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Testo Consolidato CCNL del 16/07/2019
MULTISERVIZI - ARTIGIANATO (Usae / Fenapi)
Testo consolidato del CCNL 16/07/2019
per i dipendenti delle aziende artigiane di pulimento e multiservizi
Decorrenza: 01/07/2019
Scadenza: 30/06/2021
L'anno 2019. il giorno 16 del mese di luglio in Roma presso la sede, della FENAPI sita Corso d'Italia n.39. a conclusione delle trattative intraprese ed a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi del 13-06-2019
Tra
FENAPI - Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - qui rappresentata dal suo Presidente Nazionale e da una delegazione;
e
USAE - Unione Sindacale Autonomi Europei - qui rappresentata dal legale rappresentante il Segretario Generale,
- USAE FINART - Federazione Italiana Nazionale Artigianato qui rappresentata dal Coordinatore Nazionale,
- USAE FILTES - Federazione Italiana Lavoratori Terziario e Servizi qui rappresentata dal Coordinatore Naz.
- ALI - Associazione Lavoratori Italiani rappresentata qui dal Presidente.
si è stipulato il CCNL valevole su tutto il territorio Nazionale, per i dipendenti delle aziende artigiane di pulimento e multiservizi.
Le parti convengono che il presente CCNL sottoscritto e rinnovato è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni confederazioni e federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative ed iscritti. Le Parti danno mandato al Presidente Fenapi, di provvedere, anche mediante delega, al deposito del contratto al Ministero del Lavoro e alle altre parti istituzionali.
Il presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro disciplina il settore delle aziende artigiane delle Lavanderie, Tintorie ed affini
Le OO. SS dei lavoratori e quelle di rappresentanza delle aziende, nel prendere atto che il CCNL si è tacitamente rinnovato in assenza di disdetta il 1 luglio 2017 ed il 1 luglio 2018, condividono una comune e motivata preoccupazione per la continua fuoruscita dal mondo del lavoro di migliaia di lavoratori dipendenti a causa della crescente crisi economica che comporla una prolungata stagnazione della produttività.
Il rinnovo del CCNL pertanto, vuole essere anche un messaggio di speranza nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore, che vivono la comune preoccupazione che deriva dal l'incertezza sul futuro.
Il settore di riferimento del presente CCNL rappresenta un anello importante nella catena produttiva e contribuisce nel suo insieme allo sviluppo del Paese.
Il CCNL disciplina gli istituti contrattuali di garanzia per i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, il rapporto di lavoro e la sua esplicazione, le diverse tipologie di contratti individuali di lavoro, il trattamento economico ed il codice disciplinare.
L'accordo disciplina anche le innovazioni introdotte dal legislatore negli ultimi anni.
La premessa fa parte integrante del presente CCNL.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere nelle Aziende Artigiane
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione. disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.):
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici. etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali. fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.):
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.):
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale cd archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di pareheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili:
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
Le norme contenute nel presente CCNI. sono efficaci nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori ed impegnano le organizzazioni stipulanti al loro rispetto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 1 luglio 2019 e scade il 30 giugno 2021, ed ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente CCNL continua ad avere i suoi effetti anche dopo la scadenza triennale e fino a quando sarà stipulalo un nuovo CCNL.
Il presente contratto sarà depositato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro trenta giorni dalla data della stipula.
Analogamente il presente contratto sarà depositato presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il Consiglio Nazionale dell"Economia e del Lavoro (CNEL) e presso gli altri Enti previsti per Legge.
Le aziende che applicano il presente CCNL, consegneranno gratuitamente ad ogni dipendente, copia del presente contratto.
Art. 4 - Prima applicazione del contratto
In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura:
a. comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto:
b. consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno:
c. comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che andranno così a comporsi:
1. paga base prevista per il livello di inquadramento;
2. eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo andranno pagate quale assegno ‘ad personam'non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;
3. eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi nazionali / territoriali / aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di rinnovi, mediante il presente contratto e i suoi contenuti, in analoghe causali.
Art. 5 - Formazione continua e professionale
Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL ritengono essenziale il supporto della Formazione continua quale sostegno all'occupazione e riconoscono un ruolo indispensabile ai Fondi Interprofessionali istituiti ed operanti ai sensi della L. 388/2000. Pertanto la parti concordano di utilizzare il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato ‘FONDO CONOSCENZA" (in fase di costituzione e riconoscimento) teso a creare una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed al l'aggiornamento professionale.
I contributi dovuti al Fondo e le modalità di versamento vengono stabiliti dai Regolamenti del Fondo Conoscenza, ai sensi del vigente ordinamento giuridico.
Le Parti stipulanti condividono il metodo partecipativo, ai diversi livelli e nei diversi luoghi, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita degli enti e società destinatarie del presente contratto, nonché per il miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi dalle stesse erogati e per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori.
A tal fine, ritengono necessario definire un sistema di Relazioni sindacali , orientati alla ricerca di obiettivi condivisi e alla costruzione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, nel condiviso presupposto che l'integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima.
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSA e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il CCNL. assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati all'azienda in cui si svolgono, con preavviso scritto da notificarsi almeno due giorni lavorativi prima e. in casi urgenti, almeno 24 ore prima. Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dell'azienda, di norma all'interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l'attività lavorativa.
Ai lavoratori sono garantite 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee sindacali. Le assemblee sindacali si terranno durante l'orario iniziale o finale della giornata lavorativa prescelta, tenuto conto delle necessità organizzative dell'azienda.
Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO. SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalle aziende a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuale in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo.
Le deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento.
La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto all'azienda di appartenenza del lavoratore.
Le aziende riconoscono alla contrattazione di secondo livello e alla contrattazione aziendale le RSU, laddove costituite, e le RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Permessi sindacali e aspettative
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto, hanno diritto a 2 ore di permessi mensili retribuiti negli enti che occupano meno di 16 dipendenti, elevati a 4 ore per ciascun dipendente negli enti che occupano più di 15 dipendenti.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durala del loro mandato.
Art. 9 - Commissione Regionale di Garanzia
Sarà costituita una Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione (CRGC), composta da 4 membri di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 nominali dalie Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione e applicazione del presente CCNL;
tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., prima di adire le vie giudiziarie;
verificare e valutare l'effettiva applicazione nei singoli Enti, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
Il contratto di lavoro del personale dipendente è costituito e regolato dal presente CCNL, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia e della normativa comunitaria.
L'assunzione di personale dipendente, qualunque sia la forma contrattuale, viene comunicata al destinatario in forma scritta contenente almeno i seguenti elementi: