CCNL in vigore
METANO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 18-07-1995
Lavoratori addetti all'industria del metano
Decorrenza: 1-1-1995 - 31-12-1996 (parte economica) 1-1-1995 - 31-12-1998 (parte normativa)
Addì 18 luglio, in Roma
tra la FEDERESTRATTIVA con l'assistenza della CONFINDUSTRIA, Confederazione Generale dell'Industria Italiana,
e la FILCEA CGIL, la FLERICA CISL, la UILCER UIL è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CAPITOLO I - Campo di applicazione del Contratto - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende private iscritte alle stipulanti FEDERESTRATTIVA ed ASSOGAS, esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano e gas petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente contratto disciplina altresì i rapporti di lavoro relativi ad attività integrative (gestione calore etc.) e di altri servizi pubblici (acquedottistica, rifiuti, depurazione etc.) qualora tali attività siano esercitate dalle aziende di cui al precedente comma.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1-1-1995 e avrà durata fino al 31-12-1996 per la parte economica e fino al 31-12-1998 per quella normativa.
Gli istituti che comportano effetti economici avranno decorrenza non anteriore al luglio 1995, salvo quanto diversamente stabilito nelle singole clausole.
Fermo restando quanto previsto dal protocollo 23-7-1993 in merito alla disciplina degli assetti contrattuali, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 mesi prima della scadenza.
CAPITOLO II - Premessa politica
Art. 3 - Dichiarazione congiunta
Assogas - Federestrattiva e la Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil, firmatarie del presente CCNL convengono sul ruolo, sempre più ampio e di preminente interesse per la collettività, che sta assumendo nel Paese il settore dei pubblici servizi, tra i quali di particolare rilevanza appaiono l'approvvigionamento/estrazione e la distribuzione del gas, i servizi idrici integrati, nonché gli altri servizi al territorio forniti, in regime di concessione amministrativa di gestione od in appalto dall'Impresa privata, per la quale rappresentano un terreno qualificante ed irrinunciabile; convengono altresì sulla necessità di una visione ed un trattamento coordinato di tutte le problematiche relative al settore, al fine di garantire una gestione sicura, funzionale, efficiente, integrata e di ampio respiro.
- Le Parti, riconoscendo la permanente validità del protocollo 23-7-1993 tra Confindustria e OO.SS.LL. sulla politica dei redditi e dell'occupazione, confermano altresì il comune obiettivo di perseguire, anche attraverso un più ampio coinvolgimento dei lavoratori, una sempre maggiore efficienza e produttività di tutti i servizi resi alla Comunità dalle Aziende rappresentate, anche mirate alla diversificazione e integrazione dei settori interessati, nel rispetto di un corretto rapporto di tutela dell'ambiente e dei cittadini utenti.
- Le Parti confermano la validità del presente contratto come elemento aggregante delle varie tipologie dei servizi gestiti dalle Aziende rappresentate, aventi la specificità di esercizi medio-piccoli pur non precludendo, nel rispetto dell'autonomia dei ruoli e delle caratteristiche, eventualità di future aggregazioni con altre aree contrattuali, che tuttavia richiedono tempi di maturazione e di verifica nonché il progressivo allineamento.
Inoltre le parti convengono sulla necessità che il presente contratto debba assumere una maggiore valenza prospettica e rappresentativa di settore per le tipologie che rappresenta, perseguibile anche attraverso un più diffuso coinvolgimento e accorpamento, da altre aree contrattuali, di realtà aziendali, associate o non, operanti in settori e tipologie rappresentate dal presente CCNL
Per quanto riguarda la qualità del servizio le parti, nel confermare che questa attiene alla qualità tecnica delle prestazioni e alla continuità di fornitura, convengono che si debba progressivamente informare e migliorare la trasparenza dell'offerta, l'accessibilità del servizio fornito, tutto ciò al fine di migliorarne la percezione da parte della Comunità servita.
In tale quadro l'obiettivo da perseguire è la realizzazione di specifiche Carte di Servizi che verso i clienti acquisiti e potenziali, siano un requisito per misurare i servizi forniti in termini di Qualità Totale.
Le Parti convengono sulla necessità primaria di assicurare per il futuro alle aziende del settore il mantenimento di un soddisfacente assetto economico-finanziario, pur nel recepimento delle istanze dei lavoratori, essenziale per poter garantire adeguatezza e qualità del servizio, continuità degli investimenti, mantenimento dei livelli di competitività e sviluppo dell'occupazione.
Art. 4 - Relazioni industriali
La Federestrattiva, l'Assogas e la Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, firmatarie del CCNL, - rilevato che rientra negli obiettivi comuni: la valorizzazione del contratto degli addetti all'industria del metano come strumento di coesione delle aziende private che dall'origine estraggono e/o distribuiscono metano tal quale; la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore dell'industria del metano privato, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione - riconoscono l'importanza di promuovere a tal fine, secondo le indicazioni contenute nei protocolli 31-7-1992 e 23-7-1993, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Pertanto la Federestrattiva, l'Assogas e le OSL suddette, mentre riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale relativa al sistema di informazione, ai diversi livelli, concordano - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli Imprenditori e delle OSL dei lavoratori - di costituire, a livello nazionale, un Comitato Paritetico, convocabile su richiesta di una delle Parti, che esamini, con riferimento agli incontri previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le problematiche generali del settore, esprimendo valutazioni ed orientamenti, finalizzati alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni di sviluppo e delle soluzioni atte a favorirlo nonché i punti di debolezza e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
Il Comitato Paritetico potrà esaminare anche specifiche problematiche territoriali o aziendali che, per la loro rilevanza, assumano importanza nazionale.
In relazione all'esperienza applicativa che il Comitato svilupperà, le parti esamineranno la possibilità di realizzarne subarticolazioni in aree territoriali caratterizzate da una rilevante presenza di aziende aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare, fra l'altro, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- in riferimento agli investimenti, l'entità globale di contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto, rispettivamente, all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con le Raccomandazioni CEE e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 125 del 1991 e n. 903 del 1977 nonché delle disposizioni legislative che dovessero essere emanante in merito.
Su quest'ultima tematica, le parti, a livello nazionale, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia nell'accesso al lavoro, sia nella dinamica di carriera, individueranno, nell'ambito del Comitato paritetico di cui sopra, un Gruppo di lavoro misto che, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorirà la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici;
- la diffusione anche in vista delle idonee modifiche legislative, della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne complementari o accessorie;
- interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- l'andamento del mercato del lavoro nel settore con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
- le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni.
L'esame di tali questioni verrà effettuato prevedendo, nell'ambito del comitato paritetico, un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche poste dalla legislazione sociale presente e futura.
Il Comitato si riunirà entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le proprie modalità di funzionamento.
Art. 5 - Investimenti e occupazione
Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell'ambito della politica energetica nazionale dalle imprese private di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petrolio liquefatto tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali nonché da quella di estrazione e produzione di gas metano, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) annualmente, a livello nazionale, la Federestrattiva e l'Assogas, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, porteranno a conoscenza ed esamineranno con le OSL del settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale in cui operano le aziende del settore con riferimento alle implicazioni nell'occupazione.
In particolare, verranno fornite informazioni globali su:
- programmi di investimento e di diversificazione produttiva, eventuali evoluzioni tecnologiche;
- finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i dati relativi al personale occupato nonché le prevedibili evoluzioni;
- stato di applicazione dei provvedimenti sull'occupazione giovanile;
2) annualmente, a livello regionale o territoriale (che coincide con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti), le Associazioni imprenditoriali competenti, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, forniranno alle Organizzazioni Sindacali di pari livello, su richiesta di queste ultime, informazioni globali riguardanti:
- politica industriale ed occupazione;
- processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione con riflessi sulla forza lavoro;
- significativi progetti di ottimizzazione degli apporti delle risorse umane e di valorizzazione delle stesse, anche in relazione ai processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- prospettive produttive;
- programmi di investimento e diversificazioni produttive;
- eventuali evoluzioni tecnologiche;
- struttura dell'occupazione suddivisa per qualifiche e sesso;
- natura dei lavori dati in appalto;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
3) annualmente, nel corso di apposito incontro, che si svolgerà presso la sede delle Associazioni imprenditoriali locali, le singole imprese maggiormente significative del settore, porteranno a conoscenza delle OOSSLL e delle loro strutture aziendali, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, le previsioni di investimenti che comportino nuovi insediamenti nonché i dati concernenti:
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e classi di età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento dell'occupazione femminile con le possibili relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e le disposizioni legislative emanate in merito, nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine.
In caso di ristrutturazioni che abbiano riflesso sull'occupazione, le Aziende tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali daranno preventiva informazione alle OSL e alle loro strutture aziendali.
In relazione al problema dell'occupazione giovanile, le Aziende, presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche in considerazione quanto previsto dai provvedimenti, intesi a favorire l'occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego (contratto di formazione, contratto a termine, contratto a tempo indeterminato).
Art. 5 bis - Formazione professionale
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alla necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5.
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Le parti si danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità e della crescita professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse.
In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale del lavoratore nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le Aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le eventuali successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previste e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, le modalità, nonché valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottate, anche al fine di migliorare la produttività e la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentono alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità delle lavoratrici.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto con le RSU, inquadrate nella scala classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.
