S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 27/01/2011 si rinvia al CCNL "Meccanici, Orafi, Odontotecnici - Artigianato" - Settore "Meccanici".
CCNL del 26/07/1993
ODONTOTECNICI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 26-07-1993
Lavoratori dipendenti dalle imprese odontotecniche artigiane e dalle aziende odontotecniche
Decorrenza: 01-01-1993 - 31-12-1996
Tra FENAODI (Confartigianato), SNO (CNA), CASA (FNO), CLAIANTLO
e FIMCISL, FIOMCGIL, UILMUIL è stato stipulato il presente contratto
Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della Legge 23-6-1927 n. 1264 e RD 31-5-1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della Legge 443/1985.
Premessa
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana odontotecnica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio, nell'economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di relazioni e rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane odontotecniche, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
In questo quadro si sottolinea l'impegno delle parti a riaffermare l'importanza del settore per le sue caratteristiche economiche e produttive, per la stretta correlazione con i bisogni di prevenzione e tutele della salute dei cittadini (fattori inadeguatamente compresi ed applicati nel paese).
Sono quindi prioritari i riassetti legislativi complessivi sia delle professioni sanitarie, infermieristiche, di riabilitazione e tecniche, superando la legislazione ferma al 1927/1928, sia della applicazione anche alla odontotecnica delle disposizioni previste dal Dec. Leg. 502/1993 in materia di individuazione dei profili professionali nella forma e con le caratteristiche auspicate dalle organizzazioni odontotecniche.
Tali riassetti devono tendere a creare condizioni per le imprese artigiane odontotecniche italiane per affrontare il Mercato Unico Europeo del 1993 in condizioni di parità con gli altri partners europei, adeguando la legislazione italiana alle normative in vigore nella CEE. Una più adeguata legislazione quadro nazionale è auspicabile per avviare una nuova fase di intervento delle Regioni nel settore odontotecnico, per le competenze affidate alle Regioni stesse, nel campo della Sanità, dell'Artigianato e della Formazione professionale.
Le Regioni pertanto diventeranno il principale e diretto interlocutore per le categorie degli odontotecnici.
L'impegno delle parti, nell'ambito di nuove relazioni sindacali deve esplicitarsi attraverso strumenti di confronto su materie specifiche.
Relazioni sindacali
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore e nel territorio le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto delle peculiarità che lega l'impresa artigiana odontotecnica nell'ambiente socioeconomico nel quale sorge ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi, di norma ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
a1) stato di attuazione del riordino della disciplina in materia sanitaria e del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare in riferimento al rapporto tra l'attività del settore e il servizio stesso, con particolare attenzione all'utilizzo dello strumento delle Convenzioni sia a livello nazionale che nel territorio;
a2) stato di attuazione dell'iter parlamentare delle proposte tendenti all'affermazione di una odontotecnica moderna e adeguata alle esigenze reali della popolazione che superi l'anacronistica legislazione vigente.
b) Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo delle Regioni ed agli Enti Locali sui problemi dell'artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese artigiane odontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove metodologie e innovazioni tecnologiche.
Per quanto riguarda il livello le parti si impegnano a concorrere con azioni congiunte verso le Regioni, di interventi di carattere programmatorio atti a:
b1) individuare le linee sia quantitative che qualitative di sviluppo del settore tra il potenziale produzione/prestazione e la domanda espressa dall'utenza anche attraverso il servizio erogato dalle UU.SS.LL.;
b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di istituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per le finalità di cui al punto b1 della lettera b.
Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa, con particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la verifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle finalità individuate ai punti b1 e b2 della lettera b.
c) Impegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine alla tendenza della organizzazione e strutturazione produttiva delle imprese artigiane odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali ad esempio la CPA e la CPA con le possibilità di opportune integrazioni.
d) Osservatori - Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economicoproduttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese odontotecniche.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo registrate e prevedibili;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al parttime, all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative tecniche;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Nota a verbale - Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
Art. 2 - Accordo interconfederale del 21-7-1988
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27-2-1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27-2-1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno alla attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare i momenti delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo positivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27-2-1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconoscibili dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in impresa con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21-12-1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1 comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1 comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2 comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 Codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro - Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL - CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3 e 4 comma dell'art. 31 della Legge 300/1970 Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL - La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di Legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente Accordo Interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto procedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente Accordo Interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1) secondo comma, del presente Accordo Interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma primo del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale - CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacini, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20-5-1970, n. 300.
Norma transitoria - In relazione al punto 7) dell'Accordo Interconfederale 21-7-1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21-7-1988 vale quanto previsto al punto 7 dell'accordo su richiamato.
Norma a verbale - La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30-10-1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma secondo.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulanti, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 21-12-1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione subregionale del fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche.
9) In ogni caso per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.
Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30-9-1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15-11-1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20), e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le due ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui al punto 3 e 4 verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14.
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14.
21) Al livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31-12-1989 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30-10-1989.
24) Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di Legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutele dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo delle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1 per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retributiva di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 L. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'Accordo Interconfederale del 27-2-1987, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo. In base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla Legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla L. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'Accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma 21-7-1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4-5-1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo Interconfederale siglato in data 21-7-1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro che ha dichiarato una propria disponibilità di massima affinché lo stesso fornisca d'intesa con gli altri Ministri interessati in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese italiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale del 21-7-1988 - Le parti nazionali firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente Accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Dichiarazione a verbale - Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione, delle leggi stesse.
Modifiche all'Accordo Interconfederale 21-7-1988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale - Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a Verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso - Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1) - Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3) - Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7) - Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare
Punto 9) - Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) - cassare l'ultimo comma ed aggiungere: Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1-1-1993 al 31-12-1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1-1-1995 e fino al 31-12-1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16) - Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotti;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17) - Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.
Punto 19) - Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) - cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Livello nazionale di categoria - Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria
Livello decentrato di categoria - La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati - Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria - Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dall'OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria - La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'Accordo Interconfederale 3 agosto 3-12-1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti.
Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore odontotecnico.
- PIL regionale (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
- Valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
- Andamento occupazionale nel settore (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
- Andamento del settore odontotecnico anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIAA)
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per il settore odontotecnico tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL - L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
L'impresa opera la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega fornito dalle OO.SS. dei lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali territoriali periodicamente definiranno le modalità per la consegna delle aziende, tramite le Associazioni Artigiane provinciali, delle deleghe di cui al 2 comma.
È stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi provinciali o nazionali, verranno concessi permessi nella misura di 3 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Vengono riconosciute a titolo di Diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra il datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane del settore odontotecnico si è convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di L. 35.000 in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia 1994 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale.
2) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIMCISL, FIOMCGIL, UILMUIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15-11-1994 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione.
4) Entro il termine perentorio del 30-11-1994 il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FIMCISL, FIOMCGIL e UILMUIL.
5) La materia in oggetto è di competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nei conti correnti bancari aperti da FIMCISL, FIOMCGIL, UILMUIL Nazionali in ogni Regione direttamente o per tramite delle loro Associazioni.
7) Nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa.
8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni Artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione ed indirizzo dell'Associazione Artigiana che effettua il versamento.
9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo.
10) Di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta.
11) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIMCISL, FIOMCGIL e UILMUIL, il testo contrattuale verrà fornito dalle OO.SS. stesse.
Viene stabilito che ai lavoratori studenti oltre la corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza per esami, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 20 ore annue, previa certificazione.
Per i lavoratori delle aziende artigiane che occupano almeno 5 (cinque) dipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni lavoratore avente diritto.
Tale monteore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore possa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore (centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno fino ad esaurimento del monteore aziendale e sempreché) il corso al quale il lavoratore intenda partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso, e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopraindicate, escludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un solo lavoratore all'anno può usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque.
Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla Legge n. 25 del 19-1-1955.
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della L. 108 dell'11-5-1990, (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'Accordo interconfederale intercategoriale del 21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 11 - Classificazione dei lavoratori: profili e declaratorie
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono uguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all'art. 18:
Categorie professionali:
1S
1
2
3
4
5
6
I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (173 ore).
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali, e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto c. La classificazione unica di cui sopra mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per i resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di Legge e di contratto collettivo che s'intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
A) Mobilità professionale
Le parti convengono che i lavoratori (operai) assunti dal 1-1-1990 inquadrati nella 6 categoria della classificazione unica, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (5). I lavoratori in forza al 31-12-1989 mantengono la normativa di cui al precedente CCNL
C) Classificazione unica
1 S
Appartengono a questa categoria odontotecnici e non che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 1 categoria ed a possedere esperienza notevole, siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi, uffici, settori produttivi fondamentali dell'azienda.
Per questa categoria si richiede una elevata preparazione professionale, garantita da un costante aggiornamento tecnicopratico, atto ad assolvere le funzioni sopra esposte a seconda della esigenza data dalla specifica produzione dei diversi laboratori e competenza in tutti i seguenti settori:
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
- protesi fissa ororesina e oroceramica;
- protesi mobile;
- protesi ortodontica;
- protesi scheletrica.
1
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono e/o coordinano con potere di iniziativa una o più tipi di lavorazioni sottoelencate, secondo le prescrizioni e indicazioni tecniche fornitegli:
- esecutore di protesi fissa che sappia costruire lavori nell'arco della protesi fissa ororesina, oroceramica, considerati speciali nelle diverse complessità date dall'esigenza funzionale ed estetica della protesi nell'ambito e nei limiti delle prescrizioni fornite;
- esecutore di protesi mobile in tutta la sua complessa e articolata esecuzione;
- progettazione ed esecuzione di protesi scheletrica in tutto il suo ciclo completo e nelle sue applicazioni articolate;
- progettazione ed esecuzione di protesi ortodontiche fisse o mobili in tutta la sua complessa ed articolata esecuzione.
