S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 28/05/2018
MULTISERVIZI - COOPERATIVE (Ugl / Unicoop)
Testo consolidato del CCNL 28/05/2018
per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere
Decorrenza: 28/05/2018
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 28/05/2018 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 20/05/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
- Accordo di rinnovo 27/08/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2018 il giorno 28 del mese di maggio in Roma
TRA
U.N.I.COOP. - Dipartimento Nazionale Produzione del Lavoro rappresentata da: Presidente del Dipartimento Produzione del Lavoro, dai delegati nazionali, Direttore generale, Responsabile ufficio legale, Membri Delegazione.
E
UGL TERZIARIO NAZIONALE rappresentata dal Segretario Nazionale, dal Vice Segretario Nazionale, dal Consiglio Nazionale del Terziario.
Con l'assistenza della Confederazione Nazionale UGL nella persona del Vice Segretario Generale Luca Malcotti.
SI È STIPULATO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di facility management per le imprese e i lavoratori per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, esso si compone:
___omissis___
Accordo di rinnovo 20/05/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Verbale di stipula
In Roma, il 20 Maggio 2022
TRA
L'UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative
E
La Federazione Nazionale Terziario
Verbale di stipula
In Roma, il 27-08-2023
TRA
L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative
E
UGL TERZIARIO FEDERAZIONE NAZIONALE - Unione Generale del Lavoro.
Le OO.SS, e l'Organizzazione datoriale firmatarie del presente intendono dare una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione delfoccupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Di livello nazionale;
- Di livello aziendale, territoriale e/o di gruppo
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a premiare i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Le parti ritengono anche che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento - alla azienda di tipo tradizionale - di quella cooperativa, caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.
Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d'impresa.
Secondo l'art. 1, comma 3, della 1. n. 142/2001, l'attività lavorativa svolta dal socio co imprenditore tualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
A seguito della riforma apportata dalla Legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi:
- Concorrono alla gestione dell'impresa; all'elaborazione di programmi di sviluppo; alle decisioni concernenti scelte strategiche; alla realizzazione dei processi produttivi;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, 1. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile.
Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico. Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e sue. mod.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dai presente CCNL. Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa in Italia.
Accordo di rinnovo 20/05/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
PREMESSO
Che le Parti hanno stipulato in data 28-05-2018 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, attualmente scaduto il 28-05-2021;
Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manutenzione nelle strutture ricettive turistico- alberghiere, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui all'art.1; inoltre, l'adempimento contestuale di ogni singola disposizione contenuta nella parte economico-normativa del presente CCNL costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso sia alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali che alle misure di welfare contrattuale istituite dal presente CCNL per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro.
Le Parti statuiscono di limitare l'ambito di applicazione del presente CCNL alle Cooperative aderenti all'Organizzazione datoriale firmataria e/o alle società o enti giuridici aderenti all'Ente Bilaterale costituito dalle medesime Organizzazioni firmatarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
Accordo di rinnovo 20/05/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
APPLICAZIONE:
Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.
APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 1-12-2020
[..]
Le Parti, stante il rinnovo della parte economica, confermano la vigenza del CCNL di cui alle premesse per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore servizi di rifacimento camere, pulizie, facchinaggio e manutenzione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
[___]
La validità del presente contratto decorre dal 28/05/2018 e scadrà il 28/05/2021.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata da una delle Parti.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Accordo di rinnovo 20/05/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
APPLICAZIONE RINNOVO CCNL 1-12-2020
[___]
Il presente accordo decorre dal 1-04-2022 ed avrà vigore fino al 31-12-2025. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.
[___]
REGOLAMENTI AZIENDALI E COLLABORAZIONI ATIPICHE
In considerazione del fatto che il socio lavoratore intrattiene con la cooperativa un rapporto associativo, in forza del quale egli partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio d'impresa, contribuendo con la propria attività lavorativa all'elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, i regolamenti aziendali relativi ai rapporti di lavoro con i soci cooperatori possono prevedere per costoro condizioni di lavoro diverse, ma complessivamente non peggiorative, rispetto a quanto previsto dagli istituti contrattuali del presente CCNL e/o maggiorazioni retributive nel corso dell'esercizio sociale.
Fermo quanto sopra previsto, e fatte salve le prerogative statutarie, le parti convengono che il trattamento economico complessivo minimo per il socio della cooperativa è quello previsto dal presente CCNL.
Lavoratori atipici
Per i soci coimprenditori visto il punto 3 del com. II, dell'art. 1 Legge 03/04/2001, n. 142 potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co. o altro).
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, co. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega del 2014 n. 183, le Parti intendono determinare una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come le cosiddette collaborazioni atipiche (co.co.co.) organizzate dal committente.
La suddetta specifica disciplina, prevista dal presente articolo, troverà applicazione fino alla naturale scadenza dei singoli rapporti di collaborazione, a condizione che all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro autonomo ricorrano le seguenti esigenze produttive ed organizzative:
- Necessità di integrare l'organico a seguito dell'intervenuta trasformazione di taluni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- Garantire la continuità delle prestazioni all'utenza;
- Far fronte a punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- Garantire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- Incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
- Apertura di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
- Sostituzioni di lavoratori che, nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno;
- Attività a carattere stagionale e intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
- Esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
- Attività legate all'applicazione delle normative di Legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
- Esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e rsqda quelle normalmente impiegate.
Il contratto di collaborazione atipica è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- Il riferimento all'oggetto del progetto e alle sue fasi di realizzazione con individuazione del risultato finale che si intende conseguire.
- La data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell'opera o del servizio;
- Il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l'IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
- I tempi e le modalità di pagamento;
- I termini di preavviso e le causali di recesso.
Il Collaboratore, ove richiesto, si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli, anche in via continuativa, con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico, e senza che l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel regolamento dovrà essere precisato che per i soci coimprenditori con rapporto di collaborazione organizzata dal committente il compenso sarà parametrato al costo orario previsto dal presente CCNL.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni,salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
È rimessa a specifiche intese in sede di contrattazione di II Livello la facoltà di derogare la disciplina delle collaborazioni atipiche (co.co.co) così come prevista dal presente articolo, individuando nuove fattispecie di collaborazioni atipiche rispetto alle quali sarà possibile disapplicare, per la durata massima di un anno, l'operatività della presunzione legale di subordinazione; dette specifiche intese modificative dovranno in ogni caso rispondere alle finalità elencate dall'art. 8 del D.L. n° 138/2011, convertito, con modifiche, in Legge n° 148/2011.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:
- Servizi di rifacimento camere, pulizie, manutenzione di strutture ricettive e turistico-alberghiere;
- Servizi di sanificazione degli ambienti;
- Controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
- Sevizi di copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio;
- Servizi alla ristorazione e alberghiere: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti, rifacimento letti;
- Facchinaggio generico anche con l'utilizzo di macchinari;
- Servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento di piante;
- Servizi di giardinaggio e manutenzione del verde;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto negli: ostelli, residences, villaggi turistici;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: colonie climatiche e attività similari;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto nei: centri benessere integrati in aziende alberghiere;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in appalto nei: campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta;
- Imprese Cooperative che svolgono attività terze e/o in