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TUTTI I CCNL

SETTORE: Meccanici

CCNL: Metalmeccanica - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Restauro beni culturali (Confsal - Conflavoro)

CODICE CNEL: C049

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 10/01/2024

METALMECCANICA - ARTIGIANATO (Confsal / Conflavoro)

 

Testo consolidato del CCNL 10/01/2024

Addetti al settore Metalmeccanico, Installazione impianti, Orafi, Odontotecnici, Restauro beni culturali

Decorrenza: 01/01/2024

Scadenza: 31/12/2026

CCNL 10/01/2024 come modificato da:

- Accordo integrativo 09/09/2024 (Decorrenza 01/09/2024)

- Accordo integrativo 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di gennaio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via del Consolato n. 6,

tra

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

e

FESICA-CONFSAL

con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico Artigianato scaduto il 31-07-2023.

 

 

RINNOVI

Accordo integrativo 09/09/2024 (Decorrenza 01/09/2024)

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di settembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato

 

Premesso che

-  In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 al 31/12/2027;

-  Le Parti sindacali, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, intervengono sull'inquadramento del settore Autoriparazioni e sull'apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Metalmeccanico Artigianato.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º settembre 2024; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

Accordo integrativo 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale,

FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale, Vice Segretario Generale,

E

con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale.

 

Premesso che

- In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI, la Fesica e la Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

- Le Parti hanno convenuto sull'importanza di ampliare il campo di applicazione, nello specifico in relazione al Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti, alle attività di progettazione industriale e di macchina, riconoscendo il ruolo cruciale che questi ambiti rivestono nell'innovazione tecnologica e nella competitività delle imprese metalmeccaniche.

- Considerate le caratteristiche specifiche del settore, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste delle parti sindacali - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione.

Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle Tabelle allegate.

- In considerazione dell'importanza del settore disciplinato, le Parti intendono intervenire su alcuni istituti in termini di maggior chiarezza e comprensione della disciplina relativa agli artt. 9, 15, 19, 29 e 98. Per la stessa ragione, le Parti introducono l'articolo 26 ter rubricato " Indennità di vacanza contrattuale".

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Metalmeccanico Artigianato.

[___]

 

 

Premessa

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori del settore Metalmeccanico Artigianato disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende e Lavoratori operanti nel settore suindicato.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.

Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL

Tutto ciò premesso, si è addivenuti al rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico settore Artigianato che qui di seguito e che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

 

 

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

 

Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i Lavoratori del settore Metalmeccanico Artigianato.

Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo integrativo 09/09/2024 (Decorrenza 01/09/2024)

[___]

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/09/2024.

Accordo integrativo 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

[___]

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2025; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

 

 

PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE

 

Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

 

L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel:

- settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti;

- settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;

- settore odontotecnico;

- settore del restauro artistico di beni culturali;

- settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.

 

- Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti

Rientrano in tale settore i dipendenti:

1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:

a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;

b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;

Esempio:

- imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini),

- tornerie in genere,

- imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,

- imprese di verniciatura o di saldatura,

- imprese di costruzione di macchinari,

- imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;

2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe Leggere;

Esempio:

- fonderie di bronzo,

- fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe Leggere,

- fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,

- laboratori galvanici.

3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:

a. meccanici,

b. idraulici,

c. termici,

d. di condizionamento,

e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici,

f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,

g. di sollevamento di cose e/o persone,

h. radiotelevisivi,

i. elettrodomestici,

j. a gas,

k. antincendio ed affini o similari;

4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli:

Esempio:

- carrozzerie,

- meccanica-motoristica,

- elettrauto,

- gommisti,

- centri di revisione,

- autolavaggi,

- installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano,

- riparatori moto e cicli,

- imprese di soccorso stradale;

5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;

6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;

7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);

8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi:

- di ponteggi;

- di scaffalature;

- di mobili;

- di componenti di varia natura.

 

- Settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.

Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:

1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;

2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;

3. i costruttori e riparatori di orologi.

