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TUTTI I CCNL

SETTORE: Meccanici

CCNL: Metalmeccanica - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Oreficeria - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

CODICE CNEL: C049

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 10/01/2024

Metalmeccanica - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Testo consolidato del CCNL 10/01/2024

Addetti al settore Metalmeccanico, Installazione impianti, Orafi, Odontotecnici, Restauro beni culturali

Decorrenza: 01/01/2024


CCNL del 10/01/2024 come modificato da:

- Accordo Integrativo del 09/09/2024

- Accordo Integrativo del 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

- Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026

- Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.


Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di gennaio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via del Consolato n. 6,

tra

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

e

FESICA-CONFSAL

con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico Artigianato scaduto il 31-07-2023.

RINNOVI

Accordo Integrativo del 09/09/2024

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di settembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato

 

Premesso che

-  In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 al 31/12/2027;

-  Le Parti sindacali, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, intervengono sull'inquadramento del settore Autoriparazioni e sull'apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Metalmeccanico Artigianato.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º settembre 2024; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

Accordo Integrativo del 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale,

FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale, Vice Segretario Generale,

E

con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale.

 

Premesso che

- In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI, la Fesica e la Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

- Le Parti hanno convenuto sull'importanza di ampliare il campo di applicazione, nello specifico in relazione al Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti, alle attività di progettazione industriale e di macchina, riconoscendo il ruolo cruciale che questi ambiti rivestono nell'innovazione tecnologica e nella competitività delle imprese metalmeccaniche.

- Considerate le caratteristiche specifiche del settore, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste delle parti sindacali - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione.

Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle Tabelle allegate.

- In considerazione dell'importanza del settore disciplinato, le Parti intendono intervenire su alcuni istituti in termini di maggior chiarezza e comprensione della disciplina relativa agli artt. 9, 15, 19, 29 e 98. Per la stessa ragione, le Parti introducono l'articolo 26 ter rubricato " Indennità di vacanza contrattuale".

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Metalmeccanico Artigianato.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2025; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

*** * ***

Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026

Verbale di stipula

 

Roma, 28/05/2026,

tra

- CONFLAVORO PMI;

- CONFSAL;

- FESICA.

 

PREMESSO CHE

- Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;

- Sono tenute ad aderire al Fondo le imprese e i lavoratori che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti da CONFLAVORO PMI, CONFSAL e FESICA;

- Il presente Accordo Integrativo costituisce accordo di rimodulazione degli articoli dei CCNL CONFLAVORO aventi ad oggetto la disciplina dell'Assistenza Sanitaria Integrativa tramite il Fondo FONDOSANI, con particolare riferimento a: finalità del Fondo, obbligo di iscrizione dei lavoratori, misura della contribuzione, ripartizione tra azienda e lavoratore, modalità di versamento, adesione a piani sanitari superiori, quota di iscrizione annuale e sanzioni sostitutive in caso di mancato versamento;

- Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le Parti sindacali in epigrafe con il presente Accordo, modificano gli articoli dei CCNL sottoscritti dalle medesime (sia vigenti, sia scaduti ed in fase di rinnovo).

In particolare, le Parti sindacali suindicate, con il presente accordo, modificano, integrano e sostituiscono, per quanto di competenza e nei limiti dei contenuti di seguito indicati, le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:

CCNL Acconciatura ed Estetica: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Animatori Turistici: Art. 84; CCNL Call Center: Art. 137; CCNL Commercio Terziario: Artt. 122 e 129; CCNL Gomma e Plastica - Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Grafica e Editoria Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Igiene ambientale - Aziende Private e Municipalizzate: Artt. 122 e 129; CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Installatori e Manutentori Piscine: Artt. 122 e 129; CCNL Lavanderie e Tintorie: Artt. 122 e 129; CCNL Letturisti Acqua, Gas, Luce: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Industria: Art. 122; CCNL Multiservizi: Art. 137; CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: Artt. 122 e 129; CCNL Pesca e Imprenditoria Ittica: Art. 93; CCNL Metalmeccanico PMI: Artt. 122 e 129; CCNL Pulizie e Servizi: Artt. 122 e 129; CCNL Radio e TV: Art. 97; CCNL Progettazione e Restauro: Artt. 122 e 129; CCNL Trasporti: Art. 137; CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi: Artt. 121 e 128; CCNL Studi Professionali: Artt. 122 e 129.

 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

 

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

Verbale di stipula

 

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di settembre in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale

 

Premesso che

- In data 10/01/2024, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato, con validità ed efficacia a far data dal 01/01/2024 - al 31/12/2026;

- Considerate le specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore Metalmeccanico, le Parti sottoscrittrici del presente accordo intendono procedere all'aggiomamento di alcuni istituti contrattuali, al fine di adeguarne i contenuti economici e normativi all'evoluzione del settore e della disciplina giuslavoristica nazionale, assicurando una regolamentazione maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Metalmeccanico Artigianato e agli articoli trattati dal presente accordo.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º ottobre 2026; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

 

 

Premessa

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori del settore Metalmeccanico Artigianato disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende e Lavoratori operanti nel settore suindicato.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.

Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL

Tutto ciò premesso, si è addivenuti al rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico settore Artigianato che qui di seguito e che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

 

Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i Lavoratori del settore Metalmeccanico Artigianato.

Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.

RINNOVI

Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026

validità

Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 1º giugno 2026.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Conflavoro PMI

Confsal

Fesica

 

 

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

Effetto

Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo modificativo avranno Effetto ed efficacia a far data dal 01/10/2026.

 

 

PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE

 

Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

 

L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel:

- settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti;

- settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;

- settore odontotecnico;

- settore del restauro artistico di beni culturali;

- settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.

 

- Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti

Rientrano in tale settore i dipendenti:

1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:

a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;

b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;

Esempio:

- imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini),

- tornerie in genere,

- imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,

- imprese di verniciatura o di saldatura,

- imprese di costruzione di macchinari,

- imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;

2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe Leggere;

Esempio:

- fonderie di bronzo,

- fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe Leggere,

- fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,

- laboratori galvanici.

3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:

a. meccanici,

b. idraulici,

c. termici,

d. di condizionamento,

e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici,

f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,

g. di sollevamento di cose e/o persone,

h. radiotelevisivi,

i. elettrodomestici,

j. a gas,

k. antincendio ed affini o similari;

4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli:

Esempio:

- carrozzerie,

- meccanica-motoristica,

- elettrauto,

- gommisti,

- centri di revisione,

- autolavaggi,

- installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano,

- riparatori moto e cicli,

- imprese di soccorso stradale;

5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;

6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;

7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);

8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi:

- di ponteggi;

- di scaffalature;

- di mobili;

- di componenti di varia natura.

 

- Settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.

Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:

1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;

2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;

3. i costruttori e riparatori di orologi.

Esempio:

- Orafi;

- Argentieri;

- Bigiottieri;

- Gioiellieri;

- Casse;

- Incisori;

- Incastonatori;

- Smaltatori e Miniaturisti;

- Lavorazione pietre preziose;

- Lavorazione pietre dure;

- Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo e/o argentiero;

- Attività di realizzazione di modelli.

 

- Settore odontotecnico.

Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito dalla legislazione vigente.

 

- Settore del restauro artistico di beni culturali.

RINNOVI

Accordo Integrativo del 20/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)

1. Modifica Campo di applicazione

 

Il campo di applicazione viene così integrato:

Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti

9. Attività di progettazione industriale e di macchine;

 

 

STAGIONALITÀ

 

Eventuali ipotesi di attività stagionale potranno essere previste previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp @pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

RINNOVI

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

54. Inserimento del nuovo Art. 93 bis (Stagionalità)

 

Viene inserito il nuovo articolo 93 bis rubricato "Stagionalità" e con il seguente contenuto:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, 2º comma, D.Lgs n. 81/2015, oltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono stagionali le seguenti attività e mansioni correlate:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

I contratti aziendali possono individuare ulteriori attività che, in ragione della loro natura ovvero in ragione delle loro particolari modalità di esecuzione, hanno carattere stagionale. Il carattere stagionale del contratto a termine esclude la necessità delle causali, dell'applicazione del limite massimo di 24 mesi, dei limiti percentuali nonché degli intervalli minimi tra la scadenza di un contratto e la stipula del contratto successivo.

I contratti a tempo determinato per attività stagionali possono essere prorogati oppure rinnovati con riferimento alla generalità delle attività, dunque, in assenza delle causali.

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso

 

1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.

2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:

a. la data di assunzione;

b. la tipologia e durata del rapporto;

c. l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;

d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;

e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

f. la/e sede/i di lavoro;

g. la durata del periodo di prova;

h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti;

i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;

j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici;

k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co-datori se presenti;

l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;

m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);

n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;

o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:

a. Certificato di residenza;

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;

g. Curriculum Vitae;

h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art.1 lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

a. Quadri e primo livello: 6 mesi;

b. altri livelli: 3 mesi.

3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.

5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

6. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

RINNOVI

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

1. Modifica all'Art. 2 (Periodo di prova)

 

L'art. 2 viene così modificato e sostituito:

1. L'esistenza del periodo di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art.1 lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

 

Settore Metalmeccanica, installazione di impianti

7º e 6º livello

4 settimane

Dal 5º livello

6 settimane

Settore Orafo, argentieri, affini

6º e 5º livello

4 settimane

4º livello

6 settimane

Dal 3º livello

7 settimane

Settore Odontotecnico

1º e 2º livello

60 giorni

3º e 4º livello

40 giorni

5º livello

20 giorni

6º livello

10 giorni

Restauro beni culturali

QS e Q

6 mesi

1º livello

5 mesi

2º livello

4 mesi e 2 settimane

3º livello

4 mesi

4º livello

3 mesi e 2 settimane

5º livello

3 mesi

6º livello

1 mese

 

 

Per gli impiegati dei settori Metalmeccanico e installazione impianti, odontotecnica e orafo, il periodo di prova è esteso a massimo 3 mesi.

Per tutti i settori: al fine di incentivare il reinserimento dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza oppure l'indennità di disoccupazione, è facoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi, a condizione che tra le parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro.

3. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i lavoratori non in prova per il medesimo livello d'inquadramento.

4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

5. In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.

6. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.

Nell'ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del patto di prova.

7. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

8. In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

6. Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.

8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato in tutti i livelli, ad esclusione del primo e dell'ultimo per ciascuna classificazione del personale, potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

 

B - Mutamento di mansioni

1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.

 

C - Passaggi di livello

1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.

2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.

3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.

RINNOVI

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

2. Modifica all'Art. 3 (Mansioni lavorative e passaggi di livello)

 

L'art. 3 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

6. Nelle sedi di cui all'art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento corrispondente all'attività svolta. L'assegnazione diviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedenti.

8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato in tutti i livelli ad eccezione del primo e dell'ultimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

 

B - Passaggi di livello

1. Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con l'inquadramento ad un livello superiore.

2. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.

3. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.

4. Non sono assorbibili eventuali scatti di competenza o di merito.

5. Qualora l'assegnazione alle mansioni superiori non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e si prolunghi per oltre 3 mesi consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, la stessa assegnazione diviene, salva diversa volontà del lavoratore, definitiva e il lavoratore viene inquadrato al livello superiore.

 

C - Principio di qualificazione

1. Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d'istruzione è correlata una maggiore qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e sulla competitività dell'impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio collegati alle mansioni svolte.

2. In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un'indennità, denominata "indennità di qualificazione" che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l'importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.

 

 

Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

 

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.

3. In ottemperanza al disposto di cui all'art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08

 

Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs. n.81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che volgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST

 

RLS

1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.

2. La formazione per l'RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

3. L'elezione dell'RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.

4. L'RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.

 

RLST

5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.

6. L'RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente

d) è consultato dall'O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;

e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;

j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:

a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all'O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;

b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;

c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;

d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge gli attribuisce in materia di sicurezza;

e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato all'azienda nonché all'O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;

f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie.

g) L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e sottoposta all'O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

10. L'azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all'organismo paritetico OPNASP e si impegna a versare un contributo annuale parametrato all'organico aziendale come da tabella a seguire:

 

 

Dimensione aziendale

Contributo annuale

Fino a 5 lavoratori

€ 125,00

Da 6 a 10 lavoratori

€ 150,00

Oltre 10 lavoratori

€ 200,00

 

 

11. L'RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore.

12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro

 

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi in base alle esigenze aziendali. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

3. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.