Per le diverse componenti di questa categoria è necessaria la conoscenza e la capacità d'uso di tutte le attrezzature e tecnologie inerenti.
Appartengono a questa categoria gli impiegati che:
- svolgono funzioni direttive o che richiedano elevata preparazione e capacità professionale;
- svolgono i compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie da varie fonti o reparti o uffici elaborandone sintesi per eventuali soluzioni di problemi;
- provvedono all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali;
- provvedono ad approvvigionamenti di rilevante impegno, impostano e concludono le relative trattative, individuano i fornitori e definiscono le condizioni e le clausole d'acquisto e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di aggiornamento;
- progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, 1e fonti di informazione e al fine di definire le fasi di elaborazione dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro, ovvero coloro che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati.
2
A questa categoria appartengono gli odontotecnici e non che, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche di lavorazione, eseguono operazioni complete di protesi fissa, ororesina, oroceramica, ortodontica e scheletrica.
Ad essa appartengono inoltre:
- i lavoratori che guidano e controllano con l'apporto della necessaria competenza tecnico/pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che su indicazioni ed anche avvalendosi di una particolare esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, svolgono, nell'ambito del proprio settore, lavori di natura complessa e/o controllo con responsabilità della qualità e funzionalità del prodotto finito.
Appartengono a questa categoria gli impiegati che:
- guidano e controllano con competenza necessaria un gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa;
- con specifica collaborazione svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa, nei limiti delle indicazioni fornite richiedendo il diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza;
- applicando procedure operative al sistema contabile adottato, nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano e chiudono conti, elaborano situazioni contabili ed effettuano aggiornamenti, verifiche, rettifiche sui pagamenti, evidenziano le posizioni irregolari;
- in base a documentazioni o informazioni o ad istruzioni ricevute, provvedono all'approvvigionamento di materiali;
- eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaborazione assicurandone la regolarità con interventi di ordine di rettifica;
- traducono in programmi i problemi tecnici o amministrativi, controllandone il risultato ed apportando ai programmi elaborati variazioni o migliorie.
3
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che svolgono attività di particolare rilievo, rispetto a quelle indicate nella declaratoria della 4 categoria; spetta inoltre a detti lavoratori il compito di addestrarne altri e correggere il manufatto risultante.
I lavoratori amministrativi che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono particolari cognizioni tecnico/pratiche. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria, che coordinano il lavoro di altre persone, senza alcuna iniziativa per la condotta delle operazioni.
I lavoratori che svolgono, nell'ambito del loro campo di attività compiti di segreteria, redigendo corrispondenza e documenti, esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti, compilano su precise istruzioni progetti e/o tabelle, elaborano situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti ed effettuano, se del caso, imputazioni di conti.
I lavoratori che, secondo schemi, effettuano la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, eseguono le fasi operative e intervengono in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
4
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono lavori per i quali occorre un adeguato periodo di pratica e sufficiente cognizione tecnico professionale, come parti di lavorazioni di protesi fisse, ortodontiche, mobili e di tutte le lavorazioni della protesi scheletrica.
Esemplificazioni - Modellazione o finitura di parti di protesi fissa (corone fuse, weener, elementi di ponte), montaggio e finitura di protesi provvisorie, montaggio denti, finitura apparecchi, modellazione scheletrati, finitura scheletrati, esecuzione e posizionamento attacchi protesi ortodontiche fisse.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnica/amministrativa che richiedono in modo particolare, preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, maturate nell'ambito delle mansioni che svolgono;
- i lavoratori che, seguendo procedure stabilite e in base alla loro esperienza e/o pratica di ufficio sappiano portare a termine attività esecutive di natura tecnico/amministrativa.
Dattilografi, stenografi, centralinisti telefonici, contabili preposti alla classificazione, confronto, trascrizione e totalizzazione di dati su moduli e prospetti.
5
Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono lavorazioni semplici per le quali non occorrono particolari cognizioni professionali.
Esemplificazioni - Esecuzione di tutte le lavorazioni del gesso, galvaniche, ganci, ceratura protesi, modelli, blocchi occlusali, porta impronte individuali, fusioni, zeppatura di muffole, lucidatura.
lavoratori che eseguono compiti specifici di ufficio, lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività tecnicoamministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Dattilografi, centralinisti telefonici, archivisti che se in possesso di attestato ai sensi della Legge 845/1978 passano automaticamente alla categoria superiore dopo 6 mesi.
6
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori del tutto elementari, come manovalanza, pulizia, trasporto.
Art. 12 - Ex indennità di contingenza
Le parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza sono, per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 11, i seguenti:
1 S __________________________________________________________ 1.021.839
1 _____________________________________________________________ 1.012.286
2 _____________________________________________________________ 1.007.890
3 ________________________________________________________________ 997.549
4 ________________________________________________________________ 992.327
5 ________________________________________________________________ 989.530
6 ________________________________________________________________ 987.162
Art. 13 - Definizione delle voci retributive
Allo scopo di chiarire il significato delle voci retributive indicate in ogni singolo istituto, vengono adottate le seguenti definizioni:
Livello retributivo: è quello stabilito contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 18.
