S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/12/2009, si rinvia al CCNL "Tessili e Moda- Artigianato"
CCNL del 07/05/1996
OCCHIALI - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 07-05-1996
Lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane che producono occhiali o articoli inerenti l'occhialeria
Decorrenza: 01-05-1996 - 31-12-1999
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'occhialeria
stipulato in Roma, 7-5-1996
tra la Associazione Nazionale Produttori Occhiali - Confartigianato, la CNA Nazionale rappresentata dal Presidente Filippo Minotti, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.), la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.),
e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.), con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.), con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).
TITOLO I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Il presente contratto consta di:
- Una parte generale (TITOLI I-II-III-IV).
- Due parti riguardanti operai impiegati quadri (TITOLI V-VI).
- Una parte contenente: inquadramento-declaratorie ed esemplificazioni, parte retributiva, quote di servizio contrattuale, allegati.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di cui alla Legge 443/85:
- che producono in prevalenza occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.);
- che svolgono l'attività di ottica.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, tra le organizzazioni artigiane e dei lavoratori per dirimere le controversie.
Art. 5 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1-5-1996 e avrà scadenza il 31-12-1999.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza dello sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori dell'Occhialeria e dell'Ottica; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Art. 8 - Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità ed alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli enti pubblici previsti per Legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale.
Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazione e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro ed alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro ed alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto, e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità d'assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.
Le parti, nel prendere atto della possibilità di ricorrere, nell'ambito del settore dell'Occhialeria, a lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunto, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della Legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di Legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della localizzazione sul territorio di tali fenomeni.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese del settore il confronto di cui sopra potrà avvenire tra le strutture territoriali, su richiesta delle stesse e su esplicita delega delle strutture regionali.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale - In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla Legge.
Le parti convengono sulla opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.
Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune norme vigenti, al fine di:
- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;
- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;
- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi esistenti in materia.
Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi insiti nell'attuale sistema legislativo in materia.
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle commissioni paritetiche che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola aziende.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settore artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria
Di norma i CCNL stipulanti a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non p