CCNL in vigore
METALMECCANICA a partecipazione statale
Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-07-1994
Lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
Decorrenza: 01-07-1994 - 30-6-1998 (normativa); 30-6-1996 (economica)
Addì 9-7-1994, in Roma
tra l'Associazione Sindacale Intersind,
e la Fim-Cisl - Federazione italiana metalmeccanici assistita dalla segreteria confederale della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori;
e la Fiom-Cgil - Federazione impiegati e operai metallurgici assistita dalla segreteria confederale Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro;
e la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici assistita dalla segreteria confederale della Uil - Unione italiana del lavoro.
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e delle seguenti finalità:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà settoriali e aziendali, dei richiamati processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse ed a favorire un coerente andamento dell'occupazione;
- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, una appropriata considerazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, ed una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;
- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati.
Sulla base di quanto precede ed in coerenza con quanto già previsto dal CCNL 14-12-1990 ed in conformità al Protocollo 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema contrattuale che definisce:
- una appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonché individuando i soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;
- un organico e funzionale assetto delle cadenze negoziali finalizzato a conferire certezza e programmabilità ai reciproci rapporti, determinando in via strutturale i relativi ambiti temporali;
- idonee procedure di regolarizzazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente CCNL da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale Intersind che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori, da essi dipendenti, addetti a tale attività.
Campo di applicazione del contratto
1) Il presente contratto si applica:
a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.
2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso. Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti:
A) Settore siderurgico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), e), f), g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
B) Settore navalmeccanico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Settore elettromeccanico ed elettronico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, trambie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) Settore auto-aviomotoristico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autobus e filobus;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili.
E) Settore meccanica varia - A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgitura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche, funivie e autobus;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettrica;
apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria:
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grè s ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici, strumenti d'officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; occhialeria;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
- costruzione di:
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici;
oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa - Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza. Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza;
5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.
Chiarimento a verbale - Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente CCNL
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenuta all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, Legge 23-10-1960, n. 1369.
Articolazione della contrattazione collettiva
1) - Nell'ambito di un assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in confornità a quanto già previsto dal CCNL 14-12-1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23-7-1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
2) Competenze del livello nazionale - Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello aziendale - A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale e per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro;
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale.
C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare contenuti economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività, secondo formule da individuare di comune accordo, ed ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in relazione alla tipologia dei parametri utilizzati, tra quelli individuati al precedente 1 comma, saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle OSL e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1-1-1995 sulla base di quanto previsto nella presente lettere C), mentre i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 1996.
Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di una delle parti e con la partecipazione dei titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 2, Parte Generale - Sez. 1).
Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussistere i presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera C) ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad illustrare e valutare l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli ulteriori aggiornamenti disponibili.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle RSU.
Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite delle corrispondente livello dell'Intersind.
Norma transitoria - Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione aziendale.
Nota a verbale - 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti contraenti si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel passaggio della vecchia alla nuova normativa.
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo 23-7-1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le RSU e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno del loro valutazioni in oggetto.
4) - Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonché a garantire comportamenti ad essi conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29, Parte Generale - Sez. 3), fermo restando che fino al completamente delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.
Procedura di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo 23-7-1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993.
Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo "Campo di applicazione del contratto", e si articola come segue:
Parte generale:
- Sez. 1)
- Sez. 2) (Rapporti sindacali)
- Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Parte speciale:
- Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 18-3-1926, n. 562, sull'impiego privato)
- Sez. Quadri (Riguarda, in attuazione della Legge 13-5-1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita)
- Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23-10-1973)
- Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez. A) né le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).
Terminologia retributiva - Nota applicativa
Fermo quanto specificamente previsto dalle vigenti disposizioni di Legge o di contratto, laddove si sono usate, nel presente contratto, le seguenti espressioni: "minimo tabellare", "minimo contrattuale", "minimo contrattuale di paga", "minimo di paga base", "minimo di stipendio", "minimo contrattuale di stipendio", "minimo contrattuale di categoria", si è inteso far riferimento alla "retribuzione contrattuale base" di cui alla tabella posta in calce al presente contratto.
Norma transitoria - Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di Intersind e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm con il compito di definire congiuntamente, entro il 31-12-1997, una ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare variazioni di costi, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto convenuto nel presente CCNL - risulti semplificato per ciò che attiene la parte formale ed aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso alla legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione uniforme del testo contrattuale e prevenire, per quanto possibile, la vertenzialità giudiziaria.
In tale contesto verranno individuate soluzioni idonee per l'omogeneizzazione della terminologia retributiva utilizzata nei diversi articoli del CCNL, con particolare riguardo alla esigenza di pervenire ad una definizione univoca degli elementi retributivi che entrano nella base di computo degli istituti contrattuali.
Art. 1 - Sistema di informazione
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali - nel caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle RSU, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento a consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte Generale, Sez. 3);
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonché i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse Società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro Società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile e ferroviario;
- Aeronautica;
- Auto;
- Navalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive Società finanziarie.
6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle RSU lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti.
Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiale le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Il confronto si dovrà concludere entro 10 giorni, elevati a 20 giorni nel caso di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di Legge, avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse.
Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto.
Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti.
Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguardanti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione, paritetica e non negoziale, costituita da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali.
Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato.
7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.
Allo scopo di migliorare la conoscenza del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonché dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il compito di redige due rapporti tecnico-ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
A tal fine si provvederà a:
a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo;
b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttivi di cui al punto 4), del precedente art. 1 e quelli di un campione di analoghe realtà dei principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- investimenti in ricerca e sviluppo;
- produttività e competitività;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);
- sistemi di inquadramento.
Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da dodici rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a:
- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa del già richiamato art. 1; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1;
- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione di settori produttivi ivi indicati.
Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.
I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna delle parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.
Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di categoria, viene confermata la Commissione paritetica nazionale costituita da sei componenti, di cui tre designati da Intersind e tre designati dalle Segreterie Nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in cui la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende metalmeccaniche sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo vigente (art. 1 punto e), Parte Generale, Sez. 1);
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della CEE in riferimento al Programma di azione 1991/1995 della Comunità Europea ed al Programma di azione per l'attuazione della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una approfondita conoscenza delle problematiche in materia, nonché la possibilità di proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arto di vigenza del contratto stesso, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo.
Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la possibilità di promuovere in via sperimentale, la costituzione di una Commissione paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche realtà aziendali, da individuare di comune accordo, nelle quali l'incidenza del personale femminile presenti connotazioni di particolare rilievo ed entità.
La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle predette Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una opportuna verifica della stessa e per ogni intervento necessario a risolvere i problemi di ordine metodologico che dovessero eventualmente riscontrarsi.
Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti, di cui tre designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai Sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti tra i dipendenti dell'azienda stessa, si riuniranno di norma semestralmente.
Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale redigerà una relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione nazionale che, previa valutazione dell'andamento della sperimentazione effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore anno la sperimentazione stessa.
Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle pari opportunità, in via sperimentale verranno costituite Commissioni paritetiche in alcune Regioni che la Commissione nazionale provvederà ad individuare in relazione alla concentrazione delle aziende metalmeccaniche associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del lavoro.
La costituzione delle perdette Commissioni avverrà inizialmente in due Regioni e verrà estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due Regioni, previa valutazione positiva dell'andamento della sperimentazione.
Le Commissioni regionali saranno composte da dodici componenti, di cui sei designati dall'Intersind e sei designati da Fim-Fiom-Uilm, e avranno sede presso le competenti Delegazioni Intersind.
Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la Commissione paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di:
- seguire, allo scopo di favorire un comune apporto propositivo, l'evoluzione della legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi operanti nel territorio ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
- promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza femminile nel mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori che ostacolano nel territorio il raggiungimento di pari opportunità uomo-donna;
- considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e dei prevedibili sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di orientamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle iniziative specificatamene previste dall'Accordo interconfederale 5-1-1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.
Le Commissioni, presiedute a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e redigeranno, con periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla Commissione nazionale, in ordine ai temi di cui sopra ed alle esperienze realizzate nel territorio sulle problematiche in materia.
Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti l'occupazione femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro approfondimento. A tal fine le aziende forniranno annualmente informazioni relativamente all'occupazione femminile ed alle attività formative volte a perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al superamento di eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità.
Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile in attività formative che ne consentano l'accesso professionalità non tradizionali. Ciò anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.
Fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo;
b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente;
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnico-amministrative,
aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, ne sarà data dall'azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alla RSU cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l'azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Nota a verbale agli artt. 1 e 4 - L'Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel Protocollo IRI 16-7-1986 e stante l'autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 1 e 4 del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, il citato Protocollo IRI e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.
Art. 5 - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto della Legge 18-12-1973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alla RSU di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che veranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di Legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
Art. 6 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alla RSU le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori, all'interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o similari, di durata temporanea, dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise esigenze tecnico-produttive.
L'azienda fornirà alla RSU nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative agli spostamenti effettuati.
Art. 7 - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di complessi aziendali
Fermo quanto previsto dall'art. 1 (Sistema di informazione) della presente Sez. 1) della Parte Generale, laddove, nell'ambito di complessi aziendali (aziende con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale), si pongano problemi di riconversione produttiva e ristrutturazione, che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la direzione aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o territoriale, a seconda delle fattispecie - in ordine ai problemi predetti inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le vigenti normative in materia.
Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino, nell'ambito della stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende metalmeccaniche a partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità relativi formeranno invece oggetto di esame sindacale tra le Organizzazioni stipulanti per:
a) agevolare l'applicazione delle normative di Legge relative alla mobilità del lavoro adeguandola alle singole fattispecie;
b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della manodopera interessata ai processi di mobilità e adottare, ove necessario, programmi di formazione interni ed esterni all'azienda, connessi alle esigenze di riqualificazione professionale del personale sia per i lavoratori già ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell'obiettivo di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica di equivalenza.
I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno risultare per i lavoratori interessati correlativi ed inscindibili.
Dichiarazione congiunta - In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali o a processi di ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale, in relazione anche alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, resta ferma la possibilità del ricorso agli strumenti di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 19-12-1984, n. 863, e successive modifiche e/o integrazioni, sempre che sia soddisfatta l'esigenza di dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità eventualmente resi necessari, che vengano evitati oneri economici aggiuntivi per le aziende.
Art. 8 - Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro
Considerato il comune interesse per l'analisi e la valutazione delle dinamiche riguardanti il mercato del lavoro a livello territoriale, si conviene di individuare le modalità per un esame congiunto, sperimentalmente in alcune aree particolarmente critiche per queste problematiche.
A tale scopo, si opererà nel quadro dei Protocolli di intesa stabiliti in Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle D'Aosta tra Intersind, Cgil-Cisl-Uil e Agenzie per l'Impiego in materia di mercato del lavoro, secondo le modalità operative dagli stessi previste ed in quelle altre regioni in cui verranno realizzate, durante la vigenza del presente contratto, analoghe intese.
In funzione degli specifici argomenti trattati e dell'interesse per il settore metalmeccanico, previa verifica con i firmatari dei Protocolli, le parti si adopereranno per garantire la partecipazione delle Osl territoriali di settore all'esame congiunto dei problemi in argomento. Ciò al fine di consentire un diretto coinvolgimento delle stesse sia nelle fasi di analisi dei problemi che in quelle di individuazione di interventi volti a favorire l'occupazione, riguardanti, in particolare: la raccolta di elementi professionali utili relativi ai lavoratori posti fuori dal ciclo produttivo, in Cigs, ai fini di una loro riallocazione in nuovi posti di lavoro o in lavori socialmente utili; la definizione di proposte per realizzare iniziative promozionali volte alla collocazione di lavoratori esuberanti con maggiori problemi di reinserimento lavorativo; l'individuazione di procedure efficienti per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio, anche approfondendo la possibilità di utilizzo di appositi fondi comunitari e regionali.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a 10 ore all'anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei Sindacati.
Le assemblee saranno precedute di norma da un preavviso di almeno 48 ore, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, ed effettuate possibilmente all'inizio o alla fine del turno di lavoro.
Le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
I dirigenti esterni dei Sindacati possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, alle assemblee in coincidenza con astensioni dal lavoro. Le predette assemblee si svolgeranno con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti sia dell'azienda che dei terzi.
Art. 2 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Ai lavoratori membri di organi direttivi nazionali, regionali, territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni di categoria stipulanti saranno concessi, per partecipare alle riunioni degli organi stessi, permessi orari retribuiti fino a 8 ore mensili, cumulatili nel trimestre. Qualora il numero complessivo dei beneficiari per ciascuna Organizzazione risulti anomalo rispetto alla consistenza, nell'unità produttiva, del personale in forza e/o di quello iscritto alla Organizzazione stessa, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale per una tempestiva normalizzazione della situazione.
L'azienda comunicherà con cadenza trimestrale alle Federazioni sindacali territoriali di categoria, per il tramite della Associazione datoriale il numero e le ore dei permessi individualmente utilizzati dalle stesse.
Il permesso dovrà essere richiesto espressamente, con adeguato preavviso, dalle Organizzazioni predette per il tramite della Associazione datoriale competente con specificazione dell'orario di inizio dell'assenza. Dovrà essere garantito ovviamente, in ogni reparto/ufficio delle aziende interessate, lo svolgimento della normale attività produttiva.
L'appartenenza agli organi di cui al 1 comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alla Associazione datoriale competente che provvederà a comunicarle alle aziende interessate.
Ai lavoratori per i quali i Sindacati regionali/territoriali facciano pervenire tempestiva richiesta all'azienda, per il tramite dell'Associazione datoriale, saranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale.
I lavoratori chiamati a far parte di delegazioni che conducano trattative in sede nazionale o regionale/territoriale saranno agevolati nell'espletamento di tale compito mediante la concessione di permessi.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e regionali/territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge 20-5-1979, n. 300, ed alla Legge 27-12-1985, n. 861.
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all'Accordo interconfederale 20-12-1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo interconfederale e dall'accordo applicativo 4-5-1994.
Il numero dei componenti la RSU sarà pari a:
a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 60 lavoratori o frazione di 50;
b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100;
c) nelle unità produttive da 301 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150;
d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300.
A parziale modifica dei valori risultanti dai parametri sopra indicati, e nel rispetto dei valori medi previsti, nelle unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti il numero dei componenti la RSU sarà pari a 15 e in quelle da 1.001 a 1.500 dipendenti sarà pari a 18.
I componenti la RSU restano in carica tre anni. La nomina degli stessi sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della competente Delegazione territoriale dell'Intersind a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti medesimi.
Fatto salvo quanto stabilito al 2º e 3º comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, i componenti della RSU subentrano alla RSA ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300 del 20-5-1970, sempreché si siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19 e 21 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18-4-1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della Legge 15-7-1966, n. 604 e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore.
I dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni della RSU.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti - ripartiti in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti - nelle misure di seguito indicate:
- fino a 100 dipendenti 4,5 ore dipendente;
- da 101 a 300 dipendenti 465 ore complessive;
- da 301 a 600 dipendenti 908 ore complessive;
- da 601 a 900 dipendenti 1.362 ore complessive;
- da 901 a 1.200 dipendenti 1.816 ore complessive;
- da 1.201 a 1.500 dipendenti 2.270 ore complessive;
- da 1.501 a 1.800 dipendenti 2.724 ore complessive;
- da 1.801 a 2.100 dipendenti 3.177 ore complessive;
- da 2.101 a 2.400 dipendenti 3.631 ore complessive;
- da 2.401 a 2.700 dipendenti 4.085 ore complessive;
- da 2.701 a 3.000 dipendenti 4.539 ore complessive;
- da 3.001 a 3.500 dipendenti 4.888 ore complessive;
- da 3.501 a 4.000 dipendenti 5.237 ore complessive;
- da 4.001 a 4.500 dipendenti 5.586 ore complessive;
- da 4.501 a 5.000 dipendenti 5.935 ore complessive;
e così via con un incremento di 349 ore per ogni successivo scaglione di 500 dipendenti.
La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile e un suo sostituto per la gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
I permessi di cui sopra per attività sindacali esterne saranno richiesti al datore di lavoro - con un preavviso, di regola di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il nominativo del beneficiario - a cura del sopra citato responsabile.
I componenti della RSU potranno altresì fruire, con la procedura sopra indicata, di permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno.
L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale.
I permessi di cui sopra non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia da accordi aziendali, nonché con quelli derivanti da disposizioni di Legge relative ai componenti di Rappresentanze sindacali aziendali.
L'azienda comunicherà con cadenza mensile alla RSU il numero e le ore dei permessi individualmente fruiti. Analoga comunicazione sarà data, per il tramite della competente Delegazione Intersind, alla struttura territoriale delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella RSU.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.
I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale, nonché i componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della Legge n. 300 del 20-5-1970, senza riconoscimento dei diritti, poteri e tutele già previsti dalla Legge e dal CCNL a favore dei dirigenti della RSA e trasferiti ai componenti la RSU.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni Organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione degli stessi tra operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Nella RSU di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora per gli stessi non ci siano candidati disponibili, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50 % arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della RSU.
Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU.
In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, avranno diritto ad essere eletti anche lavoratori il cui contratto non a tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20-12-1993.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo interconfederale 20-12-1993.
Norme transitorie - 1) Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale e/o nazionale, entro il mese di ottobre 1994, ad incontri con le Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale.
2) In relazione a quanto disposto dal 3º comma del presente articolo, resta inteso che, nelle unità produttive in cui si sia già provveduto alla data di stipulazione del presente contratto alla costituzione della RSU ovvero siano già state attivate le procedure elettorali con prestazione delle liste, il numero dei componenti la RSU stessa rimane fissato, per la durata dell'incarico, nei valori risultanti dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere c) e d) del 2º comma.
Dichiarazione a verbale - Nelle aziende con più unità produttive, le strutture di coordinamento delle RSU, ove esistenti, assumeranno la titolarità della rappresentanza di queste ultime per le materie di competenza del livello di azienda da esercitarsi congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Art. 6 - Diffusione di pubblicazioni
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300, è ammessa la diffusione di pubblicazioni (libri e riviste) inerenti a materie di interesse culturale, sindacale e del lavoro nei locai di cui al 1º comma dell'art. 3 della presente Sez. 2 della Parte Generale o in altri locali individuati di comune accordo tra la direzione aziendale e la RSU.
Art. 7 - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali comitati sono già oggi investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento, competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per Sindacato.
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore interessato, nel qual caso l'azienda sarà automaticamente liberata dall'obbligo della trattenuta e dei relativi versamenti.
Ogni anno, nel mese di febbraio, si procederà ad una verifica. A tale scopo la direzione aziendale inserirà nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La verifica annuale non infirma la validità permanente della delega rilasciata dal lavoratore se non nel caso che il lavoratore stesso, revocando contestualmente la delega precedente, ne rilasci altra per un diverso sindacato.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero del cartellino, l'indicazione della misura del contributo e il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo.
La trattenuta dei contributi sindacali sarà determinata nella misura dell'1 % del minimo contrattuale di categoria e dell'indennità di contingenza in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno e sarà effettuata, per tredici mensilità, a decorrere dal successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto che prevedano contributi sindacali di importo superiore.
La raccolta dei moduli di delega avverrà secondo modalità e criteri da definirsi a livello territoriale.
Su richiesta congiunta dei Sindacati territoriali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga- suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del Sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al Sindacato prescelto e la seconda, contenente la delega vera e propria, ma senza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.
L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Organizzazioni sindacali interessate.
Con cadenza semestrale (31 gennaio-31 luglio), le aziende forniranno a ciascuna Organizzazione sindacale, tramite le Associazioni datoriali territorialmente competenti, l'indicazione numerica, aggregata per categoria di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega FLM, e le relative somme.
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale del sistema di inquadramento unico cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la Sezione della parte speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, Legge 23-7-1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, Legge citata, non si tiene conto:
- dei lavoratori di cui alla Parte Speciale - Sez. B) e C), inquadrati nella 4ª, 5ª e 6ª categoria e dei lavoratori di cui alla Parte Speciale - Sez. A), inquadrati nella 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, ai sensi dell'art. 4, Parte Generale - Sez. 3), del presente CCNL;
- non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, secondo quanto previsto al 4º alinea della declaratoria della 4ª categoria di cui all'art. 4, Parte Generale - Sez. 3), sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4ª categoria ed inseriti nella 5ª dopo 18 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25, Legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 2 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Le aziende considereranno con la maggior attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione della RSU.