Retribuzione di fatto: è il livello retributivo di cui al punto precedente più l'indennità di contingenza, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati.
Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno o di incentivo o di altri elementi retributivi.
Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.
1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dal laboratorio per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati provvisoriamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese degli stessi sostenute, nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo.
Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'Impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento:
La misura dell'indennità di trasferta è la seguente a far data dal 1-1-1990:
a) per trasferte previste di durata sino a giorni 30 L. 34.000 giornaliere;
b) per trasferte previste di durata superiore a giorni 30 L. 32.000 giornaliere.
Tale importo sarà maggiorato di L. 200 per ogni aumento di contingenza pari a L. 6000 calcolato sulla retribuzione del lavoratore di 4 livello.
Eventuali frazioni di L. 6.000 di aumento dell'indennità di contingenza di cui sopra verranno contabilizzate al momento degli scatti successivi.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) avranno due pasti e il pernottamento.
Le cifre di cui ai punti a) e b) avranno vigore fino al 30-6-1992.
Pertanto si intende che ai fini della cadenza semestrale la prima rivalutazione sarà effettuata con la retribuzione di maggio 1990.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi continuativi, l'azienda concederà a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio, con il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere la sede di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di 1/3 o 2/3 dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare secondo la necessità produttiva dell'azienda un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopra detta.
Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Le aziende comunicheranno al lavoratore con congruo anticipo la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diversa sede il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche ed organizzative.
2) In applicazione di quanto sopra specificato al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano e serale o per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero o della indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopracitato importo per il pasto meridiano è dovuta quando considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto nella sede, nel laboratorio, per il quale sia stato effettivamente trasferito avrebbe per consumare il pasto un periodo inferiore a 40 minuti o di minore tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano.
b) La corresponsione dell'indennità per il pasto serale al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le 22 successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o dal laboratorio di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro.
c) La corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
d) L'indennità giornaliera di cui al punto 1 è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, o laboratorio di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata dalla media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.
3) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti 1) e 2) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto 1) del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
4) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il 6 giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché i primi giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.
Per i lavoratori addetti alla consegna di prodotti, che usano mezzi propri sarà corrisposta una indennità chilometrica secondo le tabelle A.C.I. previo accordo sul tipo di mezzo da prendere a riferimento per il calcolo del rimborso.
Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione Professionale da Enti Pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore esistenti.
Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Il presente Contratto ha decorrenza dal 1-1-1993 e durata fino al 31-12-1996 salvo specifiche decorrenze dei singoli istituti e si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno sempreché non venga disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata A.R.
Art. 18 - Incrementi retributivi
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3-12-1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
1993-1994: | 8% |
1995: | 2% |
1996: | 2% |
Pertanto, a partire dal 1-7-1993, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
Tabella A)
Cat. | 1-7-1993 | 1-7-1994 | 1-7-1995 | 1-2-1996 | Tot. a regime |
1 S | 85.000 | 95.000 | 80.000 | 85.000 | 345.000 |
1 | 65.000 | 75.000 | 60.000 | 65.000 | 265.000 |
2 | 55.000 | 65.000 | 50.000 | 55.000 | 225.000 |
3 | 45.000 | 55.000 | 40.000 | 45.000 | 185.000 |
4 | 40.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 | 165.000 |
5 | 35.000 | 45.000 | 25.000 | 35.000 | 140.000 |
6 | 30.000 | 40.000 | 20.000 | 30.000 | 120.000 |
La somma forfettaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Le parti convengono che gli incrementi retributivi relativi al mese di luglio 1993 possano essere corrisposti con gli emolumenti relativi al successivo mese di agosto.
Tabella B) - Nuovi minimi contrattuali
(importi complessivi derivanti dalla somma della paga base al 1-10-1990, determinati dalle voci previste dall'art. 13, 1 e 2 co., Parte Prima (Comune) del CCNL 16-6-1989, e degli incrementi retributivi di cui alla Tab. A)
Cat. | 1-7-1993 | 1-7-1994 | 1-7-1995 | 1-2-1996 |
1 S | 926.000 | 1.021.000 | 1.101.000 | 1.186.000 |
1 | 796.700 | 871.700 | 931.700 | 996.700 |
2 | 727.000 | 792.000 | 842.000 | 897.000 |
3 | 591.500 | 646.500 | 686.500 | 731.500 |
4 | 523.250 | 573.250 | 608.250 | 648.250 |
5 | 484.350 | 529.350 | 554.350 | 589.350 |
6 | 450.500 | 490.500 | 510.500 | 540.500 |
Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3-8-1992 e 3-12-1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla Tab. B), anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di Legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (1995-1996) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1995 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1993-1994.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1994.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
A titolo di "una tantum" verranno corrisposte al personale in forza alla data di stipula del CCNL, quale soluzione economica transattiva al periodo di carenza contrattuale, l'importo di L. 50.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1993.
