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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Marketing Operativo (Confsal - Anasfim)

Marketing Operativo - Confsal - Anasfim (fino al 31.12.2012)

CODICE CNEL: H680

Il CCNL Marketing Operativo (Confsal - Anasfim) è chiuso al 31/12/2012.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 01/12/2009, si rinvia al CCNL "Terziario - Confcommercio"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 01/12/2009

Marketing Operativo (Confsal/Anasfim)

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 01-12-2009

per il personale dipendente e per i soci lavoratori delle imprese esercenti servizi al marketing operativo e delle attività ad esso collaterali

Decorrenza: 01-12-2009 - Scadenza : 30-11-2012

 

N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Terziario - Confcommercio " - Settore "Terziario e Servizi".

 

Verbale di stipula

 

 

L'anno 2009 il giorno 01 del mese di dicembre in Roma, Via Trastevere 60
Tra

CONFEDIA rappresentata dal Presidente Sig. Maurizio Buonocore e dal Segretario Generale Sig. Elpidioantonio Di Caprio

A.N.A.S.Fi.M. rappresentata dal Presidente Sig. Adriano Curioni e dalla Vicepresidente Sig.ra Elena Cumino Con l'assistenza del Sig. Giuseppe Giurlanda

ASCOP rappresentata dal Presidente Sig. Gino Marcoccia e dalle Componenti della Segreteria Nazionale Sig. ra Manuela Caprarelli e Sig.ra Antonella Maria Palese

e

FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Bruno Mariani Con l'assistenza del Sig. Fulvio Musso e Sig.na Romana Mariani

CONFSAL FISALS rappresentata del Segretario nazionale Sig. Claudio Trovato

 

si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente e per i soci lavoratori delle imprese esercenti servizi al marketing operativo e delle attività ad esso collaterali.

 

 

Preambolo

 

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie in qualità di OO.SS. comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale ,ritengono di voler avviare, con la stipula del presente contratto, una fase di definizione di norme atte al consolidamento del settore che presenta ampia opportunità di espansione occupazionale.

Il settore presenta forti elementi d'innovazione interattivi tra l'impresa di marketing operativo e le Aziende primarie di produzione di prodotti di largo consumo, nonché il settore agricolo.

La Grande Distribuzione oggi struttura ospitante in cui si sviluppano le politiche del marketing operativo è destinata a divenire soggetto attivo.

Il settore del marketing operativo è un campo in cui nascono diverse attività e professioni seppur caratterizzate con la logica del servizio e che necessitano di investimenti sulla struttura operativa e sulle risorse umane.

Organizzazione e formazione sono indispensabili per l'elaborazione e la restituzione al mercato organizzato degli elementi di innovazione che potranno consentire un salto di qualità dell'intero sistema.

Qs. contratto vuole essere uno strumento per sollecitare le Istituzioni, in particolare quella governativa e regionale, per favorire processi di sviluppo dell'occupazione e di nuove professionalità adeguate alle del mercato e della comunità.

In questo contesto il contratto, intende premiare la logica della partecipazione del lavoratore alla crescita dell'impresa riservando una quantità di retribuzione al salario legato alla produttività ed all'innovazione, come presupposto fondamentale per avviare rapidi adeguamenti organizzativi, collegando questi ultimi ai cambiamenti del mercato.Le parti ritengono che il metodo di passare da retribuzione totalmente garantita a retribuzione e parzialmente garantita e collegata alla meritocrazia sia un passaggio indispensabile.In caso di cooperativa, la Legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. modd. ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore, l'art.6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D. LGS 276/03 e dal D.Lgs 251 del 6 ottobre 2004.

In detto regolamento, dovrà, inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e succ. mod.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.

Le Parti ritengono che i rapporti di lavoro pertinenti le forme tipiche ed atipiche ammissibili in base all'art.1 della Legge 142/01 e succ. mod. sono da considerarsi fattispecie ricomprese nella disciplina regolamentata dal presente articolato.

Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro,l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative;

Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale.

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa in Italia.

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:

Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo a garanzia dell'equità distributiva dei salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

 

Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.

Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.

Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire. in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.

Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

 

 

TITOLO I - Validita' e sfera di applicazione del contratto

 

Art. 1

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia parziale che pieno, posti in essere dai datori di lavoro sia sotto forma di Aziende che di Cooperative, nonché dalle OO.SS. che svolgono attività principali ed ausiliarie nei seguenti settori del Marketing operativo:

- Merchandising, promozione alle vendite e tutte le attività preliminari e complementari alla promozione stessa, presidio ed allestimento degli spazi espositivi all'interno di strutture commerciali

- Indagini e rilevazioni di mercato

- Ricerche di mercato:economiche e sondaggi di opinione,telemarketing,televendite;

- Relazioni pubbliche ed informazioni commerciali.

- Servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;

- Agenzie pubblicitarie, Concessionarie di pubblicità ,distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

- Logistica e movimentazione di materiale pubblicitario, attività preliminari e complementari al facchinaggio presso ditte commerciali inerenti al settore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, piking

- Organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere e concorso a premi

- Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici legati al marketing aziendale

- Organizzazione di magazzini con relativa logistica nell'ambito del marketing in genere

 

 

TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale

 

Art. 2

 

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;

b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale o aziendale.

c) contrattazione individuale.

Concordano in inoltre che i livelli di contrattazione non possono essere superiori a due e che l'eventuale contrattazione

integrativa può essere solo attuativa ma non sostitutiva.

 

 

Art. 3

 

La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere a tutte le Aziende ed alle Cooperative un costo certo per tutte le Aziende e le Cooperative del territorio nazionale al fine di consentire di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro minimale ,previsto per il territorio nazionale.

Il presente CCNL ha vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica.

Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata – in un nuovo in-dice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armo-nizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

L'indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità sulla base di una specifica lettera di incarico.

Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettua-ta dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.

Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate.

 

Art 4 - Commissione Paritetica Nazionale

 

1. Le parti intendono costituire Commissioni Paritetiche Nazionali (una ogni parte datoriale firmataria) che si riunisce almeno una volta all'anno per le verifiche dell'andamento del settore con particolare att