S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 12/12/2024
MARKETING (CISAL / ANPIT)
Testo consolidato del CCNL 12/12/2024
per i dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore del MARKETING
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 12/12/2024 come modificato da:
- Accordo 21/01/2026
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 12 dicembre 2024, presso la sede nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario,
- FEDERMARKETING - Azienda Italia,
- UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese Commercio, Servizi e Artigianato,
- ATECA, Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani Agricoltori, Associazione datoriale aderente ad ANPIT,
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo,
- Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
di seguito, complessivamente, i comparenti saranno anche solo denominati "Parti" o "Parti in epigrafe";
che hanno stipulato il presente rinnovo di CCNL con validità dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Per brevità, di seguito richiamato anche solo come "CCNL Marketing operativo" o, semplicemente, "Contratto".
Copyright S.I.A. s.r.l.
Verbale di stipula
Il giorno 21 gennaio 2026, presso la sede nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario;
- FEDERMAKETING - Azienda Italia, in qualità di Federazione di Anpit;
- UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato;
- ATECA, Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani Agricoltori, Associazione datoriale aderente ad ANPIT;
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
- Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
di seguito, complessivamente, i comparenti saranno anche solo denominati "Parti" o "Parti in epigrafe";
che hanno stipulato il rinnovo di CCNL con validità dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Per brevità, di seguito richiamato anche solo come "CCNL Marketing operativo" o, semplicemente, "Contratto".
PREMESSO CHE:
1. il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, è caratterizzato da struttura discontinua, saltuaria e non continuativa della prestazione lavorativa;
2. nel settore di riferimento del marketing operativo e dei servizi connessi, si è consolidata nel tempo una prassi applicativa che prevede, per i soli lavoratori intermittenti, la corresponsione mensile della quota di TFR maturata, in proporzione alle ore effettivamente prestate;
3. tale modalità risponde a criteri di trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela sostanziale del lavoratore, evitando l'accumulo di accantonamenti su rapporti privi di continuità e stabilità;
4. la Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, nel disciplinare il Fondo di Tesoreria INPS, ha espressamente previsto che l'obbligo di versamento può essere superato per quelle categorie di lavoratori per le quali il CCNL preveda, in alternativa all'accantonamento, la Corresponsione periodica delle quote di TFR maturate, riconoscendo valore derogatorio alla fonte collettiva;
5. la recente evoluzione normativa in materia di TFR e Fondo di Tesoreria rende Opportuno un chiarimento, al fine di evitare incertezze interpretative e contenzioso;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
[___]
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale le condizioni minime (derogabili in miglior favore per i lavoratori o solo da accordi di secondo livello, o conformi accordi individuali sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei lavoratori interessati), che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro subordinato.
L'applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed eccezionali deroghe in pejus, è impregiudicato il diritto dei lavoratori di usufruire di tutti i benefici e diritti contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un'applicazione parziale, salvo che a favore del dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla contrattazione di secondo livello. Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di aderire all'Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.), al fine di garantire ai lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito denominato anche solo "En.Bi.C." o "ENBIC", che comprendono:
- il Welfare Contrattuale;
- l'Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
- il sostegno economico in caso di decesso o d'invalidità per infortuni professionali o extraprofessionali dei lavoratori cui si applica il presente CCNL;
- i servizi bilaterali resi alle aziende e ai lavoratori iscritti;
- l'accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e alla Previdenza Integrativa;
- l'accesso alle prestazioni dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all'Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro dei costi del sistema contrattuale applicato e, per tutti i servizi resi ai lavoratori, essi fanno parte del trattamento economico complessivamente dovuto. In caso d'omissione dei versamenti contributivi previsti, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere e garantire al lavoratore le prestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., le prestazioni di sostegno, quelle assicurative, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto dell'ENBIC di richiedere il versamento delle quote non versate.
L'applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l'iscrizione dell'azienda a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, quale condizione per la piena applicabilità del presente CCNL, con i versamenti delle previste quote Co.As.Co., oltre al regolare versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale En.Bi.C.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali che hanno sottoscritto il CCNL.
Il presente CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni particolari del lavoro e per i singoli settori di applicazione del contratto.
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Per la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta Statuto dei Lavoratori.
Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle organizzazioni sindacali che, congiuntamente ai sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle aziende l'accordo aziendale di secondo livello vigente.
Le altre organizzazioni sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura "Organizzazioni Sindacali", "Sindacati" o "OO.SS." che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL, deve intendersi compresa anche l'estensione alle Organizzazioni Sindacali, di cui al primo comma del presente articolo, cioè che hanno sottoscritto accordi aziendali congiuntamente ai sindacati della confederazione CISAL che hanno firmato il presente CCNL.
La R.S.A. o la R.S.T. svolgono le attività negoziali per le materie d'interesse dei lavoratori dipendenti dall'azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nel rispetto delle situazioni particolari, nonché in attuazione delle scelte generali delle associazioni e dei sindacati firmatari.
Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - estensione contrattuale
Per la presenza nell'ambito di applicazione del presente CCNL anche di azienda con un numero ridotto di lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle aziende con almeno sette lavoratori, per la quale R.S.A. trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall'accordo di categoria.
Per le rappresentanze dei dirigenti e dei quadri, si rinvia alle specifiche discipline.
Art. 6 - R.S.A.: durata e informativa
La R.S.A. nominata resta in carica per tutta la vigenza del presente CCNL e fino alla decorrenza del suo rinnovo, dopo il quale essa potrà essere confermata o sostituita.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL dovranno tempestivamente comunicare al datore di lavoro l'avvenuta costituzione della R.S.A., il numero, entro i limiti contrattualmente previsti, e le generalità dei lavoratori componenti, al fine di permettere la garanzia dei diritti sindacali alla stessa attribuiti.
In caso di dimissioni, individuali e/o individuali plurime/collettive, anticipate rispetto alla durata del mandato della R.S.A., le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL, potranno indire apposita assemblea per integrare la R.S.A., sempre comunicando tempestivamente all'azienda la relativa nomina.
Art. 7 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art.19 della Legge n. 300/1970 e del precedente articolo, cioè che hanno meno di sette dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono, nelle aziende rappresentate, le seguenti materie:
a) i diritti d'informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della contrattazione:
- di secondo livello;
- di prossimità, in caso di crisi dell'azienda o d'attivazione degli ammortizzatori sociali;
- di allineamento contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
- sui controlli a distanza;
- per promuovere presso i lavoratori il welfare contrattuale e le prestazioni sanitarie e mutualistiche obbligatoriamente previste dalla presente contrattazione;
- su altri ambiti demandati al secondo livello, così come previsto dall'art.18.
Le Parti nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli accordi di secondo livello, hanno diritto di accesso all'Archivio Contratti (di secondo livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'accordo aziendale o territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00 per ciascun dipendente di azienda che applichi il presente CCNL. Tale contributo sarà quale quota parte della riscossione del contributo misto (azienda e lavoratore), destinato alla "Gestione Ordinaria" dell'En.Bi.C., così come definito all'art.150 del presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all'Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente ai sindacati di categoria firmatari del CCNL per favorire la costituzione, la formazione e l'operatività della RST, avvalendosi anche dell'organizzazione delle altre associazioni sindacale socie.
Alla R.S.A./R.S.T., costituite nelle aziende che applicano il presente CCNL e che hanno la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori come prevista nel presente Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni dell'art.10;
3) di assemblea con i lavoratori, secondo le previsioni dell'art. 9;
4) di discutere e sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere i lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
I lavoratori delle aziende con oltre quindici dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue retribuite.
Nelle aziende fino a quindici ma con almeno sette dipendenti, i lavoratori, nei casi di contrattazione aziendale di secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la R.S.A./R.S.T., nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 4 ore annue retribuite.
Nelle aziende con meno di sette dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell'attività, saranno comunicati con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei lavoratori.
