S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 16.06.2011 si rinvia ai seguenti CCNL Settore "Meccanici":
- Per il settore Metalmeccanica, Installazione di Impianti: "Metalmeccanica - Artigianato"
- Per il settore Orafi, Argentieri ed Affini: "Orafi e Argentieri - Artigianato"
- Per le imprese Odontotecniche: "Odontotecnici"
Testo Consolidato CCNL del 19/11/2024
MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 19/11/2024
Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2026
Roma, 19 novembre 2024
Tra
Confartigianato Autoriparazione;
Confartigianato Impianti;
Confartigianato Meccanica;
Confartigianato Odontotecnici;
Confartigianato Orafi;
Confartigianato Restauro;
assistite dalla Confartigianato Imprese
CNA Produzione;
CNA Installazione e Impianti;
CNA Servizi alla comunità/Autoriparazione;
CNA Artistico e tradizionale;
CNA Benessere e Sanità - SNO;
assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI;
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - C.L.A.A.I.;
e
Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici;
Fiom - Federazione Impiegati Operai Metallurgici;
La Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici
Premessa - Accorpamento contrattuale
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno realizzato l'accorpamento nel CCNL Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti (1/1/2005-31/12/2008), del Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini (1/1/2005-31/12/2008) e del Settore Odontotecnica (1/1/2005-31/12/2008) come previsto nella premessa dell'accordo di rinnovo del 16 giugno 2011.
Come definito dall'Accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021 il presente CCNL contiene disposizioni comuni operanti per tutti i settori accorpati e per il Settore del Restauro di beni culturali nonché disposizioni speciali che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per caratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti ed in particolare:
1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine:
- meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini) tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo,
2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe Leggere, come ad esempio:
- fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe Leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;
3) alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di climatizzazione, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;
4) alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla Legge n. 122/1992, come ad esempio:
- carrozzeria, meccatronici, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;
5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche,
6) produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
7) produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.).
8) alle imprese che eseguono montaggio/smontaggio di ponteggi.
9) imprese che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine.
Nonché ai dipendenti delle aziende artigiane del settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della orologeria ed affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai costruttori e riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto, i seguenti laboratori:
- Orafi;
- Argentieri;
- Cassai;
- Incisori;
- Incastonatori;
- Bigiottieri;
- Smaltatori e Miniaturisti;
- Gioiellieri;
- Lavorazione pietre preziose;
- imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero;
- lavorazione pietre dure;
- attività di realizzazione di modelli.
Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.
Il presente CCNL si applica inoltre alle imprese artigiane considerate tali in base alla L. 8 agosto 1985 nr. 443 e successive modificazioni e consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, nonché a tutti i datori di lavoro in generale che operano nel settore del Restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, così come individuati dal codice Ateco prevalente 91-30-01.
Il Presente CCNL si applica anche alle imprese rientranti nei settori precedentemente indicati che svolgono attività subacquee.
Dichiarazione delle Parti n.1
Le parti confermano che ai lavoratori dipendenti delle imprese del Settore Installazione di Impianti come classificate dal D.M. n 37/2008, art.1 comma 2 si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro "Area Meccanica"
Dichiarazione delle Parti n.2
Resta inteso che la presente normativa relativa alle attività di Restauro dei Beni culturali non trova applicazione nei confronti delle imprese edili.
Nota a verbale
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per aggiornare le attese variazioni del codice Ateco del Restauro.
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore esistenti.
Sezione I - Relazioni sindacali e Bilateralità
Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e dei sindacati dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni artigiane e FIM-FIOM-UILM concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane metalmeccaniche, dell'installazione di impianti, orafe, argentiere, affini e le imprese odontotecniche.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale. Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
- esame delle problematiche dei settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente CCNL;
- la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo registrate e prevedibili (Settore Odontotecnico);
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive previsionali (Settore Odontotecnico);
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative tecniche (Settore Odontotecnico);
- analisi dell'andamento degli infortuni e malattie professionali;
- monitoraggio della contrattazione collettiva di II Livello.
(Settore Restauro dei Beni Culturali)
Inoltre le parti costituiranno uno specifico osservatorio di settore per il restauro con il compito di monitorare la consistenza dei settori di competenza, le attività che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo nonché le prospettive e le tendenze di fondo del settore.
L'osservatorio per il settore restauro avrà il compito inoltre di acquisire dati conoscitivi inerenti alle dinamiche economico-produttive e i processi legislativi ed amministrativi e contrattuali che, individuando i diversi profili di competenza delle persone che possono operare nel restauro dei beni culturali, coinvolgono il sistema delle imprese specialistiche del restauro.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
(2008)
Al fine di migliorare l'operatività del sistema di osservatorio previsto nel CCNL 04/12/1998 le parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza almeno annuale.
In particolare, nel corso degli incontri, saranno esaminati gli argomenti relativi ai processi di innovazione produttivi ed organizzativi, all'andamento del settore, alle condizioni di lavoro ed all'andamento e alla composizione occupazionale.
Costituzione Osservatorio nazionale di settore
In riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL Area Meccanica viene costituito l'Osservatorio nazionale di settore.
I compiti ad esso affidati sono quelli previsti dal medesimo articolo del CCNL; gli incontri avverranno - di norma - con cadenza bimestrale, fermo restando la possibilità per ciascuna delle parti sociali di convocarlo a fronte di specifiche esigenze.
I membri restano in carica fino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo.
Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale di Settore, i rappresentanti delle seguenti Parti sociali nazionali:
Confartigianato Autoriparazione -
Confartigianato Metalmeccanica di produzione -
Confartigianato Impianti -
Confartigianato Orafi -
Confartigianato Odontotecnici -
Confartigianato Restauro -
CNA Produzione -
CNA Installazione e Impianti -
CNA Servizi alla Comunità/autoriparatori -
CNA Artistico e tradizionale -
CNA Benessere e sanità- SNO -
CASARTIGIANI -
CLAAI -
e
FIOM-CGIL -FIM-CISL -UILM-UIL -
I membri restano in carica fino alla sottoscrizione del successivo Accordo di rinnovo e potranno essere sostituiti in ragione della specificità dei singoli incontri su designazione dell'Organizzazione di riferimento.
Impegni per lo sviluppo del Settore Odontotecnico
Le Parti si impegnano a riaffermare l'importanza del settore per le sue caratteristiche economiche e produttive, per la stretta correlazione con i bisogni di prevenzione e tutela della salute dei cittadini (fattori inadeguatamente compresi ed applicati nel paese).
Sono quindi prioritari i riassetti legislativi complessivi sia delle professioni sanitarie, infermieristiche, di riabilitazione e tecniche, superando la legislazione ferma al 1927/28, sia della applicazione anche all'odontotecnica delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 502/1993 in materia di individuazione dei profili professionali nella forma e con le caratteristiche auspicate dalle Organizzazioni odontotecniche.
Tali riassetti devono tendere a creare condizioni per le imprese odontotecniche italiane per affrontare il mercato europeo in condizioni di parità con gli altri partners europei, adeguando la legislazione italiana alle normative in vigore nella UE. Una più adeguata legislazione quadro nazionale è auspicabile per avviare una nuova fase di intervento delle Regioni nel settore odontotecnico per le competenze affidate alle regioni stesse, nel campo della Sanità, dell'Artigianato e della Formazione professionale.
Le Regioni pertanto diventeranno il principale e diretto interlocutore per le categorie degli odontotecnici.
L'impegno delle parti, nell'ambito di nuove relazioni sindacali, deve esplicitarsi attraverso strumenti di confronto su materie specifiche.
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore e nel territorio, le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega l'impresa odontotecnica nell'ambiente socio-economico nel quale sorge ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi, di norma ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
a1) stato di attuazione del riordino della disciplina in materia sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, in particolare in riferimento al rapporto tra l'attività del settore e il servizio stesso, con particolare attenzione all'utilizzo dello strumento delle Convenzioni sia a livello nazionale che nel territorio;
a2) stato di attuazione dell'iter parlamentare delle proposte tendenti all'affermazione di una odontotecnica moderna e adeguata alle esigenze reali della popolazione che superi l'anacronistica legislazione vigente.
b) Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo delle Regioni e degli Enti locali sui problemi dell'artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese odontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove metodologie e innovazioni tecnologiche.
Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere con azioni congiunte verso le Regioni per interventi di carattere programmatorio atti a: b1) individuare le linee sia quantitative che qualitative di sviluppo del settore tra il potenziale produzione/prestazione e la domanda espressa dall'utenza anche attraverso, il servizio erogato dalle A.S.L.
b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di istituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per la finalità di cui al punto b1) della lettera b).
Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa, con particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la verifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle finalità individuate ai punti b1) e b2) della lettera b).
c) lmpegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione e strutturazione produttiva delle imprese odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità di opportune integrazioni.
Per i Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini
Riequilibrio del territorio e Mezzogiorno
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centro-nord, le parti opereranno per impegnare le regioni in una programmazione degli insediamenti che abbia la finalizzazione indicata.
Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al risanamento ambientale di aziende esistenti nelle zone già ampiamente industrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi insediamenti nelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate.
In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinché al livello di ogni singola regione si definiscano piani di sviluppo per l'artigianato che, in un organico rapporto con le scelte programmatiche dell'Ente regione, operino per l'attuazione di una politica per l'artigianato che sia direttamente collegata con i piani di settore previsti dalla legislazione vigente in materia.
Le parti opereranno affinché nel Mezzogiorno si realizzino flussi di commesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di creare e sviluppare poli integrati di produzioni industriali ed artigiane che abbiano come riferimento piani di settore e di comparto definiti dalle regioni e/o dal CIPI e come obiettivo l'aumento dei livelli occupazionali della base produttiva.
Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del meridione identificati sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni artigiane, in particolare, opereranno per la creazione e/o lo sviluppo di forme consortili o comunque capaci di inserirsi o di costituire cicli produttivi integrati.
Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Governo del mercato del lavoro
Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.
Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori.
Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni soprarichiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate.
L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contribuito alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007.
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla digitalizzazione, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda.
Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.
Politiche per la formazione professionale per i Settori Metalmeccanica e Installazione di impianti, Orafi, argentieri e affini, Restauro di beni culturali
Al fine di favorire e promuovere in accordo con la Regione o con gli Enti locali, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati alla Regione o agli Enti locali le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione o dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della normativa vigente.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.
Art. 6 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite (Allegato 1).
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale. In sede regionale- fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale- è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quella regionale di categoria.
I due livelli di contrattazione, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
Il contratto collettivo nazionale di categoria avrà durata quadriennale
Art. 7 bis - Contrattazione collettiva regionale
Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali del comparto, le parti attribuiscono fondamentale importanza alla contrattazione collettiva regionale e auspicano che venga avviata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
Art. 8 bis - Delega sindacale per il Settore Odontotecnico
L'impresa opera la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega fornito dalle OO.SS. dei lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali territoriali periodicamente definiranno le modalità per la consegna alle aziende, tramite le Associazioni artigiane provinciali, delle deleghe di cui al 2º comma.
È stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).
Art. 9 bis - Permessi retribuiti per cariche sindacali per il Settore Odontotecnico
È stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi provinciali o nazionali, verranno concessi permessi nella misura di 3 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Art. 10 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 11 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, l'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, nonché l'accordo interconfederale per l'adeguamento di FSBA alla Legge di bilancio 2022 del 2 settembre 2022 le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) RAPPRESENTANZA SINDACALE 0,10% - 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15% - 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE 0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE 0,25% - 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 0,49% - 61,25 €
(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
- A partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
- In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
- Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. A partire dal 1º gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino______________________________________________________12,50€
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza___________________18,75€
c) EBNA e funzionamento FSBA________________________________________________________________2,00€
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva_____________________________________31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)__________________________________________________________________________ 27,25€
f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1º gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1º luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.
10. A partire dal 1º gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D lgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1º luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.
In relazione all'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 che costituisce parte integrante del presente accordo, le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
con decorrenza dal 1º gennaio 2022, - ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori - la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
pertanto la nuova ripartizione delle risorse avrà il seguente assetto:
a) Rappresentanza sindacale di bacino___________________________________________________16,78
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza______29,81
c) EBNA e funzionamento FSBA_____________________________________________________________2,80
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva____________________________________46,54
e) Prestazioni e funzionamento EBR_______________________________________________________43,84
f) FSBA 0,45% (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale.
A partire dal 1º gennaio 2022, - ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori - le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D. lgs n. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe sono tenute al versamento dei 139,80 euro annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
pertanto la nuova ripartizione delle risorse avrà il seguente assetto:
a) rappresentanza sindacale di bacino_________________________________________________________13,98
b) rappresentanza territoriale sicurezza e formazione sicurezza________________________20,97
c) EBNA e funzionamento FSBA__________________________________________________________________2,24
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva____________________________________34,95
e) Prestazioni e funzionamento EBR _____________________________________________67,66
A partire dal 1º gennaio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30,00 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere;
Art. 12 - Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e delle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo sanitario nazionale Integrativo intercategorial