CCNL in vigore
MULTISERVIZI - COOPERATIVE (Confsal/Unci)
Testo consolidato del CCNL 29/04/2009
per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle Cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici
Decorrenza: 01/06/2009
Scadenza: 31/05/2012
CCNL 29/04/2009 come modificato da:
- Accordo Apprendistato 23/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2009 il giorno 29 del mese di aprile in Roma
Tra
UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente On. Luciano D'Ulizia e dal Consigliere Nazionale Settimio Marchione
e
FESICA - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani
CONFSAL/FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Trovato Assistiti dalla CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi
si è stipulato
il contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di servizi di facchinaggio, di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione igiene ambientale oltre le attività di servizi ausiliari, integrativi e multiservizi richiesti dalla committenza, sia pubblica che privata, esso si compone:
Accordo apprendistato 23/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Verbale di stipula
Addì, 23 aprile 2012
Tra
UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane
e
FESICA - CONFSAL
Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti Sociali UNCI e Confsal in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 167/2011 che riforma l'istituto dell'Apprendistato nonché dei collegati atti legislativi ed amministrativi.
[___]
Le Organizzazioni Sindacali UNCI e CONFSAL firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime OO.SS., rispetti i contenuti dell'accordo quadro in parola. Infatti il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio –in sostituzione del tasso di inflazione programmata- l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
Le OO.SS. firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Ricorrere ad una Legge, sia pure auspicata solo da alcuni sindacati, vuol dire riproporre, anche oggi, il problema dei rapporti tra libertà e Stato –autorità. Solo il sindacato libero rispetto allo Stato può esprimere gli interessi della categoria e far valere i medesimi.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
• di livello nazionale;
• di livello aziendale.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Le parti ritengono anche che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo tradizionale quella cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Marshall) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.
Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d'impresa.
Secondo l'art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio coimprenditore — nell'ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori— può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
La Legge n.142/2001 chiarisce nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall'altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla Legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono:
a) - alla gestione dell'impresa;
- all'elaborazione di programmi di sviluppo;
- alle decisioni concernenti scelte strategiche;
- alla realizzazione dei processi produttivi;
b) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
c)- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il “richiamo ” al CCNL applicabile. Il presente contratto prevede l'erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e succ. modd.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province.
È necessario esplicitare ai fini di un'appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n.142/2001 – costituisce il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7 della Legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi ”.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa in Italia.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative esercenti attività nel settore “MULTISERVIZI”, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U. E., sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
La validità del presente contratto decorre dal 01/06/2009 e scadrà il 31/05/2012.
II contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) del tasso di inflazione, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 80% (ottanta per certo) dell'inflazione sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
TITOLO I - Validita' e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:
1. gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini, centri distributivi;
2. pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
3. servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
4. manutenzione macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri e strade;
5. gestione della totalità delle iniziative inerenti al condominio;
6. conduzione gestione impianti: termici, elettrici, idraulici, climatizzazione;
7. sevizi di manutenzione ascensori, allarmi e antifurti;
8. controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
9. servizi di copia: centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, barellaggio, fattorinaggio;
10. servizi alla ristorazione: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti.
11. servizi di manutenzione insegne luminose;facchinaggio mercati ortofrutticoli,
12. facchinaggio generico anche con l'utilizzo di macchinari;
13. servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento di piante;
14. nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero rifiuti solidi e liquidi con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
15. impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
16. impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
17. servizi di irrigazione e impianti per l'agricoltura;
18. servizi di guardinia e portierato;
19. accompagnamento, cattura, ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
e limitatamente, per i soci lavoratori delle cooperative che prescelgono la forma del lavoro dipendente.
Il presente CCNL deve essere richiamato nel Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam" e senza futuri assorbimenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale o aziendale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Le parti, anche in considerazione dell'accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo aziendale equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
Art. 3 - Contrattazione di primo livello
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Per il rinnovo de1 presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando 1e proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento del1ª Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione de1le quote sindacali.
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
c) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, in sede tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali;
d) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
e) realizzazione di un incontro aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art.55 co.2 del D.LGS 10/9/03 n. 276;
f) attuazione della disciplina della formazione professionale,
g) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
La richiesta di stipula della contrattazione aziendale deve essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente CCNL.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
TITOLO III - Diritti Sindacali e di Associazione
Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6 - Rappresentanti sindcali
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Lavoratori con cariche sindacali direttive
Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente.
Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell'UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03.
- quota di servizio contrattuale
le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di €20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo.
Le Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori l'apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all'Azienda entro il mese di febbraio successivo.
Le Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale.
Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario intestato alla Federazione Nazionale FESICA-CONFSAL presso la Banca Popolare di Milano codice IBAN IT07D0558403205000000008121
Art. 10 - Finalità del Contratto collettivo nazionale
Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
TITOLO IV - Esclusività di stampa- Distribuzione contratti
Art. 11 - Esclusività di stampa
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. Èvietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi origina1i in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 12 - Distribuzione contratti
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di 1egge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro ed ag1i Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
Le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo socio coimprenditore e lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL.
TITOLO V - Efficacia del Contratto
Art. 13 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro dei soci coimprenditori e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione inviata all'EBUC. Le norme del presente CCNL divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se la cooperativa è in regola con i versamenti dovuti all'EBUC.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VI - Mobilità e mercato del lavoro
Art 14 - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Cooperative, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e 1egge 19 .7.1993, n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro (solidarietà estensiva);
con contratto aziendale potrà essere scelto l'inquadramento previdenziale più idoneo al fine di poter godere, vista la congiuntura, degli ammortizzatori sociali;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VII - Classificazione del Personale
I LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che, in regime di autonomia e discrezionalità, siano delegati a ricoprire, con poteri decisionali, tutti gli incarichi, inerenti l'attività dell'azienda, finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti
impiegati con funzioni direttive
II LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- soci coimprenditori e lavoratori dipendente responsabili del servizio relativo alla gestione del personale ed amministrativo;
caposquadra, coordinatore nuclei operativi
III LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che oltre ad essere in possesso delle competenze indicate al IV livello sono altresì dotati di esperienza tecnica derivante da consolidato svolgimento delle proprie funzioni professionali, che siano incaricati di svolgere attività basilari per l'andamento produttivo dell'azienda e attività di supervisione degli uffici;
IV LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che hanno conseguito cognizioni specifiche attestate da istituti professionali o dallo svolgimento di pratica formativa in materia e che svolgono, con perizia, i lavori loro affidati connessi alle proprie professionalità e competenze tecniche;
- i soci e i lavoratori in grado di svolgere gli incarichi con particolari capacità e diligenza rispetto ai lavoratori inquadrati nel precedente livello.
V LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che nell'esecuzione delle proprie attività utilizzano macchine operatrici complesse su vari tipi di terreno;
manovratore comandi di automezzi quali autocompattatore, autospazzatrice, carropontista, addetto impianti di inserimento e trattamento rifiuti, operaio addetto alle discariche anche per attività di smaltimento, depurazione acque e registrazione carico/scarico dei rifiuti.
VI LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti qualificati che svolgono lavori di media complessità;
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che svolgono attività impiegatizia di natura esecutiva;
conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni e di carrelli elettrici, addetto al ricevimento e preparazione degli ordini, manovratore di gru per operazioni di sollevamento, addetto all'officina, rimozione rifiuti.
VII LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che praticano mansioni di base per lo svolgimento delle quali è necessaria una minima pratica;
- i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni manuali;
inservienti, facchini, addetti a comuni servizi di pulizia anche a mezzo di macchine, addetto al magazzino, addetti al recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio, lavaggio automezzi, addetti imbragaggio merci, spazzini anche con veicoli, addetto al montaggio prefabbricati, centralinista, autista generico, addetti al carico e scarico merci, guardiani notturni nonché i soci e i lavoratori dipendenti di prima assunzione nel settore.
Per quanto concerne i servizi di pulizia e facchinaggio, le previsioni contenute al presente articolato valgono solo nel caso in cui nel CCNL di settore non vengano specificamente disciplinate.
TITOLO VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità per almeno tre mesi, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà inserito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Vengono considerati Jolly quei soci e quei lavoratori dipendenti cui la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.
TITOLO IX - Assunzione - Documentazione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni.
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. la località in cui presterà la sua opera;
4. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5. l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
6. la durata dell'eventuale periodo di prova;
7. l'indicazione del numero di iscrizione al libro matricola;
8. le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro nonché tutti quei dati o no