S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 04/12/2023
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Testo consolidato del CCNL 04/12/2023
per le Collaborazioni coordinate e continuative delle Organizzazioni per la cooperazione allo sviluppo, l'aiuto umanitario e la solidarietà internazionale
Decorrenza: 01/01/2024
Scadenza: 31/12/2026
Roma, 04-12-2023
Tra
le OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014, rappresentate da
- AOI -Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale
- LINK 2007 - Cooperazione in Rete
di seguito denominate le OSC
e
le ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
- FeLSA CISL,
- NldiL CGIL,
- UILTemp,
di seguito denominate OO.SS.
e unitamente di seguito denominate "le Parti",
è stipulato il presente Accordo collettivo, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, co. 2, lett. A e nelle previsioni del D.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore.
a) Le OSC (organizzazioni della società civile), previste dalla Legge n. 125, art. 26, operano senza finalità di lucro nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. Le OSC sono attive in situazioni di gravi difficoltà con l'obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere e indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, advocacy e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell'integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato a migliorare la conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovendo i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e nazionali e, dall'altro, sollecitare in merito l'impegno personale e collettivo.
b) Le OSC sono inoltre impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.
c) Le OSC evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale e nazionale attraversi ormai da anni un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell'operatività e dell'esistenza stessa delle OSC.
d) Le Parti, riconoscono nella specificità del settore in cui operano le OSC la presenza di quelle particolari esigenze di carattere organizzativo per le quali si rende necessario adottare una specifica disciplina relativa ai trattamenti economici e normativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 81/2015;
e) Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente si applicheranno i CCNL di settore stipulati dalle associazioni datoriali e dei/delle lavoratori/lavoratrici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: prevalentemente "Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione", "Cooperative sociali", "Uneba", "Agidae".
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:
Art. 1 - Ambito di applicazione soggettivo
Il presente Accordo si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari AOI e Link 2007. L'adesione di altre OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.
Gli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare il presente accordo previa comunicazione alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.
Ai fini della propria efficacia, le norme del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli articoli come nel loro complesso, sono correlate ed inscindibili. Non ne è ammessa l'applicazione parziale.