S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 25/07/2007 si rinvia al CCNL "Alimentari - Industria" - Settore "Alimentari".
CCNL del 24/07/2003
OLIO E MARGARINA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24-07-2003
Lavoratori dipendenti dall'industria olearia e margariniera
Decorrenza: 01-06-2003 - 31-05-2007 parte normativa; 31-05-2005 parte economica
Addì, 24 Luglio 2003,
tra Associazione italiana dell'industria olearia, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'industria olearia e margariniera.
Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Osservatorio nazionale
L'ASSITOL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL confermano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi di settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si è determinata con l'unificazione dei mercati europei.
Nell'ottica indicata, l'ASSITOL e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, costituiscono un Osservatorio nazionale a carattere permanente finalizzato all'informazione e alla documentazione delle tendenze più significative e utili alle parti riguardanti il settore.
L'Osservatorio nasce con la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso i necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi saranno portati a conoscenza delle parti nelle diverse articolazioni per l'orientamento dei rispettivi comportamenti nonché essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti autorità.
In particolare, saranno oggetto di esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
- le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore e le relative ricadute sull'andamento produttivo del settore medesimo;
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti di tali prospettive sull'occupazione;
- l'andamento dell'occupazione del settore con particolare riferimento agli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali;
- l'andamento dell'occupazione giovanile del settore e in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
- la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le prospettive produttive del settore oleario e margariniero con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- l'andamento della contrattazione aziendale effettuata nel settore in coerenza con le indicazioni innovative del Protocollo del 23 luglio 1993, al fine di fornire alle parti elementi adeguati di analisi dei suoi effetti;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti;
- gli interventi in tema di formazione professionale con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere ai fondi di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- il grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione part-time e a termine;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori portatori di handicaps;
- analisi sulle linee di politica agroindustriale;
- sicurezza alimentare e valutazione dei rischi;
- andamento degli appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni;
- responsabilità sociale dell'impresa.
In sede di Osservatorio saranno altresì oggetto di esame le problematiche che, con riferimento alle diverse realtà territoriali, rivestono particolare importanza:
a) con riferimento alle aree regionali e alle aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale, saranno oggetto di esame:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo e regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- anche sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale, le azioni per collaborare con le parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello della specifica area;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all'utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
b) con riferimento alle aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende, saranno oggetto di esame:
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso, per classi di età e per tipologia di rapporto di lavoro;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro.
Le informazioni derivanti da tale esame saranno in ogni caso trasmesse alle articolazioni delle parti esistenti in sede territoriale.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i Sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.
Sezione ambiente e sicurezza
È costituita, nell'ambito dell'Osservatorio, un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle parti.
La Sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni generali.
A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti tra la Sezione dell'Osservatorio e le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge;
d) predisporre nell'ambito di vigenza del contratto linee-guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia;
e) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) esaminare le problematiche poste dal recepimento in Legge delle direttive comunitarie.
Le parti, ferme restando le tematiche sopra indicate, convengono sulla possibilità di ampliare il campo di intervento dell'Osservatorio qualora congiuntamente ne ravvisassero l'opportunità.
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, a far data dal 31 dicembre 1995, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati da ASSITOL e 6 designati dalle Segreterie nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL, e UILA-UIL) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge;
d) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
e) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
g) verificare, con riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
h) verificare i possibili interventi volti a sensibilizzare le aziende e i loro dipendenti affinché pongano la massima attenzione nel prevenire e contrastare comportamenti sistematici e protratti nel tempo eventualmente posti in essere a livello aziendale a danno della dignità dei lavoratori (cosiddetto "mobbing").
A livello aziendale, anche sulla base delle rilevazioni obbligatorie di cui all'art. 9 della Legge n. 125/1991, le indicazioni fornite dal Comitato paritetico nazionale saranno di volta in volta oggetto d'esame tra le Direzioni aziendali e le R.S.U.
* * *
Le Commissioni di cui al precedente punto 1 si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all'unanimità circa le metodologie di lavoro e per l'attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull'attività svolta, alle parti stipulanti il presente contratto collettivo.
Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio di settore, a FAI-CISL, FLAI-CGIL, e UILA-UIL nazionali, congiuntamente stipulanti, con l'assistenza della competente Organizzazione nazionale di categoria e delle competenti Organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali con loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentrazione produttiva che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime.
In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Stabilimenti con oltre 30 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 30 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di FAI-FLAI-UILA assistite dalla R.S.U.:
- gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche della organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e l'andamento complessivo degli orari;
- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative ed i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull'occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero degli addetti per sesso e fasce di età;
- le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l'andamento dell'occupazione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in particolare con la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
- gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli Organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull'andamento dell'azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
Stabilimenti con un numero di addetti compreso tra 10 e 30
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 30 verranno fornite annualmente per iscritto a FAI-FLAI-UILA e alle R.S.U. tramite l'Associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Il conteggio dei dipendenti ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'ultimo comma del presente articolo viene effettuato in base agli stessi criteri di cui all'art. 7 in materia di R.S.U.
Art. 3 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto, le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall'art. 3 forniranno alla R.S.U. o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le R.S.U. potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti dell'Osservatorio di cui all'art. 1 - l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficiente inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 40-ter del presente contratto;
e) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) di cui all'art. 62 del CCNL
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 45, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazione
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei turni normali di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende significative, forniranno, semestralmente, alle R.S.U. o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui all'art. 2.
I gruppi industriali e le aziende significative forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Capitolo II - ASSETTI CONTRATTUALI
Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993 e del 1º febbraio 1999 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate.
Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un livello di contrattazione aziendale.
Il contratto nazionale, secondo quanto previsto dal punto 2 del Capitolo 2 del Protocollo 23 luglio 1993, ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.
Il contratto nazionale ed il protocollo aggiuntivo relativo ai viaggiatori o piazzisti fissano l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempestica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale di cui all'articolo seguente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tale fine, anche attraverso il ricorso agli strumenti ed alle procedure di cui all'art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende, così come rappresentate dalle singole associazioni stipulanti, e/o esercenti le rispettive attività industriali qualunque sia la ragione sociale e l'inquadramento agli effetti previdenziali e/o fiscali.
Art. 6 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le R.S.U. di cui all'art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL
Contrattazione integrativa
Capitolo III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
La R.S.U. o il Comitato esecutivo della stessa è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al 4º comma dell'art. 5 e salvo quanto previsto a riguardo dall'allegato Protocollo per i viaggiatori o piazzisti.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL, UIL il 20 dicembre 1993, sulla base di quanto disposto sulla materia dall'accordo di settore 12 maggio 1994.
1. Costituzione della R.S.U.
La R.S.U. viene costituita, ad iniziativa delle Associazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i viaggiatori o piazzisti ed inclusi i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 368/2001.
La costituzione avverrà secondo la disciplina e le procedure di elezione previste nell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al 2º comma, punto 1, Parte prima e al punto 4, lett. b), Parte seconda, del richiamato accordo interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
2. Composizione della R.S.U.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti nell'unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993.
3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
In relazione a quanto previsto al 2º e 3º comma, punto 2, Parte prima dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica.
4. Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. - calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell'unità produttiva individuati secondo i criteri di cui al 1º comma del precedente punto 1, "Costituzione della R.S.U." è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
- 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la R.S.U., quest'ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio dei delegati di cui al CCNL 24 luglio 1990 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti R.S.A.
5. Durata e sostituzione nell'incarico
La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto:
- alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni;
- qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni previste dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e richiamate dall'ultimo capoverso del presente punto;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiori al 50 %; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, in base a quanto previsto dal secondo periodo del precedente punto 2, dalle Associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50 % degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al punto 4, Parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, Parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
7. Procedure per le elezioni
a) Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della R.S.U.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto riguarda la disciplina della elezione della R.S.U., si fa integrale rinvio a quanto previsto nella Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
b) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. a), i membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, Legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, Parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (vedasi art. 9 del presente CCNL).
Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla Legge a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferiti ai componenti le R.S.U. in forza all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
8. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
Nel caso in cui nell'unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell'anno ed ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.
Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell'unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10 % dei dipendenti a tempo indeterminato;
b) tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.
Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari ad 1 qualora il numero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a 2 sopra tale limite numerico.
I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le R.S.U. fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle R.S.U. secondo le indicazioni delle stesse.
Prima dichiarazione a verbale - Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dell'accordo di settore 12 maggio 1994.
Seconda dichiarazione a verbale - Le parti, in considerazione dei contenuti dell'accordo di settore 12 maggio 1994, convengono che il numero dei componenti della R.S.U. sancito nel precedente punto 4 non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all'accordo medesimo.
FAI, FLAI, UILA e ASSITOL si impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.
Dichiarazione congiunta - In caso di accordi interconfederali o di norme di Legge relativi alla materia, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno in sede nazionale per esaminare l'eventuale necessità di armonizzare e/o adeguare le normative contrattuali della categoria con tali nuove discipline.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 sarà esercitato ad istanza di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti o della R.S.U. o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2º comma dell'art. 35 della citata Legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive
I permessi sindacali retribuiti spettanti alla R.S.U., comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle R.S.A. dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così come individuati al punto 1, 1º periodo dell'accordo del settore 12 maggio 1994, nonché a decorrere dal 1º gennaio 2000 con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell'abrogato art. 1 della Legge n. 230/1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici), sono i seguenti:
- unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;
- unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;
- unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;
- unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per dipendente.
All'interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente, per la loro agibilità, per i membri dei Comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello aziendale alla data del 12 maggio 1994, verranno mantenute se derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto ai permessi previsti dall'art. 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali o nazionali è regolata dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il periodo di aspettativa sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del t.f.r. maturato all'inizio dell'aspettativa stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4º e 5º comma del codice civile.
Nota a verbale - Su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, durante i periodi di cui al 1º comma, potranno essere utilizzati continuativamente e fino a concorrenza i permessi di cui all'art. 9 del presente contratto.
La R.S.U. o il Comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti della R.S.U. o del Comitato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione aziendale.
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta.
Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nello 0,85 % sull'ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo, contingenza, scatti, premio di produzione mensile di cui al CCNL 24 luglio 1990.
A partire dal 1º gennaio 1981 per i viaggiatori o piazzisti il valore del contributo è fissato nello 0,85 % sui minimi, contingenza e scatti.
La delega dovrà contenere l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell'azienda sui conti correnti indicati dalle Federazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato, restando inteso che le variazioni rispetto agli elenchi dei lavoratori contribuenti saranno rese note nel mese successivo.
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti stipulanti ai lavoratori in forza alla data di distribuzione del testo a stampa
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Art. 14 - Affissione del contratto
Copia del presente contratto dovrà essere esposta in azienda in modo ben visibile.
Capitolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MERCATO DEL LAVORO
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti
L'assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle disposizioni di Legge in vigore.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla Legge e dai vigenti accordi interconfederali, anche al coniuge ed ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro presso la stessa azienda, sempreché detti congiunti abbiano l'idoneità e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovrà, a pena di decadenza, essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso, sempreché sia compatibile con le norme sul collocamento.
Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione scritta della tipologia del contratto di assunzione, della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata del periodo di prova, della qualifica e livello cui viene assegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico e di altri eventuali dati previsti da norme di Legge.
All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore: una copia del CCNL; la modulistica riguardante l'iscrizione ad Alifond (scheda informativa e modulo di adesione); i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996.
Con specifico riferimento ai lavoratori inquadrati come viaggiatori o piazzisti, dovranno anche essere precisati l'ampiezza del mandato conferito e della zona, nonché gli eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica.
Il viaggiatore o piazzista può, con il consenso scritto della ditta dalla quale dipende, trattare anche articoli per conto di altre ditte, previo opportuno accordo fra di esse.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
All'atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare i documenti richiesti dalle leggi in vigore.
La ditta potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es.: certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà notificare alla ditta la sua residenza ed il suo domicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni.
Nota a verbale - La disposizione di cui al 4º comma del presente articolo relativa alla distribuzione del CCNL si applica solo in caso di prima assunzione.
Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di Legge in vigore.
L'assunzione in servizio del lavoratore comporta l'effettuazione di un periodo di prova non superiore:
- a sei mesi per i lavoratori del livello 1º, 2º, 3º;
- a tre mesi per i lavoratori del livello 4º, 5º, 6º;
- a un mese per i lavoratori del livello 7º, 8º, 9º;
- a 12 giorni lavorativi per i lavoratori del livello 10º.
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 mesi a 2 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1 e 2 dell'art. 26:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici e gli operatori di vendita che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10, del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell'art. 10, del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
d) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
f) attività non programmabili e non ricomprese nell'attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
La percentuale di cui al 6º comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale.
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per li tramite della R.S.U., informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività.
Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale.
Ferie, 13 a e 14 a mensilità saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corrispondenti ai riposi di cui all'art. 33.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia si applica la specifica disciplina di cui alla prima nota a verbale dell'art. 47 del CCNL
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi già previste dall'art. 1, lett. a), della L. n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525/1963, hanno diritto di essere riassunti ai sensi dei commi 9 e 10, dell'art. 10, del D.Lgs. n. 368/2001 presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.
Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di un mese dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato.
In ogni caso la possibilità di accoglimento di tale richiesta viene meno entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al quart'ultimo comma, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.
Prima nota a verbale - Le parti confermano che le assunzioni effettuate ai sensi degli ultimi quattro commi del presente articolo non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di "quote di riserva" così come in passato previste dall'art. 25, commi 1 e 6, della Legge n. 223/1991.
Seconda nota a verbale - Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le parti, in sede aziendale, potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all'art. 1 del medesimo decreto.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale.
A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale.
Dichiarazione comune
Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale.
Art. 19 - Piccole aziende e attività stagionali
Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai, si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopradetti.
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell'intento di favorire l'occupazione e la flessibilità, le parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e del D.Lgs. n. 100/2001, si intende per part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL, che verrà regolato a far data dall'entrata in vigore del CCNL come segue.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 15 del presente contratto;
2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario.
La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere.
L'azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
c) studio connesso al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
All'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della normativa prevista dall'art 30 del CCNL, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000.
Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 61/2000, l'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla R.S.U. e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 31.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessino l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all'art. 31 del CCNL, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato.
Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l'assunzione a tempo determinato.
Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell'azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.
Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all'art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore.
Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale.
In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%.
Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all'anno di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato l'utilizzo delle prestazioni supplementari nell'anno di riferimento, il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell'anno.
Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima.
In relazione a quanto sopra le parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l'applicazione.
A) Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
L'assunzione in servizio dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a quattro settimane.
A decorrere dal 1º gennaio 1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9º, 8º, 7º, 6º, 5º, 4º.
La durata massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente di 18, 30, 36, 42, 45 e 48 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9º, 8º, 7º, 6º, 5º e 4º.
Alla scadenza di tali periodi gli apprendisti, ove confermati in servizio, saranno inquadrati nei livelli sopra citati.
Per i contratti instaurati dal 1º gennaio 1999 la retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sottoindicate percentuali dei predetti livelli ivi compresa l'indennità di contingenza e determinate con le progressioni di cui appresso:
- prima metà del periodo | 85 %; |
- seconda metà del periodo | 90 %. |
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100 % della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 % della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
Nota a verbale - Per quanto riguarda la contingenza, la percentuale viene conteggiata anche sulla contingenza di livello, restando inteso che eventuali differenze restano assorbite nella retribuzione complessiva.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano idonee al conseguimento della qualifica.
Dichiarazione a verbale - Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro sei mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare ed il profilo professionale da conseguire, fermo restando che il titolo di studio o l'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere riducono il periodo di formazione - di cui all'art. 16, Legge n. 196/1997 citata - di un terzo.
B) Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2 della Legge stessa, e cioè:
- "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- per la sostituzione di lavoratori assenti"; anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della L. n. 196/1997 citata:
1) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
3) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
4) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
5) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai numeri da 1) a 5) non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
In sede aziendale, verranno stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei del premio per obiettivi di cui all'art. 55 del CCNL
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dalla citata Legge n. 488/1999.
C) Contratti di formazione e lavoro
Ai fini delle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti di formazione e lavoro si precisa che:
- le professionalità inquadrate nelle categorie 1, 2, 3, 4 sono considerate "elevate";
- le professionalità inquadrate nelle categorie 5, 6, 7 sono considerate "intermedie";
- soltanto le professionalità inquadrate nelle categorie 8, 9 sono considerate "elementari".
Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e handicappati
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta le R.S.U. o il Comitato esecutivo delle stesse degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della R.S.U. o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla R.S.U. o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Ai lavoratori handicappati si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al 6º comma dell'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Art. 22 bis - Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Le parti si impegnano a rinegoziare le clausole contrattuali in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative.
Capitolo V - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 23 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
Ai quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento - aggiuntivo al t.f.r. - pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Ai quadri, in relazione alla rilevanza del ruolo svolto, in aggiunta alle informazioni di cui alla prima parte del contratto verranno fornite informazioni sulle linee-guida delle politiche che li riguardano, con particolare riferimento alle politiche retributive, ai criteri di gestione dei cosiddetti salari variabili, ai sistemi di valutazione e incentivazione e ai programmi di formazione ivi compresi i contenuti e le risorse relative.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Ai quadri, ai lavoratori con funzioni direttive nonché a coloro che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate.
Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui all'art. 19, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:
a) sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo - prestazioni espressamente richieste o, comunque, dettate da fattori esterni alla autonomia e discrezionalità di tali lavoratori - un riposo compensativo o un trattamento pari a 1/50 o a 1/25 di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata. Il trattamento di cui sopra assorbe o comunque non si cumula con quanto allo stesso titolo già concesso a livello individuale e/o concordato a livello aziendale;
b) sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite.
In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nel corso dell'anno, con esclusione dell'eventuale frazione inferiore a tale limite.
In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso né agli effetti del riproporzionamento delle 8 giornate, né agli effetti del computo delle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi diversi da quelli indicati al 1º comma della presente lett. b).
L'importo di cui al presente punto 7 sarà corrisposto alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui questa intervenga nel corso dell'anno, nel quale ultimo caso le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Chiarimento a verbale - In relazione a quanto previsto al punto 7, lett. b) del presente articolo, ai lavoratori ai quali è riconosciuto il pagamento delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione di orario si applica quanto disposto alla lett. G) dell'art. 30.
Dichiarazione congiunta - Fermo restando quanto previsto dal presente articolo le parti si danno atto che quadri dell'azienda, individuati dalla FAI-FLAI-UILA affiancheranno di volta in volta la R.S.U. nella sua funzione negoziale relativa alle materie interessanti i quadri.
Art. 24 - Viaggiatori o piazzisti
Il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
Si conferma la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977, richiamati in calce all'accordo di rinnovo 31 maggio 1980 del CCNL del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche intervenute, nello specifico Protocollo aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articoli Parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:
Capitolo | II | Art. 5 | Sistema contrattuale |
|
| Art. 6 | Contrattazione aziendale |
Capitolo | III | Art. 10 | Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali |
|
| Art. 11 | Affissioni [1] |
|
| Art. 12 | Versamento dei contributi sindacali |
|
| Art. 13 | Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa |
|
| Art. 14 | Affissione del contratto |
Capitolo | IV | Art. 15 | Assunzione - Precedenze - Documenti |
|
| Art. 16 | Donne, fanciulli e adolescenti |
|
| Art. 17 | Periodo di prova |
|
| Art. 18 | Disciplina del rapporto a tempo determinato |
|
| Art. 19 | Piccole aziende e attività stagionali [1] |
Capitolo | VI | Art. 27 | Passaggio di livello per mutamento di mansioni - Passaggi di qualifica |
|
| Art. 28 | Prevalenza di mansioni in caso di cumulo |
Capitolo | VII | Art. 33 | Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro |
|
| Art. 34 | Giorni festivi |
|
| Art. 35 | Ferie |
Capitolo | VIII | Art. 38 | Occupazione e orario di lavoro |
|
| Art. 39 | Sospensione del lavoro |
|
| Art. 42 | Servizio militare e Cooperazione internazionale - Volontariato |
|
| Art. 43 | Congedo matrimoniale |
|
| Art. 44 | Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami |
|
| Art. 46 | Tutela delle lavoratrici madri |
|
| Art. 49 | Visite mediche di controllo |
Capitolo | IX | Art. 51 | Minimi contrattuali |
|
| Art. 52 | Indennità di contingenza |
|
| Art. 53 | Scatti d'anzianità |
|
| Art. 60 | Trasferimenti [1] |
|
| Art. 61 | Reclami sulle retribuzioni - Trattenute per risarcimento danni [1] |
Capitolo | XI | Art. 66 | Regolamento aziendale e norme speciali |
|
| Art. 67 | Disciplina aziendale |
|
| Art. 68 | Provvedimenti disciplinari |
|
| Art. 69 | Ammonizione - Multa - Sospensione |
|
| Art. 70 | Licenziamento per cause disciplinari |
|
| Art. 71 | Visite di inventario e visite personali di controllo |
Capitolo | XII | Art. 73 | Trattamento di fine rapporto |
|
| Art. 74 | Previdenza complementare volontaria [1] |
|
| Art. 75 | Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti |
|
| Art. 76 | Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro |
|
| Art. 77 | Indennità in caso di morte |
|
| Art. 78 | Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda - Trasferimenti di azienda |
Capitolo | XIII | Art. 80 | Controversie individuali e plurime |
|
| Art. 81 | Controversie collettive |
|
| Art. 82 | Inscindibilità delle disposizioni contrattuali |
|
| Art. 83 | Trattamenti di miglior favore |
|
| Art. 84 | Sostituzione degli usi |
|
| Art. 85 | Norme generali |
|
| Art. 86 | Decorrenza, durata e procedure di rinnovo |
|
| Art. 87 | Disposizione finale |
Note:
1 A decorrere dal 6 luglio 1995.
a) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate. Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell'art. 26 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
Livello 9º
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono analogo grado di specializzazione.
Livello 10º
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono un analogo grado di qualificazione nonché quelli inquadrati nella cat. E in base al CCNL 17 aprile 1976.
b) Nel rispetto delle norme di Legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall'art. 30 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
Per i suddetti lavoratori le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono le 48 ore settimanali e con quote orarie maggiorate del 10% se comprese tra questo limite e le 60 ore settimanali.
Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali sono considerate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate delle percentuali per lavoro straordinario di cui all'art. 31. Resta fermo quanto previsto all'art. 30, lett. b), per il lavoro supplementare e straordinario.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13 a mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto compresa la indennità di contingenza.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Capitolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 26 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 10 livelli raggruppati in 5 aree professionali. L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento viene effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
Livello 1º
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.
Livello 2º
Declaratoria
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Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un'unità organizzativa di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Sono pertanto inquadrati in questo livello i lavoratori con professionalità superiore a quella emergente dai profili inseriti nel livello 3º.
Livello 3º
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili
- analista esperto di centro elettronico;
- responsabile di uno o più prodotti che in base alle politiche di marketing prestabilite cura lo studio dei prodotti affidatigli, analizza la situazione del mercato, ne valuta le potenzialità, gestisce lo sviluppo dei prodotti stessi e ne realizza le politiche di marketing specifiche;
- lavoratore preposto, nel campo dell'amministrazione, all'attività di un ufficio di cui cura la soluzione di problemi organizzativi, studia il perfezionamento e la semplificazione della procedura di lavoro e formula programmi operativi per l'attuazione delle incombenze di competenza;
- impiegato tecnico che sovraintende e controlla un reparto di produzione, cura la soluzione dei problemi tecnico-organizzativi del reparto stesso ed è responsabile verso il suo superiore diretto dei risultati produttivi del reparto affidatogli;
- impiegato che sovraintende e controlla un importante ufficio amministrativo, ne cura la soluzione dei problemi organizzativi ed è responsabile verso il suo superiore diretto dell'attuazione delle direttive inerenti al funzionamento ed alla semplificazione delle procedure dallo stesso stabilite;
- capo ufficio vendite;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio progettazioni;
- responsabile dell'organizzazione e realizzazione di ricerche di laboratorio;
- responsabile di importante reparto di produzione.
Livello 4º
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili
- tecnico responsabile in turno, nelle ore di assenza dei capi reparto, della conduzione e coordinamento delle lavorazioni e dei servizi nell'intera unità produttiva;
- tecnico di informatica che, partecipando all'analisi e su indicazione di massima dell'analista, sviluppa e redige programmi anche complessi curandone la esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative;
- tecnico che studia e sviluppa procedure relative ad apparecchiature, attrezzature, impianti o loro particolari, imposta le soluzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, definisce quote, tolleranze, materiali ed esegue il disegno complessivo;
- addetto alla gestione del rapporto con la clientela che ha elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità, nella determinazione delle condizioni di vendita;
- operatore di vendita assunto con l'incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela per la vendita dei prodotti per i quali ha avuto incarico e/o per svolgere attività) di promozione, di merchandising e di assistenza al punto di vendita.
Livello 5º
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni di concetto.
Profili
- impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell'ambito dei servizi, o, nei settori di produzione, dell'andamento delle lavorazioni;
- tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi metodi analitici;
- impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e/o industriale e/o nella amministrazione del personale;
- impiegato addetto alle trattative con i clienti e con i fornitori;
- ispettore alle vendite;
- programmatore su calcolatori elettronici;
- impiegato disegnatore progettista;
b) i lavoratori che, ai sensi delle norme contenute nell'art. 5 - Parte comune - del CCNL 10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella 1ª categoria delle "qualifiche speciali".
Vengono inoltre inseriti in questo livello i profili di seguito indicati:
- strumentista elettronico che sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) - o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per caratteristiche - opera per la individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione, sia all'atto dell'installazione), effettuando interventi che risultano risolutivi.
Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative;
- strumentista che opera sull'intera gamma delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) - o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché siano fra loro differenti per caratteristiche - per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto compresa la revisione e taratura dei singoli componenti (ad es.: trasduttori, amplificatori, filtri, oscillatori, ponti di vario tipo) i cui interventi risultano risolutivi;
- conduttore di impianti (quadrista), in possesso di diploma tecnico-professionale o preparazione equivalente, che rispondendo direttamente a livello di responsabile di reparto, opera indifferentemente su impianti notevolmente complessi, di caratteristiche produttive fra loro diverse, con compito di guida, coordinamento e controllo di altri operatori ed in grado di decidere interventi risolutivi in caso di anomalie;
- operatore che con ampia autonomia ed avvalendosi, se necessario, di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni ricevute, partecipando alla definizione o suggerendo le soluzioni più razionali ed efficaci in relazione ai problemi e alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti, eseguendo tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc.), partecipando alla scelta di materiali particolari, tecnologie e per le parti elettriche e strumentistiche;
- personale di manutenzione che, al massimo livello di autonomia operativa e decisionale, in assenza di livelli di coordinamento, opera in più specializzazioni manutentive fondamentali avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti ed effettua su macchinari, apparecchiature e strumenti ogni tipo di interventi risolutivi e tali da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche nelle discipline tecniche di competenza e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi produttivi;
- elettricista che provvede alla completa installazione, collaudo e messa a punto di nuovi impianti complessi con delibera funzionale degli stessi e realizza modifiche su indirizzi di massima;
- conduttore in assenza di livelli di coordinamento di centrale termoelettrica intesa come generatori di vapore con annesse turbine per la produzione di energia elettrica con potenzialità relativa tale da richiedere la patente di primo grado;
- impiegato che, rispondendo al responsabile della sicurezza, è addetto alla gestione e alla attuazione pratica della normativa sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro;
- capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione, manutenzione e controllo di qualità standard di più linee coordinandone gli addetti;
- conduttore di impianti e/o manutentore di base che, in possesso di diploma di scuola superiore o conoscenze tecniche equiparabili, conduce più settori di impianto anche di caratteristiche fra loro fondamentali diverse; coordina una o più persone, per l'esecuzione di attività routinarie ed extra routinarie, in caso di indisponibilità temporanea del responsabile in turno; interviene direttamente, avendone le competenze tecniche, sugli impianti a lui affidati, per svolgere operazioni di depannaggio anche complesse ed esegue l'addestramento e/o la formazione di personale neo assunto;
- responsabile del flusso materia prima e del processo di filtrazione in termini quali-quantitativi.
Livello 6º
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, con ampia autonomia ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, mansioni di natura tecnica e amministrativa, di notevole rilievo, variabilità e complessità con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento e all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili
- operatore esperto su calcolatore elettronico;
- disegnatore particolarista, che su istruzioni del progettista, provvede allo sviluppo grafico di particolari costruttivi di apparecchiature, tubazioni, carpenteria, fabbricati, fondazioni, cunicoli e alla stesura dei dettagli delle linee corredati di tutte le informazioni tecniche e di eventuali dati economici per la messa in opera;
- lavoratore addetto al centro elaborazione dati che provvede, in base a procedure standardizzate, alla raccolta e verifica del materiale in input, all'inoltro dello stesso alla sala operativa, al ricevimento dei documenti elaborati, alla verifica degli stessi ed al successivo inoltro agli utenti;
- segretaria steno-dattilografa con conoscenza di lingue estere - utilizzate con normale continuità nelle pratiche di ufficio e per fornire esaurienti risposte telefoniche - che redige autonomamente corrispondenza semplice, prospetti su indicazioni di massima reperendo ed elaborando opportunamente i dati, tiene aggiornata l'agenda degli impegni, provvede - in collegamento con gli enti preposti - all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
b) i lavoratori che in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di notevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili
- meccanico aggiustatore che opera sull'intera gamma delle macchine complesse (o in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative (ad esempio: turbine ad elevata potenza, compressori rotativi di elevata potenza e alto numero di giri, compressori alternativi a più stadi per elevate pressioni, centrifughe classificatrici, ecc.) per l'individuazione e la eliminazione di qualsiasi guasto e per la revisione generale, i cui interventi risultano risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima;
- operatore tecnico alla ricerca che con iniziativa personale, svolge mansioni di livello superiore rispetto a quelle di tipo specialistico a carattere prevalentemente esecutivo.
Le mansioni sono caratterizzate dallo svolgimento di attività specialistiche polivalenti, con l'applicazione di tecniche e metodologie diversificate e dalla conoscenza critica dei metodi e delle tecniche;
- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente ai responsabili di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti di cui al profilo del livello 7º operando su due o più impianti complessi, di caratteristiche tra loro fondamentalmente diverse;
- elettricista che opera sull'intera gamma degli impianti complessi (o in mancanza, sulle pluralità di quelli esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzati da condizioni funzionali particolarmente impegnative (circuiti che elaborano in forma complessa molte variabili) per l'eliminazione di qualsiasi guasto, i cui interventi risultano risolutivi;
- elettrostrumentista che opera su catene di regolazione combinate (elettriche, elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche, ecc.), individua i guasti e provvede alla loro eliminazione, compresa la revisione, la taratura e la messa in servizio dell'intera catena;
- personale che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua operazioni di assistenza tecnica presso la clientela su macchine ed apparecchiature commercializzate o concesse in comodato dall'azienda individuando i guasti, effettuando riparazioni (in officina o sul posto) meccaniche ed elettrico/elettroniche con regolazioni e messe a punto complesse;
- personale di manutenzione che, in condizioni di autonomia esecutiva effettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni, sull'intera gamma dei relativi macchinari;
- capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione, manutenzione e controllo di qualità standard di una sola linea coordinandone gli addetti.
