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TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Occhiali P.I. - Uniontessile

Occhiali P.I. - Uniontessile

CODICE CNEL: D018

Il CCNL Occhiali P.I. - Uniontessile è chiuso al 31/03/2013.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 22/07/2010, si rivia al contratto unico di settore "Tessili P.I. - Uniontessile".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 12/07/2000

OCCHIALI P.I. - UNIONTESSILE

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 12/07/2000

per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di occhiali e articoli inerenti l'occhialeria

Decorrenza: 01/01/2000

Scadenza economica: 31/12/2001

Scadenza normativa: 31/12/2003

 

Verbale di stipula

 

Il 12 luglio 2000, in Roma

tra

- l'UNIONTESSILE - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio;

- la CONFAPI - Confederazione italiana della Piccola e Media Industria;

e

- la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.);

- la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)

- la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.);

- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.);

- l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - U.I.L.T.A.;

- l'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie del settore calzaturiero associate all'Uniontessile.

 

 

PARTE Generale

 

CAPITOLO I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

 

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto

 

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto Collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.

Le disposizioni del presente Contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Per quanto non regolato dal presente Contratto, si applicano le norme di Legge e gli accordi interconfederali.

Le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.

Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.

Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

 

 

Art. 2 - Controversie

 

A - Controversie individuali

 

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.

Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

 

B - Controversie interpretative e collettive

 

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.

Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 55 nonché alle norme di Legge vigenti in materia.

 

 

Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

 

Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.

 

 

Art. 4 - Esclusiva di stampa

 

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 3 Parte Generale.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dall'1-1-2000 e avrà scadenza il 31-12-2001 per la parte economica e il 31-12-2003 per la parte normativa.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 17 novembre 2000 ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale, fermo restando quanto previsto dai vigenti Accordi interconfederali.

 

 

Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale

 

1 - Soggetti

 

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.

Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

 

2 - Requisiti

 

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

 

3 - Finalità e contenuti

 

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.

L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il periodo di non sovrapponibilità decorre da tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a sei mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.

Tale periodo è parimenti di tre mesi prima e sei mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.

 

4 - Procedure di consultazione e di verifica

 

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.

A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

 

5 - Procedure

 

a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

b) Le parti, consapevoli delle caratteristiche innovative derivanti dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla presente regolamentazione e delle conseguenze che avranno sui comportamenti e sulla prassi della contrattazione aziendale, potranno in sede nazionale, anche attraverso apposita commissione, effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla presente regolamentazione, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. In tale sede, potrà altresì essere indirizzata, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito dal presente Art..

Norma transitoria n. 1 - Le parti a livello aziendale, in sede di rinnovo dei relativi accordi, potranno convenire su meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del Protocollo 23 luglio 1993 e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.

 

 

CAPITOLO II - Sistema di informazioni

 

Art. 7 - Occupazione-investimenti-mercato del lavoro

 

Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate dalla UNIONTESSILE.

Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per l'elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo di questo anche con riferimento al problema occupazionale.

L'apporto così fornito dalla UNIONTESSILE a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

 

1) Osservatorio di settore

 

Tra l'UNIONTESSILE e Filta, Filtea, Uilta si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria del settore anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei singoli settori, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.

A tale fine tra l'UNIONTESSILE e la Filta, Filtea, Uilta, viene istituito un Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria.

Sono materie di pertinenza dell'Osservatorio:

- Andamento congiunturale dei comparti
- Formazione
- Interpretazioni contrattuali
- Lavoro esterno

L'Osservatorio Nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture anche esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture si pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti ed uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle sedi istituzionali per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.

Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.

Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno ad UNIONTESSILE e Filta, Filtea e Uilta di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente:

 

- Ai problemi della scuola e della formazione professionale per quanto attiene:

a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;

b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;

 

- Agli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché alle problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;

- Ai riflessi ecologici dell'insediamento industriale;

- Alle prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all'importazione e all'esportazione;

- Ai programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;

- Alla struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;

- Ai supporti per le piccole e medie imprese ai progetti di consorziazione di cui alla Legge 21-05-1981, n. 240, volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;

- Alla ricerca nel settore, nel quadro di un progetto nazionale;

- Alle soluzioni adottate ed eventuali iniziative con riferimento al risparmio energetico nel quadro delle finalità nel piano nazionale;

- Le situazioni di crisi aziendale e zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno;

- Le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'Accordo Interconfederale Confapi/CGIL, CISL, UIL del 31-3-1995 sui contratti di formazione e lavoro.