Agli apprendisti in forza alla data di stipula del presente CCNL il suddetto importo sarà pari a L. 35.000.
Detti importi sono commisurati all'anzianità di servizio maturata a partire dal 1-7-1992 al 31-12-1992, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare
-- assenza facoltativa postpartum
Gli importi predetti non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione - Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario stesso, così come articolato nel CCNL di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui agli art. 5 parte 2 (parte operai) e art. 5 parte 3 (impiegati)
b) le festività di:
25 aprile (anniversario della Liberazione)
1 maggio (Festa del lavoro)
c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (mobile)
4) Assunzione di M.V. (15 agosto)
5) Ognissanti (1 novembre)
6) Immacolåta Concezione (8 dicembre)
7) Natale (25 dicembre)
8) S. Stefano (26 dicembre)
d) Le festività di cui ai punti b) c) e) sono equiparate a 8 ore giornaliere se cadenti dal lunedì al venerdì; se cadenti di sabato o domenica sono equiparate a ore 6,66 per gli operai, e a 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto per gli impiegati.
e) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività coincida con altra festività, le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa.
Per le festività verrà applicato il trattamento previsto dalla Legge 31-3-1954 n. 90 di cui al punto c) e d).
Nei casi di assenza dal lavoro, il giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere le retribuzioni normali che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla Legge 54/1977 e successive modificazioni (DPR 28-12-1985 n. 792: reintroduzione dell'Epifania). Detti permessi saranno fruiti previo accordo tra le parti in relazione alle esigenze aziendali.
I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dal 1-7-1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9 comma, CCNL 23-1-1985, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnicoproduttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora a decorrere dalla data del 1-1-1993 venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 20 del presente contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono eccedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnicoproduttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possono essere assunti: n. 3 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 6 dipendenti; n. 5 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 15 dipendenti; n. 7 lavoratori a tempo parziale nelle imprese da 15 dipendenti in poi;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile col rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) le parti convengono che, in presenza di specifiche esigenze organizzative previo accordo scritto tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato.
Art. 25 - Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della L. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. 230/1962 e successive modificazioni nonché all'art. 8 bis della L. 79/1983, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettativa previsti dal 2 comma dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo Accordo;
- punte di più intensa attività connesse a richieste indifferibili, che non sia possibile evadere con il normale potenziale lavorativo.
Il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del comma precedente sarà pari a un lavoratore per le imprese fino a 6 addetti; 2 lavoratori per le imprese oltre 6 addetti.
La durata massima dei contratti a termine stipulati ai sensi del presente articolo non potrà superare i quattro mesi rinnovabili.
È fatto salvo quanto in vigore nei contratti collettivi regionali.
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 L. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 4 livello.
Art. 27 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
160;
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di Legge nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.
Art. 28 - Previdenza complementare
Ai fini della costituzione del Fondo Nazionale sulla previdenza complementare sono disponibili L. 200.000 (150.000 per i lavoratori apprendisti), di cui L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1995 e L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1996.
In caso di mancata attuazione del Fondo, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di dicembre 1996 a titolo di una tantum ai lavoratori in forza al 1-1-1995.
Per i rapporti di lavoro interrotti dal 1-6-1995 al 31-12-1996 l'importo verrà erogato pro quota.
A far data dal 1-1-1994 verrà costituita una commissione tecnica bilaterale allo scopo di definire un progetto di fattibilità del Fondo.
Le parti si incontreranno entro 60 gg. dalla promulgazione di una eventuale Legge in materia ai fini di definire le modalità di utilizzo di tale normativa.
In carenza della stessa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31-12-1994 allo scopo di definire le possibili modalità di costituzione del Fondo Nazionale Previdenza Complementare ai sensi dei punti precedenti.
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo Interconfederale 3 agosto 3-12-1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite la Sezione Circoscrizionale per l'impiego in conformità alle norme di Legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge e da eventuali accordi di categoria.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
1) la località alla quale è destinato;
2) la data di decorrenza dell'assunzione;
3) la categoria professionale della classificazione unica, cui viene assegnato;
4) la qualifica e la retribuzione.
L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parete del medico di fiducia dell'impresa.
Chiarimento a verbale - Le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) Mod. 01/M delle assunzioni sociali qualora ne sia provvisto;
d) codice fiscale;
e) documenti necessari per usufruire degli assegni familiari se il lavoratore ne ha diritto;
f) certificato di residenza ed ogni altro documento o dichiarazione previsti dalle disposizioni di Legge;
g) eventuale titolo di studio posseduto;
h) al lavoratore potrà essere eventualmente chiesto il certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi, ai sensi dell'art. 607 CPP e nei limiti dell'art. 8 della Legge 300 del 20-5-1970.
L'impresa dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali mutamenti di domicilio.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova fino a un massimo di giorni lavorativi come indicato nella seguente tabella.
