organizzazione dei servizi e la relativa determinazione tariffaria.
Le parti condividono che una soluzione in tal senso orientata pregiudicherebbe i livelli di sicurezza delle attività portuali con le ovvie negative ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Premessa al CCNL 29 giugno 2016
Le parti confermano integralmente le premesse ai precedenti CCNL e, in particolare, quella contenuta nel rinnovo del 2013.
A tale riguardo, riaffermano la loro condivisione del modello organizzativo previsto nella normativa di riferimento e la loro volontà ad operare presso le sedi europee e nazionali affinché tale modello venga confermato e, se possibile, migliorato.
Le parti ritengono funzionale a tale fine la definitiva approvazione della proposta di Regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza dei finanziamenti ai porti, recentemente approvata in sede di Trilogo. In particolare, viene condivisa la necessità che, laddove tale provvedimento prevede la facoltà di applicare le disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori, vengano promosse iniziative a che tale facoltà sia effettivamente esercitata.
In questa sede ribadiscono che, in questi anni di vigenza, il presente CCNL si è dimostrato strumento fondamentale di regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto il suo rinnovo, oltre ad adeguare gli istituti normativi alle intervenute esigenze organizzative, nonché al mutato quadro normativo, e quelli economici agli indicatori al riguardo condivisi in sede confederale, costituisce uno strumento utile per riaffermare la specificità del servizio svolto dagli ormeggiatori e barcaioli nei porti italiani e il suo fondamentale legame con la sicurezza della navigazione.
Coerentemente con l'evoluzione dei CCNL, anche in quello oggetto del presente rinnovo le parti ritengono di dare adeguato spazio al welfare.
Con particolare riguardo alle tutele sanitarie, condividono che l'assistenza pubblica debba rappresentare il primo presidio, il cui efficace funzionamento deve garantire un'adeguata tutela a tutti i cittadini. A tale riguardo, quindi, opereranno, presso le sedi competenti, perché interventi normativi non pregiudichino il diritto alla salute. Viene, comunque, condivisa l'opportunità di un miglioramento delle tutele sanitarie di fonte contrattuale, che già nel vigente CCNL hanno costituito un valido ausilio per i lavoratori.
Sempre in termini di welfare, le parti sottolineano la rilevanza della pratica entrata in vigore delle disposizioni definite in occasione del rinnovo del 2013, riguardanti la costituzione del Fondo per l'accompagno all'esodo.
Su quest'ultimo punto le parti sottolineano l'importanza di avere predisposto uno strumento in grado di consentire agli ormeggiatori e barcaioli di poter interrompere, al raggiungimento del 62º anno di età e con un'anzianità contributiva prevista dalla vigente disposizione di Legge, l'attività lavorativa, potendo contare sul riconoscimento di un'indennità economica strettamente correlata alle retribuzioni percepite nel corso della vita lavorativa. E questo fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento.
Funzionale al rafforzamento del modello organizzativo è certamente un'adeguata formazione professionale, rispetto alla quale le parti firmatarie concordano sulla necessità di proseguire il programma di formazione continua, definito nell'Accordo del 29 settembre 2009 e, nell'auspicio di potere introdurre la figura dell'ormeggiatore/barcaiolo all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche con i conseguenti obblighi formativi, condividono l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del presente CCNL, le misure economiche incentivanti la formazione.
Premessa al CCNL 19 giugno 2019
Ferme restando le considerazioni contenute nelle premesse ai precedenti CCNL, le parti prendono atto che l'evoluzione del quadro normativo, unionale e nazionale, è andata nel senso di consolidare il modello organizzativo del servizio di ormeggio e battellaggio, caratterizzato dall'unicità del prestatore e dalla universalità del servizio da questo erogato.
In effetti, tanto il Regolamento UE 352/2017 quanto le recenti modifiche apportate all'articolo 14 della Legge 84/94 hanno rafforzato l'impianto normativo che disciplina il servizio di ormeggio/battellaggio in Italia, rendendo ora il nostro modello organizzativo compatibile con la normativa unionale.
La successiva normativa secondaria e, segnatamente, gli statuti delle Società Cooperative/Gruppi e i Regolamenti di servizio hanno ulteriormente irrobustito questo modello, potendosi ora considerare le Società Cooperative/Gruppi veri e propri operatori interni alla Pubblica Amministrazione.
In tale contesto, le parti ritengono che, al fine di garantire la prestazione del servizio secondo standard adeguati al ruolo che la richiamata normativa attribuisce oggi alle Società Cooperative/Gruppi, la formazione del personale assume una rilevanza perfino maggiore di quella ricoperta negli anni passati e, al riguardo, condividono il contenuto dell'emanando DPR, con cui si intenderebbe rendere obbligatorio il percorso formativo fino ad oggi individuato per norme pattizie, finalizzato al riconoscimento di uno specifico certificato di competenza degli ormeggiatori, il cui possesso è indispensabile per lo svolgimento della professione.
Sul punto, le parti, in considerazione del sistema premiante del "percorso formativo" in passato condiviso, concordano sull'opportunità di una rivisitazione complessiva dello stesso non appena il quadro normativo sarà completato con l'entrata in vigore del richiamato DPR e sarà definita l'effettiva portata delle norme in esso contenute. Nel frattempo, viene confermata la vigente disciplina della materia, il cui valore economico sarà considerato nel nuovo quadro normativo.
Sempre in materia di formazione, i firmatari del presente Accordo sostengono apertamente il ricorso al Dialogo sociale in ambito europeo come sede privilegiata per trasfondere nell'ordinamento dell'Unione le disposizioni in materia di formazione, contenute nella Circolare IMO dell'aprile del 2016, ed al riguardo si impegnano a promuovere iniziative, anche congiuntamente, affinché l'attività del Dialogo sociale possa essere avviata in tal senso.
Pur in presenza di un impianto normativo, la cui evoluzione come sopra richiamata è funzionale alla difesa del ruolo della categoria, tuttavia i firmatari del presente CCNL condividono una forte preoccupazione per alcune iniziative assunte in sede giudiziaria, che minerebbero il medesimo impianto, e per il fenomeno di concentrazione orizzontale e verticale che sta interessando il settore marittimo-portuale ed, al riguardo, sostengono apertamente la necessità di valorizzare il porto come bene e infrastruttura pubblica, costituendo l'unico momento utile al controllo della catena logistica, destinata a concentrarsi sempre più nelle mani di pochi operatori.
In questa prospettiva, le parti confermano il loro sostegno alla natura delle AdSP come enti pubblici non economici, potendo un loro diverso assetto societario pregiudicare il ruolo di controllore pubblico sopra richiamato.
Le parti confermano inoltre il loro sostegno all'impianto complessivo derivante dal Codice della Navigazione, che individua nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i soggetti deputati alla sua pratica applicazione. Sul punto manifestano il loro forte timore rispetto al contenuto di un recente provvedimento normativo attraverso il quale viene espressamente conferito al Ministro dell'Interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Tale disposizione sembra minare quell'impianto normativo e, peggio ancora, sembra mettere in discussione l'inviolabile Legge del mare, che in un CCNL di una categoria appartenente alla gente di mare le parti firmatarie intendono riaffermare, in forza della quale chi in mare è in pericolo deve essere salvato.
Così come per il porto, anche in materia previdenziale-assistenziale, le parti ribadiscono il loro aperto sostegno al ruolo pubblico, nella consapevolezza che la progressiva riduzione di alcune prestazioni impone scelte di natura contrattuale, tese a garantire agli appartenenti alla categoria un adeguato livello di tutela sanitaria e assicurativa.
Art. 1 - Campo di applicazione e consistenza numerica del personale
Il presente contratto si applica agli ormeggiatori ed ai barcaioli iscritti nei registri ai sensi degli artt. 208 e 216 del Regolamento alla Navigazione Marittima.
Sarà tenuto presso ogni Società Cooperativa/Gruppo un elenco nominativo del personale incaricato dell'erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nei porti comprensivo anche degli obblighi di servizio pubblico e dell'erogazione di servizi complementari disciplinati da appositi atti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del CoGeCap e/o del Comandante del porto anche a favore di impianti off-shore, di navi e di imbarcazioni da diporto oltreché di altre attività appositamente individuate e disciplinate nei Regolamenti interni.
Detto elenco sarà a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 2 - Appartenenti alla società cooperativa/gruppo
Per il personale iscritto nei registri degli ormeggiatori e/o barcaioli la composizione numerica è stabilita dall'Autorità Marittima competente che tiene conto dell'interconnessione esistente tra necessità operative per il regolare svolgimento del servizio e le ragioni della sicurezza delle navi, delle strutture portuali, dell'ambiente e della vita umana.
Mediante "turn-over" si provvederà al mantenimento della consistenza stabilita dall'Autorità Marittima.
Per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri l'assunzione, previa iscrizione nel registro da parte dell'Autorità Marittima, si concretizza mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Società Cooperativa/Gruppo la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa.
Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla Legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri sono esonerati dal periodo di prova.
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi, dal Regolamento istituito dall'Autorità Marittima e dal presente contratto.
Art. 6 - Condotta del personale
1. Al fine di espletare le mansioni di istituto nonché di soddisfacimento delle esigenze di servizio pubblico, gli ormeggiatori/barcaioli, oltre al rispetto del Regolamento di servizio, hanno in particolare il dovere di:
- effettuare le prestazioni di competenza con sollecitudine, osservando le regole d'arte impiegando i mezzi nautici e il personale necessario per la sicura esecuzione di esse;
- mantenere condotta disciplinata;
- accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata della Società Cooperativa/Gruppo o direttamente dall'Autorità Marittima;
- uniformarsi alle prescrizioni dell'Autorità Marittima, eseguire ogni legittimo ordine del Presidente/Capo Gruppo e di ogni altra persona preposta al servizio;
- portare in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dalla Società Cooperativa/Gruppo;
- portare sempre con loro, ed esibirlo a qualunque richiesta degli Ufficiali ed Agenti dell'Autorità Marittima e della Forza Pubblica, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 213 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
2. I rapporti tra i lavoratori devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3. Nessun ormeggiatore/barcaiolo potrà assentarsi dal lavoro senza il consenso del Presidente/Capo Gruppo o di chi lo rappresenti.
4. Tutti gli ormeggiatori/barcaioli hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché l'attività venga svolta secondo le norme che salvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose.
Art. 7 - Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza della formazione professionale, oltreché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell'art. 37, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli effettivi fabbisogni della Società Cooperativa/Gruppo, che peraltro devono essere organici alla tutela degli interessi generali del porto, per:
- consentire agli ormeggiatori/barcaioli di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze della Società Cooperativa/Gruppo, derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi e nei mezzi tecnici in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli ormeggiatori/barcaioli onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di sicurezza che la Società Cooperativa/Gruppo ricopre nel porto.
Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni Società Cooperativa/Gruppo in considerazione delle specificità riconducibili all'ambito territoriale di competenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da servire, l'individuazione di corsi o programmi formativi è rimessa alle determinazioni dell'ANGOPI informate le OO.SS. firmatarie e Legacoop Produzione e Servizi, che potranno fornire le proprie valutazioni.
Sulla base delle esigenze delle singole Società Cooperative/Gruppi in tale ambito si prevederà:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi formativi;
- modalità di svolgimento degli interventi formativi;
- modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte degli ormeggiatori/barcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del servizio.
Nota: In data 29 settembre 2009, l'ANGOPI e le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di formazione riportato all'allegato 2.
Art. 8 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Laddove le infrazioni disciplinari commesse dagli ormeggiatori/ barcaioli, non pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, le stesse sono soggette, a seconda della gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari decisi dal Presidente/Capo Gruppo, sentito il Consiglio:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.
Il Presidente/Capo Gruppo non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'ormeggiatore/barcaiolo senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti è fatta per iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere inferiore ai 5 giorni.
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.
La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di richiamo verbale, deve avvenire per iscritto.
Le somme versate come sanzione pecuniaria, qualora non costituiscano risarcimento di danni, sono destinate all'Ente Bilaterale di categoria.
Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comunicazione.
Laddove nelle precedenti disposizioni vengono indicati i termini espressi in giorni, questi devono essere considerati come lavorativi.
Richiamo verbale
Verrà applicato per le mancanze di minor rilievo in particolare modo per le mancanze sanzionate con rimprovero scritto quando la considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate non renderebbero equo adottare la maggiore sanzione.
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione l'ormeggiatore/barcaiolo che risulta inadempiente, in quanto:
a. non rispetta quanto previsto all'art. 6 del presente contratto con riferimento alle sole disposizioni la cui inosservanza non comporti violazione di prescrizioni dell'Autorità Marittima;
b. reitera mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali;
c. non si presenti a lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
d. non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
e. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
f. non esegua il lavoro con l'assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
g. per disattenzione o negligenza guasti il materiale e/o i mezzi nautici o terrestri utilizzati per svolgere il servizio e/o la merce trasportata/movimentata, oppure non avverta subito il Presidente/Capo Gruppo degli eventuali guasti verificatisi;
h. usi impropriamente, o comunque in modo diverso da quello stabilito o previsto dal Regolamento di servizio o interno, i mezzi nautici, terrestri, le strumentazioni, le dotazioni personali;
i. mostri trascuratezza nella conservazione e nell'uso degli strumenti da lavoro forniti dalla Società Cooperativa/Gruppo, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale;
j. non avverta subito il Presidente/Capo Gruppo, o chi lo rappresenti, di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
k. ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non osserva tali disposizioni;
l. non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o altre disposizioni simili, producendo danno solo a se stesso o anche non producendo danno alcuno;
m. non osservi le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
n. contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
o. esegua, in luoghi di pertinenza della Società Cooperativa/Gruppo, lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature della Società Cooperativa/Gruppo;
p. tenga un contegno inurbano e scorretto nello svolgimento del servizio;
q. in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza della Società Cooperativa/Gruppo;
r. in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa/Gruppo;
s. si presenti al lavoro o si trovi in servizio in stato di accertata ubriachezza;
t. compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta.
L'ammonizione scritta viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.
Gli altri casi di eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori/ barcaioli che pregiudicano il regolare svolgimento del servizio comportano, ove non ricorrano gli estremi di un reato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1254 del Codice della Navigazione.
