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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Multiservizi - Cooperative (Confsal - Sistemacoop)

Multiservizi - Cooperative (Confsal - Sistemacoop)

CODICE CNEL: K570

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/03/2016

MULTISERVIZI - COOPERATIVE (Confsal  / Sistemacoop)

 

Testo consolidato del CCNL 15/03/2016

per dipendenti delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati / multiservizi

Decorrenza: 15/03/2016

Scadenza: 14/03/2019

CCNL 15/03/2016 come modificato da:
- Interpretazione autentica 06/06/2016
- Accordo di rinnovo 20/10/2021

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di marzo in Roma,

tra 

- l'Associazione nazionale SISTEMA COOPERATIVO  in sigla SISTEMACOOP;

con l'assistenza della Confederazione autonoma italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

e

- La Federazione italiana sindacati industria commercio artigianato FESICA CONFSAL;

- Federazione italiana sindacati autonomi lavoratori stranieri CONFSAL FISALS;

con l'assistenza della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL

si è stipulato il presente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi (già CCNL per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi) costituito dal n. 88 articoli oltre gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell stesso CCNL. 

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 20/10/2021(Decorrenza 20/10/2021)

Verbale di stipula

 

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di ottobre in Milano, tra:

- L'Associazione Nazionale SISTEMA COOPERATIVO in sigla - SISTEMACOOP;

- con l'assistenza della Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e impresa);

e

- La Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;

- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori -CONFSAL;

 

si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/ multiservizi.

[___]

 

Premessa

 

Alla luce delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 c.d. Jobs Act ed, in particolare, dai seguenti decreti attuativi:

- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

da intendersi tutti integralmente richiamati, le parti sociali hanno concordato di rinegoziare la disciplina dei molteplici Istituti contrattuali interessati dalle suddette modifiche normative.

Le parti, pertanto, concordano di rinnovare il presente CCNL prima della sua naturale scadenza con la finalità garantista di tutelare i rapporti di lavoro intercorrenti fra le cooperative, i consorzi e le società consortili e i rispettivi dipendenti.

Le parti evidenziano, inoltre, che laddove nel testo si fa riferimento alla cooperativa il termine (ove applicabile) deve intendersi comprensivo anche dei consorzi e delle società consortili.

 

 

Regolamento interno alle cooperative

 

Nel presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'articolo 6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

In detto regolamento, in allegato al contratto sottoscritto in data 15 luglio 2014 sotto la lettera "D" e, qui, espressamente richiamato, dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge n. 142/2001 e s.m.i.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL

Le parti ritengono che i rapporti di lavoro pertinenti le forme tipiche ed atipiche ammissibili in base all'art. 1 della Legge n. 142/2001 e s.m.i. sono da considerarsi fattispecie ricomprese nella disciplina regolamentata dal presente articolato.

 

 

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:

- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);

- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);

- servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento piante;

- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);

- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);

- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, ecc.);

- nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, smaltimento recupero rifiuti solidi e liquidi con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;

- impianto per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;

- impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;

- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.);

- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, ecc.);

- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);

- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, ecc.);

- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, ecc.);

- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;

- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;

- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;

- portierato e guardiania;

- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, ecc.;

- centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, barellaggio e fattorinaggio;

- accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;

- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);

- gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;

- servizi di manutenzione (ascensori, allarmi e antifurti);

- facchinaggio, mercati ortofrutticoli, facchinaggio generico anche con l'utilizzo di macchinari;

- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

2. Le parti offriranno l'assistenza sindacale e legale necessaria alle cooperative, consorzi e società consortili che vorranno sostituire la disciplina del presente contratto a quella derivante dall'applicazione di altri contratti collettivi.

3. Le parti danno atto che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, vi è la integrale applicazione del CCNL nonché del rispetto della normativa in materia di lavoro.

 

 

TITOLO II - DECORRENZA, DURATA E VALIDITA'

Art. 2 - Decorrenza

 

1. La validità del presente contratto decorre dal 15 marzo 2016.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 20/10/2021(Decorrenza 20/10/2021)

[___]

Le Parti in particolare

Concordano

1. Di modificare il Titolo II articolo 2 (Decorrenza) ed articolo 3 (Durata) nel seguente modo:

 

 

TITOLO II - DECORRENZA, DURATA E VALIDITÀ'

Art. 2 (Decorrenza)

1. La validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

[___]

 

 

Art. 3 - Durata

 

1. La durata del presente contratto è fissata fino al 14 marzo 2019.

2. II presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

3. In caso di avvio della trattativa il presente contratto resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

4. Per l'avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.

5. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla scadenza del presente CCNL, sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.

7. Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 20/10/2021(Decorrenza 20/10/2021)

[___]

Art. 3 - (Durata)

 

1. La durata del presente contratto è fissata fino al 31/12/2024;

2. Il presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

3. In caso di avvio della trattativa il presente Contratto resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

4. Per l'avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.

5. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

[___]

 

 

 

Art. 4 - Validità

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle cooperative in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.

2. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

4. Restano salve le condizioni di miglior favore.

5. Il presente CCNL nella sua forma di Testo ufficiale sarà editato conforme all'originale dalle parti stipulanti, che ne hanno, insieme, l'esclusività a tutti gli effetti.

Le parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri cc.cc.nn.l., salvo espressa autorizzazione delle parti sottoscrittrici, che si riservano ogni azione di salvaguardia. Gli Enti istituzionali (CNEL, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), le banche dati ed i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.

In caso di controversia sul testo applicabile, fa fede il testo ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche.

 

 

TITOLO III - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Livelli di contrattazione

1. Le parti, anche in considerazione dell'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di categoria;

b) contrattazione di II livello che può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale, di filiera o in particolari contesti concordemente individuati dalle parti sociali.

 

 

Art. 6 - Contrattazione di I livello e II livello

 

1. La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, basandosi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL

2. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.

3. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:

a) possibilità di definire una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;

c) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà oggetto di trattativa da avviarsi entro tre mesi dall'applicazione del presente CCNL, e sarà concordato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella cooperativa tramite le risultanze di indicatori aziendali. Resta inteso che premi di produzione ai lavoratori potranno essere erogati solo in subordine alla distribuzione di ristorni ai soci lavoratori;

d) possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;

e) possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;

f) possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;

g) possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;

h) possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;

i) possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l'altro (c.d. stop & go);

j) disciplina di specifiche ipotesi per l'applicazione del diritto di precedenza;

k) possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l'indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l'importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) possibilità di modificare il piano formativo individuale dell'apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente CCNL;

m) possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;

n) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

4. La richiesta di stipula della contrattazione di II livello deve essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente CCNL

5. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

6. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di Legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli accordi Interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di ROL, la banca ore ed ex festività non fruite.

 

 

Art. 7 - Diritti sindacali

 

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente CCNL e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni nazionali stipulanti.

2. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale.

3. Ove alle dipendenze di una stessa cooperativa, consorzio o società consortile vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e, nel complesso, non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno.

4. I permessi per i componenti degli Organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione alla cooperativa almeno 24 ore prima.

5. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni datoriali territoriali che provvederanno a comunicarle alla cooperativa cui il lavoratore appartiene.

6. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.

7. In osservanza dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 le cooperative, i consorzi e le società consortili garantiscono l'esercizio del diritto di assemblea. Le assemblee avranno luogo su convocazione delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL

8. Nell'ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, la cooperativa metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.

9. R.S.A. I lavoratori potranno eLeggere loro responsabili sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL

10. I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti pari a 24 (ventiquattro) ore mensili.

11. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

a) a un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 100 dipendenti;

b) a due dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti;

c) a tre dirigenti ogni trecento dipendenti per le cooperative che occupino più di trecento lavoratori.

12. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

13. Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

14. Le cooperative, mediante affissione in bacheca, comunicheranno che, in occasione dell'adesione al presente CCNL o del rinnovo dello stesso, il sindacato stipulante FESICA-CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria per le spese sostenute di € 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel primo mese successivo alla data di adesione o sottoscrizione del CCNL

15. Il lavoratore, con lettera da consegnare al datore di lavoro entro il mese successivo all'adesione o rinnovo del CCNL, può rifiutare tale richiesta.

16. Le cooperative daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL. Le quote trattenute verranno versate sul c/c Banca Popolare di Milano codice IBAN IT07D0558403205000000008121.

17. Le norme di cui ai precedenti commi costituiscono parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

 

 

Art. 8 - Esclusività di stampa e distribuzione dei contratti

 

1. Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL ai competenti Organi istituzionali nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.

3. Le cooperative sono tenute a distribuire ad ogni singola lavoratrice e lavoratore, in servizio e neo assunti, copia del presente CCNL

 

 

Art. 9 - Efficacia del contratto

 

1. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

2. Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra la cooperativa e ciascuno dei propri dipendenti, devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del contratto collettivo. Pertanto, i datori di lavoro applicanti il presente CCNL che non aderiscono all'E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

 

 

Art. 10 - Commissione paritetica

 

1. Le parti concordano di avvalersi dell'operato dell'E.BI.TE.N. per garantire il rispetto delle intese intercorse e proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto. A tal fine l'E.BI.TE.N.:

a) esamina - ad esclusione della materia relativa alle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalle singole parti del contratto;

b) individua figure professionali, anche su segnalazione delle cooperative, consorzi e società consortili che applicano il presente CCNL, non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti nella "Legge Fornero" (art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92) e meglio delineati nel D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13; a tale scopo, l'E.BI.TE.N. procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei, con particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi integrati/multiservizi;

c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento;

d) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

 

 

Art. 11 - Composizione delle controversie

 

1. Presso l'Ente bilaterale E.BI.TE.N. è istituita la Commissione di certificazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, il procedimento di certificazione è disciplinato dal regolamento adottato dalla Commissione.