Giorni | Categorie professionali |
60 | 1S-1-2 |
40 | 3-4 |
20 | 5 |
10 | 6 |
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Art. 4 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale, il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di Legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla Legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 22 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura massima del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario ___________________________________________________________ 25%
- lavoro notturno __________________________________________________________________ 25%
- lavoro festivo _____________________________________________________________________ 45%
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) _______________________ 45%
- lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) ____________________ 55%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
È ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di Legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto quals1asi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione.
Art. 7 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Al lavoratore che è assegnato con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diverse categorie professionali, competerà la categoria corrispondente alla mansione superiore sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza rispetto alle mansioni espletate.
Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie superiori alla sua deve essere corrisposta, per il periodo in cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa alla categoria professionale superiore.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione: reclami sulla busta paga
A) La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore, con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'impresa, il nome del lavoratore, il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
B) Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento.
La parte di retribuzione non contestata sarà comunque corrisposta al lavoratore.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane.
I giorni festivi di cui ai punti b) c) d) dell'art. 20 parte comune che ricorrono nel periodo di godimento di ferie non sono computabili come ferie per cui si fa luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata utile ai fini della maturazione del rateo di ferie.
In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie s'intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Ai fini della maturazione del rateo di G.N. sarà considerata utile la frazione di mese superiore ai 15 gg.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti.
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
A partire dal 1-1-1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1-1-1993;
b) dal 1-1-1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20 anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIMFIOMUILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, accorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20 anno di età contenuta nei precedenti CCNL
FIMFIOMUILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1-1-1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31-12-1984 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31-12-1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente CCNL per la determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 giorni dalla data di stipula delle intese stesse.
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.
Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore, l'invio del certificato medico attestante la malattia da recapitarsi a mezzo lettera A.R. entro 2 gg. dalla data del rilascio.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio del lavoratore soltanto attraverso i servizi degli istituti previdenziali di competenza.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 9 mesi.
Nel caso di più assenze per malattie, il periodo di assenza si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi.
Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno il periodo di conservazione del posto previsto dalla precedente regolamentazione, pari a 6 mesi.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dello stesso con solo diritto al TFR. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per la quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
Le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% (cento %) della retribuzione di fatto. Tale integrazione verrà corrisposta a partire dal quarto giorno compreso.
Nel caso di malattia di durata superiore a 9 (nove) giorni l'integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia.
Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di 150 giorni.
Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno i trattamenti economici previsti dalla precedente regolamentazione.
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro che sia ascrivibile alla responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Art. 15 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alla lavoratrice, non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto dall'INPS.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere compiuto nel periodo di ferie annuale, né potrà essere considerato in tutto od in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di Legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione netta di fatto.
In caso di estensione a norma di Legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla Legge.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, o servizio sostitutivo civile si fa riferimento alle disposizioni di cui al DL C.P.S. 13-9-1946 n. 303.
Al lavoratore ripresentato nel termine di 30 giorni di cui all'Art. 3 del citato Decreto, dopo il compimento del servizio di leva, sarà riconosciuta agli effetti della sola indennità d'anzianità il periodo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3-5-1955 n. 370.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritti al riconoscimento di cui sopra.
È proibito al lavoratore di prestare l'opera propria presso imprese diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali)
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di Legge.
Il lavoratore deve interessarsi di fare elencare per iscritto gli oggetti di sua proprietà onde poterli asportare.
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore di retribuzione.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 25 (licenziamento per mancanze).
L'assenza ancorché giustificata o autorizzata non consente la decorrenza della retribuzione.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
Art. 22 - Custodia metalli preziosi
Al lavoratore incaricato di custodire e distribuire metalli preziosi o leghe, sarà riconosciuto un trattamento pari a quello previsto dall'art. 13 parte 3 impiegati.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del presente Contratto e delle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell'art. 25 (licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Art. 24 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque per la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa nell'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trasfugamento di disegni, di utensili, o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 25 (licenziamenti per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio | 1S - 1 - 2 | 3-4 | 5-6 |
Fino a 5 anni | 45 gg. | 25 gg. | 8 gg. |
Oltre i 5 e fino ai 10 anni | 50 gg. | 40 gg. | 12 gg. |
Oltre i 10 anni | 60 gg. | 45 gg. | 18 gg. |
I giorni indicati in tabella si intendono di calendario.
Per i periodi di preavviso in corso alla data di stipula del presente accordo vale la normativa prevista dal CCNL 16-6-1989.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari al rapporto della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 27 - Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un'indennità d'anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di Legge nelle seguenti misure:
1) per anzianità di servizio dal 31-12-1972 al 31-12-1973: gg. 7 pari a 56 ore di retribuzione;
2) per anzianità di servizio maturata dal 1-1-1974:
gg. 9 dal 1 al 5 anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione;
gg. 13 dal 6 al 15 anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione;
gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione.
Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31-5-1982.
Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1-6-1982 il trattamento di fine rapporto viene regolato dall'art. 2120 del codice civile, dalla Legge 29-5-1982 n. 297 e da quanto previsto al punto 2) primo comma del presente articolo.
