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Testo Consolidato CCNL del 17/06/2019
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 17/06/2019
per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate
Decorrenza: 01/07/2019
Scadenza: 31/12/2020
CCNL 17/06/2019 come modificato da:
- Accordo 14/06/2023 (Decorrenza 01/07/2023)
- Accordo di rinnovo 03/04/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, Roma, 17 giugno 2019
Tra
Confartigianato Autobus Operator rappresentata dal Presidente Nazionale e dal Referente Nazionale della Categoria
Assistita dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore della Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro, dal Responsabile del Settore Contrattuale.
CNA Fita rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Portavoce Nazionale del Consiglio Nazionale di Mestiere NCC Bus e Vicepresidente, dal Responsabile Nazionale CNA Fita, dal Referente Nazionale Trasporto Persone CNA Fita.
Assistita dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa - CNA rappresentata dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali .
La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI), rappresentata dal Presidente con l'assistenza del Direttore e del Responsabile Nazionale della categoria (SNA);
La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI - rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, assistiti dal Segretario Generale.
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale del Dipartimento Nazionale e delle Segreterie Territoriali.
la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale del Dipartimento Nazionale.
la Uiltrasporti, rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale
si conviene il presente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate
Accordo 14/06/2023 (Decorrenza 01/07/2023)
Verbale di stipula
In data 14 giugno 2023 si sono incontrate le organizzazioni datoriali Confartigianato Autobus Operator, CNA Fita, SNA - CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL che hanno convenuto sul presente Accordo di recepimento.
Verbale di stipula
Roma, 3 aprile 2024
Tra le organizzazioni datoriali
CNA Fita NCC Bus
Confartigianato Auto-Bus Operator
SNA - Casartigiani
Claai
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI-UIL
Premesso che:
- il CCNL in epigrafe indicato è scaduto il 31 dicembre 2020;
- In data 14 giugno 2023 è stato sottoscritto raccordo di recepimento dell'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 ;
- le Parti intendono proseguire il confronto a partire dal mese di maggio 2024 i lavori per il rinnovo del CCNL in epigrafe;
- Si ritiene opportuno dare copertura economica per il periodo che va dal 1º gennaio 2021 fino al 31-12-2023 incrementando i minimi retributivi attualmente in essere;
si conviene sul seguente verbale di accordo.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende artigiane esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Ai fini del presente CCNL per "aziende artigiane" si intendono quelle disciplinate dall'art. 4, c. 1, lettera d) della Legge 443 dell'8 agosto 1985 ss.mm.ii.
PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI, BILATERALITÀ E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni sindacali le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese artigiane, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo I.
A) a livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di:
- rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema di trasporto di persone mediante noleggio autobus con conducente e noleggio autovetture con autista;
- intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena applicazione alle leggi n. 218/2003 e n. 21/1992;
- salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nel settore;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;
- costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi, anche al fine di rilanciare il settore del noleggio autobus con conducente quale volano della filiera turistica del Paese. In quest'ottica sono obiettivi prioritari da perseguire l'introduzione di una disciplina omogenea in materia di età degli autobus, l'applicazione al settore da parte delle autorità finanziarie delle agevolazioni sul gasolio, la razionalizzazione del sistema di tariffazione degli accessi alle città;
B) a livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto, nei limiti di quanto dallo stesso convenuto, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione del CCNL con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l'interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL.
C) Organismi paritetici
OSSERVATORIO NAZIONALE
È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento e prospettive del mercato interno e internazionale;
b) evoluzione del quadro normativo di riferimento del settore in relazione alle iniziative intraprese sulle questioni relative ad età degli autobus, riduzione accise sul gasolio e tariffe di accesso alle città;
c) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all'obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
d) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
e) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
f) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
g) andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
h) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
i) andamento del tasso di adesione al fondo contrattuale di previdenza complementare, finalizzato all'individuazione di azioni volte a favorire l'adesione, in particolare dei giovani;
Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite. A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da 2 esponenti per ogni Organizzazione firmataria del CCNL ed avrà sede in Roma, presso EBNA.
L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento, la prima delle quali si svolgerà il 16 settembre 2019.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli Osservatori regionali.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ'
È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell'Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l'attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell'Unione Europea;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente contratto le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dall'Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia. Al CPO si riconosce il compito di collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente contratto al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO territoriali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO
È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
4. Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di cui al comma 3, lett. C), del presente articolo saranno concordate e definite tra le parti interessate entro il 31 dicembre 2020. In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione, entro il 31 dicembre 2019 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l'istituzione di nuove forme di bilateralità.
5. La fase dell'informativa si articola come segue:
A) Fase dell'informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, la parte datoriale fornirà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.
Art. 9 - Relazioni sindacali
___Omissis___
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti convengono di avviare i lavori dell'Osservatorio Nazionale a far data dal mese di maggio 2024, al fine di procedere ad una immediata disamina del settore e dell'andamento occupazionale.
Le Parti considerano strategico l'avvio di un confronto in merito al tema della formazione dei lavoratori, finalizzato ad individuare nuove esigenze di aggiornamento, perfezionamento o sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.
Oltre alle attività di competenza dell'Osservatorio indicate nell'articolo n. 1 del presente CCNL, i componenti dell'Osservatorio nazionale svolgeranno attività di analisi e verifica sistematici al fine di individuare migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore, sviluppare l'occupazione nonché le competenze professionali.
L'Osservatorio nazionale potrà proporre alle parti firmatarie il presente CCNL l'adozione congiunta di orientamenti e di iniziative concertate a favore della difesa e per lo sviluppo del settore, e a sostegno della competitività delle imprese e dell'occupazione da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si impegnano ad avviare a far data dal mese di maggio 2024 una Commissione tecnica per valutare l'inserimento nella sfera di applicazione del presente CCNL, nelle modalità e nelle forme che le parti converranno, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli NCC, noleggio auto con conducente, servizi di supporto al noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Le Parti si impegnano altresì, in fase di rinnovo del CCNL in epigrafe, ad approfondire il tema della rappresentanza contrattuale coerentemente con quanto previsto nell'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020.
Resta inteso che il presente accordo si applica anche alle figure professionali che svolgono attività di Trasporto scolastico coerentemente con quanto previsto dall'art. 14 del CCNL delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
1. Gli assetti contrattuali sono articolati su due livelli secondo quanto prevede l'Accordo Interconfederale sul Modello contrattuale del 23 novembre 2016 firmato da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil, nonché le successive intese interconfederali in materia, che qui si intendono integralmente recepite.
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
I contratti collettivi avranno una durata pari a quattro anni.
La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Il livello regionale di categoria può regolare modificando, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
In sede regionale - fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quella regionale di categoria.
La contrattazione di II livello avrà il compito di individuare parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a cui legare specifici elementi retributivi di produttività del lavoro anche in applicazione della normativa di Legge sulla detassazione e sulla decontribuzione. In questo quadro potranno essere promosse - anche in forma sperimentale - forme di partecipazione/coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
I Contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata correlata alla durata dei CCNL e, di norma, decorrono a metà della durata stessa dei CCNL.
Art. 3 - Diritto alle prestazioni della Bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavor