ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Meccanici

CCNL: Metalmeccanica a Partecipazione Statale

Metalmeccanica a Partecipazione Statale (fino al 30.06.99)

CODICE CNEL: C013

Il CCNL Metalmeccanica a Partecipazione Statale è chiuso al 30/06/1999.

Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Metalmeccanica - Industria" - Settore "Meccanici".

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 09/07/1994

METALMECCANICA a partecipazione statale

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-07-1994

Lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale

Decorrenza: 01-07-1994 - 30-6-1998 (normativa); 30-6-1996 (economica)

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì 9-7-1994, in Roma

tra l'Associazione Sindacale Intersind,

e la Fim-Cisl - Federazione italiana metalmeccanici assistita dalla segreteria confederale della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

e la Fiom-Cgil - Federazione impiegati e operai metallurgici assistita dalla segreteria confederale Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro;

e la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici assistita dalla segreteria confederale della Uil - Unione italiana del lavoro.

 

 

NORME GENERALI

 

Premessa

 

Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e delle seguenti finalità:

- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;

- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà settoriali e aziendali, dei richiamati processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse ed a favorire un coerente andamento dell'occupazione;

- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, una appropriata considerazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, ed una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;

- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati.

Sulla base di quanto precede ed in coerenza con quanto già previsto dal CCNL 14-12-1990 ed in conformità al Protocollo 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema contrattuale che definisce:

- una appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonché individuando i soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;

- un organico e funzionale assetto delle cadenze negoziali finalizzato a conferire certezza e programmabilità ai reciproci rapporti, determinando in via strutturale i relativi ambiti temporali;

- idonee procedure di regolarizzazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente CCNL da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale Intersind che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori, da essi dipendenti, addetti a tale attività.

 

 

Campo di applicazione del contratto

 

1) Il presente contratto si applica:

a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;

b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.

2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso. Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti:

 

A) Settore siderurgico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:

a) ghisa di prima fusione;

b) acciaio anche se colato in getti;

c) ferroleghe;

d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);

e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

g) latta.

La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.

Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), e), f), g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

 

B) Settore navalmeccanico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla:

- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;

- costruzione di imbarcazioni in plastica;

- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;

- esercizio di bacini di carenaggio.

 

C) Settore elettromeccanico ed elettronico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:

- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;

- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;

- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, trambie, teleferiche e funivie;

- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;

- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;

- impianti ed apparecchiature elettroniche.

 

D) Settore auto-aviomotoristico - Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:

- autovetture;

- autobus e filobus;

- autocarri;

- aeromobili;

- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;

- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili.

 

E) Settore meccanica varia - A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:

- forgitura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;

- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:

materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche, funivie e autobus;

motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;

carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;

motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;

organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;

impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;

apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;

apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettrica;

apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria:

macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grè s ed affini;

macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;

macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);

macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;

macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;

macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;

macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;

utensili per macchine operatrici, strumenti d'officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;

pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;

apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;

macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;

macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;

armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;

macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; occhialeria;

orologi in genere;

modelli meccanici per fonderia;

- costruzione di:

vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;

articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;

reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;

strumenti musicali metallici;

oggetti in ferro battuto;

scatolame ed imballaggi metallici;

- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;

- lavorazione tubi;

- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico.

 

F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa - Appartengono a tale settore le attività dirette alla:

- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);

- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;

- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);

- fusione di ghisa in getti;

- fabbricazione di getti in acciaio.

3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.

Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.

Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza. Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che:

1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;

2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;

3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;

4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza;

5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.

 

Chiarimento a verbale - Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente CCNL

Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenuta all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, Legge 23-10-1960, n. 1369.

 

 

Articolazione della contrattazione collettiva

 

1) - Nell'ambito di un assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in confornità a quanto già previsto dal CCNL 14-12-1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23-7-1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.

Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

 

2) Competenze del livello nazionale - Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali.

Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.

Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione:

a) del sistema di informazione;

b) dei diritti sindacali;

c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;

d) dell'orario di lavoro.

3) Competenze del livello aziendale - A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale e per le seguenti materie:

- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;

- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative;

- orario flessibile;

- applicazione del lavoro a tempo parziale;

- aspetti applicativi dell'inquadramento;

- ambiente di lavoro;

- pari opportunità.

B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale.

C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare contenuti economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività, secondo formule da individuare di comune accordo, ed ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.

Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in relazione alla tipologia dei parametri utilizzati, tra quelli individuati al precedente 1 comma, saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle OSL e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione.

Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1-1-1995 sulla base di quanto previsto nella presente lettere C), mentre i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 1996.

Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di una delle parti e con la partecipazione dei titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 2, Parte Generale - Sez. 1).

Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussistere i presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera C) ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad illustrare e valutare l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli ulteriori aggiornamenti disponibili.

La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle RSU.

Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite delle corrispondente livello dell'Intersind.

 

Norma transitoria - Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione aziendale.

 

Nota a verbale - 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti contraenti si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel passaggio della vecchia alla nuova normativa.

2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo 23-7-1993.

In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le RSU e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno del loro valutazioni in oggetto.

4) - Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonché a garantire comportamenti ad essi conformi.

In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29, Parte Generale - Sez. 3), fermo restando che fino al completamente delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.

 

 

Procedura di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo 23-7-1993.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993.

 

 

Procedura di rinnovo degli accordi aziendali

 

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

Struttura del contratto

 

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo "Campo di applicazione del contratto", e si articola come segue:

 

Parte generale:

- Sez. 1)

- Sez. 2) (Rapporti sindacali)

- Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)

 

Parte speciale:

- Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 18-3-1926, n. 562, sull'impiego privato)

- Sez. Quadri (Riguarda, in attuazione della Legge 13-5-1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita)

- Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23-10-1973)

- Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez. A) né le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).

 

 

Terminologia retributiva - Nota applicativa

 

Fermo quanto specificamente previsto dalle vigenti disposizioni di Legge o di contratto, laddove si sono usate, nel presente contratto, le seguenti espressioni: "minimo tabellare", "minimo contrattuale", "minimo contrattuale di paga", "minimo di paga base", "minimo di stipendio", "minimo contrattuale di stipendio", "minimo contrattuale di categoria", si è inteso far riferimento alla "retribuzione contrattuale base" di cui alla tabella posta in calce al presente contratto.

 

Norma transitoria - Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di Intersind e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm con il compito di definire congiuntamente, entro il 31-12-1997, una ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare variazioni di costi, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto convenuto nel presente CCNL - risulti semplificato per ciò che attiene la parte formale ed aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso alla legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione uniforme del testo contrattuale e prevenire, per quanto possibile, la vertenzialità giudiziaria.

In tale contesto verranno individuate soluzioni idonee per l'omogeneizzazione della terminologia retributiva utilizzata nei diversi articoli del CCNL, con particolare riguardo alla esigenza di pervenire ad una definizione univoca degli elementi retributivi che entrano nella base di computo degli istituti contrattuali.

 

 

PARTE GENERALE

 

Sezione I

 

Art. 1 - Sistema di informazione

 

1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali - nel caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle RSU, nel corso di un apposito incontro:

a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione;

b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;

c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento a consistenti modifiche di quelli esistenti;

d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.

Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:

- l'occupazione;

- le condizioni di lavoro;

- le condizioni ambientali ed ecologiche.

Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:

e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;

f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda;

g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte Generale, Sez. 3);

h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonché i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;

i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere;

l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;

m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;

n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.

Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1).

In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi.

3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.

4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse Società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro Società finanziarie:

- Siderurgia;

- Fonderie di seconda fusione;

- Metallurgia non ferrosa;

- Trasporto pubblico su gomma;

- Materiale rotabile e ferroviario;

- Aeronautica;

- Auto;

- Navalmeccanica;

- Meccanica strumentale;

- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;

- Elettromeccanica;

- Elettronica;

- Meccanica varia.

5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive Società finanziarie.

6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle RSU lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti.

Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiale le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.

Il confronto si dovrà concludere entro 10 giorni, elevati a 20 giorni nel caso di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di Legge, avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse.

Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto.

Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti.

Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguardanti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione, paritetica e non negoziale, costituita da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali.

Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato.

7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.

A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.

 

 

Art. 2 - Osservatorio

 

Allo scopo di migliorare la conoscenza del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonché dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il compito di redige due rapporti tecnico-ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale.

L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.

A tal fine si provvederà a:

a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo;

b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttivi di cui al punto 4), del precedente art. 1 e quelli di un campione di analoghe realtà dei principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti:

- innovazione tecnologica;

- utilizzo degli impianti;

- investimenti in ricerca e sviluppo;

- produttività e competitività;

- andamento dell'occupazione;

- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;

- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);

- sistemi di inquadramento.

Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da dodici rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a:

- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa del già richiamato art. 1; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1;

- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione di settori produttivi ivi indicati.

Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.

I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna delle parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.

Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.

 

 

Art. 3 - Pari opportunità

 

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di categoria, viene confermata la Commissione paritetica nazionale costituita da sei componenti, di cui tre designati da Intersind e tre designati dalle Segreterie Nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in cui la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è affidato il compito di:

a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende metalmeccaniche sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo vigente (art. 1 punto e), Parte Generale, Sez. 1);

b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della CEE in riferimento al Programma di azione 1991/1995 della Comunità Europea ed al Programma di azione per l'attuazione della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali;

c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una approfondita conoscenza delle problematiche in materia, nonché la possibilità di proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive;

d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arto di vigenza del contratto stesso, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo.

Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la possibilità di promuovere in via sperimentale, la costituzione di una Commissione paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche realtà aziendali, da individuare di comune accordo, nelle quali l'incidenza del personale femminile presenti connotazioni di particolare rilievo ed entità.

La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle predette Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una opportuna verifica della stessa e per ogni intervento necessario a risolvere i problemi di ordine metodologico che dovessero eventualmente riscontrarsi.

Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti, di cui tre designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai Sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti tra i dipendenti dell'azienda stessa, si riuniranno di norma semestralmente.

Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale redigerà una relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione nazionale che, previa valutazione dell'andamento della sperimentazione effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore anno la sperimentazione stessa.

Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle pari opportunità, in via sperimentale verranno costituite Commissioni paritetiche in alcune Regioni che la Commissione nazionale provvederà ad individuare in relazione alla concentrazione delle aziende metalmeccaniche associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del lavoro.

La costituzione delle perdette Commissioni avverrà inizialmente in due Regioni e verrà estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due Regioni, previa valutazione positiva dell'andamento della sperimentazione.

Le Commissioni regionali saranno composte da dodici componenti, di cui sei designati dall'Intersind e sei designati da Fim-Fiom-Uilm, e avranno sede presso le competenti Delegazioni Intersind.

Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la Commissione paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di:

- seguire, allo scopo di favorire un comune apporto propositivo, l'evoluzione della legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi operanti nel territorio ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;

- promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza femminile nel mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori che ostacolano nel territorio il raggiungimento di pari opportunità uomo-donna;

- considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

- proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e dei prevedibili sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di orientamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle iniziative specificatamene previste dall'Accordo interconfederale 5-1-1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.

Le Commissioni, presiedute a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e redigeranno, con periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla Commissione nazionale, in ordine ai temi di cui sopra ed alle esperienze realizzate nel territorio sulle problematiche in materia.

Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti l'occupazione femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro approfondimento. A tal fine le aziende forniranno annualmente informazioni relativamente all'occupazione femminile ed alle attività formative volte a perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al superamento di eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità.

Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile in attività formative che ne consentano l'accesso professionalità non tradizionali. Ciò anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.

Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.

 

 

Art. 4 - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento

 

Fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1, nel caso di:

a) innovazioni di carattere tecnico