CAPITOLO III - Costituzione del rapporto di lavoro
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'ufficio di collocamento, in conformità alle norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà per iscritto:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- il livello d'inquadramento, ai sensi del successivo art. 13;
- la sede di lavoro;
- la durata del periodo di prova;
- il trattamento economico iniziale.
Nota a verbale - Esclusione delle quote di riserva - Ai sensi del 2 comma dell'art. 25 della Legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica nei livelli professionalmente più elevati del 5.
Art. 8 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) codice fiscale ed eventuale posizione assicurativa INPS;
c) certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre;
d) eventuali certificati di studio o altri documenti che l'Azienda riterrà necessari in rapporto alle mansioni per le quali è stato assunto il lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e domicilio, a notificare i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica.
L'assunzione del lavoratore avviene con un periodo di prova, che dovrà risultare da comunicazione scritta, non superiore ai seguenti mesi di effettivo servizio:
- 1 mese per i lavoratori di 8 livello;
- 2 mesi per i lavoratori di 7, 6, 5, 5 S livello;
- 3 mesi per i lavoratori di 4, 3 livello;
- 6 mesi per i lavoratori di 2, 1, 1 S livello.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio e ferma restando la facoltà di recesso - purché a seguito di accertata guarigione il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di quindici giorni dall'inizio dell'interruzione.
Non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per il livello al quale il lavoratore è stato assegnato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per 1S - 1 - 2 - 3 - 4 livello, durante il primo mese per il 5 S - 5 - 6 - 7 livello, prima di 15 giorni per l'8 livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Scaduto il periodo di prova senza che l'Azienda abbia dato disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio, a tutti gli effetti, dal giorno di inizio del periodo di prova.
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla Legge n. 230 del 1962 e dall'articolo 8-bis della Legge n. 79 del 1983.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, la apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, 1 comma, della Legge 23-2-1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per sostituire lavoratori assenti per aspettativa;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per far fronte a punte di assenteismo per malattia o gravidanza.
Il numero di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 20 % del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunque consentita la stipulazione di almeno 5 contratti di lavoro a termine per ogni azienda.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Art. 11 - Apprendistato, contratti di formazione lavoro
Per quanto riguarda l'apprendistato si applicano le disposizioni di Legge in vigore.
I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall'accordo interconfederale 31-1-1995 i cui contenuti si intendono trascritti.
Ai sensi di quanto previsto dal punto 1 - 2) lettere a) e b) del già citato accordo interconfederale si considerano professionalità "intermedie" quelle inquadrate nei livelli 7, 6 (siano esse relative ad impiegati che ad operai) e 5 (con riferimento ai soli impiegati) ed "elevate" quelle inquadrate in tutti i livelli professionalmente più elevati del 5 (anche in tal caso sia per quanto riguarda gli impiegati che gli operai) nonché tutte le figure operaie inquadrate nel 5 livello.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per i nuovi assunti sia per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del seguente contratto, è disciplinato dalla Legge n. 863 del 1984. Esso riguarda:
a) prestazioni di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto (cosiddetto part-time orizzontale);
b) prestazioni di attività per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (cosiddetto part-time verticale).
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- volontarietà per entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno per i lavoratori già assunti a tempo pieno, con priorità rispetto alle nuove assunzioni, in relazione alle esigenze aziendali e quando ciò sia compatibile con le mansioni svolte o da svolgere.
Le parti convengono inoltre che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, qualora sia richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
- In tal caso è consentito, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale, fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
- Il contratto deve essere stipulato per iscritto, con l'indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario.
- Al lavoratore assunto con contratto part-time spettano in proporzione all'effettiva durata della prestazione tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e che siano suscettibili di essere ridotti in relazione a tale parametro.
- In riferimento all'articolo 4, Legge n. 863 del 1984 le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative, l'azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale:
a) prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato sempreché dette prestazioni abbiano carattere eccezionale, e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti;
b) il servizio di reperibilità di cui all'articolo 21 del presente CCNL
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, come detto, le vigenti norme di Legge.
Nota a verbale - Le parti convengono di incontrarsi subito dopo l'emanazione della imminente normativa di Legge in materia per concordare l'adeguamento della disciplina contrattuale, anche ai fini previdenziali, alle nuove disposizioni.
Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati, in relazione alle mansioni svolte, in una classificazione unica articolata su 10 livelli, suddivisi in 4 aree, ai quali corrispondono i valori retributivi minimi mensili riportati all'articolo 25.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato a livello aziendale secondo le declaratorie e le relative esemplificazioni di cui al presente articolo.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti per i quadri, per gli impiegati, le categorie intermedie e gli operai, dalle vigenti disposizioni di Legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate nella misura in cui non sono esplicitamente modificate con il presente contratto. Le parti si danno atto reciprocamente che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Declaratorie ed esemplificazioni
8º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori ed i nuovi assunti che svolgono operazioni semplici che richiedono elementari capacità.
Esemplificazioni:
** - Addetto guardiania
** - Addetto ad operazioni ripetitive di natura manuale
** - Aiutante generico di lavoratori di livello superiore.
Dopo un periodo di 12 mesi di effettivo servizio in tale livello i lavoratori "aiutanti generici" di lavoratori di livello superiore verranno inquadrati, ai soli effetti retributivi, in livello 7 pur continuando a svolgere mansioni proprie del livello 8.
7º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori cui si richiedono conoscenze conseguibili con corsi professionali o corrispondente tirocinio per lo svolgimento di lavori d'ordine a carattere ripetitivo, nonché coloro cui sono affidati lavori ed operazioni la cui esecuzione richieda capacità pratiche, acquisite attraverso un adeguato tirocinio.
Esemplificazioni:
- Dattilografo
- Fattorino
- Addetto generico di segreteria
** - Addetto custodia di area di raccolta di RSU differenziati
** - Letturista/esattore
** - Distributore di magazzino
** - Addetto alla posa e/o attivazione di misuratori
** - Addetto allo svuotamento dei sifoni stradali
** - Autista automezzi
** - Operatore di centrale di compressione, e/o manovratore quadri di distribuzione gas
** - Tubista
** - Muratore
** - Guardia gasdotti e/o cabine anche con mansioni di lettura e controllo degli apparecchi di misurazione.
Quei lavoratori che pur essendo inquadrati in questo livello, svolgono mansioni diversificate di contenuto operaio in attività di distribuzione, singolarmente od in squadra che comportano la graduale acquisizione di nozioni, dopo un periodo di permanenza di 30 mesi, verranno inquadrati, previa verifica dei contenuti professionali, nel 6 livello pur continuando a svolgere le mansioni del 7 livello.
6º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni d'ordine che richiedono conoscenze professionali o una capacità pratica di ufficio, nonché coloro cui sono affidati lavori ed operazioni per la esecuzione dei quali si richiedono cognizioni e capacità tecnico-pratiche di maggior rilievo e di maggior complessità rispetto a mansioni inquadrate in livello 7.
Esemplificazioni:
- Lucidista
- Addetto centralino telefonico e ricezione reclami
- Addetto lavori d'ordine e dattilo
- Addetto recupero crediti
- Addetto digitazione EDP
** - Autista di automezzo speciale
** - Montatore meccanico provetto
** - Conduttore di generatori di caldaie a vapore patentato
** - Operatore di centrale di compressione in grado di effettuare la normale manutenzione
** - Montatore ed aggiustatore di apparecchi di misura
** - Saldatore ossiacetilenico finito
** - Elettricista con capacità tecnico-pratica
** - Addetto alla costruzione, alla manutenzione ed alla modifica di parti di impianti di distribuzione
** - Strumentista idro-pneumatico
** - Lavoratore specializzato di mestiere finito operante in centrali di pompaggio o impianti di depurazione
** - Conduttore di impianti di produzione e/o di emissione di limitata potenzialità
** - Saldatore/tubista
** - Addetto controllo e regolazione apparecchiature in cabine di decompressione e misura.
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni d'ordine che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che presentano una maggiore complessità rispetto a mansioni inquadrate in 6 livello, nonché i lavoratori che svolgono sul piano operativo mansioni di particolare contenuto e con alto grado di specializzazione che nell'ambito di tale attività possono coordinare e controllare più lavoratori inquadrati in livello inferiore.
Esemplificazioni:
- Addetto agli uffici amministrativi o tecnici che nel rispetto di procedure stabilite compie operazioni ricorrenti quali: controllo fatture passive, controllo documentazioni inerenti alle movimentazioni materiali, elaborazione dati prelievo gas
- Stenodattilografo
- Addetto agli incassi presso le filiali e presso le casse periferiche
- Disegnatore
- Addetto misure e manutenzione impianti di protezione catodica
** - Addetto ricerca perdite d'acqua con correlatore
** - Motorista-compressionista finito in grado di effettuare in piena autonomia ogni tipo di intervento sui moto-compressori
* - Capi centrale compressione di secondaria importanza
** - Saldatore elettrico finito capo di squadra, preposto alla costruzione o modifica in gas degli impianti
** - Strumentista elettro-pneumatico finito
** - Capo di squadra di distribuzione addetto alla costruzione di impianti importanti e/o complessi
** - Saldatore elettrico patentato capace di interpretare il disegno e di eseguire saldature accettabili alla prova radiografica
** - Escavatorista
** - Addetto alla manutenzione e/o