Art. 8 bis - Segnalazione all'autorità marittima e sospensione cautelare
Nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi da parte di un socio, nel rispetto delle disposizioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione, dopo averlo informato delle violazioni che gli sono imputate e dopo avergli garantito il suo diritto alla difesa, provvede alle dovute segnalazioni all'Autorità Marittima per le conseguenti determinazioni.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 1460 del Cod. Civ., nel caso di infrazioni commesse dagli ormeggiatori/barcaioli che per effetto dell'intervento di Autorità giudiziarie o marittime pregiudicano il regolare svolgimento del servizio, durante il relativo procedimento disciplinare la Società Cooperativa/Gruppo può ricorrere alla sospensione cautelare senza obbligo di corrispondere la retribuzione qualora previsto dal Regolamento interno.
Art. 8 ter - Cessazione del rapporto assenza di preavviso
Avuto riguardo alla circostanza secondo cui, a norma di Legge, il rapporto di lavoro si instaura e cessa per effetto di provvedimenti della competente Autorità Marittima rispettivamente di iscrizione e cancellazione nel registro degli ormeggiatori e barcaioli, in ogni caso di cancellazione del lavoratore dai registri, anche laddove avvenga per cessazione volontaria del lavoratore dall'attività, non è previsto né applicabile alcun periodo di preavviso né il pagamento di un'indennità sostitutiva. In attuazione dell'art. 2118 Cod. Civ. il preavviso e l'indennità sostitutiva dello stesso non sono quindi dovuti.
Art. 9 - Controversie sindacali
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Società Cooperative/Gruppi e lavoratori, quando riguardino l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e delle Società Cooperative/Gruppi. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Per gli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri l'orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali.
Considerata la particolarità dell'attività svolta, spesso caratterizzata da fattori di stagionalità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro può essere calcolata su un arco temporale di 12 mesi, tenendo conto della turnistica depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione della prevista istruttoria tariffaria.
Dal momento che la vigente turnistica assicura, a fronte del ricorso al lavoro straordinario il riconoscimento sia della maggiorazione retributiva sia di un periodo di riposo compensativo di durata almeno equivalente alle ore di lavoro straordinario prestate, queste ultime non concorrono alla determinazione della durata media settimanale.
Laddove per motivi legati alla specificità del lavoro svolto non sia possibile usufruire delle previste undici ore di riposo nell'arco delle ventiquattro ore, la vigente turnistica assicura entro e non oltre i tre giorni successivi le ore del previsto riposo, nel rispetto della vigente normativa
Art. 11 - Lavoro a turni, lavoro supplementare, lavoro straordinario
Tenuto conto della particolarità del servizio che deve essere garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno, ciascuna Società Cooperativa/Gruppo determinerà, con riferimento al proprio organico e alle esigenze operative e ferme restando le disposizioni al riguardo impartite dall'Autorità Marittima, la propria turnistica.
Il compenso per lavoro straordinario, notturno, feriale, festivo e per gli avvicendamenti derivanti dalla turnistica di cui al periodo precedente è stabilito al successivo art. 13.
Negli scali ove opera un numero ridotto di ormeggiatori, qualora l'indisponibilità di uno o più di loro non consenta agli altri di usufruire del periodo di riposo previsto dalla turnistica applicata, è possibile differire il periodo di riposo, nel rispetto delle vigenti normative.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
Dopo le parole "___la propria turnistica", aggiungere le parole "Fermo restando il principio dell'incompatibilità fra l'attività di ormeggiatore/barcaiolo con qualsiasi altra professione o mestiere, le Società Cooperative che erogano la maggiorazione convenzionale e forfettaria nella misura del 55% e le indennità operativa e di disponibilità possono impiegare gli ormeggiatori/barcaioli in turni giornalieri con un orario settimanale rispettoso dei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 10, articolato in cinque o sei giorni, con un impiego massimo giornaliero di 8 ore.
Nel caso in cui tale limite venga superato, è riconosciuto un compenso per lavoro straordinario, la cui maggiorazione della quota oraria, come determinata dal successivo articolo 16, è così articolata:
- feriale 15%
- festivo e notturno feriale 20%
- notturno festivo 25%
Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro i previsti limiti di Legge.
Fermo restando il diritto al riconoscimento di un giorno di riposo in un periodo di sette giorni, qualora gli ormeggiatori/barcaioli impiegati in turno giornaliero siano chiamati ad operare in un giorno festivo viene loro riconosciuta, a compensazione della maggiore gravosità del lavoro prestato in un giorno festivo, un'indennità pari al 30% della retribuzione oraria, utile ai fini del calcolo della 13º e della 14º mensilità e del TFR.
Agli ormeggiatori/barcaioli impegnati in turno giornaliero non spettano la maggiorazione convenzionale e forfetaria e le indennità di cui al successivo articolo 13, salvo quella operativa, rideterminata moltiplicando l'importo dell'indennità operativa per il rapporto fra le 39 ore settimanali e le ore settimanali utilizzate dalla Società Cooperativa in occasione dell'ultima istruttoria per il rinnovo tariffario.
In considerazione della necessità di garantire la prestazione del servizio rispettosa degli standard fissati dall'Autorità Marittima, il lavoratore non può revocare la scelta del turno giornaliero prima di dodici mesi dall'inizio del turno stesso.
Nel caso in cui le richieste per lo svolgimento del turno giornaliero siano tali da non consentire al rimanente personale di ricoprire i turni di lavoro, la Società Cooperativa provvede, al fine di salvaguardare un'organizzazione del servizio corrispondente agli standard fissati dall'Autorità Marittima, a stabilire un principio di rotazione fra i richiedenti sulla base dell'anzianità di servizio e dei carichi familiari ovvero al ricorso di personale a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del porto.
Nessun ormeggiatore/barcaiolo, salvo quelli che hanno optato per il turno giornaliero, può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, prestazioni straordinarie nonché lavoro notturno, festivo e in regime di reperibilità per le attività e con le modalità stabilite nell'ambito del Regolamento interno, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di servizio e richiesto dalle caratteristiche del traffico.
Art. 12 - Mansioni e classificazione del personale
Ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri
Appartengono a questo livello gli ormeggiatori ed i barcaioli che, previa iscrizione nei registri come previsto dagli artt. 208 e 216 del Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione, instaurano un rapporto di lavoro subordinato.
Per gli ormeggiatori e/o barcaioli iscritti nei registri, l'accesso al 2º livello avviene su valutazione del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza su decisione del Presidente/Capo Gruppo, ed è in ogni caso subordinato alla competenza e correttezza professionale dimostrate anche nello svolgimento dei servizi complementari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL ed al superamento con profitto del primo biennio del progetto di formazione continua. Al termine del biennio il Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Presidente/Capo Gruppo, valuta l'operato dell'ormeggiatore/barcaiolo ai fini del passaggio di livello.
Accedono a questo livello i lavoratori del 2º livello, su valutazione del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Presidente/Capo Gruppo, in possesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione richiesti dalle esigenze organizzative/funzionali di ciascun porto, e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le attività di cui all'art.1, comma 2, del CCNL e superato con profitto il secondo biennio del progetto di formazione continua. Inoltre, per coloro che alla data del 1º luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità nella Società Cooperativa/Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti corsi:
- Formazione di base (Regola VI/I convenzione IMO STCW/95)
- Antincendio di base e avanzato
- Sopravvivenza individuale e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociale
- Primo soccorso sanitario
- Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della convenzione IMO STCW/95, Risoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità del D.D. 7 agosto 2001)
- Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (convenzione IMO-GMDSS 11 novembre 1988 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg. IV/2 e Sez. A-VI/2)
Agli appartenenti alla Società Cooperativa/Gruppo che abbiano con profitto superato il quinto anno del progetto di formazione continua viene riconosciuto un importo denominato "premio formazione" pari a € 50,00 (cinquanta/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.
A decorrere dal 01 gennaio 2017, l'importo, denominato "premio formazione", è elevato a € 75,00 (settantacinque/00) lorde.
Decorsi dodici mesi dal primo riconoscimento, il "premio formazione" viene erogato solo a coloro che con profitto proseguano il percorso di formazione professionale continua ed assorbito negli altri casi.
Ferme restando le disposizioni che disciplinano i requisiti per il riconoscimento del premio, agli appartenenti alla Società Cooperativa/ Gruppo che abbiano con profitto superato il primo biennio del secondo ciclo quinquennale del progetto di formazione continua, l'importo denominato "premio formazione" è elevato a € 100,00 (cento/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, anche attraverso l'Ente Bilaterale, ad attivarsi presso le sedi competenti, perché la qualifica di ormeggiatore/barcaiolo sia inserita all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche, con l'individuazione delle relative competenze.
L'impegno riguarda anche ogni azione utile affinché le qualificazioni della categoria, una volta inserite nel repertorio nazionale, costituiscano titolo di ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla professione.
I minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri, corrispondenti all'inquadramento contrattuale in livelli, comprendono i valori dell'indennità di contingenza secondo la seguente tabella:
Livello | Parametro | Minimo conglobato dal 1º luglio 2019 | Minimo conglobato dal 1º gennaio 2021 |
1 | 180 | 1.610,41 | 1.631,59 |
2 | 170 | 1.546,99 | 1.566,99 |
3 | 160 | 1.488,06 | 1.506,88 |
NB: Il riferimento viene fatto alla scala parametrale del CCNL Porti
Oltre alla retribuzione come sopra indicata, agli ormeggiatori e barcaioli, tenuto conto del servizio da garantire nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, viene riconosciuta una maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55% da calcolarsi sul:
minimo conglobato + EDR + aumenti periodici di anzianità, per compensare il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, per indennità turni avvicendati e le festività di cui ai punti b e c del successivo articolo 19.
La percentuale del 55% è da intendersi come massimo. All'inizio di ciascun anno, seguendo le procedure definite nell'allegato 3bis, per ciascuna Società Cooperativa/Gruppo viene determinata la percentuale relativa alla maggiorazione convenzionale e forfetaria.
Ai fini della determinazione della base di calcolo per quantificare la maggiorazione convenzionale e forfetaria, per aumenti periodici di anzianità devono intendersi quelli maturati secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 14 e nell'importo massimo ivi previsto.
Eventuali anzianità pregresse, maturate precedentemente all'1/07/2006, a qualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori, non potranno essere utili ai fini della individuazione del suddetto imponibile.
Ciascuna Società Cooperativa/Gruppo, inoltre, determinerà e corrisponderà le seguenti indennità:
- Indennità operativa1: da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione, alle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico. (A titolo esemplificativo vengono indicate di seguito delle linee guida).
Caratteristiche del porto
> Navi superiori alle 50.000 tsl
> Prestazioni effettuate in off-shore
> Bacini di carenaggio
> Stato delle banchine (illuminazione notturna, pulizia, scalette di risalita, struttura delle bitte e loro distanza, parabordi___)
> Nave affiancata alle briccole dei pontili
> Banchine disagiate
Particolari condizioni operative
> Cavi fuori sede
> Impiego motobarca/che
> Movimenti lungo banchina
> Disimpegno ancore
> Nave affiancata ad altra nave
> Prestazioni superiori alle due ore
> Distesa cavi
> Impiego cavi d'acciaio
> Operazioni su navi con carichi esplosivi e/o ai petrolchimici
> Pontoni
> Navi sequestrate e senza equipaggio
- Indennità di disponibilità2: da determinarsi con riferimento alle ore globali di impegno previste in tariffa.
- Indennità operativa per attività extra istituzionali: hanno diritto a questa indennità solo gli ormeggiatori e/o barcaioli appartenenti alle Società Cooperative/Gruppi nei quali, per ragioni di organizzazione interna, l'erogazione dei servizi complementari come individuato dall'art. 1 comma 2 del presente CCNL, è disciplinata su base volontaria.
Le sopraindicate indennità, nonché la percentuale relativa alla maggiorazione convenzionale e forfetaria nel limite massimo del 55%, verranno determinate all'inizio di ciascun anno, ovvero, limitatamente all'attività extraistituzionale, al momento dell'inizio della stessa, dall'Assemblea della Società Cooperativa/Gruppo e verranno corrisposte mensilmente.
Verrà inoltre corrisposto l'importo mensile per 13 mensilità di € 10,33 a titolo di EDR.
_______________
1) Per le modalità di calcolo dell'indennità di disponibilità e di quella operativa, si rimanda all'allegato 3.
2) Vedi nota 1.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
All'art. 13 i minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei Registri sono i seguenti:
Livello
Parametro
Minimo conglobato dal 1º luglio 2023
1
180
1.721,59
2
170
1.651,99
3
160
1.586,88
Dichiarazione a verbale su vacanza contrattuale
Considerando l'esclusiva specificità della categoria, le Società Cooperative, relativamente ai semestri luglio-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023, hanno già riconosciuto, ai rispettivi lavoratori, per ogni singolo mese, importi complessivi non inferiori all'aumento contrattuale individuato, attraverso una tantum e/o adeguamenti delle indennità operativa e/o di disponibilità.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità - scatti di anzianità
1. Dal 01/07/2006 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa Società Cooperativa/Gruppo, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un massimo di 5 bienni:
1º livello | € 29,00 |
2º livello | € 28,00 |
3º livello | € 27,00 |
2. Il lavoratore conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 31-12-2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.
3. Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto previsto al punto 1 (cinque scatti). La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti del successivo aumento periodico.
5. Gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti con la retribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
6. Gli aumenti periodici di anzianità - scatti di anzianità utili ai fini della determinazione dell'imponibile su cui calcolare la maggiorazione convenzionale e forfettaria di cui al precedente art. 13, sono unicamente quelli maturati secondo le indicazioni del presente articolo, anche se alla definizione degli stessi hanno contribuito aumenti periodici maturati precedentemente alla data dell'01/07/2006.
A coloro che per effetto di previgenti regimi, sono riconosciuti importi superiori a quelli previsti dal citato art. 14.1, la conseguente differenza retributiva viene riconosciuta attraverso l'erogazione di un assegno "ad personam" non riassorbibile, il cui importo, definito in cifra fissa, non è utile ai fini del calcolo di qualsiasi istituto contrattuale.
Art. 15 - Indennità di trasferta
All'ormeggiatore/barcaiolo temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività fuori dal comune in cui ha sede la Società Cooperativa/Gruppo è riconosciuta un'indennità di trasferta per la copertura forfetaria delle spese di vitto e alloggio.
Il rimborso delle eventuali spese di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto avviene dietro presentazione dei comprovanti le medesime spese.
L'indennità di trasferta è pari a € 46,48 (quarantasei/48), elevata a € 77,46 (settantasette/46) per trasferte all'estero, ed è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto o nel caso di alloggio o vitto fornito gratuitamente.
La medesima indennità è ridotta di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto ovvero qualora vitto e alloggio sono forniti gratuitamente.
Qualora la trasferta non impieghi l'intera giornata, l'indennità è frazionabile in quote 1/3 per ogni pasto e 1/3 per il pernottamento.
)
Art. 16 - Divisore orario e giornaliero
La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/170 della retribuzione mensile sino al 30-11-2008, successivamente nella misura di 1/168 della retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera è pari a 1/26 della retribuzione mensile.
Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive - 13a e 14a - da corrispondersi rispettivamente la 13a nel mese di dicembre e la 14ª nel mese di giugno di ogni anno, costituite da un importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto.
Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio prestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
13a e 14a saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per malattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la riduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (Trattamento malattia e infortunio non sul lavoro), tenendo conto per la loro determinazione di quanto previsto all'allegato 4 del presente CCNL.
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.
La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 15 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un foglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale della Società Cooperativa/Gruppo, il nome e cognome del lavoratore, categoria d'inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l'elencazione delle trattenute e l'indicazione delle ferie utilizzate e residue.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato tempestivamente.
Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale sostitutivi;
b) le festività nazionali:
1) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
2) Festa del Lavoro (1º maggio)
3) 2 giugno (ai sensi della Legge n. 336/2000)
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1º gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Giorno successivo alla Pasqua
4) Assunzione (15 agosto)
5) Ognissanti (1º novembre)
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Santo Natale (25 dicembre)
8) Santo Stefano (26 dicembre)
9) Festa del Patrono del luogo ove ha sede la Società Cooperativa/Gruppo presso la quale il lavoratore presta la sua opera o qualora non prevista/individuata altra giornata individuata territorialmente.
Il lavoro nei giorni festivi è compensato con la maggiorazione media onnicomprensiva prevista dall'art. 13.
Con riferimento alle festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori avranno diritto a godere di 4 giornate di permesso retribuito.
Attesa la necessità che il diritto dei lavoratori a usufruire dei permessi retribuiti, derivanti dalle festività soppresse, di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54, deve essere necessariamente contemperato alle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura pubblicistica dei servizi di ormeggio e battellaggio, il riconoscimento dei permessi di cui al periodo precedente, tiene conto della necessità di garantire la prestazione del servizio conformemente ai requisiti imposti dall'Autorità Marittima.
Qualora non fruiti entro il 30 giugno successivo all'anno della maturazione, i permessi di cui sopra sono monetizzati.
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I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuite pari a 30 giorni di calendario.
Le ferie sono compensate con la retribuzione mensile globale di fatto.
Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
La malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.
A decorrere dal 1º gennaio 2017, in applicazione dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 151/2015, all'inizio di ciascun anno solare gli ormeggiatori e i barcaioli comunicano al Presidente/Capo Gruppo il numero di giorni di ferie, nel limite massimo di due per ogni anno solare (ferie cedute), che intendono mettere a disposizione, a titolo gratuito, degli ormeggiatori/barcaioli che ne abbiano i requisiti ai sensi della richiamata norma di Legge.
Per gli anni successivi, il Presidente/Capo Gruppo registra tale disponibilità, tenendo in considerazione l'effettiva domanda di ferie cedute registratasi nell'anno precedente.
Le ferie cedute, non utilizzate dagli ormeggiatori/barcaioli aventi titolo a farlo, dovranno essere usufruite dagli ormeggiatori/barcaioli cedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore alla Società Cooperativa/Gruppo di norma immediatamente e comunque entro l'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata non giustificata.
Il lavoratore deve inoltre comunicare alla Società Cooperativa/ Gruppo, qualora richiestogli, il numero di protocollo identificativo del certificato telematico secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.
Salvo i casi previsti dal Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (ai sensi del D.M. 15 luglio 1986) per consentire il controllo dello stato di malattia.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione alla Società Cooperativa/Gruppo.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato alla Società Cooperativa/ Gruppo durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.
Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente non giustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato alla Società Cooperativa/Gruppo.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
La conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie.
Il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per i primi 9 mesi, all'80% di essa per i successivi 6 mesi e al 60% per ulteriori 3 mesi. Il presente trattamento economico è riconosciuto per sommatoria, analogamente alla conservazione del posto di lavoro, per 18 mesi da considerare nell'arco dei precedenti 30 mesi.
Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro, oltre i 18 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità.
Ove ciò non avvenga e il Comandante del porto non proceda alla cancellazione dal registro, il rapporto rimane sospeso per aspettativa.
La Società Cooperativa/Gruppo anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi, ove previsto, a termine di Legge.
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di Legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
b) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, qualora nella prevista istruttoria ministeriale per l'organizzazione del servizio sia convenuto di mantenerlo nell'organico, adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze della Società Cooperativa/Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/ malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio.
Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il personale avrà diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo di cui alla precedente lettera b).
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi per la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e quattordicesima, ecc.).
Nota: in riferimento all'accordo del 22-11-2006 (All. 4) ai soli fini della "intera retribuzione" da assumere come riferimento per i trattamenti di malattia e di infortunio previsti dagli artt. 21 e 22 del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse l'indennità operativa, l'indennità di disponibilità e quella operativa per attività extra istituzionali.
Art. 23 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15 giorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.
Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese prima del suo inizio.
Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio deve essere all'interno dell'arco temporale dei 15 giorni di congedo previsti salvo diverso accordo con la Società Cooperativa/Gruppo.
Previo nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima, al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, la Società Cooperativa/Gruppo può concedere un periodo di aspettativa per malattia oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21 (trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro) nella misura massima di sei mesi, prorogabile, per documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri sei mesi.
Alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti di anzianità la Società Cooperativa/Gruppo può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per riconosciute necessità personali e familiari un'aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di aspettativa non potranno essere di norma superiori a sei mesi, salvo casi eccezionali che la Società Cooperativa/ Gruppo potrà valutare.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.
a. Le assenze, salvo giustificato impedimento e situazioni di assoluta imprevedibilità, debbono essere comunicate dal lavoratore alla Società Cooperativa/Gruppo con congruo anticipo prima dell'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, al fine di consentirne la sostituzione per disporre il regolare svolgimento del servizio; la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata. Compatibilmente con le esigenze del servizio, la Società Cooperativa/Gruppo potrà consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi non retribuiti.
b. Il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2º grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. I previsti 3 giorni lavorativi di permesso possono essere anche non consecutivi, intendendosi per tali anche quelli intervallati dal periodo di riposo, derivante dalla turnistica adottata. Per i predetti eventi luttuosi che si verifichino nel corso del servizio il lavoratore sarà sostituito immediatamente con diritto all'intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.
c. I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati di Gestione delle Autorità di Sistema Portuale, delle Commissioni Consultive locali di cui all'art. 15, L. 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art. 7, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di lavoro osservato dagli stessi lavoratori.
d. Al lavoratore che ne faccia domanda la Società Cooperativa/Gruppo ha facoltà di accordare un massimo di 10 ore all'anno di permesso retribuito in caso di documentati esami clinici, visite ed interventi specialistici.
Gli ormeggiatori/barcaioli appartenenti alle Società Cooperative/ Gruppi che presentino esuberi rispetto alle esigenze di traffico sono assoggettati, previa autorizzazione della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, alla mobilità, temporanea o definitiva, per coprire vacanze verificatesi in altre Società Cooperative/Gruppi.
L'istituto della mobilità è utilizzabile fra Società Cooperative/Gruppi operanti in porti con simili caratteristiche di traffico e nell'ambito dei quali risultano comparabili i livelli di preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane, ovvero estendibile anche ad altre realtà, previo congruo periodo di formazione. Il ricorso alla mobilità provvisoria o a quella definitiva dipende dalla natura strutturale o meno dei dati di traffico che hanno comportato esuberi in un porto. In ogni caso, la mobilità provvisoria non potrà mai eccedere i sette mesi consecutivi, ritenendosi in tal caso definitiva.
Il ricorso alla mobilità definitiva comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori/barcaioli dalla Società Cooperativa/Gruppo di provenienza, la risoluzione del rapporto di lavoro con la medesima Società Cooperativa/Gruppo e la contestuale iscrizione nel registro della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori/barcaioli del porto accipiente, con il quale viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro.
All'individuazione degli ormeggiatori/barcaioli nell'ambito della Società Cooperativa/Gruppo da assoggettare a mobilità si procede sulla base di domande volontarie o, in caso di assenza o di un numero di domande non rispondente ai posti disponibili, sulla base dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio.
Agli ormeggiatori/barcaioli posti in mobilità viene erogato il trattamento economico previsto nella Società Cooperativa/Gruppo accipiente, essendo, inoltre, agli stessi riconosciuta l'anzianità maturata nella Società Cooperativa/Gruppo di provenienza. Per il livello di inquadramento, l'ormeggiatore/barcaiolo mantiene il livello di provenienza qualora il porto di provenienza abbia caratteristiche di traffico e di ambiti operativi comparabili alla Società Cooperativa/Gruppo accipiente. Diversamente, il livello di riferimento non può essere superiore al secondo fino a competenza acquisita. In caso di mobilità definitiva il TFR maturato viene trasferito alla Società Cooperativa/Gruppo accipiente.
Qualora nella Società Cooperativa/Gruppo accipiente si provveda alla attribuzione dei ristorni mediante integrazione delle retribuzioni complessive, agli ormeggiatori/barcaioli impiegati nella medesima Società Cooperativa/Gruppo in regime di mobilità provvisoria viene riconosciuta una percentuale da proporzionarsi al periodo di attività e da calcolarsi sulle ore di lavoro effettivamente prestato.
Ferma restando la previsione di cui al secondo periodo del presente articolo, l'indizione di un bando di concorso per la copertura dell'organico di una Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori/barcaioli tiene conto, nell'individuazione dei posti da mettere a concorso, di eventuali esuberi presenti in altre Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori/barcaioli.
Per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di validità delle graduatorie derivanti dal concorso si darà priorità agli ormeggiatori in esubero in altre Società Cooperative/Gruppi e, solo in caso di mancanza di esuberi, si procederà a iscrivere nel registro il primo idoneo nella graduatoria.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
Alla fine del presente articolo aggiungere la seguente nota a verbale.
Nota a verbale
A maggior chiarimento dell'istituto della mobilità, le parti sottolineano che i bandi di concorso per l'accesso alla professione degli ormeggiatori/barcaioli si riferiscono esclusivamente ai singoli porti per i quali sono stati indetti.
Questo principio è confermato anche dal fatto che l'amministrazione che organizza il concorso è locale, come pure a livello locale è nominata la Commissione di concorso.
Inoltre, la selezione avviene sulla base di prove che tengono conto delle caratteristiche del porto oggetto del bando, delle disposizioni regolamentari ivi applicabili, del traffico che lo interessa e la stessa prova pratica è rapportata alle particolari caratteristiche operative del servizio di ormeggio.
Tale procedura scaturisce dalla finalità per la quale il servizio di ormeggio è istituito, quella cioè di garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo in ambito portuale. Sotto questo profilo, la conoscenza del porto e del relativo traffico costituisce un elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività nel rispetto degli standard fissati dall'Autorità marittima.
Peraltro, proprio al fine di contemperare le richiamate esigenze di sicurezza al contenimento del costo del servizio, l'Autorità Marittima stabilisce la consistenza organica della locale Società Cooperativa/Gruppo, consistenza che, tenendo anche conto dei criteri e meccanismi per la determinazione delle tariffe del servizio, non può essere aumentata, a parità di traffico, per non pregiudicare la sostenibilità del servizio stesso.
Per quanto sopra, le parti, pur prendendo atto della connotazione pubblicistica riconosciuta all'attività di ormeggio/battellaggio per effetto di numerose sentenze sul tema, ribadiscono che l'ormeggiatore/barcaiolo resta legato al porto in cui ha superato il concorso, escludendo che il superamento di quest'ultimo possa comportare l'idoneità del vincitore a svolgete l'attività in qualsiasi porto italiano, essendo questi differenti per caratteristiche orografiche e di traffico.
In definitiva, quindi, tenendo anche conto del fatto che ciascuna Società di ormeggio/battellaggio che opera nei singoli porti rappresenta, sotto il profilo societario, un soggetto indipendente e autonomo, l'unico motivo per ricorrere all'istituto della mobilità resta quello individuato dal presente CCNL e dalle disposizioni ministeriali in materia, destinate ad essere trasfuse in un provvedimento di Legge, e che si sostanzia nell'esistenza nella Società Cooperativa/Gruppo di provenienza di esuberi rispetto alle esigenze di traffico e la sussistenza di vacanze organiche nella Società Cooperativa/Gruppo ricevente, il tutto previa autorizzazione delle competenti Autorità Marittime.
Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Il ricorso al tempo determinato deve costituire un'eccezione per le Società Cooperative/Gruppi limitata ad esigenze di copertura dell'organico in attesa dell'espletamento del concorso o per soddisfare il fabbisogno derivante da traffici non consolidati.
Il presente contratto si applica anche agli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
I rapporti a termine non possono avere durata complessiva superiore ai 36 mesi.
Vista la specificità dell'attività lavorativa e del modello organizzativo e considerato il fatto che il ricorso al tempo determinato è, fra l'atro, motivato dalla stagionalità che caratterizza il traffico di alcuni scali, per gli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato non trova applicazione la disposizione contenuta nel primo periodo dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 81/2015.
La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Comunque, i casi in cui venga superata la percentuale prevista dalla Legge, saranno oggetto di preventiva informazione alle OO.SS..
Art. 28 - Permessi per motivi di studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali parificate o legalmente riconosciute e, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, corsi universitari con obbligo di frequenza documentata hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dall'obbligo delle prestazioni straordinarie e durante i riposi settimanali.
I suddetti lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti individuali nella misura massima di 200 ore triennali, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva. Nel limite del 5% avranno la precedenza quei lavoratori studenti impegnati a sostenere esami finali.
I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Società Cooperativa/Gruppo, e produrre successivamente il certificato d'iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti s1a superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la Società Cooperativa/Gruppo e la R.S.U./ R.S.A. fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi.
Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la partecipazione agli esami finali annuali.
Per i lavoratori studenti universitari iscritti a corsi senza obbligo di frequenza, in alternativa alle 200 ore di permesso retribuito di cui al precedente 2º comma, oltre quanto previsto per la partecipazione agli esami dallo statuto dei lavoratori, sono concesse quaranta ore massime di permesso retribuito in un biennio computato a decorrere dal primo giorno di permesso usufruito.
Tutti i permessi di cui sopra verranno concessi, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio.
CONGEDI FORMATIVI NON RETRIBUITI
Ai lavoratori studenti, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, compatibilmente alle esigenze del servizio e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, saranno riconosciuti i benefici di cui agli articoli 5 e 6 della 53/2000 (T.U. 151/2001); la percentuale dei lavoratori che potranno avvalersene sarà del 5%; questi, previa domanda alla Società Cooperativa/Gruppo, con un preavviso di almeno trenta giorni, potranno richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato.
Art. 29 - Donatori di sangue e di organi
Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l'indennità di malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da documentazione medica.
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 30 - Sistema di informazioni
L'ANGOPI e Legacoop Produzione e Servizi informano le OO.SS., stipulanti il presente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, andamento dell'occupazione e dell'attività svolta e la formazione professionale.
Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente prima dell'attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta all'anno.
In conformità allo spirito dei Protocolli interconfederali in materia di relazioni industriali le medesime saranno caratterizzate dal principio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.
Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica, sempre tenuto conto dei vincoli a cui le Società Cooperative/ Gruppi devono rispondere.
Per quanto riguarda l'informazione vedi l'art. precedente; per quanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 42.
Art. 32 - Rappresentanza sindacale unitaria
In materia di modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si recepiscono, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'Accordo interconfederale sottoscritto il 28 luglio 2015 da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL.
NOTA A VERBALE
Le OO.SS. informano che la pratica applicazione dell'Accordo interconfederale del 28 luglio 2015 segue le disposizioni contenute nel Regolamento di recepimento nel settore trasporti del Testo Unico sulla rappresentanza del 16 luglio 2015.
I permessi sindacali disponibili per le R.S.U./R.S.A. corrispondono a 2 ore annue da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza in ogni scalo.
Fermo restando le due ore di cui al comma precedente, in caso di costituzione della R.S.U., un'ora per ciascun dipendente resta a disposizione delle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre la rimanente ora verrà attribuita alla R.S.U. stessa.
Le OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno tempestivamente alla Società Cooperativa/Gruppo gli aventi diritto a godere di tali permessi.
Ai lavoratori componenti degli organi direttivi sia delle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente CCNL spetta un numero di permessi giornalieri non superiore a 12 annui.
Le Società Cooperative/Gruppi consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della Legge 300/70, alle R.S.A. ovvero, ove costituite, alle R.S.U. di fare affiggere su appositi spazi, che le Società Cooperative/Gruppi avranno cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.
NOTA A VERBALE
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà inoltrata alla Società Cooperativa/Gruppo, non dovrà risultare lesivo della Società Cooperativa/Gruppo e della sua dirigenza.
- I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché, compatibilmente con le esigenze del servizio, durante l'orario nei limiti di dieci ore annue retribuite.
- Le riunioni sono indette dalle R.S.U./R.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono comunicate preventivamente all'Autorità Marittima e agli organi della Società Cooperativa/Gruppo.
- Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima giornata.
- Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e delle navi, la salvaguardia degli impianti e l'operatività del porto.
- La convocazione dell'assemblea, unitamente all'orario di svolgimento ed all'ordine del giorno della stessa, dovrà essere resa nota alla Società Cooperativa/Gruppo con un preavviso di almeno 72 ore.
- All'assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti alla Società Cooperativa/Gruppo.
Art. 36 - Contributi sindacali
Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto incaricherà la Società Cooperativa/Gruppo attraverso apposita delega di pagamento, espressa in forma scritta.
La delega di pagamento conterrà: l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui la Società Cooperativa/Gruppo effettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l'ammontare del contributo ovvero l'importo percentuale della trattenuta, che non potrà essere di norma inferiore all'1% del minimo conglobato.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'organizzazione sindacale interessata.
La delega avrà validità fino a quando non venga revocata dal lavoratore in forma scritta, dandone comunicazione alla Società Cooperativa/ Gruppo ed all'Organizzazione sindacale interessata.
Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte datoriale, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delega di pagamento.
Art. 37 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito all'interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all'art. 8 (infrazioni disciplinari e sanzioni) del presente contratto - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Per l'esame della controversia è sempre necessario il coinvolgimento dell'Autorità Marittima.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la Società Cooperativa/Gruppo e la R.S.U./R.S.A. interessata, o in mancanza le OO.SS., l'ANGOPI e Legacoop Produzione e Servizi firmatarie del presente contratto.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.U./R.S.A..
Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La Società Cooperativa/Gruppo entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U./ R.S.A. interessata per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
A richiesta di una delle parti possono intervenire nelle controversie le OO.SS. nazionali e l'ANGOPI.
Art. 38 - Tentativo di conciliazione in sede sindacale
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale è disciplinato dall'artt 410 e 411 c.p.c. e dai regolamenti interni delle Società Cooperative/Gruppi. È comunque necessario il coinvolgimento dell'Autorità Marittima.
Le procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e le regole per l'esercizio dello sciopero per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sono contenute nel Protocollo definito contestualmente nel presente verbale di incontro, parte integrante del CCNL di categoria, riportato in allegato (All. 7) al presente CCNL.
Art. 40 - Previdenza complementare
Il fondo pensione negoziale per i soci lavoratori e per i dipendenti delle Società Cooperative/Gruppi aderenti all'ANGOPI è PREVIDENZA COOPERATIVA.
A favore dei lavoratori che volontariamente scelgano l'iscrizione al Fondo Cooperativo destinando alla previdenza complementare la quota annuale di TFR, le Società Cooperative/Gruppi verseranno l'1% della retribuzione globale di fatto.
Il socio lavoratore nonché i dipendenti delle Società Cooperative/ Gruppi, verseranno la stessa retribuzione di cui al punto precedente mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
Al fine di consentire la più ampia diffusione della previdenza complementare, le parti confermano interamente il contenuto dell'Accordo sottoscritto in data 21 gennaio 2019 (allegato 4 bis), parte integrante del presente CCNL, attraverso il quale è stata data pratica applicazione a quanto previsto dalla Legge 124/2017, individuando in via sperimentale, per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani che non hanno ancora aderito al Fondo e che intendono farlo, nella percentuale pari al 50% quella minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
Al secondo comma sostituire le parole "___verseranno l'1%" con le parole "___verseranno il 2%".
Al terzo comma sostituire le parole "___verseranno la stessa retribuzione." Con le parole "___verseranno la stessa percentuale sulla retribuzione globale di fatto___"
Art. 41 - Tutele sanitarie e assicurative
A decorrere dal 01/10/2016 tutti gli ormeggiatori e barcaioli inscritti nei registri ai quali si applica il presente CCNL, hanno diritto alle prestazioni di sanità integrativa, come appresso individuate, in dipendenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo, a solo carico del datore di lavoro, di € 190,00 per ciascun lavoratore, al netto del contributo di solidarietà del 10%, da versare in un'unica rata e nei modi che saranno specificatamente previsti da apposito ulteriore accordo.
Oltre a quanto previsto dal precedente punto, alcun altro costo diretto o indiretto sarà previsto a carico del datore di lavoro.
Nella parte economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote per il finanziamento dell'istituenda Assistenza Sanitaria Integrativa.
Pertanto la Società Cooperativa/Gruppo che ometta il versamento dei suddetti contributi è responsabile verso il lavoratore della perdita delle prestazioni sanitarie che saranno pattuite da specifico accordo, salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Una commissione tecnica costituita tra 1e parti dovrà individuare il percorso e definire le prestazioni per l'attuazione, nel pieno rispetto delle norme legislative e fiscali in corso, dell'assistenza sanitaria integrativa agli ormeggiatori/barcaioli (allegato 5).
Le parti ricordano che fra le finalità di Fondormoli vi è anche la possibilità di erogare tutele assicurative in caso di cancellazione per malattia o infortuni dai registri, ex articoli 208 e 216 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
A tale riguardo, considerati gli studi effettuati sul tema da un'apposita commissione di lavoro costituita dall'ANGOPI e condivisa la necessità di definire una base comune a tutte le Società Cooperative/ Gruppi, funzionale ad una omogeneizzazione della disciplina della materia attualmente caratterizzata da situazioni diverse fra le varie Società Cooperative/Gruppi, le parti concordano di introdurre, a decorrere dal 01/10/2019, una specifica previsione contrattuale sulla materia.
Per la relativa copertura economica, i firmatari del presente Accordo convengono di allocare parte delle risorse economiche disponibili del presente rinnovo per il raggiungimento di questo obiettivo.
In particolare, per ciascun ormeggiatore è previsto l'impegno annuo di una quota pari ad euro 340,00 da suddividersi in 12 mensilità, per un importo mensile pari ad euro 28,33, così suddivisa per rischio coperto:
- premio pro capite annuale euro 200,00 per la corresponsione del capitale assicurato in un'unica soluzione articolato per fasce di età in caso di malattia e/o infortunio che determinino la perdita definitiva della capacità di svolgere l'attività di ormeggiatore;
Fascia | Capitale |
20-35 anni | € 100.000 |
36-50 anni | € 70.000 |
51-61 anni | € 55.000 |
Il premio pro capite annuo di euro 200,00 è anche utile per introdurre una garanzia fisioterapica da infortunio, con un massimale di 500,00 euro annue ulteriori rispetto a quelle previste dalle garanzie sanitarie del CCNL.
- premio pro capite annuale di euro 130,00 a garanzia di corresponsione di un capitale di euro 50.000,00 in un'unica soluzione agli eredi in caso di decesso dell'ormeggiatore/barcaiolo assicurato fino a 70 anni di età causato da infortuni e malattie;
- premio pro capite annuale di euro 10,00 a garanzia della corresponsione di un ulteriore capitale di euro 25.000,00 in un'unica soluzione aggiuntivo di quello di cui al punto precedente da riconoscersi in caso di decesso da infortunio professionale ed extra professionale.
Le coperture assicurative sopra richiamate verranno coperte attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione con UnipolSai (All. 5).
La parte economica del presente CCNL ha tenuto nella debita considerazione l'incidenza delle somme stanziate per il finanziamento delle sopra esposte tutele assicurative.
Conseguentemente l'omissione del versamento dei premi pro-capite rende la Società Cooperativa/Gruppo responsabile verso il lavoratore che può rivalersi sul datore di lavoro per il risarcimento del danno subito.
La tutela assicurativa in caso di decesso assorbe l'indennità di cui all'art. 2118 del codice civile.
Art. 42 - Contrattazione aziendale o di secondo livello
La contrattazione aziendale o di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Protocollo interconfederale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
Alla contrattazione di secondo livello viene demandata la valutazione:
a) dei risultati aventi come obiettivo gli incrementi di produttività legati al traffico marittimo-portuale,
b) delle materie relative all'aumento di competitività, qualità ed efficienza e oggetto di detassazione come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge,
c) della complessiva efficienza,
d) della qualità del servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della funzionalità della Società Cooperativa/Gruppo,
e) della qualità del lavoro,
f) degli esiti conseguiti, in quanto presidio con obblighi di servizio pubblico, a favore della generale sicurezza del porto,
g) del livello di formazione di cui all'art. 7,
h) sulle condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di Legge esistenti.
Inoltre:
degli indumenti di lavoro e i Dispositivi di Protezione individuale secondo le regole dettate dalle Leggi, Regolamenti e Norme di settore, sia nazionali che europee, aventi le caratteristiche definite nella circolare ANGOPI n. 127/05 del 3 agosto 2005, che, in ottemperanza ai dispacci del Comando Generale delle Capitanerie di porto, in materia di Security e Security Pass, oltre ai compiti istituzionali di Safety, indica la necessità di avere un abbigliamento uniforme sul piano nazionale adeguato comunque alle condizioni operative, geografiche e meteorologiche nelle quali operano le singole Società Cooperative/Gruppi.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle R.S.U./R.S.A. costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20/12/93, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti del presente articolo.
In considerazione di tale impegno le parti concordano l'opportunità che la definizione di intese riconducibili ai richiamati livelli contrattuali avvenga alla presenza dell'ANGOPI, della Legacoop Produzione e Servizi e delle Segreterie Nazionali.
Viste le novità normative introdotte dall'art. 1, comma 47, della Legge 220/2010 sulla materia di cui trattasi, le parti si riservano di incontrarsi non appena definitivamente chiarita la portata della richiamata disposizione al fine di individuarne la pratica applicazione per i servizi di ormeggio/battellaggio.
La fornitura degli indumenti di lavoro secondo le caratteristiche di cui all'art. precedente, è a carico della Società Cooperativa/Gruppo che ne individua le quantità.
Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché curare la buona conservazione degli stessi.
SEZIONE AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Art. 44 - Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione: l'art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 e per quanto non diversamente previsto da detto D.lgs. le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, l'accordo inter-confederale 22 giugno 1995 (parte prima).
Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 30 (Sistema di informazioni) del presente CCNL l'ANGOPI effettuerà la valutazione degli infortuni e delle malattie professionali per le attività di ormeggio e battellaggio con particolare riferimento alle operazioni svolte per l'espletamento dei servizi sia in banchina che a bordo, rendendone completa e puntuale analisi statistica agli enti assicurativi, secondo protocolli appositamente predisposti.
L'ANGOPI provvederà, inoltre, alla promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia formativa ed informativa, anche in coordinamento con gli altri organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art. 50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l'art. 16 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, con particolare attenzione al comma 5 che, a parziale modifica di quanto stabilito ai punti precedenti, cita specificatamente le "unità adibite ai servizi tecnico nautici" indicando che il rappresentante può essere eletto nell'ambito del "personale appartenente alla struttura di terra".
Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:
- accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata alla Società Cooperativa/Gruppo, può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;
- consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni. L'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;
- informazione: il R.L.S. ha accesso alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 6 comma 1 lettere a)b)c) del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 nonché ai registri degli infortuni e ad ogni ulteriore aggiornamento mediante consegna materiale di copia degli stessi.
L'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S. di un numero di permessi retribuiti pari a:
- 16 ore annue per le Società Cooperative/Gruppi fino a 5 ormeggiatori/barcaioli
- 30 ore annue per le Società Cooperative/Gruppi da 6 a 15 ormeggiatori/barcåioli
- 60 ore annue per le Società Cooperative/Gruppi con più di 15 ormeggiatori/barcaioli.
La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico della Società Cooperativa/Gruppo, si svolge mediante un programma formativo, effettuabile anche in modalità e-learning, che tiene conto della specificità delle attività di ormeggiatore e barcaiolo e dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, quali:
- Principi costituzionali e civilistici
- Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- Nozioni di tecnica della comunicazione
Il periodo formativo avrà una durata minima di 32 ore.
La Società Cooperativa/Gruppo, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario un'integrazione della formazione o comunque un numero di ore pari a quelle previste dall'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 di aggiornamento dello stesso.
Le attività formative obbligatorie, come sopra specificate, e le ulteriori future necessità che dovessero, di volta in volta, presentarsi potranno essere validamente erogate dall'ANGOPI nella sua qualità di Associazione professionale che provvederà a predisporre programmi specifici del settore.
Formazione di ingresso alla sicurezza
In occasione dell'assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore ormeggiatore e/o barcaiolo riceve, con oneri a carico della Società Cooperativa/Gruppo, un'adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 24 ore.
La Società Cooperativa/Gruppo rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata.
La formazione d'ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.
Per quanto sopra si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.
Ferma restando l'applicabilità agli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani della normativa in materia di congedi parentali e di ogni altro permesso derivante da disposizione di Legge, tuttavia, al fine di contemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi alle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura di servizio economico generale e ai relativi rilevanti obblighi in materia di sicurezza della navigazione, propri dei servizi di ormeggio e battellaggio, la richiesta dei giorni di permesso per tali congedi, deve essere presentata, d'intesa con il Presidente/Capo Gruppo, con un mese di anticipo rispetto alla data di fruizione.
I permessi e i congedi di cui al presente articolo possono essere anche non consecutivi, intendendosi per tali anche quelli intervallati dal periodo di riposo derivante dalla turnistica adottata.
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
Le parti ribadiscono l'imprescindibile esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap e per la tutela e sostegno della maternità e della paternità con i particolari obblighi che gravano sulle Società cooperative, in relazione alla natura del servizio prestato.
Confermano, pertanto, che le assenze dal lavoro per i motivi sopra richiamati devono essere concordati con il Presidente/Capo Gruppo con congruo anticipo, al fine di non pregiudicate il regolare svolgimento del servizio.
Le parti ritengono, altresì, che, laddove il numero dei lavoratori a cui vengono riconosciuti i permessi in parola è tale da comportare difficoltà nell'organizzazione dei turni, la Società Cooperativa può richiedere all'Autorità Marittima il ricorso a personale a tempo determinato e al riguardi si attiveranno, anche congiuntamente, presso la competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché le indicazioni ministeriali in materia di utilizzo di personale a tempo determinato tengano conto delle previsioni contrattuali in materia.
Art. 46 - Patrocinio legale dei dipendenti
La Società Cooperativa/Gruppo nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale agli ormeggiatori/barcaioli che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.
Qualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese sostenute dalla Società Cooperativa/Gruppo anche se l'interessato sia stato assistito da un legale dello stesso.
Le parti concordano sull'opportunità di istituire un Ente Bilaterale per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a cui affidare i seguenti scopi:
a) prevedere, attraverso la costituzione di un Fondo Bilaterale di categoria, forme di sostegno al reddito integrative rispetto agli obblighi di Legge, nel quadro di processi di agevolazione all'esodo;
b) certificare l'attività di formazione professionale, valorizzando la figura dell'ormeggiatore e barcaiolo. In particolare, la certificazione è riferita al programma di formazione su cui c'è stato il coinvolgimento, anche nei suoi contenuti, del Ministero dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e di Assoporti;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
e) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali.
Possono, inoltre, essere ricondotte all'attività dell'Ente Bilaterale alcune iniziative già previste nel presente CCNL e, segnatamente:
a) convalidare la declinazione del profilo professionale dell'ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall'ANGOPI;
b) sviluppare un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli in grado di registrare e monitorare in tempo reale lo stato dell'arte e che permetta di sviluppare azioni politiche e sociali di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc);
c) favorire lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua, volte alla qualificazione e all'aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro e nel territorio di riferimento.
Al fine di dare pratica applicazione alla presente disposizione, le parti si incontreranno entro il 30 dicembre 2013 per definire Statuto e Regolamento dell'Ente Bilaterale.
Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente CCNL nell'ambito di ogni istituto sono correlate, inscindibili tra loro, non modificabili e non si cumulano ad alcun altro trattamento.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di Legge che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
La parte normativa ed economica del presente CCNL avrà decorrenza dal 1º luglio 2019 e scadrà il 30 giugno 2022.
Il presente CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al periodo precedente se non disdettato sei mesi prima della scadenza con raccomandata r.r..
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le piattaforme rivendicative dovranno essere presentate all'AN-GOPI in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ovvero 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente CCNL.
L'ANGOPI dovrà dar riscontro entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Roma, 19 giugno 2019
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
La parte normativa ed economica del presente CCNL avrà decorrenza dal 1º luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025.
Il presente CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al periodo precedente se non disdettato tre mesi prima della scadenza con raccomandate r.r..
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non si stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata all'A.N.G.O.P.I. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ovvero (sei) mesi prima della scadenza del presente CCNL.
L'A.N.G.O.P.I. dovrà dare riscontro entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla date di ricevimento della stessa.
Letto confermato e sottoscritto
ANGOPI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
CONFOCOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
FILT - CGIL
FIT - CISL
UILTRASPORTI
Protocollo di intesa allegato al
CCNL DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI
Il Contratto Collettivo di Lavoro per gli ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani sottoscritto il 31 maggio 2006, a partire dal 1 luglio 2006, verrà applicato a tutti gli effetti contrattuali e di Legge, in sostituzione del CCNL dei Porti.
L'ANGOPI, LegaCoop Servizi e le OO.SS. contraenti hanno preso atto nella stesura del presente contratto delle particolari condizioni che caratterizzano i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani.
Fra queste di particolare rilievo sono da indicare le seguenti:
- è l'Autorità competente che determina l'organico, i mezzi nautici, la strumentazione necessaria per l'esercizio del servizio;
- le tariffe sono definite dalla stessa Autorità, questo significa che non sono i Gruppi che possono fissare autonomamente il corrispettivo delle prestazioni;
- la distribuzione del personale per far fronte alle incombenze del Gruppo è parte integrante e fondamentale del Regolamento di servizio (atto pubblico determinato dalla Autorità Marittima secondo le esigenze ritenute necessarie ai fini della sicurezza e del transito navale);
- il Gruppo non può decidere la qualità e la quantità delle possibili prestazioni richieste e da soddisfare, infatti, queste dipendono da fattori esterni dovuti alla natura tipica dei traffici marittimoportuali;
- una caratteristica importante rimane la variabilità dei carichi di lavoro in archi temporali diversi.
Inoltre, si evidenzia che le voci previste dall'art. 13:
- indennità operativa da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione, alle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico;
- indennità di disponibilità da determinarsi con riferimento alle ore globali di impegno previste in tariffa; sono indennità variabili, correlate all'andamento economico ed alle disponibilità dei Gruppi.
Di tutto questo si è tenuto conto nel formulare i vari articoli del presente contratto.
Roma 31 maggio 2006
ANGOPI Servizi
LEGACOOP
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FORMAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANGOPI E OO.SS.
CONSIDERATO
- che in data 12 dicembre 2008 l'Assemblea Generale ANGOPI ha deliberato l'avvio di un progetto di formazione continua diretto ai propri associati;
- che i cambiamenti in atto nel settore in pochi decenni oltre a sconvolgere i processi produttivi, hanno favorito l'accorciamento delle distanze - "l'ingorgo degli oceani" - modificando in tal modo l'attività nei porti e sulle navi riflettendosi di conseguenza sull'opera e sul ruolo degli ormeggiatori/barcaioli dei porti italiani;
- che la normativa e la giurisprudenza afferente il modello organizzativo del servizio di ormeggio/battellaggio quale servizio tecniconautico di cui all'art. 14 della Legge 84/94, è in continua evoluzione;
- che ai fini di assicurare il costante mantenimento e miglioramento degli standard professionali di eccellenza che fino ad oggi hanno assicurato il livello delle prestazioni rese dagli ormeggiatori italiani e la generale soddisfazione degli utenti, tale essendo comunque un requisito fondamentale per garantire prospettive di lavoro, di sviluppo e di benessere della categoria, diviene necessario dotarsi di un programma di adeguamento, formazione e specializzazione professionale;
- che l'ANGOPI - nella sua qualità di Associazione professionale, nell'ambito dei poteri che all'art. 40 il CCNL di categoria le riconosce - è interessata a sviluppare un programma di qualificazione e riqualificazione professionale nonché di crescita delle competenze di cui devono essere in possesso gli ormeggiatori/barcaioli aderenti ai Gruppi associati;
- che lo scopo dell'ANGOPI è favorire tale processo di crescita che nella sua architettura si dovrà articolare per fasi, dando quindi forte rilievo agli standard professionali, al senso di responsabilità in funzione del ruolo che la categoria svolge nei porti;
- che gli obiettivi che ANGOPI si propone sono relativi alla crescita professionale riconosciuta anche ad opera delle competenti istituzioni;
- che l'ANGOPI e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, si ripropongono di valorizzare la crescita professionale anche attraverso il CCNL di categoria;
- che il programma di formazione deve ottenere una certificazione da parte di Ente terzo qualificato;
- che il progetto deve essere sviluppato in coerenza con le indicazioni che potranno pervenire dalle competenti autorità allo scopo coinvolte;
- che il progetto è rivolto esclusivamente ad ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri, ed è quindi funzionale alla formazione professionale permanente degli addetti già appartenenti alla categoria, senza quindi intaccare le condizioni di accesso alla professione, né promuovere alcuna commercializzazione al pubblico del progetto stesso;
- che tutti i costi dell'attività formativa sono a completo carico di ANGOPI e dei Gruppi aderenti;
- che peraltro, essendo la realtà dei Gruppi particolarmente frammentata, esistono situazioni nelle quali, per ragioni di bilancio, i Gruppi non potrebbero sostenere i costi della formazione prevista nel progetto. Al fine, quindi, di poter far accedere tutti i Gruppi, il finanziamento complessivo del progetto beneficia di elementi di solidarietà fra gli associati.
PROTOCOLLO D'INTESA
L'ANGOPI e la FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, si impegnano a promuovere una efficace sinergia al fine di concretizzare iniziative volte a:
a) sostenere e divulgare le attività formative promosse dall'ANGOPI presso i propri associati attraverso un sistema di comunicazione organico;
b) convalidare il sistema di misurazione e certificazione delle competenze acquisite dagli ormeggiatori/barcaioli aderenti al percorso formativo promosso dall'ANGOPI;
c) convalidare la declinazione del profilo professionale dell'ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall'ANGOPI;
d) promuovere l'attività di formazione continua realizzata da AN-GOPI valorizzando la figura dell'ormeggiatore e barcaiolo. Programma di formazione continua su cui c'è stato il coinvolgimento, anche nei suoi contenuti, da parte del Ministero dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Assoporti;
e) sviluppare con ANGOPI un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli volto alla creazione di un OSSERVATORIO NAZIONALE paritetico, in grado di registrare e monitorare in tempo reale lo stato dell'arte e che permetta di sviluppare azioni politiche e sociali di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc), che verrà disciplinato con apposito regolamento;
f) favorire, anche con progettualità congiunte ed in accordo con ANGOPI, lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua volte alla qualificazione e all'aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro e nel territorio di riferimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 29 settembre 2009
INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
Si fa riferimento alle ore medie settimanali procapite come risultanti dall'ultima istruttoria tariffaria.
Si determina la differenza tra tale valore e le 39 ore settimanali, previste dal CCNL.
Si calcola l'incidenza in percentuale della differenza come dianzi determinata sull'orario contrattuale di lavoro di 39 ore settimanali.
Di tale percentuale si assume fino ad un massimo dell'80%. Quest'ultima percentuale va applicata su: minimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto viene corrisposto per tutte le mensilità, 13ma e 14ma comprese.
Tale procedimento viene applicato quando l'organico del Gruppo corrisponde a quello previsto in tariffa.
Nei casi in cui, anche per brevi periodi, l'organico risulta sottodimensionato, la percentuale dianzi calcolata subirà il correttivo determinato dal raffronto tra organico teorico e organico di fatto.
Esempio:
Ore medie settimanali procapite n. 66
Ore settimanali contrattuali n. 39
66- 39 = 27
27/39 x 100 = 69,23%
80% di 69,23 = 55,38%
Tale percentuale, si ribadisce, va applicata su: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto deve essere corrisposto per 14 mensilità.
Questo naturalmente quando l'organico di fatto corrisponde a quello previsto in tariffa.
Nel caso di organico sottodimensionato, per esempio organico in tariffa 28 ed organico di fatto 26, la percentuale del 55.38% va moltiplicata per il coefficiente:
28/26
INDENNITÀ OPERATIVA
Ciascun Gruppo determinerà le percentuali di ricarico da calcolarsi su: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% nel modo seguente:
K1 = è la percentuale derivante dal rapporto tra tempo settimanale effettivo di impiego procapite, il cui valore non può essere comunque inferiore a 32, diminuito dell'orario settimanale di 32 ore indicato in tariffa e il divisore 32. Il tempo settimanale effettivo di impiego procapite si ottiene determinando il numero di ore complessive di prestazioni rese dall'organico presente al lavoro (n° di prestazioni per squadra e tempi), e dividendo tale valore per il numero degli ormeggiatori. Il risultato va ancora diviso per 42 settimane.
Il divisore 42 settimane è riferito a 52 settimane nell'anno diminuite delle festività, ferie, malattie e infortuni.
K2 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni notturne, domenicali e festive e le operazioni complessive.
Naturalmente tale riferimento viene fatto ai tempi effettivi di impiego.
K3 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni disagiate, comprese le operazioni rese a navi superiori alle 50.000 tonnellate e le operazioni complessive.
K4 = è la percentuale derivante dal raffronto tra il fatturato relativo ad operazioni non tabellate, e il fatturato complessivo; oppure dal raffronto tra operazioni varie non tabellate e le operazioni complessive.
Tale raffronto può essere eseguito mettendo a confronto il gettito tariffario specifico con il gettito tariffario globale.
La somma delle quattro percentuali come sopra determinate (K1+K2+K3+K4) verrà assunta su:
minimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% e corrisposta per 14 mensilità.
Le indennità di cui trattasi verranno corrisposte da ciascun Gruppo nei limiti delle disponibilità economiche derivanti dal gettito tariffario.
DATI DA IMPUTARE PER POTER DETERMINARE LA "MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE E FORFETARIA" FINO AL MASSIMO DEL 55%
I sottoindicati valori vanno rilevati sulla base dei prospetti depositati presso la DG Porti del Ministero delle Infrastrutture in occasione dell'ultima istruttoria tariffaria.
1) Computo per incidenza delle prestazioni notturne sulle prestazioni complessive dell'anno precedente inferiore al 10%.
2) Computo per disponibilità al servizio superiore al 60%.
3) Risultato del prodotto relativo al numero delle prestazioni x tempi x squadre - evidenziato nella Colonna (g) dei sopracitati prospetti - uguale o superiore a 1.176 ore [168 (h mensili) x 7 (n° mesi su base annua) = 1.176]
4) Computo dell'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle ore settimanali forfetarie di disponibilità al servizio (riga (n) "determinazione lavoro straordinario dei sopracitati prospetti) inferiore al 45%.
5) Applicazione del "Coefficiente di abbattimento" a prescindere dei punti 1,2,3 e 4.
Nei Gruppi in cui sussistono le condizioni previste ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 ovvero al punto 5, allo scopo di poter erogare l'eventuale "Maggiorazione convenzionale e forfetaria" fino al valore massimo del 55%, all'inizio di ogni anno dovrà essere stabilita l'esatta percentuale approvata dall'assemblea generale.
Roma 22 novembre 2006
Tra ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi ormeggiatori e barcaioli Porti Italiani) rappresentata da Presidente Nazionale e dai componenti del Gruppo di lavoro ANGOPI
ANCST-LEGACOOP rappresentata da Vicepresidente
e
le OO.SS.
Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uiltrasporti
premesso che:
- in data 31/05/2006 è stato stipulato il CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani;
- al fine di una precisa interpretazione relativa alla definizione di "intera retribuzione" per il trattamento di malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro e malattie professionali (art. 21 e art. 22 CCNL);
- l'art. 13 prevede la corresponsione dei seguenti elementi: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfetaria 55%, EDR, indennità operativa ed indennità di disponibilità;
- con particolare riferimento alle indennità operativa e di disponibilità, si ribadisce che le stesse vanno determinate porto per porto con riferimento alle caratteristiche di ciascun porto, alle tipologie di traffico ed alle ore globali di disponibilità;
- tuttavia tali indennità non possono prescindere dalla effettiva operatività e presenza del lavoratore,
tutto ciò premesso:
le parti si danno reciprocamente atto che, ai soli fini della "intera retribuzione" da assumere come riferimento per i trattamenti di malattia ed infortunio previsti dagli artt. 21e 22 del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse la indennità operativa e la indennità di disponibilità.
ANGOPI
ANCST-LEGACOOP
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
VERBALE DI ACCORDO
Addì 21 del mese di gennaio dell'anno 2019, si sono incontrate, presso la sede dell'Associazione Nazionale Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani - ANGOPI, i rappresentanti della citata Associazione e delle Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI.
Le parti,
visto
- il Decreto Legislativo 252 del 2005, con il quale è stato definito il quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare;
- l'art 1, comma 38, lettera a, della Legge n. 124/2017, che, modificando l'articolo 8, comma 2, del citato Decreto Legislativo, consente, attraverso accordi collettivi, di stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare;
- l'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti Italiani che disciplina la previdenza complementare;
considerato
- che l'evoluzione del quadro normativo in materia pensionistica comporta un progressivo ridimensionamento degli importi delle nuove pensioni in rapporto all'ultima retribuzione e la conseguente necessità di affiancare alla previdenza obbligatoria quella complementare;
- che pur in presenza di tale evoluzione del quadro normativo, la previdenza pubblica deve continuare a rappresentare una prima garanzia, assicurando un'adeguata tutela a tutti i lavoratori;
preso atto
- dell'opportunità di favorire nuove adesioni rispetto a quelle finora registratesi e ritenendo l'intervenuta modifica dell'art. 8, comma 2, funzionale a tale scopo,
hanno convenuto di individuare in via sperimentale, per coloro che non hanno ancora aderito al Fondo e che intendono farlo, nella percentuale pari al 50% quella minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare. Nei confronti dei lavoratori che conferiscono una percentuale di TFR inferiore al 100% continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL. Le parti si attiveranno presso Previdenza Cooperativa per fare conoscere il presente accordo, al fine di permettere, anche nel rispetto degli indirizzi impartiti al riguardo dalla COVIP, l'adeguamento al relativo contenuto della disciplina interna del Fondo e dei moduli di adesione al Fondo stesso.
Agli adeguamenti di cui sopra resta subordinata la pratica applicazione del presente accordo.
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre del 2021 per una verifica degli effetti del presente accordo.
ANGOPI
FILT-CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
Convenzioni Cassa Sanitaria Cassagest--ormeggiatori/barcaioli
Tra "CASSA SANITARIA CASSAGEST", Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 - Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto dal signor, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSAGEST" o "PARTE")
e
ANGOPI - LEGACOOP SERVIZI - FILT CGIL - FIT CISL - UIL-TRASPORTI;
- per ANGOPI
- per LEGACOOP SERVIZI
- per FILT CGIL
- per FIT CISL
- per UILTRASPORTI
muniti dei necessari poteri, (d'ora innanzi "RAPPRESENTANTI" o "PARTE")
CASSAGEST e RAPPRESENTANTI, collettivamente indicate come "PARTI".
Premesso che:
- con riferimento al CCNL (d'ora innanzi "CCNL") dei lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, ed all'accordo intesa del 29/06/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle parti;
- l'assistenza sanitaria integrativa di cui al CCNL e successive intese si applica ai lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli (d'ora innanzi, "Gruppi");
Ciò premesso viene stipulata la seguente convenzione.
- I Gruppi forniranno ai propri dipendenti l'assistenza sanitaria integrativa tramite CASSAGEST per l'adeguatezza riscontrata nello suo Statuto e nel suo Regolamento approvato;
- Per l'adesione occorrerà che i Gruppi inviino a CASSAGEST, lettera di iscrizione ed elenco completo dei dati anagrafici di ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (d'ora innanzi "LAVORATORE" O "LAVORATORI") e per il quale si applichi il CCNL così come indicato nell'articolo 41 dello stesso.
- I Gruppi invieranno alla CASSA lettera di nomina a Rappresentante del trattamento dei dai personali dei propri dipendenti iscritti alla stessa.
- CASSAGEST fornirà l'assistenza sanitaria integrativa ad ogni lavoratore dei Gruppi, mediante la stipula di singole polizze con la Unisalute S.p.A. (d'ora innanzi, "POLIZZE").
- CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; D.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008);
- l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo appositamente strutturato per i GRUPPI, contenente termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle parti e che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d'ora innanzi "FASCICOLO INFORMATIVO");
- I GRUPPI, con la lettera di iscrizione, garantiranno di aver ricevuto, letto, compreso e divulgato ai propri LAVORATORI quanto contenuto nell'Informativa Privacy inviata da CASSAGEST, nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 2) e nello suo Statuto, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22-12-2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 3).
- Sulla base di quanto sopra, le modalità di gestione, unicamente per motivazioni organizzative, prevedranno l'emissione di un singolo piano sanitario per ciascun Gruppo alle quali si applicheranno quindi le condizioni di cui al FASCICOLO INFORMATIVO, restando comunque inteso che l'esistenza del piano sanitario, le verifiche, migliorie o variazioni verranno effettuate unicamente sulla collettività dei piani emessi come se gli stessi fossero un unico piano sanitario esistente, senza che tale condizione possa essere modificata in seguito.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con l'approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s'intende nota alle parti con la sottoscrizione della presente convenzione e dai GRUPPI con la lettera di iscrizione.
La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2016 e scadenza alle ore 00:00 del 01 Ottobre 2019 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 3 - Contributo associativo
I GRUPPI si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo di € 190,00 (di cui € 187,50 quale premio assicurativo da corrispondere alla UNISALUTE S.PA. ed € 2,50 quale quota associativa a CASSAGEST). Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota associativa si intende erogata per l'iscrizione annuale alla CASSA e per ciascun LAVORATORE.
Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica soluzione, come da frazionamento dei contratti assicurativi stessi; il pagamento della quota associativa avverrà, anch'esso, in unica soluzione al momento del versamento della rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol Banca Spa - Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
Indicando la seguente causale: "Nome Azienda, per adesione a CASSAGEST - convenzione ormeggiatori e barcaioli".
Per l'attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, il suddetto versamento, dovrà pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere dei Gruppi, i dati anagrafici dei LAVORATORI come già indicato in premessa.
Art. 4 - Modalità accettazione variazioni ai fascicoli informativi
Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le parti potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente convenzione una volta sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 5 - Condizioni generali e precisazioni
5.1 Effetto della convenzione
La presente convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2016.
I contributi a carico dei GRUPPI sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti aventi diritto così come indicato nell'art 2 "Persone assicurate" del FASCICOLO INFORMATIVO, sarà eseguita dai GRUPPI, e sarà inviata alla mail dedicata comunicata dall'Intermediario assicurativo.
Per gli effetti della copertura e per eventuali nuovi inserimenti e/o esclusioni, si rimanda a quanto regolamentato nei FASCICOLI INFORMATIVI.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste nell'art. 19.1 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento della garanzia corrisponde a tanti trecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.
Se il Gruppo non paga l'unica rata di contributi o quella per iscrizioni successive, gli effetti della convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della convenzione, l'iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento, (Allegato 3). Qualora Unisalute S.p.A dichiari la sua disponibilità, la copertura dei FASCICOLO INFORMATIVO e la convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la volontà espressa dalla Compagnia con successivo e separato atto.
5.2 Durata della convenzione
La convenzione ha durata triennale e scade alle ore 00.00 del 01/10/2019.
Entro il 01/07/2018 le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare l'andamento della polizza. In questa occasione verrà effettuato il calcolo del rapporto fra sinistri ed i premi di competenza del periodo 01/10/2016 - 01/10/2018 della polizza in base ai dati di consuntivo rilevati a quella data e delle proiezioni di chiusura dell'annualità.
- Numerazione: sinistri pagati + riservati del periodo 01/10/2016 -01/10/2018;
- Denominatore: premi netti di competenza del periodo 01/10/2016 - 01/10/2018
In presenza di un valore superiore all'80% verranno apportate delle modifiche del premio o alle garanzie tale da riportare il rapporto sinistri/premio all'80%.
In caso di mancato accordo, le parti sono libere di recedere dal contratto con effetto 01/10/2018.
In mancanza di disdetta, la convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte delle RAPPRESENTANTI deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno settantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte di CAS-SAGEST deve essere comunicata alle RAPPRESENTANTI a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
5.3 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 8 - Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La convenzione è operante in caso di malattia e in caso d'infortunio avvenuto durante l'operatività della convenzione stessa, per le spese in seguito meglio definite, sostenute dall'Iscritto per:
- Indennità giornaliera dovuta a Grande Intervento Chirurgico;
- Indennità giornaliera per ricovero medico o per ricovero con intervento diverso da Grande Intervento Chirurgico;
- Indennità giornaliera per day-hospital;
- Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale;
- Ospedalizzazione domiciliare;
- Prestazioni di alta specializzazione;
- Visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per Grande Intervento Chirurgico;
- Pacchetto maternità;
- Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio e/o malattia;
- Prestazioni odontoiatriche particolari:
- Cure dentarie da infortunio;
- Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero;
- Diagnosi comparativa;
- Sindrome metabolica;
- Prestazioni diagnostiche particolari;
- Prestazioni a tariffe agevolate;
- Servizi di consulenza
Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce "Sinistri" dei FASCICOLI INFORMATIVI, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A.;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Uni-salute S.p.A.;
c) Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.2 Persone assistite
L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei LAVORATORI dipendenti dei GRUPPI assunti con contratto a tempo indeterminato, ai quali si applica il CCNL degli ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, e i cui GRUPPI abbiano perfezionato l'iter dell'iscrizione a CASSAGEST entro la data di effetto della presente convenzione.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'articolo 5.1 della presente convenzione, saranno regolate come disposto dai relativi articoli del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.3 Prestazioni erogate
Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 9 - Impegni assunti dalle OO.SS.
I GRUPPI e le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente convenzione ai lavoratori interessati.
Art. 10 - Modifica delle condizioni di convenzione
Le eventuali modifiche alla presente convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente convenzione e riguardanti il contributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali variazioni imposte dalla Legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire dopo la sua stipula, saranno a carico dei Gruppi, che dovranno versarle a CASSAGEST a prima richiesta.
Art. 12 - Legge applicabile e foro esclusivo competente
La Legge applicabile alla convenzione è quella Italiana e per le controversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.
Art. 13 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Art. 14 - Aspetti privacy (D.LGS. N. 196/03)
Ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196/03, con separato analitico atto, i Gruppi nomineranno CASSAGEST responsabile del trattamento dei dati personali dei suoi dipendenti con contratto di lavoro subordinato.
Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a CASSAGEST questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli obblighi di Legge.
Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua esecuzione, si atterranno ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla privacy, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali.
Art. 15 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 16 - Esemplari sottoscritti
La presente convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.
Art. 17 - Allegati alla convenzione
Sono allegati alla convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
1. FASCICOLO INFORMATIVO UNISALUTE
2. REGOLAMENTO
3. STATUTO
4. PRIVACY
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 12 settembre 2016
ANGOPI
LEGACOOP SERVIZI
UILTRASPORTI
FILT-CGIL
FIT-CISL
CASSAGEST
Convenzione Cassagest-ormeggiatori e barcaioli Cancellazione Registro 2019
Tra "CASSA SANITARIA CASSAGEST", Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 - Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto del signor, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSAGEST" o "PARTE")
e
ANGOPI - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI - FILT CGIL
- FIT CISL - UILTRASPORTI;
- per ANGOPI
- per LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
- per FILT CGIL
- per FIT CISL
- per UILTRASPORTI
muniti dei necessari poteri, (d'ora innanzi "Società Cooperative/ Gruppi" o "parte")
CASSAGEST e Società Cooperative/Gruppi, collettivamente indicate come "parti".