A far data dal 1-10-1990 il TFR viene computato nella misura prevista dell'art. 1 della Legge 297/1982.
Art. 28 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 26 e 27 (preavviso di licenziamento) saranno corrisposte secondo le disposizioni dell'art. 2122 del Codice Civile.
Art. 29 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente Contratto.
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempreché non venga liquidato dal precedente titolare, conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di Lavoro.
L'assunzione dei lavoratori avviene tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego nei limiti delle norme di Legge e alle disposizioni emanate dalle competenti autorità.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) con esattezza la località alla quale è destinato;
2) la data di decorrenza dell'assunzione;
3) le mansioni cui deve attendere e la categoria cui viene assegnato;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le eventuali condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro;
c) Mod. 01/M INPS ove ne sia già provvisto;
d) titolo di studio posseduto;
e) codice fiscale;
f) al lavoratore potrà essere inoltre richiesto il certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi ai sensi dell'art. 607 CPP e nei limiti dell'art. 8 Legge 300 del 20-6-1970.
Al lavoratore potranno essere richiesti i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre.
La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, al eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Art. 4 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di Legge.
Ai lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi di età sarà attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Dei casi particolari che non rientrano nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione.
Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'impresa.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Il passaggio di categoria previsto dal precedente comma, dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria superiore vengano disimpegnate dal lavoratore continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare o richiamo di durata non superiore alla durata del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo, alla categoria superiore.
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori di cui alla presente Parte III assunti a partire dal 1-1-1985 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1-1-1993;
b) dal 1-1-1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20 anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIMFIOMUILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, accorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20 anno di età contenuta nei precedenti CCNL
FIMFIOMUILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1-1-1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui nuovi minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.
I lavoratori di cui alla presente Parte III in forza alla data del 31-12-1984 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianità calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore.
In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte terza, in forza alla data del 31-12-1984, a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 30% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dell'importo del 30% degli scatti di cui alla prima parte del comma precedente.
Il passaggio dal 4 al 3 livello della classificazione unica poiché avviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, e gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato.
A decorrere dal 1-1-1985 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di L. 3.500 per ciascun aumento periodico già maturato al 31-12-1984. Detta somma costituirà apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1-1-1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Norma transitoria - In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo gli aumenti periodici dei lavoratori di cui alla Parte III, in forza alla data del 31-12-1984, maturati dopo il 1-1-1985 continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31-12-1984.
Tali valori sono così definiti:
1S ___________________________________________________________ L. 36.000
1 _____________________________________________________________ L. 31.500
2 _____________________________________________________________ L. 29.000
3 _____________________________________________________________ L. 23.500
4 _____________________________________________________________ L. 21.000
5 _____________________________________________________________ L. 19.000
6 _____________________________________________________________ L. 18.000
Di conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile previste successivamente al 31-12-1990.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre Associazioni imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente CCNL per la determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 giorni dalla data di stipula delle intese stesse.
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi;
b) le festività del:
- 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
- 1 maggio (Festa del lavoro)
c) le festività di cui appresso:
- Capodanno (1 gennaio)
- il lunedì dopo Pasqua
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti (1 novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Natale (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)
Per quando riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 Giugno, 4 Novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica;
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.
Per il trattamento delle festività punto b) valgono le norme di Legge.
Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento, in parola, si aggiunte inoltre, per coloro che lavorino di domenica, il compenso previsto dall'art. 9.
Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario 25%
- lavoro notturno 25%
- lavoro festivo 45%
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45%
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di Legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:
- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.
I giorni festivi di cui all'art. 21 parte comune che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie per non aver un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda spetterà per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1 comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di richiamo in servizio nel periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio.
Art. 12 - Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario
Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell'indennità si effettuano con la seguente formula:
Mensilità X ore lavorate |
173 |
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui si riferisce la retribuzione (stipendio, eventuale incentivo di produzione, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 3 mesi dal giorno del pagamento, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Tanto in pendenza dal rapporto di lavoro quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi la retribuzione, dovrà intanto essere corrisposta all'impiegato la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte dell'impiegato stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Art. 14 - Tredicesima mensilità
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato alla intera retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o cessazione di impiego durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13 mensilità quanti i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 15 - Indennità maneggio denaro-cauzione
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità pari a 6% minimo dello stipendio della categoria o gruppi di appartenenza e delle indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norme del garante e garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Art. 16 - Trattamento di malattia o infortunio
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo e inviare all'azienda entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
In caso di interruzione del servizio, dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.
Per le anzianità di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi 2 mesi: metà per i 4 successivi; per le anzianità di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; metà retribuzione per i 5 mesi successivi.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro al lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Il lavoratore soggetto all'assunzione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quello di cui ai punti a) e b) il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò avvenga e l'impresa non procede al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori valgono le norme regolanti la materia.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, ferie, 13 mensilità, ecc.).
Art. 17 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto al lavoratore che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Il lavoratore dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 30 giorni dal giorno di inizio del congedo.