L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.

Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.

È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.

Le parti annualmente o per richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio, integrato con altra utile documentazione, valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, i bisogni formativi presenti e prevedibili, l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.

Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.

La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.

Allo scopo di rendere operativo l'osservatorio si conviene che lo stesso sarà composto di sei membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale. Il regolamento per il funzionamento dell'osservatorio verrà approvato nel corso della prima riunione all'unanimità. I nominativi dei rappresentanti dovranno pervenire all'UNIONTESSILE nazionale, che nella fase di avvio svolgerà compiti di segreteria, entro il 31 dicembre 2000. Uniontessile, Filta, Filtea e Uilta si impegnano a ricercare fonti e forme di finanziamento.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.

Con riferimento al sistema delle aziende della piccola e media industria (intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi) è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione ed orientamento circa:

- I processi di internazionalizzazione;
- Il terzismo;
- Il rapporto con le grandi imprese ed il sistema finanziario e bancario.

 

2) A livello regionale

 

A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.

In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi Interconfederali 13-5-1993 e 31-3-1995 e successive intese.

 

3) A livello territoriale (Provinciale o comprensoriale)

 

Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:

- Le prospettive produttive;

- I programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;

- Le evoluzioni tecnologiche;

- La struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;

- Lo stato di applicazione della Legge 9-12-1977, n. 903 e Legge 125/91 (parità uomo-donna).

- L'andamento, per quanto a conoscenza, del fenomeno del lavoro parasubordinato atipico intendendosi per tale le collaborazioni coordinate e continuative e quelle occasionali, suddivisi per tipologia di rapporto e di impiego

 

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:

a) Sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d'opera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando secondo le esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanze indotte da crisi aziendali o territoriali;

b) Sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale ed intersettoriale;

d) Le situazioni di ricorso generalizzato del settore alla Cassa Integrazione Guadagni.

e) In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12-08-1977 n. 675 e relative norme di attuazione (Legge 26-05-1978, n. 215 e Legge 09-02-1979, n. 36) e 223/91 per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendali si conviene quanto segue:

1) Le aziende del settore operanti nel territorio, per richiesta delle Associazioni Territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;

2) Periodicamente, per richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;

3) Le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla Legge 12-8-1977, n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26-5-1978, n. 215 e Legge 9-2-1979, n. 36);

4) Le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di Legge o di accordo Interconfederale in contrasto con le stesse.

Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati ala conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.

Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto a mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:

- Sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;

- Recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.

Al riguardo alle parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi Interconfederali 13-5-1993 e 31-3-1995.

Per quel che riguarda le problematiche inerenti alla valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.

A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.

Anche attraverso l'attivazione di strumenti di bilateralità, potranno essere sperimentati la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, la tipologia delle assunzioni, la flessibilità, orientati a recepire le opportunità di mercato ed a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi per imprese e lavoratori.

 

4) A livello aziendale

 

Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 70 dipendenti, tramite le Sezioni Territoriali UNIONTESSILE, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

- Le prospettive produttive con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale nelle sue diverse tipologie.

- I programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;

- Le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;

- Le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;

- Le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:

- All'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);

- Alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;

- Alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;

- Allo stato di applicazione delle Legge di parità (Legge 9-12-1977, n. 903 e Legge 125/91);

- Allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro.

- All'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.

Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.

Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.

A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.

In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

 

5) Imprese a dimensione europea - In relazione alla direttiva U.E. 94/45, le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.

 

A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e degli accordi interconfederali demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.

In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore nel suo complesso, anche per le organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari dell'informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

 

 

Art. 8 - Formazione

 

Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella Legge 24 giugno 1997 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.

A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:

1) Agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;

2) Fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.

Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

 

A livello nazionale

 

Utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine:

a) Di esaminare congiuntamente gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;

b) Di esaminare congiuntamente gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche

c) Avviare un confronto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con la Conferenza Stato - Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:

- Promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;

Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazio