CCNL in vigore
MULTISERVIZI - ARTIGIANATO (Usae / Fenapi)
Testo consolidato del CCNL 16/07/2019
per i dipendenti delle aziende artigiane di pulimento e multiservizi
Decorrenza: 01/07/2019
Scadenza: 30/06/2021
L'anno 2019. il giorno 16 del mese di luglio in Roma presso la sede, della FENAPI sita Corso d'Italia n.39. a conclusione delle trattative intraprese ed a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi del 13-06-2019
Tra
FENAPI - Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - qui rappresentata dal suo Presidente Nazionale e da una delegazione;
e
USAE - Unione Sindacale Autonomi Europei - qui rappresentata dal legale rappresentante il Segretario Generale,
- USAE FINART - Federazione Italiana Nazionale Artigianato qui rappresentata dal Coordinatore Nazionale,
- USAE FILTES - Federazione Italiana Lavoratori Terziario e Servizi qui rappresentata dal Coordinatore Naz.
- ALI - Associazione Lavoratori Italiani rappresentata qui dal Presidente.
si è stipulato il CCNL valevole su tutto il territorio Nazionale, per i dipendenti delle aziende artigiane di pulimento e multiservizi.
Le parti convengono che il presente CCNL sottoscritto e rinnovato è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni confederazioni e federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative ed iscritti. Le Parti danno mandato al Presidente Fenapi, di provvedere, anche mediante delega, al deposito del contratto al Ministero del Lavoro e alle altre parti istituzionali.
Il presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro disciplina il settore delle aziende artigiane delle Lavanderie, Tintorie ed affini
Le OO. SS dei lavoratori e quelle di rappresentanza delle aziende, nel prendere atto che il CCNL si è tacitamente rinnovato in assenza di disdetta il 1 luglio 2017 ed il 1 luglio 2018, condividono una comune e motivata preoccupazione per la continua fuoruscita dal mondo del lavoro di migliaia di lavoratori dipendenti a causa della crescente crisi economica che comporla una prolungata stagnazione della produttività.
Il rinnovo del CCNL pertanto, vuole essere anche un messaggio di speranza nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore, che vivono la comune preoccupazione che deriva dal l'incertezza sul futuro.
Il settore di riferimento del presente CCNL rappresenta un anello importante nella catena produttiva e contribuisce nel suo insieme allo sviluppo del Paese.
Il CCNL disciplina gli istituti contrattuali di garanzia per i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, il rapporto di lavoro e la sua esplicazione, le diverse tipologie di contratti individuali di lavoro, il trattamento economico ed il codice disciplinare.
L'accordo disciplina anche le innovazioni introdotte dal legislatore negli ultimi anni.
La premessa fa parte integrante del presente CCNL.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere nelle Aziende Artigiane
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione. disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.):
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici. etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali. fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.):
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.):
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale cd archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di pareheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili:
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
Le norme contenute nel presente CCNI. sono efficaci nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori ed impegnano le organizzazioni stipulanti al loro rispetto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 1 luglio 2019 e scade il 30 giugno 2021, ed ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente CCNL continua ad avere i suoi effetti anche dopo la scadenza triennale e fino a quando sarà stipulalo un nuovo CCNL.
Il presente contratto sarà depositato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro trenta giorni dalla data della stipula.
Analogamente il presente contratto sarà depositato presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il Consiglio Nazionale dell"Economia e del Lavoro (CNEL) e presso gli altri Enti previsti per Legge.
Le aziende che applicano il presente CCNL, consegneranno gratuitamente ad ogni dipendente, copia del presente contratto.
Art. 4 - Prima applicazione del contratto
In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura:
a. comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto:
b. consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno:
c. comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che andranno così a comporsi:
1. paga base prevista per il livello di inquadramento;
2. eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo andranno pagate quale assegno ‘ad personam'non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;
3. eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi nazionali / territoriali / aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di rinnovi, mediante il presente contratto e i suoi contenuti, in analoghe causali.
Art. 5 - Formazione continua e professionale
Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL ritengono essenziale il supporto della Formazione continua quale sostegno all'occupazione e riconoscono un ruolo indispensabile ai Fondi Interprofessionali istituiti ed operanti ai sensi della L. 388/2000. Pertanto la parti concordano di utilizzare il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato ‘FONDO CONOSCENZA" (in fase di costituzione e riconoscimento) teso a creare una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed al l'aggiornamento professionale.
I contributi dovuti al Fondo e le modalità di versamento vengono stabiliti dai Regolamenti del Fondo Conoscenza, ai sensi del vigente ordinamento giuridico.
Le Parti stipulanti condividono il metodo partecipativo, ai diversi livelli e nei diversi luoghi, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita degli enti e società destinatarie del presente contratto, nonché per il miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi dalle stesse erogati e per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori.
A tal fine, ritengono necessario definire un sistema di Relazioni sindacali , orientati alla ricerca di obiettivi condivisi e alla costruzione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, nel condiviso presupposto che l'integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima.
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSA e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il CCNL. assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati all'azienda in cui si svolgono, con preavviso scritto da notificarsi almeno due giorni lavorativi prima e. in casi urgenti, almeno 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dell'azienda, di norma all'interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l'attività lavorativa.
Ai lavoratori sono garantite 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee sindacali. Le assemblee sindacali si terranno durante l'orario iniziale o finale della giornata lavorativa prescelta, tenuto conto delle necessità organizzative dell'azienda.
Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO. SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalle aziende a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuale in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo.
Le deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento.
La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto all'azienda di appartenenza del lavoratore.
Le aziende riconoscono alla contrattazione di secondo livello e alla contrattazione aziendale le RSU, laddove costituite, e le RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Permessi sindacali e aspettative
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto, hanno diritto a 2 ore di permessi mensili retribuiti negli enti che occupano meno di 16 dipendenti, elevati a 4 ore per ciascun dipendente negli enti che occupano più di 15 dipendenti.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durala del loro mandato.
Art. 9 - Commissione Regionale di Garanzia
Sarà costituita una Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione (CRGC), composta da 4 membri di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 nominali dalie Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione e applicazione del presente CCNL;
tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., prima di adire le vie giudiziarie;
verificare e valutare l'effettiva applicazione nei singoli Enti, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
Il contratto di lavoro del personale dipendente è costituito e regolato dal presente CCNL, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia e della normativa comunitaria.
L'assunzione di personale dipendente, qualunque sia la forma contrattuale, viene comunicata al destinatario in forma scritta contenente almeno i seguenti elementi:
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di assunzione;
- il profilo professionale ed il livello retributivo;
- la sede iniziale alla quale il dipendente viene assegnato;
- il trattamento economico e le voci che lo compongono;
- la durata del periodo di prova;
- l'orario di lavoro;
- il termine finale, in caso di rapporto a tempo determinato;
- l'autorizzazione all'uso e trattamento dati personali;
- le altre condizioni concordate e/o eventualmente previste, purché non contrastanti con le norme di Legge.
Nella lettera di assunzione è specificato, inoltre, che al lavoratore viene consegnata copia del CCNL vigente.
Al momento dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata tutta la documentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro - ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - i moduli informativi relativi alla previdenza complementare, alla scelta relativa alla destinazione del TI R ed i moduli per la richiesta delle detrazioni fiscali.
L'assunzione può essere effettuata a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o part-time o nelle altre tipologie contrattuali previste dal presente CCNL.
Il destinatario del contratto di assunzione dovrà produrre prima dell'assunzione in servizio idonea documentazione attestante:
- l' identità personale:
- nascita, cittadinanza, residenza e stato di famiglia;
- titolo di studio;
- codice fiscale;
- il domicilio fiscale se diverso dalla residenza;
- i carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi;
- codice IBAN (coordinate bancarie);
- l'eventuale stato di disoccupazione;
- lo stato di servizio, la formazione professionale eventualmente acquisita e la conoscenza di lingue estere.
La predetta documentazione, ove consentito, può essere sostituita con dichiarazione personale dell'interessato redatta ai sensi del DPR 445/2000.
Eventuali variazioni di residenza o domicilio fiscale devono essere comunicati tempestivamente dal dipendente.
Il lavoratore che senza giustificato motivo non assume servizio nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di assunzione, sarà considerato rinunciatario.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è subordinato al superamento di un periodo di prova da parte del lavoratore. Il periodo di prova viene utilizzato dal datore di lavoro per valutare le attitudini e le competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate al lavoratore, mentre il lavoratore analizzerà le condizioni, i contenuti della prestazione, e l'interesse allo svolgimento dell'obbligazione lavorativa.
Durante lo svolgimento del periodo di prova il lavoratore gode del medesimo trattamento normativo che dovrebbe competergli in caso di assunzione definitiva. Durante tale periodo svolgerà le normali prestazioni di lavoro, pari dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quelle degli altri lavoratori con la medesima qualifica.
Il periodo di prova può essere sospeso nel caso di aspettativa per la copertura di cariche pubbliche e ricomincia a decorrere con la ripresa dell'attività lavorativa.
Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di darne preavviso all'altra parte, né di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata prima del termine pattuito, a meno che non ricorra una giusta causa di licenziamento, il periodo di prova non potrà superare i seguenti giorni di prestazione lavorativa:
- Quadri: 90 (novanta);
- livello 2-1: 60 (sessanta),
- livelli 6-5-4-3: 30 (trenta);
Sono computati nel periodo di prova, oltre alle giornate di effettiva prestazione lavorativa, anche le domeniche, i giorni festivi e comunque quelli non lavorati, in funzione dell'organizzazione di lavoro aziendale (sabato, riposo infrasettimanale, ecc.). Sono invece esclusi dal computo i giorni di assenza del lavoratore per qualunque motivo ad esso imputabile (malattie, sciopero, ferie, ecc.). In quest'ultima ipotesi il periodo di prova è prolungato di un numero di giorni di effettiva prestazione lavorativa pari a quelli di assenza del dipendente.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del lavoratore.
