S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 23/12/2021
ORAFI E ARGENTIERI - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 23/12/2021
Per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria
Decorrenza: 23/12/2021
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 23/12/2021 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 09/06/2022
- Accordo di rinnovo 19/06/2023
- Accordo di rinnovo 17/06/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Stipulato in Milano, lì 23 dicembre 2021 Ratificato in Milano, lì 14 febbraio 2022
FRA
CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti,
E
la FIM - Federazione italiana metalmeccanici,
la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici nazionale,
La Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici.
assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;
Accordo di rinnovo 09/06/2022 (Decorrenza 01/06/2022)
Verbale di stipula
In data 9 giugno 2022 Federorafi e Fim-Fiom-Uilm si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell'accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, [___]
Verbale di stipula
In data 19 giugno 2023 Federorafi e Fim-Fiom-Uilm si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell'accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, [___]
In data 17 giugno 2024 Federorafi e Fim-Fiom-Uilm si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell'accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, [___]
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei rapporti tra le Parti in coerenza con la situazione economica del paese e le repentine trasformazioni in atto e con gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento dell'occupazione e delle condizioni di lavoro:
- assumendo il metodo della sperimentalità e del monitoraggio dell'applicazione delle innovazioni definite;
- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- confermando l'assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il CCNL che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale e la contrattazione aziendale orientata al miglioramento della competitività e delle condizioni di lavoro.
2) A questi fini le Parti si impegnano in nome proprio e per conto delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. La contrattazione aziendale è prevista nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
5) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
6) Validazione dell'Accordo: le Parti stipulanti, a seguito dell'esito positivo della consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, hanno sottoscritto formalmente l'accordo di rinnovo il 23 dicembre 2021.
Le Parti condividendo l'esigenza di allineare e armonizzare le prescrizioni contrattuali del CCNL con quelle del Testo Unico 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza decidono di istituire una Commissione con il compito di individuare le soluzioni per il recepimento delle Parti che il T.U. 10 gennaio 2014 demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli presenti e non nel testo contrattuale.
La Commissione sarà composta da almeno 3 rappresentanti di Federorafi e da almeno 3 rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm.
Dichiarazione a verbale di Fim, Fiom e Uilm
Tale Commissione lavorerà, nell'ambito di tale armonizzazione, anche allo scopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione degli iscritti e del ruolo della RSU.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti delle aziende che lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, ivi compresi banchi metalli e delle aziende di affinazione di metalli preziosi, ancorché occupati in unità prevalentemente dedite ad attività commerciale e/o espositiva, nonché per i dipendenti delle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo - argentiero - gioielliero interconnessioni di significativa rilevanza, intendendosi per tali anche i punti vendita compresi quelli destinati alfe-commerce, punti esclusivamente a tali aziende.
Nota a verbale
Con riferimento all'estensione del Campo di Applicazione del presente CCNL concordata in data 15/12/2014 Federorafi dà atto che, qualora essa vada a coinvolgere lavoratori già inquadrati in contratti nazionali che prevedono trattamenti retributivi di miglior favore, il passaggio al presente CCNL dovrà avvenire salvaguardando le condizioni retributive già in essere.
Le condizioni normative saranno oggetto di armonizzazione senza oneri o vantaggi rispettivi.
SEZIONE PRIMA - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale nel settore
Federorafi - e Fim - Fiom - Uilm promuoveranno la costituzione di un osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico - sociale nel settore orafo - argentiero, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore orafo - argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale, nonché gli andamenti e le prospettive economico - produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;
b) l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part time, contratti a termine, contratti di apprendistato, contratti di lavoro temporaneo, ecc.) e per sesso;
c) l'andamento degli orari di fatto;
d) l'andamento dei premi di risultato nonché dei salari di fatto;
e) le ore di formazione professionale e le tipologie della formazione fruita;
f) la costituzione degli RLS e le relative azioni formative;
g) la definizione a livello territoriale di quanto previsto dal presente CCNL in materia di lavoro a domicilio;
h) le problematiche dello sviluppo dei settori orafo - argentiero.
I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti d) e f) laddove possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per aree interregionali come di seguito identificate:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
2) Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare.
In relazione a tali aree saranno altresì fornite, ove disponibili, informazioni globali riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
Art. 2 - Informazioni a livello territoriale
Annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione, con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di primo impiego, ivi compresi gli apprendisti.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità e sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provvederà anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio punto 6, allegato 3) nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le Parti potranno addivenire a valutazioni congiunte:
- sulla situazione dell'industria orafo - argentiera;
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli;
- sulla formazione professionale anche con riferimento alla formazione inerente l'apprendistato valutando in tale contesto l'opportunità di costituire al riguardo una Commissione paritetica territoriale;
- su eventuali iniziative di pari opportunità.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
Art. 3 - Informazione e consultazione in sede aziendale
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l'Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa e la situazione economica con riferimento alle scelte e alle previsioni dell'attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all'estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l'Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:
- sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione;
- rilevanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale;
- le operazioni di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione.
- Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonché dal D.Lgs. 148/15, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia.
Su richiesta scritta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.
Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Federorafi ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal CCNL.
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 150 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Visto l'avviso comune tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria del 12 aprile 2011 ed il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, di attuazione della Direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009, si conviene quanto segue.
Le imprese di dimensioni comunitarie interessate sono gli stabilimenti o le unità produttive di un'impresa o di un gruppo di imprese che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri.
Le Parti condividono le finalità di migliorare l'ambito dell'informazione e della consultazione, con riferimento alle questioni transnazionali, e di regolare le modalità di coordinamento con le procedure nazionali, assegnando un ruolo preminente alle intese a livello aziendale.
Le Parti riconoscono che l'informazione e la consultazione che si svolgono nell'ambito dei Comitati aziendali europei (CAE), costituiscono un elemento di successo per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia perché favoriscono un clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.
L'informazione e la consultazione del CAE sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto degli ambiti di intervento di ciascuno e pertanto l'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata e la competenza del CAE e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori sono limitate alle questioni transnazionali.
Al fine di coordinare l'articolazione tra l'informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, verranno costituiti organismi denominati "comitati aziendali".
Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggi nell'ambito della loro peculiare attività.
Art. 5 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le Parti, ferma restando l'applicazione della Legge, fanno rinvio alle intese interconfederali.
Art. 6 - Formazione professionale
Federorafi e Fim, Fiom, Uilm convengono sull'importanza della formazione continua quale strumento fondamentale per la valorizzazione delle persone e per l'indispensabile incremento della competitività dell'impresa e la considerano, anche in virtù dell'introduzione del diritto soggettivo alla formazione continua di cui all'art. 27 della Disciplina Comune, un valore condiviso la cui realizzazione rappresenta un impegno partecipativo secondo quanto di seguito definito.
In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.
A tal fine le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo-argentiero, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
Con il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale previsti dalla legislazione vigente, viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" in sede nazionale e formata da 3 (tre) rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 (tre) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. La Commissione opera con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
f) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; a tal fine promuoverà, inoltre, iniziative di sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo della cultura del rispetto della dignità della donna.
La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti, almeno una volta all'anno, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e riferisce alle Parti.
In tema di molestie e violenze sul luogo di lavoro allo scopo di perseguire l'obiettivo di tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro quale luogo in cui ogni azione contraria deve essere considerata inaccettabile, le Parti richiamano l'accordo quadro Confindustria -Cgil, Cisl e Uil del 25/01/2016.
Le aziende sono tenute ad adottare la Dichiarazione di cui all'Allegato B dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 25 gennaio 2016.
7.1 Informazioni in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 46 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come modificato dalla Legge 172/2021, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese successivo a quello in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di Legge.
DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE SECONDA - DIRITTI SINDACALI
Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel rispetto e nella disciplina stabilite dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall'Accordo di categoria per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al presente contratto (allegato 7).
Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per Legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le Parti stipulanti si incontreranno per armonizzare e adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le o.s.l. stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita, possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla lettera a) punto 4 -Sezione Seconda del Testo Unico 10 gennaio 2014;
3) le o.s.l. stipulanti e/o la RSU nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2º, art. 35, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della Legge n. 300 del 1970 e dal punto 4, lettera c) , Sezione Seconda del Testo Unico 10 gennaio 2014.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e le relative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.
Art. 5 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all'art. 4, delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, a un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca che può pervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l'azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato all'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare conglobato di categoria in vigore nel mese di giugno di ciascun anno, per 13 mensilità all'anno.
Il contributo, così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di luglio salvo diversa esplicita indicazione delle Organizzazioni sindacali.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del CCNL che prevedano contributi sindacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta dei Sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda rimessa al medesimo sindacato.
L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già concordati, e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l'indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme.
Art. 7 - Affissione del contratto
Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.
DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE TERZA - SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Art. 1 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio, gravidanza e puerperio).
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno a essere mantenute ad personam.
Salve le decorrenze previste per singoli istituti il presente accordo decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2024.
Il CCNL 18 maggio 2017 ha operato in regime di ultrattività dal luglio 2020 fino alla data di stipula del presente accordo.
Il presente contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico del 10 gennaio 2014.
Il contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al comma 1º se non disdetto, almeno sei mesi prima della scadenza mediante PEC. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Dichiarazione tra le Parti
La durata del presente CCNL non costituisce regolamentazione della durata del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ai fini degli assetti della contrattazione collettiva.
Art. 3 - Procedura di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 4 - Procedura di rinnovo degli Accordi Aziendali
Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materia già definita in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese seguente alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 5 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalla Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti.
Art. 6 - Distribuzione del testo contrattuale
Le Aziende a partire dal mese di ottobre 2022 ed entro il mese di gennaio 2023 distribuiranno a ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato una copia del presente contratto collettivo di lavoro.
DISCIPLINA COMUNE - RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dalle norme di Legge vigenti, all'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia del contratto di assunzione;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la Disciplina Speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Inoltre all'atto dell'assunzione l'azienda consegnerà una scheda informativa di cui all'art. 44 della Disciplina Comune (previdenza complementare) contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione a Cometa.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, l'opportunità dell'inserimento dei lavoratori diversamente abili nelle proprie strutture, anche in regime di telelavoro ove compatibile, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a
CATEGORIE | DURATA ORDINARIA | DURATA RIDOTTA |
1ª, 2ª, 3ª | 1 mese e 1/2 | |
4ª, 5ª, 5ªS | 3 mesi | 2 mesi |
6ª, 7ª, 7ª Quadri | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al comma 2º, i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal comma 1º del presente articolo.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 della presente Disciplina Comune e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) scheda anagrafico-professionale o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale e nei limiti di cui all'art. 8 della Legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e/o di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.