Livello 7º
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che con specifica collaborazione in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, svolgono attività d'ordine delicate e complesse, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione richiede notevoli conoscenze professionali specifiche accompagnate da prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione.
Profili:
- segretaria che organizza archivi e schedari, provvede al reperimento ed elaborazione dei dati per l'aggiornamento di evidenze o per la stesura di prospetti, provvede, in collaborazione con gli enti preposti, alla organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
- lavoratore che effettua analisi chimiche o biologiche complesse o adotta tecnologie similari di laboratorio chimico o biologico, con completa elaborazione dei dati relativi e valutazione critica sia degli stessi che della metodica impiegata;
b) i lavoratori che, ai sensi delle norme contenute nell'art. 5 - Parte comune - del CCNL 10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella IIª categoria delle "qualifiche speciali";
c) i lavoratori che, svolgendo normalmente le loro mansioni in condizioni di autonomia, compiono operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza di lavoro.
Profili
- conduttore d'impianto (quadrista) che, operando in condizioni di autonomia e su tutte le fasi di un processo nella sala quadri di un importante impianto di produzione continua caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e semiautomatica, esegue i controlli e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati;
- meccanico aggiustatore che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua la revisione di macchine complesse e delicate (ad esempio: turbine, compressori rotativi ed alternativi, pompe centrifughe pluristadio, pompe alternative a più pistoni, riduttori epicicloidali e moltiplicatori, circuiti frigoriferi, ecc.) intervenendo sugli organi fondamentali delle stesse (manovellismi, tenute, rotori, cuscinetti, ecc.), identifica i guasti e le loro cause, provvede allo smontaggio di parti e gruppi, definisce autonomamente il tipo di intervento necessario, provvede al rimontaggio eseguendo lavori di alta precisione e che necessitano di aggiustamenti particolari, tarature, giochi e tolleranze strette;
- strumentista che, in condizioni di autonomia esegue interventi di manutenzione, riparazione, taratura e messa a punto su strumentazione elettronica e su catene di regolazione elettroniche, in laboratorio e presso i reparti.
Per tali interventi si richiede la completa conoscenza della funzionalità della strumentazione elettronica, di misure elettroniche e dei principi di regolazione automatica;
- elettricista che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate su impianti ed apparecchiature complesse, conoscendone il funzionamento ed interpretando, ove richiesto, schemi complessi e funzionali;
- personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento, effettua inoltre, analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di manutenzione;
- conduttore di impianti (quadrista) che opera in condizioni di autonomia esecutiva in tutte le fasi del processo produttivo di un grande impianto con tecnologie avanzate;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, opera su impianti di confezionamento complessi e di grande dimensione, ne assicura il funzionale andamento, correggendo le eventuali irregolarità, provvede alle relative verifiche ed effettua le necessarie annotazioni per garantire la qualità assegnata di produzione e sia in grado di compiere sull'intera linea, in condizioni di autonomia, piccoli interventi meccanici di ripristino atti a garantire la regolarità di funzionamento;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, esegue fuori sede lavori di notevoli difficoltà per la installazione, l'avviamento e la manutenzione di impianti e/o apparecchiature interpretando disegni di insieme di dettagli di macchinari, apparecchi e tubazioni di qualsiasi materiale e dimensione, predispondendo gli opportuni mezzi di esecuzione;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, è in grado di operare su tutte le macchine di una linea di confezionamento, i cui componenti costituiscono il "team" di riferimento con obiettivi assegnati e condivisi, e di attivarsi in modo autonomo per l'individuazione e risoluzione di problemi contingenti tramite un coordinamento tecnico-professionale dei componenti il "team".
Livello 8º
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
a) lavoratori che svolgono mansioni di ordine sia tecnico che amministrativo la cui esecuzione richiede una adeguata preparazione professionale ed esperienza di lavoro specifica.
Profili
- addetto di segreteria che svolge le proprie mansioni in condizioni di autonomia esecutiva servendosi di diverse apparecchiature e sistemi elettronici (videoscrittura, centralino elettronico, archivio elettronico, ecc.) che richiedono particolari modalità operative, con adeguate conoscenze teoriche;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva e operando su apparecchiature multilinee riceve, trasmette e smista le comunicazioni telefoniche e telegrafiche in arrivo e in partenza, anche internazionali, effettuando le relative registrazioni;
- lavoratore che, operando in condizioni di autonomia esecutiva e con il supporto di apparecchiature elettroniche, rileva, ordina, controlla, confronta, trascrive e totalizza dati anche diversi elaborando situazioni riepilogative ed effettuando imputazioni di conto;
- operatore su calcolatori elettronici;
- telescriventista stenografo;
- operatore di macchine elettro-contabili;
b) lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, nell'ambito della propria mansione, compiono lavori e operazioni di notevole difficoltà, la cui esecuzione richiede particolare capacità specifica, sia tecnica che pratica, acquisita anche con adeguato tirocinio o adeguata conoscenza pratica.
Profili
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, opera su impianti di produzione con differenti caratteristiche, ne assicura il funzionale andamento produttivo correggendo le eventuali irregolarità, conduce l'intero ciclo di lavorazione, provvede alla relativa verifica, effettua le necessarie annotazioni al fine di garantire la qualità assegnata di produzione;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, opera su impianti di preparazione, estrazione o raffineria di olii, utilizza diverse apparecchiature e sistemi di controllo elettronico, che richiedono adeguate conoscenze teoriche;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, opera su impianti di confezionamento complessi e di grandi dimensioni, ne assicura il funzionale andamento, correggendo le eventuali irregolarità, provvede alle relative verifiche ed effettua le necessarie annotazioni per garantire la qualità assegnata di produzione;
- lavoratore addetto alla conduzione di una linea di lavorazione che controlla il regolare funzionamento delle macchine a monte ed a valle della linea stessa, e ne richiede gli eventuali interventi, manutentivi ed organizzativi, più urgenti;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva, provvede al funzionamento degli impianti ecologici controllando i dispositivi di segnalazione e riferendo eventuali anomalie al responsabile, preleva i campioni destinati al controllo, prepara le soluzioni dei reattivi che intervengono nel processo di depurazione, provvede alle annotazioni previste e cura l'efficienza dei componenti del sistema;
- lavoratore che, in condizioni di autonomia, utilizza correntemente attrezzature complementari quali ad esempio cannello ossiacetilenico e/o in forma prevalente, carrelli elevatori.
Livello 9º
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
a1) Addetti alle mansioni semplici di ufficio:
- stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla perforazione e/o verifica schede meccanografiche;
- addetti al controllo documenti contabili relativi a movimento materiale;
- addetti al controllo fatture;
a2) lavoratori come alla precedente lett. a1) con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Profili
- dattilografi;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
b) lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:
- personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne sia affidata la conduzione;
- addetti alla conduzione o addetti ad apparecchi o macchinari comuni di demargarinazione, frazionamento, decolorazione, scissione, celle elettrolitiche e presse continue o automatiche ecc., quando gli sia affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono;
- coadiutori di prima categoria con responsabilità di singole operazioni afferenti agli impianti;
- conduttori di impianti di disoleazione di sanse vergini di oliva;
- operaio che compie direttamente l'insieme delle operazioni richieste per assicurare l'andamento di un impianto non complesso mediante controlli e regolazioni dirette o su quadri centralizzati, ed in particolare controlla la marcia dell'impianto stesso osservando sull'apposita strumentazione i dati relativi ai parametri di marcia (portata, temperatura, pressione), esegue le opportune regolazioni per la correzione di eventuali anomalie;
- addetto al campionamento manuale o meccanico dei semi oleosi e alla determinazione elementare delle loro caratteristiche.
Livello 10º
- Impiegati d'ordine di prima assunzione con passaggio al livello superiore dopo un periodo di sei mesi;
- lavoratori addetti alla produzione di prima assunzione a tempo indeterminato con passaggio al livello superiore dopo un periodo di sei mesi;
- addetti a lavori di carico e scarico, generici di pulizia e lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica;
- addetti alla produzione e al servizio assunti a tempo indeterminato per le campagne stagionali con passaggio al livello superiore dopo un periodo di lavoro effettivo di 8 mesi presso la stessa unità produttiva, da realizzare anche con riferimento a più campagne.
Premesso che:
- i concetti di valorizzazione della professionalità in termini di polivalenza, autonomia, vanno colti mediante i correttivi apportati alla struttura classificatoria;
- i miglioramenti classificatori che non siano di mero aggiustamento parametrale devono avere un corrispettivo per le aziende in termini di produttività tecnico-economica:
a) la pratica realizzazione del nuovo inquadramento in azienda per il personale che già svolge le mansioni meglio inquadrate è un fatto automatico con lo strumento delle declaratorie e dei profili;
b) dove non esistano già le figure professionali di cui ai livelli 6º e 5º l'azienda, sempre che queste figure siano compatibili con la tecnologia aziendale e compensate da produttività ricercherà le modifiche nella distribuzione delle mansioni funzionali alla realizzazione di tali figure, passando anche attraverso addestramento e fasi sperimentali reversibili;
c) i programmi di addestramento relativi vanno portati a conoscenza delle R.S.U.;
d) l'attuazione delle fasi di sperimentazione reversibile per la realizzazione, in caso di esito positivo della stessa, delle professionalità indicate dalle declaratorie dei livelli 6º e 5º può avvenire anche attraverso forme di lavoro di gruppo che risultino volte allo sviluppo della produttività tecnico-economica dell'azienda e compatibili con l'assetto organizzativo della stessa;
e) qualora, per effetto di innovazioni tecnologiche o di riorganizzazioni produttive, si realizzassero nuove figure professionali, queste saranno inquadrate per analogia al livello aziendale nella nuova struttura classificatoria attraverso lo strumento delle declaratorie e dei profili e potranno anche essere esplicitate con i relativi profili.
In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto, in appositi incontri a livello nazionale le parti verificheranno, in relazione alla loro valenza generale o settoriale, l'opportunità di un inserimento nei livelli del futuro CCNL
* * *
Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985, la distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria unica e la distinzione per qualifiche è dato dalle seguenti aree professionali:
Area 1 a : Livello 1º, 2º, 3º
Tale area è costituita da lavoratori svolgenti funzioni direttive e/o specialistiche di ampia responsabilità o rilevante importanza per l'impresa.
Vi appartengono quadri e impiegati direttivi o assimilati.
Area 2 a : Livello 4º
Tale area è costituita da lavoratori altamente qualificati con mansioni di concetto richiedenti notevole competenza e autonomia professionale nell'ambito delle proprie funzioni.
Area 3 a : Livello 5º, 6º
Tale area è costituita dagli impiegati con mansioni di concetto comportanti ampia autonomia, dalle qualifiche speciali di equivalenti professionalità nonché dagli operai in possesso di elevata specializzazione professionale.
Area 4 a : Livello 7º, 8º
Tale area è costituita dagli impiegati d'ordine svolgenti attività delicate e complesse, dalle qualifiche speciali con compiti di guida e controllo di operai che effettuano lavori richiedenti generiche conoscenze; dagli operai specializzati svolgenti lavori di significativa delicatezza e complessità.
Area 5 a : Livello 9º, 10º
Tale area è costituita dagli impiegati d'ordine e da operai che svolgono lavori qualificati e di semplice esecuzione.
Inoltre, il collegamento fra l'inquadramento per qualifica ed il relativo trattamento normativo è il seguente:
Gruppo 1)
- Qualifica di quadro: Livello 1º, 2º.
Gruppo 2)
- Qualifica impiegatizia: Livello 3º, 4º, 5ºa), 6ºa), 7ºa), 8ºa), 9ºa), 10ºa).
Gruppo 3)
- Qualifica speciale: Livello 5ºb), 7ºb).
Gruppo 4)
- Qualifica operaia: Livello 5ºc), 6ºb), 7ºc), 8ºb), 9ºb), 10ºb).
Note a verbale - Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 190/1985, le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.
In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori inquadrati nei livelli 1º e 2º di cui all'art. 26.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui agli artt. 23 e 26 del presente CCNL si è data attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.
Con riferimento all'inquadramento degli operatori di vendita nei relativi livelli 4º e 6º le parti concordano che i compiti definiti nei profili non dovranno comportare aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovranno essere motivati da reali esigenze tecniche e commerciali della distribuzione.
Per il livello 6º l'assegnazione dei compiti alternativi e/o complementari si ritiene temporanea.
Nel caso in cui la mansione complementare e/o alternativa venga espletata per un periodo superiore ai 3 mesi si avrà il passaggio automatico al livello superiore.
Sono applicate agli operatori di vendita le norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Nota - Norme contenute nell'art. 5 del CCNL 10 aprile 1970 per la classificazione degli appartenenti alle qualifiche speciali:
Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolar rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
Criteri per l'assegnazione alle categorie
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due categorie.
Appartengono alla 1 a categoria i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specifiche nella precedente parte a) comporti:
- per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza o per la loro natura o per la loro difficoltà o delicatezza;
- per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenze o responsabilità e fiducia.
Appartengono alla 2 a categoria tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
A titolo di esempio appartengono alla 1 a categoria:
- capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olii di sansa o da semi oleosi con solventi;
- capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olio da semi oleosi mediante pressione;
- capi operai preposti al complesso delle varie fasi della raffinazione olii;
- capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di margarina;
- capi operai preposti alla officina meccanica ove la stessa abbia una attrezzatura di mezzi di personale tale da consentire uno sviluppato servizio di manutenzione e riparazione.
A titolo di esempio appartengono alla 2 a categoria:
- capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti spremitura semi oleosi, estrazione a benzina e raffineria;
- capo degli operai addetti al magazzino olii incaricato anche delle operazioni di miscele e filtrazioni;
- capo guardiano, capo fattorino;
- analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative.
L'applicazione delle suddette esemplificazioni nelle piccole aziende del settore potrà tener conto delle particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, per cui le attribuzioni distintamente previste nelle esemplificazioni di che trattasi, potranno risultare variamente accentrate.
Le parti convengono di riattivare nel corrente anno l'Osservatorio sulla classificazione al fine di proseguire l'esame dell'assetto classificatorio del settore oleario e margariniero in collegamento con l'iter e gli esiti dei lavori del gruppo di lavoro sul sistema di inquadramento professionale costituito con l'accordo di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare del 14 luglio 2003.
Art. 27 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni - Passaggi di qualifica
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di livello 1º e di livello 2º di due mesi nel disimpegno di quelle di 3º di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 9 mesi per il passaggio al livello 1º, di sei mesi per il passaggio al livello 2º, di quattro mesi per il passaggio al 3º e di tre mesi per gli altri.
Il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a mansioni di livello inferiore conserverà la retribuzione del livello al quale appartiene.
Il passaggio di qualifica non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
a) Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, per il 50% della sua entità, agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti del trattamento di malattia e infortunio.
b) Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di passaggio alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti del trattamento di malattia e infortunio.
c) Nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia l'anzianità per il servizio prestato nella qualifica speciale è considerata utile nella misura del 100% della sua entità agli effetti della determinazione del trattamento di ferie, di malattia e di infortunio e del trattamento di preavviso.
Per tutti gli istituti sopra evidenziati, nel caso di passaggio a impiegato di un appartenente alla qualifica speciale, già proveniente dalla qualifica operaia, dovrà essere applicato quanto previsto al punto b) per gli anni trascorsi nella qualifica operaia.
Chiarimento a verbale - Agli effetti delle ferie si chiarisce che il computo al 50% dell'anzianità di servizio non può comportare una misura di ferie inferiore a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base all'anzianità complessiva qualora fosse rimasto nella qualifica di provenienza.
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Al lavoratore che esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi viene riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate alla occorrenza da iniziative di formazione.
Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le R.S.U.
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con le R.S.U. assistito dai componenti del gruppo interessato alla sperimentazione.
Al fine di migliorare gli attuali modelli organizzativi, potranno essere individuate nuove figure professionali i cui contenuti saranno allargati in un ambito di polivalenza e polifunzionalità volte ad un recupero della produttività e ad un accrescimento professionale delle risorse umane nell'ambito delle mansioni diverse.
