CCNL in vigore del 01/08/2017
METALMECCANICA - ARTIGIANATO (Confsal / Cesac)
Testo consolidato del CCNL 01/08/2017
per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore metalmeccanico ed affini artigiani
Decorrenza: 01/08/2017
Scadenza: 31/12/2020
ROMA - L'anno 2017 il giorno 1 del mese di agosto
Per le Imprese:
- FAPI, Federazione Autonoma Piccole Imprese del Commercio dell'Agricoltura dell'Artigianato del Turismo dei Servizi e dell'industria;
- CESAC, Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio;
Per i lavoratori:
- FESICA CONFSAL, Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato;
- CONFSAL FISALS, Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri;
Si è stipulato, nell'interesse delle rispettive parti rappresentate, il presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese Artigiane metalmeccaniche ed affini, composto da n. 78 articoli, che sono stati letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali.
FAPI, CESAC, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS, contestualmente alla stipulazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese artigiane metalmeccaniche e affini, si danno reciprocamente atto di comprendere le esigenze delle rispettive Parti Sociali rappresentate e concordano quanto segue:
- Di interpretare l'orientamento del Governo sul campo sindacale a favore delle Organizzazioni sindacali che intendono ridurre gli spazi della conflittualità politica o ideologica;
- Di impersonare nelle rispettive aree di competenza per la creazione del nuovo sistema contrattuale particolarmente indicato per tutti i livelli di professionalità con un'alta specializzazione e qualificazione;
- Di considerare che l'avvento della flessibilità stia sedimentando una nuova cultura del lavoro, per cui la stabilità appare sempre più una debolezza per la carriera e l'occupazione;
- Di accordare un percorso strategico di priorità alla ricerca di strumenti nell'area della Piccola e Media Impresa per mettere a fuoco i problemi del settore ed individuare efficaci strategie di sviluppo del vero "Motore economico" del sistema italiano in termini occupazionali e di quote di mercato.
CAPITOLO I - Applicazione decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del settore Artigiano Metalmeccanico ed affini artigiane, ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: l'EBARTIGIANATO, (Ente Bilaterale costituito dalle Parti), l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni che l'EBARTIGIANATO garantisce ai Lavoratori iscritti.
Le quote ed i contributi versati all'EBARTIGIANATO, sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
a) stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico-artigiano nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
b) unità produttive artigianali e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
c) Le Aziende del settore Artigiano metalmeccanico ed affini artigiane che lavorano e trasformano i semilavorati in prodotti finiti.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione sono così definiti:
Navalmeccanico:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
Elettromeccanico ed elettronico:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
Auto e aviomotoristico:
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili;
Meccanica generale:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.;
- apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- strumenti di officina, utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
- distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto.
Le Parti, richiamando testualmente la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
La validità del presente contratto decorre dalla firma e fino al 31/12/2020.
Il presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di avvio della trattativa il presente contratto resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per l'avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 60% (sessanta %) del tasso di inflazione, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 80% (ottanta per certo) del tasso d'inflazione sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
CAPITOLO II - Classificazione del personale
Art. 4 - Livelli di inquadramento del personale
I Lavoratori, impiegati ed operai, sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli retributivi e la categoria Quadri. A tale scala classificatoria corrispondono perciò 7+1 livelli retributivi.
L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli, dovrà essere effettuato sulla base delle declaratorie, dei profili e delle esemplificazioni previste dal CCNL.
Resta perciò fermo che l'assegnazione dei Lavoratori ai diversi livelli dovrà effettuarsi esclusivamente rispetto alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso l'Azienda.
Le esemplificazioni riportano il "titolo" della mansione, mentre il "contenuto" è dato dalla Declaratoria e dal Profilo.
Pertanto, il livello professionale sarà determinato:
a) ricercando la declaratoria che indichi l'effettivo livello di autonomia e di competenza richiesto dalla mansione;
b) individuando il profilo che, nella declaratoria, meglio si adatta alle caratteristiche effettivamente richieste al Lavoratore, anche rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.);
c) nell'individuato profilo si ricerca l'esemplificazione che rappresenterà il "titolo" della mansione.
Per quanto precede, vi potranno essere esemplificazioni su più livelli il cui diverso contenuto professionale è determinato dalle rispettive declaratorie e profili.
Le esemplificazioni devono quindi intendersi non esaustive, prevedendo sempre in aggiunta ad esse le altre mansioni di professionalità equivalente.
Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra classificazione, autonomia e qualifica, si riassumono le caratteristiche dei vari livelli retributivi nella seguente Tabella:
Classificazione | Autonomia* | Qualifiche | ||
Quadro | Impiegato | Operaio | ||
Quadro | Quadro | - | - | |
1º Livello | Organizzativa e Funzionale | - | Funzioni direttive S | - |
2º Livello | Organizzativa e Funzionale | - | Funzioni direttive | - |
3º Livello | Funzionale | - | Concetto SA | Specializzato |
4º Livello | Funzionale | - | Concetto S | Specializzato |
5º Livello | Operativa | - | Concetto | Qualificato S |
6º Livello | Operativa | - | Ordine S | Qualificato |
7º Livello | Esecutiva | - | Ordine | Comune |
*Definizioni di AUTONOMIE:
- ORGANIZZATIVA: quando il Lavoratore effettua l'autonoma scelta dell'organizzazione del lavoro ed il coordinamento di gruppi di Lavoratori, rispondendo dei risultati complessivi.
- FUNZIONALE: quando il Lavoratore, con le proprie specifiche ed elevate competenze, nell'ambito del proprio settore di attività e per l'intero gruppo di lavoro specialistico, sceglie procedure, alternative linee di difesa, soluzioni tecniche ecc.
- OPERATIVA: quando il Lavoratore, in forza delle proprie competenze specifiche e nell'ambito delle proprie mansioni, sceglie soluzioni, programmi, l'utilizzo di attrezzature, parametri di lavorazione, tecniche d'intervento, ecc.
- ESECUTIVA: quando il Lavoratore, nel rispetto delle procedure e/o delle disposizioni ricevute, per la propria competenza e fatta salva la subordinazione al preposto, può scegliere i tempi di esecuzione, garantendo il rispetto dei termini previsti.
In tutti i casi in cui sia incerto l'inquadramento per l'esistenza di fattispecie non previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti, sarà compito della Commissione Nazionale Bilaterale sull'Interpretazione contrattuale emettere parere vincolante.
I LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, con specifica collaborazione ed in condizioni di autonomia organizzativa e funzionale, svolgono mansioni ad alto contenuto professionale con uno specifico contributo all'andamento dell'attività generale o di settori organizzativi di notevole rilevanza nell'Azienda. Essi, in possesso d'elevate conoscenze tecniche, amministrative e commerciali, comunque acquisite, svolgono con continuità compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo dei relativi sottoposti; operano con specifica delega di poteri e di firma per i settori coordinati, rispondendo nell'ambito delle funzioni delegate, dell'efficienza e dei risultati dell'intera Azienda.
II LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono al livello secondo gli impiegati con funzioni direttive intersettoriali che, con specifica collaborazione ed in condizioni di completa autonomia organizzativa e funzionale, con le deleghe di poteri e di firma ed in applicazione delle direttive generali ricevute, svolgono nelle aree di propria competenza interne od esterne all'Azienda, attività che richiedono ampie conoscenze specialistiche, comunque acquisite. Possono esercitare funzioni di coordinamento, responsabilità e controllo di Lavoratori, reparti ed uffici. In autonomia e, quando richiesto, con l'utilizzo corrente di più lingue straniere, gestiscono i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti) dando soluzioni ai problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gestionali del settore coordinato.
III LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- gli Impiegati di elevato concetto, con specifica collaborazione, cui sono richieste particolari conoscenze amministrative o tecniche ed elevata esperienza, comunque acquisita, che operino, anche per la presenza di deleghe, in condizioni di autonomia funzionale ed operativa e di adeguata e determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, o che svolgono lavori che comportino un'elevata, specifica ed adeguata capacità professionale, acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica, comunque conseguite, con responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri Lavoratori e dei risultati, anche formativi.
- gli Operai specializzati provetti che, in condizione di autonomia funzionale ed operativa ed in possesso di elevate specifiche competenze tecniche e capacità documentali, coordinano un gruppo di operai specializzati e qualificati, di diversi settori: rispondono dei risultati pratici ottenuti dal gruppo di lavoro; del rispetto dei parametri operativi richiesti dall'Azienda; del rispetto delle norme legali e di buona tecnica; delle disposizioni sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro ed ambientale e garantiscono gli elevati livelli di competenza settoriale richiesta.
IV LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- gli Impiegati di concetto "super" che, in possesso di elevate competenze settoriali e con specifica collaborazione, operano in condizioni di autonomia funzionale e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, comunque acquisita, sono incaricati di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali. Possono coordinare e formare, nel proprio ambito di competenza, altri Lavoratori, con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti;
- gli Operai specializzati che, con specifica collaborazione ed in condizioni d'autonomia funzionale, scelgono l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attuano, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali. Coordinano un gruppo omogeneo di altri Lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nel loro ambito di competenza.
- i Lavoratori destinatari del livello superiore (terzo livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione.
V LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- gli Impiegati Tecnici, Amministrativi o Commerciali di concetto, di provata esperienza, che con specifica collaborazione svolgono, con personale responsabilità ed in condizione di elevata autonomia operativa, mansioni specialistiche settoriali e relative operazioni complementari.
- gli Operai qualificati "super" che, in autonomia esecutiva e con specifica collaborazione, effettuano lavori che richiedono conoscenze tecniche particolari e capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e che individuano guasti di normale rilevazione ed eseguono lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica, idraulica e/o meccanica o per la messa a punto di macchine o di impianti, rispondendo ad un coordinatore di settore.
- i Lavoratori destinatari di livello superiore (quarto livello) nei primi 18 mesi di inserimento nella mansione.
VI LIVELLO:
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- gli Impiegati d'ordine "super" che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica collaborazione, svolgono in condizioni di autonomia operativa uno o più lavori di elevato ordine che richiedono competenze acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano;
- gli Operai qualificati che, con specifica esperienza e collaborazione, eseguono in condizioni di autonomia operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che rispondono ad un coordinatore di settore;
- i Lavoratori destinatari di livello superiore (V livello) nei primi 12 mesi di inserimento.
)
VII LIVELLO:
Declaratoria
A questo livello appartengono:
- gli Impiegati che, in autonomia esecutiva, svolgono una o più mansioni d'ordine e con specifica collaborazione, operano sotto la direzione ed il controllo altrui seguendo schemi predisposti o specifiche disposizioni ricevute;
- gli Operai comuni che, in autonomia esecutiva e con specifica collaborazione, eseguono lavori richiedenti il possesso di semplici conoscenze pratiche o svolgono mansioni esecutive di manovalanza e/o di semplice attesa e custodia o che richiedano il semplice possesso di conoscenze acquisite con ordinaria diligenza e modesta esperienza;
- i Lavoratori destinatari del livello superiore (VI livello) nei primi 8 mesi d'inserimento.
Art. 5 - Mansioni promiscue, mutamento mansioni, jolly
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, che non riguardi un normale periodo di addestramento e che non abbia carattere accessorio o complementare.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pari a tre mesi.
Relativamente alla nuova disciplina del demansionamento le parti fanno riferimento allo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 che ne stabilisce le casistiche e le relative modalità attuative.
Sono quadri superiori i prestatori di lavoro non inquadrati come dirigenti che:
a) svolgono la prestazione assoggettati alla sola direzione aziendale, la quale può conferire loro speciali poteri di rappresentanza;
b) sono dotati di elevate competenze e capacità tecnico-professionali, acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale;
c) hanno poteri di direzione, coordinamento o controllo di rami d'azienda o specifiche unità organizzative di importanza strategica per l'impresa.
Fermi restando i requisiti di cui al comma precedente, la contrattazione territoriale o aziendale può specificare quali unità organizzative siano da considerare di importanza strategica per l'impresa in ciascun settore produttivo o merceologico, nonché i poteri di rappresentanza richiesti e le competenze e capacità di cui debbano essere dotati.
Art. 7 - Ricercatori e Quadri ad alto contenuto Tecnologico-Professionale
Le Parti stipulanti intendono, con il presente articolo, definire un quadro generale normativo che consenta, al momento dell'entrata nell'ordinamento nazionale delle norme per l'assunzione di ricercatori stranieri ed extracomunitari, di fornire subito alle imprese un primo strumento applicativo.
Le Parti delegano all'Ente Bilaterale (EBARTIGIANATO) contrattuale la verifica che le norme qui introdotte siano compatibili con il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva europea e la definizione di eventuali altre norme che si rendessero necessarie.
Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall'Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente, saranno recepite nel testo contrattuale al suo primo rinnovo.
RICERCATORE
Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua intera attività lavorativa nel campo della ricerca senza alcuna altra mansione o compito che lo colleghi in qualsiasi modo all'attività produttiva dell'azienda.
La partecipazione ad attività di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non è configurata come ostativa alla qualifica di ricercatore purché non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi all'anno.
QUADRO AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE.
Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della sua attività di lavoro e/o coordinamento dell'attività di un ufficio/reparto quelle competenze professionali che caratterizzino, in senso esclusivo, la validità del processo produttivo svolto.
È facoltà dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di aggiornamento e/o riqualificazione.
L'utilizzo di questo arco temporale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta all'azienda almeno 90 giorni prima dell'inizio del periodo di aspettativa;
b) non contestuale presenza di altri ricercatori/quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale già in aspettativa per analogo motivo, nelle aziende con più di 10 ricercatori /quadri il numero degli utilizzatori contemporanei è elevato a due;
c) consegna all'azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15 giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dei corsi in Italia o all'estero.
La concessione dell'aspettativa da parte dell'Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il periodo di astensione dal lavoro non vi sarà retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà l'anzianità di servizio.
L'accesso all'istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio.
In ogni caso il rapporto tra period