In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con la RSU le più opportune modalità di adattamento all'interno delle unità produttive con la eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune).
Ai lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli portatori di handicap in situazioni di gravità, ovvero a parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di gravità, si applicano le disposizioni dell'art. 33 della Legge 5-2-1992, n. 104.
Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche", anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento pubblico.
Nota a verbale - Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della Legge 30-3-1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Art. 2 bis - Contratto a tempo determinato
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi n. 230 del 18-4-1962 e n. 79 del 25-3-1983, è consentita l'apposizione di un termine ala durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1 comma della Legge 28-2-1987, n. 56.
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie;
b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri settori;
d) per fare fronte a punte di intensa attività derivanti da commesse o indotte da richieste indifferibili del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10 % dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno cinque lavoratori.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, la Direzione aziendale comunicherà annualmente alla RSU le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica.
Art. 2 ter - Contratti di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla conversione in Legge del DL n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo utilizzo.
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di attribuzione del codice fiscale;
d) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio o dimora, ove questo sia diverso dalla residenza).
Il lavoratore dovrà inoltre presentare i prescritti documenti INPS.
Ai sensi dell'art. 689 cod. proc. pen. e nei limiti di cui all'art. 8 della Legge 20-5-1970, n. 300 1, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio o dimora non meramente temporanea.
Art. 4 - Inquadramento dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su otto categorie professionali alle quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base, secondo la tabella posta in alce al presente contratto.
L'inquadramento dei lavoratori viene effettuato secondo declaratorie generali e relative esemplificazioni di profili professionali in appresso specificate.
Ai fini invece dell'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici previsti per i quadri, gli impiegati, i lavoratori di cui all'accordo 23-10-1973 e gli operai, dalle disposizioni di Legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo, si farà riferimento, in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta ed alla posizione dei singoli nell'organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali. In particolare, per la categoria impiegatizia, si richiamano i criteri previsti dalla Legge 18-3-1926, n. 562.
Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
Nei casi di aziende dove, con accordo aziendale, sia stato già provveduto a disciplinare compiutamente la materia dell'inquadramento del personale sulla base di un sistema di classificazione unico per impiegati, categorie speciali ed operai, determinato con riferimento alle caratteristiche delle aziende stesse, le predette regolamentazioni aziendali, per quanto riguarda in particolare:
a) il numero dei livelli;
b) i criteri per l'inquadramento del personale nei vari livelli (declaratorie generali di livello e relativi profili esemplificativi);
c) i criteri di mobilità e di sviluppo professionale dei lavoratori;
d) la scala parametrale delle retribuzioni base di livello, quale risulta dai valori delle suddette retribuzioni base maggiorate dell'aumento retributivo concordato dall'accordo di rinnovo del contratto nazionale;
e) le norme per la determinazione dei vari elementi della retribuzione da assegnare in caso di passaggio a livello superiore;
restano confermate nel loro complesso e non sono cumulabili con la regolamentazione eventualmente difforme stabilita dal contratto nazionale, in quanto sostitutive di quest'ultima, ad eccezione di quanto definito per i quadri nel presente contratto.
Restano altresì confermate, secondo i criteri sopra stabiliti, le regolamentazioni derivanti da accordi aziendali, e relative ad inquadramenti sostitutivi di quello previsto per il contratto nazionale, per i soli operai o per i soli impiegati.
Dichiarazione a verbale - La clausola di salvaguardia di cui sopra continua a trovare applicazione e si intende superata nel quadro di un idoneo raccordo con quanto stabilito al 15º comma del presente articolo (Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori), fermo restando l'obiettivo del riallineamento alla disciplina contrattuale nazionale degli inquadramenti sostitutivi in atto e fatta salva la possibilità di realizzare specifiche intese nel senso sopra indicato.
Con decorrenza dal 1-1-1991 viene abrogato l'art. 20, Parte Generale Sez. 3) del CCNL 24-1-1987 (Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale).
Mobilità professionale
Premesso che:
1) il sistema è bastato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, delle produttività e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse;
3) per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Fermo quanto previsto ai punti precedenti, le parti concordano sull'opportunità di adottare criteri atti a definire processi di sviluppo professionale, accertati gli oggettivi presupposti e le necessarie condizioni tecnico-organizzative. Tali criteri e i relativi piani di attuazione formeranno oggetto di esame con la RSU
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1ª alla 2ª e dalla 2ª alla 3ª categoria, la seguente disciplina:
Passaggio dalla 1º alla 2º categoria - I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo per i lavoratori adibiti ad attività incentivate o a ritmo vincolato sarà ridotto del 50 %.
I lavoratori non addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18º mese.
Passaggio dalla 2º alla 3º categoria - A) Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio, saranno inseriti nella 3ª categoria dopo tre mesi dall'assunzione;
b) per i lavoratori che con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta si svolgere il lavoro a livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita entro il termine di 18 mesi di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici di durata almeno biennale l'inserimento nella categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3ª categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno 2 mesi in compiti di livelli superiori, trascorsi 22 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2ª categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno 2 mesi nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 28 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della loro professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
B) Per i lavoratori della 2ª categoria che, con specifica collaborazione, svolgono attività che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio il passaggio alla categoria superiore avverrà trascorsi 18 mesi.
C) Mobilità dei lavoratori addetti alle linee a catena - Per i lavoratori della 2ª categoria addetti alle linee a catena, intendendosi per tali quelle specificate al 1º e 2º comma delle "Norme particolari" di cui all'art. 16, Parte Operai, del CCNL 8-1-1970, si darà luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 30 mesi di permanenza nella 2ª categoria e sempre che abbiano svolto nel periodo suddetto con normale perizia un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.
Il lavoratore anche dopo l'acquisizione della 3ª categoria non potrà rifiutare di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività produttiva stessa.
D) Ai lavoratori addetti alla produzione, trascorsi 36 mesi di permanenza nella 2ª categoria, verrà comunque attribuita la categoria superiore, fermo restando i lavoratori stessi potranno essere impiegati anche in attività proprie della 2ª categoria.
Declaratorie, profili ed esemplificazioni
Nota - I profili che seguono hanno scopo puramente esemplificativo - ad eccezione di quelli riferiti al 1 alinea della declaratoria relativa alla 6ª categoria che sono tassativi per settore - e non escludono, in presenza degli indispensabili presupposti specificati nelle declaratorie, che le stesse figure professionali ricorrano in altre categorie (inferiori o superiori).
1ª CATEGORIA
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori non addetti ala produzione che svolgono attività manuali semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale;
- i lavoratori addetti alla produzione, senza pratica del lavoro, che in fase di primo inserimento svolgono attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo o richiedenti conoscenze professionali di tipo elementare per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve periodo di pratica.
Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale.
2ª CATEGORIA
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori addetti alla produzione con le caratteristiche di cui al secondo alinea della precedente categoria in possesso di pratica del lavoro;
- i lavoratori senza specifica pratica del lavoro provenienti da Istituti professionali ed in possesso del relativo diploma di qualifica, limitatamente a 3 mesi dall'assunzione;
- i lavoratori con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppi in più categorie superiori. Il passaggio alla categoria superiore avverrà si sensi delle norme sulla mobilità professionale;
- i lavoratori provenienti dalla 1ª categoria secondo le previsioni della relativa declaratoria;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Il passaggio alla categoria superiore avverrà con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale:
Profili:
Lavoratore che conduce, alimenta e sorveglia una o più macchine operatrici attrezzate.
Guidamacchine
Lavoratore che esegue semplici operazioni di montaggio sui prodotti di serie.
Montatore
Lavoratore che, su precise istruzioni, esegue operazioni semplici di preparazione e la stesura di cavi per impianti elettrici.
Addetto alla preparazione cavi
Lavoratore che, su precise istruzioni, esegue il trasporto, la movimentazione e la sistemazione di materiali vari manovrando carrelli a motore che per la loro portata richiedono da parte del lavoratore stesso conoscenze elementari.
Carrellista
Lavoratore che, su precise istruzioni, esegue saldature a punti e a rotelle.
Saldatore a punto e a rotella
Lavoratore che esegue con apposite attrezzature avvolgimenti semplici in filo di elementi elettrici.
Avvolgitore
3ª CATEGORIA
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di Istituti professionali o acquis