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di Legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netto.
In caso di estensione a norma di Legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla Legge.
La chiamata di leva o il richiamo alle armi o il servizio sostitutivo civile non risolve il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computato della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie, e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore chiamato alle armi o richiamato risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentegli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi sia per la chiamata per adempiere gli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi di produzione aziendale;
4) non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'impresa può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano nei limiti di cui al presente comma, e comunque, quelli previsti dall'art. 2125 del CC;
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distorglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempreché ricorrano giustificati motivi compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Dichiarazione a verbale - La dichiarazione di cui al 2 comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione del lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiamo tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a) b) c) d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di Legge.
Il licenziamento è inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre altresì il lavoratore che commetta recidiva in qualunque delle mancanze per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio | 1S, 1, 2 cat. | 3, 4, 5, 6 cat. |
Fino a 5 anni | 1 mese e mezzo | 1 mese |
Oltre 5 anni e fino a 10 | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
Oltre i 10 anni | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1 comma di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso stesso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Art. 24 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi la retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza.
Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31-12-1982.
Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1-6-1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del Codice Civilee dalla Legge 29-5-1982 n. 297.
Art. 25 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore l'indennità di cui agli artt. 25 e 26 (preavviso di licenziamento) saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art. 2122 del CC.
Art. 26 - Trasformazione - trapasso - cessione - cessazione e fallimento dell'impresa
Nel caso di trapasso, trasformazione o cessazione dell'impresa, il lavoratore che resta dipendente della ditta subentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato in tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento è causato da fallimento o cessione dell'azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e alla indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 27 - Certificato di lavoro
Ai sensi dell'art. 2124 del CC, l'impresa dovrà rilasciare al lavoratore impiegato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non sia in possesso del libretto di lavoro un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni esercitate.
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato odontotecnico è regolata dalle norme di Legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione dell'accordo interconfederale del 22-12-1983.
Art. 2 Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o di indennità con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4 Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
1) La durata del tirocinio degli apprendisti per il settore odontotecnico assunti dalla data di stipula del presente accordo è fissata in 5 anni. La relativa retribuzione viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente accordo per l'operaio qualificato (4 livello).
Progressione retributiva (in percentuale)
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
trim. | trim. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. |
55 | 57 | 63 | 66 | 68 | 72 | 76 | 85 | 85 | 90 | 90 |
La retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 4 livello al netto delle ritenute previdenziali.
Norma transitoria - Agli apprendisti in forza alla data del 15-6-1989 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal precedente CCNL del 25-1-1985.
2) Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5 comma dell'art. 21 della L. 56/1987 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del 23 anno di età.
b) In sede regionale le parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione fino a 29 anni per giovani inabili ed extossicodipendenti.
c) Ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (5 anni), per gli apprendisti assunti tra i 20 e i 23 anni (ovvero 29 se inabili), il calcolo della retribuzione andrà effettuato sulla retribuzione globale del 3 livello, secondo le seguenti progressioni percentuali:
1 semestre: 75%
2 semestre: 85%
3 semestre e seguenti: 90%
Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra, gli apprendisti saranno inquadrati nel 3 livello.
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al CFL per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla Legge 56/1987 articolo 21 5º comma. La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 16-6-1989.
Art. 5 Malattia e infortuni
Ferme restando le modalità previste per la parte operai, riguardante l'erogazione dell'integrazione salariale per malattia e infortunio agli apprendisti verrà corrisposta nel caso di malattia una indennità sostitutiva pari al 45% dal 1 al 20 giorno e dal 21 al 120 giorno per il 30% della paga tabellare netta.
Per gli infortuni dell'apprendista dovrà essere garantito il 100% della retribuzione di fatto al netto.
Art. 6 Ferie
A norma dell'art. 14 della Legge 19-1-1955, n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retributivo di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età saranno adeguate a quelle degli operai con un minino di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 7 Gratifica natalizia
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'apprendista considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 4,33 settimane di retribuzione globale di fatto riferita all'orario di cui all'art. 19 (orario di lavoro) in vigore alle singole ricorrenze.
Art. 8 Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956 n. 1668 dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 parte seconda fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 9 Attribuzione della qualifica
1) Ultimato il periodo di tirocinio di cui all'art. 4 della presente regolamentazione, previa prova di idoneità, all'apprendista dovrà essere attribuita la categoria professionale del lavoratore di 4 categoria.
2) L'apprendista, superato il 18 anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha la facoltà di chiedere all'azienda la prova di idoneità alla qualifica. Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni considerando tale periodo utile all'ulteriore perfezionamento della qualifica stessa.
Art. 10 Inscindibilità
La progressione delle percentuali salariali nei vari semestri, di cui alla tabella annessa, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi.
Dichiarazione delle parti - In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3 comma sarà utilizzato:
per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti; per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni - La Confartigianato (CGIA) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni CNA, CASA, CLAAI optano per l'utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e, pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La FLM conviene sulle opzioni sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale - La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21-12-1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.