Art. 10 - Diritto d'affissione
La R.S.A., o la R.S.T., ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l'azienda ha l'obbligo di predisporre all'interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale o del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla direzione aziendale.
Come previsto dall'art.30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d'usufruire, pro-quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un'ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale Provinciale che ne ha titolo, con il preavviso normale di almeno tre giorni lavorativi.
Ai sensi dell'art.31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, nei sindacati titolari di rappresentanza collettiva hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi e sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La qualifica di dirigente di R.S.A. spetta a quei lavoratori nominati dal sindacato rappresentato quali responsabili della conduzione delle proprie rappresentanze sindacali aziendali.
Per la loro disciplina si rinvia all'accordo di categoria in Allegato 1).
Art. 13 - Trattenuta sindacale
L'Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal sindacato firmatario il presente CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai sindacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente accordo collettivo aziendale di secondo livello.
Il dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente all'accordo di categoria in Allegato 1).
Art. 14 - Diritti sindacali e d'associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si rinvia all'accordo di categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
R.S.T.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | Nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori: 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall'orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell'Azienda. Nelle Aziende fino a 6 Lavoratori: 2 ore annue alle stesse condizioni di cui sopra. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l'orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d'interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
R.S.A.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori l'orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l'orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d'interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
Permessi per Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. |
Misura del diritto: | Un'ora di permesso retribuito all'anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L'aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. |
Norma Comune | Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del lavoratore ad ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare "a nuovo" il saldo del monte ore non utilizzato. |
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 15 - Livelli di contrattazione collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione e per favorire la crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nonché, per quanto compatibile, per ottenere incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge, perciò, su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto CCNL e accordi nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto di Secondo Livello Aziendale o Contratto di Secondo Livello.
Art. 16 - Contrattazione Collettiva Nazionale di primo livello
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all'Azienda il diritto d'impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti economici minimi regionali e normativi nazionali. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 17 - Contrattazione collettiva di secondo livello
La previsione collettiva di primo livello ha carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale di secondo livello e, pertanto, nelle materie delegate (cfr. successivo articolo), essa sarà sostituita da quest'ultima nelle singole disposizioni definite.
Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale di secondo livello, in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.
In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale contrattazione in pejus dovrà essere approvata mediante Referendum aziendale tra tutti i lavoratori interessati e prevedere, a obiettivi raggiunti, future voci retributive o condizioni di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai lavoratori.
Art. 18 - Durata e ambiti della contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di tre anni.
Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli specifici istituti che il CCNL indica come derogabili. La parte economica aggiuntiva potrà definire solamente l'introduzione di premi di risultato o, in caso di cooperativa, gli eventuali ristorni, integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente giustificate da particolari tempi, modi o condizioni che siano richiesti dalla prestazione lavorativa in alcuni settori o uffici.
La contrattazione aziendale di secondo livello potrà disciplinare pattiziamente le seguenti materie.
1) Sul patto di prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull'orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell'orario di lavoro ordinario o il ricorso al lavoro agile o profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. "H24";
g) ampliamento della banca delle ore e individuazione delle rarefazioni collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in caso di attivazione della banca delle ore.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d'Interpretazione d'inserire nella classificazione del personale, profili ed esemplificazioni mancanti.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali premi di produttività o presenza, dell'indennità di trasporto, dell'indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) previsione di ristorni per i soci lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di welfare contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del welfare aziendale e della destinazione di parte dei premi di risultato alla previdenza complementare;
e) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli operatori di vendita;
f) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
g) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
h) lavoro e retribuzione a cottimo;
i) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art. 2120 c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
5) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo parziale: modi aziendali d'applicazione delle clausole elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) Lavoro determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di "intensificazione" per il ricorso al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite, le causali per la stipulazione di contratti a termine;
c) Lavoro somministrato: definizione, in particolari situazioni, che si prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'apprendistato e costituzione della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale estensione agli apprendisti di premi e/o indennità;
e) Telelavoro: l'esercizio della reversibilità nel telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contraddittorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
7) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull'introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
8) Sull'appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d'appalto.
9) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative, necessitano della validazione mediante accordi di secondo livello, approvati da referendum aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi di prossimità siano necessari alla salvaguardia dell'occupazione; essi devono indicare le motivate ragioni, i tempi di applicazione previsti e, all'atto di superamento della crisi, dei premi di risultato condizionati che compensino il sacrificio della deroga in pejus dei lavoratori. Resta inteso che sono incomprimibili: la "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" e gli "Aumenti Periodici d'Anzianità".
In caso di controversie inerenti alla contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'En.Bi.C.
Art. 19 - Premio di risultato (P.d.R.)
Le Parti, al fine di favorire l'incremento del reddito dei lavoratori compatibile con l'esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la contrattazione aziendale di secondo livello, concordando porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi od obiettivi di produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In particolare, per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il premio di risultato potrà essere riconosciuto anche attraverso il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro o previsioni alternative di welfare.
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, finalizzati ad ottenere incrementi di efficienza e produttività e condizioni di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
In merito agli indicatori di misurazione dei premi incentivanti, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai lavoratori.
Art. 20 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le associazioni territoriali datoriali e dei lavoratori, s'incontreranno per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative future e sulle possibilità di raggiungimento d'intese aziendali.
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA SINDACALE DIRETTA
Art. 21 - Referendum aziendale: oggetto, finalità e scopi
Il referendum aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi, territoriali o aziendali, si effettua tra tutti i lavoratori interessati dagli effetti di un accordo sottoscritto tra Azienda e RSA, per verificarne la loro effettiva adesione. In caso di bocciatura, gli accordi dovranno essere annullati o ridiscussi.
In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla totalità dei dipendenti interessati dall'accordo, già presenti in azienda od anche successivamente assunti.
Art. 22 - Referendum aziendale: definizione, condizioni e tipi di referendum
Vi potranno essere tre tipi di referendum aziendale:
1) Referendum consultivo
2) Referendum deliberativo
3) Referendum confermativo
1) Referendum consultivo: esso potrà essere promosso dall'azienda, dalla RSA o da un terzo dei lavoratori interessati all'eventuale applicazione, con un minimo di 2. Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee di soluzione ad una situazione di crisi. I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la discussione del provvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a verifica referendaria.
2) Referendum deliberativo: esso può essere promosso dall'azienda, dalla RSA o da un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è di approvare o di respingere un testo già preventivamente concordato tra azienda e RSA.
I suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (datore di lavoro e lavoratori) per i quali sia prevista l'esecuzione o l'applicazione dell'accordo.
3) Referendum confermativo: esso può essere riferito ad un pregresso accordo intervenuto tra impresa ed RSA, anche quando esso sia già operante in azienda. Tale referendum può essere richiesto entro sessanta giorni dall'applicazione del presente CCNL, da qualsiasi Parte che ne abbia interesse (azienda, RSA o un terzo dei lavoratori, con un minimo di due), ed il suo scopo è di rendere valido tale accordo per tutti o verificarne la validità, mediante il parere dei lavoratori cui si applica, anche se assunti successivamente all'accordo stesso o, in caso di cambiamento delle situazioni o delle norme legislative o contrattuali che fossero successivamente intervenute, quale verifica della sua attuale validità.
Il referendum confermativo potrà essere indetto entro sessanta giorni dall'applicazione del presente CCNL, anche per porre in sanatoria formale accordi aziendali già a suo tempo sottoscritti, qualora il CCNL avesse previsto, ai fini della loro validità applicativa, che fossero obbligatoriamente da sottoporre a referendum. In caso di approvazione referendaria o di mancata richiesta di referendum, tali accordi saranno validamente applicati sin dalla data della loro sottoscrizione.
Nel caso in cui il referendum confermativo bocci l'accordo già sottoscritto, l'efficacia dell'accordo stesso cesserà l'ultimo giorno del mese in cui sono stati proclamati i risultati del referendum.
