S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/07/2026
METALMECCANICA - INDUSTRIA (Confsal / Conflavoro)
Testo consolidato del CCNL 16/07/2026
Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti
Decorrenza: 01/07/2026
Scadenza: 30/06/2029
L'anno 2026 il giorno 16 del mese di luglio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via del Consolato n. 6,
tra
- CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
- CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
- CONFSAL FEDERLAVORATORI,
e
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato
si è addivenuti al rinnovo anticipato del Contratto Collettivo Nazionale Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti in scadenza in data 31 maggio 2027
Roma, 16 luglio 2026
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nei settori rientranti nel campo di applicazione e il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione di qualità, ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.
Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori, ispirandosi ai valori eurounitari e a quelli costituzionali, nonché ai principi di buona fede e correttezza.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 1 Luglio 2026 al 30 Giugno 2029 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori operanti nel settore metalmeccanico.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Il presente CCNL si applica alle aziende metalmeccaniche del settore Industria di seguito riportate:
1. degli stabilimenti metalmeccanici nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
2. degli stabilimenti, delle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerate affini ai metalmeccanici;
3. delle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;
4. degli stabilimenti industriali siderurgici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra le imprese metalmeccaniche regolate dal presente CCNL, le attività imprenditoriali che, nel rispetto delle definizioni sopra citate, eseguano le seguenti lavorazioni per:
- la produzione di metalli non ferrosi alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri;
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la trasformazione e lavorazione di fibre di carbonio;
La costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
- materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
La produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
- motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
- apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
- macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini;
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa
- macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
- utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
- apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
- macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
- orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di:
- Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria;
- Impianti idrici e sanitari;
- Impianti di refrigerazione;
- Impianti di protezione antincendio;
- Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi; o Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati;
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
- Impianti di illuminazione;
- Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia termica;
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
- Sistemi per l'automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
- Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;
- Impianti radiotelevisivi, antenne; o Impianti speciali;
- Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria; o Facility Management;
- Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto;
Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
a. ghisa di prima fusione;
b. acciaio anche se colato in getti;
c. ferroleghe;
d. semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e. laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f. tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g. latta.
La regolamentazione particolare per i settori sotto indicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:
- Siderurgico;
- Autoavio;
- Elettromeccanico ed elettronico;
- Meccanica generale;
- Fonderie di seconda fusione;
- Cantieristica Navale;
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.
Definizione dei settori.
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
a. ghisa di prima fusione;
b. acciaio anche se colato in getti;
c. ferroleghe;
d. semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e. laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f. tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g. latta.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
a. macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
b. apparecchiature elettriche complesse;
c. strumenti di misura elettrici;
d. apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica, elettronica;
e. elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del Contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti.
Cantieristica Navale: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2. Essa dovrà risultare da atto scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;
d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
f. il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro specifica che il lavoratore può essere occupato in luoghi diversi);
g. la durata del periodo di prova e la descrizione delle mansioni oggetto della prova;
h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti e la modalità di fruizione degli stessi;
i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici e del codice alfanumerico univoco;
k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co-datori se presenti;
l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;
m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati;
p. consegna dell'eventuale Regolamento interno e/o codice etico e di qualunque altra norma regolamentare applicata in azienda;
q. i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, i moduli riguardanti l'iscrizione a fondi pensionistici e sanitari e ogni altra modulistica stabilita dalla Legge.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto ovvero degli accordi territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti dell'azienda (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae.
1. L'esistenza del periodo di prova è integrata nella lettera di assunzione come previsto dall'art.1 lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Durata ordinaria | Durata ridotta |
Dal 7º al 5º livello | 1 mese e mezzo | 1 mese |
Dal 4º al 2º livello | 3 mesi | 2 mesi |
Dal 2ºS al Q | 6 mesi | 3 mesi |
3. I periodi di prova sono ridotti come da tabella per i seguenti casi;
- Lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende nelle medesime mansioni;
- Lavoratori che abbiano completato l'apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
A tal fine, i lavoratori dovranno presentare al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
4. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo Contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
5. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i lavoratori non in prova per il medesimo livello d'inquadramento.
6. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
7. In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
8. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Nell'ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del patto di prova.
9. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
10. In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Art. 2 bis - Patto di stabilità
Il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possono concordare un periodo minimo di durata della prova durante il quale non è possibile, ad entrambe le parti, il recesso dal contratto, se non per giustificato motivo o giusta causa.
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all'art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento corrispondente all'attività svolta. L'assegnazione diviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedenti.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 4º al 7º potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle
per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Passaggi di livello
1. Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con l'inquadramento ad un livello superiore.
2. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
3. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
4. Non sono assorbibili eventuali scatti di competenza o di merito.
5. I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore secondo le scadenze a seguire:
- dopo 60 giorni continuativi, ovvero 120 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni;
- dopo 4 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni per l'acquisizione dei livelli dal 2º al Q.
6. L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
7. Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti al livello superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo al livello superiore.
C - Principio di qualificazione
1. Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d'istruzione è correlata una maggiore qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e sulla competitività dell'impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio collegati alle mansioni svolte.
2. In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un'indennità, denominata "indennità di qualificazione" che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l'importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza aldisposto di cui all'art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le unità produttive, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all'azienda.
Art. 5 bis - Adozione di MOG(S) e SGSL
1. Le Parti si danno atto che tutte le ricerche ed analisi riguardanti il campo della sicurezza sul lavoro attestano la correlazione tra l'implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) ex art. 30 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la riduzione della gravità e del numero degli infortuni.
2. In considerazione di ciò le Parti concordano di promuovere presso tutte le aziende che aderiscono al sistema datoriale o che, comunque, applicano il presente CCNL, l'adozione di Modelli di organizzazione e gestione che se efficacemente adottati, in linea con le esigenze gestionali ed organizzative dell'impresa e nel rispetto degli standard tecnico strutturali, migliorano la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, favorendo un ambiente di lavoro sicuro e riducendo al minimo le condizioni di rischio oltre che la probabilità di incorrere in sanzioni o sospensioni dell'attività imprenditoriale a seguito di violazioni della norma. Tutto ciò non soltanto per l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs n. 231/2001, quanto per contribuire alla maggiore sicurezza sul lavoro, riduzione dei tassi di incidentalità e il positivo sviluppo virtuoso della prevenzione partecipata.
3. Il Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, potrà essere adottato ed efficacemente attuato dalle aziende secondo quanto disposto daM'art. 30 del D.L.gs 81/08.
4. Le piccole e medie imprese possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013 e recepite nel DM 13/2/2014 (MOGS). Inoltre può essere applicata la prassi di riferimento UNI/PdR 83:2020, dal titolo "Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese" (in vigore dall'8 maggio 2020), che fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOGS) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.
5. Ai fini dell'elaborazione, redazione ed implementazione dei MOG(S) le aziende potranno avvalersi del supporto dell'Organismo Paritetico di riferimento delle Parti sociali che provvederà, attraverso specifiche procedure, alla prevista asseverazione del modello adottato.
Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro (obbligo di individuazione del preposto sancito dall'articolo 18, comma 1 lettera b-bis), sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, anche interrompendo l'attività dei lavoratori se necessario.
In considerazione dei compiti e responsabilità posti in capo al preposto si conviene che le aziende che applicano il presente CCNL siano tenute a garantire ai propri preposti:
a. l'emolumento di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2008, commisurato al grado di rischio del settore produttivo il cui importo è stabilito in una quota pari al 5% della retribuzione di cui all'art. 25, innalzato al 10% per i settori a rischio alto;
b. una copertura assicurativa per la tutela legale e per la responsabilità civile, per lo svolgimento dei compiti e dell'adempimento degli obblighi di cui al citato art. 19.
In virtù di quanto stabilito nella lettera di individuazione secondo l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) si determina il compenso per il preposto e la copertura assicurativa.
La formazione base del preposto deve comprendere quella base prevista per i lavoratori ed integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2025, la durata minima della formazione particolare aggiuntiva per il preposto è di 12 ore, ed è basata sui seguenti contenuti minimi riguardanti:
- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di Legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi, anche secondo le indicazioni riportate nella L. 215/2021 e quelle contenute nell'Accordo Stato-Regioni.
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
RLS
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
2. La formazione per l'RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore.
3. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e determinato e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
4. L'elezione dell'RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.
5. L'RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.
RLST
6. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.
7. L'RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente
d) è consultato dall'O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.
8. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.
9. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:
a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all'O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) il RLS