3. La procedura di certificazione è estesa, inoltre, all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

4. La sede di certificazione di cui ai commi precedenti è altresì sede abilitata all'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle cooperative comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

5. La composizione della Commissione in funzione di Organo di conciliazione e la procedura di conciliazione, salvo quanto disposto dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Commissione.

6. La Commissione di certificazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, Legge 4 novembre 2010, n. 183 potrà istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro.

7. Le parti concordano la possibilità di pattuire clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale di cui al presente articolo delle possibili controversie derivanti dal rapporto individuale di lavoro, con esclusione delle controversie in materia di risoluzione del rapporto.

8. La clausola di cui al comma precedente sarà valida solo se preventivamente certificata dalla Commissione di cui al presente articolo.

9. Presso la Commissione, possono essere convalidate le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto in base all'art. 4, comma 17, Legge n. 92/2012.

10. Presso la Commissione di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse della lavoratrice e del lavoratore alla conservazione del posto, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

 

 

Art. 12 - Rapporti sindacali fra le parti

 

1. Le parti attribuiscono un ruolo fondamentale alla rappresentanza e riconoscono con il presente contratto la valenza del dialogo e del confronto nella prospettiva della costruzione di moderne relazioni industriali che privilegiano la composizione dei problemi rispetto all'antagonismo fra le parti.

2. In questa prospettiva riconoscono il valore del lavoro quale componente centrale della vita della persona e assegnano al lavoro in quanto tale - sia esso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori - le tutele e il riconoscimento nelle diverse forme previste dal contratto stesso e dagli accordi interconfederali di riferimento che con il presente CCNL vengono integralmente recepiti.

 

 

TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 13 - Classificazione del personale

 

1. In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli indicati nel presente titolo, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato e, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.

2. Data la disparità di situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnologie adottate, al II livello di contrattazione, potranno essere individuati nuovi profili professionali che consentano una più obiettiva esemplificazione dei lavoratori sulla base delle declaratorie generali previste dal presente titolo.

3. Nel caso di cui al comma 2, i nuovi profili individuati dovranno essere comunicati all'E.BI.TE.N. che provvederà ad esaminarli nell'ambito della Commissione paritetica di cui al precedente articolo 10.

4. Le parti inoltre convengono di affidare all'E.BI.TE.N. il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nel settore dei servizi integrati/multiservizi dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto.

5. Ai lavoratori, verrà garantito, anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni, un rapido processo di qualificazione e/o di specializzazione che favorisca la acquisizione di una più elevata capacità professionale.

 

 

Art. 14 - Mansioni promiscue, mutamento mansioni, Jolly

 

1. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, che non riguardi un normale periodo di addestramento e che non abbia carattere accessorio o complementare.

2. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

3. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

4. La contrattazione di secondo livello potrà prevedere ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori.

5. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pari a tre mesi.

6. Nelle ipotesi di cui al precedente 3º comma, il mutamento di mansioni deve essere comunicato alla lavoratrice ed al lavoratore per iscritto ed i medesimi hanno diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

 

 

Art. 15 - Il lavoratore autonomo e il socio cooperatore

 

1. Il lavoratore autonomo

1.1. Le parti danno atto che anche il lavoro autonomo o c.d. parasubordinato rappresenta una tipologia di rapporto con cui le lavoratrici ed i lavoratori contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

1.2. Per quanto attiene la disciplina del lavoratore autonomo non socio le parti fanno espresso riferimento alle "Buone prassi per l'affidamento del lavoro autonomo - Accordo economico collettivo" di cui all'Allegato "C" del contratto del 15 luglio 2014 e, qui, espressamente richiamato.

 

2. Il socio cooperatore

2.1. Le parti danno atto che normalmente al rapporto di associazione con la cooperativa si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza e la centralità del rapporto sociale su quello lavorativo. La disciplina del rapporto con tali lavoratori ovvero il socio cooperatore, pertanto, sarà integrata dalle norme statutarie e dal regolamento interno della cooperativa come meglio descritto nell'Allegato "D" del contratto del 15 luglio 2014 e, qui, espressamente richiamato e, laddove consentito dalle norme del presente CCNL, anche in deroga al contratto stesso per garantire l'adeguamento delle norme collettive allo specifico contesto aziendale.

2.2. Le parti potranno individuare un trattamento di miglior favore nei confronti dei lavoratori che rivestano anche la qualità di socio, al fine di favorire il loro coinvolgimento nella gestione della cooperativa.

2.3. In caso di eccedenze di personale, la cooperativa privilegerà il rapporto di lavoro con i soci, cercando di salvaguardare i livelli occupazionali di questi.

2.4. Laddove le norme del presente contratto collettivo attribuiscano ai lavoratori un diritto, un interesse o una facoltà la cui soddisfazione possa essere condizionata da quelli di altri lavoratori e per l'esercizio dei quali rilevi un margine discrezionale del datore di lavoro (trasformazione del rapporto in part-time; anticipazioni del t.f.r.; concessione di permessi; eccedenze di personale, ecc.), il datore di lavoro darà prevalenza, ove possibile, agli interessi dei soci lavoratori rispetto a quelli dei lavoratori che soci non siano.

 

 

Art. 16 - Inquadramento delle lavoratrici e dei lavoratori

 

1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su livelli professionali, a cui corrispondono livelli retributivi secondo le tabelle economiche allegate al presente contratto.

2. L'inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e, pertanto, sono prevalentemente formulati in termini ricorrenti.

3. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel presente articolo. Qualora per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni, si conviene che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.

4. Le parti, inoltre, concordano di definire e delineare in maniera compiuta, con riferimento ad ogni livello, categorie e qualifiche di appartenenza come di seguito indicato.

Laddove previsto, ai fini dell'attestazione delle competenze professionali per l'inquadramento della lavoratrice e del lavoratore, un elenco esemplificativo dei titoli abilitanti, dei processi formativi certificati e delle competenze, conoscenze e abilità che la lavoratrice ed il lavoratore devono possedere, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente bilaterale E.BI.TE.N. www.ebiten. it.

 

Quadro

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 maggio 1985, n. 190 come modificata dalla Legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue:

a) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro;

b) la cooperativa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della Legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa;

c) la cooperativa garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli;

d) oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima;

e) in relazione alle loro esigenze, le cooperative di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità; per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati;

f) le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri";

g) la cooperativa potrà attribuire quote di superminimo individuale assorbibile alle lavoratrici e ai lavoratori sulla base dell'esperienza, responsabilità, autonomia, coordinamento e innovatività;

h) l'assegnazione temporanea ad un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assenti con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro quando sia trascorso un periodo di 6 mesi nella copertura del ruolo stesso;

i) appartiene a questo livello il personale con mansioni direttive che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al I livello ed a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.

 

I livello

Categoria: impiegati con funzioni direttive

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.

 

II livello

Categoria: impiegati/operai

Qualifica: impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa. Operai con mansioni e qualifiche specialistiche

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza.

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.

Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.

Esempi:

- Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;

- Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;

- Analista programmatore, tecnico programmatore;

- Approvvigionatore;

- Assistente di Direzione;

- Contabile;

- Coordinatore di servizi;

- Ispettore;

- Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;

- Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.

 

III livello

Categoria: impiegati/operai

Qualifica: impiegati di concetto e operai provetti

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.

Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.

Profilo:

Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.

Esempi:

- Tecnico responsabile di conduzione di impianti;

- Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;

- Manutentore polivalente;

- Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di Legge in materia.

Profilo:

Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa.

Esempi:

- Contabile e contabile cliente, preventivista;

- Supervisore;

- Programmatore.

Profilo:

Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.

Esempi:

- Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;

- Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia.

 

IV Livello

Categoria: impiegati/operai

Qualifica: impiegati d'ordine e operai specializzati

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.

Profilo:

Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti.

Esempi:

- Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;

- Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa;

- Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne;

- Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo sfalcio con mezzi di potatura di potenza.

Profilo:

Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri.

Esempi:

- Addetti alla conduzione impianti civili ed industriali;

- Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.

Profilo:

Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti.

Esempi:

- Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore;

- Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C;

- Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici.

Profilo:

Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti.

Esempi:

- Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;

- Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore.

Profilo:

Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale.

Esempi:

- Contabile d'ordine;

- Segretario, archivista;

- Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.

Profilo:

Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con compiti di organizzazione e gestione di attività specifiche. Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attivit&

Indice analitico

Verbale di stipula
Premessa
Regolamento interno alle cooperative
TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE
TITOLO II - DECORRENZA, DURATA E VALIDITA'
TITOLO III - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO V - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
TITOLO VII - TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VIII - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - TUTELE
TITOLO X - TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO XI - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
TITOLO XII - BILATERALITÀ E WELFARE CONTRATTUALE
TITOLO XIII - SALUTE E SICUREZZA
TITOLO XIV - NORME FINALI E GENERALI
ALLEGATI