Premesso che:
- con riferimento al CCNL (d'ora innanzi "CCNL") dei lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, ed all'accordo intesa del 19/06/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle parti;
- Le Società Cooperative/Gruppi forniscono già l'assistenza sanitaria integrativa tramite CASSAGEST per l'adeguatezza riscontrata nel suo Statuto e nel suo Regolamento approvato;
Ciò premesso viene stipulata la seguente convenzione.
- Le Società Cooperative/Gruppi forniranno ai propri dipendenti l'assistenza sanitaria integrativa tramite CASSAGEST per l'adeguatezza riscontrata nel suo Statuto e nel suo Regolamento approvato;
- Per l'adesione occorrerà che le Società Cooperative/Gruppi inviino a CASSAGEST i dati anagrafici di ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (d'ora innanzi "LAVORATORE" O "LAVORATORI") e per il quale si applichi il CCNL così come indicato nell'articolo 51 bis dello stesso.
- CASSAGEST fornirà l'assistenza sanitaria integrativa ad ogni lavoratore delle Società Cooperative/Gruppi, mediante la stipula di singole polizze con la Unisalute S.p.A. (d'ora innanzi, "POLIZZE").
- CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; D.lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008);
- l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo appositamente strutturato per le Società Cooperative/ Gruppi, contenente termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle parti e che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d'ora innanzi "FASCICOLO INFORMATIVO");
- Le Società Cooperative/Gruppi, con la lettera di iscrizione, garantiranno di aver ricevuto, letto, compreso e divulgato ai propri LAVORATORI quanto contenuto nell'Informativa Privacy inviata da CASSAGEST, nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 2) e nel suo Statuto, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22-12-2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 3).
- Sulla base di quanto sopra, le modalità di gestione, unicamente per motivazioni organizzative, prevedranno l'emissione di un singolo piano sanitario per ciascun Gruppo alle quali si applicheranno quindi le condizioni di cui al FASCICOLO INFORMATIVO, restando comunque inteso che l'esistenza del piano sanitario, le verifiche, migliorie o variazioni verranno effettuate unicamente sulla collettività dei piani emessi come se gli stessi fossero un unico piano sanitario esistente, senza che tale condizione possa essere modificata in seguito.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con l'approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s'intende nota alle parti con la sottoscrizione della presente convenzione e dalle Società Cooperative/Gruppi con la lettera di iscrizione.
La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2019 e scadenza alle ore 00:00 del 01 Ottobre 2020 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 3 - Contributo associativo
Le Società Cooperative/Gruppi si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo di € 200. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota associativa si intende già erogata per l'iscrizione annuale alla CASSA di ciascun LAVORATORE con la copertura prevista dalla convenzione in essere stipulata in data 12/09/2016 e rinnovata negli anni a seguire.
Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica soluzione, come da frazionamento dei contratti assicurativi stessi; tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol Banca Spa - Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
Indicando la seguente causale: "Nome Azienda, per adesione a CASSAGEST- convenzione ormeggiatori e barcaioli".
Per l'attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, il suddetto versamento dovrà pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere delle Società Cooperative/Gruppi, i dati anagrafici dei LAVORATORI come già indicato in premessa.
Art. 4 - Modalità accettazione variazioni ai fascicoli informativi
Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le parti potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente convenzione una volta sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 5 - Condizioni generali e precisazioni
5.1 Effetto della convenzione
La presente convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2019.
I contributi a carico delle Società Cooperative/Gruppi sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti aventi diritto così come indicato nell'art 2 "Persone assicurate" del FASCICOLO INFORMATIVO, sarà eseguita dalle Società Cooperative/Gruppi, e sarà inviata alla mail dedicata comunicata dall'Intermediario assicurativo.
Per gli effetti della copertura e per eventuali nuovi inserimenti e/o esclusioni, si rimanda a quanto regolamentato nei FASCICOLI INFORMATIVI.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste nell'art. 4 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento della garanzia corrisponde al 100% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel primo semestre del periodo assicurativo e al 60% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel secondo semestre assicurativo.
Se le Società Cooperative/Gruppi non pagano l'unica rata di contributi o quella per iscrizioni successive, gli effetti della convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della convenzione, l'iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento, (Allegato 3). Qualora Unisalute S.p.A dichiari la sua disponibilità, la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO e la convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la volontà espressa dalla Compagnia con successivo e separato atto.
5.2 Durata della convenzione
La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 00.00 del 01/10/2020.
In mancanza di disdetta, la convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte delle Società Cooperative/Gruppi deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte di CASSAGEST deve essere comunicata alle Società Cooperative/Gruppi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
5.3 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 8 - Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La convenzione è operante in caso di malattia e in caso d'infortunio avvenuto durante l'operatività della convenzione stessa, per le spese in seguito meglio definite, sostenute dall'Iscritto per:
- Indennizzo forfettario a seguito di malattia o infortunio
- Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio
Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce "Sinistri" dei FASCICOLI INFORMATIVI, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A.;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute S.p.A.;
c) Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.2 Persone assistite
L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei LAVORATORI dipendenti delle Società Cooperative/Gruppi assunti con contratto a tempo indeterminato, ai quali si applica il CCNL degli ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, e le cui Società Cooperative/Gruppi abbiano perfezionato l'iter dell'iscrizione a CAS-SAGEST entro la data di effetto della presente convenzione.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'articolo 5.1 della presente convenzione, saranno regolate come disposto dai relativi articoli del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.3 Prestazioni erogate
Si rinvia a quanto esplicitamente previsto dalla presente convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 9 - Impegni assunti dalle OO.SS.
Le Società Cooperative/Gruppi e le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente convenzione ai lavoratori interessati.
Art. 10 - Modifica delle condizioni di convenzione
Le eventuali modifiche alla presente convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente convenzione e riguardanti il contributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali variazioni imposte dalla Legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire dopo la sua stipula, saranno a carico delle Società Cooperative/Gruppi, che dovranno versarle a CASSAGEST a prima richiesta.
Art. 12 - Legge applicabile e foro esclusivo competente
La Legge applicabile alla convenzione è quella Italiana e per le controversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.
Art. 13 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Art. 14 - Aspetti privacy (DGPR N. 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, CASSAGEST è Titolare autonoma del dato dei suoi iscritti. Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli obblighi di Legge.Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua esecuzione, si atterranno ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla privacy.
Art. 15 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 16 - Esemplari sottoscritti
La presente convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.
Art. 17 - Allegati alla convenzione
Sono allegati alla convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
5. FASCICOLO INFORMATIVO UNISALUTE
6. REGOLAMENTO
7. STATUTO
8. PRIVACY
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 23 settembre 2019
CASSA SANITARIA CASSAGEST
ANGOPI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
Convenzione Cassagest-ormeggiatori e barcaioli Infortuni 2019
Tra la "CASSA SANITARIA CASSAGEST", Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 - Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto dal Presidente della stessa, Signor Antonio Bottoni, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSAGEST" o "PARTE")
e
ANGOPI - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI - FILT CGIL FIT CISL - UILTRASPORTI;
- per ANGOPI
- per LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
- per FILT CGIL
- per FIT CISL
- per UILTRASPORTI
muniti dei necessari poteri, (d'ora innanzi "Società Cooperative/Gruppi" o "parte" )
CASSAGEST e Società Cooperative/Gruppi, collettivamente indicate come "parti".
Premesso che:
- con riferimento al CCNL (d'ora innanzi "CCNL") dei lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, ed all'accordo intesa del 19/06/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle parti;
- le Società Cooperative/Gruppi forniscono già l'assistenza sanitaria integrativa tramite CASSAGEST per l'adeguatezza riscontrata nel suo Statuto e nel suo Regolamento approvato;
- CASSAGEST fornirà la copertura assicurativa per i casi di premorienza derivante da Infortuni professionali ed extraprofessionali mediante opportune polizze sottoscritte con la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che prevedono le coperture per prestazioni appresso descritte (d'ora innanzi, "POLIZZA").
- l'erogazione di tali coperture sarà assicurata da CASSAGEST tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A. secondo le Condizioni di Polizza appositamente strutturate per le Società Cooperative/Gruppi, contenenti termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle parti e che vengono allegate alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1 e 2), (d'ora innanzi "CONDIZIONI DI POLIZZA");
- le Società Cooperative/Gruppi garantiscono di aver ricevuto letto e compreso quanto contenuto nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 3) e nello Statuto di CASSAGEST, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22-12-2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 4).
Tutto quanto sopra premesso, si stipula la presente convenzione.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni assicurative che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente convenzione saranno erogate tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e con l'approvazione incondizionata delle CONDIZIONI DI POLIZZA, che s'intendono dichiarate con la sottoscrizione della presente convenzione.
La copertura prevista dalle CONDIZIONI DI POLIZZA esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente, dalle ore 24:00 del 30 settembre 2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30 settembre 2020 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente convenzione e dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 3 - Contributo associativo
Le Società Cooperative/Gruppi si impegnano a corrispondere a CASSAGEST un contributo per ciascun ormeggiatore e barcaiolo di € 10,00, come previsto dal CCNL firmato tra le parti, con l'obbligo di effettuare il versamento per tutti gli ormeggiatori - barcaioli appartenenti alla Società Cooperativa/Gruppo. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dalle CONDIZIONI DI POLIZZA. La quota associativa non sarà versata in quanto i LAVORATORI sono già iscritti alla Cassa attraverso altre Convenzioni per prestazioni di Assistenza Sanitaria.
Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica rata, come da frazionamento annuale del contratto stesso. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CAS-SAGEST, presso la Unipol Banca Spa - Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
Indicando la seguente causale: "Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli, per adesione a Infortuni CASSAGEST".
Per l'attivazione di quanto previsto nelle CONDIZIONI DI POLIZZA, i suddetti versamenti dovranno pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere delle Società Cooperative/Gruppi, i dati anagrafici dei LAVORATORI.
Art. 4 - Modalità accettazione variazioni alle condizioni di polizza
Qualora dovesse rendersi necessario modificare le CONDIZIONI DI POLIZZA, le parti potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente convenzione una volta sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 5 - Condizioni generali e precisazioni
5.1 Effetto della convenzione
La presente convenzione decorre dalle ore 24:00 del 30 settembre 2019.
I contributi a carico delle Società Cooperative/Gruppi sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti sarà eseguita dalle Società Cooperative/Gruppi che li invieranno alla mail dedicata comunicata dall'Intermediario assicurativo.
Relativamente alle inclusioni e alle esclusioni nel corso del periodo assicurativo si rimanda alle CONDIZIONI DI POLIZZA.
5.2 Durata della convenzione
La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 24.00 del 31/09/2020.
In mancanza di disdetta, la convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte delle Società Cooperative/Gruppi deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte di CAS-SAGEST deve essere comunicata alle Società Cooperative/Gruppi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
5.3 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali delle CONDIZIONI DI POLIZZA
Art. 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 8 - Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La convenzione è operante in caso di infortunio professionale o extraprofessionale avvenuto durante l'operatività della convenzione stessa, per le garanzie in seguito meglio definite, sostenute dall'Iscritto per:
- Morte a seguito di infortunio
Le modalità di attuazione dei rimborsi per le garanzie sopradescritte vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del CONDIZIONI DI POLIZZA.
8.2 Persone assistite
L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei LAVORATORI in forza presso le Società Cooperative/Gruppi in data 30/09/2019.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'articolo 5.1 della presente convenzione, saranno regolate come disposto dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
8.3 Prestazioni erogate
Si rinvia a quanto esplicitamente previsto dalla presente convenzione e dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 9 - Impegni assunti dalle società cooperative/gruppi
Le Società Cooperative/Gruppi provvederanno a rendere nota la presente convenzione ai propri dipendenti.
Art. 10 - Modifica delle condizioni di convenzione
Le eventuali modifiche alla presente convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.
Art. 11 - Legge applicabile e foro esclusivo competente
La Legge applicabile alla convenzione è quella Italiana e per le controversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.
Art. 12 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Art. 13 - Aspetti privacy (DGPR N. 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, CASSAGEST è Titolare autonoma del dato dei suoi iscritti.
Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli obblighi di Legge.
Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua esecuzione, si atterranno ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla privacy.
Art. 14 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 15 - Esemplari sottoscritti
La presente convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.
Art. 16 - Allegati alla convenzione
Sono allegati alla convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
9. CONDIZIONI DI POLIZZA INFORTUNI
10. REGOLAMENTO
11. STATUTO
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 23 settembre 2019
CASSA SANITARIA CASSAGEST
ANGOPI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
Convenzione Cassagest- ormeggiatori e barcaioli TCM 2019
Tra la "CASSA SANITARIA CASSAGEST", Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 - Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto dal Presidente della stessa, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSAGEST" o "PARTE")
e
ANGOPI - LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI - FILT CGIL FIT CISL - UILTRASPORTI;
- per ANGOPI
- per LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
- per FILT CGIL
- per FIT CISL
- per UILTRASPORTI
muniti dei necessari poteri, (d'ora innanzi "Società Cooperative/Gruppi" o "parte")
CASSAGEST e Società Cooperative/Gruppi, collettivamente indicate come "parti".
Premesso che:
- con riferimento al CCNL (d'ora innanzi "CCNL") dei lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani, ed all'accordo intesa del 19/06/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle PARTI;
- Le Società Cooperative/Gruppi forniscono già l'assistenza sanitaria integrativa tramite CASSAGEST per l'adeguatezza riscontrata nel suo Statuto e nel suo Regolamento approvato;
- CASSAGEST fornirà la copertura assicurativa per i casi di premorienza dovuti a cause professionali ed extraprofessionali mediante opportune polizze sottoscritte con la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che prevedono le coperture per prestazioni appresso descritte (d'ora innanzi, "POLIZZA").
- l'erogazione di tali coperture sarà assicurata da CASSAGEST tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A. secondo le Condizioni di Polizza appositamente strutturate per le Società Cooperative/Gruppi, contenenti termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle parti e che vengono allegate alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d'ora innanzi "CONDIZIONI DI POLIZZA");
- Le Società Cooperative/Gruppi garantiscono di aver ricevuto letto e compreso quanto contenuto nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 3) e nello Statuto di CASSAGEST, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22-12-2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante (Allegato 4).