Art. 12 - Orario di lavoro Normale
È considerato orario di lavoro effettivo "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore e nell'esercizio della sua attività".
L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite in sei o cinque giorni lavorativi in funzione delle esigenze dell'Azienda.
L'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro può essere anche disposta per turni tra i diversi operatori della stessa struttura.
Il dipendente che effettua più di sei ore di lavoro continuative ha diritto ad una pausa non retribuita di 30 minuti.
L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo per il lavoratore.
L'accertamento in merito al rispetto dell'orario di lavoro viene effettuato dai soggetti incaricati dall'azienda mediante anche l'ausilio di sistemi di rilevazione automatica
L'orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni è normalmente ripartito dal lunedi al venerdi. In questo caso il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato.
L'orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni è ripartito dal lunedi al sabato. In questo caso, in alternativa alla distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su sei giorni, l'azienda può prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, con rotazione sulla generalità degli ineressati.
Art. 13 - Orario di lavoro multiperiodale
In alternativa all'orario di lavoro normale disciplinato dal precedente articolo 12, l'azienda può adottare in tutto od in parte l'orario di lavoro multiperiodale.
Nei casi in cui ricorrono esigenze tecniche, organizzative, e produttive programmabili, tali da comportare una variazione di intensità dell'attività lavorativa, le aziende possono adottare forme di flessibilità multiperiodale in cui la durata dell'orario di lavoro di cui al presente CCNL (40 ore) può risultare anche da una media plurisettimanale.
È consentito, pertanto, il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite massimo di 60 ore settimanali e 12 ore giornaliere per un periodo massimo di 24 settimane nel corso dell'anno. A fronte della prestazione delle ore aggiuntive il datore di lavoro riconoscerà al lavoratore una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro in periodi di minore intensità lavorativa.
I dipendenti ai quali si applica l'orario di lavoro multiperiodale, percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, (40 ore) sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Qualora la media annuale delle prestazioni lavorative sia superiore alle 40 ore settimanali contrattualmente previste, l'eccedenza delle ore prestate sarà compensata con il lavoro straordinario.
Ai fini dell'applicazione dell'orario multiperiodale per "anno" non si intende l'anno solare ma bensi il periodo di dodici mesi successivo alla decorrenza iniziale dell'articolazione dell'orario di lavoro multiperiodale per il singolo dipendente.
Art. 14 - Il Riposo settimanale
Qualunque sia l'articolazione dell'orario di lavoro prescelta, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore, di regola in coincidenza con la domenica.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolalo come media in un periodo non superiore a 14 giorni ( L. 133/2008).
Art. 15 - Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario, per ogni singolo lavoratore, non può superare le 250 ore annue. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario in aggiunta ai limiti fissati di 250 ore annuali, è inoltre ammesso nelle seguenti ipotesi, previste dall'art. 5, comma 4. D. Lgs. N. 66/2003:
a. casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione:
Il lavoro straordinario viene retribuito attraverso una maggiorazione della retribuzione ordinaria così determinata:
- 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
- 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Per i casi in cui si adotta l'orario multiperiodale, il monte ore di lavoro straordinario prestato può essere accertato e compensato solo alla fine del periodo di riferimento.
Art. 16 - Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di Legge e dal presente contratto.
Ai sensi della Legge n. 96/18 (che ha convertito il D.L. n. 87/2018) è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
L'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev'essere giustificato da apposite esigenze aziendali.
Con riguardo all'ultimo punto, la norma prevede un elenco tassativo di causali:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Non è ammessa l'assunzione con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori in sciopero.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro continua oltre i termini stabiliti dalla Legge, il Contratto si considera a tempo indeterminato.
Per tutta la durata del contratto al lavoratore spettano le ferie, la tredicesima, il TFR ed ogni altro trattamento previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati allo stesso livello.
Per quanto espressamente non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge.
In considerazione delle particolarità del settore normato con il presente CCNL e della sua maggiore ricorrenza, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell'anno.
Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 come novellato dalla Legge n. 96 del 2018 le parti concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile oltre che per le attività già previste per Legge, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quelle concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.
La possibilità dell'assunzione di cui al punti precedenti riguarda tutti i lavoratori del settore interessato.
Le Parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
Art. 17 - Lavoro parziale o part-time.
Le parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.
Il contratto a tempo parziale identifica quei rapporti di lavoro in cui l'orario di lavoro applicato risulti inferiore al normale orario di lavoro previsto dal presente CCNL.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta, essenziale per la sua validità. Lo stesso deve contenere oltre gli elementi previsti dal presente contratto, la puntuale indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell'orario di lavoro.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Il datore di lavoro ha la facoltà di concordare con il lavoratore, sia al momento della stipula del contratto, che succ