Le parti dichiarano altresì che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza.
Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della Legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionali femminili anche attraverso la promozione di azioni positive.
Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali degli operatori di vendita e al miglioramento della produttività del lavoro.
Conseguentemente le aziende, nell'intento di perseguire le predette comuni finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno iniziative specifiche di addestramento volte a sviluppare le capacità professionali loro peculiari, e a far acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla vendita.
Le parti, riconoscendo altresì l'esigenza di perseguire il costante miglioramento della produttività e della efficienza del lavoro, tanto mediante l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati ed idonei a supportare anche l'attività del venditore, quanto attraverso la ricerca e l'adozione di tecniche inerenti la vendita aggiornate all'evoluzione del sistema distributivo, esamineranno durante la vigenza del presente CCNL, la possibilità di rendere la figura degli operatori di vendita più adeguata alle finalità e, conseguentemente, l'opportunità di introdurre corrispondenti modifiche nel futuro CCNL
Art. 29 - Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche del personale e per migliorare il suo rendimento nella produzione.
Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di Legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni di orario previste al successivo art. 33.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri, non discontinui, è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A. In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
B. a) È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di Legge.
b) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o spedizioni dei prodotti via mare, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di Legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla R.S.U. i dati consuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto b).
Entro la fine del primo trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali verificheranno con le rispettive R.S.U. la distribuzione dell'orario annuo, con la indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle ex festività e delle altre riduzioni di orario.
Le aziende verificheranno altresì con le R.S.U. gli eventuali scostamenti rispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.
C. Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL o l'adozione di orari normali di lavoro diversi. In tal caso, fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi, le aziende contratteranno con le R.S.U. la programmazione dell'utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 33.
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1º luglio 2003 e previa contrattazione con la R.S.U., essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore, per anno solare o per esercizio.
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
A tal fine le aziende potranno definire un calendario di lavoro e attuare, previa contrattazione con le R.S.U. delle modalità attuative, programmi con settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario di lavoro normale in atto nella azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto orario, ferme restando le vigenti normative di Legge in materia di orario di lavoro.
Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle R.S.U. e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.
La modulazione dell'orario attraverso regimi pluriperiodali è intesa a correlare le esigenze di produttività e di competitività delle imprese con quelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato e tempo disponibile.
D. L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali sarà pari a 234,5 giornate lavorative annue dal 1º gennaio 1991 e a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1º gennaio 1992.
Per i turnisti 3 x 7 dal 1º gennaio 2005, l'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua.
La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 5,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia il godimento di tre settimane "pro-capite" di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
E. L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di Legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
F. Nel caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui alla precedente lett. C, non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre l'orario normale settimanale. Comunque, in tali circostanze per i lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 20% di cui all'art. 31, punto 9) del presente contratto.
G. A decorrere dal 1º aprile 1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 25 comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario di cui all'art. 33), per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla Legge.
In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensioni a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 25) e le 120 ore indicate al comma precedente si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12esimo per mese di lavoro.
H. È considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'art. 26 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4), dell'art. 26 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.
Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, 2º comma, del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al 1º comma dell'art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al 2º comma della disposizione sopra citata.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 34. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della Legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4º giorno antecedente a quello predeterminato per il giorno stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.
I. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B, lett. c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Chiarimento a verbale - Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui all'art. 31 del presente contratto.
L'orario settimanale di cui al 2º comma del presente articolo è realizzato attraverso l'assorbimento dalla riduzione di orario di cui alla lett. a) dell'art. 33. La residua quota di riduzione sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
A livello aziendale potranno essere realizzate per periodi determinati nel corso dell'anno, in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive e di mercato da verificare con le R.S.U., e ferma restando l'esigenza di garantire flessibilità operativa, ottimale utilizzo delle risorse umane e delle capacità degli impianti, riduzioni dell'orario attraverso l'utilizzo dei riposi di cui alla lett. a) dell'art. 33 ed, eventualmente, delle festività abolite.
Per i lavoratori che prestano l'orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto.
La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Ai fini del computo delle ore di effettiva presenza di cui al punto G) del presente articolo, non verranno considerate le ore di lavoro eccedenti l'orario normale ove le stesse non siano recuperate.
Art. 30 bis - Regolamentazione orario di lavoro
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e delle materie prime le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l'opportunità di crescita ed affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 30 e 30-ter.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall'art. 30 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore).
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale.
Art. 30 ter - Durata prestazione lavorativa
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario (di cui al comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003), la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tali livelli.
Nota a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di durata massima dell'orario di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
Dichiarazione congiunta - Le parti, avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del D.Lgs. n. 66/2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo affida alla contrattazione collettiva.
Dichiarazione delle parti stipulanti - Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nell'art. 2 del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriore rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 30.
Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
In situazioni di esubero di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, in particolare modo nel Mezzogiorno, potrà essere verificata, anche alla luce delle opportune modifiche legislative, la possibilità di ricorso alla Cassa integrazioni guadagni speciali con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive, che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazione delle parti in materia di orario di lavoro - Le parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quando non sono in condizioni di ricevere dai trattamenti di Legge una risposta adeguata.
A tal fine 1e parti, ferma restando l'utilizzabilità in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di Legge in materia di contratti di solidarietà (n. 863/1984 e n. 236/1993), Cassa integrazione guadagni e mobilità (n. 223/1991), contratti part-time (n. 863/1984) e altri successivi provvedimenti, indicano alle Direzioni e alle R.S.U. delle imprese strumenti e percorsi che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese stesse, possano adeguatamente rispondere agli obiettivi strategici prima indicati:
1) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e della prestazione annua
In rapporto all'entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le R.S.U. potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti all'art. 33 del contratto;
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non godute;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane.
2) Nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà
L'eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla Legge attutisce l'onere economico per i lavoratori.
Dichiarazione congiunta - Le parti, avendo tenuto conto, in occasione del presente rinnovo, della sopravvenienza del D.Lgs. n. 66/2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo affida alla contrattazione collettiva.
Art. 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali | 20% |
2) Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) diurno feriale: |
|
- per la 1 a ora | 25% |
- ore successive | 35% |
3) Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi | 50% |
4) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: |
|
- lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 26 | 30% |
- lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell'art. 26 | 50% |
5) Lavoro effettuato in turni avvicendati: |
|
a) turni diurni | 4% |
b) turno notturno: | 31% |
- dal 1º gennaio 1991 | 32,5% |
- dal 1º gennaio 1992 | 34% |
c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo intendendosi come tali quelle che si svolgono su tre turni avvicendati nell'intero arco settimanale di 7 giorni | 43% |
- dal 1º gennaio 1991 | 44,5% |
- dal 1º gennaio 1992 | 46% |
6) Lavoro domenicale con riposo compensativo | 25% |
- a decorrere dal 1º gennaio 1991 | 30% |
7) Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) festivo | 70% |
8) Lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore) (compreso e non compreso in turni avvicendati): |
|
-- 1 a ora | 60% |
- ore successive | 75% |
9) Lavoro prestato in caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui alle lett. C e F dell'art. 30: |
|
a) oltre l'8 a giornaliera | 20% |
b) nella giornata di sabato | 20% |
10) Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) | 30% |
Per le ore di lavoro prestate nei giorni di domenica o, per gli addetti a lavori in turni, nei giorni di riposo compensativo che superano l'orario settimanale di 48 ore e di 60 ore per i discontinui sarà applicata la maggiorazione del 70%.
Eccettuati i casi di recupero di godimento dei riposi compensativi previsti dalla lett. B.c) dell'art. 30, per il lavoro straordinario e festivo competono, per le ore di lavoro prestate e in aggiunta alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote della retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Tali percentuali vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 30 calcolate secondo i criteri previsti dall'art. 50. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla Legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 10), le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto 3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono eventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale - Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei due soli turni diurni.
Come previsto dalla relativa Legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla Legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di Legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Art. 33 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 6 ex festività e ciò tenendo anche conto di quanto stabilito nel "Chiarimento a verbale" di cui all'art. 35.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semi-continue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d'anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2 x 5 e 2 x 6:
- 40 ore ex accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
- 20 ore ex CCNL 6 dicembre 1986.
Inoltre ai suddetti lavoratori saranno riconosciute ulteriori 8 ore a far data dal 1º gennaio 1991;
b) lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6:
- 40 ore ex accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
- 24 ore ex CCNL 6 dicembre 1986.
Inoltre ai suddetti lavoratori saranno riconosciute ulteriori 12 ore complessive di riduzioni così scaglionate: 8 ore a far data dal 1º gennaio 1991; 4 ore a far data dal 1º gennaio 1992.
Per quanto riguarda la riduzione di orario spettante ai lavoratori giornalieri la cui prestazione normale è fissata in 39 ore settimanali si fa riferimento a quanto previsto nel "Chiarimento a verbale" di cui all'art. 30.
I riposi e le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.
Nota a verbale - Per i lavoratori del comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), le giornate di riposo a fronte delle ex festività sono 4.
Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori e piazzisti, l'utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile e del 1º maggio;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania (6 gennaio);
3) Festa della Repubblica (2 giugno);
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1º novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) S. Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
9) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
10) il giorno successivo alla Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di Legge; comunque l'effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 57.
Qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all'addetto al turno 2 x 5 o 2 x 6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all'art. 50.
In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lett. b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Nota a verbale - Per i lavoratori del comune di Roma è considerato giorno festivo anche il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati.
Ai lavoratori assunti dal 1º gennaio 2001 viene riconosciuto un periodo di ferie di 4 settimane e 1 giorno con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio.
I lavoratori assunti precedentemente al 1º gennaio 2001 continueranno a beneficiare del trattamento di miglior favore previsto dal CCNL 1º febbraio 1999.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lett. c) dell'art. 30 le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell'art. 32 che cadono in tale periodo, con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni, non sono computabili agli effetti delle ferie mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 9.
La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda è tenuta a riconoscergli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 59.
Chiarimento a verbale - I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lett. b) e c) dell'art. 32 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.
Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente CCNL 12 dicembre 1969 (art. 11, Parte operai; art. 4, qualifiche speciali; art. 10, Parte impiegati).
Dichiarazione a verbale - Le parti, premesso che con il rinnovo del CCNL del 24 luglio 1990 hanno ulteriormente ridotto le differenze esistenti in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai gruppi 1, 2 e 3 dell'art. 26, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire dalla maturazione del 18º anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni prevista dal precedente CCNL
Il diritto di godimento del giorno di ferie aggiuntivo previsto con decorrenza 1º luglio 1990 è riconosciuto a partire dal 1º settembre 1990.
Dichiarazione comune - Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.
Capitolo VIII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DEL LAVORO - DIRITTI E TUTELE
Art. 36 - Interruzione del lavoro
In caso d'interruzione di breve durata dovuta a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 50 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Dichiarazione - Quanto sopra non preclude il ricorso dell'azienda all'intervento C.i.g., ai sensi delle leggi vigenti.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro
La parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quanti non sono in condizione di ricevere dai trattamenti di Legge una risposta adeguata.
Resta ferma l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di Legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (Legge 23 luglio 1991, n. 223, specificatamente artt. 1, 4 e 24, e Legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (Legge 19 dicembre 1984, n. 863, e Legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi.
Le parti concordano che la quota a carico della Cassa integrazione guadagni sarà anticipata dall'azienda qualora la prevista autorizzazione non pervenga in tempo utile per la liquidazione delle paghe mensili.
Per la vigenza del CCNL 5 giugno 1999, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, sia opportuno individuare misure tese a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
Nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di Legge per affrontare le situazioni di cui sopra, saranno esaminate, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle singole imprese, e ferma restando l'autonomia delle parti a livello aziendale nel valutarne la praticabilità, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d'orario annuo, nonché i riposi per ex festività di cui all'art. 32 ed i residui delle giornate di ferie di cui all'art. 35, la fruizione delle festività cadenti di domenica e riposi a fronte del pagamento della ex festività del 4 novembre.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati di tali misure, attuate in relazione alle occorrenze di cui al 1º comma e per i tempi necessari al superamento di tali situazioni, del loro grado di diffusione e delle conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un consolidamento delle disposizioni di cui al comma precedente con il successivo contratto collettivo di categoria.
Art. 39 - Sospensione del lavoro
La sospensione per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Art. 40 - Permessi di entrata in azienda
A meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'azienda se non è autorizzato dalla Direzione.
Art. 40 bis - Permessi per eventi e cause particolari
In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per usufruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 40 ter - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari
A) Congedi parentali
Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi.
Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e/o frazionato non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto ha preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1, della Legge n. 53/2000.
B) Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato.
Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
C) Congedi per la formazione
Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico-organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare l'uno % del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
D) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del citato regolamento d'attuazione.
L'azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
Nel caso di rapporti a tempo determinato l'azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 40-bis per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all'azienda non inferiore a 7 giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente punto D) il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Dichiarazione comune - Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale.
Art. 41 - Permessi - Aspettativa - Assenze
a) Permessi non retribuiti
Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per le sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico:
- familiari portatori di handicap;
- figli di età inferiore a sei anni.
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo.
b) Permessi parzialmente retribuiti
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
- familiari a carico portatori di handicap;
- familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
- necessità da parte del lavoratore straniero di raggiungere il luogo d'origine per gravi motivi familiari.
Ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all'articolo del presente CCNL, le aziende provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 3 giorni di retribuzione.
Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall'art. 33 della Legge n. 104/1992.
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della citata Legge n. 104/1992 e delle successive circolari ministeriali a chiarimento.
L'azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato una anzianità non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concede, conformemente alle leggi in vigore, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture riconosciute dalle istituzioni.
L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione.
Chiarimento a verbale - Per il lavoratore in condizioni di tossicodipendenza nonché per il lavoratore con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la compatibilità con le esigenze di servizio, si prescinde dal requisito di cinque anni di anzianità per la concessione dell'aspettativa.
Salvo quanto disposto dall'art. 47 del presente contratto, le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio salvo il caso di impedimento giustificato.
In mancanza della giustificazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'assenza, allorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente a meno che possa far risultare, in modo sicuro e possibilmente prima dell'uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tal caso però, sarà considerato ritardatario.
Art. 42 - Servizio militare e Cooperazione internazionale - Volontariato
1) Servizio militare e Cooperazione internazionale
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, che rimane sospeso.
Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del t.f.r. maturato all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4º e 5º comma del codice civile.
Al termine del servizio militare per congedo e per licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio: in caso contrario, il lavoratore si intenderà dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro s1a a tempo determinato ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla Legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella Legge 28 agosto 1991, n. 288, sulla disciplina delle cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
2) Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall'art. 17 della citata Legge, delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni aziendalmente in atto.
Art. 43 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata.
Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di Legge e contrattuali vigenti in materia.
Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai lavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovino per giustificato motivo, sospesi od assenti.
Il congedo matrimoniale con la relativa contribuzione è almeno dovuto alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio.
Dichiarazione a verbale - Le parti non hanno inteso trasferire alle aziende l'onere dell'assegno di congedo matrimoniale liquidato dall'INPS di cui al contratto del 1941.
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni in esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 45.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i congedi per la formazione previsti dall'art. 40-ter, lett. C), i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendåli.
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due % del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U. o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di centocinquanta ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A far data dal 1º gennaio 1992 i lavoratori assunti a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle regioni, corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, avranno diritto di usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra nei limiti e secondo le procedure previste dal presente articolo.
Similmente, sempre a partire dal 1º gennaio 1992, i lavoratori extra comunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l'apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel precedente comma, sempreché detti corsi vengano svolti presso gli istituti o gli enti in tale comma indicati.
Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola dell'obbligo o per l'alfabetizzazione degli adulti.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, "pro-capite" nel triennio è elevato a 250 ore.
Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4º comma, la Direzione e la R.S.U. o il Comitato esecutivo della stessa stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4º comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la R.S.U. o il Comitato esecutivo della stessa.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
A far data dal 1º gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di Legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi cinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13 a e 14 a mensilità.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici con contratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto - il trattamento a carico dell'INPS a condizione che sia recapitata direttamente all'azienda l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all'azienda entro 4 ore dall'inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e, per i lavoratori turnisti, entro l'inizio del turno successivo a quello al quale doveva essere adibito il lavoratore interessato, salvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all'azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di Legge, l'invio del certificato medico.
Così come previsto dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo regolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal quale risulti che gli stessi non presentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all'art. 5, 3º comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:
1) Conservazione del posto
Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;
b) anzianità oltre 5 anni: mesi 12.
Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lett. a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lett. b), anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
A tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all'anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente articolo.
Anche per l'aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 49.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del t.f.r. maturato all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4º e 5º comma, del codice civile.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2, il lavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL stesso l'indennità di inabilità temporanea assoluta.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro sarà considerato dimissionario.
2) Trattamento economico
Il trattamento economico viene stabilito come segue:
Anzianità | Corresponsione dell'intera retribuzione | Corresponsione della mezza retribuzione |
Fino a 5 anni compiuti | Per sei mesi | - |
Oltre i 5 anni compiuti | Per sei mesi | Per sei mesi |
Agli effetti del trattamento economico l'azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100 o il 50 % della retribuzione normale netta.
Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc.
In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di Legge o contrattuali.
3) Malattia e ferie
La malattia e l'infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.
Inoltre, la malattia e l'infortunio non sul lavoro, che per natura e gravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui al 5º comma dell'art. 35, non inferiore a due settimane.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.
Prima nota a verbale - La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità.
Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata.
Detto periodo non potrà comunque superare l'80% della prestazione annua concordata.
Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 68. Costituisce altresì grave impedimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
A) Patologie di particolare gravità
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
- uremia cronica;
- talassemia ed emopatie sistematiche;
- neoplasie;
si fa innanzitutto riferimento alla prassi INPS applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.
Al di fuori dell'ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell'art. 40 del presente CCNL, potranno essere concessi anche ai dipendenti per l'assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
B) Stati di tossicodipendenza
I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico i familiari tossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o della scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi.
Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di Legge e/o di contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Federalimentare e le Associazioni del settore e le Organizzazioni sindacali stipulanti (FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL) convengono di studiare una proposta, da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'INPS, che definisca specifiche forme di assistenza economico-sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.
Nota a verbale - Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 297/1982, su richiesta del lavoratore l'azienda concederà l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di cui ai precedenti punti A) (Patologie di particolare gravità) e B) (Stati di tossicodipendenza).
Art. 48 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche Leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di Legge.
Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall'Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l'INAIL, l'azienda corrisponderà all'operaio non in prova, dal primo giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di tale indennità in modo da raggiungere il 100 % della retribuzione normale netta.
Le indennità a carico dell'Istituto saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'INAIL o altro sistema analogo.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di Legge.
La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo di quattro mesi, e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
Art. 49 - Visite mediche di controllo
Per le visite di controllo si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sullo "Statuto dei lavoratori" dalle successive disposizioni legislative in materia e da quelle dell'art. 47 del CCNL
Capitolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ VARIE
Sono elementi retributivi i seguenti:
Paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale Elemento retributivo individuale, eventuali aumenti di merito e altre eccedenze sul minimo contrattuale).
Indennità di contingenza
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, indennità per lavorazioni nocive, ecc.);
c) elemento aggiuntivo della retribuzione;
d) premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita di cui al punto 9 dell'art. 55;
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13 a e 14 a mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista ai punti 1 e 2 dell'art. 50.
Per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.
A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.
Chiarimento a verbale - Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidenti con la domenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende con moneta corrente o con altro mezzo equipollente di pagamento previa consultazione con le Organizzazioni sindacali (R.S.U. ove esistente).
Nel caso in cui l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e della indennità di mancato preavviso.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lett. b) e c) dell'art. 32 escluse solo quelle coincidenti con la domenica.
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario (1/175) di cui al precedente art. 50.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lett. c) dell'art. 30.
Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre al lavoro prestato, anche le assenze retribuibili.
Ai lavoratori che, nel corso del mese avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/175esimo della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile.
La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 50 sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
I minimi contrattuali afferenti ciascun livello sono riportati nella tabella che segue.
L'elemento aggiuntivo per i quadri è fissato a 142 euro mensili per i quadri inquadrati nel livello 1º e 122,50 euro mensili per quelli inquadrati al livello 2º.
Gli eventuali assorbimenti in occasione dei passaggi di livello sono effettuati solo dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
Minimi tabellari
In ottemperanza a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 i minimi tabellari sono fissati nelle misure e con le decorrenze previste nella seguente tabella:
Categoria | Par. CCNL | Minimi all'1-6-2003 | Minimi all'1-6-2004 | Minimi all'1-12-2004 |
1 a | 217 | 1.211,31 | 1.273,76 | 1.298,73 |
2 a | 202 | 1.128,23 | 1.186,36 | 1.209,61 |
3 a | 182 | 1.015,82 | 1.068,19 | 1.089,15 |
4 a | 161 | 895,64 | 941,97 | 960,50 |
5 a | 147 | 820,60 | 862,90 | 879,83 |
6 a | 136 | 756,76 | 795,90 | 811,55 |
7 a | 124 | 691,58 | 727,26 | 741,54 |
8 a | 117 | 653,16 | 686,83 | 700,30 |
9 a | 110 | 613,96 | 645,61 | 658,28 |
10 a | 100 | 557,37 | 586,15 | 597,65 |
Art. 52 - Indennità di contingenza
Per la disciplina dell'indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti, fatte salve le quote conglobate nei minimi tabellari.
Di seguito si riportano le tabelle della indennità di contingenza congelate al 1º novembre 1991.
Categoria | Importi in euro |
1 a | 535,00 |
2 a | 532,82 |
3 a | 528,65 |
4 a | 524,32 |
5 a | 521,62 |
6 a | 519,47 |
7 a | 517,21 |
8 a | 516,00 |
9 a | 515,15 |
10 a | 513,13 |
A decorrere dal 1º agosto 1979 il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione, ad avere corrisposto, a titolo di scatto di anzianità, un aumento retributivo in cifra fissa pari a:
Livelli | Dal 1º luglio 1987 |
1º | 21,17 |
2º | 19,63 |
3º | 17,56 |
4º | 14,98 |
5º | 14,46 |
6º | 13,94 |
7º | 12,65 |
8º | 12,39 |
9º | 11,88 |
10º | 10,33 |
Il numero massimo maturabile di scatti di anzianità è 5.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nei livelli di provenienza.
Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
A norma di quanto stabilito dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13 a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13 a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
A decorrere dal 1º giugno 2006 le aziende con più di 70 dipendenti che, in aggiunta alla 13 a mensilità, già corrispondono premi aggiuntivi di importo equivalente o inferiore alla 14 a provvederanno a trasformare le erogazioni in questione in 14 mensilità laddove non sia già definita "14 a mensilità".
Qualora l'importo effettivamente corrisposto risulta inferiore di oltre il 30% a quello della 14 a mensilità la differenza verrà corrisposta nel mese di maggio 2007.
Le aziende della succitata fascia le quali non corrispondano alcun elemento aggiuntivo alla 13 a istituiranno la 14 a mensilità con decorrenza maggio 2007.
Le aziende con addetti da 11 a 70 unità a decorrere dal 1º giugno 2006 erogheranno un importo corrispondente al 10% della 14 a mensilità salvo condizioni preesistenti di miglior favore.
Il calcolo dei dipendenti ai fini di quanto sopra disposto viene effettuato al 1º giugno di ogni anno prendendo in considerazione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data citata.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 11 le parti promuoveranno, in sede di Osservatorio di settore, specifiche verifiche sull'andamento del costo del lavoro anche in relazione alla previsione della 14 a mensilità di cui al presente articolo.
Art. 55 - Premio per obiettivi
La contrattazione aziendale dovrà svolgersi secondo i criteri di cui ai Protocolli 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993. In particolare deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, deve svolgersi nel rispetto delle coerenze complessive alla politica dei redditi e tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, della sua redditività e produttività e infine deve tener conto delle attuali prassi aziendali con riferimento alle piccole aziende.
La contrattazione aziendale dovrà avere le sottoriportate caratteristiche:
- soggetti negoziali di parte sindacale per tale livello saranno le R.S.U. come disciplinate dall'accordo 7 giugno 1994 e, secondo le indicazioni fornite dalla intesa interconfederale le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro o in altri livelli di negoziazione e viene pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL
La contrattazione di 2º livello avviene esclusivamente a livello aziendale.
a) In coerenza con le strategie dell'impresa e con quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti contrattuali del già citato Protocollo del 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di redditività, di produttività, di competitività, di qualità.
In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
b) Tenuto conto di quanto previsto al punto a) le erogazioni hanno la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.
c) Le erogazioni finalizzate agli obiettivi di cui sopra fruiranno del trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge che verrà emanata in attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritta da Governo-Confindustria-Intersind-Organizzazioni sindacali.
Qualora la suddetta normativa di Legge entri in vigore successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati laddove necessari gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di Legge in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo in un quadro di invarianza delle erogazioni nette previste per i dipendenti al conseguimento dei risultati realizzati sulla base dei programmi di cui alla precedente lett. a).
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà in modo da evitare sovrapposizioni nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali.
Una volta iniziata, la contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo precedente e, comunque, fino ad un mese successivo alla sua scadenza.
La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui ai precedenti punti è esclusiva e sostituisce quella di cui all'art. 16 del CCNL 24 luglio 1990. Gli importi previsti sono congelati in cifra.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni, economiche anche parzialmente variabili comunque denominate, la parte variabile dovrà essere al medesimo livello ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni così come sopra specificate mentre la parte fissa resta congelata come previsto al secondo periodo del presente punto; tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
Nelle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3 dell'art. 16 del CCNL 24 luglio 1990, fintanto che non si realizzi la contrattazione dei premi per obiettivo, l'ammontare del premio è determinato in base agli importi di cui alla tabella successiva fermo restando il mantenimento delle condizioni di miglior favore (*).
(*) Vedi tabella seguente.
Premio produzione in vigore dal 1º gennaio 1996
Livelli | Importo in euro |
1º - 2º | 15,49 |
3º | 13,94 |
4º | 13,43 |
5º | 12,39 |
6º | 11,62 |
7º | 11,36 |
8º | 10,85 |
9º | 10,32 |
10º | 9,81 |
A far data dal 1º gennaio 2006, l'importo del premio minimo di cui all'art. 25 verrà incrementata come segue, restando invariate le modalità di erogazione e di computo:
Livelli | Importo in euro |
1º - 2º | 17,93 |
3º | 16,13 |
4º | 15,54 |
5º | 14,34 |
6º | 13,44 |
7º | 13,15 |
8º | 12,55 |
9º | 11,95 |
10º | 11,35 |
La contrattazione degli accordi sul premio per obiettivi non potrà comunque avere luogo prima del 1º gennaio 2006.
Per tutto quanto non previsto trova integrale applicazione quanto disposto dai citati Protocolli 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993.
Per gli operatori di vendita l'elemento retributivo scorporato aziendalmente definito nel corso di precedenti contrattazioni aziendali avvenute secondo la normativa prevista dai precedenti cc.cc.nn.l. per i viaggiatori e piazzisti con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1992 sarà oggetto di una contrattazione da valere per il periodo di validità del presente CCNL tra la Rappresentanza sindacale degli operatori di vendita e l'azienda.
In tale contrattazione l'elemento retributivo di cui sopra potrà essere incrementato di un importo annuo compreso tra il 15% e il 35% di 1.859,25 euro.
La contrattazione sarà centralizzata presso la sede sociale dell'azienda e riguarderà gli operatori di vendita per il complesso della rete di vendita e/o di ciascuna rete merceologica.
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
L'impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 % del minimo tabellare di livello di appartenenza e dell'ex indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposta a tutti i lavoratori l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) dell'art. 32 è disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre alla retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3 dell'art. 31.
Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di Legge.
Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
Art. 58 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, e fermo restando quanto previsto dall'art. 30, lett. D, le maggiorazioni di cui al punto 5 dell'art. 31 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13 a mensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età e che venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà, "ad personam" ed in cifra fissa, tanti quindicesimi dell'indennità di turno media ultimamente percepiti quanti sono gli anni continuativamente prestati in turno nell'azienda con un massimo di 15 quindicesimi.
Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28 anni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio, al quale la cifra "ad personam" come sopra calcolata sarà ridotta del 25%.
Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni l'importo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verrà corrisposto un trattamento compensativo da concordare in sede aziendale.
In caso di mancato accordo l'azienda corrisponderà il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) un'indennità per il rimborso delle spese non documentabili diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 50 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre località, per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennità di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
Qualora la missione non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la contingenza da computare nella base di calcolo delle percentuali di cui al punto d) del 50% e del 20% è quella in vigore al 28 febbraio 1983.
Agli importi così determinati andranno aggiunte le cifre fisse, rispettivamente € 0,77 e € 0,31.
L'indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Per gli operatori di vendita, in luogo della normativa sopra prevista le aziende applicheranno le seguenti disposizioni.
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta all'operatore di vendita quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà un'indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece l'operatore di vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello dove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per la esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'operatore di vendita per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa, per la distribuzione del suo lavoro, rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e R.S.U. degli operatori di vendita i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Chiarimento a verbale - Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono condizioni per determinare il diritto all'indennità di trasferta.
Ai fini di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo si considera giorno di missione anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
Il lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza e di stabile dimora, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i mezzi normali, per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
Inoltre al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione se avente familiari a carico e mezza mensilità se non avente carichi di famiglia.
Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà.
Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o notificati alla ditta in epoca precedente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licenziato avrà diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e al trattamento di fine rapporto, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non goduti.
In tal caso il lavoratore interessato, a far data dal 1º gennaio 1996, potrà richiedere l'assistenza della R.S.U.
Qualora all'atto dell'assunzione sia stata espressamente pattuita la facoltà della ditta di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà considerata come dimissioni.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non spetta il trattamento previsto nel presente articolo.
Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e del licenziamento di lavoratori soggetti a tutela, in ragione della loro posizione o attività sindacale, valgono le norme dell'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, sulla costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne, dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e dell'art. 22 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 61 - Reclami sulla retribuzione - Trattenute per risarcimento danni
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sul prospetto paga, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga o stipendio.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio della azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Capitolo X - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 62 - Ambiente di lavoro - Prevenzione
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle R.S.U. ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 300/1970 e della Legge n. 833/1978 vengono attribuiti alla R.S.U. i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lett. B) dell'art. 45;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della Legge n. 833/1978 ai servizi d'igiene ambientale e medicina del lavoro delle UUSSLL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto, a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medico-scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini con la R.S.U.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
La R.S.U. di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 1 a 3 fino a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 oltre i 200.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri della R.S.U. come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la R.S.U. soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza della R.S.U. anche per tramite della Commissione ambiente, i seguenti elementi:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sulla attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
Sugli elementi come sopra indicati la R.S.U., o per essa la Commissione ambiente, potrà fornire il suo contributo di proposte.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la R.S.U. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri formativi annuali, forniranno alle Organizzazioni sindacali locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, alla R.S.U., gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla R.S.U. o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica.
In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla R.S.U. o per esso dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Inoltre, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dalla Parte 1 del Capitolo I, le parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative.
Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di Legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi.
Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali (regioni, province, ecc.).
Nell'ambito dei delegati della Commissione ambiente verranno individuati, secondo le modalità di cui all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 quelli cui sono attribuite le funzioni di Rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, restando inteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante anche nelle aziende fino a 50 dipendenti.
