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TUTTI I CCNL

SETTORE: Meccanici

CCNL: Metalmeccanica - Artigianato (Confsal - Cesac)

Metalmeccanica - Artigianato (Confsal - Cesac) (fino al 31/12/2020)

CODICE CNEL: C01Y

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 01/08/2017

METALMECCANICA - ARTIGIANATO (Confsal / Cesac) 

 

Testo consolidato del CCNL 01/08/2017

per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore metalmeccanico ed affini artigiani

Decorrenza: 01/08/2017

Scadenza: 31/12/2020

 

Verbale di stipula

 

 

ROMA - L'anno 2017 il giorno 1 del mese di agosto

Per le Imprese:

- FAPI, Federazione Autonoma Piccole Imprese del Commercio dell'Agricoltura dell'Artigianato del Turismo dei Servizi e dell'industria;

- CESAC, Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio;

Per i lavoratori:

- FESICA   CONFSAL,   Federazione   Sindacati   Industria   Commercio Artigianato;

- CONFSAL FISALS,    Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri;

 

Si è stipulato, nell'interesse delle rispettive parti rappresentate, il presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese Artigiane metalmeccaniche ed affini, composto da n. 78 articoli, che sono stati letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali.

 

 

Premessa

 

FAPI, CESAC, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS, contestualmente alla stipulazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese artigiane metalmeccaniche e affini, si danno reciprocamente atto di comprendere le esigenze delle rispettive Parti Sociali rappresentate e concordano quanto segue:

- Di interpretare l'orientamento del Governo sul campo sindacale a favore delle Organizzazioni sindacali che intendono ridurre gli spazi della conflittualità politica o ideologica;

- Di impersonare nelle rispettive aree di competenza per la creazione del nuovo sistema contrattuale particolarmente indicato per tutti i livelli di professionalità con un'alta specializzazione e qualificazione;

- Di considerare che l'avvento della flessibilità stia sedimentando una nuova cultura del lavoro, per cui la stabilità appare sempre più una debolezza per la carriera e l'occupazione;

- Di accordare un percorso strategico di priorità alla ricerca di strumenti nell'area della Piccola e Media Impresa per mettere a fuoco i problemi del settore ed individuare efficaci strategie di sviluppo del vero "Motore economico" del sistema italiano in termini occupazionali e di quote di mercato.

 

 

CAPITOLO I - Applicazione decorrenza e durata

 

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del settore Artigiano Metalmeccanico ed affini artigiane, ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: l'EBARTIGIANATO, (Ente Bilaterale costituito dalle Parti), l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni che l'EBARTIGIANATO garantisce ai Lavoratori iscritti.

Le quote ed i contributi versati all'EBARTIGIANATO, sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili.

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:

a) stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico-artigiano nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;

b) unità produttive artigianali e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.

c) Le Aziende del settore Artigiano metalmeccanico ed affini artigiane che lavorano e trasformano i semilavorati in prodotti finiti.

 

L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione sono così definiti:

 

Navalmeccanico:

- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;

- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;

- esercizio di bacini di carenaggio.

 

Elettromeccanico ed elettronico:

- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;

- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;

- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;

- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;

- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;

- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;

- impianti ed apparecchiature elettroniche;

- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici;

- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;

 

Auto e aviomotoristico:

- autocarri;

- carrozzerie per autovetture ed autocarri;

- aeromobili;

- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili;

 

Meccanica generale:

- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;

- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;

- carpenteria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;

- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.;

- apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);

- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;

- strumenti di officina, utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;

- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;

- macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;

- distributori di carburante e distributori automatici;

- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;

- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;

 

Costruzione di:

- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;

- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;

- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;

- strumenti musicali metallici;

- oggetti in ferro battuto;

- scatolame ed imballaggi metallici;

- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;

- lavorazione tubi;

 

L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto.

 

Le Parti, richiamando testualmente la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

La validità del presente contratto decorre dalla firma e fino al 31/12/2020.

 

Il presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di avvio della trattativa il presente contratto resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Per l'avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 60% (sessanta %) del tasso di inflazione, applicato al minimo tabellare.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 80% (ottanta per certo) del tasso d'inflazione sempre calcolata sul minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.

 

 

Art. 3 - Validità

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.

Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.

Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.

 

 

CAPITOLO II - Classificazione del personale

 

Art. 4 - Livelli di inquadramento del personale

 

I Lavoratori, impiegati ed operai, sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli retributivi e la categoria Quadri. A tale scala classificatoria corrispondono perciò 7+1 livelli retributivi.

L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli, dovrà essere effettuato sulla base delle declaratorie, dei profili e delle esemplificazioni previste dal CCNL.

Resta perciò fermo che l'assegnazione dei Lavoratori ai diversi livelli dovrà effettuarsi esclusivamente rispetto alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso l'Azienda.

Le esemplificazioni riportano il "titolo" della mansione, mentre il "contenuto" è dato dalla Declaratoria e dal Profilo.

Pertanto, il livello professionale sarà determinato:

a) ricercando la declaratoria che indichi l'effettivo livello di autonomia e di competenza richie