Tutto quanto sopra premesso, si stipula la presente convenzione.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni assicurative che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente convenzione saranno erogate tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e con l'approvazione incondizionata delle CONDIZIONI DI POLIZZA, che s'intendono dichiarate con la sottoscrizione della presente convenzione.
La copertura prevista dalle CONDIZIONI DI POLIZZA esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente, dalle ore 24:00 del 30 settembre 2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30 settembre 2020 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente convenzione e dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 3 - Contributo associativo
Le Società Cooperative/Gruppi si impegnano a corrispondere a CASSAGEST un contributo calcolato su base retributiva di ogni dipendente rispetto alle logiche di calcolo previste ed indicate nelle CONDIZIONI DI POLIZZA. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dalle CONDIZIONI DI POLIZZA. La quota associativa non sarà versata in quanto i LAVORATORI sono già iscritti alla Cassa attraverso altre Convenzioni per prestazioni di Assistenza Sanitaria.
Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica rata, come da frazionamento annuale del contratto stesso. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol Banca Spa - Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
Indicando la seguente causale: "Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli,per adesione a TCM CASSAGEST".
Per l'attivazione di quanto previsto nelle CONDIZIONI DI POLIZZA, i suddetti versamenti dovranno pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere delle Società Cooperative/Gruppi, i dati anagrafici dei LAVORATORI.
Art. 4 - Modalità accettazioni variazioni alle condizioni di polizza
Qualora dovesse rendersi necessario modificare le CONDIZIONI DI POLIZZA, le parti potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente convenzione una volta sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 5 - Condizioni generali e precisazioni
5.1 Effetto della convenzione
La presente convenzione decorre dalle ore 24:00 del 30 settembre 2019.
I contributi a carico delle Società Cooperative/Gruppi sono quelli indicati nel comma 1 del precedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti sarà eseguita dalle Società Cooperative/Gruppi che li invieranno alla mail dedicata comunicata dall'Intermediario assicurativo.
Relativamente alle inclusioni e alle esclusioni nel corso del periodo assicurativo si rimanda alle CONDIZIONI DI POLIZZA.
5.2 Durata della convenzione
La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 24.00 del 31/09/2020.
In mancanza di disdetta, la convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte delle Società Cooperative/Gruppi deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
L'eventuale disdetta della presente convenzione da parte di CAS-SAGEST deve essere comunicata alle Società Cooperative/Gruppi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente convenzione.
5.3 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali delle CONDIZIONI DI POLIZZA
Art. 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 8 - Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La convenzione è operante in caso di premorienza professionale o extraprofessionale avvenuta durante l'operatività della convenzione stessa, per le garanzie in seguito meglio definite:
- Capitale Caso Morte
Le modalità di attuazione dei rimborsi per le garanzie sopradescritte, vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del CONDIZIONI DI POLIZZA.
8.2 Persone assistite
L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore degli ormeggiatori e barcaioli in forza presso le Società Cooperative/Gruppi in data 30/09/2019.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'articolo 5.1 della presente convenzione, saranno regolate come disposto dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
8.3 Prestazioni erogate
Si rinvia a quanto regolato e a quanto esplicitamente previsto dalla presente convenzione e dalle CONDIZIONI DI POLIZZA.
Art. 9 - Impegni assunti dalle società cooperative/gruppi
Le Società Cooperative/Gruppi provvederanno a rendere nota la presente convenzione ai propri dipendenti.
Art. 10 - Modifica delle condizioni di convenzione
Le eventuali modifiche alla presente convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.
Art. 11 - Legge applicabile e foro esclusivo competente
La Legge applicabile alla convenzione è quella Italiana e per le controversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.
Art. 12 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Art. 13 - Aspetti privacy (DGPR N. 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, CASSAGEST è Titolare autonoma del dato dei suoi iscritti.
Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest questi riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la CASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli obblighi di Legge.
Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella sua esecuzione, si atterrano ad una rigorosa applicazione delle disposizioni sulla privacy.
Art. 14 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 15 - Esemplari sottoscritti
La presente convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.
Art. 16 - Allegati alla convenzione
Sono allegati alla convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
12. CONDIZIONI DI POLIZZA TCM
13. REGOLAMENTO
14. STATUTO
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 23 settembre 2019
CASSA SANITARIA CASSAGEST
ANGOPI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
Roma 31 maggio 2006
Tra ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani) rappresentata da Presidente Nazionale e dai componenti del Gruppo di Lavoro ANGOPI
LEGACOOP Servizi rappresentata da Vice Presidente
e
Le OO.SS.
Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uiltrasporti
Si conviene quanto segue:
ai dipendenti dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli, e dell'ANGOPI continua ad applicarsi il Contratto unico dei lavoratori dei porti, sottoscritto tra le OO.SS. e Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise avente validità 1º gennaio 2005 - 31 dicembre 2008.
La presente situazione alla luce della determinazione e assunzione del contratto specifico dei lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Ferme restando le previsioni di cui all'art. 2516 del codice civile, ai soci lavoratori amministrativi e tecnici (operai/meccanici) anche se imbarcati dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli si applica il Contratto dei lavoratori dei porti 1º gennaio 2009 - 31 dicembre 2012 e successivi rinnovi, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e da Assiterminal, Assologistica, Assoporti e Fise/Uniport.
ANGOPI
LEGACOOP Servizi
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
L'Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, di seguito ANGOPI, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, in attuazione della Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, concordano la seguente disciplina per l'esercizio del diritto di sciopero attuativa della Legge stessa.
Art. 1 - Efficacia
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa della materia.
L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio eventuali future modifiche dello stato attuale potranno richiedere un suo aggiornamento.
Art. 2 - Campo di applicazione e definizione di sciopero
1) Il presente accordo si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori che prestano il servizio di ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14 della Legge 84/94 e al vigente CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
2) Lo sciopero consiste:
- nell'astensione dalla prestazione per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta;
- ovvero
- nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie e supplementari.
Art. 3 - Procedure di raffreddamento e conciliazione
1. Obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, le procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza nazionale ovvero locale o aziendale della vertenza.
2. Divieto di azioni unilaterali
In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e i Gruppi sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.
3. Sanzionabilità dei comportamenti
Le parti si impegnano a collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L'omessa convocazione da parte del Gruppo o dell'ANGOPI o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento non collaborativo assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, possono essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della Legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
4. Efficacia nel tempo
Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che locale/aziendale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti.
5. Vertenze a carattere locale o aziendale
Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve aprire formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione avanzando richiesta di incontro al Gruppo e all'ANGOPI, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.
Entro 5 giorni dalla richiesta, il Gruppo o l'ANGOPI, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.
La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.
In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite e lo sciopero è proclamabile.
La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.
Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.
In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione.
In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.
6. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all'ANGOPI, che provvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 5.
Con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative - sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali riguardanti il medesimo rinnovo.
La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.
Art. 4 - Preavviso
1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso minimo di 10 giorni.
2. É fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della Legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 5 - Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza
1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve contenere:
a) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
b) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
c) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione
d) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
2. La proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, nel rispetto del preavviso minimo di cui al precedente comma 1, dell'art. 4:
a) se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, al/ai Gruppo/i interessato/i, al Prefetto, all'Autorità Marittima, all'Autorità di Sistema Portuale (se presente), alla Commissione di Garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
a) se l'astensione ha rilievo nazionale, all'ANGOPI, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'ANGOPI avrà cura di informare tempestivamente tutti i Gruppi associati interessati dall'astensione collettiva.
3) I riceventi l'atto di proclamazione provvederanno a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della Legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.
Art. 6 - Durata dello sciopero
1. Al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, la prima azione di sciopero non può avere una durata superiore alle 12 (dodici) ore.
2. Le astensioni collettive successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 (ventiquattro) ore.
3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.
4. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).
Art. 7 - Intervallo tra azioni di sciopero
1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 (uno) giorno.
2. Tra due azioni di sciopero proclamate anche da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.
3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.
4. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale, non si applica la regola della rarefazione. Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente accordo ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.
Art. 8 - Revoca e sospensione dello sciopero
1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della Legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.
2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della Legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.
3. Al riguardo, i Gruppi procedono tempestivamente alle comunicazioni all'utenza, previste dall'articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990.
Art. 9 - Franchigie ed esclusioni
É esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico nazionale e internazionale:
- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio
- dal 5 agosto al 25 agosto;
- le 3 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- le 3 giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;
- la giornata precedente e quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.
Art. 10 - Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare
1) L'astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla Legge 146/1990 e s.m.i. nonché quelle contenute nel presente accordo.
2) Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario o supplementare viene considerato come unica azione.
3) La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni esclusi i periodi di franchigia nel corso dei quali lo sciopero dello straordinario sarà sospeso.
4) Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo.
5) In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito all'art 3.
6) La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.
Art. 11 - Avvenimenti eccezionali
1. Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.
Art. 12 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima, con riferimento all'ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della Navigazione, articolo 14 della Legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.
Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'Autorità Marittima.
2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:
a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;
b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;
c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole nelle seguenti fasce orarie:
- 6:00-8:30
- 12:30-14:30
- 19:00-21:00
3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 - valutata indifferibile dall'Autorità Marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell'Autorità Marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere.
4. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'Autorità Marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.
ANGOPI
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Roma 29 giugno, 2016
Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/07/2022)
PROTOCOLLO SU PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Nell'ambito dell'evoluzione del quadro normativo che ha interessato i servizi di ormeggio e battellaggio, rafforzando in modo sostanziale il ruolo degli stessi all'interno dei porti, le parti riconoscono l'importanza dell'attività svolta dal personale amministrativo e tecnico dipendente delle Società Cooperative nonché di ANGOPI, FONDORMOLI e Ente Bilaterale.
I primi, infatti, oltre a contribuire ad una corretta gestione resa ancora più necessaria dal riconoscimento delle Società di ormeggio come operatore interno, sono chiamati a dare un fattivo contributo con specifico riferimento ai rapporti con l'Associazione, anche al fine di fornire a quest'ultima dati utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, rilevante è anche l'apporto che il personale amministrativo dipendente può assicurare su materie fiscali e previdenziali, di gestione del personale, di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sul sistema qualità, etc___
Non meno importante è il ruolo dei dipendenti amministrativi e tecnici in forza all'Associazione e agli altri enti ad essa collegati: essi garantiscono il buon funzionamento degli organi di rappresentanza e degli altri scopi associativi a beneficio di tutto il servizio di interesse generale di ormeggio e battellaggio erogato della Società Cooperative.
Con riferimento, poi, al personale tecnico, al di là dell'esigenza di garantire mezzi nautici e terrestri sempre efficienti e in grado di svolgere adeguatamente il servizio, la prospettiva di poter internalizzare le attività manutentive, così come con successo già fatto da alcune Società Cooperative, va certamente nella direzione di aumentare l'efficienza e l'efficacia delle Società Cooperative stesse, coerentemente agli indirizzi unionali in materia di servizi portuali.
In questo contesto, le parti condividono l'esigenza di avviare un percorso finalizzato a definire una disciplina normativa ed economica del personale dipendente amministrativo e tecnico che vada a costituire una sezione specifica del CCNL degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
In effetti, pur riconoscendo che il vigente trattamento di tale personale è adeguato e rispettoso delle disposizioni contenute nei contratti finora applicati, tuttavia le parti convengono che la definizione di un contratto specifico possa essere funzionale a meglio normare le specificità della categoria, anche rafforzando il necessario legame che deve esistere fra azienda e lavoratori.
La previsione di uno specifico contratto collettivo, infatti, oltre ad offrire spazi per meglio attagliare la relativa disciplina all'attività amministrativa e tecnica svolta dalle Società Cooperative, già a partire dalla declaratoria, costituisce un valido strumento per anche promuovere la cooperazione fra le varie figure presenti nella Società Cooperativa e fra queste e l'Associazione.
Avendo a mente l'obiettivo sopra individuato, le parti, concordano fin d'ora di riconoscere al personale amministrativo e tecnico, dipendente dalle Società Cooperative, fermo restando il trattamento normativo ed economico derivante dal CCNL loro applicato, alcuni trattamenti di miglior favore, di seguito indicati.
Le parti raccomandano le Società Cooperative ad ammettere a soci i dipendenti amministrativi e tecnici, laddove ne ricorrano le circostanze.
ADEGUAMENTO ECONOMICO
Ai lavoratori dipendenti amministrativi e tecnici appartenenti al 4º livello del CCNL dei lavoratori dei porti, a far data dal 1º gennaio 2024, nel caso del suo mancato rinnovo, viene riconosciuto un incremento del minimo mensile conglobato pari al 50% di quello, riconosciuto al 2º livello del presente CCNL.
Tale importo, parametrato per gli altri livelli, viene assorbito al momento del rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti.
Nel caso in cui l'incremento derivante da quest'ultimo risulta essere inferiore a quello riconosciuto nel presente CCNL, la parte eccedente è assorbita in occasione dei successivi rinnovi
PROGRAMMAFORMAZIONE
Le parti concordano sull'esigenza di individuare il fabbisogno formativo per il personale amministrativo e tecnico dipendente dalle Società di ormeggio e battellaggio.
A tale riguardo, la Commissione tecnica aggiornamento e qualificazione professionale viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed entro la fine del corrente anno è tenuta a completare il proprio lavoro.
Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione, vengono individuati i corsi per il cui svolgimento può essere utilizzata anche la piattaforma già in uso per gli ormeggiatori e i barcaioli.
A copertura degli oneri derivanti dai corsi di formazione, le parti indicano l'utilizzo dei Fondi interprofessionali come strumento utile al riguardo.
INDENNITÀ DT TRASFERTA
In caso di trasferta, al personale amministrativo e tecnico viene riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 15 del CCNL per gli ormeggiatori e i barcaioli dei porti italiani.
TUTELE SANITARIE
Al personale amministrativo e tecnico dipendente dalle Società di ormeggio e battellaggio sono estese, per quanto compatibili, le tutele sanitarie previste dal CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, (norma sottoposta a verifica di UNIPOLSAI)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si applica la disciplina di cui all'art. 40 del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.