Esempio:

- Orafi;

- Argentieri;

- Bigiottieri;

- Gioiellieri;

- Casse;

- Incisori;

- Incastonatori;

- Smaltatori e Miniaturisti;

- Lavorazione pietre preziose;

- Lavorazione pietre dure;

- Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo e/o argentiero;

- Attività di realizzazione di modelli.

 

- Settore odontotecnico.

Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito dalla legislazione vigente.

 

- Settore del restauro artistico di beni culturali.

 

RINNOVI

Accordo integrativo 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

1. Modifica Campo di applicazione

 

Il campo di applicazione viene così integrato:

Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti

9. Attività di progettazione industriale e di macchine;

 

 

STAGIONALITÀ

 

Eventuali ipotesi di attività stagionale potranno essere previste previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp @pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso

 

1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.

2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:

a. la data di assunzione;

b. la tipologia e durata del rapporto;

c. l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;

d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;

e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

f. la/e sede/i di lavoro;

g. la durata del periodo di prova;

h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti;

i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;

j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici;

k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co-datori se presenti;

l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;

m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);

n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;

o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:

a. Certificato di residenza;

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;

g. Curriculum Vitae;

h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art.1 lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

a. Quadri e primo livello: 6 mesi;

b. altri livelli: 3 mesi.

3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.

5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

6. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

 

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

6. Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.

8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato in tutti i livelli, ad esclusione del primo e dell'ultimo per ciascuna classificazione del personale, potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

 

B - Mutamento di mansioni

1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.

 

C - Passaggi di livello

1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.

2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.

3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.

 

 

Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

 

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.

3. In ottemperanza al disposto di cui all'art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

 

 

Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08

 

Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs. n.81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che volgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

 

 

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST

 

RLS

1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.

2. La formazione per l'RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

3. L'elezione dell'RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.

4. L'RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.

 

RLST

5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.

6. L'RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente

d) è consultato dall'O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;

e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;

j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:

a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all'O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;

b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;

c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;

d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge gli attribuisce in materia di sicurezza;

e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato all'azienda nonché all'O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;

f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie.

g) L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e sottoposta all'O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

10. L'azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all'organismo paritetico OPNASP e si impegna a versare un contributo annuale parametrato all'organico aziendale come da tabella a seguire:

 

 

Dimensione aziendale

Contributo annuale

Fino a 5 lavoratori

€ 125,00

Da 6 a 10 lavoratori

€ 150,00

Oltre 10 lavoratori

€ 200,00

 

 

11. L'RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore.

12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.

 

 

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro

 

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

3. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.

4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e ai mezzi di locomozione per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 45.

5. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.

6. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12 punto 5.

7. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

8. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.

9. L'entrata e l'uscita dei lavoratori dall'azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l'orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro. Resta fermo che all'inizio dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero.

10. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

 

 

Art. 7 bis - Lavoratori Discontinui

 

La durata normale dell'orario di lavoro per il seguente personale addetto prevalentemente ad attività di semplice attesa o custodia quali:

- custodia anche di magazzino

- guardiani diurni e notturni

- portieri

- fattorini

- personale addetto all'estinzione degli incendi

- uscieri e inservienti

- personale addetto al carico e allo scarico

- sorveglianti

- personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e trasformazione energia elettrica

- autisti, motoscafisti

è fissata nella misura di 45 ore settimanali.

 

 

Art. 8 - Sospensione del lavoro e Recuperi

 

1. In caso di interruzioni di la

Indice analitico

Verbale di stipula
Premessa
VALIDITÀ DEL CONTRATTO
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
STAGIONALITÀ
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
APPRENDISTATO
CONTRATTI FLESSIBILI
ISTITUTI SINDACALI
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI
INQUADRAMENTO
TABELLE RETRIBUTIVE
APPENDICE A - ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO
APPENDICE B - Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella sub-fornitura Area Metalmeccanica - Artigianato
INTEGRAZIONI