Inoltre, nel caso di accordo tra RSA ed azienda intervenuto nel corso di vigenza del presente CCNL, anche se complessivamente non peggiorativo, un terzo dei lavoratori in forza, con un minimo di due, avrà il diritto, entro trenta giorni dalla sua comunicazione ufficiale alle maestranze, di proporre a tutti i lavoratori interessati il referendum confermativo dell'accordo stesso.
Sia l'accordo in peius che migliorativo, qualora fosse respinto dal referendum confermativo, perderà di efficacia l'ultimo giorno del mese di proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 23 - Referendum aziendale: condizioni ed effetti, in generale
Il Referendum aziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia d'informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, anche con l'assistenza del dirigente esterno del sindacato.
La Rappresentanza dell'impresa, in apposito spazio, potrà illustrare ai lavoratori interessati gli obiettivi dell'accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati dalle applicazioni del quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum aziendale non è percorribile ogniqualvolta la RSA/RST sottoscrittrice dell'accordo documenti, in modo formale, di rappresentare un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza assoluta della forza lavoro cui l'Accordo si applica. Con tale condizione, l'accordo sottoscritto dalla RSA sarà immediatamente vincolante per tutti i lavoratori interessati.
Art. 24 - Referendum aziendale: parti promotrici, scopo del Referendum e ambito di applicazione
Nelle aziende che applicano il presente CCNL un accordo di secondo livello potrà essere sottoposto a Referendum indetto dalla RSA o dalla RST tra i lavoratori dell'ambito in cui l'Accordo si applica.
Nel caso in cui l'ipotesi di accordo aziendale sia sottoscritta tra le Parti aziendali e sindacali preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale, la stessa, per essere valida e applicabile alla generalità dei lavoratori interessati, dovrà seguire una specifica procedura espressamente sottoindicata:
- stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di riferimento, anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;
- comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e sottoscrizione per avvenuta consegna.
In tal modo, le pattuizioni di cui al contratto di prossimità, saranno valide ed efficaci a decorrere dal 15º giorno successivo all'avvenuta consegna della copia ai lavoratori.
Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a referendum aziendale dell'accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli lavoratori.
La comunicazione di consegna dell'accordo deve quindi espressamente indicare la facoltà per i lavoratori della richiesta di referendum ed il termine di scadenza dell'esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per l'indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, allo scadere del 15º giorno, senza che sia intervenuta richiesta di referendum, il contratto di secondo livello si intenderà definitivamente accettato dal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Il promotore del referendum potrà essere la RSA/RST o almeno un terzo dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'Accordo, sempre con un minimo di 2, o l'Azienda.
Pertanto, scopo del referendum aziendale sarà di porre all'approvazione della generalità dei lavoratori interessati la bozza di accordo di secondo livello raggiunto tra RSA/RST e azienda o una proposta di accordo di prossimità, formulata al fine di salvaguardare posti di lavoro o la continuità dell'azienda stessa. Con l'approvazione referendaria di tale intesa, proposta o accordo, esso sarà poi applicabile di diritto a tutti i lavoratori cui lo stesso si riferisce.
La stessa efficacia "erga omnes" dell'approvazione sarà data dalla comunicazione scritta di approvazione del contratto di secondo livello, secondo le modalità sopra descritte, qualora l'esercizio della richiesta di referendum non venga effettuata da un numero di lavoratori pari ad un terzo, con un minimo di 2 per le aziende con almeno 7 dipendenti.
La bozza o ipotesi di accordo da sottoporre a referendum dovrà avere portata collettiva e, quindi, riguardare l'intera azienda o una parte di essa funzionalmente autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L'ipotesi di accordo e quindi il referendum, potranno riguardare anche una o più categorie di lavoratori o specifiche mansioni. Come detto, parteciperanno di diritto al referendum tutti i lavoratori che fanno parte dell'area, categoria o mansione regolamentata dall'ipotesi di accordo che si sottopone a verifica referendaria.
Art. 25 - Referendum aziendale: prima assemblea ed elezione del Comitato Elettorale
Procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi previsti dal CCNL, ponendo all'ordine del giorno la presentazione dell'accordo o proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l'assistenza del dirigente esterno del sindacato, illustrerà l'oggetto del referendum, i modi di svolgimento (condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze necessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati) e gli effetti del risultato, chiarendo che l'esito sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del referendum ed il testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare anche il datore di lavoro o un delegato aziendale, sempre allo scopo di illustrare gli obiettivi dell'accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla RSA/RST, anche da un delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti dall'assemblea per ciascun membro della RSA/RST. Il lavoratore che avrà ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i risultati del referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del verbale di assemblea con la votazione degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del Comitato sottoscriveranno i predetti verbali, conservandone uno tra gli Atti del Referendum.
Un altro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo originale sarà per l'Azienda. Una copia sarà trasmessa all'En.Bi.C. per l'inoltro agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA/RST, negli adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un dirigente esterno del/dei sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 26 - Referendum aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall'assemblea sindacale di cui al precedente articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di assemblea sindacale, il referendum tra tutti i lavoratori interessati, fissandone la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di allegati e/o di riferimenti.
Art. 27 - Referendum aziendale: diritto di voto e validità della consultazione
Per il referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle intese oggetto del referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia di lavoro o durata del loro rapporto, purché siano in forza sia alla data d'indizione che di svolgimento del referendum.
Per la validità del referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 28 - Referendum aziendale: operazioni di voto - procedura
1. Prima dell'apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:
a. che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e sottoscritta da tutti i membri del Comitato;
b. che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e univoco l'oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri indicanti "SI" o "NO";
c. che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA/RST, uno per l'azienda ed uno da allegare agli Atti del referendum, conservati poi dal Presidente per conto del Comitato;
d. che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino identicamente tutte piegate, in modo che l'esterno sia privo di qualsiasi indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e di chiusura della consultazione;
f. che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le condizioni organizzative che rendano effettivo l'esercizio del diritto di voto a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a referendum. In realtà articolate, l'apertura dei seggi potrà essere fatta in più giorni, in modo da favorire al massimo la partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto;
g. che sia garantita la segretezza del voto.
2. Per l'identificazione dei lavoratori per l'esercizio del diritto di voto, ove non noti ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido documento di riconoscimento.
3. La scheda di voto sarà consegnata all'avente diritto al momento dell'esercizio del voto, con spunta sull'elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: "SI", per approvazione del quesito, "NO" per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale del Referendum, il nome di tutti i Lavoratori aventi diritto di voto, precisando quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.
8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato del Comitato, per essere introdotta e conservata in un'apposita urna sigillata, ove permanga fino all'apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la scheda nell'urna, l'incaricato proclamerà: "(nome e cognome) ha votato" e tale voto sarà utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma 1. dell'articolo seguente.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l'avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del seggio, le urne di voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del Comitato Elettorale, formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio, il Comitato constaterà la regolarità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi, in assenza di anomalie, il Comitato potrà rimuovere i sigilli e riprendere le operazioni di voto.
11. Concluse le votazioni, all'ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate e non ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto, previa verifica con il numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione, saranno annullate, mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell'urna di voto sigillata.
Art. 29 - Referendum aziendale: operazioni di spoglio - procedura
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso proclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso contrario, con apposito verbale, il referendum sarà considerato deserto e la consultazione non valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei votanti e le schede di voto espresse;
b. quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e separando le schede nulle (vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6), le schede bianche, le schede valide con voto "SI" e quelle valide con voto "NO".
3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel verbale del referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l'approvazione del quesito (50% del numero dei votanti + 1);
g. il numero dei voti "SI";
h. il numero dei voti "NO";
i. l'indicazione dell'esito del Referendum: "Oggetto del Referendum approvato", quando vi è la maggioranza di SI o, "Oggetto del Referendum respinto", quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente siglato in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA/RST, Delegato aziendale e membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con sigillatura siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA/RST per le eventuali operazioni di verifica del voto.