4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e ai mezzi di locomozione per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 45.

5. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.

6. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12 punto 5.

7. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

8. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.

9. L'entrata e l'uscita dei lavoratori dall'azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l'orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro. Resta fermo che all'inizio dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero.

10. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

RINNOVI

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

10. Inserimento del nuovo Art. 14 bis (Pause e riposo giornaliero)

 

Viene inserito il nuovo articolo 14 bis rubricato "Pause e riposo giornaliero" con il seguente contenuto:

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto:

- a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore a dieci minuti, fruita consecutivamente ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonché per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;

- a una pausa per la consumazione del pasto, non inferiore a trenta minuti, le cui modalità di fruizione sono stabilite a livello aziendale.

2. La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente in immediata successione del trascorrere delle 6 ore di lavoro.

3. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. Le pause non sono computate come orario di lavoro.

4. I lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro ore consecutive, a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.

5. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito senza soluzione di continuità, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

 

 

3. Modifica all'Art. 7 (Articolazione dell'orario di lavoro)

 

L'art. 7 viene così modificato e sostituito:

 

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.

2. Particolari criteri di ripartizione o di riorganizzazione potranno essere concordati a livello aziendale.

3. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.

4. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

5. Il tempo passato a disposizione dell'impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell'ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo, così come le attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni.

6. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.

7. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12.

8. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi propedeutici all'attività lavorativa volte a garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario.

9. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.

10. Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della prestazione lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori possono concordare col datore di lavoro un'elasticità di orario in entrata rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

11. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente e in particolare la durata massima della prestazione lavorativa, comprensiva delle ore di lavoro straordinario, non può in ogni caso eccedere i seguenti limiti: nel corso della settimana, il limite di 50 ore in caso di distribuzione su 5 giorni e di 54 ore in caso di distribuzione su 6 giorni.

Nell'arco temporale di 4 mesi, escludendo dal computo i periodi di ferie e quelli di assenza per malattia, non può superare la durata media di 48 ore settimanali. A fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, la suddetta durata media di 48 ore settimanali può essere riferita a un arco temporale massimo di 6 mesi.

Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.

 

 

Art. 7 bis - Lavoratori Discontinui

 

La durata normale dell'orario di lavoro per il seguente personale addetto prevalentemente ad attività di semplice attesa o custodia quali:

- custodia anche di magazzino

- guardiani diurni e notturni

- portieri

- fattorini

- personale addetto all'estinzione degli incendi

- uscieri e inservienti

- personale addetto al carico e allo scarico

- sorveglianti

- personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e trasformazione energia elettrica

- autisti, motoscafisti

è fissata nella misura di 45 ore settimanali.

RINNOVI

Accordo di rinnovo del 22/09/2026 (Decorrenza 01/10/2026)

4. Soppressione disciplina dei Lavoratori Discontinui all'Art. 7 bis

 

La disciplina dei Lavoratori Discontinui di cui all'art. 7 bis viene soppressa e sostituita con altra disciplina.

L'Art. 7 bis viene rubricato "Lavoro a turni" e così modificato e sostituito:

 

1. Costituisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche in gruppi ovvero a squadre, in forza del quale diversi dipendenti sono occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo rotativo su più turni giornalieri.

2. È considerato altresì lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.

3. Il lavoro a turni può riguardare singole unità produttive o reparti e può articolarsi anche in un ciclo continuo, in base alle esigenze della produzione, in particolare quando gli impianti aziendali non consentono interruzioni dell'attività.

4. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito, salvo sopraggiunta inidoneità ovvero documentata forza maggiore.

5. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore l'orario di lavoro o i turni che lo stesso lavoratore dovrà rispettare nella successiva settimana.

6. La ripartizione giornaliera in turni dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale che curerà l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.

7. L'orario di lavoro viene disposto in modo tale da consentire ai lavoratori turnisti di usufruire periodicamente della disponibilità del pomeriggio del sabato.

8. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante non potrà lasciare il posto di lavoro fino a quando non venga sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla met&ag