Ai fini della formazione dei Rappresentanti alla sicurezza di cui al punto 3 dell'accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei componenti la Commissione ambiente. In caso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del Rappresentante della sicurezza e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante del presente contratto.
Nota a verbale - Le tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's di cui al 1º comma sono quelle pubblicate nel "Giornale degli igienisti industriali" - volume 18 - n. 1 gennaio-marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche.
Le parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL verrà costituito e inizierà ad operare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore il gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le linee-guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'UNI da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Le parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dell'INAIL.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dal presente articolo, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla Legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4) ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5) dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell'azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di Legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 26, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia oggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta avvalendosi della dotazione a disposizione del reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: usceri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai gruppi 1) e 2) o a quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 26 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).
Art. 64 - Inizio e fine del lavoro - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
- il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresì, di evitare sprechi energetici e di materie prime.
Art. 65 - Consegna e conservazione utensili e materiali
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo a quanto non riconsegnato.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 61.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
Il lavoratore non può rifiutare la visita d'inventario che per ordine della Direzione venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidati.
Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Capitolo XI - NORME DISCIPLINARI
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali
Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell'azienda dovranno essere esaminati dalla R.S.U. o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all'art. 7.
Norma transitoria - I regolamenti aziendali in atto conserveranno la loro validità fino alla loro scadenza o a eventuali modificazioni.
Art. 67 - Disciplina aziendale
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi della produzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 2125 del codice civile;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 1 del presente contratto.
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione di provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lett. e), intimati ai sensi dell'art. 70, si applicano i primi tre commi del predetto art. 7, Legge n. 300/1970.
Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7, Legge n. 300/1970, a decorrere dal 6 luglio 1995 le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.
I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente, l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto assicuratore.
Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell'art. 69;
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
8) furto;
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
11) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
15) concorrenza sleale;
16) inosservanza del divieto di fumare quanto tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo
L'azienda può disporre visite di inventario per la verifica del materiale e degli strumenti affidati ai lavoratori.
Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto nell'art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Capitolo XII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all'art. 70.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di prova non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Gli elementi tassativamente indicati all'art. 73 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo di indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto.
I. Impiegati
Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
Anzianità di servizio
Livelli di appartenenza | Inferiore a 4 anni compiuti | Superiori a 4 e inferiore a 10 anni | Superiore a 10 compiuti |
1º - 2º - 3º | Mesi 2 | Mesi 3 | Mesi 4 |
4º - 5º | Mesi 1 | Giorni 45 di calendario | Mesi 2 |
6º - 7º - 8º 9º - 10º | Giorni 15 di calendario | Mesi 1 | Giorni 45 di calendario |
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
II. Intermedi
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
Anzianità di servizio
Livelli di appartenenza | Inferiore a 4 anni compiuti | Superiori a 4 e inferiore a 10 anni | Superiore a 10 anni compiuti |
5º | Giorni 20 di calendario | Giorni 45 di calendario | Giorni 60 di calendario |
6º | Giorni 15 di calendario | Giorni 30 di calendario | Giorni 45 di calendario |
III. Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
- giorni 6 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- giorni 12 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
A) Per le risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 13 marzo 1983, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma dell'art. 2120 del codice civile è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità ad Elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza ex Legge n. 297/1982;
- indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
- elemento aggiuntivo della retribuzione;
- premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita, di cui al punto 9 dell'art. 55;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ed ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
- indennità maneggio denaro;
- indennità sostitutiva generi in natura;
- parte tassabile della diaria per i VV.PP.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3º comma dell'art. 2120 del codice civile.
La quota annua è ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.
B) Anticipazioni
La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per figli, documentato con atto notarile.
Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge n. 297/1982, l'anticipazione potrà essere accordata per l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:
- l'atto costitutivo della cooperativa;
- dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
- dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
- impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;
c) fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 1 della richiamata Legge n. 297/1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul t.f.r. saranno concesse anche:
- nell'ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione;
- ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione;
- per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A) (Patologie di particolare gravità) e B) (Stati di tossicodipendenza) dell'art. 47 del presente contratto.
Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
Art. 74 - Previdenza complementare volontaria
Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di Alifond, il Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.
Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso.
Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:
- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli Organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di Legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti.
Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali con altre Organizzazioni imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro;
e) contratto di apprendistato.
Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
a) della produzione olearia e margariniera;
b) della produzione dei sottoprodotti della macellazione;
c) della produzione lattiero-casearia delle centrali del latte pubbliche;
d) della panificazione;
e) della produzione alimentare artigianale;
f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL, nonché da quelle che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l'adesione al Fondo, anche quando già iscritti a Fondi o Casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sia deliberata dai competenti Organi del Fondo o della Cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo.
Dichiarazione comune transitoria ex accordo di rinnovo 14 luglio 2003 - Le parti segnalano al Fondo di previdenza complementare Alifond l'opportunità di apportare modifiche:
1) all'art. 6, 1º comma, dello Statuto tali da consentire l'adesione ad Alifond ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;
2) all'art. 21 dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del t.f.r. sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:
- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53/2000;
- nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del CCNL
Art. 75 - Trattamento di previdenza per i viaggiatori o piazzisti
A favore dei viaggiatori o piazzisti regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei viaggiatori o piazzisti, stabilito dal regolamento della previdenza 31 gennaio 1941 (pubblicato nel B.U.M.C. del 30 giugno 1941, fasc. n. 261, Allegato 2422).
Il contributo dovuto dal viaggiatore o piazzista verrà trattenuto dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione e versato insieme a quello a suo carico secondo le norme fissate dal predetto regolamento di previdenza.
Le presenti norme non si applicano ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Le norme predette non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Il datore di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore che ne faccia richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte, della qualifica e livelli nei quali il lavoratore stesso è stato inquadrato.
Il datore di lavoro, all'atto della risoluzione del rapporto, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente comma e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Art. 77 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le indennità previste dall'art. 2122 del cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale e dalla Legge n. 297/1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.
Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.
In caso di trasferimenti d'azienda, le comunicazioni previste dalla legislazione vigente, saranno inviate alla R.S.U. o al Comitato esecutivo della stessa nonché alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali o territoriali di categoria e ciò ai fini delle procedure previste dalla Legge.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.
Capitolo XIII - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 80 e 81 del presente contratto.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti a norma del 6º comma dell'art. 5 del presente contratto anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti ai sensi dei sopracitati artt. 80 e 81 del presente contratto.
Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie, individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.
Nota a verbale - Le parti nel confermare la obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, si impegnano ad incontrarsi, per coordinare tale clausola contrattuale con l'eventuale disciplina legislativa o interconfederale che dovesse intervenire sulla materia.
Art. 81 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed R.S.U. o Comitato esecutivo della stessa.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali - con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell'art. 5 - di Legge e del sistema di informazione e di esame congiunto di cui all'art. 2 del presente contratto, le parti seguiranno la procedura di cui all'art. 80 ivi compresa la possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 79.
Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 83 - Trattamenti di migliore favore
Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto ai sensi dell'art. 82, le parti stipulanti si danno atto che non hanno inteso sostituire con il contratto stesso le eventuali condizioni individuali più favorevoli.
Art. 84 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto di lavoro sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di Legge e gli accordi interconfederali.
Art. 86 - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal 1º giugno 2003 ed ha validità, per la parte normativa fino al 31 maggio 2007, e, per la parte economica fino al 31 maggio 2005.
Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
In relazione a quanto previsto dai Protocolli 23 luglio 1993 e 1º febbraio 1999 e dall'accordo di settore 13 gennaio 1994, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della sua scadenza. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla predetta scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Viene confermata la regolamentazione contenuta nei Protocolli del 23 luglio 1993 e del 1º febbraio 1999 in tema di indennità di vacanza contrattuale.
Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro di imprese industriali o cooperative di trasformazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Associazioni firmatarie.
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari
[Premessa]
Le parti, premesso che:
- con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto di procedere anche al rinnovo del CCNL per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali alimentari;
- ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e le peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del CCNL 27 ottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito trascritte;
convengono che, con decorrenza dal 1º ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la Parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel Capitolo V del CCNL, all'art. 24.
Appendice all'art. 2 della Parte comune
Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Rappresentanze industriali dei comparti merceologici forniranno alla FAT-CISL, alla FLAI-CGIL e alla UILA-UIL nazionali congiuntamente stipulanti informazioni globali su aspetti della distribuzione; in tale contesto formeranno pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le previsioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni sull'occupazione dei VV.PP., nonché il numero dei VV.PP. e la loro distinzione per sesso e classi di età;
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende o i gruppi industriali di particolare importanza nell'ambito del settore alimentare che abbiano un rilevante numero di viaggiatori e piazzisti, forniranno alla rappresentanza dei VV.PP. su richiesta della stessa e nel corso di un unico incontro da realizzarsi dove indicato dalla Direzione generale dell'azienda o del gruppo, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di ristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita dei VV.PP., nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita o per innovazioni tecnologiche, che comportino significativi riflessi sull'occupazione e la mobilità e sulla professionalità.
Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita l'incontro per le anzidette informazioni avrà luogo per ciascuna rete di vendita.
Dichiarazione delle parti - Le parti, in occasione degli incontri previsti a livello nazionale, verificheranno il grado di attuazione o di sperimentazione delle iniziative di addestramento volte a far acquisire ai VV.PP., migliori conoscenze professionali che consentano maggiori standards di produttività anche attraverso miglioramenti organizzativi.
Dichiarazione a verbale - Per gruppo si intende un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dei comparti merceologici qui identificati, come rappresentato dalle Associazioni di categoria firmatarie, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale.
Chiarimento a verbale - Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.
Relazioni industriali
Le parti convengono che nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore di cui all'art. 1 del presente CCNL possono essere oggetto di esame specifici aspetti della distribuzione e della vendita connessi agli argomenti ivi identificati.
Art. 1 Qualifiche
Le qualifiche dei viaggiatori o piazzisti di 1 a e 2 a categoria sono esplicitate nelle declaratorie riportate nell'art. 26 di cui al Capitolo VI del presente contratto.
Al viaggiatore o piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita, l'attività di "merchandising".
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
Sono applicate ai viaggiatori o piazzisti le norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Chiarimento a verbale - Il piazzista che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nel 3º livello.
Le parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del viaggiatore o piazzista sopra indicato.
Sviluppo professionale
Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire al viaggiatore o piazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all'attività di vendita quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita.
Nota: Si dà atto che la disciplina prevista per i viaggiatori o piazzisti non modifica, a qualsiasi effetto, la normativa e l'inquadramento dei lavoratori addetti alla distribuzione, così come previsto nel CCNL 15 luglio 1977 e precedenti contratti di settore.
Art. 2 Retribuzione
La retribuzione mensile del viaggiatore o piazzista non può essere inferiore ai minimi mensili di cui alla tabella riportata all'art. 51 della Parte comune.
Alla suddetta retribuzione minima mensile possono essere aggiunti elementi incentivanti anche legati a specifici obiettivi.
Per il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione o altri elementi incentivanti di natura analoga, la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13ª terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. Ai fini dell'indennità di mancato preavviso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2121, cod. civ.
Art. 3 Modalità di corresponsione della retribuzione
Lo stipendio sarà corrisposto secondo le consuetudini dell'azienda, con la specificazione degli elementi costitutivi ed aggiuntivi:
- minimi;
- eventuali superminimi;
- contingenza;
- aumenti periodici;
- eventuali provvigioni e incentivazioni di natura analoga;
- eventuale indennità;
- quote dell'E.r.s., di cui al CCNL 7 agosto 1991, all'atto delle loro corresponsioni.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzista avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al viaggiatore o piazzista dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 4 Provvigioni
Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%.
Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 del presente Protocollo, le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.
Art. 5 Tredicesima mensilità e quattordicesima
Per ogni anno di servizio prestato l'azienda corrisponderà al viaggiatore o piazzista non in prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una 13 a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13 a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
La 14 a mensilità del viaggiatore o piazzista sarà computata sul minimo tabellare, l'indennità di contingenza e sugli aumenti biennali di anzianità iniziati a maturare dalla data del 1º gennaio 1970.
Dichiarazione a verbale - La retribuzione, inerente la 13 a e 14 a mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico dell'azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
Art. 6 Maneggio denaro
Il viaggiatore o piazzista la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al 6,50% dei rispettivi minimi tabellari mensili, della indennità di contingenza.
Detti importi saranno corrisposti, a ragione della natura specifica dell'indennità, per dodici mensilità.
Dichiarazione - La precedente percentuale del 6% è stata maggiorata a decorrere dal 1º luglio 1987 dell'8,33%, volendo le parti superare definitivamente ogni e qualsiasi motivo di contenzioso circa la computabilità della percentuale nella 13 a .
La disciplina così come concordata all'ultimo comma dell'art. 6 si sostituisce ad eventuali diverse situazioni di fatto anche se scaturenti da accordi aziendali, rispettando la "ratio" delle indicazioni di cui al comma precedente.
* * *
Le parti si danno reciprocamente atto che la indennità per maneggio denaro - poichè spetta al dipendente la cui mansione normale si estrinseca nello svolgimento di operazioni di incasso con effettiva assunzione della diretta responsabilità per errore finanziario - ha sempre presentato, fin dalla sua istituzione, gli stessi requisiti di quella che in altri settori viene definita indennità di cassa.
Dichiarazione congiunta - Le parti:
- tenuto conto della evoluzione del sistema distributivo e della relativa operatività dei viaggiatori o piazzisti;
- in relazione alle indicazioni fornite dai Protocolli del 23 luglio 1993 e del 1º febbraio 1999 e dall'accordo del settore alimentare del 13 gennaio 1994 e ai comuni obiettivi del contenimento del governo delle dinamiche salariali;
convengono sulla opportunità di una revisione negoziale della indennità di maneggio denaro di cui al presente articolo e della relativa normativa, nell'ottica di una trasformazione in cifra fissa della predetta indennità.
A tal fine viene costituito un apposito gruppo tecnico tra le parti stipulanti che esaurirà i propri lavori entro il 2000.
Art. 7 Cauzione
Le somme eventualmente richieste al viaggiatore o piazzista a titolo di cauzione dovranno essere determinate e vincolate a nome del garante e del garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del viaggiatore o piazzista. È fatta salva la facoltà delle parti di convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al viaggiatore o piazzista.
La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente affidati al viaggiatore o piazzista non la giustificano.
Art. 8 Diarie e rimborsi spese
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il viaggiatore o piazzista, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui al 4º comma dell'art. 2 del CCNL 31 maggio 1980.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dal viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa - per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale di cui ai successivi artt. 18 e 19 i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Art. 9 Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Art. 10 Prestazione lavorativa settimanale e annuale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero previa intesa aziendale, su sei giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1º comma debbono essere ogni volta equivalenti.
Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti il numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è ridotto di 8 giornate e mezzo il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze aziendali (stagionalità, ecc.) nonché delle situazioni locali di fatto (chiusure settimanali degli esercizi ecc.).
La riduzione avverrà in correlazione all'effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l'obbligo della retribuzione a carico dell'azienda, nonché per l'assenza obbligatoria per maternità: essa maturerà per dodicesimi, anche nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai quindici giorni.
La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.).
La riduzione della prestazione annua qui definita sarà assorbita fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.
Chiarimento a verbale - Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al 1º comma: le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
Art. 11 Trattamento di malattia e di infortunio
Nel caso di malattia od infortunio, il lavoratore dovrà comunicare l'assenza entro le prime 24 ore e far pervenire all'azienda il relativo certificato medico non oltre il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico dei servizi ispettivi dei competenti istituti assicuratori.
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di ininterrotta anzianità presso l'azienda | Conservazione del posto in mesi | Corresponsione della retribuzione mensile intera fino a mesi | Corresponsione di mezza retribuzione mensile per altri mesi |
a) Fino a 6 anni | 8 | 5 | 3 |
b) Oltre 6 anni | 12 | 6 | 6 |
Per il trattamento economico spettante durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento alla normale retribuzione di fatto.
Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso. Nel caso invece di infortunio per cause di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al 3º comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 17 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lett. a), e durante 24 mesi consecutivi i limiti previsti alla lett. b), anche in caso di diverse malattie.
Resta convenuto che, almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il viaggiatore o piazzista potrà usufruire previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 8 mesi in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. Durante l'aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto, fermo restando che il periodo di aspettativa fruito prolunga i periodi di comporto previsti nel comma precedente.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potrà risolvere il contratto di impiego con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del t.f.r. maturato all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4º e 5º comma, del codice civile.
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, che dovessero insorgere dal 1º ottobre 1987 le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- euro 23.240,56 per morte, elevata a euro 26.500,00 a decorrere dal 1º gennaio 2004;
- euro 30.987,41 per invalidità permanente totale, elevata a euro 35.500,00 a decorrere dal 1º gennaio 2004.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei trattamenti di miglior favore già in atto nell'impresa.
Dichiarazione - Ai VV.PP. si applicano le norme in tema di reperibilità (art. 47 Parte generale).
Art. 12 Posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno "ex novo", entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui al viaggiatore o piazzista con contratto a tempo indeterminato cui sia richiesto espressamente l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente di guida per infrazioni commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di 9 mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto contrattuale o di Legge.
In alternativa, potrà essere valutata la possibilità di proseguire a parità di costo l'attività del viaggiatore o piazzista mediante un contratto di "job sharing", altre forme equivalenti da individuare ovvero, di adibire il viaggiatore o piazzista ad altre mansioni anche presso altre unità produttive, ogni qualvolta alle esigenze aziendali faccia riscontro una conforme disponibilità del viaggiatore o piazzista ad occuparsi in dette mansioni. In tal caso la retribuzione sarà costituita da: minimo, contingenza, aumenti periodici, eventuale superminimo ed E.r.s. di cui al CCNL 7 agosto 1991.
In entrambi i casi sopra ipotizzati l'azienda ha facoltà di assumere personale a termine ai sensi dell'art. 1, punto b) della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 13 Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1 del presente articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l'opportunità di comunicare al viaggiatore o piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.).
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di Legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a carico dei viaggiatori o piazzisti nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 14 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i viaggiatori o piazzisti di
1ª categoria, che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio: mesi 1; per i viaggiatori o piazzisti di 2 a categoria: giorni 15;
b) per i viaggiatori di 1 a categoria che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci: giorni 45; per i viaggiatori o piazzisti di 2 a categoria: giorni 30;
c) per i viaggiatori di 1 a categoria che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: mesi 2 e mezzo; per i viaggiatori o piazzisti di 2 a categoria: giorni 60.
Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al viaggiatore o piazzista, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concederà al viaggiatore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Art. 15 Rischio macchina
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di euro 3.450,00 [1] , per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire il suddetto importo nei trattamenti di miglior favore già in atto nell'impresa.
L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.
Note:
1 Massimale attestato all'importo indicato a decorrere dal 1º gennaio 2004. Le parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con la formula assicurativa tipo Kasco.
Art. 16 Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Qualora il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d'impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso.
Art. 17 Premio per obiettivi
La contrattazione aziendale a contenuto economico è esclusivamente quella di cui all'art. 55 del presente contratto e può avere luogo tra aziende e Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti secondo le condizioni, modalità e caratteristiche nel predetto articolo previste.
Art. 18 Rappresentanza sindacale
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti possono essere eletti tra i viaggiatori o piazzisti dell'unità produttiva stessa, Rappresentanti sindacali, secondo le misure previste nel 2º comma dell'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso alcuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale, o nazionale - purché in quell'ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i rappresentanti nella misura indicata al 1º comma, ovvero in ragione di un rappresentante ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale [1] .
Con riferimento a quanto previsto nell'accordo di settore 12 maggio 1994, i Rappresentanti sindacali di cui ai precedenti commi, integreranno, sulla base della previgente prassi, nelle unità produttive come sopra individuate, la eventuale R.S.U. costituita ai sensi del punto 1), art. 7 del presente CCNL
In capo ai medesimi soggetti è mantenuta l'autonoma competenza sindacale e negoziale già prevista per le R.S.A. dal Protocollo per i VV.PP. di cui al CCNL 7 agosto 1991.
Ai Rappresentanti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall'accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
Ai suddetti Rappresentanti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell'anno. Nel caso che il rappresentante svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso in aggiunta a tre giorni ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei Rappresentanti sindacali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie all'azienda cui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale degli industriali.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 6 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze sindacali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di Legge successive.
Nota a verbale - Fermo restando quanto previsto dall'accordo di settore 12 maggio 1994, e in particolare dall'art. 22 Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive di riferimento di cui al 2º comma del presente art. 18, il diritto di voto, da parte dei viaggiatori o piazzisti non presenti nella sede citata al momento delle operazioni elettorali, potrà essere esercitato anche per corrispondenza e comunque nel rispetto delle esigenze aziendali.
Note:
1 In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un Rappresentante sindacale anche presso imprese di minore dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori e piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette (cfr. lettera Confindustria 30 luglio 1971).
Art. 19 Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali
Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano Rappresentanti sindacali dei viaggiatori o piazzisti, possono essere istituiti Organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell'ambito dei predetti rappresentanti, per formare un esecutivo composto da:
- 3 rappresentanti fino a 30 unità produttive;
- 6 rappresentanti da 31 unità a 100;
- 9 rappresentanti oltre 100 unità.
Ai rappresentanti dell'esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui all'art. 18, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale nell'ambito aziendale.
Art. 20 Permessi per cariche sindacali
Ai viaggiatori o piazzisti che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della categoria e di quelli dei Sindacati nazionali o provinciali della categoria, saranno concessi dei permessi da parte dell'azienda, fino ad un massimo di tre giorni al trimestre, cumulabili nell'anno, per il disimpegno delle loro funzioni sindacali, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività dell'azienda.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il viaggiatore appartiene.
Il numero complessivo dei beneficiari dei permessi in questione non può essere superiore a quello di cui al precedente art. 18.
Art. 21 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria Rappresentanza sindacale ai sensi dell'art. 18, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all'art. 20, Legge n. 300/1970 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell'anno di calendario con decorrenza della retribuzione.
Art. 22 Procedura per controversie applicative
Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere presso uno o più depositi potranno formare oggetto di un esame tra le parti, a richiesta di una delle parti stesse, a livello di Associazione industriale territorialmente competente.
Allegati al CCNL 24 luglio 2003
Allegato 1 - Rinnovo CCNL 24 luglio 2003 per gli addetti all'industria olearia e margariniera
Roma, 15 marzo 2004
Con riferimento alle intese intercorse Vi confermiamo che in sede di stesura del CCNL in oggetto si è proceduto ad:
- adottare, per quanto attiene agli istituti comuni, la numerazione del CCNL dell'industria alimentare, attraverso l'accorpamento o la suddivisione di più articoli del CCNL 10 febbraio 1999 dell'industria olearia e margariniera;
- eliminare dal testo del CCNL il riferimento alla norma sulle lavorazioni nocive particolari o svolgentesi in condizioni ambientali particolarmente gravosi e prevista in calce dall'art. 54 (ambiente di lavoro) del già citato CCNL 10 febbraio 1999, essendosi constatato che la norma in questione deve intendersi superata in relazione alle innovazioni introdotte nella tecnologia degli impianti.
I lavoratori cui viene corrisposta l'indennità continueranno a percepire l'importo come trattamento "ad personam".
Allegato 2 - Scambio di lettere sul D.Lgs. n. 276/2003
Roma, 9 febbraio 2004
Spett.li
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
Come previsto dall'art. 22-bis del CCNL 14 luglio 2003 Vi proponiamo - con particolare riferimento alle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 86, comma 13, del citato decreto legislativo - di incontrarci, una volta esaurita la fase negoziale ivi prevista e comunque non oltre il 1º giugno 2004, per esaminare gli effetti prodotti sul CCNL dalla normativa sopravvenuta e per valutare, entro il 30 settembre 2004, le relative implicazioni contrattuali.
Contestualmente verrà avviata la discussione sugli altri rinvii alla contrattazione collettiva nazionale previsti dal predetto decreto legislativo.
Vi chiediamo di darci conferma di quanto sopra.
Distinti saluti
Le Associazioni dell'industria alimentare
Roma, 9 febbraio 2004
Alle Associazioni dell'industria alimentare
Vi confermiamo di condividere il contenuto della Vostra in pari data.
Distinti saluti
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
Allegato 3 - Principi informatori del sistema contrattuale
Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi del Protocollo del luglio 1993, recepiti nel CCNL di settore 6 luglio 1995 e ribaditi nel patto trilaterale di dicembre 1998, il negoziato verifica la praticabilità di un'applicazione di detto sistema tale da rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro. In relazione a tale obiettivo, si condividono, nel presente documento di lavoro, i seguenti punti cardine di riferimento all'interno dei quali la riflessione deve essere condotta e sviluppata:
1. l'attuale articolazione dei livelli di contrattazione, secondo gli assetti così come definiti dalle fonti richiamate, rimane inalterata;
2. il nuovo approccio deve essere ricercato nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento ai costi;
3. il CCNL, pertanto, deve essere strumento regolatore, con norme definite, di diritti e doveri reciproci;
4. ferma restando l'attuale normativa del CCNL, a livello aziendale possono individuarsi soluzioni su specifiche materie, tassativamente indicate dal CCNL stesso, secondo schemi verificabili dalle parti a livello nazionale, nel perseguimento dell'obiettivo, dell'accrescimento dei livelli di efficienza, produttività e redditività aziendale e della flessibilità nell'utilizzo del complesso dei vari fattori produttivi, armonizzando il perseguimento di tali obiettivi con le esigenze dei lavoratori, in una logica di reciproche convenienze.
La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale - coerentemente con i principi generali, così come risultanti rispettivamente dal Protocollo del 1993, dall'accordo di settore del luglio del 1995 e ribaditi dal Patto trilaterale del dicembre 1998 - non ha carattere di obbligatorietà ed automaticità;
5. coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì salvaguardate le soluzioni e gli accordi aziendali già raggiunti;
6. le parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando l'Osservatorio, assumono una funzione di monitoraggio e indirizzo della contrattazione aziendale, secondo procedure consensualmente definite nel CCNL;
7. le linee della contrattazione aziendale potranno essere oggetto di valutazione congiunta delle parti a livello nazionale, prima dell'avvio della relativa "stagione".
Allegato 4 - Dichiarazione congiunta su "art. 87 del CCNL"
Le parti, fermo restando quanto previsto nella prima nota a verbale dell'art. 55, convengono che l'art. 87 del CCNL non è operante per l'ipotesi di contratti collettivi per le imprese artigiane e per le imprese esercenti l'attività di panificazione che non rientrano nella logica del contratto unitario.
Allegato 5 - Dichiarazione comune
Roma, 16 gennaio 1978
Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il disposto della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne, le parti concordano che daranno corso ad apposito incontro in sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per esaminare tra l'altro:
a) la individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti, secondo la norma di rinvio di cui al penultimo comma dell'art. 1 della Legge citata;
b) la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui all'art. 15 del CCNL 15 luglio 1977.
Allegato 6 - Organismo bilaterale nazionale per la formazione
Le parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, si impegnano a costituire entro il 31 dicembre 2003 l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (in forma abbreviata OBA).
Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell'Organismo saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
L'OBA avrà il compito di:
- tenere rapporti con le istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale;
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività della specifica sezione dell'Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
- previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare.
Roma, 14 luglio 2003
Allegato 7 - Scambio di lettere su anticipazioni t.f.r.
Roma, 19 gennaio 1996
Spett.li
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
Fermo restando quanto previsto al punto c) dell'art. 73 del CCNL 6 luglio 1995 in tema di anticipazione del t.f.r. per "ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione", Vi chiediamo di confermarci che si intendono "significative" quelle ristrutturazioni che comportino spese pari o superiori a lire 20.000.000.
Con i migliori saluti.
Associazioni dell'industria alimentari-Intersind
Roma, 19 gennaio 1996
Spett.li
Associazioni industriali alimentari-Intersind
Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera, pervenutaci in data odierna, concernente le anticipazioni del t.f.r. per "ristrutturazioni della prima casa di abitazione".
Con i migliori saluti.
FAT-CISL - FLAI-CGIL - UILA-UIL
Allegato 8 - Dichiarazione comune su assetti contrattuali
Le parti condividono la valutazione positiva sulla importanza che riveste il contratto collettivo nazionale di lavoro come strumento normativo e di politica dei redditi e come centro regolatore della contrattazione di secondo livello.
Del pari condivisa è la valutazione positiva su una contrattazione di secondo livello legata al raggiungimento di risultati aziendali e sulla opportunità di una sua diffusione.
D'altra parte il raggiungimento di tali obiettivi presuppone la soluzione di problemi che attengono al collegamento tra i due livelli, alla individuazione della sede del secondo livello e alla necessaria obbligatorietà del CCNL
Al fine di pervenire a soluzioni condivise che potrebbero anche essere proposte dalle parti alle Confederazioni, le parti stesse si incontreranno entro il 31 dicembre 2003.
Incontri intermedi saranno tenuti in caso di apertura dell'eventuale tavolo interconfederale sulla riforma del Protocollo 23 luglio 1993.
Roma, 14 luglio 2003
Allegato 9 - [Fac-simile di domanda di adesione ad Alifond]
Alifond Viale dell'Astronomia 30 00144 Roma tel. 06-54220135 fax 06-54229742 e-mail alifond@tin.it
Modulo adesione (lavoratore dipendente)
1. Dati dell'iscritto
Cognome: ________________________________________________ Nome: _______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________ Sesso ( ) M ( ) F Data di nascita: ____/____/____
Comune (St. estero) di nascita: ___________________________________ Provincia ( ) tel. _______________
Indirizzo di residenza: _____________________________________________________ CAP: ___________________________
Comune di residenza: _________________________________ Provincia ( ) e-mail personale ___________
2. Dati dell'attività lavorativa
Prima occupazione lavorativa:
() anteriore al 28 aprile 1993 [1] ( ) successiva al 28 aprile 1993
CCNL applicato: ________________________________________________
Qualifica: ( ) operaio ( ) impiegato (funzionario/quadro) Livello inquadramento: ___________
Iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare:
() prima del 28 aprile 1993 (vecchio iscritto) ( ) dopo il 28 aprile 1993 (nuovo iscritto)
3. Dati dell'adesione
Presa visione della scheda informativa e dello Statuto
Chiedo di aderire al Fondo pensione Alifond;
Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo a mio carico fissato nella misura dell'1% della retribuzione utile al fine del t.f.r., cui corrisponde analogo contributo dell'1% a carico dell'azienda, entrambi da versare al Fondo;
Delego altresì l'azienda a prelevare dalla mia retribuzione le spettanze relative al mio t.f.r., nei modi previsti dagli accordi contrattuali, da versare al Fondo.
In alternativa al contributo a mio carico sopra indicato scelgo di versare, una quota della mia retribuzione annua pari a:
() 1,3% ( ) 1,6% ( ) 2% ( ) 3% ( ) 4%
Dichiaro che la percentuale di versamento indicata a mio carico è nei limiti di deducibilità consentita, come previsto dall'art. 26 dello Statuto.
Mi impegno inoltre ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale.
Comunico di voler trasferire la mia posizione dal Fondo pensione/forma pensionistica individuale ad Alifond (da compilare solo per le richieste di trasferimento da altro fondo ad Alifond):
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(denominazione del Fondo di provenienza)
____________________________________________ | ____________________________________________ | ____________________________________________ |
(indirizzo) | (referente) | (telefono) |
Firma: _____________________________________________________ |
| Data compilazione: ______/______/________ |
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa che mi è stata consegnata ai sensi della Legge n. 675/1996, acconsento al trattamento dei miei dati personali nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento secondo quanto precisato nell'informativa predetta.
Firma: ____________________________________________________ |
4. Dati dell'azienda
N.B.: riportare i dati relativi allo stabilimento presso il quale l'iscritto presta la propria attività
Denominazione: _________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________ Partita IVA ________________________________________________
Stabilimento di: __________________________________________ Via: ______________________________________ n. _____________
CAP: _____________ Provincia: _______________________ Telefono: ___________________ Fax: ________________________
Sede legale località: _______________________________________________ Via: _____________________________ n. ___________
CAP: _________________ Provincia: _____________________ Telefono: _____________________ Fax: _____________________
L'azienda dichiara che il dipendente è nella condizione di aderire al Fondo e si impegna a verificare i dati da lui sottoscritti. Con la presente l'azienda aderisce ad Alifond e si impegna ad inoltrare la presente domanda di adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. L'obbligo della contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della domanda in azienda (art. 26, comma 3 dello Statuto).
N.B.: L'incompleta compilazione dei dati essenziali o la mancanza delle firme previste comporta il rigetto della domanda presentata.
Data di ricevimento della domanda: | Timbro e firma del datore di lavoro: |
______________________________________________________________ | ___________________________________________________________________ |
Note:
1 Prima occupazione anteriore al 28 aprile 1993: si devono intendere i lavoratori che hanno iniziato qualsiasi attività lavorativa in data antecedente al 28 aprile 1993 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993).
Allegato 10 - Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione Alifond
Redatta ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 211 del 14 gennaio 1997 e del D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993e della deliberazione della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione del 10 febbraio 1999
(approvata dalla Commissione di vigilanza con delibera del 16 febbraio 2000)
Autorizzazione all'esercizio dell'attività: 16 febbraio 2000
Iscritto all'albo dei Fondi pensione con il n. 89
Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto.
La presente scheda informativa, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione in data 16 febbraio 2000, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione concernenti il Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini-Alifond, di seguito denominato Alifond. L'Organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda. L'adesione del lavoratore ad Alifond deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.
Sede legale: V.le dell'Astronomia, n. 30 00144 Roma
Sede amministrativa: V.le Tupini, n. 103 00144 Roma
Codice fiscale: 96366690582
1. Dati relativi al Fondo pensione Alifond
Data di costituzione e durata - Alifond è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini, come appresso specificati - costituito, su iniziativa delle parti istitutive, in data 17 aprile 1998 ed ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto.
Per settori affini si intendono quelli della produzione lattiero-casearia delle centrali del latte pubbliche, della panificazione, della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
Fonte istitutiva di Alifond è l'accordo del 17 aprile 1998 sottoscritto da Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Assozucchero, Distillatori, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Federalimentare, Intersind e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, completata dagli accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998 e del 6 ottobre 1998 sottoscritti rispettivamente da Assitol e Aiipa, con le richiamate Organizzazioni sindacali FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, relativi ai settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione.
Destinatari - L'adesione ad Alifond è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti non in prova (con contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare 1º gennaio-31 dicembre; di formazione e lavoro; di apprendistato), il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995, o dai cc.cc.nn.l. dei settori affini, laddove le Organizzazioni imprenditoriali di tali settori e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL abbiano convenuto con apposito accordo l'adesione ad Alifond. I lavoratori per i quali sussistano preesistenti forme di previdenza complementare possono associarsi ad Alifond, previo nuovo accordo sindacale aziendale che ne stabilisca la confluenza.
Il lavoratore che percepisce la pensione complementare di Alifond mantiene le condizioni di associato.
Natura giuridica - Alifond è stato costituito in forma associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 (di seguito denominato decreto).
Scopo del Fondo - Alifond ha il fine di garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico e non ha fini di lucro.
Regime del Fondo - Alifond opera in regime di capitalizzazione individuale e con contribuzione definita.
Organi sociali - Criteri di costituzione e composizione - Il funzionamento di Alifond è affidato ad Organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili.
L'Assemblea è costituita da 60 componenti, eletti per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.
Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea, è costituito da 12 componenti effettivi e 6 supplenti, 6 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei lavoratori e 6 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle imprese.
Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'Assemblea, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.
2. Tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso
Criteri di determinazione delle prestazioni
L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse.
Prestazioni
Prestazione pensionistica per vecchiaia: il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia matura al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, a condizione che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianità di partecipazione ad Alifond almeno pari a dieci anni.
Prestazione pensionistica per anzianità: il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa a condizione che l'interessato abbia compiuto un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianità di partecipazione ad Alifond almeno pari a quindici anni di iscrizione.
Prestazione pensionistica di reversibilità: a richiesta del lavoratore associato il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, aventi diritto ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Fondo provvederà ad informare il lavoratore in ordine alla rideterminazione della rendita conseguente alla scelta della pensione di reversibilità.
Modalità di erogazione della prestazione pensionistica: Alifond provvederà all'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione, che devono ancora essere individuate.
Liquidazione in capitale della prestazione pensionistica: il lavoratore associato avente diritto alle suddette prestazioni può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato nella propria posizione individuale. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale risulta inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
Anticipazioni
Il lavoratore associato, trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, può chiedere un'anticipazione dei contributi accumulati o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per eventuali spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Il lavoratore può reintegrare la propria posizione individuale sulla base di criteri che vengono individuati dal Consiglio di amministrazione.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di richiedere anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturate dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
3. Trasferimento e riscatto della posizione
Qualora l'associato perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può:
- richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 3, ovvero, ad altro Fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 9, o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter dello stesso decreto. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della propria posizione individuale, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- riscattare la propria posizione individuale maturata presso Alifond a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche. Il riscatto comporta la riscossione dell'intero ammontare della propria posizione individuale aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione.
Ancorchè in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione di cui agli artt. 3 e 9 del decreto o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter dello stesso decreto, una volta trascorsi i primi cinque anni di effettivo esercizio di Alifond, e, successivamente a tale limite, non prima che il lavoratore interessato abbia maturato un'anzianità di partecipazione nel Fondo pari a tre anni. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data del trasferimento. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della propria posizione individuale, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento l'importo della posizione individuale intestata al defunto viene liquidato dal Fondo, a titolo di riscatto, al coniuge ovvero ai figli, ovvero, se già viventi a carico del partecipante, ai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo la posizione resta acquisita al Fondo.
4. Contribuzioni e altri oneri
Contribuzioni
I lavoratori associati ad Alifond sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità le decorrenze ed i termini di cui all'accordo istitutivo del 17 aprile 1998, nonché dalle successive modifiche.
L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda del modulo di adesione del lavoratore associato.
La contribuzione ad Alifond, è così ripartita:
- a carico dell'azienda: l'1% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
- a carico del lavoratore:
- l'1% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
- il 100% del t.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del t.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso t.f.r.
In alternativa il lavoratore associato può scegliere fra più aliquote di contribuzione a proprio carico più elevate di quella ordinaria (1%) e pari a 1,3%, 1,6% e 2% o ad altre da definire comunque nel limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento.
Vicende della contribuzione e diritti associativi
In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore può richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali ed alle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto previsto dalla Legge. La sospensione decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione della richiesta all'azienda. Il lavoratore può richiedere il riavvio della contribuzione. Successive rinunce potranno intervenire decorsi almeno tre anni. Durante il periodo di sospensione il lavoratore contribuisce alle spese di cui al successivo art. 6.
Oneri connessi all'adesione
Non è previsto nessun onere connesso all'adesione.
5. Regime fiscale
(Il regime descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati al Fondo pensione a decorrere dal 1º gennaio 2001)
Contributi
I contributi annui complessivamente versati al Fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di t.f.r., sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre i 10 milioni di lire.
Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di t.f.r. destinata al Fondo.
Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.
Fino al 31 dicembre 2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra i 10 milioni di lire e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del t.f.r.
Risultati di gestione
I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.
Prestazioni
La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% di reddito complessivo) o assoluti (10 milioni di lire).
Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.
La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.
Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:
- l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.
Anticipazioni
Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo (mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti).
Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.
6. Regime delle spese
Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa, alla gestione delle risorse finanziarie ed ai servizi resi dalla Banca depositaria.
A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:
- attività degli Organi sociali, sede, personale, informatizzazione, servizi amministrativi, attività promozionali e spese legali.
Al finanziamento di tali spese il Fondo provvede, in via prioritaria, con l'utilizzo di una quota parte della contribuzione, denominata "quota associativa", stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. L'articolazione di tali oneri è stata definita al momento della scelta dei gestori.
Gli oneri relativi ai servizi di Banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
Maggiori dettagli circa l'ammontare delle spese a carico del Fondo sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.
7. Criteri di impiego delle risorse
Gestione finanziaria
Le risorse finanziarie di Alifond sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, secondo il sistema finanziario a capitalizzazione individuale ed in regime di contribuzione definita, senza garanzia di risultato. Per il primo triennio verrà attuata una gestione monocomparto tale da produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati.
Successivamente il Consiglio di amministrazione può optare, previa modifica statutaria, per una gestione multicomparto, con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati.
Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori associati sarà fornita adeguata e completa informazione.
Il CdA del Fondo identifica gli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione, definisce il profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi individuati, traduce il profilo di rischio con investimenti diversificati nei vari mercati nell'ottica di ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento, e definisce per ciascun mercato indici obiettivi, confrontabili e pubblicati con cui valutare periodicamente i risultati conseguiti dai singoli gestori.
La gestione del profilo prudente è stata affidata a: Ing. Investment management Italia SGR S.p.a.
La gestione del profilo moderato è stata affidata a: San Paolo IMI Institutional asset management SGR (ex Fideuram Capital SIM S.p.a.).
La gestione del profilo attivo è stata affidata a: Pioneer Investment manager SGR (ex Europlus Unicredit Rolo SGR).
La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alla possibilità di ottenere un rendimento finale differente dalle aspettative dell'aderente.
Banca depositaria
L'incarico è stato affidato all'Istituto centrale delle banche popolari italiane con sede a Milano - Corso Europa n. 18.
8. Informativa ai lavoratori associati
Il Fondo, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, invia annualmente agli iscritti una comunicazione periodica, predisposta sulla base delle disposizioni della Commissione di vigilanza, contenente informazioni generali sugli aspetti strutturali e sull'andamento della gestione del Fondo nel suo complesso e con riferimento alla posizione individuale di ogni associato.
Allegato 11 - Accordo in tema di previdenza complementare
In data 20 gennaio 2004, in Roma
Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirrra, Assocarni, Assolatte, Assozucchero, Distillatori, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Federalimentare;
Assitol ed Aiipa, rispettivamente firmatarie dei cc.cc.nn.l. dei settori affini di cui alle lett. a) e b) del 2º comma dell'art. 6 dello Statuto di Alifond (lett. a): settore della produzione olearia e margariniera; lett. b): settore della produzione dei sottoprodotti della macellazione), che hanno aderito ad Alifond, sulla base di specifico accordo con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL ai sensi di quanto previsto dal 3º comma del medesimo art. 6 dello Statuto, adesione che è stata formalmente deliberata dal CdA del Fondo, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di Alifond (per quanto concerne Assocarni a decorrere dal 14 luglio 2003) rispettivamente per le imprese e per i lavoratori;
In conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in tema di previdenza complementare dalle parti stipulanti il CCNL per l'industria alimentare nell'accordo di rinnovo 14 luglio 2003;
Hanno concordato di:
- modificare il punto 2 della fonte istitutiva di Alifond (accordo 17 aprile 1998) - con conseguente modifica del comma 1 dell'art. 6 dello Statuto del Fondo - nel seguente modo:
"a) al Fondo saranno associati:
- i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre);
d) (Omissis);
e) (Omissis).";
- modificare il comma 1 dell'art. 21 (Anticipazioni) dello Statuto di Alifond nel seguente modo:
"Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il partecipante può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per la formazione di cui alla Legge n. 53/2000 e nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del vigente CCNL";
- modificare il punto 5 della fonte istitutiva di Alifond (accordo 17 aprile 1998) nel seguente modo:
"Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e dell'azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite da:
- l'1,10%, a decorrere dal 1º gennaio 2004, a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
- il 100% del t.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del t.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso t.f.r.;
(Omissis)"
- trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari adempimenti concernenti il recepimento delle modifiche nelle fonti sopra richiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori.
Allegato 12 - Sistema di inquadramento professionale
Le parti stipulanti convengono sull'utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l'attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.
A tal fine, attraverso un apposito gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
Conseguentemente le parti concordano che il gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.
L'esame dovrà tener conto, tra l'altro:
- dell'attuale disciplina contrattuale;
- della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
- della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.
Il gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l'eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal gruppo sarà compiuta dalle parti entro il 31 dicembre 2004.
Allegato 13 - Scambio di lettere su art. 30-ter
Roma, 14 luglio 2003
Alle
Segreterie nazionali
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Con riferimento alla clausola dell'art. 30-ter, vi chiediamo di confermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e le prestazioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonché le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, in attuazione del 2º comma del suddetto art. 16.
Con i migliori saluti
Associazioni industriali alimentari
Roma, 14 luglio 2003
Spett.li
Associazioni industriali alimentari
Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente l'art. 30-ter del presente contratto sono da noi condivisi ed accolti.
Con i migliori saluti
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Allegato 14 - Verbale di accordo
In data 15 maggio 2001, tra l'Associazione italiana dell'industria olearia-Assitol e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, si conviene quanto segue.
Le parti constatato:
- le disposizioni legislative in materia di maturazione e godimento delle ferie;
- la posizione espressa dall'INPS circa l'individuazione delle momento impositivo per l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'assenza di previsioni, nella regolamentazione contrattuale, circa il termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute;
- e considerato altresì la necessità di agevolare per quanto possibile la effettiva fruizione delle stesse maturate fino al 31 dicembre 1999 tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1º febbraio 1999 per gli addetti all'industria olearia e margariniera;
- l'approssimarsi della scadenza della obbligazione contributiva per le stesse ferie non godute fissata dall'Istituto per il 30 giugno 2001;
Convengono sulla possibilità di fruizione fino al 30 giugno 2002 delle ferie maturate entro il 31 dicembre 1999 e di conseguenza sul rinvio a pari data dell'obbligazione contributiva.
A livello aziendale entro il 30 giugno 2001 sarà realizzata la relativa programmazione.
Le parti si danno atto inoltre che nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale individueranno il termine di cui trattasi con riferimento alle ferie maturate dal 2000.
Roma, 15 maggio 2001
Allegato 15 - Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare
Le parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente CCNL, convengono di modificare la Parte B) dell'accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 6 luglio 1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell'azienda, che verrà portata all'1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r.
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.
Roma, 14 luglio 2003
Allegato 16 - Assistenza sanitaria
Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità che ai lavoratori dell'industria alimentare sia assicurata una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di carattere sanitario.
Esse condividono il rilievo secondo cui, ai fini di cui sopra, è necessaria una approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale relativa alle competenze in materia di assistenza sanitaria ed al trattamento fiscale, nonché una verifica di compatibilità di costi.
Ai fini di cui sopra, le parti convengono di individuare entro il 30 giugno 2004 le modalità per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria per i dipendenti dell'industria alimentare, a tal fine costituendo un apposito gruppo di lavoro.
In tale ottica, oltre all'approfondimento degli elementi indicati in premessa, dovranno essere prefigurate ipotesi che prevedano:
- contribuzione paritetica e definita;
- prestazioni certe e definite;
- compatibilità con simili iniziative aziendali e/o locali.
Roma, 14 luglio 2003
Allegato 17 - Fondo aiuti e solidarietà
Le parti decidono di costituire un Fondo di aiuti e solidarietà alimentare finalizzato a gestire interventi a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza alimentare.
Tale Fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori attraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in termini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori.
Al fine di definire le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2003.
Roma, 14 luglio 2003