Art. 30 - Referendum aziendale: proclamazione dei risultati
Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante pubblicazione del verbale di referendum (e-mail, affissione in bacheca, ecc.).
Un originale di tale verbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale alla RSA/RST e un altro originale all'Azienda, che ne accuseranno ricevuta, sottoscrivendo l'originale del Comitato.
Una copia sarà inoltrata all'En.Bi.C. Territoriale (Regionale o Provinciale) e all'En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.
Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente tra gli atti del Referendum.
Art. 31 - Referendum aziendale: richiesta di esibizione delle schede di voto
A garanzia della correttezza della consultazione, i lavoratori, con motivazione scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA/RST, sempre entro il termine di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni lavorativi, alla presenza del richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Art. 32 - Referendum aziendale: ricorsi
Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno essere presentati per iscritto all'organizzazione sindacale della RSA/RST e al Presidente del Comitato Elettorale, entro il 5º giorno lavorativo dalla proclamazione dei risultati o dalla data di avvenuta verifica.
In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà integrato dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un dirigente sindacale esterno rappresentante dell'organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eletto la RSA/RST.
Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al Referendum (richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto predisposte, copia di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate, Verbale di Referendum, copia dell'accordo/ipotesi di accordo oggetto del Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in merito al Referendum), che dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5 giorni lavorativi per illustrare al Comitato Elettorale allargato le motivazioni del ricorso. Il Comitato Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato verbale conclusivo di conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati proclamati. Il verbale sarò redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno per la RSA/RST, uno per l'azienda, uno per il Rappresentante dell'organizzazione sindacale che ha eletto o nominato la RSA/RST e uno per il Ricorrente o per il Rappresentante dei ricorrenti. Il verbale, in copia, sarà pubblicato in bacheca aziendale per informazione di tutti i lavoratori e sempre trasmesso all'En.Bi.C. Territoriale e Nazionale.
In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio, lo stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.
Art. 33 - Referendum Aziendale: effetti dei risultati del referendum
Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura, dal 6º giorno lavorativo dalla proclamazione dei risultati o, in caso di ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del verbale conclusivo di conferma, l'approvazione renderà efficace l'accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l'hanno sottoscritto (RSA/RST e datore di lavoro).
Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione dell'accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del quorum di validità della consultazione, l'accordo si intenderà come approvato, dovendo dare alla mancata partecipazione dei lavoratori una formale accettazione per omessa manifestazione del dissenso all'accordo già approvato.
Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l'accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l'hanno sottoscritto (RSA/RST e datore di lavoro).
Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l'accordo eventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all'ultimo giorno del mese in cui si è ufficializzato il verbale conclusivo di conferma dei risultati del Referendum che ha bocciato l'Accordo.
Parimenti, in caso di approvazione referendaria di accordi già operanti, gli stessi continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.
Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del risultato referendario.
Art. 34 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le aziende che applicano il presente contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 200 dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle RSA interessate o anche attraverso l'associazione territoriale imprenditoriale cui l'azienda aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni, a richiesta saranno fornite informazioni sull'effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro. B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le aziende, a domanda, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o alle RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, sempre con cadenza annuale, l'azienda, a richiesta delle proprie R.S.A. o della R.S.T., è tenuta a informarle sull'andamento del ricorso del lavoro:
- a tempo determinato;
- a tempo parziale;
- intermittente;
- in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori interessati);
- supplementare e/o straordinario e utilizzo della banca delle ore.
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori assunti a tempo determinato e le R.S.A. o R.S.T., dei posti vacanti a tempo indeterminato, che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Tali previsioni potranno essere ottemperate anche mediante affissione in bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 35 - Commissioni Paritetiche Settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma, entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno anche con la presenza degli R.S.T. e dei R.S.D., al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame: